{"id":11122,"date":"2025-01-14T22:52:23","date_gmt":"2025-01-14T21:52:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11122"},"modified":"2025-01-16T15:02:31","modified_gmt":"2025-01-16T14:02:31","slug":"mediazione-i-correttivi-alla-riforma-cartabia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11122","title":{"rendered":"MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA &#8211; I CORRETTIVI IN VIGORE DAL 25.1.25"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F11122&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"has-medium-font-size\">Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, <em>Attuazione dell&#8217;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali<\/em><br>testo aggiornato alla Riforma Cartabia (modifiche in vigore dal <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">28.2.23<\/mark><\/strong> e dal <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">30.6.23<\/mark><\/strong>) e al correttivo Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, <em>Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita<\/em> (modifiche in vigore da <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\"><strong>25.1.25<\/strong><\/mark><sup data-fn=\"9cfec029-9d30-4c8d-aefe-3842dc9d7e93\" class=\"fn\"><a href=\"#9cfec029-9d30-4c8d-aefe-3842dc9d7e93\" id=\"9cfec029-9d30-4c8d-aefe-3842dc9d7e93-link\">1<\/a><\/sup>)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-large-font-size\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>MEDIAZIONE<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Attuazione dell&#8217;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-medium-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>TESTO FINO AL 27.2.23<\/td><td>TESTO CON LE MODIFICHE DAL <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">28.2.23<\/mark><\/strong> E DAL <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">30.6.23<\/mark><\/strong> (*)<\/td><td>TESTO CON LE MODIFICHE DAL <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\"><strong>25.1.25<\/strong><\/mark><\/mark><\/strong> <\/td><\/tr><tr><td>Capo I<br>DISPOSIZIONI GENERALI<\/td><td>Capo I<br>DISPOSIZIONI GENERALI<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 1<br>Definizioni<br>1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: <br>a) mediazione: l\u2019attivit\u00e0, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o pi\u00f9 soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; <br>b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; <br>c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; <br>d) organismo: l\u2019ente pubblico o privato, presso il quale pu\u00f2 svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; <br>e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell\u2019articolo 16 del presente decreto, nonch\u00e9, sino all\u2019emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.<\/td><td>Art. 1<br>Definizioni<br>1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: <br>a) mediazione: l\u2019attivit\u00e0, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o pi\u00f9 soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; <br>b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; <br>c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; <br>d) organismo: l\u2019ente pubblico o privato, presso il quale pu\u00f2 svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; <br>e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell\u2019articolo 16 del presente decreto, nonch\u00e9, sino all\u2019emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Capo II<br>DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE<\/td><td>Capo II<br>DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 2<br>Controversie oggetto di mediazione<br>1. Chiunque pu\u00f2 accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.<br>2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, n\u00e9 le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.<\/td><td>Art. 2<br>Controversie oggetto di mediazione<br>1. Chiunque pu\u00f2 accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.<br>2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, n\u00e9 le procedure di reclamo <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">e di conciliazione<\/mark><\/strong> previste dalle carte dei servizi.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 3<br>Disciplina applicabile e forma degli atti<br>1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell\u2019organismo scelto dalle parti. <br>2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell\u2019articolo 9, nonch\u00e9 modalit\u00e0 di nomina del mediatore che ne assicurano l\u2019imparzialit\u00e0 e l\u2019idoneit\u00e0 al corretto e sollecito espletamento dell\u2019incarico. <br>3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalit\u00e0. <br>4. La mediazione pu\u00f2 svolgersi secondo modalit\u00e0 telematiche previste dal regolamento dell\u2019organismo.<\/td><td>Art. 3<br>Disciplina applicabile e forma degli atti<br>1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell\u2019organismo scelto dalle parti<mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">, <strong>nel rispetto di quanto previsto dall\u2019articolo 8<\/strong><\/mark>. <br>2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell\u2019articolo 9, nonch\u00e9 modalit\u00e0 di nomina del mediatore che ne assicurano l\u2019imparzialit\u00e0<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">, l\u2019indipendenza<\/mark><\/strong> e l\u2019idoneit\u00e0 al corretto e sollecito espletamento dell\u2019incarico. <br>3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalit\u00e0. <br>4. La mediazione pu\u00f2 svolgersi secondo modalit\u00e0 telematiche previste dal regolamento dell\u2019organismo<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">, nel rispetto dell\u2019articolo 8-bis<\/mark><\/strong>.<\/td><td>Art. 3<br>Disciplina applicabile e forma degli atti<br>1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell\u2019organismo scelto dalle parti<mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">, <strong>nel rispetto di quanto previsto dall\u2019articolo 8<\/strong><\/mark>. <br>2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell\u2019articolo 9, nonch\u00e9 modalit\u00e0 di nomina del mediatore che ne assicurano l\u2019imparzialit\u00e0<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">, l\u2019indipendenza<\/mark><\/strong> e l\u2019idoneit\u00e0 al corretto e sollecito espletamento dell\u2019incarico. <br>3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalit\u00e0. <br>4. La mediazione pu\u00f2 svolgersi secondo modalit\u00e0 telematiche previste dal regolamento dell\u2019organismo<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">, nel rispetto dell\u2019articolo 8-bis<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalita&#8217; audiovisive da remoto, nel rispetto dell&#8217;articolo 8-ter<\/mark><\/strong>.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 4<br>Accesso alla mediazione<br>1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all\u2019articolo 2 \u00e8 depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di pi\u00f9 domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all\u2019organismo territorialmente competente presso il quale \u00e8 stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito. <br>2. L&#8217;istanza deve indicare l\u2019organismo, le parti, l\u2019oggetto e le ragioni della pretesa. <br>3. All\u2019atto del conferimento dell\u2019incarico, l\u2019avvocato \u00e8 tenuto a informare l\u2019assistito della possibilit\u00e0 di avvalersi del procedimento di<br>mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L\u2019avvocato informa altres\u00ec l\u2019assistito dei casi in cui l\u2019esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. L\u2019informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l\u2019avvocato e l\u2019assistito \u00e8 annullabile. Il documento che contiene l\u2019informazione \u00e8 sottoscritto dall\u2019assistito e deve essere allegato all\u2019atto introduttivo dell\u2019eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facolt\u00e0 di chiedere la mediazione.<\/td><td>Art. 4<br>Accesso alla mediazione<br>1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all\u2019articolo 2 \u00e8 depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di pi\u00f9 domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all\u2019organismo territorialmente competente presso il quale \u00e8 stata presentata la prima domanda. <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">La competenza dell\u2019organismo \u00e8 derogabile su accordo delle parti.<\/mark><\/strong> Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito. <br>2. <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">La domanda di mediazione<\/mark><\/strong> deve indicare l\u2019organismo, le parti, l\u2019oggetto e le ragioni della pretesa. <br>3. All\u2019atto del conferimento dell\u2019incarico, l\u2019avvocato \u00e8 tenuto a informare l\u2019assistito della possibilit\u00e0 di avvalersi del procedimento di<br>mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L\u2019avvocato informa altres\u00ec l\u2019assistito dei casi in cui l\u2019esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. L\u2019informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l\u2019avvocato e l\u2019assistito \u00e8 annullabile. Il documento che contiene l\u2019informazione \u00e8 sottoscritto dall\u2019assistito e deve essere allegato all\u2019atto introduttivo dell\u2019eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell\u2019<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">articolo 5, comma 1<\/mark><\/strong>, informa la parte della facolt\u00e0 di chiedere la mediazione.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 5<br>Condizione di procedibilit\u00e0 e rapporti con il processo<br>1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un&#8217;azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0, contratti assicurativi, bancari e finanziari, \u00e8 tenuto, assistito dall&#8217;avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell&#8217;articolo 128 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell&#8217;articolo 187 ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L&#8217;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. A decorrere dall&#8217;anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall&#8217;applicazione delle disposizioni del presente comma. L&#8217;improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d&#8217;ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione \u00e8 gi\u00e0 iniziata, ma non si \u00e8 conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non \u00e8 stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140 bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.<br>2. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell&#8217;istruzione e il comportamento delle parti, pu\u00f2 disporre l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente \u00e8 adottato prima dell&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non \u00e8 prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 6 e, quando la mediazione non \u00e8 gi\u00e0 stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.<br>2-bis. Quando l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l&#8217;accordo. <br>3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, n\u00e9 la trascrizione della domanda giudiziale.<br>4. I commi 1 bis e 2 non si applicano:<br>a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l&#8217;opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;<br>b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all&#8217;articolo 667 del codice di procedura civile;<br>c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all&#8217;articolo 696 bis del codice di procedura civile;<br>d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;<br>e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all&#8217;esecuzione forzata;<br>f) nei procedimenti in camera di consiglio;<br>g) nell&#8217;azione civile esercitata nel processo penale.<br>5. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l&#8217;atto costitutivo dell&#8217;ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l&#8217;arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l&#8217;arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda \u00e8 presentata davanti all&#8217;organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all&#8217;articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all&#8217;atto costitutivo, l&#8217;individuazione di un diverso organismo iscritto.<br>6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altres\u00ec la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all&#8217;articolo 11 presso la segreteria dell&#8217;organismo.<\/td><td>Art. 5<br>Condizione di procedibilit\u00e0 e rapporti con il processo<br>1. Chi intende esercitare in giudizio un\u2019azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0, contratti assicurativi, bancari e finanziari<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societ\u00e0 di persone e subfornitura<\/mark><\/strong>, \u00e8 tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">capo<\/mark><\/strong>. <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">2. Nelle controversie di cui al comma 1 l\u2019esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. L\u2019improcedibilit\u00e0 \u00e8 eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d\u2019ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non \u00e8 stata esperita o \u00e8 gi\u00e0 iniziata, ma non si \u00e8 conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all\u2019articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilit\u00e0 \u00e8 stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda giudiziale.<\/mark><\/strong> <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">3. Per assolvere alla condizione di procedibilit\u00e0 le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">a) dall\u2019articolo 128-bis del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385; <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">b) dall\u2019articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">c) dall\u2019articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">d) dall\u2019articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.<\/mark><\/strong><br>4. Quando l\u2019esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l\u2019accordo <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">di conciliazione<\/mark><\/strong>.<br>5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, n\u00e9 la trascrizione della domanda giudiziale.<br>6. <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Il comma 1 e l\u2019articolo 5-quater<\/mark><\/strong> non si applicano:<br>a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l\u2019opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">, secondo quanto previsto dall\u2019articolo 5-bis<\/mark><\/strong>;<br>b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all\u2019articolo 667 del codice di procedura civile;<br>c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all&#8217;articolo 696-bis del codice di procedura civile;<br>d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all\u2019articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;<br>e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all\u2019esecuzione forzata;<br>f) nei procedimenti in camera di consiglio;<br>g) nell\u2019azione civile esercitata nel processo penale.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">h) nell\u2019azione inibitoria di cui all\u2019articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.<\/mark><\/strong><\/td><td>Art. 5<br>Condizione di procedibilit\u00e0 e rapporti con il processo<br>1. Chi intende esercitare in giudizio un\u2019azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0, contratti assicurativi, bancari e finanziari<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societ\u00e0 di persone e subfornitura<\/mark><\/strong>, \u00e8 tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">capo<\/mark><\/strong>. <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">2. Nelle controversie di cui al comma 1 l\u2019esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">introduttiva del giudizio<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">. L\u2019improcedibilit\u00e0 \u00e8 eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d\u2019ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non \u00e8 stata esperita o \u00e8 gi\u00e0 iniziata, ma non si \u00e8 conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all\u2019articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilit\u00e0 \u00e8 stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda giudiziale.