{"id":10695,"date":"2025-01-25T19:49:02","date_gmt":"2025-01-25T18:49:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10695"},"modified":"2025-01-26T20:54:25","modified_gmt":"2025-01-26T19:54:25","slug":"privacy-le-telecamere-di-videosorveglianza-su-spazi-pubblici-garante-protezione-dati-personali-12-10-23-n-477","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10695","title":{"rendered":"PRIVACY &#8211; Le telecamere di videosorveglianza su spazi pubblici &#8211; Garante Protezione Dati Personali 12.10.23 n. 477"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F10695&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>Il progresso tecnologico ha reso le telecamere di videosorveglianza un prodotto facilmente acquistabile (anche al centro commerciale, nei negozi di elettrodomestici e di bricolage) e facilmente installabile, pure da soli, senza avvalersi di ditte professionali specializzate.<br>Occorre per\u00f2 prestare attenzione, per non incorrere in responsabilit\u00e0 rispetto alla normativa che tutela la privacy.<\/p>\n\n\n\n<p>LA NORMATIVA CHE TUTELA LA PRIVACY<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Italia si era dotata di una normativa organica in materia di privacy ancora del 2003, con il <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Decreto-Legislativo-IT-2003-196-SCARICATO-da-www.gpdp_.it-17-03-24.pdf\">Codice in materia di protezione dei dati personali<\/a>&nbsp;(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 della Repubblica Italiana, in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174); nel 2011 e 2012 intervennero importanti modifiche di semplificazione; nel 2016, poi, \u00e8 intervenuta una normativa europea, direttamente applicabile, il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Regolamento-UE-2016-679-SCARICATO-da-www.gpdp_.it-17-03-24.pdf\">Regolamento generale sulla protezione dei dati<\/a>&nbsp;(Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).<br>Il Regolamento europeo (in sigla acronimo RGPD o, pi\u00f9 frequentemente, dal testo inglese General Data Protection Regulation, GDPR) ha in gran parte superato il Codice italiano (diversi suoi articoli sono stati modificati, a partire dall&#8217;art 1 che, ora, richiama espressamente il regolamento<sup data-fn=\"776b5b24-28e5-4b83-b344-312b41369cdd\" class=\"fn\"><a href=\"#776b5b24-28e5-4b83-b344-312b41369cdd\" id=\"776b5b24-28e5-4b83-b344-312b41369cdd-link\">1<\/a><\/sup>, mentre i successivi articoli si propongono di adeguare ad esso l&#8217;ordinamento; altri sono stati abrogati; resta, essenzialmente, l&#8217;apparato sanzionatorio).<br>Il GDPR \u00e8 un testo legislativo complesso, composto da 99 &#8220;articoli&#8221; (ossia le norme propriamente dette), preceduti peraltro da addirittura 173 &#8220;considerando&#8221; (ossia premesse di varia natura, tra la motivazione, l&#8217;esplicazione e la direttiva, e che hanno una importante valenza interpretativa).<\/p>\n\n\n\n<p>LA PRIVACY E LE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA<\/p>\n\n\n\n<p>Installare sistemi di ripresa video, quali le telecamere dei sistemi di videosorveglianza, implica trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti, di principio, della normativa che tutela la privacy.<br>Un tanto \u00e8 indubitabile, stanti le amplissime definizioni di: <br>&#8211; &#8220;dato personale&#8221;: per l&#8217;art. 4 GDPR par. 1, n. 1 \u00e8 <em>qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (\u00abinteressato\u00bb); si considera identificabile la persona fisica che pu\u00f2 essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all&#8217;ubicazione, un identificativo online o a uno o pi\u00f9 elementi caratteristici della sua identit\u00e0 fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale<\/em>; e<br>&#8211; &#8220;trattamento&#8221;: per l&#8217;art. 4 GDPR par. 1, n. 2 \u00e8 <em>qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l&#8217;ausilio di processi automatizzati e applicate a dati  personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l&#8217;organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l&#8217;adattamento o la modifica, l&#8217;estrazione, la consultazione, l&#8217;uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l&#8217;interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>MA NELLA MIA PROPRIETA&#8217; ?<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; diffusa l&#8217;opinione che in spazi privati si possano installare telecamere di videosorveglianza senza problemi.<br>E, anche, che non si possano mai installare telecamere di videosorveglianza che riprendano anche spazi pubblici.<br>Non \u00e8 proprio cos\u00ec.<br>La pronuncia Garante Protezione Dati Personali 12.10.23 n. 477 offre l&#8217;occasione di inquadrare meglio la questione e le problematiche.<\/p>\n\n\n\n<p>LA PRONUNCIA DEL GARANTE<\/p>\n\n\n\n<p>Il caso oggetto del provvedimento in esame (<a href=\"http:\/\/httpswww.cecchinatogeremiaavvocati.itwp-contentuploads202501GarantePrivacy-9960920-1.1.pdf\">Garante Protezione Dati Personali 12.10.23 n. 477<\/a>) era quello di una signora che, sul muro esterno di propriet\u00e0 della sua abitazione, aveva installato una telecamera idonea a riprendere l\u2019area pubblica antistante (dove si trovano un parco giochi e una piazza).<br>Il Garante reputa illecita l&#8217;installazione, perch\u00e9 in generale ammissibile soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, e nel caso di specie effettuata in maniera non conforme ai principi di \u201cliceit\u00e0\u201d e di \u201cminimizzazione\u201d.