{"id":10707,"date":"2025-01-25T19:50:38","date_gmt":"2025-01-25T18:50:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10707"},"modified":"2025-01-26T21:02:59","modified_gmt":"2025-01-26T20:02:59","slug":"privacy-le-telecamere-di-videosorveglianza-su-spazi-condominiali-garante-protezione-dati-personali-26-10-23-n-502","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10707","title":{"rendered":"PRIVACY &#8211; Le telecamere di videosorveglianza su spazi condominiali &#8211; Garante Protezione Dati Personali 26.10.23 n. 502"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F10707&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>Il progresso tecnologico ha reso le telecamere di videosorveglianza un prodotto facilmente acquistabile (anche al centro commerciale, nei negozi di elettrodomestici e di bricolage) e facilmente installabile: pure da soli, senza avvalersi di ditte professionali specializzate.<br>Occorre per\u00f2 prestare attenzione, per non incorrere in responsabilit\u00e0 rispetto alla normativa che tutela la privacy.<\/p>\n\n\n\n<p>LA NORMATIVA CHE TUTELA LA PRIVACY<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Italia si era dotata di una normativa organica in materia di privacy ancora del 2003, con il <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Decreto-Legislativo-IT-2003-196-SCARICATO-da-www.gpdp_.it-17-03-24.pdf\">Codice in materia di protezione dei dati personali<\/a>&nbsp;(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 della Repubblica Italiana, in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174); nel 2011 e 2012 intervennero importanti modifiche, di semplificazione; nel 2016, poi, \u00e8 intervenuta una normativa europea, direttamente applicabile, il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Regolamento-UE-2016-679-SCARICATO-da-www.gpdp_.it-17-03-24.pdf\">Regolamento generale sulla protezione dei dati<\/a>&nbsp;(Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).<br>Il Regolamento europeo (in sigla acronimo RGPD o, pi\u00f9 frequentemente, dal testo inglese General Data Protection Regulation, GDPR) ha in gran parte superato il Codice italiano (diversi suoi articoli sono stati modificati, a partire dal primo che, ora, richiama espressamente il regolamento<sup data-fn=\"776b5b24-28e5-4b83-b344-312b41369cdd\" class=\"fn\"><a href=\"#776b5b24-28e5-4b83-b344-312b41369cdd\" id=\"776b5b24-28e5-4b83-b344-312b41369cdd-link\">1<\/a><\/sup>, mentre i successivi si propongono di adeguare ad esso l&#8217;ordinamento; altri sono stati abrogati; resta, essenzialmente, l&#8217;apparato sanzionatorio).<br>Si tratta di un testo legislativo complesso, composto da 99 &#8220;articoli&#8221; (ossia le norme propriamente dette), preceduti peraltro da addirittura 173 &#8220;considerando&#8221; (ossia premesse di varia natura, tra la motivazione, l&#8217;esplicazione e la direttiva, e che hanno una importante valenza interpretativa).<\/p>\n\n\n\n<p>LA PRIVACY E LE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA<\/p>\n\n\n\n<p>Installare sistemi di ripresa video, quali le telecamere dei sistemi di videosorveglianza, implica trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti, di principio, della normativa che tutela la privacy.<br>Un tanto \u00e8 indubitabile, stanti le amplissime definizioni di: <br>&#8211; &#8220;dato personale&#8221;: per l&#8217;art. 4 GDPR par. 1, n. 1 \u00e8 <em>qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (\u00abinteressato\u00bb); si considera identificabile la persona fisica che pu\u00f2 essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all&#8217;ubicazione, un identificativo online o a uno o pi\u00f9 elementi caratteristici della sua identit\u00e0 fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale<\/em>; e<br>&#8211; &#8220;trattamento&#8221;: per l&#8217;art. 4 GDPR par. 1, n. 2 \u00e8 <em>qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l&#8217;ausilio di processi automatizzati e applicate a dati  personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l&#8217;organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l&#8217;adattamento o la modifica, l&#8217;estrazione, la consultazione, l&#8217;uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l&#8217;interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>MA IN AMBITO CONDOMINIALE ?<\/p>\n\n\n\n<p>Non tutti sanno che la disciplina del condominio nel Codice Civile contempla una norma apposita dedicata agli <em>Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta dell&#8217;art. 1122-ter, introdotto dalla riforma di cui alla L. 220\/2012, il cui testo recita che <em>Le deliberazioni concernenti l\u2019installazione sulle parti comuni dell\u2019edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall\u2019assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell\u2019articolo 1136<\/em> (ossia: <em>Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met\u00e0 del valore dell\u2019edificio<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia Garante Protezione Dati Personali 26.10.23 n. 502 fa applicazione di tale norma. ribadendo la necessit\u00e0 della delibera dell&#8217;Assemblea adottata con la maggioranza qualificata prescritta, e ravvisando che, in difetto di essa, neanche l&#8217;Amministratore possa assumere l&#8217;iniziative al riguardo.<\/p>\n\n\n\n<p>Beninteso: quanto infra vale per l&#8217;installazione di telecamere di videosorveglianza su spazi condominiali.<\/p>\n\n\n\n<p>Relativamente alla installazione di telecamere di videosorveglianza su spazi esclusivi, ed eventualmente anche su spazi pubblici, si rimanda ad altro approfondimento.<\/p>\n\n\n\n<p>LA PRONUNCIA DEL GARANTE<\/p>\n\n\n\n<p>Il caso oggetto del provvedimento in esame (<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/GarantePrivacy-9949494-1.1.pdf\">Garante Protezione Dati Personali 26.10.23 n. 502<\/a>) era quello di un Condominio in cui era presente un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all\u2019esterno dell\u2019edificio, attive e funzionanti, il cui angolo visuale era esteso all\u2019area destinata al parcheggio e al cancello di accesso (e, peraltro, anche, con parziale visione della strada pubblica).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Amministratore aveva avvisato i cond\u00f2mini di tale installazione, a mezzo mail, e aveva anche affisso cartelli (recanti l\u2019informativa di cui all\u2019art. 13 GDPR, su cui ci soffermeremo infra, ancorch\u00e9 privi dell\u2019indicazione del titolare del trattamento).