<\/mark><\/strong> <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">3. Per assolvere alla condizione di procedibilit\u00e0 le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">a) dall\u2019articolo 128-bis del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385; <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">b) dall\u2019articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">c) dall\u2019articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">d) dall\u2019articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.<\/mark><\/strong><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\"><strong>d-bis) dall&#8217;articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.<\/strong><\/mark><br>4. Quando l\u2019esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l\u2019accordo <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">di conciliazione<\/mark><\/strong>.<br>5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, n\u00e9 la trascrizione della domanda giudiziale.<br>6. <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Il comma 1 e l\u2019articolo 5-quater<\/mark><\/strong> non si applicano:<br>a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l\u2019opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">, secondo quanto previsto dall\u2019articolo 5-bis<\/mark><\/strong>;<br>b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all\u2019articolo 667 del codice di procedura civile;<br>c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all&#8217;articolo 696-bis del codice di procedura civile;<br>d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all\u2019articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;<br>e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all\u2019esecuzione forzata;<br>f) nei procedimenti in camera di consiglio;<br>g) nell\u2019azione civile esercitata nel processo penale.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">h) nell\u2019azione inibitoria di cui all\u2019articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 5-bis<br>Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo<br>1. Quando l\u2019azione di cui all\u2019articolo 5, comma 1, \u00e8 stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l\u2019onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all\u2019articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non \u00e8 stata esperita, dichiara l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 5-ter<br>1. Legittimazione in mediazione dell\u2019amministratore di condominio<br>L\u2019amministratore del condominio \u00e8 legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l\u2019accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all\u2019approvazione dell\u2019assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell\u2019accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall\u2019articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.<\/mark><\/strong><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 5-ter<br>1. Legittimazione in mediazione dell\u2019amministratore di condominio<br>L\u2019amministratore del condominio \u00e8 legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">Il verbale al quale \u00e8 allegato<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> l\u2019accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all\u2019approvazione dell\u2019assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell\u2019accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall\u2019articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 5-quater<br>Mediazione demandata dal giudice<br>1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell\u2019istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, pu\u00f2 disporre, con ordinanza motivata, l\u2019esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all\u2019articolo 6. <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">2. La mediazione demandata dal giudice \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. Si applica l\u2019articolo 5, commi 4, 5 e 6.<\/mark><\/strong> <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">3. All\u2019udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda giudiziale.<\/mark><\/strong><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 5-quater<br>Mediazione demandata dal giudice<br>1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">fino al momento in cui fissa l&#8217;udienza dirimessione della causa in decisione<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">, valutata la natura della causa, lo stato dell\u2019istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, pu\u00f2 disporre, con ordinanza motivata, l\u2019esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all\u2019articolo 6. <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">2. La mediazione demandata dal giudice \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. Si applica l\u2019articolo 5, commi 4, 5 e 6.<\/mark><\/strong> <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">3. All\u2019udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda giudiziale.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 5-quinquies<br>Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione<br>1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. <br>2. Ai fini della valutazione di cui all\u2019articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualit\u00e0 degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacit\u00e0 e laboriosit\u00e0 del magistrato. <br>3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica. <br>4. Il capo dell\u2019ufficio giudiziario pu\u00f2 promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con universit\u00e0, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 5-sexies<br>Mediazione su clausola contrattuale o statutaria<br>1. Quando il contratto, lo statuto o l\u2019atto costitutivo dell\u2019ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l\u2019esperimento della mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l\u2019arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 2. Si applica l\u2019articolo 5, commi 4, 5 e 6. 2. <br>2. La domanda di mediazione \u00e8 presentata<br>all\u2019organismo indicato dalla clausola se iscritto nel<br>registro ovvero, in mancanza, all\u2019organismo individuato ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1.<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 6<br>Durata<br>Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.<br>Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1 bis dell&#8217;articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell&#8217;articolo 5, non \u00e8 soggetto a sospensione feriale.<\/td><td>Art. 6<br>Durata<br>1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">, <\/mark><\/strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.<\/strong><\/mark> <br>2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">dalla scadenza del termine<\/mark><\/strong> fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">dell\u2019articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell\u2019articolo 5-quater, comma 1<\/mark><\/strong>, non \u00e8 soggetto a sospensione feriale. <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.<\/mark><\/strong><\/td><td>Art. 6<br>Durata<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. <br>2. Quando il giudice procede ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 2, o dell&#8217;articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. <br>3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non \u00e8 soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell&#8217;ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall&#8217;articolo 5, comma 2, o dall&#8217;articolo 5-quater, comma 1. <br>4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell&#8217;accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Art. 7<br>Effetti sulla ragionevole durata del processo<br>Il periodo di cui all&#8217;articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell&#8217;articolo 5, commi 1 bis e 2, non si computano ai fini di cui all&#8217;articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.<\/td><td>Art. 7<br>Effetti sulla ragionevole durata del processo<br>1. Il periodo di cui all\u2019articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell\u2019articolo 5, <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">comma 2 e dell\u2019articolo 5-quater, comma 1<\/mark><\/strong>, non si computano ai fini di cui all\u2019articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 8<br>Procedimento<br>1. All&#8217;atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell&#8217;organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all&#8217;altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l&#8217;assistenza dell&#8217;avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalit\u00e0 di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilit\u00e0 di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l&#8217;organismo pu\u00f2 nominare uno o pi\u00f9 mediatori ausiliari.<br>2. Il procedimento si svolge senza formalit\u00e0 presso la sede dell&#8217;organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell&#8217;organismo.<br>3. Il mediatore si adopera affinch\u00e9 le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.<br>4. Quando non pu\u00f2 procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore pu\u00f2 avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell&#8217;organismo deve prevedere le modalit\u00e0 di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.<br>4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice pu\u00f2 desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall&#8217;articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.<\/td><td>Art. 8<br>Procedimento<br>1. All\u2019atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell\u2019organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l\u2019orario dell\u2019incontro, le modalit\u00e0 di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell\u2019organismo<\/mark><\/strong>, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l\u2019organismo pu\u00f2 nominare uno o pi\u00f9 mediatori ausiliari. <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte pu\u00f2 a tal fine comunicare all\u2019altra parte la domanda di mediazione gi\u00e0 presentata all\u2019organismo di mediazione, fermo l\u2019obbligo dell\u2019organismo di procedere ai sensi del comma 1.<\/mark><\/strong><br>3. Il procedimento si svolge senza formalit\u00e0 presso la sede dell\u2019organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell\u2019organismo.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne d\u00e0 atto a verbale.<\/mark><\/strong><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>5. Nei casi previsti dall\u2019articolo 5, comma 1, e quando la mediazione \u00e8 demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.<br>6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalit\u00e0 di svolgimento della mediazione, e si adopera affinch\u00e9 le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro \u00e8 redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.<\/strong><br><strong>7. Il mediatore pu\u00f2 avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell\u2019organismo deve prevedere le modalit\u00e0 di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell\u2019esperto, le parti possono convenire la producibilit\u00e0 in giudizio della sua relazione, anche in deroga all\u2019articolo 9. In tal caso, la relazione \u00e8 valutata ai sensi dell\u2019articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.<\/strong><\/mark><\/td><td>Art. 8<br>Procedimento<br>1. All\u2019atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell\u2019organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l\u2019orario dell\u2019incontro, le modalit\u00e0 di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell\u2019organismo<\/mark><\/strong>, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l\u2019organismo pu\u00f2 nominare uno o pi\u00f9 mediatori ausiliari. <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte pu\u00f2 a tal fine comunicare all\u2019altra parte la domanda di mediazione gi\u00e0 presentata all\u2019organismo di mediazione, fermo l\u2019obbligo dell\u2019organismo di procedere ai sensi del comma 1.<\/mark><\/strong><br>3. Il procedimento si svolge senza formalit\u00e0 presso la sede dell\u2019organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell\u2019organismo.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne d\u00e0 atto a verbale.<\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">4-bis. La delega per la partecipazione all&#8217;incontro ai sensi del comma 4 \u00e8 conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identit\u00e0 del delegante. Nei casi di cui all&#8217;articolo 11, comma 7, il delegante pu\u00f2 conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato. Il delegato a partecipare all&#8217;incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformit\u00e0 al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identit\u00e0, per la loro acquisizione agli atti della procedura.<\/mark><\/strong><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>5. Nei casi previsti dall\u2019articolo 5, comma 1, e quando la mediazione \u00e8 demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.<br>6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalit\u00e0 di svolgimento della mediazione, e si adopera affinch\u00e9 le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro \u00e8 redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.<\/strong><br><strong>7. Il mediatore pu\u00f2 avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell\u2019organismo deve prevedere le modalit\u00e0 di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell\u2019esperto, le parti possono convenire la producibilit\u00e0 in giudizio della sua relazione, anche in deroga all\u2019articolo 9. In tal caso, la relazione \u00e8 valutata ai sensi dell\u2019articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.<\/strong><\/mark><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><strong>Art. 8-bis<\/strong><br><strong>Mediazione in modalit\u00e0 telematica<br>1. Quando la mediazione si svolge in modalit\u00e0 telematica, ciascun atto del procedimento \u00e8 formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e pu\u00f2 essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.<\/strong><\/mark><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilit\u00e0 e visibilit\u00e0 delle persone collegate. Ciascuna parte pu\u00f2 chiedere al responsabile dell\u2019organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.<br>3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l\u2019eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all\u2019articolo 5, comma 1, e quando la mediazione \u00e8 demandata dal giudice, il documento elettronico \u00e8 inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalit\u00e0.<br>4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, \u00e8 inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell\u2019organismo.<\/mark><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">5. La conservazione e l\u2019esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalit\u00e0 telematiche avvengono, a cura dell\u2019organismo di mediazione, in conformit\u00e0 all\u2019articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.<\/mark><\/strong><\/td><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><strong>Art. 8-bis<\/strong><br><strong>Mediazione in modalit\u00e0 telematica<br><\/strong><\/mark><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalit\u00e0 telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformit\u00e0 al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. <br>2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l&#8217;eventuale accordo per l&#8217;apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento \u00e8 immediatamente firmato e restituito al mediatore. <br>3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l&#8217;apposizione, la validit\u00e0 e l&#8217;integrit\u00e0 delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell&#8217;organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati. <br>4. La conservazione e l&#8217;esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalit\u00e0 telematiche avvengono, a cura dell&#8217;organismo di mediazione, in conformita&#8217;all&#8217;articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">Art. 8-ter<br>Incontri di mediazione con modalit\u00e0 audiovisive da remoto. <br>1. Ciascuna parte pu\u00f2 sempre chiedere al responsabile dell&#8217;organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. 