<br>Poich\u00e9 nel frattempo l&#8217;installazione era stata modificata, sostituendo la telecamera precedentemente installata con una fissa puntata verso l\u2019ingresso, il Garante qualifica il fatto \u201cviolazione minore\u201d e ritiene sufficiente, quale sanzione, un &#8220;ammonimento&#8221; all&#8217;autore.<br>E&#8217; utile ripercorrere le ragioni della ravvisata illiceit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>IN QUALI CASI NON SI APPLICA LA NORMATIVA ?<\/p>\n\n\n\n<p>Il provvedimento si pone anzitutto la questione della applicabilit\u00e0 o meno della normativa alla fattispecie: richiamando l&#8217;art. 2 e il considerando 18 del GDPR, conclude che si applica, in quanto l\u2019angolo di visuale delle telecamere non era limitato a sole zone di propria pertinenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Precisamente, l&#8217;art. 2 GDPR, rubricato <em>Ambito di applicazione materiale<\/em>, stabilisce:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-regular has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><em>1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi<\/em><\/td><\/tr><tr><td><em>2. <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali<\/mark>:<br>a) effettuati per attivit\u00e0 che non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del diritto dell&#8217;Unione;<br>b) effettuati dagli Stati membri nell&#8217;esercizio di attivit\u00e0 che rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;<br>c) <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">effettuati da una persona fisica per l&#8217;esercizio di attivit\u00e0 a carattere esclusivamente personale o domestico<\/mark>; (C18)<br>d) effettuati dalle autorit\u00e0 competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.<\/em><\/td><\/tr><tr><td><em>3. Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell&#8217;Unione, si applica il regolamento (CE) n. 45\/2001. Il regolamento (CE) n. 45\/2001 e gli altri atti giuridici dell&#8217;Unione applicabili a tale trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento conformemente all&#8217;articolo 98.<\/em><\/td><\/tr><tr><td><em>4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l&#8217;applicazione della direttiva 2000\/31\/CE, in particolare le norme relative alla responsabilit\u00e0 dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>E il considerando 18 GDPR spiega:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><em>Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell&#8217;ambito di attivit\u00e0 a carattere esclusivamente personale o domestico <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">e quindi senza una connessione con un&#8217;attivit\u00e0 commerciale o professionale<\/mark>. Le attivit\u00e0 a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l&#8217;uso dei social network e attivit\u00e0 online intraprese nel quadro di tali attivit\u00e0. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell&#8217;ambito di tali attivit\u00e0 a carattere personale o domestico.<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Dunque il testo del GDPR nell&#8217;esonerare dalla sua applicazione i trattamenti di dati personali <em><strong>effettuati da una persona fisica per l&#8217;esercizio di attivit\u00e0 a carattere esclusivamente personale o domestico<\/strong><\/em> precisa quest&#8217;ultimo concetto con <em><strong>senza una connessione con un&#8217;attivit\u00e0 commerciale o professionale<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il provvedimento in commento approfondisce quindi le condizioni dell&#8217;esonero, affermando il principio che, tenuto conto delle cause di esclusione dell\u2019applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all\u2019art. 2 par. 2 del Regolamento UE 2016\/679, alla luce anche del considerando n. 18 del Regolamento, <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">\u00e8 possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purch\u00e9 l\u2019angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l\u2019attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti<\/mark><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole: se l\u2019angolo di visuale delle telecamere esorbita dalle zone di propria pertinenza, per ci\u00f2 solo non si pu\u00f2 parlare di trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l&#8217;esercizio di attivit\u00e0 a carattere esclusivamente personale o domestico.<\/p>\n\n\n\n<p>E NEI CASI INVECE IN CUI SI APPLICA LA NORMATIVA ?<\/p>\n\n\n\n<p>In tali casi, ricorda il provvedimento, <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">il titolare del trattamento \u00e8 tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali<\/mark><\/strong>, rinvenibili nelle Linee guida n. 3\/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell\u20198 aprile 2010 (reperibile sul sito dell\u2019Autorit\u00e0 www.gpdp.it, doc. web 1712680).<\/p>\n\n\n\n<p>In buona sostanza, osserva il provvedimento:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;  <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento pu\u00f2, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purch\u00e9 ci\u00f2 sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti)<\/strong><\/mark>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">inoltre, il trattamento di dati personali \u00e8 illecito se effettuato in maniera non conforme ai principi di \u201cliceit\u00e0\u201d e di \u201cminimizzazione\u201d dei dati<\/mark><\/strong>, ossia in violazione dell\u2019art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell\u2019art. 6, par. 1 del Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, l&#8217;art. 5 GDPR, rubricato <em>Principi applicabili al trattamento di dati personali<\/em>, stabilisce:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-regular has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>I dati personali sono: (C39)<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell&#8217;interessato (\u00abliceit\u00e0, correttezza e trasparenza\u00bb);<\/mark><br>b) raccolti per finalit\u00e0 determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalit\u00e0; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non \u00e8,<br>conformemente all&#8217;articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalit\u00e0 iniziali (\u00ablimitazione della finalit\u00e0\u00bb);<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalit\u00e0 per le quali sono trattati (\u00abminimizzazione dei dati\u00bb);<\/mark><br>d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalit\u00e0 per le quali sono trattati (\u00abesattezza\u00bb);<br>e) conservati in una forma che consenta l&#8217;identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalit\u00e0 per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi pi\u00f9 lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di<br>archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all&#8217;articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l&#8217;attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libert\u00e0 dell&#8217;interessato (\u00ablimitazione della conservazione\u00bb);<br>f) trattati in maniera da garantire un&#8217;adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (\u00abintegrit\u00e0 e riservatezza\u00bb).<\/td><\/tr><tr><td>Il titolare del trattamento \u00e8 competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo<br>(\u00abresponsabilizzazione\u00bb). (C74)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Mentre l&#8217;art. 6 GDPR, rubricato <em>Liceit\u00e0 del trattamento<\/em>, stabilisce:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-regular has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Il trattamento \u00e8 lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:<\/mark> (C40)<br>a) l&#8217;interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o pi\u00f9 specifiche finalit\u00e0; (C42, C43)<br>b) il trattamento \u00e8 necessario all&#8217;esecuzione di un contratto di cui l&#8217;interessato \u00e8 parte o all&#8217;esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44)<br>c) il trattamento \u00e8 necessario per adempiere un obbligo legale al quale \u00e8 soggetto il titolare del trattamento; (C45)<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">d) il trattamento \u00e8 necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell&#8217;interessato o di un&#8217;altra persona fisica;<\/mark> (C46)<br>e) il trattamento \u00e8 necessario per l&#8217;esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all&#8217;esercizio di pubblici poteri di cui \u00e8 investito il titolare del trattamento; (C45, C46)<br>f) il trattamento \u00e8 necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libert\u00e0 fondamentali dell&#8217;interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se<br>l&#8217;interessato \u00e8 un minore. (C47-C50)<br>La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorit\u00e0 pubbliche nell&#8217;esecuzione dei loro compiti.<\/td><\/tr><tr><td>Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni pi\u00f9 specifiche per adeguare l&#8217;applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformit\u00e0 del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il<br>trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. (C8, C10, C41, C45, C51)<\/td><\/tr><tr><td>La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita: (C8, C10, C41, C45, C51)<br>a) dal diritto dell&#8217;Unione; o b) dal diritto dello Stato membro cui \u00e8 soggetto il titolare del trattamento.<br>La finalit\u00e0 del trattamento \u00e8 determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), \u00e8 necessaria per l&#8217;esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all&#8217;esercizio di pubblici poteri di cui \u00e8 investito il titolare del<br>trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l&#8217;applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceit\u00e0 del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del<br>trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalit\u00e0 per cui sono comunicati; le limitazioni della finalit\u00e0, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell&#8217;Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed \u00e8 proporzionato all&#8217;obiettivo legittimo perseguito.<\/td><\/tr><tr><td>Laddove il trattamento per una finalit\u00e0 diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell&#8217;interessato o su un atto legislativo dell&#8217;Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una societ\u00e0 democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un&#8217;altra finalit\u00e0 sia compatibile con la finalit\u00e0 per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l&#8217;altro: (C50)<br>a) di ogni nesso tra le finalit\u00e0 per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalit\u00e0 dell&#8217;ulteriore trattamento previsto;<br>b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l&#8217;interessato e il titolare del trattamento;<br>c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell&#8217;articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell&#8217;articolo 10;<br>d) delle possibili conseguenze dell&#8217;ulteriore trattamento previsto per gli interessati;<br>e) dell&#8217;esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>La sintesi pi\u00f9 abbordabile di come si devono rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali con riguardo alle telecamere dei sistemi di videosorveglianza \u00e8 nelle <a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/faq\/videosorveglianza\">faq<\/a> che si trovano nel sito istituzionale del Garante Protezione Dati Personali, e di cui riportiamo alcuni stralci:<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?<\/strong> <\/em>(FAQ N. 1)<em><br>L\u2019installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell\u2019ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell\u2019ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Va sottolineato, in particolare, che l\u2019attivit\u00e0 di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalit\u00e0 di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalit\u00e0 perseguite. E\u2019 bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le \u201cLinee guida 3\/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video\u201d allo scopo di fornire indicazioni sull\u2019applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Occorre avere una autorizzazione da parte del Garante per installare le telecamere?<\/strong> <\/em>(FAQ N. 2)<em><br>No. Non \u00e8 prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi. In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un\u2019azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio\u2026) valutare la liceit\u00e0 e la proporzionalit\u00e0 del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalit\u00e0 del trattamento, nonch\u00e9 del rischio per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altres\u00ec, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d\u2019impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate della presenza delle telecamere?  <\/strong><\/em>(FAQ N. 3)<em><strong><br><\/strong>S\u00ec. Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>In che modo si fornisce l\u2019informativa agli interessati?<\/em><\/strong> (FAQ N. 4)<br><em>L\u2019informativa pu\u00f2 essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello, come quello realizzato dall\u2019EDPB<\/em> &lt;si tratta del Comitato europeo per la protezione dei dati, n.d.r&gt;<em>), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalit\u00e0 perseguita. Il modello pu\u00f2 essere adattato a varie circostanze (presenza di pi\u00f9 telecamere, vastit\u00e0 dell\u2019area oggetto di rilevamento o modalit\u00e0 delle riprese). L\u2019informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non \u00e8 necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purch\u00e9 non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L\u2019interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L\u2019informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all\u00b4art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso). Vedi l&#8217;immagine del modello semplificato del <a href=\"https:\/\/www.gpdp.it\/documents\/10160\/0\/cartello++%282%29.jpg\/eeab5c65-264e-097b-2235-eed9f6b695f0?t=1606995768275\">cartello videosorveglianza<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Quali sistemi di videosorveglianza necessitano di valutazione d\u2019impatto preventiva?<\/strong><\/em> (FAQ N. 7)<br><em>La valutazione d\u2019impatto preventiva \u00e8 prevista se il trattamento, quando preveda in particolare l&#8217;uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l&#8217;oggetto, il contesto e le finalit\u00e0 del trattamento, pu\u00f2 presentare un rischio elevato per le persone fisiche (artt. 35 e 36 del Regolamento) (per approfondimenti si vedano le \u201cLinee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonch\u00e9 i criteri per stabilire se un trattamento &#8220;possa presentare un rischio elevato&#8221; ai sensi del regolamento 2016\/679\u201d &#8211; WP248rev.01 del 4 ottobre 2017). Pu\u00f2 essere il caso, ad esempio, dei sistemi integrati &#8211; sia pubblici che privati &#8211; che collegano telecamere tra soggetti diversi nonch\u00e9 dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. La valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati \u00e8 sempre richiesta, in particolare, in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento) e negli altri casi indicati dal Garante (cfr. <a href=\"https:\/\/www.gpdp.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9058979\">\u201cElenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell\u2019art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016\/679\u201d dell\u201911 ottobre 2018<\/a>).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Quali sono i tempi dell&#8217;eventuale conservazione delle immagini registrate?<\/em><\/strong> (FAQ 5)<strong><br><\/strong><em>Le immagini registrate non possono essere conservate pi\u00f9 a lungo di quanto necessario per le finalit\u00e0 per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalit\u00e0 del trattamento, nonch\u00e9 del rischio per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche. Ci\u00f2 salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si veda, ad esempio, l\u2019art. 6, co. 8, del D.L. 23\/02\/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell\u2019ambito dell\u2019utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, \u201cla conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l&#8217;uso di sistemi di videosorveglianza \u00e8 limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione\u201d). In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente \u00e8 possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere \u2013 nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) \u2013 cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto pi\u00f9 prolungato \u00e8 il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto pi\u00f9 argomentata deve essere l\u2019analisi riferita alla legittimit\u00e0 dello scopo e alla necessit\u00e0 della conservazione. Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore \u00e8 quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi pi\u00f9 lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione pi\u00f9 prolungato. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>\u00c8 possibile prolungare i tempi di conservazione delle immagini?<\/strong> (FAQ 6)<br>In alcuni casi pu\u00f2 essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini inizialmente fissati dal titolare o previsti dalla legge: ad esempio, nel caso in cui tale prolungamento si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un\u2019attivit\u00e0 investigativa in corso.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Per approfondimenti si rimanda, pi\u00f9 che al <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/GarantePrivacy-1712680-2.3.pdf\">Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell\u20198 aprile 2010<\/a>, del nostro Garante, contenente riferimenti ad articoli del Codice attualmente abrogati, alle <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/edpb_guidelines_201903_video_devices_it.pdf\">Linee guida n. 3\/2019<\/a> del Comitato europeo per la protezione dei dati, aggiornate al Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/cctv-1144371_1280.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"678\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/cctv-1144371_1280-1024x678.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10709\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/cctv-1144371_1280-1024x678.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/cctv-1144371_1280-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/cctv-1144371_1280-768x509.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/cctv-1144371_1280.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Foto di <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/users\/elasticcomputefarm-1865639\/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1144371\">ElasticComputeFarm<\/a> da <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/\/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1144371\">Pixabay<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Provvedimento del 12 ottobre 2023<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"font-size:16px\">\n<p>Registro dei provvedimenti<br>n. 477 del 12 ottobre 2023<\/p>\n\n\n\n<p>NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l\u2019avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;<\/p>\n\n\n\n<p>VISTO il Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito \u201cRegolamento\u201d);<\/p>\n\n\n\n<p>VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito \u201cCodice\u201d) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante \u201cDisposizioni per l\u2019adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016\/679\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>VISTA la segnalazione del 6 luglio 2021 della Stazione dei Carabinieri di XX;<\/p>\n\n\n\n<p>ESAMINATA la documentazione in atti;<\/p>\n\n\n\n<p>VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell\u2019art. 15 del regolamento del Garante n. 1\/2000;<\/p>\n\n\n\n<p>RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PREMESSO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. L\u2019attivit\u00e0 istruttoria.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con la nota del 6 luglio 2021, la Stazione dei Carabinieri di XX segnalava a questa Autorit\u00e0 l\u2019installazione, sul muro esterno di propriet\u00e0 della sig.ra XX, di una telecamera che, dagli accertamenti compiuti e dai rilievi fotografici, risultava idonea a riprendere l\u2019area pubblica antistante dove si trovano un parco giochi e una piazza.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la richiesta di informazioni del 4 novembre 2022, formulata ai sensi dell\u2019art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, l\u2019Ufficio avviava l\u2019istruttoria preliminare, invitando a riferire in ordine a quanto segnalato e contestualmente delegava il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza a effettuare le opportune verifiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel corso dell\u2019accertamento, eseguito il 2 marzo 2023, gli agenti rilevavano che l\u2019impianto di videosorveglianza risulta composto da una prima telecamera brandeggiabile, con possibilit\u00e0 di movimento a 360\u00b0, posizionata sulla porta di accesso dell\u2019abitazione, orientabile mediante l\u2019applicazione installata sullo smartphone; tale dispositivo, oltre a riprendere le immagini, consente anche di \u201cregistrare audio nelle immediatezze e di intervenire parlando attraverso il microfono\u201d e da una seconda telecamera, non attiva, posizionata immediatamente dopo un vialetto di accesso che collega l\u2019entrata con uno spazio interno all\u2019edificio.