<\/p>\n\n\n\n<p>Non era stata adottata per\u00f2 alcuna delibera da parte dell&#8217;Assemblea.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019amministratore si era difeso sostenendo che tutti i condomini sarebbero stati concordi nella necessit\u00e0 di provvedere all\u2019installazione di un impianto di videosorveglianza, per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell\u2019area antistante il Condominio, e che tale installazione era avvenuta in via d&#8217;urgenza, con riserva di far adottare la delibera da parte dell&#8217;Assemblea alla prima occasione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante ha ritenuto che, stante la specifica previsione di cui all&#8217;art. 1122-ter c.c., la delibera condominiale rappresenta, in questo ambito il presupposto necessario per la liceit\u00e0 del trattamento realizzato, mediante la videosorveglianza, in ambito condominiale. <\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, mediante tale atto, i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalit\u00e0 e le finalit\u00e0 del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l\u2019individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini.<\/p>\n\n\n\n<p>In difetto di essa, l&#8217;Amministratore aveva esorbitato dai suoi poteri e doveri: il trattamento dei dati personali doveva ritenersi illecito, perch\u00e9 effettuato in violazione dei principi generali di liceit\u00e0, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR) nei confronti di tutti gli interessati (condomini e non) nonch\u00e9 in assenza di un idoneo presupposto di legittimit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 6 GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha dunque dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0, vietato il trattamento dei dati e quindi l&#8217;uso delle telecamere (precisando: ferma restando la possibilit\u00e0 che lo stesso trattamento possa essere effettuato dal Condominio, previa adozione della delibera condominiale richiesta dall\u2019art. 1122-ter c.c.), irrogato sanzione nell&#8217;importo di Euro 1.000,00 ed avvisato che in caso di mancato invio di adeguata documentazione sulla ottemperanza al divieto potr\u00e0 essere irrogata ulteriore sanzione (ex art. 83, par. 5, lett. e) del GDPR, in cui si prevede, si badi, che <em>\u00e8 soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a Euro 20.000.000, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell&#8217;esercizio precedente, se superiore<\/em>, tra varie fattispecie particolarmente gravi, anche <em>l&#8217;inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>BASTA UNA QUALSIASI DELIBERA ADOTTATA A MAGGIORANZA QUALIFICATA ?<\/p>\n\n\n\n<p>Ovviamente no.<\/p>\n\n\n\n<p>Il provvedimento reputa assorbente il difetto di adozione della delibera, ma riepiloga, molto opportunamente, il quadro giuridico del trattamento di dati che avviene attraverso l&#8217;utilizzo delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.<\/p>\n\n\n\n<p>E tratta, essenzialmente, l&#8217;obbligo di rispettare i principi generali, ed in particolare il <strong>principio di liceit\u00e0, correttezza e trasparenza<\/strong> (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR) e il <strong>principio di limitazione delle finalit\u00e0<\/strong> (art. 5, par. 2, lett. b) GDPR), soffermandosi soprattutto sulla imprescindibilit\u00e0 della <strong>informativa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto che la delibera, come detto, deve <strong>definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalit\u00e0 e le finalit\u00e0 del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l\u2019individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>I PRINCIPI DI LICEITA&#8217;, CORRETEZZA E TRASPARENZA E DI LIMITAZIONE DELLE FINALITA&#8217;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;art. 5 GDPR, rubricato <em>Principi applicabili al trattamento di dati personali<\/em>, stabilisce:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-regular has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><em>1. I dati personali sono: (C39)<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell&#8217;interessato (\u00abliceit\u00e0, correttezza e trasparenza\u00bb);<\/mark><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">b) raccolti per finalit\u00e0 determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalit\u00e0; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non \u00e8, conformemente all&#8217;articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalit\u00e0 iniziali (\u00ablimitazione della finalit\u00e0\u00bb);<\/mark><br>c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalit\u00e0 per le quali sono trattati (\u00abminimizzazione dei dati\u00bb);<br>d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalit\u00e0 per le quali sono trattati (\u00abesattezza\u00bb);<br>e) conservati in una forma che consenta l&#8217;identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalit\u00e0 per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi pi\u00f9 lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all&#8217;articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l&#8217;attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libert\u00e0 dell&#8217;interessato (\u00ablimitazione della conservazione\u00bb);<br>f) trattati in maniera da garantire un&#8217;adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (\u00abintegrit\u00e0 e riservatezza\u00bb).<\/em><\/td><\/tr><tr><td><em>2. Il titolare del trattamento \u00e8 competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo (\u00abresponsabilizzazione\u00bb). (C74)<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Il provvedimento richiama &#8220;in particolare&#8221; il principio di liceit\u00e0, correttezza e trasparenza (par. 1, lettera a) e il principio di limitazione della finalit\u00e0 (par. 1, lettera b), ma non c&#8217;\u00e8 dubbio che vadano osservati anche quelli di limitazione della conservazione (par. 1, lettera e) e di integrit\u00e0 e sicurezza (par. 1, lettera f).<\/p>\n\n\n\n<p>La delibera, in concreto, dovr\u00e0 adeguatamente motivare la finalit\u00e0 (ovviamente lecita, quale le protezione delle parti comuni da comportamenti in violazione del regolamento condominiale ovvero comunque di diritti soggettivi o interessi apprezzabili) e determinare le modalit\u00e0 (nel rispetto dei principi all&#8217;uopo stabiliti: specialmente in punto di accessibilit\u00e0 delle videoregistrazioni e tempistiche di conservazione delle videoregistrazioni stesse).