{"id":10689,"date":"2023-09-29T22:32:00","date_gmt":"2023-09-29T20:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10689"},"modified":"2024-09-29T22:34:03","modified_gmt":"2024-09-29T20:34:03","slug":"condominio-cassazione-civile-sez-ii-31-08-23-n-25559-sulla-possibilita-di-distacco-dallimpianto-di-riscaldamento-centralizzato-e-sullonere-della-prova","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10689","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Cassazione Civile sez. II 31.08.23 n. 25559 &#8211; Sulla possibilit\u00e0 di distacco dall&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato e sull&#8217;onere della prova"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F10689&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>La pronuncia in esame, in tema di distacco del singolo dall&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato, \u00e8 interessante (oltre che, processualmente, per gli assunti relativi alla impugnazione delle ordinanze di inammissibile l&#8217;appello per non avere una ragionevole probabilit\u00e0 di essere accolto, ai sensi dell&#8217;art. 348 bis c.p.c.) per le precisazioni in punto onere della prova.<br>Come noto, per l&#8217;art. 1118 c.c., di contro alla regola generale per cui <em>Il condomino non pu\u00f2 rinunziare al suo diritto sulle parti comuni<\/em> (comma secondo), invece <em>Il condomino pu\u00f2 rinunciare all\u2019utilizzo dell\u2019impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini<\/em>, stabilendo peraltro che, <em>in tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell\u2019impianto e per la sua conservazione e messa a norma<\/em> (comma quarto, introdotto dalla riforma del diritto condominiale intervenuta con la L. 220\/121).<br>Gli Ermellini ricordano che che <em>la questione relativa al distacco di un condominio dall&#8217;impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all&#8217;art. 1118 c.c., come modificata dalla L. n. 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, c.d. riforma del condominio. Tale normativa ha, espressamente, ammesso la possibilit\u00e0 del singolo condomino di distaccarsi dall&#8217;impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell&#8217;impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini. Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che &#8220;dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all&#8217;impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini&#8221;, e la preventiva informazione dovr\u00e0 necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell&#8217;assenza di &#8220;notevoli squilibri&#8221; e di &#8220;assenza di aggravi&#8221; per i condomini che continueranno a servirsi dell&#8217;impianto condominiale. L&#8217;onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facolt\u00e0 del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l&#8217;assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall&#8217;impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si \u00e8 detto. Con l&#8217;ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovr\u00e0, in presenza di squilibri nell&#8217;impianto condominiale e\/o &#8220;aggravi&#8221; per i restanti condomini, rinunciare dal porre in essere il distacco perch\u00e9 diversamente potr\u00e0 essere chiamato al ripristino dello status quo ante. Ne&#8217; l&#8217;interessato, ai sensi dell&#8217;art. 1118 c.c., potr\u00e0 effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell&#8217;impianto e per la sua conservazione e messa a norma&#8221;, poich\u00e9 tale possibilit\u00e0 \u00e8 prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco &#8220;non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini&#8221;<\/em>.<br>Insomma: il cond\u00f2mino che intende distaccarsi \u00e8 gravato dall&#8217;onere della prova che &#8220;dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all&#8217;impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini&#8221;, e tale prova deve essere fornita in sede di preventiva informazione, attraverso specifica documentazione tecnica.<br>Ammettono, peraltro, una eccezione: tale onere della prova viene infatti meno nel caso in cui l&#8217;assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall&#8217;impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si \u00e8 detto.