SOVRAINDEBITAMENTO – laboratorio (Pordenone, 14.6.23)
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CONTENUTO DEL RICORSO DEL DEBITORE – TAVOLA DI CONFRONTO
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO (Artt. 268-277 e Artt. 282-283) |
CONCORDATO MINORE (Artt. 65-66 e Artt. 74-83) |
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (Artt. 65-66 e Artt. 67-73) |
Art. 269 Domanda del debitore 1. Il ricorso puo’ essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC. |
Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati 1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attivita’ ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. |
Art. 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti 2. La domanda e’ corredata dell’elenco: a) di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. |
CONTENUTO DELLA RELAZIONE DELL’OCC – TAVOLA DI CONFRONTO
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO (Artt. 268-277 e Artt. 282-283) | CONCORDATO MINORE (Artt. 65-66 e Artt. 74-83) | RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (Artt. 65-66 e Artt. 67-73) |
Art. 269 Domanda del debitore 2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilita’ della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. |
Art. 76 Presentazione della domanda e attivita’ dell’OCC 2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacita’ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilita’ della documentazione depositata a corredo della domanda, nonche’ sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria; e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalita’ e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. 3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. |
Art. 68 Presentazione della domanda e attivita’ dell’OCC 2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell’OCC, che deve contenere: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacita’ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita’ della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l’indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. |
INAMMISSIBILITA’ – TAVOLA DI CONFRONTO
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO (Artt. 268-277 e Artt. 282-283) | CONCORDATO MINORE (Artt. 65-66 e Artt. 74-83) | RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (Artt. 65-66 e Artt. 67-73) |
Art. 270 Apertura della liquidazione controllata 1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 256. |
Art. 77 Inammissibilita’ della domanda di concordato minore 1. La domanda di concordato minore e’ inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e’ gia’ stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Art. 74 Proposta di concordato minore Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati |
Art. 69 Condizioni soggettive ostative 1. Il consumatore non puo’ accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se e’ gia’ stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo’ presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Art. 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti |