{"id":10030,"date":"2024-06-02T21:49:01","date_gmt":"2024-06-02T19:49:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10030"},"modified":"2024-06-02T21:49:05","modified_gmt":"2024-06-02T19:49:05","slug":"salva-casa-il-decreto-legge-in-attesa-di-conversione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10030","title":{"rendered":"SALVA CASA &#8211; IL DECRETO LEGGE IN ATTESA DI CONVERSIONE"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F10030&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>E&#8217; stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29.5.24 l&#8217;annunciatissimo &#8220;Decreto Salva Casa&#8221;: propriamente, il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69, recante <em>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>I pochi articoli (solo 4) contengono molte importanti modifiche al Decreto Presidente Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  ossia il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/69_2024.pdf\">Qui<\/a> il testo.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; presto per i commenti: attendiamo la conversione, che sicuramente avverr\u00e0 con molte modifiche, prevista entro il 28 luglio p.v..<\/p>\n\n\n\n<p>Al momento si segnalano:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">&#8211; la novit\u00e0 dell&#8217;istituto della sanatoria delle piccole difformit\u00e0 edilizie con l&#8217;introduzione nel TU Edilizia dell&#8217;art. 36 bis, appunto <em>Accertamento di conformit\u00e0 nelle ipotesi di parziali difformit\u00e0<\/em>, e la modifica dell&#8217;art. 36, che diventa <em>Accertamento di conformit\u00e0 nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformit\u00e0 o variazioni essenziali<\/em><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">NUOVO<\/mark> Art. 36-bis, <em>Accertamento di conformit\u00e0 nelle ipotesi di parziali difformit\u00e0<\/em><br>1. In caso di interventi realizzati in parziale difformit\u00e0 dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 34 ovvero in assenza o in difformit\u00e0 dalla segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all&#8217;articolo 34, comma 1 e comunque fino all&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso, o l&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 in sanatoria se l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonch\u00e9 ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.<br>2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 pu\u00f2 essere rilasciato dallo sportello unico per l&#8217;edilizia di cui all&#8217;articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico pu\u00f2 condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l&#8217;osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrit\u00e0, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attivit\u00e0 presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.<br>3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformit\u00e0. Per la conformit\u00e0 edilizia, la dichiarazione \u00e8 resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell&#8217;intervento. L&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;intervento \u00e8 provata mediante la documentazione di cui all&#8217;articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilit\u00e0. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<br>4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformit\u00e0 dall&#8217;autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell&#8217;ufficio richiede all&#8217;autorit\u00e0 preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all&#8217;accertamento della compatibilit\u00e0 paesaggistica dell&#8217;intervento.<br>L&#8217;autorit\u00e0 competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell&#8217;ufficio provvede autonomamente.<br>5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell&#8217;aumento del valore venale dell&#8217;immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilit\u00e0 paesaggistica, si applica altres\u00ec una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.<br>L&#8217;importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo \u00e8 determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all&#8217;articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.<br>6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attivit\u00e0 presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all&#8217;articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br>Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilit\u00e0 paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine \u00e8 interrotto qualora l&#8217;ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni prevista dal presente testo unico.<\/td><\/tr><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">MODIFICA<\/mark> Art. 36, <em>Accertamento di conformit\u00e0<\/em><br>1) al comma 1, le parole: \u00abin assenza di permesso di costruire, o in difformit\u00e0 da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 23, comma 01, o in difformit\u00e0 da essa\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abin assenza di permesso di costruire, in totale<br>difformit\u00e0 o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 23, comma 01, o in totale difformit\u00e0 da essa o con variazioni essenziali\u00bb e le parole: \u00ab34, comma 1\u00bb sono soppresse;<br>2) al comma 2, il secondo periodo \u00e8 soppresso;<br>3) la rubrica \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abAccertamento di conformit\u00e0 nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformit\u00e0 o variazioni essenziali\u00bb;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>T.U. EDILIZIA PRIMA DEL D.L. SALVA CASA<\/td><td>T.U. EDILIZIA DOPO IL D.L. SALVA CASA<\/td><\/tr><tr><td>Art. 36, <em>Accertamento di conformit\u00e0<\/em><br>1. In caso di interventi realizzati <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">in assenza di permesso di costruire, o in difformit\u00e0 da esso, ovvero in<br>assenza di segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 23, comma 01, o<br>in difformit\u00e0 da essa<\/mark>, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">34, comma 1<\/mark>, e comunque fino all&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso, o l&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.