<br>Con quale maggioranza &#8230; non \u00e8 precisato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"681\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7405\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-768x511.jpeg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1536x1021.jpeg 1536w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Civile Ord. Sez. 2 Num. 25559 Anno 2023<br>Presidente: MANNA FELICE<br>Relatore: FALASCHI MILENA<br>Data pubblicazione: 31\/08\/2023<\/p>\n\n\n\n<p>(omissis)<\/p>\n\n\n\n<p>OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenuto che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; con sentenza n. 1122 del 2017, il Tribunale di Ravenna &#8211; Sezione distaccata di Lugo respingeva l&#8217;opposizione proposta da L* N* avverso il decreto ingiuntivo n. 712\/2015 con il quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro 5.591,97 in favore del Condominio *, per spese condominiali relative all&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato, oltre interessi e spese processuali, con la quale l&#8217;opponente contestava l&#8217;esistenza dell&#8217;obbligazione asserendo di avere acquistato l&#8217;immobile dalla precedente proprietaria che aveva gi\u00e0 all&#8217;epoca provveduto al distacco dell&#8217;appartamento dal sistema centralizzato di riscaldamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, sulla scorta della CTU espletata, rilevava che il distacco operato dalla dante causa dell&#8217;opponente non era conforme n\u00e9 ai requisiti richiesti dall&#8217;art. 1118 c.c. n\u00e9 ai requisiti indicati dalla L.R. n. 156 del 2008, come modificata dalla Delib. Giunta Regionale n. 1366\/118, ed aggiungeva che l&#8217;impianto autonomo installato non risultava essere a norma. Il giudice di primo grado, inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava parte attrice al ripristino del collegamento del proprio impianto di riscaldamento a quello condominiale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; sul gravame interposto dalla L., la Corte di appello di Bologna, nella resistenza del Condominio *, con ordinanza n. 3784 del 2018, dichiarava inammissibile l&#8217;appello per non avere una ragionevole probabilit\u00e0 di essere accolto, ai sensi dell&#8217;art. 348 bis c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte territoriale, infatti, riteneva corretta la decisione del giudice di prime cure secondo la quale il condomino distaccato doveva fornire la prova, tramite documentazione tecnica, che dallo stesso non derivavano notevoli squilibri all&#8217;impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini che continuavano a servirsi dell&#8217;impianto condominiale.<\/p>\n\n\n\n<p>Aggiungeva la Corte territoriale che, nel caso di specie, la perizia fornita all&#8217;assemblea condominiale dall&#8217;appellante era priva della motivazione di carattere tecnico, mancando i relativi calcoli che avrebbero dovuto escludere siffatto aggravio;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; L* N* ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi avverso la citata ordinanza di appello ed ulteriori due mezzi, formulati in via subordinata, avverso la sentenza di primo grado;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ha resistito con controricorso il Condominio *<\/p>\n\n\n\n<p>Diritto<br>CONSIDERATO<br>che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ancor prima di analizzare i motivi di ricorso, il ricorrente solleva questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 348 bis e ter c.p.c. siccome introdotti da un decreto legge emanato in violazione dell&#8217;art. 77 Cost. poich\u00e9, rimandando gli effetti delle proprie disposizioni a non meno di sei mesi dalla sua entrata in vigore, non risulterebbero integrati i caratteri straordinari di necessit\u00e0 ed urgenza.<\/p>\n\n\n\n<p>In aggiunta, in via preliminare, la ricorrente evidenzia che solo apparentemente la Corte di appello ha fatto proprie le argomentazioni del Tribunale. Invero, mentre la Corte territoriale \u00e8 giunta a ritenere illegittimo il distacco oggetto di causa solo in virt\u00f9 dell&#8217;assenza dei calcoli nella perizia di parte, il Tribunale aveva fondato la propria pronuncia sulla sussistenza dei pregiudizi di cui all&#8217;art. 1118 c.c. Per siffatte ragioni la ricorrente ritiene che il provvedimento della Corte bolognese assuma la veste di vera e propria sentenza e come tale impugnabile ex art. 360 c.p.c. per i motivi di seguito formulati.