<\/p>\n\n\n\n<p> Dovr\u00e0 poi designare il responsabile del trattamento dei dati, il quale dovr\u00e0 far rispettare i principi, avendo cura anche di poterlo sempre dimostrare (par. 2).  <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;INFORMATIVA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">L&#8217;art. 13 GDPR, rubricato <em>Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l&#8217;interessato (C60-C62)<\/em>, stabilisce:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-regular has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><em>1. In caso di raccolta presso l&#8217;interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all&#8217;interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:<br>a) l&#8217;identit\u00e0 e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;<br>b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;<br>c) le finalit\u00e0 del trattamento cui sono destinati i dati personali nonch\u00e9 la base giuridica del trattamento;<br>d) qualora il trattamento si basi sull&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;<br>e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;<br>f) ove applicabile, l&#8217;intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un&#8217;organizzazione internazionale e l&#8217;esistenza o l&#8217;assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all&#8217;articolo 46 o 47, o all&#8217;articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.<\/em><\/td><\/tr><tr><td><em>2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all&#8217;interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:<br>a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non \u00e8 possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;<br>b) l&#8217;esistenza del diritto dell&#8217;interessato di chiedere al titolare del trattamento l&#8217;accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilit\u00e0 dei dati;<br>c) qualora il trattamento sia basato sull&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull&#8217;articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l&#8217;esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceit\u00e0 del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;<br>d) il diritto di proporre reclamo a un&#8217;autorit\u00e0 di controllo;<br>e) se la comunicazione di dati personali \u00e8 un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l&#8217;interessato ha l&#8217;obbligo di fornire i dati personali nonch\u00e9 le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;<br>f) l&#8217;esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all&#8217;articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonch\u00e9 l&#8217;importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l&#8217;interessato.<\/em><\/td><\/tr><tr><td><em>3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalit\u00e0 diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all&#8217;interessato informazioni in merito a tale diversa finalit\u00e0 e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.<\/em><\/td><\/tr><tr><td><em>4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l&#8217;interessato dispone gi\u00e0 delle informazioni.<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Come ricorda il provvedimento in esame, posto che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere a un\u2019area videosorvegliata nonch\u00e9 delle finalit\u00e0 del trattamento stesso, ai sensi dell\u2019art. cit., occorre che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi affinch\u00e9 gli interessati siano resi \u201cconsapevoli del fatto che \u00e8 in funzione un sistema di videosorveglianza\u201d, attenendosi a quanto indicato:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; al punto 3.1. del <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/GarantePrivacy-1712680-2.3.pdf\">Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell\u20198 aprile 2010<\/a>, del nostro Garante (contenente riferimenti ad articoli del Codice attualmente abrogati).<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; al par. 3, n. 15 delle <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/edpb_guidelines_201903_video_devices_it.pdf\">Linee guida n. 3\/2019<\/a> del Comitato europeo per la protezione dei dati (aggiornate al Regolamento);<\/p>\n\n\n\n<p>Tali Linee guida, ricorda sempre il provvedimento, chiariscono che \u201cle informazioni pi\u00f9 importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)\u201d (par. 7, n. 111), e prevedono inoltre che \u201cTali informazioni possono essere fornite in combinazione con un\u2019icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d\u2019insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovr\u00e0 adeguarsi alle varie ubicazioni\u201d. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all\u2019interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all\u2019altezza degli occhi) \u201cper consentire all\u2019interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario\u201d (par. 7.1.1, n. 113).<\/p>\n\n\n\n<p>In generale, la sintesi pi\u00f9 abbordabile di come si devono rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali con riguardo alle telecamere dei sistemi di videosorveglianza \u00e8 nelle <a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/faq\/videosorveglianza\">faq<\/a> che si trovano nel sito istituzionale del Garante Protezione Dati Personali.<\/p>\n\n\n\n<p>Specificamente sull&#8217;argomento che stiamo trattando, riportiamo la seguente:<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?<\/em> <\/strong>(FAQ N. 1)<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u00c8 necessario in primo luogo che l\u2019istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.). \u00c8 indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato. Valgono al riguardo le osservazioni di cui alla FAQ n. 5. In ambito condominiale \u00e8 comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-19b55864-47b5-4ee3-b0bf-85c14f8c0712\">Dato il richiamo, riportiamo altres\u00ec:<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Quali sono i tempi dell&#8217;eventuale conservazione delle immagini registrate?