<\/p>\n\n\n\n<p>In relazione all\u2019angolo di visuale di ripresa delle telecamere la parte dichiarava che \u201cl\u2019impianto che riprende le immagini esterne\u2026 \u00e8 composto da due telecamere\u2026Una, posizionata proprio sopra la porta di accesso dell\u2019abitazione, riprende la porzione di spazio antistante l\u2019ingresso e le zone immediatamente attigue. La mia propriet\u00e0, o meglio le mura perimetrali, confinano con un piccolo parco giochi antistante che non \u00e8 mia intenzione riprendere. L\u2019altra, ripeto collegata ma non attiva, direzionata, potenzialmente atta a riprendere lo spazio del vialetto che collega il cancello di accesso alla mia abitazione allo spazio interno dell\u2019edificio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La parte rappresentava inoltre che \u201cla telecamera che \u00e8 posizionata immediatamente sopra la porta di accesso , per le sue caratteristiche, potrebbe inquadrare anche parte del parco giochi. Ma non \u00e8 mio interesse farlo. Non ho nessuna intenzione di direzionare la mia telecamere oltre gli spazi di mia propriet\u00e0\/disponibilit\u00e0. Fatti salvi tutti quegli accadimenti di danneggiamento o minacce esplicite nei miei confronti, che ho dichiarato prima nelle finalit\u00e0 perseguite, per i quali mi riservo attraverso le immagini di sporgere denuncia\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La parte, infine, dichiarava che \u201ca riprova di ci\u00f2 fornisco video\/audio (all.n.10) salvato sul mio telefono e non pi\u00f9 presente sull\u2019applicazione, dove si evince come queste persone mi minaccino. Mi son tenuta questi video\/audio perch\u00e9 \u00e8 mia intenzione confrontarmi con il mio avvocato e sporgere una denuncia\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. L\u2019avvio del procedimento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con la comunicazione del 17 aprile 2023, l\u2019Ufficio notificava alla parte l\u2019atto di avvio del procedimento, ai sensi dell\u2019art. 166, comma 5, del Codice.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 in quanto, sulla base delle verifiche compiute e delle dichiarazioni rese, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">risultava infatti accertato che l\u2019impianto di videosorveglianza, per le sue caratteristiche tecniche, \u00e8 idoneo alla ripresa di aree che non sono di diretta pertinenza, trattandosi di spazi pubblici (parco)<\/mark>, e, pertanto, il correlato trattamento di dati personali risultava effettuato in assenza di un valido presupposto di liceit\u00e0 &#8211; anche in relazione alle registrazioni di \u201caudio\u201d riconducibili a conversazioni avvenute su area pubblica &#8211; in violazione degli art. 5, par.1, lett. a), c) e 6, par. 1, del Regolamento e in assenza dell\u2019informativa prevista dall\u2019art. 13 del Regolamento<\/p>\n\n\n\n<p>La parte, informata dall\u2019Ufficio della possibilit\u00e0 di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, ha fatto pervenire una nota indicante le misure adottate per rendere conforme il suddetto trattamento al Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico, in data 15 giugno 2023 \u00e8 stata trasmessa all\u2019Ufficio una comunicazione dalla quale risultava che \u201cla Sig.ra \u2026 ha provveduto a sostituire la telecamera relativa all&#8217;impianto di videosorveglianza collocato nell&#8217;abitazione a XX, XX, con il modello a telecamera fissa puntato verso l&#8217;ingresso\u2026\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. L\u2019esito dell\u2019istruttoria.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019esito dell\u2019esame delle dichiarazioni rese dalla parte nel corso del procedimento, premesso che, salvo che il fatto non costituisca pi\u00f9 grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell&#8217;art. 168 del Codice, risulta accertato che la sig.ra XX ha effettuato un trattamento di dati personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD.<\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalit\u00e0 personali e domestiche \u00e8 da ricondurre nelle cause di esclusione dell\u2019applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all\u2019art. 2 par. 2 del Regolamento UE 2016\/679. A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera \u201cattivit\u00e0 a carattere esclusivamente personale o domestico\u201d quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un\u2019attivit\u00e0 commerciale o professionale.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">L\u2019utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) \u00e8 quindi da ritenersi, in linea di massima, escluso dall\u2019ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perch\u00e9 rientrante tra i trattamenti effettuati per l\u2019esercizio di attivit\u00e0 a carattere esclusivamente personale e domestico.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Ci\u00f2 a condizione che l\u2019ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Ne discende quindi che \u00e8 possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purch\u00e9 l\u2019angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l\u2019attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento pu\u00f2, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purch\u00e9 ci\u00f2 sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">In tali casi, il titolare del trattamento \u00e8 tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3\/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell\u20198 aprile 2010 (reperibile sul sito dell\u2019Autorit\u00e0 www.gpdp.it, doc. web 1712680).