2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilit\u00e0 e visibilit\u00e0 delle persone collegate. <br>3. Al di fuori dei casi disciplinati dall&#8217;articolo 8-bis, quando il mediatore \u00e8 tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o pi\u00f9 parti partecipano con le modalit\u00e0 previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell&#8217;articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4. <br>4. Se non vi \u00e8 il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalit\u00e0 analogica avanti al mediatore. <br>5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinch\u00e8 gli atti formati durante un incontro al quale una o pi\u00f9 parti partecipano con le modalit\u00e0 previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Art. 9<br>Dovere di riservatezza<br>1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell&#8217;organismo o comunque nell&#8217;ambito del procedimento di mediazione \u00e8 tenuto all&#8217;obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.<br>2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore \u00e8 altres\u00ec tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.<\/td><td>Art. 9<br>Dovere di riservatezza<br>1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell\u2019organismo <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">o partecipa al<\/mark><\/strong> procedimento di mediazione \u00e8 tenuto all\u2019obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. <br>2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il<br>mediatore \u00e8 altres\u00ec tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 10<br>Inutilizzabilit\u00e0 e segreto professionale<br>1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l\u2019insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non \u00e8 ammessa prova testimoniale e non pu\u00f2 essere deferito giuramento decisorio. <br>2. Il mediatore non pu\u00f2 essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, n\u00e9 davanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria n\u00e9 davanti ad altra autorit\u00e0. Al mediatore si applicano le disposizioni dell\u2019articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell\u2019articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.<\/td><td>Art. 10<br>Inutilizzabilit\u00e0 e segreto professionale<br>1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l\u2019insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non \u00e8 ammessa prova testimoniale e non pu\u00f2 essere deferito giuramento decisorio. <br>2. Il mediatore non pu\u00f2 essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, n\u00e9 davanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria n\u00e9 davanti ad altra autorit\u00e0. Al mediatore si applicano le disposizioni dell\u2019articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell\u2019articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">Art. 11<\/mark><br>Conciliazione<br>1. Se \u00e8 raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale \u00e8 allegato il testo dell&#8217;accordo medesimo. Quando l&#8217;accordo non \u00e8 raggiunto, il mediatore pu\u00f2 formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all&#8217;articolo 13.<br>2. La proposta di conciliazione \u00e8 comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l&#8217;accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non pu\u00f2 contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.<br>3. Se \u00e8 raggiunto l&#8217;accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l&#8217;autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilit\u00e0 di sottoscrivere. Se con l&#8217;accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall&#8217;articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato. L&#8217;accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, pu\u00f2 prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.<br><\/td><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">Art. 11<\/mark><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><br>Conclusione del procedimento<\/mark><\/strong><br>1. Se \u00e8 raggiunto un accordo <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">di conciliazione<\/mark><\/strong>, il mediatore forma processo verbale al quale \u00e8 allegato il testo dell\u2019accordo medesimo. Quando l\u2019accordo non \u00e8 raggiunto, il mediatore <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">ne d\u00e0 atto nel verbale e pu\u00f2 formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale<\/mark><\/strong>. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all\u2019articolo 13. <br>2. La proposta di conciliazione \u00e8 comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore<\/mark><\/strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">, l<\/mark>\u2019accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non pu\u00f2 contenere alcun<br>riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">3. L\u2019accordo di conciliazione contiene l\u2019indicazione del relativo valore.<br>4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l\u2019eventuale accordo, \u00e8 sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonch\u00e9 dal mediatore, il quale certifica l\u2019autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilit\u00e0 di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell\u2019organismo. Nel verbale il mediatore d\u00e0 atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.<br>5. Il verbale contenente l\u2019eventuale accordo di conciliazione \u00e8 redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l\u2019organismo.<br>6. Del verbale contenente l\u2019eventuale accordo depositato presso la segreteria dell\u2019organismo \u00e8 rilasciata copia alle parti che lo richiedono. \u00c8 fatto obbligo all\u2019organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.<br><\/mark><\/strong>7. Se con l\u2019accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall\u2019articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">dell\u2019accordo di conciliazione<\/mark><\/strong> deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato. L\u2019accordo raggiunto, anche a seguito della proposta <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">del mediatore<\/mark><\/strong>, pu\u00f2 prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.<\/td><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">Art. 11<\/mark><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><br>Conclusione del procedimento<\/mark><\/strong><br>1. Se \u00e8 raggiunto un accordo <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">di conciliazione<\/mark><\/strong>, il mediatore forma processo verbale al quale \u00e8 allegato il testo dell\u2019accordo medesimo. Quando l\u2019accordo non \u00e8 raggiunto, il mediatore <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">ne d\u00e0 atto nel verbale e pu\u00f2 formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale<\/mark><\/strong>. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all\u2019articolo 13. <br>2. La proposta di conciliazione \u00e8 comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore<\/mark><\/strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">, l<\/mark>\u2019accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non pu\u00f2 contenere alcun<br>riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">3. L\u2019accordo di conciliazione contiene l\u2019indicazione del relativo valore.<br>4. Il verbale conclusivo <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">della mediazione, al quale \u00e8 allegato<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"> l\u2019eventuale accordo, \u00e8 sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonch\u00e9 dal mediatore, il quale<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 8-bis,<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"> certifica l\u2019autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilit\u00e0 di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell\u2019organismo. Nel verbale il mediatore d\u00e0 atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.<\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell&#8217;organismo.<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><br>5. <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 8-bis, il verbale informato analogico e l&#8217;eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito pressol&#8217;organismo.<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><br>6. Del verbale <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">e dell&#8217;eventuale accordo ad esso allegato depositati<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"> presso la segreteria dell\u2019organismo \u00e8 rilasciata copia alle parti che lo richiedono. \u00c8 fatto obbligo all\u2019organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.<br><\/mark><\/strong>7. Se con l\u2019accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall\u2019articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">dell\u2019accordo di conciliazione<\/mark><\/strong> deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato. L\u2019accordo raggiunto, anche a seguito della proposta <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">del mediatore<\/mark><\/strong>, pu\u00f2 prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">Art. 11-bis<br>1. Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche<br>Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l\u2019articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.<\/mark><\/strong><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">Art. 11-bis<br>1. Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche<br>Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l\u2019articolo 1, <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">comma 1.1<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"> della legge 14 gennaio 1994, n. 20.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Art. 12<br>Efficacia esecutiva ed esecuzione<br>1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l&#8217;accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l&#8217;espropriazione forzata, l&#8217;esecuzione per consegna e rilascio, l&#8217;esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonch\u00e9 per l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformit\u00e0 dell&#8217;accordo alle norme imperative e all&#8217;ordine pubblico. L&#8217;accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell&#8217;articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l&#8217;accordo allegato al verbale \u00e8 omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarit\u00e0 formale e del rispetto delle norme imperative e dell&#8217;ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all&#8217;articolo 2 della direttiva 2008\/52\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale \u00e8 omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l&#8217;accordo deve avere esecuzione.<br>2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l&#8217;espropriazione forzata, per l&#8217;esecuzione in forma specifica e per l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale.<\/td><td>Art. 12<br>Efficacia esecutiva ed esecuzione<br>1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">dagli avvocati<\/mark><\/strong>, l\u2019accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, l\u2019accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">, anche con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 8-bis<\/mark><\/strong>, costituisce titolo esecutivo per l\u2019espropriazione forzata, l\u2019esecuzione per consegna e rilascio, l\u2019esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonch\u00e9 per l\u2019iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformit\u00e0 dell\u2019accordo alle norme imperative e all\u2019ordine pubblico. L&#8217;accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell&#8217;articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">1bis. In tutti gli altri casi l\u2019accordo allegato al verbale \u00e8 omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarit\u00e0 formale e del rispetto delle norme imperative e dell\u2019ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all\u2019articolo 2 della direttiva 2008\/52\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale \u00e8 omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l\u2019accordo deve avere esecuzione.<\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">2. Con l\u2019omologazione<\/mark><\/strong> l\u2019accordo costituisce titolo esecutivo per l\u2019espropriazione forzata, per l\u2019esecuzione in forma specifica e per l\u2019iscrizione di ipoteca giudiziale.<\/td><td>Art. 12<br>Efficacia esecutiva ed esecuzione<br>1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">dagli avvocati<\/mark><\/strong>, l\u2019accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, l\u2019accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">, anche con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 8-bis<\/mark><\/strong>, costituisce titolo esecutivo per l\u2019espropriazione forzata, l\u2019esecuzione per consegna e rilascio, l\u2019esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonch\u00e9 per l\u2019iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformit\u00e0 dell\u2019accordo alle norme imperative e all\u2019ordine pubblico. L&#8217;accordo di cui al <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">presente comma<\/mark><\/strong> deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell&#8217;articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">L&#8217;avvocato certifica la conformit\u00e0 all&#8217;originale della copia dell&#8217;accordo trasmessa con modalit\u00e0 telematiche all&#8217;ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.<\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l&#8217;accordo allegato al verbale \u00e8 omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l&#8217;organismo di mediazione avanti al quale l&#8217;accordo \u00e8 stato raggiunto, previo accertamento della regolarit\u00e0 formale e del rispetto delle norme imperative edell&#8217;ordine pubblico.<\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all&#8217;articolo 2 della direttiva 2008\/52\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l&#8217;accordo allegato al verbale \u00e8 omologato, su istanza di parte, in conformit\u00e0 al comma 1-bis.<\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">2. Con l\u2019omologazione<\/mark><\/strong> l\u2019accordo costituisce titolo esecutivo per l\u2019espropriazione forzata, per l\u2019esecuzione in forma specifica e per l\u2019iscrizione di ipoteca giudiziale.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">Art. 12-bis<br>Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione<br>1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice pu\u00f2 desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell\u2019articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. <\/mark><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilit\u00e0, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all\u2019entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. <br>3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, pu\u00f2 altres\u00ec condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. <br>4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all\u2019autorit\u00e0 di vigilanza competente.<\/mark><\/strong><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">Art. 12-bis<br>Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione<br>1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice pu\u00f2 desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell\u2019articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. <\/mark><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilit\u00e0, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all\u2019entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. <br>3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, pu\u00f2 altres\u00ec condannare la parte soccombente che non ha <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">partecipato al primo incontro di<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"> mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. <br>4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all\u2019autorit\u00e0 di vigilanza competente.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Art. 13<br>Spese processuali<br>1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonch\u00e9 al versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato di un&#8217;ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l&#8217;applicabilit\u00e0 degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altres\u00ec alle spese per l&#8217;indennit\u00e0 corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all&#8217;esperto di cui all&#8217;articolo 8, comma 4.<br>2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, pu\u00f2 nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l&#8217;indennit\u00e0 corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all&#8217;esperto di cui all&#8217;articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.