<\/em><\/strong> (FAQ 5)<strong><br><\/strong><em>Le immagini registrate non possono essere conservate pi\u00f9 a lungo di quanto necessario per le finalit\u00e0 per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalit\u00e0 del trattamento, nonch\u00e9 del rischio per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche. Ci\u00f2 salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si veda, ad esempio, l\u2019art. 6, co. 8, del D.L. 23\/02\/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell\u2019ambito dell\u2019utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, \u201cla conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l&#8217;uso di sistemi di videosorveglianza \u00e8 limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione\u201d). In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente \u00e8 possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere \u2013 nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) \u2013 cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto pi\u00f9 prolungato \u00e8 il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto pi\u00f9 argomentata deve essere l\u2019analisi riferita alla legittimit\u00e0 dello scopo e alla necessit\u00e0 della conservazione. Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore \u00e8 quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi pi\u00f9 lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione pi\u00f9 prolungato. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Anche per completezza riportiamo infine:<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?<\/strong> <\/em>(FAQ N. 1)<em><br>L\u2019installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell\u2019ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell\u2019ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Va sottolineato, in particolare, che l\u2019attivit\u00e0 di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalit\u00e0 di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalit\u00e0 perseguite. E\u2019 bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le \u201cLinee guida 3\/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video\u201d allo scopo di fornire indicazioni sull\u2019applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Occorre avere una autorizzazione da parte del Garante per installare le telecamere?<\/strong> <\/em>(FAQ N. 2)<em><br>No. Non \u00e8 prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi. In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un\u2019azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio\u2026) valutare la liceit\u00e0 e la proporzionalit\u00e0 del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalit\u00e0 del trattamento, nonch\u00e9 del rischio per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altres\u00ec, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d\u2019impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate della presenza delle telecamere?  <\/strong><\/em>(FAQ N. 3)<em><strong><br><\/strong>S\u00ec. Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>In che modo si fornisce l\u2019informativa agli interessati?<\/em><\/strong> (FAQ N. 4)<br><em>L\u2019informativa pu\u00f2 essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello, come quello realizzato dall\u2019EDPB <\/em>&lt;si tratta del Comitato europeo per la protezione dei dati, n.d.r&gt;<em>), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalit\u00e0 perseguita. Il modello pu\u00f2 essere adattato a varie circostanze (presenza di pi\u00f9 telecamere, vastit\u00e0 dell\u2019area oggetto di rilevamento o modalit\u00e0 delle riprese). L\u2019informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non \u00e8 necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purch\u00e9 non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L\u2019interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L\u2019informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all\u00b4art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso). Vedi l&#8217;immagine del modello semplificato del <a href=\"https:\/\/www.gpdp.it\/documents\/10160\/0\/cartello++%282%29.jpg\/eeab5c65-264e-097b-2235-eed9f6b695f0?t=1606995768275\">cartello videosorveglianza<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Quali sistemi di videosorveglianza necessitano di valutazione d\u2019impatto preventiva?<\/strong><\/em> (FAQ N. 7)<br><em>La valutazione d\u2019impatto preventiva \u00e8 prevista se il trattamento, quando preveda in particolare l&#8217;uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l&#8217;oggetto, il contesto e le finalit\u00e0 del trattamento, pu\u00f2 presentare un rischio elevato per le persone fisiche (artt. 35 e 36 del Regolamento) (per approfondimenti si vedano le \u201cLinee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonch\u00e9 i criteri per stabilire se un trattamento &#8220;possa presentare un rischio elevato&#8221; ai sensi del regolamento 2016\/679\u201d &#8211; WP248rev.01 del 4 ottobre 2017). Pu\u00f2 essere il caso, ad esempio, dei sistemi integrati &#8211; sia pubblici che privati &#8211; che collegano telecamere tra soggetti diversi nonch\u00e9 dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. La valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati \u00e8 sempre richiesta, in particolare, in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento) e negli altri casi indicati dal Garante (cfr. <a href=\"https:\/\/www.gpdp.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9058979\">\u201cElenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell\u2019art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016\/679\u201d dell\u201911 ottobre 2018<\/a>).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>\u00c8 possibile prolungare i tempi di conservazione delle immagini?<\/strong> (FAQ 6)<br>In alcuni casi pu\u00f2 essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini inizialmente fissati dal titolare o previsti dalla legge: ad esempio, nel caso in cui tale prolungamento si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un\u2019attivit\u00e0 investigativa in corso.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Per approfondimenti si rimanda, pi\u00f9 che al <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/GarantePrivacy-1712680-2.3.pdf\">Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell\u20198 aprile 2010<\/a>, del nostro Garante, contenente riferimenti ad articoli del Codice attuamente abrogati, alle <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/edpb_guidelines_201903_video_devices_it.pdf\">Linee guida n. 3\/2019<\/a> del Comitato europeo per la protezione dei dati, aggiornate al Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/building-1839464_1280.