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa Corte ha gi\u00e0 avuto occasione di affermare che sono da escludere tutti i dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;istituto in questione con orientamento che si ritiene di condividere e a cui va data continuit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La peculiarit\u00e0 dell&#8217;istituto sta in ci\u00f2, che la comunicazione attiva il termine per impugnare un provvedimento necessariamente gi\u00e0 in ogni sua parte conosciuto, quale quello di primo grado, reso significativamente oggetto dell&#8217;appello, bench\u00e9 questo sia poi stato dichiarato non sorretto da ragionevoli probabilit\u00e0 di accoglimento: infatti, \u00e8 sempre esclusa la possibilit\u00e0 di impugnare in via autonoma l&#8217;ordinanza di secondo grado, non gi\u00e0 perch\u00e9 non decisoria ma perch\u00e9 mai definitiva proprio per la possibilit\u00e0 di una utile impugnabilit\u00e0 del provvedimento lesivo della posizione giuridica sostanziale. Tanto comporta che neppure sussiste l&#8217;esigenza di conoscere le motivazioni del provvedimento oggetto di comunicazione per apprestare le sole difese consentite, cio\u00e8 quelle avverso il provvedimento precedente di primo grado.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;istituto risulta funzionale alla definizione semplificata del grado di appello mediante l&#8217;ordinanza di insussistenza di ragionevole probabilit\u00e0 di accoglimento, con accelerazione dei tempi di definizione. Una tale ratio \u00e8 del tutto condivisibile e conforme al principio costituzionale di effettivit\u00e0 della tutela del diritto mediante l&#8217;azione in giudizio in quanto, conclamato essendo il carattere limitato delle risorse destinabili dall&#8217;ordinamento alla domanda di giustizia, per cui l&#8217;effettivit\u00e0 pu\u00f2 essere garantita soltanto attraverso l&#8217;oculata e razionale gestione di quelle risorse e la loro attivazione con adeguato coinvolgimento dell&#8217;interessato. Inevitabilmente a questi \u00e8 richiesto allora di osservare specifiche disposizioni e determinate condizioni, tali da giustificare l&#8217;impegno del sistema nell&#8217;apprestare attenzione e tutela anche alle sue situazioni giuridiche sostanziali, piuttosto o in aggiunta a quella di innumerevoli altre istanze di giustizia (cos\u00ec Cass., Sez. Un., n. 25513 del 2016; Cass. 15 maggio 2014 n. 10723).<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto di azione, quindi, esige l&#8217;imposizione, finalizzata alla funzionalit\u00e0 del sistema giudiziario e quindi alla sua effettivit\u00e0 nei confronti di tutti i suoi possibili fruitori, di sanzioni di inammissibilit\u00e0 o preclusioni a chi vuole avvalersene. E&#8217; pertanto indispensabile una regolazione non gi\u00e0 dell&#8217;accesso stesso, quanto piuttosto dello sviluppo del processo &#8211; all&#8217;interno di ogni suo grado e nei suoi diversi e successivi gradi &#8211; merce un sistema di regole tecniche chiare e rigorose, beninteso uguali per tutti e non tali da rendere di fatto impossibile l&#8217;esercizio del diritto di azione, via via pi\u00f9 stringenti a mano a mano che il processo approdi a gradi successivi e involga il controllo delle attivit\u00e0 processuali gi\u00e0 espletate, assistite gi\u00e0 di per s\u00e9 sole da rigorose garanzie procedimentali. Per completezza argomentativa, \u00e8 appena il caso di rilevare che non \u00e8 l&#8217;appello a possedere una garanzia costituzionale, ma soltanto il ricorso per cassazione e per di pi\u00f9 soltanto in caso di violazione di legge, sicch\u00e9 \u00e8 coerente con un tentativo di recupero di funzionalit\u00e0 del sistema la semplificazione del relativo giudizio ed il mantenimento di un livello di garanzia &#8211; mediante il ricorso per cassazione diretto contro la sola pronuncia di primo grado &#8211; ancorato a requisiti, anche temporali, di ammissibilit\u00e0, che sono s\u00ec rigorosi, ma tutt&#8217;altro che in grado di impedire, a prezzo solo di un modesto maggior impegno dell&#8217;interessato, l&#8217;esercizio del diritto di difesa.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;intero sistema degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. va letto in tale ottica e non integra pertanto neppure alcuna compromissione di quest&#8217;ultimo la previsione della decorrenza del termine di impugnazione dalla comunicazione della pronuncia di secondo grado (sempre Cass. n. 10723\/2014 cit.).