{"id":11051,"date":"2024-12-19T16:17:01","date_gmt":"2024-12-19T15:17:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11051"},"modified":"2025-01-04T09:45:43","modified_gmt":"2025-01-04T08:45:43","slug":"condominio-lamministratore-di-condominio-vittima-di-ingiuria-o-diffamazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11051","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; L\u2019amministratore di condominio vittima di ingiuria o diffamazione"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F11051&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/45-DICEMBRE-2024.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"724\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/45-DICEMBRE-2024-724x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11053\" style=\"width:840px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/45-DICEMBRE-2024-724x1024.jpg 724w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/45-DICEMBRE-2024-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/45-DICEMBRE-2024-768x1086.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/45-DICEMBRE-2024-1086x1536.jpg 1086w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/45-DICEMBRE-2024-1024x1448.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/45-DICEMBRE-2024.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Lamministratore-di-condominio-vittima-di-ingiuria-o-diffamazione.pdf\">download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\"><strong><br>L\u2019amministratore di condominio vittima di ingiuria o diffamazione<\/strong><br><\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; stata segnalata una recente pronuncia di legittimit\u00e0 (Cassazione civile sez. III 09\/10\/2024 n. 26325) in tema di offese verbali in Condominio, rivolte da un cond\u00f2mino nei confronti dell&#8217;amministratore.<\/p>\n\n\n\n<p>Era stato proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza di un Tribunale di conferma di quella di un Giudice di Pace che aveva condannato un cond\u00f2mino a risarcire il danno subito dall&#8217;amministratore <em>per le ingiurie subite nel corso di alcune assemblee condominiali, ritenendo che le critiche all&#8217;operato di quest&#8217;ultimo quale amministratore, contrariamente a quanto dedotto nel motivo di appello, avessero contenuto ingiurioso e trasmodassero in offese che, nel caso di specie, vedono un soggetto accusato, sostanzialmente, di commettere sistematicamente degli illeciti e sin anche dei reati in danno dei condomini al fine di trarne vantaggi per s\u00e9<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Precisamente quel signore, durante una assemblea condominiale, <em>nel contestare i rendiconti sottoposti ad approvazione<\/em>,<em> aveva pubblicamente indicato l&#8217;amministratore come un &#8220;manipolatore contabile, infedele e sistematico&#8221;<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si potrebbe osservare: ci mancherebbe altro che dare ad un professionista dell&#8217;autore sistematico di atti illeciti etc etc rientri nell&#8217;esercizio del diritto di critica, e non configuri ingiuria.<\/p>\n\n\n\n<p>Il lettore pi\u00f9 attento noter\u00e0 per\u00f2 un particolare: la pronuncia, avente per oggetto una fattispecie di ingiuria, non \u00e8 di una Cassazione Penale, bens\u00ec di una Cassazione Civile.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel linguaggio comune i termini ingiuria e diffamazione sono spesso usati come sinonimi, con riferimento ad espressioni che offendo l&#8217;onore, il decoro, la reputazione di una persona.<\/p>\n\n\n\n<p>In diritto i due termini hanno sempre individuato fattispecie distinte tra loro; entrambe per\u00f2 avevano, originariamente, natura penale.<\/p>\n\n\n\n<p>La diffamazione \u00e8 tuttora un reato mentre l&#8217;ingiuria non lo \u00e8 pi\u00f9, a seguito di un intervento legislativo (il D.Lgs. 15.1.2016 n. 7) che l&#8217;ha trasformata in <em>illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli elementi costitutivi sono rimasti sostanzialmente gli stessi:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;ingiuria \u00e8 il comportamento di <em>chi offende l&#8217;onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione<\/em><em>telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa<\/em> (art. 4 lettera a) del D.Lgs. 15.1.2016 n. 7, che ha preso il posto dell&#8217;art. 594 Codice Penale);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la diffamazione \u00e8 il comportamento di <em>chiunque, fuori dei casi indicati<\/em> nella norma di cui sopra, ossia di ingiuria, <em>comunicando con pi\u00f9 persone, offende l&#8217;altrui reputazione<\/em> (art. 595 Codice Penale).