<br>2. Il rilascio del permesso in sanatoria \u00e8 subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuit\u00e0 a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall&#8217;articolo 16. Nell&#8217;ipotesi di intervento realizzato in parziale difformit\u00e0, l&#8217;oblazione \u00e8 calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.<br>3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio<br>comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si<br>intende rifiutata.<\/td><td>Art. 36, <em><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Accertamento di conformit\u00e0 nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformit\u00e0 o variazioni essenziali<\/mark><\/em><br>1. In caso di interventi realizzati <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">in assenza di permesso di costruire, in totale difformit\u00e0 o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 23, comma 01, o in totale difformit\u00e0 da essa o con variazioni essenziali<\/mark>, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><s>34, comma 1<\/s><\/mark>, e comunque fino all&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso, o l&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.<br>2. Il rilascio del permesso in sanatoria \u00e8 subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuit\u00e0 a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall&#8217;articolo 16. <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><s>Nell&#8217;ipotesi di intervento realizzato in parziale difformit\u00e0, l&#8217;oblazione \u00e8 calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.<\/s><\/mark><br>3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio<br>comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si<br>intende rifiutata.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 36-bis, <em>Accertamento di conformit\u00e0 nelle ipotesi di parziali difformit\u00e0<\/em><br>1. In caso di interventi realizzati in parziale difformit\u00e0 dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 34 ovvero in assenza o in difformit\u00e0 dalla segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all&#8217;articolo 34, comma 1 e comunque fino all&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso, o l&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 in sanatoria se l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonch\u00e9 ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.<br>2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 pu\u00f2 essere rilasciato dallo sportello unico per l&#8217;edilizia di cui all&#8217;articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico pu\u00f2 condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l&#8217;osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrit\u00e0, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attivit\u00e0 presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.<br>3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformit\u00e0. Per la conformit\u00e0 edilizia, la dichiarazione \u00e8 resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell&#8217;intervento. L&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;intervento \u00e8 provata mediante la documentazione di cui all&#8217;articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilit\u00e0. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<br>4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformit\u00e0 dall&#8217;autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell&#8217;ufficio richiede all&#8217;autorit\u00e0 preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all&#8217;accertamento della compatibilit\u00e0 paesaggistica dell&#8217;intervento.<br>L&#8217;autorit\u00e0 competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell&#8217;ufficio provvede autonomamente.<br>5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell&#8217;aumento del valore venale dell&#8217;immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilit\u00e0 paesaggistica, si applica altres\u00ec una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.<br>L&#8217;importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo \u00e8 determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all&#8217;articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.<br>6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attivit\u00e0 presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all&#8217;articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br>Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilit\u00e0 paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine \u00e8 interrotto qualora l&#8217;ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni prevista dal presente testo unico.<\/mark><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>&#8211; le modifiche sulla definizione delle tolleranze costruttive (art. 34-bis), per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>T.U. EDILIZIA PRIMA DEL D.L. SALVA CASA<\/td><td>T.U. EDILIZIA DOPO IL D.L. SALVA CASA<\/td><\/tr><tr><td>Art. 34-bis, <em>Tolleranze costruttive<\/em><br>1. Il mancato rispetto dell&#8217;altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro<br>parametro delle singole unit\u00e0 immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.