<br>3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.<\/td><td>Art. 13<br>Spese processuali <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">in caso di rifiuto della proposta di conciliazione<\/mark><\/strong><br>1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonch\u00e9 al versamento all\u2019entrata del bilancio dello Stato di un\u2019ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l\u2019applicabilit\u00e0 degli articoli 92 e 96<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">, commi primo, secondo e terzo<\/mark><\/strong>, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altres\u00ec alle spese per l\u2019indennit\u00e0 corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all\u2019esperto di cui all\u2019articolo 8, comma 4. <br>2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, pu\u00f2 nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l\u2019indennit\u00e0 corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all\u2019esperto di cui all\u2019articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del<br>provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.<br>3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 14<br>Obblighi del mediatore<br>1. Al mediatore e ai suoi ausiliari \u00e8 fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell&#8217;opera o del servizio; \u00e8 fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.<br>2. Al mediatore \u00e8 fatto, altres\u00ec, obbligo di:<br>a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale \u00e8 designato, una dichiarazione di imparzialit\u00e0 secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonch\u00e9 gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;<br>b) informare immediatamente l&#8217;organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all&#8217;imparzialit\u00e0 nello svolgimento della mediazione;<br>c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell&#8217;ordine pubblico e delle norme imperative;<br>d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell&#8217;organismo.<br>3. Su istanza di parte, il responsabile dell&#8217;organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull&#8217;istanza, quando la mediazione \u00e8 svolta dal responsabile dell&#8217;organismo.<\/td><td>Art. 14<br>Obblighi del mediatore<br>1. Al mediatore e ai suoi ausiliari \u00e8 fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell\u2019opera o del servizio; \u00e8 fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. <br>2. Al mediatore \u00e8 fatto, altres\u00ec, obbligo di: <br>a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale \u00e8 designato, una dichiarazione di <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">indipendenza e di<\/mark><\/strong> imparzialit\u00e0 secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonch\u00e9 gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; <br>b) <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">comunicare<\/mark><\/strong> immediatamente <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">al responsabile dell\u2019organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialit\u00e0<\/mark><\/strong>; <br>c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell\u2019ordine pubblico e delle norme imperative; <br>d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell\u2019organismo.<br>3. Su istanza di parte, il responsabile dell\u2019organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull\u2019istanza, quando la mediazione \u00e8 svolta dal responsabile dell\u2019organismo.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 15<br>Mediazione nell\u2019azione di classe<br>1. Quando \u00e8 esercitata l&#8217;azione di classe prevista dall&#8217;articolo 140 bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l&#8217;adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.<\/td><td>Art. 15<br>Mediazione nell\u2019azione di classe<br>1. Quando \u00e8 esercitata l\u2019azione di classe prevista dall\u2019articolo <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">840-bis del codice di procedura civile<\/mark><\/strong>, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l\u2019adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Capo II-bis<br>DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO<br>NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-bis<br>Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilit\u00e0<br>1. \u00c8 assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l\u2019assistenza dell\u2019avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all\u2019articolo 5, comma 1, se \u00e8 raggiunto l\u2019accordo di conciliazione. <br>2. L\u2019ammissione al patrocinio \u00e8 esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.<\/mark><\/strong><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-bis<br>Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilit\u00e0<br>1. \u00c8 assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">al cittadino italiano non abbiente<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> il patrocinio a spese dello Stato per l\u2019assistenza dell\u2019avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all\u2019articolo 5, comma 1, se \u00e8 raggiunto l\u2019accordo di conciliazione. <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">Il patrocinio a spese dello Stato \u00e8, altres\u00ec, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale almomento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all&#8217;apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivit\u00e0 economica.<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><br>2. L\u2019ammissione al patrocinio \u00e8 esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-ter<br>Condizioni reddituali per l\u2019ammissione<br>1. Pu\u00f2 essere ammesso al patrocinio chi \u00e8 titolare di un reddito imponibile ai fini dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall\u2019ultima dichiarazione, non superiore all\u2019importo indicato dall\u2019articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-quater<br>Istanza per l\u2019ammissione anticipata<br>1. L\u2019interessato che si trova nelle condizioni indicate nell\u2019articolo 15-ter pu\u00f2 chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all\u2019articolo 5, comma 1. <br>2. L\u2019istanza per l\u2019ammissione, a pena di inammissibilit\u00e0, \u00e8 redatta e sottoscritta in conformit\u00e0 agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. <br>3. Per i redditi prodotti all\u2019estero, il cittadino di Stato non appartenente all\u2019Unione europea o l\u2019apolide, a pena di inammissibilit\u00e0, correda l\u2019istanza per l\u2019ammissione con una certificazione dell\u2019autorit\u00e0 consolare competente che attesta la veridicit\u00e0 di quanto in essa indicato. In caso di impossibilit\u00e0 di presentare tale certificazione, l\u2019istanza \u00e8 corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell\u2019articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-quinquies<br>Organo competente a ricevere l\u2019istanza per l\u2019ammissione anticipata e nomina dell\u2019avvocato<br>1. L\u2019istanza per l\u2019ammissione anticipata \u00e8 presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall\u2019interessato o dall\u2019avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell\u2019ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l\u2019organismo di mediazione competente individuato in conformit\u00e0 all\u2019articolo 4, comma 1. <br>2. Entro venti giorni dalla presentazione dell\u2019istanza per l\u2019ammissione, il consiglio dell\u2019ordine degli avvocati, verificatane l\u2019ammissibilit\u00e0, ammette l\u2019interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene d\u00e0 immediata comunicazione. <br>3. Chi \u00e8 ammesso al patrocinio pu\u00f2 nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell\u2019ordine del luogo dove ha sede l\u2019organismo di mediazione competente individuato in conformit\u00e0 all\u2019articolo 4, comma 1.<\/mark><\/strong><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-quinquies<br>Organo competente a ricevere l\u2019istanza per l\u2019ammissione anticipata e nomina dell\u2019avvocato<br>1. L\u2019istanza per l\u2019ammissione anticipata \u00e8 presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall\u2019interessato o dall\u2019avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell\u2019ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l\u2019organismo di mediazione competente individuato in conformit\u00e0 all\u2019articolo 4, comma 1. <br><\/mark><\/strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\"><strong>1-bis. L&#8217;interessato, se il consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, \u00e8 tenuto, a pena di inammissibilit\u00e0 dell&#8217;istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicit\u00e0 di quanto in essa indicato.<\/strong><br><\/mark><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">2. Entro venti giorni dalla presentazione dell\u2019istanza per l\u2019ammissione, il consiglio dell\u2019ordine degli avvocati, verificatane l\u2019ammissibilit\u00e0, ammette l\u2019interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene d\u00e0 immediata comunicazione. <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">2-bis. Copia dell&#8217;atto con il quale il consiglio dell&#8217;ordine accoglie l&#8217;istanza di ammissione anticipata \u00e8 trasmessa all&#8217;ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall&#8217;articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><br>3. Chi \u00e8 ammesso al patrocinio pu\u00f2 nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.<\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">3-bis. Quando l&#8217;avvocato nominato dall&#8217;interessato \u00e8 iscritto in un elenco di un distretto di corte d&#8217;appello diverso da quello in cui ha sede l&#8217;organismo di mediazione competente ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennit\u00e0 di trasferta previste dai parametri forensi.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-sexies<br>1. Ricorso avverso il rigetto dell\u2019istanza per l\u2019ammissione anticipata<br>Contro il rigetto dell\u2019istanza per l\u2019ammissione anticipata, l\u2019interessato pu\u00f2 proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell\u2019ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l\u2019articolo 99, commi 2,<br>3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-septies<br>Effetti dell\u2019ammissione anticipata e sua conferma<br>1. L\u2019ammissione anticipata al patrocinio \u00e8 valida per l\u2019intero procedimento di mediazione. <br>2. Le indennit\u00e0 di cui all\u2019articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. <br>3. Quando \u00e8 raggiunto l\u2019accordo di conciliazione, l\u2019ammissione \u00e8 confermata, su istanza dell\u2019avvocato, dal consiglio dell\u2019ordine che ha deliberato l\u2019ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruit\u00e0 sulla parcella. <br>4. L\u2019istanza di conferma indica l\u2019ammontare del compenso richiesto dall\u2019avvocato ed \u00e8 corredata dall\u2019accordo di conciliazione. Il consiglio dell\u2019ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruit\u00e0 del compenso in base al valore dell\u2019accordo indicato ai sensi dell\u2019articolo 11, comma 3, conferma l\u2019ammissione e trasmette copia della parcella vistata all\u2019ufficio competente del Ministero della giustizia perch\u00e9 proceda alle verifiche ritenute necessarie e all\u2019organismo di mediazione. <br>5. L\u2019avvocato non pu\u00f2 chiedere n\u00e9 percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario \u00e8 nullo e si applica l\u2019articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.<\/mark><\/strong><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-septies<br>Effetti dell\u2019ammissione anticipata e sua conferma<br>1. L\u2019ammissione anticipata al patrocinio \u00e8 valida per l\u2019intero procedimento di mediazione. <br>2. Le indennit\u00e0 di cui all\u2019articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. <br>3. Quando \u00e8 raggiunto l\u2019accordo di conciliazione, l\u2019ammissione \u00e8 confermata, su istanza dell\u2019avvocato, dal consiglio dell\u2019ordine che ha deliberato l\u2019ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruit\u00e0 sulla parcella. <br>4. L\u2019istanza di conferma indica l\u2019ammontare del compenso richiesto dall\u2019avvocato ed \u00e8 corredata dall\u2019accordo di conciliazione. Il consiglio dell\u2019ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruit\u00e0 del compenso in base al valore dell\u2019accordo indicato ai sensi dell\u2019articolo 11, comma 3, conferma l\u2019ammissione e trasmette copia della parcella vistata all\u2019ufficio competente del Ministero della giustizia perch\u00e9 proceda alle verifiche ritenute necessarie e all\u2019organismo di mediazione. <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">L&#8217;interessato, se il Ministero lo richiede, \u00e8 tenuto, a pena di inammissibilit\u00e0 dell&#8217;istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicit\u00e0 di quanto in essa indicato.<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><br>5. L\u2019avvocato non pu\u00f2 chiedere n\u00e9 percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario \u00e8 nullo e si applica l\u2019articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-octies <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Determinazione, liquidazione e pagamento<br>dell\u2019onorario e delle spese dell\u2019avvocato<br>1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, entro sei mesi dall\u2019entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all\u2019avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalit\u00e0 di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 e i<br>contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticit\u00e0.<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-novies<br>Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto<br>1. L\u2019insussistenza dei presupposti per l\u2019ammissione di cui all\u2019articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all\u2019articolo 15-decies, comma 2, \u00e8 comunicata al consiglio dell\u2019ordine che ha deliberato l\u2019ammissione. <br>2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l\u2019ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell\u2019ordine che ha deliberato l\u2019ammissione in via anticipata. <br>3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell\u2019ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l\u2019ammissione e ne d\u00e0 comunicazione all\u2019interessato, all\u2019avvocato e all\u2019organismo di mediazione. <br>4. Contro il provvedimento di revoca l\u2019interessato pu\u00f2 proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell\u2019ordine che lo ha adottato. Si applica l\u2019articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-decies<br>Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza<br>1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l\u2019ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l\u2019istanza per l\u2019ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, \u00e8 punito ai sensi dell\u2019articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. <br>2. Si applica l\u2019articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 15-undecies <br>Disposizioni finanziarie<br>1. All\u2019onere derivante dall\u2019attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall\u2019anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l\u2019attuazione della delega per l\u2019efficienza del processo civile di cui all\u2019articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Capo III<br>ORGANISMI DI MEDIAZIONE<\/td><td>Capo III<br>ORGANISMI DI MEDIAZIONE<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 16<br>Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori<br>1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di seriet\u00e0 ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all&#8217;articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.<br>2. La formazione del registro e la sua revisione, l&#8217;iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l&#8217;istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonch\u00e9 la determinazione delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all&#8217;adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall&#8217;articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.<br>3. L&#8217;organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall&#8217;organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l&#8217;approvazione a norma dell&#8217;articolo 17. Ai fini dell&#8217;iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l&#8217;idoneit\u00e0 del regolamento.