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/building-1839464_1280-1024x682.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10697\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/building-1839464_1280-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/building-1839464_1280-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/building-1839464_1280-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/building-1839464_1280.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Foto di <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/users\/pexels-2286921\/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1839464\">Pexels<\/a> da <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/\/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1839464\">Pixabay<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"font-size:16px\">\n<p><strong>Provvedimento del 26 ottobre 2023<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Registro dei provvedimenti<br>n. 502 del 26 ottobre 2023<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l\u2019avv. Guido Scorza, componente, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;<\/p>\n\n\n\n<p>VISTO il Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito \u201cRegolamento\u201d);<\/p>\n\n\n\n<p>VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito \u201cCodice\u201d) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante \u201cDisposizioni per l\u2019adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016\/679\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>VISTO il reclamo presentato dal sig. XX ai sensi dell\u2019art. 77 del Regolamento, con il quale \u00e8 stata lamentata l\u2019installazione di un impianto di videosorveglianza presso il Condominio XX in XX, in assenza di idonei presupposti di legittimit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p>ESAMINATA la documentazione in atti;<\/p>\n\n\n\n<p>VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell\u2019art. 15 del regolamento del Garante n. 1\/2000;<\/p>\n\n\n\n<p>RELATORE l\u2019avv. Guido Scorza;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PREMESSO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Il reclamo, l\u2019istruttoria preliminare e l\u2019avvio del procedimento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con il reclamo presentato a questa Autorit\u00e0 in data 29\/01\/2021, regolarizzato il 28\/05\/2021, il sig. XX ha lamentato un illecito trattamento di dati personali da parte del sig. XX, amministratore pro tempore del Condominio di Via della XX, sito in XX, che aveva provveduto a installare un sistema di videosorveglianza in assenza della delibera assembleare.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Ufficio, pertanto, formulava una richiesta di informazioni nei confronti dell\u2019amministratore del Condominio, ai sensi dell\u2019art. 157 del Codice, al fine di acquisire utili elementi di valutazione. Tale richiesta, datata 30\/08\/2021 e inviata all\u2019indirizzo e-mail dell\u2019Amministratore, restava inevasa.<br>Pertanto, veniva delegato il Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza al fine di notificare all\u2019amministratore l\u2019atto di avvio del procedimento sanzionatorio, per la violazione dell\u2019art. 157 del Codice (atto prot. n. 53712 del 26\/10\/2021) nonch\u00e9 ad acquisire le informazioni gi\u00e0 oggetto della precedente nota.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019esito dell\u2019accertamento ispettivo, eseguito il 17\/11\/2021, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">risultava che, presso il Condominio, era presente un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all\u2019esterno dell\u2019edificio, attive e funzionanti, il cui angolo visuale era esteso all\u2019area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica<\/mark>. Inoltre, risultava che tale impianto era stato installato nel mese di novembre 2020 in assenza della delibera dell\u2019assemblea condominiale.<\/p>\n\n\n\n<p>I condomini erano stati avvisati dell\u2019installazione delle telecamere con una e-mail datata 06\/11\/2020. Le immagini erano visualizzabili sul telefonino dell\u2019amministratore tramite l\u2019immissione di codice e password. Veniva, inoltre, accertata la presenza di cartelli recanti l\u2019informativa di cui all\u2019art. 13 del Regolamento, ancorch\u00e9 privi dell\u2019indicazione del titolare del trattamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Con successiva nota del 02\/12\/2021, a integrazione di quanto rappresentato nel corso dell\u2019accertamento ispettivo, l\u2019amministratore, tramite il proprio legale, dichiarava, in primo luogo, di non aver dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante ai sensi dell\u2019art. 157 del Codice, in quanto non risultava consegnata alla sua casella di posta elettronica.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito della vicenda, l\u2019amministratore evidenziava come tutti i condomini fossero concordi nella necessit\u00e0 di provvedere all\u2019installazione di un impianto di videosorveglianza, per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell\u2019area antistante il Condominio, e che l\u2019impianto in questione era stato installato con urgenza, riservandosi di adottare la delibera condominiale alla prima occasione utile.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti di cui al predetto verbale&nbsp; nonch\u00e9 delle successive integrazioni pervenute, notificava al sig. XX, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali, con nota del 04\/03\/2022 (prot. n. 13810) l\u2019avvio del procedimento per l\u2019adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformit\u00e0 a quanto previsto dall\u2019art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>La parte, con nota del 15\/03\/2022, si limitava a richiamare le osservazioni gi\u00e0 presentate nel corso del procedimento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Posto che l\u2019utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell\u2019art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento, si rileva come tale trattamento debba essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell\u2019art. 5 del Regolamento e, in particolare del principio di liceit\u00e0 e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) e del principio di limitazione delle finalit\u00e0 (art. 5, par. 2, lett. b).