<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, \u00e8 manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 348-ter c.p.c., comma 3, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Del pari \u00e8 manifestamente infondata la questione con riferimento all&#8217;art. 77 Cost. Infatti la Corte costituzionale quanto alla sussistenza dell'&#8221;evidente&#8221; mancanza dei presupposti per l&#8217;adozione della decretazione di urgenza, dopo le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, con le quali formul\u00f2 un vero e proprio &#8220;test di scrutinio&#8221;, chiarendo che il relativo accertamento doveva essere condotto attraverso &#8220;indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata&#8221;, ossia attraverso elementi contenuti nel testo normativo o estranei ad esso, gi\u00e0 con le pronunce immediatamente successive &#8211; fra cui ad esempio, meritano di essere ricordate la n. 355 del 2010 e la successiva n. 367 del 2010 &#8211; evidenziarono in relazione alla sussistenza dei presupposti come la valutazione cui \u00e8 subordinato il potere del Governo di adottare norme primarie comporti un largo margine di elasticit\u00e0, dal momento che la straordinariet\u00e0 del caso pu\u00f2 essere dovuta a una pluralit\u00e0 di situazioni in relazione alle quali &#8220;non sono configurabili rigidi parametri valevoli per ogni caso&#8221;. I Giudici della Consulta hanno sottolineato la necessit\u00e0 di &#8220;evitare la sovrapposizione tra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di conversione) e il controllo di legittimit\u00e0 costituzionale&#8221; e che il proprio controllo &#8220;rimane circoscritto alla &#8220;evidente mancanza di tali presupposti&#8221; o alla &#8220;manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u00e0 della relativa valutazione&#8221;, sulla base di una pluralit\u00e0 di indici intrinseci ed estrinseci&#8221;. Ed \u00e8 in relazione a tali indici che la Corte ha individuato delle figure sintomatiche della carenza dei presupposti, consistenti, in particolare: a) nella coerenza della norma rispetto al titolo del decreto ed al suo preambolo; b) nell&#8217;omogeneit\u00e0 contenutistica o funzionale della norma rispetto al resto del decreto-legge e nelle dichiarazioni che emergono nei lavori preparatori, nonch\u00e9 d) nel carattere ordinamentale o di riforma della norma (sentenza n. 186 del 2020).<\/p>\n\n\n\n<p>In relazione al profilo della coerenza, la Corte ha in particolare sottolineato la necessit\u00e0 che il decreto-legge &#8220;nella sua interezza&#8221; rappresenti &#8220;un insieme di disposizioni omogenee per materia e per scopo&#8221; e che i presupposti dell&#8217;art. 77 Cost. siano riferiti ad un provvedimento le cui disposizioni si presentino &#8220;legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalit\u00e0&#8221;, &#8220;inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza anche se articolato e differenziato al suo interno&#8221;. Diversamente, ha chiarito la Corte, &#8220;l&#8217;inserimento di norme eterogenee all&#8217;oggetto e alle finalit\u00e0 del decreto-legge &#8211; ha chiarito ancora la Corte costituzionale &#8211; spezza il legame logico giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell&#8217;urgenza del provvedere ed il provvedimento provvisorio con forza di legge&#8221;, trasformandolo &#8220;in una congerie di norme assemblate soltanto da mera causalit\u00e0 temporale&#8221; (sent. n. 22 del 2012). In altri termini, la giurisprudenza costituzionale successiva all&#8217;orientamento del 2007-08 ha fatto comunque salvi in linea di principio i decreti-legge che richiedono una pluralit\u00e0 di interventi eterogenei (come i cd. \u2018mille proroghe&#8217;), ossia i cosiddetti &#8220;provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo&#8221;, purch\u00e9 essi obbediscano ad una &#8220;ratio unitaria&#8221; o le disposizioni, ancorch\u00e9 eterogenee dal punto di vista materiale che presentino &#8220;una sostanziale omogeneit\u00e0 di scopo&#8221; per cui il decreto, anche se &#8220;articolato e differenziato al proprio interno, appaia fornito di una sua intrinseca coerenza&#8221;. La Corte ha, dunque, chiarito come l&#8217;urgenza del provvedere possa riguardare &#8220;anche una pluralit\u00e0 di norme accomunate non solo dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ma anche dall&#8217;intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all&#8217;unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione&#8221; (da ultimo, in tal senso, Corte Cost. n. 8 del 2022).