<br>4. La vigilanza sul registro \u00e8 esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.<br>4-bis. Gli avvocati iscritti all&#8217;albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ci\u00f2 finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 55 bis del codice deontologico forense. Dall&#8217;attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>5. Presso il Ministero della giustizia \u00e8 istituito, con decreto ministeriale, l&#8217;elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l&#8217;iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonch\u00e9 per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, \u00e8 stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all&#8217;attivit\u00e0 di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.<br>6. L&#8217;istituzione e la tenuta del registro e dell&#8217;elenco dei formatori avvengono nell&#8217;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gi\u00e0 esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.<\/td><td>Art. 16<br>Organismi di mediazione <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">ed enti di formazione<\/mark><\/strong> e registro. Elenco dei formatori<br>1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di seriet\u00e0 ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all\u2019articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">1- bis. Ai fini dell\u2019abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di seriet\u00e0: <br>a) l\u2019onorabilit\u00e0 dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;<br>b) la previsione, nell\u2019oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti; <br>c) l\u2019impegno dell\u2019organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.<br>1ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell\u2019organismo l\u2019adeguatezza dell\u2019organizzazione, la capacit\u00e0 finanziaria, la qualit\u00e0 del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonch\u00e9 la qualificazione professionale del responsabile dell\u2019organismo e quella dei mediatori.<\/mark><\/strong><br>2. La formazione del registro e la sua revisione, l\u2019iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l\u2019istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonch\u00e9 la<br>determinazione delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all\u2019adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall\u2019articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.<br>3. L\u2019organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall\u2019organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi costituiti da enti privati<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> e dei relativi criteri di calcolo<\/mark><\/strong>, proposte per l\u2019approvazione a norma dell\u2019articolo 17. Ai fini dell\u2019iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l\u2019idoneit\u00e0 del regolamento.<br>4. La vigilanza sul registro \u00e8 esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.<br>4-bis. Gli avvocati iscritti all\u2019albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ci\u00f2 finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall\u2019<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">articolo 62<\/mark><\/strong> del codice deontologico forense. Dall\u2019attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>5. Presso il Ministero della giustizia \u00e8 istituito, con decreto ministeriale, l\u2019elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> in conformit\u00e0 all\u2019articolo 16-bis<\/mark><\/strong> stabilisce i criteri per l\u2019iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonch\u00e9 per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di formazione, in modo da garantire elevati livelli di<br>formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, \u00e8 stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all\u2019attivit\u00e0 di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.<br>6. L\u2019istituzione e la tenuta del registro e dell\u2019elenco dei formatori avvengono nell\u2019ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gi\u00e0 esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.<\/td><td>Art. 16<br>Organismi di mediazione <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">ed enti di formazione<\/mark><\/strong> e registro. Elenco dei formatori<br>1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di seriet\u00e0 ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all\u2019articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">1- bis. Ai fini dell\u2019abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di seriet\u00e0: <br>a) l\u2019onorabilit\u00e0 dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;<br>b) la previsione <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">per gli organismi costituiti da enti privati<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">, nell\u2019oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa <\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">delle controversie o<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> di formazione nei medesimi ambiti; <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><br>c) l\u2019impegno dell\u2019organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.<br>1ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell\u2019organismo l\u2019adeguatezza dell\u2019organizzazione, la capacit\u00e0 finanziaria, la qualit\u00e0 del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonch\u00e9 la qualificazione professionale del responsabile dell\u2019organismo e quella dei mediatori.<\/mark><\/strong><br>2. <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia.<\/mark><\/strong> La formazione del registro e la sua revisione, l\u2019iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l\u2019istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonch\u00e9 la determinazione delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.<br>3. L\u2019organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall\u2019organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi costituiti da enti privati<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> e dei relativi criteri di calcolo<\/mark><\/strong>, proposte per l\u2019approvazione a norma dell\u2019articolo 17. Ai fini dell\u2019iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l\u2019idoneit\u00e0 del regolamento.<br>4. La vigilanza sul registro \u00e8 esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.<br>4-bis. Gli avvocati iscritti all\u2019albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ci\u00f2 finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall\u2019<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">articolo 62<\/mark><\/strong> del codice deontologico forense. Dall\u2019attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>5. Presso il Ministero della giustizia \u00e8 istituito, con decreto ministeriale, l\u2019elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> in conformit\u00e0 all\u2019articolo 16-bis<\/mark><\/strong> stabilisce i criteri per l\u2019iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonch\u00e9 per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di formazione, in modo da garantire elevati livelli di<br>formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, \u00e8 stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all\u2019attivit\u00e0 di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.<br>6. L\u2019istituzione e la tenuta del registro e dell\u2019elenco dei formatori avvengono nell\u2019ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gi\u00e0 esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 16-bis<br>Enti di formazione<br>1. Sono abilitati a iscriversi nell\u2019elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di seriet\u00e0 ed efficienza, come definiti dall\u2019articolo 16, commi 1- bis e 1-ter. <br>2. Ai fini di cui al comma 1, l\u2019ente di formazione \u00e8 altres\u00ec tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualit\u00e0 della formazione erogata dall\u2019ente, la completezza, l\u2019adeguatezza e l\u2019aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all\u2019estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all\u2019articolo 16, comma 2. <br>3. Il decreto di cui all\u2019articolo 16, comma 2, stabilisce altres\u00ec i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l\u2019iscrizione, e il mantenimento dell\u2019iscrizione, nei rispettivi elenchi.<\/mark><\/strong><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Art. 16-bis<br>Enti di formazione<br>1. Sono abilitati a iscriversi nell\u2019elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di seriet\u00e0 ed efficienza, come definiti dall\u2019articolo 16, commi 1-bis<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">, lettera a),<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> e 1-ter. <br>2. Ai fini di cui al comma 1, l\u2019ente di formazione \u00e8 altres\u00ec tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualit\u00e0 della formazione erogata dall\u2019ente, la completezza, l\u2019adeguatezza e l\u2019aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all\u2019estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all\u2019articolo 16, comma 2. <br>3. Il decreto di cui all\u2019articolo 16, comma 2, stabilisce altres\u00ec i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l\u2019iscrizione, e il mantenimento dell\u2019iscrizione, nei rispettivi elenchi.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Art. 17<br>Risorse, regime tributario e indennit\u00e0<br>1. In attuazione dell&#8217;articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall&#8217;articolo 20, rientrano tra le finalit\u00e0 del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al \u00abFondo Unico Giustizia\u00bb attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell&#8217;articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell&#8217;articolo 7 del decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.<br>2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall&#8217;imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.<br>3. Il verbale di accordo \u00e8 esente dall&#8217;imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l&#8217;imposta \u00e8 dovuta per la parte eccedente.<br>4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter del presente articolo, con il decreto di cui all&#8217;articolo 16, comma 2, sono determinati:<br>a) l&#8217;ammontare minimo e massimo delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalit\u00e0 di ripartizione tra le parti;<br>b) i criteri per l&#8217;approvazione delle tabelle delle indennit\u00e0 proposte dagli organismi costituiti da enti privati;<br>c) le maggiorazioni massime delle indennit\u00e0 dovute, non superiori al 25 per cento, nell&#8217;ipotesi di successo della mediazione;<br>d) le riduzioni minime delle indennit\u00e0 dovute nelle ipotesi in cui la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1 bis, ovvero \u00e8 disposta dal giudice ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 2.<br>5-bis. Quando la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1 bis, ovvero \u00e8 disposta dal giudice ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 2, del presente decreto, all&#8217;organismo non \u00e8 dovuta alcuna indennit\u00e0 dalla parte che si trova nelle condizioni per l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell&#8217;articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte \u00e8 tenuta a depositare presso l&#8217;organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notoriet\u00e0, la cui sottoscrizione pu\u00f2 essere autenticata dal medesimo mediatore, nonch\u00e9 a produrre, a pena di inammissibilit\u00e0, se l&#8217;organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicit\u00e0 di quanto dichiarato.<br>5-ter. Nel caso di mancato accordo all&#8217;esito del primo incontro, nessun compenso \u00e8 dovuto per l&#8217;organismo di mediazione.<br>6. Il Ministero della giustizia provvede, nell&#8217;ambito delle proprie attivit\u00e0 istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell&#8217;indennit\u00e0 di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all&#8217;articolo 16, comma 2, delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell&#8217;attivit\u00e0 prestata a favore dei soggetti aventi diritto all&#8217;esonero.<\/td><td>Art. 17<br>Risorse, regime tributario e indennit\u00e0<br>(modifiche disposte dall&#8217;art. 7 comma 1 lettera aa) della &#8220;Cartabia&#8221; &#8211; Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 , n. 149, come modificato dalla legge finanziaria 2023; v. art. 41, Disposizioni transitorie, comma 1)<br>1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall\u2019imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. <br>2. Il verbale<strong> <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">contenente l\u2019accordo di conciliazione<\/mark><\/strong> \u00e8 esente dall\u2019imposta di registro entro il limite di valore di <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">centomila<\/mark><\/strong> euro, altrimenti l\u2019imposta \u00e8 dovuta per la parte eccedente. <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell\u2019adesione, corrisponde all\u2019organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennit\u00e0 comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l\u2019accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. <br>4. Il regolamento dell\u2019organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell\u2019accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. <br>5.<\/mark><\/strong> Con il decreto di cui all\u2019articolo 16, comma 2,<br>sono determinati:<br>a) l\u2019ammontare minimo e massimo delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalit\u00e0 di ripartizione tra le parti;<br>b) i criteri per l\u2019approvazione delle tabelle delle indennit\u00e0 proposte dagli organismi costituiti da enti privati;<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">c) gli importi a titolo di indennit\u00e0 per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;<\/mark><\/strong><br>d) le maggiorazioni massime dell\u2019indennit\u00e0 dovute, non superiori al 25 per cento, nell\u2019ipotesi di successo della mediazione;<br>e) le riduzioni minime delle indennit\u00e0 dovute nelle ipotesi in cui la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 ai sensi <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">dell\u2019articolo 5, comma 1, ovvero \u00e8 demandata dal giudice<\/mark><\/strong>;<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">f) i criteri per la determinazione del valore dell\u2019accordo di conciliazione ai sensi dell\u2019articolo 11, comma 3.<br>6. Quando la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 1, ovvero dell\u2019articolo 5- quater, comma 2, all\u2019organismo non \u00e8 dovuta alcuna indennit\u00e0 dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.<br><\/mark><\/strong>7. Il Ministero della giustizia provvede, nell\u2019ambito delle proprie attivit\u00e0 istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell\u2019indennit\u00e0 di mediazione.<br>8. L\u2019ammontare dell\u2019indennit\u00e0 pu\u00f2 essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall\u2019Istituto nazionale di statistica, dell\u2019indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">9. Agli oneri per l\u2019attuazione delle disposizioni di cui<\/mark><\/strong> ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l\u2019anno 2010, di 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">al 2022 e di 13,098 milioni di euro a decorrere dall\u2019anno 2023, cui si provvede:<br>a) quanto a 5,9 milioni di euro per l\u2019anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall\u2019anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del<br>\u00abFondo unico giustizia\u00bb di cui all\u2019articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all\u2019entrata del bilancio dello Stato;<br>b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall\u2019anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l\u2019attuazione della delega per l\u2019efficienza del processo civile di cui all\u2019articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.