PROCESSO CIVILE – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.)

Causa vinta, e controparte condannata a pagare capitale, interessi e spese legali.

Benissimo, ma poi ?

Avendo in mano un titolo esecutivo relativamente ad obbligazioni di somme di denaro (ossia, come nell’esempio di cui sopra, una sentenza, o un altro provvedimento dell’Autorità Giudiziaria equivalente come una ordinanza decisoria o un decreto ingiuntivo dotati di esecutorietà; ma anche un contratto in atto pubblico o scrittura privata autenticata, o una conciliazione in giudizio o in procedura di mediazione o di negoziazione assistita), si può procedere ad esecuzione forzata.

Il debitore, si sa, risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (così recita l’art. 2740 c.c., rubricato Responsabilità patrimoniale).

E il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (così recita l’art. 2910 c.c., rubricato Oggetto dell’espropriazione).

Si tratta, infatti, di un’altra procedura: è stata finalmente eliminata la formalità della spedizione in forma esecutiva da parte della Cancelleria (art. 475 c.p.c.), ma va anzitutto notificato un atto di precetto e, decorso il termine di rito, che è di dieci giorni (art. 480 c.p.c.), si può chiedere all’Ufficiale Giudiziario di effettuare il pignoramento, ossia l’atto di avvio della espropriazione forzata.

L’espropriazione forzata è appunto quella specie di processo esecutivo, disciplinata nel codice di procedura civile al Titolo II del Libro III (artt. 486-604), che “funziona”, per il recupero del credito, sottraendo dei beni alla disponibilità del debitore, per poi venderli e soddisfare con il ricavato le ragioni del creditore.

In linea di principio, come detto, oggetto dell’espropriazione forzata può essere qualunque bene suscettibile di essere convertito in denaro.
Il codice di procedura civile disciplina tre forme di espropriazione forzata, a seconda dell’oggetto:
– l’espropriazione mobiliare presso il debitore (capo II del citato Titolo II del Libro III; artt. 513 e ss.);
– l’espropriazione immobiliare (capo IV del citato Titolo II del Libro III; artt. 555 e ss.);

– l’espropriazione presso terzi (capo III del citato Titolo II del Libro III; artt. 543 e ss.).

L’espropriazione mobiliare e quella immobiliare è intuitivo cosa colpiscano.

Ma l’espropriazione presso terzi ?

Si tratta del pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi: anche tali cose possono essere vendute, e i crediti possono essere anche direttamente assegnati.

Si pensi ai rapporti bancari, ai rapporti di lavoro, ai rapporti di locazione.

Beninteso: vi sono dei limiti alla pignorabilità di tali crediti (si veda, al riguardo, in generale l’art. 545 c.p.c.; notoriamente, gli stipendi possono essere pignorati nei limiti di un quinto, e così pure le pensioni con l’ulteriore limite della impignorabilità per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro; e limitata è anche la pignorabilità dei conti correnti, ove vi affluiscano stipendi o pensioni).

Sapere se il debitore percepisce uno stipendio o una pensione, e se ha in corso rapporti bancari o rapporti locativi era un tempo molto difficile.

Recenti riforme hanno introdotto, e da ultimo anche molto semplificato, una modalità nuova.

L’Art. 492-bis c.p.c., rubricato Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, prevede infatti che:

Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482. 1
Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare. 2
Dalla proposizione dell’istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma. 3
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne da’ comunicazione al creditore istante. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. 4
Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. 5
L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del Codice Penale. 6
Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149 bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili. 7
Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 8
Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 9
Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza. 10

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