{"id":10956,"date":"2020-11-05T15:12:00","date_gmt":"2020-11-05T14:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10956"},"modified":"2024-11-05T18:09:55","modified_gmt":"2024-11-05T17:09:55","slug":"esecuzioni-immobiliari-e-privacy-la-pubblicita-dele-vendite-giudiziari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=10956","title":{"rendered":"ESECUZIONI IMMOBILIARI E PRIVACY &#8211; LA PUBBLICITA&#8217; DELE VENDITE GIUDIZIARI"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F10956&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>Pubblicit\u00e0 dei dati di debitori nelle esecuzioni immobiliari &#8211; 7 febbraio 2008<br>G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008<\/p>\n\n\n\n<p>IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<\/p>\n\n\n\n<p>Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;<\/p>\n\n\n\n<p>Esaminate le numerose segnalazioni pervenute riguardo al trattamento di dati personali effettuato nell\u00b4ambito di procedimenti di espropriazione forzata;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riferimento agli artt. 11, 47 e 174;<\/p>\n\n\n\n<p>Vista la documentazione in atti;<\/p>\n\n\n\n<p>Viste le osservazioni dell\u00b4Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell\u00b4art. 15 del regolamento del Garante n. 1\/2000;<\/p>\n\n\n\n<p>Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;<\/p>\n\n\n\n<p>PREMESSO:<\/p>\n\n\n\n<p>Sono pervenute al Garante numerose segnalazioni in merito al regime di pubblicit\u00e0 nell\u00b4ambito dei procedimenti di espropriazione forzata. Le questioni sollevate riguardano l\u00b4applicazione delle modifiche apportate all\u00b4art. 490 c.p.c. (previste dalla riforma del processo esecutivo entrata in vigore il 1\u00b0 marzo 2006), in relazione ai contenuti e alle modalit\u00e0 di pubblicazione degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la prevista pubblicazione in appositi siti Internet di copia dell\u00b4ordinanza del giudice che dispone sulla vendita forzata, nonch\u00e9 della relazione di stima dei beni da espropriare, in assenza di opportuni accorgimenti volti a tutelare la riservatezza degli interessati, avrebbe comportato, ad avviso dei segnalanti, un\u00b4ingiustificata diffusione dei nominativi dei debitori sottoposti alle procedure esecutive, nonch\u00e9 di eventuali terzi (ad esempio, dei proprietari di porzioni immobiliari confinanti con l\u00b4immobile dell\u00b4esecutato).<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla base degli approfondimenti svolti, il Garante ravvisa l\u00b4esigenza di indicare agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessit\u00e0 di adottare nell\u00b4espletamento delle procedure in esame modalit\u00e0 che, nel rispetto del pertinente dettato normativo, permettano di favorire ampia pubblicit\u00e0 agli atti del processo esecutivo rispettando, al contempo, i diritti degli interessati.<\/p>\n\n\n\n<p>OSSERVA:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Pubblicit\u00e0 degli atti e diritti degli interessati<\/strong><br>Gi\u00e0 con un provvedimento del 22 ottobre 1998, il Garante si \u00e8 espresso sulla necessit\u00e0 di rispettare la dignit\u00e0 delle persone coinvolte nel processo esecutivo, auspicando un intervento del legislatore volto a evitare l\u00b4affissione di manifesti con i nominativi dei debitori e invitando gli uffici giudiziari ad adottare prassi pi\u00f9 attente e rispettose dei diritti degli interessati (Provv. 22 ottobre 1998, disponibile sul sito Internet dell\u00b4Autorit\u00e0 www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1104097).<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il Codice in materia di protezione dei dati personali ha poi modificato in tal senso il codice di procedura civile prevedendo, da un lato, che sia omessa l\u00b4indicazione del debitore negli avvisi relativi agli atti esecutivi pubblicati sui quotidiani e nelle forme della pubblicit\u00e0 commerciale (art. 174, comma 9, del Codice; art. 490, comma 3, c.p.c.), e, dall\u00b4altro, che gli avvisi di vendita debbano indicare che &#8220;maggiori informazioni anche relative alle generalit\u00e0 del debitore possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse&#8221; (art. 174, comma 10, del Codice; art. 570 c.p.c.).<\/p>\n\n\n\n<p>Recenti interventi normativi (art. 2, comma 3, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80) hanno riformulato integralmente l\u00b4art. 490, comma 2, c.p.c. disponendo, in particolare, che gli avvisi, &#8220;in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili&#8221;, &#8220;unitamente a copia dell\u00b4ordinanza del giudice e della relazione di stima del bene&#8221; debbano essere &#8220;inseriti in appositi siti Internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell\u00b4incanto&#8221;. Con decreto del Ministro della giustizia del 31 ottobre 2006 (pubblicato in G.U. della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2006) sono stati individuati i siti Internet destinati all\u00b4inserimento dei predetti avvisi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il descritto quadro normativo rivela, quindi, la particolare attenzione posta dal legislatore nel bilanciare le esigenze di pubblicit\u00e0 degli atti e i diritti degli interessati nell\u00b4ambito del processo esecutivo. Da un lato, l\u00b4omissione del nominativo del debitore nell\u00b4avviso di vendita (art. 490, terzo comma, c.p.c.) risponde