<\/mark><\/strong><\/td><td>Art. 17<br>Risorse, regime tributario e indennit\u00e0<br>(modifiche disposte dall&#8217;art. 7 comma 1 lettera aa) della &#8220;Cartabia&#8221; &#8211; Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 , n. 149, come modificato dalla legge finanziaria 2023; v. art. 41, Disposizioni transitorie, comma 1)<br>1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall\u2019imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. <br>2. <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">Il verbale e l&#8217;accordo di conciliazione sono esenti<\/mark><\/strong> \u00e8 esente dall\u2019imposta di registro entro il limite di valore di <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">centomila<\/mark><\/strong> euro, altrimenti l\u2019imposta \u00e8 dovuta per la parte eccedente. <br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell\u2019adesione, corrisponde all\u2019organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennit\u00e0 comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l\u2019accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. <br>4. Il regolamento dell\u2019organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell\u2019accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. <br>5.<\/mark><\/strong> Con il decreto di cui all\u2019articolo 16, comma 2,<br>sono determinati:<br>a) l\u2019ammontare minimo e massimo delle indennit\u00e0 spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalit\u00e0 di ripartizione tra le parti;<br>b) i criteri per l\u2019approvazione delle tabelle delle indennit\u00e0 proposte dagli organismi costituiti da enti privati;<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">c) gli importi a titolo di indennit\u00e0 per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;<\/mark><\/strong><br>d) le maggiorazioni massime dell\u2019indennit\u00e0 dovute, non superiori al 25 per cento, nell\u2019ipotesi di successo della mediazione;<br>e) le riduzioni minime delle indennit\u00e0 dovute nelle ipotesi in cui la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 ai sensi <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">dell\u2019articolo 5, comma 1, ovvero \u00e8 demandata dal giudice<\/mark><\/strong>;<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">f) i criteri per la determinazione del valore dell\u2019accordo di conciliazione ai sensi dell\u2019articolo 11, comma 3.<br>6. Quando la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 1, ovvero dell\u2019articolo 5- quater, comma 2, all\u2019organismo non \u00e8 dovuta alcuna indennit\u00e0 dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.<br><\/mark><\/strong>7. Il Ministero della giustizia provvede, nell\u2019ambito delle proprie attivit\u00e0 istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell\u2019indennit\u00e0 di mediazione.<br>8. L\u2019ammontare dell\u2019indennit\u00e0 pu\u00f2 essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall\u2019Istituto nazionale di statistica, dell\u2019indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">9. Agli oneri per l\u2019attuazione delle disposizioni di cui<\/mark><\/strong> ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l\u2019anno 2010, di 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">al 2022 e di 13,098 milioni di euro a decorrere dall\u2019anno 2023, cui si provvede:<br>a) quanto a 5,9 milioni di euro per l\u2019anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall\u2019anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del<br>\u00abFondo unico giustizia\u00bb di cui all\u2019articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all\u2019entrata del bilancio dello Stato;<br>b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall\u2019anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l\u2019attuazione della delega per l\u2019efficienza del processo civile di cui all\u2019articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Art. 18<br>Organismi presso i tribunali<br>1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all\u2019articolo 16.<\/td><td>Art. 18<br>Organismi presso i tribunali<br>1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all\u2019articolo 16.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 19<br>Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio<br>1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di<br>proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilit\u00e0.<br>2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all\u2019articolo 16.<\/td><td>Art. 19<br>Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio<br>1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di<br>proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilit\u00e0.<br>2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all\u2019articolo 16.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Capo IV<br>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA<\/td><td>Capo IV<br>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 20<br>Credito d\u2019imposta<br>1. Alle parti che corrispondono l&#8217;indennit\u00e0 ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi \u00e8 riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d&#8217;imposta commisurato all&#8217;indennit\u00e0 stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d&#8217;imposta \u00e8 ridotto della met\u00e0.<br>2. A decorrere dall&#8217;anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, \u00e8 determinato l&#8217;ammontare delle risorse a valere sulla quota del \u00abFondo unico giustizia\u00bb di cui all&#8217;articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d&#8217;imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell&#8217;anno precedente. Con il medesimo decreto \u00e8 individuato il credito d&#8217;imposta effettivamente spettante in relazione all&#8217;importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell&#8217;importo indicato al comma 1.<br>3. Il Ministero della giustizia comunica all&#8217;interessato l&#8217;importo del credito d&#8217;imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all&#8217;Agenzia delle entrate l&#8217;elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.<br>4. Il credito d&#8217;imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed \u00e8 utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonch\u00e9, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d&#8217;impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d&#8217;imposta non d\u00e0 luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, n\u00e9 del valore della produzione netta ai fini dell&#8217;imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<br>5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell&#8217;importo corrispondente all&#8217;ammontare delle risorse destinate ai crediti d&#8217;imposta sulla contabilit\u00e0 speciale n. 1778 \u00abAgenzia delle entrate &#8211; Fondi di bilancio\u00bb.<\/td><td>Art. 20<br>Credito d\u2019imposta<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> in favore delle parti e degli organismi di mediazione<\/mark><\/strong><br>(modifiche disposte dall&#8217;art. 7 comma 1 lettera bb) della &#8220;Cartabia&#8221; &#8211; Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 , n. 149, come modificato dalla legge finanziaria 2023; v. art. 41, Disposizioni transitorie, comma 1)<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><br>1. Alle parti \u00e8 riconosciuto, quando \u00e8 raggiunto l\u2019accordo di conciliazione, un credito d\u2019imposta commisurato all\u2019indennit\u00e0 corrisposta ai sensi dell\u2019articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all\u2019articolo 5, comma 1, e quando la mediazione \u00e8 demandata dal giudice, alle parti \u00e8 altres\u00ec riconosciuto un credito d\u2019imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l\u2019assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento. <br>2. I crediti d\u2019imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d\u2019imposta sono ridotti della met\u00e0. <br>3. \u00c8 riconosciuto un ulteriore credito d\u2019imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell\u2019importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto. <br>4. Agli organismi di mediazione \u00e8 riconosciuto un credito d\u2019imposta commisurato all\u2019indennit\u00e0 non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell\u2019articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila. <br>5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall\u2019entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l&#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u00e9 in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalit\u00e0 di riconoscimento dei crediti d\u2019imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull\u2019autenticit\u00e0 della stessa, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di trasmissione in via telematica all\u2019Agenzia delle entrate dell\u2019elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati. <br>6. All\u2019onere derivante dall\u2019attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall\u2019anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l\u2019attuazione della delega per l\u2019efficienza del processo civile di cui all\u2019articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206. <br>7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell\u2019importo corrispondente all\u2019ammontare delle risorse destinate ai crediti d\u2019imposta sulla contabilit\u00e0 speciale n. 1778 \u201cAgenzia delle entrate &#8211; Fondi di bilancio\u201d.<\/mark><\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 21<br>Informazioni al pubblico<br>1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l\u2019informazione e l\u2019editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.<\/td><td>Art. 21<br>Informazioni al pubblico<br>1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l\u2019informazione e l\u2019editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Capo V<br>ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE<\/td><td>Capo V<br>ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 22<br>Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo<br>1. All\u2019articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) \u00e8 aggiunto il seguente: \u201c5-bis) mediazione, ai sensi dell\u2019articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;\u201d.<\/td><td>Art. 22<br>Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo<br>1. All\u2019articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) \u00e8 aggiunto il seguente: \u201c5-bis) mediazione, ai sensi dell\u2019articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;\u201d.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 24<br>1. Disposizioni transitorie e finali<br>Le disposizioni di cui all\u2019articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.<br>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E\u2019 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/td><td>Art. 23<br>Abrogazioni<br>1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. <br>2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonch\u00e9 le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all\u2019articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Art. 24<br>Disposizioni transitorie e finali<br>1. Le disposizioni di cui all\u2019articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.<br>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E\u2019 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/td><td>Art. 24<br>Disposizioni transitorie e finali<br>1. Le disposizioni di cui all\u2019articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.<br>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E\u2019 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/christmas-cat-3805080_1280.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/christmas-cat-3805080_1280-1024x682.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11133\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/christmas-cat-3805080_1280-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/christmas-cat-3805080_1280-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/christmas-cat-3805080_1280-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/christmas-cat-3805080_1280.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Foto di <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/users\/alru4-7721698\/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3805080\">Alru4<\/a> da <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/\/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3805080\">Pixabay<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-large-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">NEGOZIAZIONE ASSISTITA<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, <em>Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell&#8217;arretrato in materia di processo civile<\/em>, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162<br>testo aggiornato alla Riforma Cartabia e al correttivo Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, <em>Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita<\/em> (modifiche in vigore da <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\"><strong>25.1.25<\/strong><\/mark><sup data-fn=\"9cfec029-9d30-4c8d-aefe-3842dc9d7e93\" class=\"fn\"><a href=\"#9cfec029-9d30-4c8d-aefe-3842dc9d7e93\" id=\"9cfec029-9d30-4c8d-aefe-3842dc9d7e93-link\">1<\/a><\/sup>)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><\/td><td>TESTO CON LE MODIFICHE DAL <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\"><strong>25.1.25<\/strong><\/mark><\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">(omissis)<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Capo II<br>Procedura di negoziazione assistita da avvocati<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sezione I<br>Della procedura di negoziazione assistita<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 2<br>Convenzione di negoziazione assistita da avvocati<br>1. La convenzione di negoziazione assistita da avvocati \u00e8 un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealt\u00e0 per risolvere in via amichevole la controversia tramite l&#8217;assistenza di avvocati iscritti all&#8217;albo anche ai sensi dell&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.<br>1-bis. E&#8217; fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.<br>2. La convenzione di negoziazione deve precisare:<br>a) il termine concordato dalle parti per l&#8217;espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;<br>b) l&#8217;oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.<br>2-bis. La convenzione di negoziazione puo&#8217; inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:<br>a) la possibilit\u00e0 di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all&#8217;oggetto della controversia;<br>b) la possibilit\u00e0 di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verit\u00e0 di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;<br>c) la possibilit\u00e0 di svolgere la negoziazione con modalit\u00e0 telematiche;<br>d) la possibilit\u00e0 di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.<br>3.. La convenzione \u00e8 conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).<br>4. La convenzione di negoziazione \u00e8 redatta, a pena di nullit\u00e0, in forma scritta.<br>5. La convenzione \u00e8 conclusa con l&#8217;assistenza di uno o pi\u00f9 avvocati.<br>6. Gli avvocati certificano l&#8217;autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilit\u00e0 professionale.<br>7. E&#8217; dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico della possibilit\u00e0 di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.<br>7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita \u00e8 conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformit\u00e0 alle disposizioni del presente capo.<\/td><td>Art. 2<br>Convenzione di negoziazione assistita da avvocati<br>1. La convenzione di negoziazione assistita da avvocati \u00e8 un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealt\u00e0 per risolvere in via amichevole la controversia tramite l&#8217;assistenza di avvocati iscritti all&#8217;albo anche ai sensi dell&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.<br>1-bis. E&#8217; fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.<br>2. La convenzione di negoziazione deve precisare:<br>a) il termine concordato dalle parti per l&#8217;espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;<br>b) l&#8217;oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.<br>2-bis. La convenzione di negoziazione puo&#8217; inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:<br>a) la possibilit\u00e0 di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all&#8217;oggetto della controversia;<br>b) la possibilit\u00e0 di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verit\u00e0 di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;<br>c) la possibilit\u00e0 di svolgere la negoziazione con modalit\u00e0 telematiche;<br>d) la possibilit\u00e0 di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.<br>3.. La convenzione \u00e8 conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).<br>4. La convenzione di negoziazione \u00e8 redatta, a pena di nullit\u00e0, in forma scritta.