<br>2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del<br>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarit\u00e0<br>geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entit\u00e0, nonch\u00e9 la diversa collocazione di<br>impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l&#8217;attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione<br>che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l&#8217;agibilit\u00e0<br>dell&#8217;immobile.<br>3. Le tolleranze esecutive di cui <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">ai commi 1 e 2<\/mark> realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non<br>costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell&#8217;attestazione dello stato<br>legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni<br>edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.<\/td><td>Art. 34-bis, <em>Tolleranze costruttive<\/em><br>1. Il mancato rispetto dell&#8217;altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro<br>parametro delle singole unit\u00e0 immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell&#8217;altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unit\u00e0 immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:<br>a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unit\u00e0 immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;<br>b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unit\u00e0 immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;<br>c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unit\u00e0 immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;<br>d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unit\u00e0 immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.<br>1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell&#8217;intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell&#8217;immobile o dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare eseguiti nel corso del tempo.<\/mark><br>2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del<br>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarit\u00e0<br>geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entit\u00e0, nonch\u00e9 la diversa collocazione di<br>impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l&#8217;attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione<br>che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l&#8217;agibilit\u00e0<br>dell&#8217;immobile.<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell&#8217;edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarit\u00e0 esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.<\/mark><br>3. Le tolleranze esecutive di cui <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">al presente articolo<\/mark> realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non<br>costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell&#8217;attestazione dello stato<br>legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni<br>edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">3-bis. Per le unit\u00e0 immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all&#8217;articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicit\u00e0 all&#8217;uopo indicate nei decreti di cui all&#8217;articolo 83, il tecnico attesta altres\u00ec che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull&#8217;intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall&#8217;articolo 93, comma 3, \u00e8 trasmessa allo sportello unico per l&#8217;acquisizione dell&#8217;autorizzazione dell&#8217;ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all&#8217;articolo 94, ovvero per l&#8217;esercizio delle modalit\u00e0 di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell&#8217;articolo 94-bis, comma 5, per le difformit\u00e0 che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 94, comma 2, o l&#8217;attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell&#8217;articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformit\u00e0 che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.<br>3-ter. L&#8217;applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non pu\u00f2 comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attivit\u00e0 necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi \u00e8 condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.<\/mark><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">&#8211; le modifiche alla definizione di mutamento d&#8217;uso urbanisticamente rilevante (art. 23-ter)<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>T.U. EDILIZIA PRIMA DEL D.L. SALVA CASA<\/td><td>T.U. EDILIZIA DOPO IL D.L. SALVA CASA<\/td><\/tr><tr><td>Art. 23-ter, <em>Mutamento d&#8217;uso urbanisticamente rilevante<\/em><br>1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della<br>destinazione d&#8217;uso ogni forma di utilizzo dell&#8217;immobile o della singola unit\u00e0 immobiliare diversa da<br>quella originaria, ancorch\u00e9 non accompagnata dall&#8217;esecuzione di opere edilizie, purch\u00e9 tale da<br>comportare l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile o dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:<br>a) residenziale;<br>a-bis) turistico-ricettiva;<br>b) produttiva e direzionale;<br>c) commerciale;<br>d) rurale.<br>2. La destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile o dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare \u00e8 quella stabilita dalla<br>documentazione di cui all&#8217;articolo 9-bis, comma 1-bis.<br>3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d&#8217;uso all&#8217;interno della stessa categoria<br>funzionale \u00e8 sempre consentito.