<\/p>\n\n\n\n<p>Ed \u00e8 quanto occorso con il D.L. n. 83 del 2012, che nella Legge di conversione n. 134 del 2012 reca il titolo &#8220;Misure urgenti per la crescita del Paese&#8221;, che riguarda disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitivit\u00e0 nei settori delle infrastrutture, dell&#8217;edilizia e dei trasporti, nonch\u00e9 per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell&#8217;attuale situazione di crisi internazionale, onde fornire un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede Europea. Ne deriva che, se l&#8217;obiettivo delle pur eterogenee disposizioni contenute nel D.L. n. 83 del 2012 \u00e8 quello di promuovere la ripresa economica del Paese, ci\u00f2 pu\u00f2 giustificare la scelta del legislatore di intervenire in norme processuali quale l&#8217;art. 348 c.p.c. delimitandone la portata, soluzione resa compatibile con il principio d&#8217;effettivit\u00e0 della tutela giurisdizionale e del giusto processo, ai sensi degli artt. 24,111 e 113 Cost. e artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo, come sopra esposto, anche con decretazione di urgenza;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; del pari \u00e8 priva di pregio &#8211; sempre in via pregiudiziale &#8211; la deduzione di inammissibilit\u00e0 dell&#8217;ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. perch\u00e9 al di l\u00e0 della forma conterrebbe diverse argomentazioni di rigetto della domanda rispetto alla sentenza di primo grado, di cui si dir\u00e0 meglio di seguito, nell&#8217;esaminare i primi due motivi di ricorso;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; con il primo motivo parte ricorrente deduce &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 &#8211; la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 1118 c.c., comma 4, per aver la Corte ritenuto implicitamente condizione di legittimit\u00e0 del distacco la comunicazione preventiva di una relazione tecnica da discutere in assemblea.<\/p>\n\n\n\n<p>Diversamente, a parere del ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe dovuta limitare a valutare l&#8217;assenza di pregiudizio dato dai notevoli squilibri e dagli aggravi di spesa, solo alla luce dell&#8217;art. 1118 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Con il secondo motivo parte ricorrente censura &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 &#8211; la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di impugnazione che ove fossero stati correttamente analizzati avrebbero condotto la Corte territoriale ad una diversa motivazione. In particolare, l&#8217;atto introduttivo dell&#8217;appello censurava l&#8217;erronea interpretazione dei risultati della consulenza tecnica poich\u00e9, sulla base dei margini di errore del software utilizzato dal perito per i calcoli, il giudice avrebbe dovuto escludere non solo i notevoli squilibri, come \u00e8 stato accertato, ma anche gli aggravi di spesa.<\/p>\n\n\n\n<p>Con il medesimo mezzo, il ricorrente, lamenta altres\u00ec la nullit\u00e0 della sentenza per violazione dell&#8217;art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 nella parte in cui ha ritenuto di aderire alle motivazioni del giudice di primo grado senza esplicitare le ragioni della decisione.<\/p>\n\n\n\n<p>Le censure sono inammissibili.<\/p>\n\n\n\n<p>Come sopra anticipato, nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con un&#8217;ordinanza pronunciata ai sensi dell&#8217;art. 348 bis c.p.c., l&#8217;impugnazione pu\u00f2 essere proposta solo avverso la sentenza di primo grado a norma dell&#8217;art. 348 ter c.p.c., comma 3, non ricorrendo nella specie alcuno dei casi in cui le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 1914\/2016, hanno consentito il ricorso per cassazione contro l&#8217;ordinanza in esame. Infatti, l&#8217;impugnazione per cassazione dell&#8217;ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. \u00e8 consentita solo quando questa sia affetta da &#8220;vizi suoi propri&#8221;, vale a dire quando sia stata pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consenta, oppure quando sia affetta da vizi processuali.