<br>5. La convenzione \u00e8 conclusa con l&#8217;assistenza di <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">almeno un avvocato per ciascuna parte<\/mark><\/strong>.<br>6. Gli avvocati certificano l&#8217;autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilit\u00e0 professionale.<br>7. E&#8217; dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico della possibilit\u00e0 di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.<br>7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita \u00e8 conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformit\u00e0 alle disposizioni del presente capo.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 2-bis<br>Negoziazione assistita in modalit\u00e0 telematica<br>1. Quando la negoziazione si svolge in modalit\u00e0 telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l&#8217;accordo conclusivo, \u00e8 formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed \u00e8 trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.<br>2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita&#8217; e visibilit\u00e0 delle persone collegate. Ciascuna parte puo&#8217; chiedere di partecipare da remoto o in presenza.<br>3. Non puo&#8217; essere svolta con modalit\u00e0 telematiche n\u00e9 con collegamenti audiovisivi da remoto l&#8217;acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all&#8217;articolo 4-bis. <br>4. Quando l&#8217;accordo di negoziazione \u00e8 contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalit\u00e0 analogica, tale sottoscrizione \u00e8 certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.<\/td><td>Art. 2-bis<br>Negoziazione assistita in modalit\u00e0 telematica <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">e incontri con collegamento audiovisivo da remoto<\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">1. Quando la negoziazione si svolge in modalita&#8217; telematica, gli atti del procedimento, ivi compreso l&#8217;accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">2. Il documento informatico contenente l&#8217;accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1 e&#8217; trasmesso in conformita&#8217; dell&#8217;articolo 11, comma 1. <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">3. Ciascuna parte puo&#8217; sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">4. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva ereciproca udibilita&#8217; e visibilita&#8217; delle persone collegate. <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">5. Non puo&#8217; essere svolta con modalita&#8217; telematiche ne&#8217; con collegamenti audiovisivi da remoto l&#8217;acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all&#8217;articolo 4-bis. <\/mark><\/strong><br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">6. Quando l&#8217;accordo di negoziazione e&#8217; contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalita&#8217; analogica, tale sottoscrizione e&#8217; certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 20, comma 1-bis, deldecreto legislativo n. 82 del 2005.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 2-ter<br>Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro<br>1. Per le controversie di cui all&#8217;articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ci\u00f2 costituisca condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. Ciascuna parte \u00e8 assistita da almeno un avvocato e puo&#8217; essere anche assistita da un consulente del lavoro.<br>All&#8217;accordo raggiunto all&#8217;esito della procedura di negoziazione assistita si applica l&#8217;articolo 2113, quarto comma, del codice civile.<br>L&#8217;accordo \u00e8 trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all&#8217;articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 3<br>Improcedibilit\u00e0<br>1. Chi intende esercitare in giudizio un&#8217;azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l&#8217;altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall&#8217;articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L&#8217;esperimento del procedimento di negoziazione assistita \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale.<br>L&#8217;improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d&#8217;ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita \u00e8 gi\u00e0 iniziata, ma non si \u00e8 conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non \u00e8 stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell&#8217;invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti<br>conclusi tra professionisti e consumatori. Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell&#8217;articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.<br>2. Quando l&#8217;esperimento del procedimento di negoziazione assistita \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l&#8217;invito non \u00e8 seguito da adesione o \u00e8 seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando \u00e8 decorso il periodo di tempo di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettera a).<br>3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:<br>a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l&#8217;opposizione;<br>b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all&#8217;articolo 696-bis del codice di procedura civile;<br>c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all&#8217;esecuzione forzata;<br>d) nei procedimenti in camera di consiglio;<br>e) nell&#8217;azione civile esercitata nel processo penale.<br>4. L&#8217;esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, n\u00e9 la trascrizione della domanda giudiziale.<br>5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilit\u00e0, decorre unitamente ai medesimi.<br>6. (abrogato)<br>7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo&#8217; stare in giudizio personalmente.<br>8, Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 4<br>Non accettazione dell&#8217;invito e mancato accordo<br>1. L&#8217;invito a stipulare la convenzione deve indicare l&#8217;oggetto della controversia e contenere l&#8217;avvertimento che la mancata risposta all&#8217;invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo&#8217; essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile.<br>2. La certificazione dell&#8217;autografia della firma apposta all&#8217;invito avviene ad opera dell&#8217;avvocato che formula l&#8217;invito.<br>3. La dichiarazione di mancato accordo \u00e8 certificata dagli avvocati designati.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 4-bis<br>Acquisizione di dichiarazioni<br>1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato puo&#8217; invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all&#8217;oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.<br>2. L&#8217;informatore, previa identificazione, \u00e8 invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed \u00e8 altres\u00ec preliminarmente avvisato:<br>a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;<br>b) della facolt\u00e0 di non rendere dichiarazioni;<br>c) della facolt\u00e0 di astenersi ai sensi dell&#8217;articolo 249 del codice di procedura civile;<br>d) delle responsabilit\u00e0 penali conseguenti alle false dichiarazioni;<br>e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date;<br>f) delle modalit\u00e0 di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.<br>3. Non puo&#8217; rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di et\u00e0 e chi si trova nella condizione prevista dall&#8217;articolo 246 del codice di procedura civile.<br>Le domande rivolte all&#8217;informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l&#8217;indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalit\u00e0 dell&#8217;informatore e degli avvocati e l&#8217;attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2.<br>4. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, \u00e8 sottoscritto dall&#8217;informatore e dagli avvocati. All&#8217;informatore e a ciascuna delle parti ne \u00e8 consegnato un originale.<br>5. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Puo&#8217; essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed \u00e8 valutato dal giudice ai sensi dell&#8217;articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile.<br>6. Il giudice puo&#8217; sempre disporre che l&#8217;informatore sia escusso come testimone.<br>7. Quando l&#8217;informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si \u00e8 conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione puo&#8217; chiedere che ne sia ordinata l&#8217;audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695,<br>697, 698 e 699 del codice di procedura civile.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 4-ter<br>Dichiarazioni confessorie<br>1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato puo&#8217; invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all&#8217;oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione \u00e8 resa e sottoscritta dalla parte e dall&#8217;avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell&#8217;autografia.<br>2. Il documento contenente la dichiarazione di cui al comma 1 fa piena prova di quanto l&#8217;avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e puo&#8217; essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento ha l&#8217;efficacia ed \u00e8 soggetto ai limiti previsti dall&#8217;articolo 2735 del codice civile.<br>3. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 \u00e8 valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell&#8217;articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 5<br>Esecutivita&#8217; dell&#8217;accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione<br>1. L&#8217;accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale.<br>1-bis. L&#8217;accordo che compone la controversia contiene l&#8217;indicazione del relativo valore.<br>Gli avvocati certificano l&#8217;autografia delle firme e la conformit\u00e0 dell&#8217;accordo alle norme imperative e all&#8217;ordine pubblico.<br>2-bis. L&#8217;accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell&#8217;articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.<br>3. Se con l&#8217;accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato. Costituisce illecito deontologico per l&#8217;avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.<br>4-bis. All&#8217;articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo \u00e8 inserito il seguente: &#8220;L&#8217;accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell&#8217;articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile&#8221;.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 6<br>Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.<br>1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo&#8217; essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all&#8217;articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1\u00ba dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.<br>1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo&#8217; essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalit\u00e0 di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonch\u00e9 per la disciplina delle modalit\u00e0 di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni gi\u00e0 determinate. Puo&#8217; altres\u00ec essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell&#8217;assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell&#8217;articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni. <br>In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l&#8217;accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita \u00e8 trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarit\u00e0, comunica agli avvocati di tutte le parti il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l&#8217;accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l&#8217;accordo risponde all&#8217;interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene che l&#8217;accordo non risponde all&#8217;interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All&#8217;accordo autorizzato si applica il comma 3. <br>2-bis. L&#8217;accordo \u00e8 trasmesso con modalit\u00e0 telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l&#8217;autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l&#8217;autorizzazione, trasmette l&#8217;accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.<br>3. L&#8217;accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonch\u00e9 i procedimenti per la disciplina delle modalit\u00e0 di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni gi\u00e0 determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica. Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell&#8217;accordo hanno effetti obbligatori. Nell&#8217;accordo si da&#8217; atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilit\u00e0 di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell&#8217;importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L&#8217;avvocato della parte \u00e8 obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all&#8217;ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell&#8217;accordo munito delle certificazioni di cui all&#8217;articolo 5. <br>3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell&#8217;unione civile, le parti possono stabilire, nell&#8217;accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equit\u00e0 \u00e8 effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell&#8217;articolo 5, ottavo comma, della legge 1\u00b0 dicembre 1970, n. 898.<br>3-ter. L&#8217;accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, \u00e8 trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell&#8217;ordine presso cui \u00e8 iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell&#8217;ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell&#8217;accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell&#8217;accordo \u00e8 disciplinata dall&#8217;articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. <br>4. All&#8217;avvocato che viola l&#8217;obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, \u00e8 applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede \u00e8 competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall&#8217;articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.<br>5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:<br>a) all&#8217;articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) \u00e8 inserita la seguente:<br>&#8220;g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o pi\u00f9 avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio&#8221;;<br>b) all&#8217;articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) \u00e8 aggiunta la seguente:<br>&#8220;h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o pi\u00f9 avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonch\u00e9 di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio&#8221;;<br>c) all&#8217;articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) \u00e8 inserita la seguente:<br>&#8220;d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o pi\u00f9 avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio&#8221;.<\/td><td>Art. 6<br>Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.<br>1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo&#8217; essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all&#8217;articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1\u00ba dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.<br>1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo&#8217; essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalit\u00e0 di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonch\u00e9 per la disciplina delle modalit\u00e0 di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni gi\u00e0 determinate. Puo&#8217; altres\u00ec essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell&#8217;assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell&#8217;articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni. <br>In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l&#8217;accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita \u00e8 trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarit\u00e0, comunica agli avvocati di tutte le parti il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l&#8217;accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l&#8217;accordo risponde all&#8217;interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene che l&#8217;accordo non risponde all&#8217;interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All&#8217;accordo autorizzato si applica il comma 3. <br>2-bis. L&#8217;accordo \u00e8 trasmesso con modalit\u00e0 telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l&#8217;autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l&#8217;autorizzazione, trasmette l&#8217;accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.<br>3. L&#8217;accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonch\u00e9 i procedimenti per la disciplina delle modalit\u00e0 di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni gi\u00e0 determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica. Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell&#8217;accordo hanno effetti obbligatori. Nell&#8217;accordo si da&#8217; atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilit\u00e0 di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell&#8217;importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L&#8217;avvocato della parte \u00e8 obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all&#8217;ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell&#8217;accordo munito delle certificazioni di cui all&#8217;articolo 5. <br>3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell&#8217;unione civile, le parti possono stabilire, nell&#8217;accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equit\u00e0 \u00e8 effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell&#8217;articolo 5, ottavo comma, della legge 1\u00b0 dicembre 1970, n. 898.<br>3-ter. L&#8217;accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, \u00e8 trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\"><strong>con le modalita&#8217; previste dall&#8217;articolo 11, comma 1,<\/strong><\/mark> al Consiglio dell&#8217;ordine presso cui \u00e8 iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell&#8217;ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell&#8217;accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell&#8217;accordo \u00e8 disciplinata dall&#8217;articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. <br>4. All&#8217;avvocato che viola l&#8217;obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, \u00e8 applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede \u00e8 competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall&#8217;articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.<br>5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:<br>a) all&#8217;articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) \u00e8 inserita la seguente:<br>&#8220;g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o pi\u00f9 avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio&#8221;;<br>b) all&#8217;articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) \u00e8 aggiunta la seguente:<br>&#8220;h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o pi\u00f9 avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonch\u00e9 di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio&#8221;;<br>c) all&#8217;articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) \u00e8 inserita la seguente:<br>&#8220;d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o pi\u00f9 avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio&#8221;.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 7 (abrogato)<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 8<br>Interruzione della prescrizione e della decadenza<br>1. Dal momento della comunicazione dell&#8217;invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data \u00e8 impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l&#8217;invito \u00e8 rifiutato o non \u00e8 accettato nel termine di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 9<br>Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza<br>1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell&#8217;articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.<br>2. E&#8217; fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealt\u00e0 e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.<br>3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.<br>4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell&#8217;articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.<br>4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealt\u00e0 e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l&#8217;avvocato illecito disciplinare<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 10<br>Antiriciclaggio<br>All&#8217;articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: \u00abcompresa la consulenza sull&#8217;eventualit\u00e0 di intentare o evitare un procedimento,\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abanche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o pi\u00f9 avvocati ai sensi di legge,\u00bb.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 11<br>Raccolta dei dati<br>1. I difensori che sottoscrivono l&#8217;accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell&#8217;ordine circondariale del luogo ove l&#8217;accordo \u00e8 stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell&#8217;ordine presso cui \u00e8 iscritto uno degli avvocati.<br>2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.<br>2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell&#8217;anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.<\/td><td>Art. 11<br>Raccolta dei dati<br>1. I difensori che sottoscrivono l&#8217;accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">anche nei casi previsti dall&#8217;articolo 2-ter,<\/mark><\/strong> sono tenuti a trasmetterne copia<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">, per il tramite del Consiglio nazionale forense,<\/mark><\/strong> al Consiglio dell&#8217;ordine circondariale del luogo ove l&#8217;accordo \u00e8 stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell&#8217;ordine presso cui \u00e8 iscritto uno degli avvocati.<br>2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.<br>2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell&#8217;anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sezione II<br>Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 11-bis<br>Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilit\u00e0<br>1. E&#8217; assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l&#8217;assistenza dell&#8217;avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, se \u00e8 raggiunto l&#8217;accordo.<br>2. L&#8217;ammissione al patrocinio \u00e8 esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.<\/td><td>Art. 11-bis<br>Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilit\u00e0<br>1. E&#8217; assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">al cittadino italiano non abbiente<\/mark><\/strong> il patrocinio a spese dello Stato per l&#8217;assistenza dell&#8217;avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, se \u00e8 raggiunto l&#8217;accordo<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">, e nel caso previsto dall&#8217;articolo 1, comma 249, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190<\/mark><\/strong>. <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">Il patrocinio a spese dello Stato e&#8217;, altresi&#8217;, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento delsorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all&#8217;apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita&#8217; economica.<\/mark><\/strong><br>2. L&#8217;ammissione al patrocinio \u00e8 esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 11-ter<br>Condizioni per l&#8217;ammissione<br>1. Puo&#8217; essere ammesso al patrocinio chi \u00e8 titolare di un reddito imponibile ai fini dell&#8217;imposta personale sul reddito, risultante dall&#8217;ultima dichiarazione, non superiore all&#8217;importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 11-quater<br>Istanza per l&#8217;ammissione anticipata<br>1. L&#8217;interessato che si trova nelle condizioni indicate nell&#8217;articolo 11-ter puo&#8217; chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.<br>2. L&#8217;istanza per l&#8217;ammissione, a pena di inammissibilit\u00e0, \u00e8 redatta e sottoscritta in conformit\u00e0 agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.<br>3. Per i redditi prodotti all&#8217;estero, il cittadino di Stato non appartenente all&#8217;Unione europea o l&#8217;apolide, a pena di inammissibilit\u00e0, correda l&#8217;istanza con una certificazione dell&#8217;autorit\u00e0 consolare competente che attesta la veridicit\u00e0 di quanto in essa indicato. In caso di impossibilit\u00e0 di presentare tale certificazione, l&#8217;istanza \u00e8 corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell&#8217;articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 11-quinquies<br>Organo competente a ricevere l&#8217;istanza di ammissione anticipata e nomina dell&#8217;avvocato<br>1. L&#8217;istanza per l&#8217;ammissione anticipata \u00e8 presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall&#8217;interessato o dall&#8217;avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.<br>2. Entro venti giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza per l&#8217;ammissione, il Consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati, verificatane l&#8217;ammissibilit\u00e0, ammette l&#8217;interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da&#8217; immediata comunicazione.<br>3. Chi \u00e8 ammesso al patrocinio puo&#8217; nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformit\u00e0 al comma 1.<\/td><td>Art. 11-quinquies<br>Organo competente a ricevere l&#8217;istanza di ammissione anticipata e nomina dell&#8217;avvocato<br>1. L&#8217;istanza per l&#8217;ammissione anticipata \u00e8 presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall&#8217;interessato o dall&#8217;avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">1-bis. L&#8217;interessato, se il consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e&#8217; tenuto, a pena di inammissibilita&#8217; dell&#8217;istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita&#8217; di quanto inessa indicato.<\/mark><\/strong><br>2. Entro venti giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza per l&#8217;ammissione, il Consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati, verificatane l&#8217;ammissibilit\u00e0, ammette l&#8217;interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da&#8217; immediata comunicazione.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">2-bis. Copia dell&#8217;atto con il quale il consiglio dell&#8217;ordine accoglie l&#8217;istanza di ammissione anticipata e&#8217; trasmessa all&#8217;ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall&#8217;articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.<\/mark><\/strong><br>3. Chi \u00e8 ammesso al patrocinio puo&#8217; nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.<br><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">3-bis. Quando l&#8217;avvocato nominato dall&#8217;interessato e&#8217; iscritto in un elenco di un distretto di corte d&#8217;appello diverso da quello di cui al comma 1 non sono dovute le spese e le indennita&#8217; di trasferta previste dai parametri forensi.<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 11-sexies<br>Ricorso avverso il rigetto dell&#8217;istanza per l&#8217;ammissione anticipata<br>1. Contro il rigetto dell&#8217;istanza per l&#8217;ammissione anticipata, l&#8217;interessato puo&#8217; proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell&#8217;ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l&#8217;articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 11-septies<br>Effetti dell&#8217;ammissione anticipata e sua conferma<br>1. L&#8217;ammissione anticipata al patrocinio \u00e8 valida per l&#8217;intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa \u00e8 tenuta, nel corso del  procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all&#8217;articolo 11-ter.<br>2. Quando \u00e8 raggiunto l&#8217;accordo di negoziazione, l&#8217;ammissione \u00e8 confermata, su istanza dell&#8217;avvocato, dal Consiglio dell&#8217;ordine che ha deliberato l&#8217;ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruit\u00e0 sulla parcella.<br>3. L&#8217;istanza di conferma indica l&#8217;ammontare del compenso richiesto dall&#8217;avvocato ed \u00e8 corredata dall&#8217;accordo. Il Consiglio dell&#8217;ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruit\u00e0 del compenso in base al valore dell&#8217;accordo indicato ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1-bis, conferma l&#8217;ammissione e trasmette copia della parcella vistata all&#8217;ufficio competente del Ministero della giustizia perch\u00e9 proceda alle verifiche ritenute necessarie.<br>4. L&#8217;avvocato non puo&#8217; chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario \u00e8 nullo e si applica l&#8217;articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.<\/td><td>Art. 11-septies<br>Effetti dell&#8217;ammissione anticipata e sua conferma<br>1. L&#8217;ammissione anticipata al patrocinio \u00e8 valida per l&#8217;intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa \u00e8 tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all&#8217;articolo 11-ter.<br>2. Quando \u00e8 raggiunto l&#8217;accordo di negoziazione, l&#8217;ammissione \u00e8 confermata, su istanza dell&#8217;avvocato, dal Consiglio dell&#8217;ordine che ha deliberato l&#8217;ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruit\u00e0 sulla parcella.<br>3. L&#8217;istanza di conferma indica l&#8217;ammontare del compenso richiesto dall&#8217;avvocato ed \u00e8 corredata dall&#8217;accordo. Il Consiglio dell&#8217;ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruit\u00e0 del compenso in base al valore dell&#8217;accordo indicato ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1-bis, conferma l&#8217;ammissione e trasmette copia della parcella vistata all&#8217;ufficio competente del Ministero della giustizia perch\u00e9 proceda alle verifiche ritenute necessarie. <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">L&#8217;interessato, se il Ministero lo richiede, e&#8217; tenuto, a pena di inammissibilita&#8217; dell&#8217;istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita&#8217; di quanto in essa indicato.<\/mark><\/strong><br>4. L&#8217;avvocato non puo&#8217; chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario \u00e8 nullo e si applica l&#8217;articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 11-octies<br>Determinazione, liquidazione e pagamento dell&#8217;onorario e delle spese dell&#8217;avvocato<br>1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all&#8217;avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalit\u00e0 di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticit\u00e0.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 11-novies<br>Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto<br>1. L&#8217;insussistenza dei presupposti per l&#8217;ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all&#8217;articolo 11-decies, \u00e8 comunicata al Consiglio dell&#8217;ordine che ha deliberato l&#8217;ammissione.<br>2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l&#8217;ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell&#8217;ordine che ha deliberato l&#8217;ammissione in via anticipata.<br>3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell&#8217;ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l&#8217;ammissione e ne da&#8217; comunicazione all&#8217;interessato e all&#8217;avvocato.<br>4. Contro il provvedimento di revoca l&#8217;interessato puo&#8217; proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell&#8217;ordine che lo ha adottato. Si applica l&#8217;articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30<br>maggio 2002, n. 115.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 11-decies<br>Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza<br>1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l&#8217;istanza per l&#8217;ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, \u00e8 punito ai sensi dell&#8217;articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.<br>2. Si applica l&#8217;articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Art. 11-undecies<br>Disposizioni finanziarie<br>1. All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall&#8217;anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l&#8217;attuazione della delega per l&#8217;efficienza del processo civile di cui all&#8217;articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">(omissis)<\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dell&#8217;articolo 60 della legge 18 giugno 2009,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11133,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":"[{\"id\":\"9cfec029-9d30-4c8d-aefe-3842dc9d7e93\",\"content\":\"\"},{\"id\":\"9cfec029-9d30-4c8d-aefe-3842dc9d7e93\",\"content\":\"\"}]"},"categories":[45,51],"tags":[],"class_list":["post-11122","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mediazione","category-riforma-cartabia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11122"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11122\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11152,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11122\/revisions\/11152"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11133"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}