<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame, l\u2019istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree ultronee, rispetto a quelle di pertinenza, \u00e8 avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceit\u00e0, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto sopra vale anche per la captazione di conversazioni avvenute in spazi pubblici attraverso dispositivi audio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Conclusioni: dichiarazione di illiceit\u00e0 del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, del Regolamento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si rileva quindi che, almeno fino agli interventi correttivi di cui alla comunicazione del 15 giugno 2023, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">il trattamento di dati personali posto in essere risulta illecito poich\u00e9 effettuato in maniera non conforme ai principi di \u201cliceit\u00e0\u201d e di \u201cminimizzazione\u201d dei dati, in violazione dell\u2019art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell\u2019art. 6, par. 1 del Regolamento, in considerazione del fatto che la telecamera per le sue caratteristiche, risultava idonea a inquadrare anche parte del parco giochi antistante l\u2019abitazione<\/mark> della sig.ra XX (cfr. Verbale accertamenti ispettivi).<\/p>\n\n\n\n<p>Si tiene conto del fatto che le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi sono da ritenersi meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta e che la stessa ha esaurito i suoi effetti, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-green-cyan-color\">avendo il titolare del trattamento provveduto a sostituire la telecamera precedentemente installata con una fissa puntata verso l\u2019ingresso<\/mark>; in relazione a quanto precede, il caso pu\u00f2 essere qualificato come \u201cviolazione minore\u201d, ai sensi dell\u2019art. 83, par. 2 e del Considerando 148 del Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Si <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-green-cyan-color\">ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell\u2019art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento<\/mark>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all\u2019art. 17 del Regolamento del Garante n. 1\/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all\u2019esercizio dei poteri demandati al Garante.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TUTTO CI\u00d2 PREMESSO, IL GARANTE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>a) dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, l\u2019illiceit\u00e0 del trattamento effettuato dalla sig.ra XX (c.f. XX), residente in XX, nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell\u2019art.5, par. 1, lett. a) e c) e dell\u2019art. 6, par. 1 del Regolamento;<\/p>\n\n\n\n<p>b) ai sensi dell\u2019art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce il medesimo titolare del trattamento per la violazione dell\u2019art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell\u2019art. 6, par. 1 del Regolamento;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>DISPONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>l\u2019annotazione nel registro interno dell\u2019Autorit\u00e0 delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell\u2019art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall\u2019art. 17 del Regolamento del Garante n. 1\/2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 78 del Regolamento (UE) 2016\/679, nonch\u00e9 degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1\u00b0 settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento pu\u00f2 essere proposta opposizione all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Roma, 12 ottobre 2023<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>IL PRESIDENTE<br>Stanzione<\/p>\n\n\n\n<p>IL RELATORE<br>Stanzione<\/p>\n\n\n\n<p>IL SEGRETARIO GENERALE<br>Mattei<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"font-size:16px\"><ol class=\"wp-block-footnotes has-small-font-size\"><li id=\"776b5b24-28e5-4b83-b344-312b41369cdd\">l&#8217;Art. 1 del Codice originariamente era rubricato <em>Diritto alla protezione dei dati personali<\/em> e recitava <em>Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano<\/em>; ora \u00e8 rubricato <em>Oggetto<\/em>, e recita che <em>Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del\u00a0regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito \u00abRegolamento\u00bb, e del presente codice, nel rispetto della dignit\u00e0 umana, dei diritti e delle libert\u00e0 fondamentali della persona.<\/em> <a href=\"#776b5b24-28e5-4b83-b344-312b41369cdd-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 1\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><\/ol><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il progresso tecnologico ha reso le telecamere di videosorveglianza un prodotto facilmente acquistabile (anche al&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":10709,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":"[{\"content\":\"l'Art. 1 del Codice originariamente era rubricato <em>Diritto alla protezione dei dati personali<\/em> e recitava <em>Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano<\/em>; 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