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella specie, parte ricorrente non prospetta alcun &#8220;vizio proprio&#8221; deducibile come motivo di ricorso in cassazione, non rientrando in tale categoria la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l&#8217;appello non aveva ragionevole probabilit\u00e0 di accoglimento, piuttosto che adottare un&#8217;ordinanza &#8220;succintamente motivata&#8221;, posto che l&#8217;eccesso motivazionale non pu\u00f2 essere causa di nullit\u00e0 di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell&#8217;ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., sia perch\u00e9 non nuoce al soccombente, sia perch\u00e9 non impedisce il raggiungimento dello scopo (Cass. n. 13835 del 2019). Del resto, \u00e8 ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l&#8217;ordinanza di inammissibilit\u00e0 dell&#8217;appello ex art. 348 bis c.p.c. non \u00e8 impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, anche attraverso un percorso argomentativo &#8220;parzialmente diverso&#8221; da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa n\u00e9 sostanziale n\u00e9 processuale (Cass. n. 23334 del 2019 e Cass. n. 26915 del 2020);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; con gli ulteriori due motivi di ricorso, il ricorrente censura la sentenza di primo grado, ai sensi dell&#8217;art. 348 ter c.p.c., nel caso in cui la pronuncia della Corte di Appello dovesse essere ritenuta un&#8217;ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e non una vera e propria sentenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Con il terzo mezzo parte ricorrente rileva &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 &#8211; la nullit\u00e0 della sentenza per violazione dell&#8217;art. 132, comma 2 n. 4 per essere questa meramente apparente, limitandosi il giudice a richiamare i rilievi del CTU, la normativa nazionale e regionale, ma omettendo di esplicitare l&#8217;iter argomentativo alla base della motivazione. Inoltre, in via subordinata &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 &#8211; il ricorrente deduce la falsa applicazione dell&#8217;art. 1118 c.c. per aver il tribunale dedotto l&#8217;illegittimit\u00e0 del distacco del servizio di riscaldamento dalla accertata irregolarit\u00e0 dell&#8217;impianto autonomo, laddove siffatta analisi doveva essere effettuata solo sulla scorta dei parametri richiesti dall&#8217;art. 1118 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>La censura \u00e8 fondata, non potendosi condividere il ragionamento del Giudice di merito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Va osservato che la questione relativa al distacco di un condominio dall&#8217;impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all&#8217;art. 1118 c.c., come modificata dalla L. n. 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, c.d. riforma del condominio. Tale normativa ha, espressamente, ammesso la possibilit\u00e0 del singolo condomino di distaccarsi dall&#8217;impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell&#8217;impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini. Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che &#8220;dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all&#8217;impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini&#8221;, e la preventiva informazione dovr\u00e0 necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell&#8217;assenza di &#8220;notevoli squilibri&#8221; e di &#8220;assenza di aggravi&#8221; per i condomini che continueranno a servirsi dell&#8217;impianto condominiale. L&#8217;onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facolt\u00e0 del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l&#8217;assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall&#8217;impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si \u00e8 detto. Con l&#8217;ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovr\u00e0, in presenza di squilibri nell&#8217;impianto condominiale e\/o &#8220;aggravi&#8221; per i restanti condomini, rinunciare dal porre in essere il distacco perch\u00e9 diversamente potr\u00e0 essere chiamato al ripristino dello status quo ante. Ne&#8217; l&#8217;interessato, ai sensi dell&#8217;art. 1118 c.c., potr\u00e0 effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell&#8217;impianto e per la sua conservazione e messa a norma&#8221;, poich\u00e9 tale possibilit\u00e0 \u00e8 prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco &#8220;non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini&#8221;.<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso concreto, il Tribunale di Ravenna &#8211; Sezione distaccata di Lugo ha ritenuto che la Delib. 