{"id":10597,"date":"2020-08-19T23:39:00","date_gmt":"2020-08-19T21:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10597"},"modified":"2024-09-11T10:08:05","modified_gmt":"2024-09-11T08:08:05","slug":"accesso-ai-documenti-bancari-artt-1175-e-1375-cc-art-119-tub-art-15-del-gdpr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10597","title":{"rendered":"ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI (artt. 1175 e 1375 CC &#8211; art. 119 TUB &#8211; art. 15 GDPR)"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F10597&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, <em>Approvazione del testo del Codice civile.<\/em> (testo vigente al 19.8.24)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>LIBRO QUARTO, DELLE OBBLIGAZIONI<br>TITOLO I, DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE<br>CAPO I, Disposizioni preliminari<br>&#8230;<\/td><\/tr><tr><td>Articolo 1175, Comportamento secondo correttezza<\/td><\/tr><tr><td>l debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza-<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>LIBRO QUARTO, DELLE OBBLIGAZIONI<br>TITOLO II, DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE<br>&#8230;<br>Capo V &#8211; Degli effetti del contratto<br>Sezione I &#8211; Disposizioni generali<br>&#8230;<\/td><\/tr><tr><td>Articolo 1375, Esecuzione di buona fede<\/td><\/tr><tr><td>Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Cassazione civile sez. I, 27.09.2001 n. 12093<\/strong>, dalla motivazione: &#8230; la pretesa alla documentazione \u00e8 un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, \u00e8 estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall&#8217;obbligo di buona fede, correttezza e solidariet\u00e0, che \u00e8 accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilit\u00e0 programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti \u00e8 tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.); per cui agli effetti del contratto, che discendono dalle clausole pattizie, vanno aggiunti quelli che la norma produce, in forza del rilevato principio, il quale fissa una regola di condotta, cui debbono attenersi i soggetti del rapporto obbligatorio, alla stregua di quanto dispone l&#8217;art. 1375 c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito, appunto, secondo buona fede, generando doveri di comportamento, la cui inosservanza costituisce inadempimento, al pari di quella riferita agli obblighi convenzionali. In tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia, infatti, come un impegno di solidariet\u00e0, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del &#8220;neminem laedere&#8221;, siano idonei a preservare gli interessi dell&#8217;altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. 2503-1991). La clausola generale di buona fede e correttezza \u00e8 operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell&#8217;ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell&#8217;interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando cos\u00ec integrativamente il contenuto e gli effetti del con tratto (Cass. 1078-1999; 3775-1994; 3362-1989; 1960-1986; 89-1966); e la sua rilevanza si esplica nell&#8217;imporre il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell&#8217;altra, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass. 12310-1999). N\u00e8 rileva che l&#8217;adempimento di siffatta prescrizione sia suscettibile di arrecare svantaggi al debitore, come conseguenza eventuale e futura di esso. Se \u00e8 vero, e infatti, che l&#8217;obbligo di salvaguardia delle altrui utilit\u00e0 esiste in quanto non importi per il debitore un apprezzabile sacrificio, \u00e8 altrettanto vero che esso deve essere valutato in relazione diretta con la prestazione, secondo un rigoroso rapporto di causalit\u00e0, mentre sfuggono a tale correlazione gli effetti che derivano da atti diversi da quell&#8217;adempimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p>Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, <em>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia<\/em> (testo vigente al 19.8.24)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>TITOLO VI<br>TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI<br>Capo I<br>OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI<br>&#8230;<\/td><\/tr><tr><td>Art. 119, <em>Comunicazioni periodiche alla clientela<\/em><\/td><\/tr><tr><td>(omissis)<br>4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell&#8217;amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.<br>(omissis)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n, 2016\/679, <em>relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al<br>trattamento dei dati personali, nonch\u00e9 alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95\/46\/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)<\/em> (testo vigente al 23.5.18)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>CAPO III, Diritti dell&#8217;interessato <br>&#8230;<br>Sezione 2, Informazione e accesso ai dati personali<br>&#8230;<\/td><\/tr><tr><td>Articolo 15, <em>Diritto di accesso dell&#8217;interessato<\/em><\/td><\/tr><tr><td>1. L&#8217;interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l&#8217;accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:<br>a) le finalit\u00e0 del trattamento;<br>b) le categorie di dati personali in questione;<br>c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;<br>d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non \u00e8 possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;<br>e) l&#8217;esistenza del diritto dell&#8217;interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;<br>f) il diritto di proporre reclamo a un&#8217;autorit\u00e0 di controllo;<br>g) qualora i dati non siano raccolti presso l&#8217;interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;<br>h) l&#8217;esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all&#8217;articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonch\u00e9 l&#8217;importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l&#8217;interessato.<br>2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un&#8217;organizzazione internazionale, l&#8217;interessato ha il diritto di essere informato dell&#8217;esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell&#8217;articolo<br>46 relative al trasferimento.<br>3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall&#8217;interessato, il titolare del trattamento pu\u00f2 addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l&#8217;interessato presenta la richiesta mediante<br>mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell&#8217;interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.<br>4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libert\u00e0 altrui.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/lighthouse-4536181_1280.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"727\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/lighthouse-4536181_1280-1024x727.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10312\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/lighthouse-4536181_1280-1024x727.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/lighthouse-4536181_1280-300x213.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/lighthouse-4536181_1280-768x545.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/lighthouse-4536181_1280.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Foto di <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/users\/mollyroselee-9214707\/?utm_source=link-attribution&#038;utm_medium=referral&#038;utm_campaign=image&#038;utm_content=4536181\">Mollyroselee<\/a> da <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/\/?utm_source=link-attribution&#038;utm_medium=referral&#038;utm_campaign=image&#038;utm_content=4536181\">Pixabay<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Approvazione del testo del Codice civile. (testo vigente&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10312,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-10597","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-banca"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10597","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10597"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10597\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10618,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10597\/revisions\/10618"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10312"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10597"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10597"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10597"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}