{"id":10088,"date":"2022-06-02T10:55:04","date_gmt":"2022-06-02T08:55:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10088"},"modified":"2024-06-02T10:55:23","modified_gmt":"2024-06-02T08:55:23","slug":"condominio-cassazione-civile-sez-iv-22-4-22-n-12927-sui-requisiti-per-la-costituzione-di-un-valido-contratto-di-amministrazione-condominiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10088","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Cassazione Civile sez. IV 22.4.22 n. 12927 &#8211; Sui requisiti per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F10088&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>La pronuncia si segnala per il principio di diritto che afferma in applicazione dell&#8221;art. 1129 comma XIV c.c., per cui <em><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>L\u2019amministratore, all\u2019atto dell\u2019accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullit\u00e0 della nomina stessa, l\u2019importo dovuto a titolo di compenso per l\u2019attivit\u00e0 svolta<\/strong><\/mark><\/em>.<br>Questo \u00e8 il principio di diritto che viene affermato: <em><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><strong>agli effetti dell\u2019art. 1129 c.c., comma 14, il quale prevede la nullit\u00e0 testuale della nomina dell\u2019amministratore di condominio ove non sia specificato l\u2019importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall\u2019assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l\u2019elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non pu\u00f2 ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto<\/strong><\/mark>.<\/em><br>E&#8217; altres\u00ec interessante per la disamina sui requisiti per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale, che per la Suprema Corte richiede necessariamente la forma scritta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"681\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7405\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-768x511.jpeg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1536x1021.jpeg 1536w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Civile Ord. Sez. VI Num. 12927 Anno 2022<br>Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI<br>Relatore: SCARPA ANTONIO<br>Data pubblicazione: 22\/04\/2022<\/p>\n\n\n\n<p>(omissis)<\/p>\n\n\n\n<p>FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE<\/p>\n\n\n\n<p>La R* s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 261\/2021 della Corte d&#8217;appello di Trieste, depositata il 22 luglio 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;intimato Condominio * non ha svolto attivit\u00e0 difensive.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza impugnata ha rigettato l&#8217;appello della R* s.r.l. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Udine il 20 marzo 2019 ed ha cos\u00ec respinto l&#8217;impugnazione ex art. 1137 c.c. presentata dalla condomina R* contro le deliberazioni dell&#8217;assemblea del Condominio * del 24 giugno 2016. Fra le altre doglianze, la R* s.r.l. aveva dedotto che l&#8217;assemblea aveva deliberato la nomina dell&#8217;amministratore G* e C., senza che fosse stato specificato il compenso per l&#8217;attivit\u00e0 da svolgere. Il Tribunale di Udine aveva affermato che la nomina dell&#8217;amministratore era stata deliberata all&#8217;unanimit\u00e0 dall&#8217;assemblea condominiale del 13 febbraio 2016, non impugnata, e l&#8217;attrice R* s.r.l. aveva poi soltanto dedotto la nullit\u00e0 derivata delle delibere del 24 giugno 2016. La Corte d&#8217;appello di Trieste, soffermandosi proprio sulla nullit\u00e0 della nomina dell&#8217;amministratore per violazione dell&#8217;art. 1129, comma 14, c.c., ha sostenuto che l&#8217;ammontare del compenso richiesto non deve necessariamente essere indicato nella delibera che conferisce l&#8217;incarico, n\u00e9 emergere dal verbale, che risultava un preventivo datato 10 febbraio 2016, sottoscritto da G* e G* ed indirizzato ai condomini, e che parimenti risultava redatto dopo l&#8217;assemblea del 13 febbraio 2016 un bilancio preventivo, con riparto e piano rate, ove si indicava il compenso dell&#8217;amministratore.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;unico motivo del ricorso della R* s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1129 c.c., comma 14, c.c., evidenziando come nel verbale di nomina dell&#8217;amministratore del 13 febbraio 2016 non vi fosse cenno alcuno n\u00e9 al compenso dovuto all&#8217;amministratore n\u00e9 alla documentazione preventivamente trasmessa ai singoli condomini.<\/p>\n\n\n\n<p>Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilit\u00e0 nelle forme di cui all&#8217;art. 380-bis c.p.c., in relazione all&#8217;art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l&#8217;adunanza della camera di consiglio.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso \u00e8 fondato nei sensi di seguito indicati.<\/p>\n\n\n\n<p>La nomina dell&#8217;amministratore di condominio rientra fra le attribuzioni deliberative dell&#8217;assemblea (art. 1129 c.c., comma 1, e art. 1136 c.c., comma 4).<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie della nomina assembleare dell&#8217;amministratore di condominio, a seguito della Riforma introdotta con la L. n. 220 del 2012, si struttura, in particolare, come scambio di proposta ed accettazione, secondo quanto si desume altrettanto testualmente dal medesimo art. 1129 c.c., commi 2 e 14, nonch\u00e9 dall&#8217;art. 1130, n. 7, c.c., il quale dispone che la nomina dell&#8217;amministratore deve essere annotata in apposito registro. Pi\u00f9 in generale, dall&#8217;art. 1130 c.c., n. 7, e dall&#8217;art. 1136 c.c., u.c. si evince che la delibera di nomina dell&#8217;amministratore ed il correlato contratto di amministrazione debbano avere anche forma scritta (arg. da Cass. Sez. Unite, 30\/12\/1999, n. 943).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;art. 1129 c.c., comma 14, prescrive, in particolare, che &#8220;l&#8217;amministratore, all&#8217;atto dell&#8217;accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullit\u00e0 della nomina stessa, l&#8217;importo dovuto a titolo di compenso per l&#8217;attivit\u00e0 svolta&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>La &#8220;nullit\u00e0 della nomina&#8221;, ove non sia specificato l&#8217;importo del compenso, che \u00e8 alla base del generale principio di predeterminazione onnicomprensiva dello stesso, e&#8217;, dunque, una nullit\u00e0 &#8220;testuale&#8221;, in quanto \u00e8 stabilita dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Di tale fattispecie legale di nullit\u00e0, peraltro non direttamente sancita per la deliberazione assembleare, si d\u00e0 atto in motivazione anche nella sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile 2021, n. 9839.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell&#8217;art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste, dunque, in presenza di un documento, approvato dall&#8217;assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l&#8217;elemento essenziale della analitica specificazione dell&#8217;importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non pu\u00f2 invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza impugnata ha errato, pertanto, nel ritenere che l&#8217;ammontare del compenso richiesto non deve necessariamente essere indicato nella delibera che conferisce l&#8217;incarico all&#8217;amministratore, n\u00e9 emergere dal verbale.<\/p>\n\n\n\n<p>Deve enunciarsi il seguente principio di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p>agli effetti dell&#8217;art. 1129 c.c., comma 14, il quale prevede la nullit\u00e0 testuale della nomina dell&#8217;amministratore di condominio ove non sia specificato l&#8217;importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall&#8217;assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l&#8217;elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non pu\u00f2 ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso va perci\u00f2 accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d&#8217;appello di Trieste in diversa composizione, che proceder\u00e0 ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi all&#8217;enunciato principio e provveder\u00e0 anche sulle spese del giudizio di cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d&#8217;appello di Trieste in diversa composizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 &#8211; 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 aprile 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2022<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pronuncia si segnala per il principio di diritto che afferma in applicazione dell&#8221;art. 1129&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7405,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[53,8],"tags":[],"class_list":["post-10088","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cassazione","category-condominio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10088"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10088\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10091,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10088\/revisions\/10091"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}