25 settembre 2014 con la quale il Condominio * ha negato a C* G*, dante causa della ricorrente, l&#8217;autorizzazione a mantenere il distacco della propria unit\u00e0 immobiliare dall&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato, doveva ritenersi legittima in quanto la condomina aveva provveduto autonomamente al distacco del proprio impianto da quello centralizzato senza la preventiva comunicazione agli altri condomini. Ha aggiunto, altres\u00ec, che l&#8217;espletata c.t.u. evidenziava come il distacco operato non rispettava i requisiti normativi, per cui difettava la sussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 1118 c.c. e alla disciplina regionale, in particolare la L.R. n. 156 del 2008, come modificata dalla Delib. Giunta regionale n. 1366\/118 per non essere l&#8217;impianto autonomo realizzato a norma. Ha, quindi, concluso che l&#8217;esito della consulenza confermava la validit\u00e0 della delibera assembleare sopra indicata.<\/p>\n\n\n\n<p>Orbene, se si dovesse aderire alle conclusione della sentenza impugnata, quel distacco dall&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato che questa Corte ammette in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto oltre a non indicare quali sarebbero le condizioni previste dall&#8217;art. 1118 c.c. e dalla normativa regionale nella specie violate (impianto autonomo con un terminale di scarico dei fumi realizzato sulla parete verticale esterna), dalle argomentazioni esposte appare che la violazione contestata attiene sostanzialmente alla sola mancata procedimentalizzazione della pratica per il perfezionamento del distacco e la non messa a regola dell&#8217;impianto autonomo realizzato, circostanze che di per s\u00e9 sole, invece, non hanno alcun rilievo al nostro fine, laddove va verificata nello specifico la mancanza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l&#8217;erogazione del servizio e gli eventuali aggravi di spesa per i rimanenti condomini scaturenti dal chiesto distacco.<\/p>\n\n\n\n<p>Trattasi all&#8217;evidenza di motivazione apodittica, senza alcun adeguato approfondimento istruttorio, che era necessitato dall&#8217;aver considerato sostanzialmente violati requisiti non meglio precisati, di rigettato della domanda dell&#8217;opponente;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; con la quarta censura, lamenta &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 &#8211; la violazione e\/o la falsa applicazione dell&#8217;art. 1118 c.c. analizzando quanto gi\u00e0 evidenziato nel primo motivo di ricorso. In particolare, il ricorrente, si premura di riproporre nuovamente tale censura nel caso in cui si dovesse interpretare che anche il tribunale, al pari della Corte territoriale, abbia affermato che per valutare la legittimit\u00e0 del distacco sia necessaria tanto la comunicazione preventiva di una relazione tecnica all&#8217;assemblea condominiale da parte del condomino distaccante, quanto la dimostrazione in giudizio di assenza di pregiudizio. A tal riguardo, aggiunge il ricorrente, che la sentenza sarebbe altres\u00ec nulla &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1 n. 4 &#8211; per apparente motivazione, di cui la violazione dell&#8217;art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per non aver il Tribunale mai affermato che nel caso in esame non era stata presentata una relazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La censura \u00e8 superata dall&#8217;accoglimento del terzo mezzo, che involge un accertamento pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 1118 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il terzo motivo di ricorso va accolto, assorbito il quarto, dichiarati inammissibili le prime due censure e cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame dell&#8217;appello, alla Corte di Bologna, in diversa composizione, alla luce dei rilievi sopra illustrati, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<br>La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, dichiarate inammissibili le prime due censure;<\/p>\n\n\n\n<p>cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 21 marzo 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2023<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pronuncia in esame, in tema di distacco del singolo dall&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato, \u00e8&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7405,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[53,8],"tags":[],"class_list":["post-10689","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cassazione","category-condominio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10689"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10689\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10694,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10689\/revisions\/10694"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}