<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sotto questo aspetto, occorre richiamare le Linee guida n. 3\/2019 sul trattamento dei dati personali mediante dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29\/01\/2020, in base alle quali, prima di procedere a un trattamento di dati personali mediante impianti di videosorveglianza, \u00e8 necessario che vengano specificate in maniera dettagliata le finalit\u00e0 del trattamento, le quali devono essere documentate per iscritto e specificate per ogni telecamera in uso.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Inoltre, gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere a un\u2019area videosorvegliata nonch\u00e9 delle finalit\u00e0 del trattamento stesso, ai sensi dell\u2019art. 13 del Regolamento (par. 3, n. 15 Linee guida cit.).<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">A tale scopo, quindi, occorre che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza &#8211; 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell\u2019Autorit\u00e0) affinch\u00e9 gli interessati siano resi \u201cconsapevoli del fatto che \u00e8 in funzione un sistema di videosorveglianza\u201d.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Analogamente le citate Linee guida chiariscono che \u201cle informazioni pi\u00f9 importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)\u201d (par. 7, n. 111). Nelle Linee guida si prevede inoltre che \u201cTali informazioni possono essere fornite in combinazione con un\u2019icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d\u2019insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovr\u00e0 adeguarsi alle varie ubicazioni\u201d. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all\u2019interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all\u2019altezza degli occhi) \u201cper consentire all\u2019interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario\u201d (par. 7.1.1, n. 113).<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Con riferimento ai presupposti di liceit\u00e0 del trattamento, le Linee guida in materia di videosorveglianza prevedono che \u201cIn linea di principio, ogni fondamento di diritto ai sensi dell\u2019articolo 6, paragrafo 1, pu\u00f2 fornire una base giuridica per il trattamento dei dati di videosorveglianza (\u2026). Tuttavia, nella pratica, le disposizioni pi\u00f9 suscettibili di essere utilizzate sono: articolo 6, paragrafo 1, lettera f) (legittimo interesse); articolo 6, paragrafo 1, lettera e) (necessit\u00e0 al fine di eseguire un compito di interesse pubblico)\u201d(par. 3). In particolare, \u201cla videosorveglianza \u00e8 lecita se \u00e8 necessaria per conseguire la finalit\u00e0 di un legittimo interesse perseguito da un titolare del trattamento o da un terzo, a meno che su tali interessi prevalgano gli interessi o i diritti e le libert\u00e0 fondamentali dell\u2019interessato (articolo 6, paragrafo 1, lettera f)\u201d.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">In ultimo, si fa presente che l\u2019installazione di impianti di videosorveglianza in ambito condominiale \u00e8 stato regolamentato dall\u2019art. 1122-ter c.c. (introdotto dalla legge di riforma del condominio con la legge 11 dicembre 2012 n. 220) il quale prevede che \u201cLe deliberazioni concernenti l\u2019installazione sulle parti comuni dell\u2019edificio volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall\u2019assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell\u2019art. 1136\u201d (ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met\u00e0 del valore dell&#8217;edificio).<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">La delibera condominiale rappresenta lo strumento che consente all\u2019amministratore di dare esecuzione alle decisioni assunte dai condomini durante l\u2019assemblea (art. 1130, 1 co, punto 1, c.c.), in virt\u00f9 del mandato ricevuto.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">L\u2019amministratore, in qualit\u00e0 di mandatario, soggiace infatti alle regole generali dettate dal Codice civile per questa fattispecie contrattuale, a cui espressamente fa rinvio l\u2019art. 1129, co. 15, c.c. (norma recante \u201cNomina, revoca e obblighi dell\u2019amministratore\u201d).<\/mark>&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sotto altro profilo, si osserva che la delibera condominiale rappresenta, in questo ambito il presupposto necessario per la liceit\u00e0 del trattamento realizzato, mediante la videosorveglianza, in ambito condominiale. Infatti, mediante tale atto, i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalit\u00e0 e le finalit\u00e0 del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l\u2019individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Il Condominio nel suo complesso, pertanto, assume in tal modo la qualifica di titolare del trattamento, come risulta dalla definizione resa dall\u2019art. 4, n. 7, del Regolamento.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. L\u2019esito dell\u2019istruttoria e del procedimento per l\u2019adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Premesso che, salvo che il fatto non costituisca pi\u00f9 grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell&#8217;art. 168 del Codice \u201cFalsit\u00e0 nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell\u2019esecuzione dei compiti o dell\u2019esercizio dei poteri del Garante\u201d, in base agli elementi acquisiti nel corso dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria (richiamati nel precedente paragrafo 1) nonch\u00e9 delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che quanto segue.<\/p>\n\n\n\n<p>Rispetto alla violazione relativa alla mancata risposta alla richiesta di informazioni formulata in sede istruttoria dall\u2019Autorit\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 157 del Codice, preso atto dei riscontri resi dalla parte nel corso del procedimento e, in particolare, della circostanza che la nota dell\u2019Ufficio, datata 30\/08\/2021 e inviata all\u2019indirizzo e-mail personale dell\u2019amministratore, non risulta essere stata ricevuta dal destinatario, in assenza di prova contraria, essendo la comunicazione stata inviata a un indirizzo di posta elettronica ordinario (non certificato), si dispone l\u2019archiviazione del procedimento avviato con l\u2019atto del 26\/10\/2021 prot. n. 53712, ai sensi dell\u2019art. 11, comma 1, lett. b) e dell\u2019art. 14 del regolamento del Garante n. 1\/2019 del 4 aprile 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento invece al trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, si osserva che, dall\u2019esame complessivo della documentazione acquisita nel corso del procedimento, \u00e8 emerso che l\u2019installazione delle telecamere presso il Condominio \u00e8 stata disposta direttamente dall\u2019amministratore (sig. XX), in assenza della delibera condominiale prevista dall\u2019art. 1122-ter c.c, essendosi lo stesso limitato, in occasione dell\u2019assemblea del 12\/12\/2019, \u201ca invitare i condomini a produrre preventivi per la messa in opera di telecamere idonee alla tutela dello spazio esterno condominiale\u201d (all. 2 al verbale di operazioni compiute).