alla necessit\u00e0 di tutelare il diritto degli interessati a non subire un\u00b4ingiustificata divulgazione dei dati personali che li riguardano. Dall\u00b4altro, la possibilit\u00e0 di conoscere le generalit\u00e0 del debitore, e ogni altra ulteriore utile informazione, attraverso le strutture degli uffici giudiziari (art. 570 c.p.c.) consente a chi sia realmente interessato all\u00b4acquisto un\u00b4informata valutazione circa l\u00b4effettiva situazione giuridica del bene da espropriare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Pubblicazione on-line dell\u00b4ordinanza e della relazione di stima<br><\/strong>La menzionata riforma del processo esecutivo ha assicurato una pi\u00f9 ampia pubblicit\u00e0 alle vendite giudiziarie prevedendo, come accennato, l\u00b4inserimento in appositi siti web, oltre che dell\u00b4avviso di vendita, anche di copia dell\u00b4ordinanza del giudice che dispone sulla vendita e della relazione di stima.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Come \u00e8 emerso nei casi segnalati al Garante, talvolta le copie dell\u00b4ordinanza e della relazione di stima pubblicate contengono le generalit\u00e0 del debitore e di eventuali altri soggetti, quali i proprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene dell\u00b4esecutato, non direttamente interessati dalla procedura esecutiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo, deve essere rilevato che la prevista consultabilit\u00e0 on-line di atti del procedimento esecutivo senza l\u00b4omissione delle generalit\u00e0 del debitore vanifica la tutela chiaramente garantita in altra parte della stessa disposizione, nella parte in cui (art. 490, terzo comma, c.p.c.), anche in relazione ad altre forme di pubblicit\u00e0 meno invasive, \u00e8 precisamente disposto che nell\u00b4avviso in questione &#8220;\u00e8 omessa l\u00b4indicazione del debitore&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, al fine di mantenere effettiva la tutela dei soggetti sottoposti a esecuzione forzata, come garantita dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dallo stesso art. 490, occorre che gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi dell\u00b4art. 591-bis c.p.c. omettano <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">l\u00b4indicazione del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelarne l\u00b4identit\u00e0<\/mark>, oltre che nell\u00b4avviso di vendita, anche nelle copie dell\u00b4ordinanza del giudice e della relazione di stima.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u00b4altra parte, occorre che nelle copie pubblicate di tali atti non siano riportati<mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva<\/mark> ove ci\u00f2 non sia previsto da una specifica norma di legge, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalit\u00e0 cui \u00e8 preordinato il procedimento espropriativo. Ci\u00f2, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalit\u00e0 nel trattamento dei dati posto dall\u00b4art. 11, comma 1, lett. d) del Codice, disposizione che trova applicazione anche in relazione ai trattamenti effettuati &#8220;per ragioni di giustizia&#8221; (art. 47 del Codice).<\/p>\n\n\n\n<p>Resta fermo che le generalit\u00e0 del debitore e ogni altra ulteriore informazione potranno essere richieste e ottenute presso la cancelleria del tribunale da chiunque vi abbia interesse (art. 570 c.p.c.).<\/p>\n\n\n\n<p>Copia del presente provvedimento viene inviata al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza in relazione alle rispettive attribuzioni, anche al fine di assicurare l\u00b4adozione di ogni idonea iniziativa volta a favorirne la diffusione presso gli uffici giudiziari interessati.<\/p>\n\n\n\n<p>Tenuto conto dell\u00b4alto numero di questi ultimi, va infine disposta, ai sensi dell\u00b4art. 143, comma 2, del Codice, la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n\n\n\n<p>TUTTO CI\u00d2 PREMESSO, IL GARANTE:<\/p>\n\n\n\n<p>a) ai sensi dell\u00b4art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, indica agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessit\u00e0 di non riportare, oltre che nell\u00b4avviso di vendita, nelle copie pubblicate delle ordinanze e delle relazioni di stima l\u00b4indicazione delle generalit\u00e0 del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l\u00b4identit\u00e0 di quest\u00b4ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso;<\/p>\n\n\n\n<p>b) dispone che copia del presente provvedimento venga inviata al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza in relazione alle rispettive attribuzioni, anche al fine di assicurare l\u00b4adozione di ogni idonea iniziativa volta a favorirne la diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;<\/p>\n\n\n\n<p>c) ai sensi dell\u00b4art. 143, comma 2, del Codice, dispone la pubblicazione del medesimo provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n\n\n\n<p>Roma, 7 febbraio 2008<\/p>\n\n\n\n<p>IL PRESIDENTE<br>Pizzetti<\/p>\n\n\n\n<p>IL RELATORE<br>Chiaravalloti<\/p>\n\n\n\n<p>IL SEGRETARIO GENERALE<br>Buttarelli<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa intendiamo per dati personali ? (*)<\/h2>\n\n\n\n<p>Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono&nbsp;<strong>dati personali<\/strong>&nbsp;le informazioni che identificano o rendono identificabile,&nbsp;<strong>direttamente o indirettamente<\/strong>, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..