<\/td><td>Art. 23-ter, <em>Mutamento d&#8217;uso urbanisticamente rilevante<\/em><br>1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della<br>destinazione d&#8217;uso ogni forma di utilizzo dell&#8217;immobile o della singola unit\u00e0 immobiliare diversa da<br>quella originaria, ancorch\u00e9 non accompagnata dall&#8217;esecuzione di opere edilizie, purch\u00e9 tale da<br>comportare l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile o dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:<br>a) residenziale;<br>a-bis) turistico-ricettiva;<br>b) produttiva e direzionale;<br>c) commerciale;<br>d) rurale.<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">1-bis. Il mutamento della destinazione d&#8217;uso della singola unit\u00e0 immobiliare senza opere all&#8217;interno della stessa categoria funzionale \u00e8 sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilit\u00e0 per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.<br>1-ter. Sono, altres\u00ec, sempre ammessi il mutamento di destinazione d&#8217;uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unit\u00e0 immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all&#8217;articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilit\u00e0 per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.<br>1-quater. Per le singole unit\u00e0 immobiliari, il mutamento di destinazione d&#8217;uso di cui al comma 1-ter \u00e8 sempre consentito, ferma restando la possibilit\u00e0 per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unit\u00e0 immobiliari presenti nell&#8217;immobile. Il mutamento non \u00e8 assoggettato all&#8217;obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, n\u00e9 al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unit\u00e0 immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale \u00e8 ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.<br>1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d&#8217;uso \u00e8 soggetto alla segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali pi\u00f9 favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.<br><\/mark>2. La destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile o dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare \u00e8 quella stabilita dalla<br>documentazione di cui all&#8217;articolo 9-bis, comma 1-bis.<br>3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d&#8217;uso <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">di un intero immobile<\/mark> all&#8217;interno della stessa categoria<br>funzionale \u00e8 sempre consentito.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">&#8211; le modifiche sulla sanzione demolitoria nel caso di interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformit\u00e0 o con variazioni essenziali (art. 31, comma 5, e art. 34, comma 2)<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>T.U. EDILIZIA PRIMA DEL D.L. SALVA CASA<\/td><td>T.U. EDILIZIA DOPO IL D.L. SALVA CASA<\/td><\/tr><tr><td>Art. 31, <em>Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformit\u00e0 o con variazioni essenziali<\/em><br>&#8230;<br>5. L&#8217;opera acquisita \u00e8 demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio<br>comunale a spese dei responsabili dell&#8217;abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l&#8217;esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l&#8217;opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell&#8217;assetto idrogeologico.<\/td><td>Art. 31, <em>Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformit\u00e0 o con variazioni essenziali<\/em><br>&#8230;<br>5. L&#8217;opera acquisita \u00e8 demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio<br>comunale a spese dei responsabili dell&#8217;abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l&#8217;esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l&#8217;opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">culturali, paesaggistici,<\/mark> ambientali o di rispetto dell&#8217;assetto idrogeologico <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell&#8217;articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241<\/mark>. <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Nei casi in cui l&#8217;opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell&#8217;assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell&#8217;articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, pu\u00f2, altres\u00ec, provvedere all&#8217;alienazione del bene e dell&#8217;area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell&#8217;acquirente delle opere abusive. \u00c8 preclusa la partecipazione del responsabile dell&#8217;abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell&#8217;immobile \u00e8 determinato dall&#8217;agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. <\/mark><\/td><\/tr><tr><td>Art. 34, <em>Interventi eseguiti in parziale difformit\u00e0 dal permesso di<br>costruire<\/em><br>&#8230;<br>2. Quando la demolizione non pu\u00f2 avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformit\u00e0, il<br>dirigente o il responsabile dell&#8217;ufficio applica una sanzione pari al <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">doppio del costo di produzione<\/mark>,<br>stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell&#8217;opera realizzata in difformit\u00e0 dal<br>permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">doppio del valore venale<\/mark>, determinato a cura<br>della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.<\/td><td>Art. 34, <em>Interventi eseguiti in parziale difformit\u00e0 dal permesso di<br>costruire<\/em><br>&#8230;<br>2. Quando la demolizione non pu\u00f2 avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformit\u00e0, il<br>dirigente o il responsabile dell&#8217;ufficio applica una sanzione pari al <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">triplo del costo di produzione<\/mark>,<br>stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell&#8217;opera realizzata in difformit\u00e0 dal<br>permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">triplo del valore venale<\/mark>, determinato a cura<br>della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">&#8211; le modifiche alla definizione di stato legittimo (art. 9-bis)<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>T.U. EDILIZIA PRIMA DEL D.L. SALVA CASA<\/td><td>T.U. EDILIZIA DOPO IL D.L. SALVA CASA<\/td><\/tr><tr><td>Art. 9-bis, <em>Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.