<\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">L\u2019assenza di una delibera condominiale, in relazione alla specifica questione, ha fatto s\u00ec che l\u2019amministratore abbia operato al di fuori dei compiti a lui attribuiti dalla normativa (l\u2019art. 1130 c.c., infatti, nell\u2019elencare i compiti propri dell\u2019amministratore, individua, al primo punto, proprio l\u2019esecuzione delle delibere assembleari, riconoscendogli una certa autonomia, solo per ci\u00f2 che concerne la gestione ordinaria, la disciplina dell&#8217;uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell&#8217;interesse comune).&nbsp;<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">A ci\u00f2 si aggiunga come dagli atti risulti che l\u2019amministratore del condominio si sia occupato di fare installare le telecamere, definendone anche l\u2019angolo visuale, e si sia dotato di un\u2019applicazione per visionare le immagini attiva sul proprio smartphone, previo inserimento di credenziali di autenticazione a lui solo conosciute.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Tali circostanze, esaminate nel loro complesso, assumono particolare rilievo ai fini della corretta individuazione del titolare del trattamento e della connessa imputabilit\u00e0 delle responsabilit\u00e0 derivanti dall\u2019inosservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali, contribuendo a qualificare, in questo caso, l\u2019amministratore (e non il Condominio) come titolare del trattamento.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Ci\u00f2 posto, ne deriva che il trattamento dei dati personali in questione sia stato effettuato dall\u2019amministratore in assenza di un idoneo presupposto di liceit\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 6 del Regolamento.<br>Se, infatti, il perseguimento di un legittimo interesse del titolare a tutelare la propriet\u00e0 da furti o atti vandalici, poteva essere perseguita dal Condominio mediante l\u2019installazione dell\u2019impianto di videosorveglianza a fronte della necessit\u00e0 della misura, rapportata a una situazione di rischio reale e sulla base di adeguato bilanciamento con i diritti e le libert\u00e0 fondamentali degli interessati, si osserva invece come il trattamento realizzato dall\u2019amministratore, al contrario, non sia sorretto da nessuna di tali circostanze.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Infatti, non risulta in capo all\u2019amministratore un legittimo interesse, effettivo e attuale, nonch\u00e9 collegato a una situazione di reale difficolt\u00e0, che gli consenta di effettuare lecitamente il trattamento per mezzo delle videocamere.&nbsp;<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Ci\u00f2 posto, si rileva che il trattamento in questione \u00e8 illecito perch\u00e9 effettuato in violazione dei principi generali di liceit\u00e0, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) nei confronti di tutti gli interessati (condomini e non) nonch\u00e9 in assenza di un idoneo presupposto di legittimit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 6 del Regolamento.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne le ulteriori violazioni, si rileva che le dichiarazioni rese dalla parte nel corso del procedimento non consentono di superare i rilievi notificati dall\u2019Ufficio con l\u2019atto di avvio del procedimento sanzionatorio datato 04\/03\/2022 (prot. n. 13810) e risultano insufficienti a consentirne l\u2019archiviazione, per le motivazioni di seguito esposte.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Conclusioni: dichiarazione di illiceit\u00e0 del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il trattamento dei dati personali effettuato dall\u2019amministratore attraverso il sistema di videosorveglianza, rispetto al quale \u00e8 stato avviato un procedimento con comunicazione n. 13810 del 4\/3\/2022, risulta quindi illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>La violazione, accertata nei termini di cui in motivazione, non pu\u00f2 essere considerata &#8220;minore&#8221;, tenuto conto della natura, della gravit\u00e0 e della durata della violazione stessa, del grado di responsabilit\u00e0 e della maniera in cui l&#8217;autorit\u00e0 di controllo ha preso conoscenza della violazione (cons. 148 del Regolamento).<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, visti i poteri correttivi attribuiti dall&#8217;art. 58, par. 2 del Regolamento, alla luce del caso concreto e in assenza di comunicazioni successive all\u2019avvio del procedimento da cui si desuma l\u2019adozione della delibera condominiale richiesta dall\u2019art. 1122-ter concernente l&#8217;installazione sulle parti comuni dell&#8217;edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse, si dispone il divieto del trattamento (art. 58, par. 2, lett. f), Regolamento).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Adozione dell&#8217;ordinanza ingiunzione per l&#8217;applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante, ai sensi dell\u2019art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell\u2019art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall\u2019art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l\u2019adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla parte per mezzo dell\u2019impianto di videosorveglianza, in violazione dei principi generali di cui all\u2019art. 5, par. 1, lett. a) e in assenza di idonei presupposti di liceit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 6 del Regolamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenuto di dover applicare il paragrafo 3 dell&#8217;art. 83 del Regolamento laddove prevede che &#8220;Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento [\u2026] viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l&#8217;importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l&#8217;importo specificato per la violazione pi\u00f9 grave&#8221;, l&#8217;importo totale della sanzione \u00e8 calcolato in modo da non superare il massimo edittale previsto dal medesimo art. 83, par. 5.