<\/p>\n\n\n\n<p>Particolarmente importanti sono:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 i&nbsp;<strong>dati che permettono l&#8217;identificazione diretta<\/strong>&nbsp;&#8211; come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. &#8211; e i&nbsp;<strong>dati che<\/strong>&nbsp;<strong>permettono l&#8217;identificazione indiretta<\/strong>, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l&#8217;indirizzo IP, il numero di targa);<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 i&nbsp;<strong>dati rientranti in particolari categorie<\/strong>: si tratta dei dati c.d.&nbsp;<em>&#8220;sensibili&#8221;<\/em>, cio\u00e8 quelli che rivelano l&#8217;origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l&#8217;appartenenza sindacale, relativi alla salute o&nbsp;alla vita sessuale. Il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/regolamentoue\">Regolamento (UE) 2016\/679<\/a>&nbsp;(articolo 9) ha incluso nella nozione anche i&nbsp;<strong>dati genetici,&nbsp;<\/strong>i&nbsp;<strong>dati biometrici<\/strong>&nbsp;e quelli relativi all&#8217;<strong>orientamento sessuale<\/strong>;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 i&nbsp;<strong>dati relativi a condanne penali e reati<\/strong>: si tratta dei dati c.d.&nbsp;<em>&#8220;giudiziari&#8221;<\/em>, cio\u00e8 quelli che possono rivelare l&#8217;esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualit\u00e0 di imputato o di indagato. Il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/regolamentoue\">Regolamento (UE) 2016\/679<\/a>&nbsp;(articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l&#8217;evoluzione delle nuove tecnologie,&nbsp;<strong>altri dati personali&nbsp;<\/strong>hanno assunto un ruolo significativo, come&nbsp;<strong>quelli relativi alle comunicazioni elettroniche<\/strong>&nbsp;(via Internet o telefono) e&nbsp;<strong>quelli che consentono la geolocalizzazione<\/strong>, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LE PARTI IN GIOCO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Interessato&nbsp;<\/strong>\u00e8 la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali. Quindi, se un trattamento riguarda, ad esempio, l&#8217;indirizzo, il codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, questa persona \u00e8 l&#8221;interessato&#8221; (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/regolamentoue\">Regolamento UE 2016\/679<\/a>);<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Titolare&nbsp;<\/strong>\u00e8 la persona fisica, l&#8217;autorit\u00e0 pubblica, l&#8217;impresa, l&#8217;ente pubblico o privato, l&#8217;associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalit\u00e0 del trattamento (articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/regolamentoue\">Regolamento UE 2016\/679<\/a>);<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Responsabile&nbsp;<\/strong>\u00e8 la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/regolamentoue\">Regolamento UE 2016\/679<\/a>). Il Regolamento medesimo ha introdotto la possibilit\u00e0 che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate condizioni, designare un altro soggetto c.d.<em>&nbsp;&#8220;sub-responsabile&#8221;<\/em>&nbsp;(articolo 28, paragrafo 2).<\/p>\n\n\n\n<p>(<strong>*)<\/strong><em> <\/em><em>Scheda di sintesi redatta dall&#8217;Ufficio del Garante a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell&#8217;Autorit\u00e0. Per dubbi e domande si suggerisce di contattare l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/home\/urp\">Urp del Garante<\/a><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/eraser-795624_1280.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/eraser-795624_1280-1024x682.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10958\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/eraser-795624_1280-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/eraser-795624_1280-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/eraser-795624_1280-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/eraser-795624_1280.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Foto di <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/users\/hans-2\/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=795624\">Hans<\/a> da <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/\/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=795624\">Pixabay<\/a><\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblicit\u00e0 dei dati di debitori nelle esecuzioni immobiliari &#8211; 7 febbraio 2008G.U. n. 47 del&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10958,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[72,71],"tags":[],"class_list":["post-10956","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-privacy","category-studio-professionale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10956","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10956"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10956\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10965,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10956\/revisions\/10965"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10958"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10956"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10956"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10956"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}