<\/p>\n\n\n\n<p>Tradizionalmente onore e decoro hanno una accezione pi\u00f9 soggettiva (riferendosi il primo concetto soprattutto alle qualit\u00e0 morali, e il secondo al complesso delle qualit\u00e0 che determinano il valore sociale dell&#8217;individuo), quale percezione che la persona ha di s\u00e8, mentre reputazione ha una accezione pi\u00f9 oggettiva, quale considerazione che della persona hanno gli altri; sono per\u00f2 concetti, alla fine, simili se non coincidenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">Quando si configura ingiuria e quando si configura diffamazione<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Rileggendo la descrizione delle due fattispecie che si trova nelle norme risulta evidente che la differenza fondamentale sta in un elemento: <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">la presenza o meno della persona offesa<\/mark><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Pensiamo ad espressioni offensive rivolte nei confronti dell&#8217;amministratore nel corso dell&#8217;assemblea alla quale, come prassi, era presente: configurano ingiuria.<\/p>\n\n\n\n<p>Pensiamo ad espressioni offensive rivolte nei confronti dell&#8217;amministratore nel gruppo whatsapp creato dai cond\u00f2mini, e di cui l&#8217;amministratore per\u00f2 non fa parte: configurano diffamazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La diffamazione (ossia l&#8217;ipotesi in cui le offese sono proferite nei confronti di persona assente) \u00e8 sempre stata considerata pi\u00f9 grave dell&#8217;ingiuria (ossia l&#8217;ipotesi in cui le offese sono proferite nei confronti di persona presente), perch\u00e8 l&#8217;impossibilit\u00e0 di percepire direttamente l&#8217;espressione offensiva preclude la difesa.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di diffamazione, la pena (in senso proprio) \u00e8 la reclusione fino a un anno o la multa fino a milletrentadue euro (che diventano la reclusione fino a due anni, ovvero la multa fino a duemilasessantacinque euro, nell&#8217;ipotesi aggravata in cui l&#8217;offesa <em>consiste nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato<\/em><em>;<\/em> e la reclusione da sei mesi a tre anni, ovvero la multa non inferiore a cinquecentosedici euro, nell&#8217;ipotesi aggrata in cui <em>l&#8217;offesa \u00e8 recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0, ovvero in atto pubblico<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di ingiuria, la pena (in senso lato) \u00e8 la sanzione pecuniaria civile da euro cento ad euro ottomila; \u00e8 previsto peraltro che n<em>on \u00e8 sanzionabile chi ha commesso il fatto nello stato d&#8217;ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso <\/em>(quindi: in caso di espressioni offensive immeditamente conseguenti ad un fatto ingiusto, il giudice deve ritenere giustificato il comportamento), e che, <em>se le offese sono reciproche, il giudice pu\u00f2 non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori<\/em> (quindi: in caso di espressioni offensive scambiate vicendevolmente tra due persone, il giudice pu\u00f2 ritenere giustificato il comportamento dell&#8217;uno o dell&#8217;altro, o anche di entrambi).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">Come tutelarsi: termini e modalit\u00e0<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cosa cambia, per\u00f2, in concreto, per la vittima delle offese, la quale giustamenti desidera tutelarsi ed ottenere ristoro ?<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di diffamazione, essendo un reato, si deve sporgere <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">querela<\/mark><\/strong> nei confronti dell&#8217;autore delle offese entro il termine di decadenza, che \u00e8 di <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">tre mesi<\/mark><\/strong> (art. 124 Codice Penale).<\/p>\n\n\n\n<p>Baster\u00e0 recarsi, se non direttamente in Procura della Repubblica, presso un qualunque ufficio delle forze dell&#8217;ordine, come la Polizia o i Carabinieri, esponendo l&#8217;accaduto e come pu\u00f2 essere verificato (testimoni, documenti etc etc) ed eleggendo domicilio con richiesta di essere avvertiti in caso di archiviazione o di processo.<\/p>\n\n\n\n<p>Per chiedere il risarcimento dei danni pu\u00f2 essere proposta subito una causa avanti il Giudice civile (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda che si chieda risarcimento fino a Euro 10.000,00 o oltre), ma converr\u00e0 attendere l&#8217;esito della querela presentata.<\/p>\n\n\n\n<p>Se la notizia di reato sar\u00e0 ritenuta fondata, il querelato sar\u00e0 rinviato a giudizio avanti il Giudice penale (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda che la diffamazione sia semplice o aggravata), e al querelante baster\u00e0 costituirsi in esso quale parte civile per chiedere il risarcimento dei danni.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di ingiuria, essendo un illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile, si deve promuovere un <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">giudizio<\/mark><\/strong> nei confronti dell&#8217;autore delle offese entro il termine di prescrizione, che \u00e8 di <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">cinque anni<\/mark><\/strong> (art. 2947 Codice Civile).<\/p>\n\n\n\n<p>C&#8217;\u00e8 quindi pi\u00f9 tempo: tuttavia per ottenere la punizione del colpevole e il risarcimento dei danni deve essere proposta necessariamente la causa davanti il Giudice civile (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda che si chieda risarcimento fino a Euro 10.000,00 o oltre).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti L\u2019amministratore di condominio vittima di 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