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento agli elementi elencati dall\u2019art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell\u2019applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere \u201cin ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva\u201d (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:<\/p>\n\n\n\n<p>con riguardo alla natura, gravit\u00e0 e durata della violazione, \u00e8 stata presa in considerazione la condotta dell\u2019amministratore di condominio che, in assenza della richiesta delibera assembleare, ha avviato il trattamento dei dati per mezzo di un sistema di videosorveglianza. Rileva, quale aggravante della condotta, la circostanza che tale adempimento \u00e8 espressamente previso dal codice civile all\u2019art. 1122-ter, nella parte dedicata alle regole per la gestione dei condomini;<\/p>\n\n\n\n<p>rileva inoltre il fatto che, bench\u00e9 nella notifica di violazione fosse stato espressamente richiesto di comunicare le misure adottate per rendere conforme il trattamento al Regolamento, con particolare riferimento all\u2019adozione di una apposita delibera condominiale, quale condizione di liceit\u00e0 del trattamento in esame, la parte non abbia inviato alcun documento al riguardo, n\u00e9 comunicato le ragioni che possano avere determinato tale inadempimento;<\/p>\n\n\n\n<p>l\u2019assenza di precedenti specifici relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l\u2019ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell\u2019art. 166, comma 7, del Codice e dell\u2019art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1\/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.<\/p>\n\n\n\n<p>Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all\u2019art. 17 del regolamento n. 1\/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all\u2019esercizio dei poteri demandati al Garante.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TUTTO CI\u00d2 PREMESSO, IL GARANTE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l\u2019illiceit\u00e0 del trattamento effettuato dal sig. XX, residente in XX, XX, C.F. XX, attraverso l\u2019utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso il Condominio XX in XX, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>DISPONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>ai sensi dell&#8217;art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, il divieto del trattamento mediante il sistema di videosorveglianza effettuato dal sig. XX nei termini indicati in motivazione, ferma restando la possibilit\u00e0 che lo stesso trattamento possa essere effettuato dal codominio, previa adozione della delibera condominiale richiesta dall\u2019art. 1122-ter del c.c.;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>ORDINA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>al sig. XX di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, come indicato in motivazione;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>INGIUNGE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille), secondo le modalit\u00e0 indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l\u2019adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall\u2019art. 27 della legge n. 689\/1981. Si rappresenta che ai sensi dell\u2019art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facolt\u00e0 per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento \u2013 sempre secondo le modalit\u00e0 indicate in allegato \u2013 di un importo pari alla met\u00e0 della sanzione irrogata entro il termine di cui all\u2019art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1\u00b0 settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>DISPONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>ai sensi dell\u2019art. 166, comma 7, del Codice e dell\u2019art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1\/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all\u2019art. 17 del regolamento n. 1\/2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Si dispone, inoltre, che siano comunicate le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell\u2019art. 157 del Codice, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l\u2019eventuale mancato riscontro pu\u00f2 comportare l\u2019applicazione della sanzione amministrativa prevista dall\u2019art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1\u00b0 settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento \u00e8 possibile proporre ricorso dinanzi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilit\u00e0, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Roma, 26 ottobre 2023<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>IL PRESIDENTE<br>Stanzione<\/p>\n\n\n\n<p>IL RELATORE<br>Scorza<\/p>\n\n\n\n<p>IL SEGRETARIO GENERALE<br>Mattei<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n<ol class=\"wp-block-footnotes has-small-font-size\"><li id=\"776b5b24-28e5-4b83-b344-312b41369cdd\">l&#8217;Art. 1 del Codice originariamente era rubricato <em>Diritto alla protezione dei dati personali<\/em> e recitava <em>Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano<\/em>; ora \u00e8 rubricato <em>Oggetto<\/em>, e recita che <em>Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del\u00a0regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito \u00abRegolamento\u00bb, e del presente codice, nel rispetto della dignit\u00e0 umana, dei diritti e delle libert\u00e0 fondamentali della persona.<\/em> <a href=\"#776b5b24-28e5-4b83-b344-312b41369cdd-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 1\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><\/ol><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il progresso tecnologico ha reso le telecamere di videosorveglianza un prodotto facilmente acquistabile (anche al&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":10697,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":"[{\"content\":\"l'Art. 1 del Codice originariamente era rubricato <em>Diritto alla protezione dei dati personali<\/em> e recitava <em>Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano<\/em>; 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