<\/em><br>1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d&#8217;ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicit\u00e0 e sull&#8217;autenticit\u00e0 di tali documenti, informazioni e dati.<br>1-bis. Lo stato legittimo dell&#8217;immobile o dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare \u00e8 quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">la stessa e da quello<\/mark> che ha<br>disciplinato l&#8217;ultimo intervento edilizio che ha interessato <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">l&#8217;intero immobile o unit\u00e0 immobiliare<\/mark>,<br>integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un&#8217;epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo \u00e8 quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d&#8217;archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l&#8217;ultimo intervento edilizio che ha interessato l&#8217;intero immobile o unit\u00e0 immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">al secondo periodo<\/mark> si applicano altres\u00ec nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.<\/td><td>Art. 9-bis, <em>Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.<\/em><br>1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d&#8217;ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicit\u00e0 e sull&#8217;autenticit\u00e0 di tali documenti, informazioni e dati.<br>1-bis. Lo stato legittimo dell&#8217;immobile o dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare \u00e8 quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">la stessa o da quello<\/mark> che ha<br>disciplinato l&#8217;ultimo intervento edilizio che ha interessato <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">l&#8217;intero immobile o l&#8217;intera unit\u00e0 immobiliare, rilasciato all&#8217;esito di un procedimento idoneo a verificare l&#8217;esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa<\/mark>, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. <br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni.<br>Alla determinazione dello stato legittimo dell&#8217;immobile o dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare concorre, altres\u00ec, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all&#8217;articolo 34-bis.<\/mark> Per gli immobili realizzati in un&#8217;epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo \u00e8 quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d&#8217;archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l&#8217;ultimo intervento edilizio che ha interessato l&#8217;intero immobile o unit\u00e0 immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">al quarto periodo<\/mark> si applicano altres\u00ec nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>&#8211; le modifiche sugli interventi di edilizia libera (art. 6)<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>T.U. EDILIZIA PRIMA DEL D.L. SALVA CASA<\/td><td>T.U. EDILIZIA DOPO IL D.L. SALVA CASA<\/td><\/tr><tr><td>Art. 6, <em>Attivit\u00e0 edilizia libera.<\/em><br>&#8230;<br>b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell&#8217;edificio o di logge rientranti all&#8217;interno dell&#8217;edificio, purch\u00e9 tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a<br>garanzia della salubrit\u00e0 dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l&#8217;impatto visivo e l&#8217;ingombro apparente e da non modificare le<br>preesistenti linee architettoniche;<br>&#8230;<\/td><td>Art. 6, <em>Attivit\u00e0 edilizia libera.<\/em><br>&#8230;<br>b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell&#8217;edificio o di logge <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">o di porticati<\/mark> rientranti all&#8217;interno dell&#8217;edificio, purch\u00e9 tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrit\u00e0 dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l&#8217;impatto visivo e l&#8217;ingombro apparente e da non modificare le<br>preesistenti linee architettoniche;<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita<br>da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile,<br>tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa<br>agli immobili o alle unit\u00e0 immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all&#8217;estensione dell&#8217;opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l&#8217;impatto visivo e l&#8217;ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;<br><\/mark>&#8230;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p> <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E&#8217; stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29.5.24 l&#8217;annunciatissimo &#8220;Decreto Salva Casa&#8221;: propriamente, il Decreto&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10032,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[42,75],"tags":[],"class_list":["post-10030","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-normativa","category-salva-casa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10030"}],"version-history":[{"count":27,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10030\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10114,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10030\/revisions\/10114"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10032"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}