{"id":11289,"date":"2025-04-05T19:45:00","date_gmt":"2025-04-05T17:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11289"},"modified":"2025-08-17T23:19:14","modified_gmt":"2025-08-17T21:19:14","slug":"processo-civile-cassazione-civile-sez-un-6-3-2025-n-5968-valenza-di-titolo-esecutivo-del-mutuo-anche-se-e-contestualmemente-pattuita-la-costituzione-di-deposito-o-pegno-e-lobbligazione-di-svi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11289","title":{"rendered":"PROCESSO CIVILE &#8211; Cassazione Civile sez. un. 6.3.2025 n. 5968 &#8211; Valenza di titolo esecutivo del mutuo anche se \u00e8 contestualmemente pattuita la costituzione di deposito o pegno e l&#8217;obbligazione di svincolo diretto"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F11289&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>La Corte di Cassazione nel nostro ordinamento, si sa, svolge anche funzione nomofilattica, avendo, tra gli altri, il compito di <em>garantire l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge, l&#8217;unit\u00e0 del diritto oggettivo nazionale<\/em> (cos\u00ec recita l&#8217;art. 65 della legge sull&#8217;ordinamento giudiziario, ossia il R.D. 30 gennaio 1941 n. 12).<\/p>\n\n\n\n<p>La riforma &#8220;Cartabia&#8221; (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha introdotto un nuovo strumento che \u00e8 stato autorevolmente definito, seppur col punto interrogativo, come una &#8220;occasione di nomofilachia&#8221;<sup data-fn=\"21b7e556-a54f-4e5a-a8ea-7704c4a0d01f\" class=\"fn\"><a href=\"#21b7e556-a54f-4e5a-a8ea-7704c4a0d01f\" id=\"21b7e556-a54f-4e5a-a8ea-7704c4a0d01f-link\">1<\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;art. 363-bis c.p.c., rubricato <em>Rinvio pregiudiziale<\/em>, prevede ora infatti che <em>Il giudice di merito pu\u00f2 disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:<\/em> <em>1) la questione \u00e8 necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non \u00e8 stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficolt\u00e0 interpretative; 3) la questione \u00e8 suscettibile di porsi in numerosi giudizi.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Al di l\u00e0 delle sfumature: quando in un comune giudizio si pone una questione di diritto particolarmente difficile, importante e controversa, perch\u00e9 la giurisprudenza non l&#8217;ha ancora affrontata o, magari, l&#8217;ha affrontata ma con pronunce difformi, pu\u00f2 essere chiesto alla Corte di Cassazione (che sarebbe comunque il Giudice dell&#8217;ultimo grado di giudizio, e quindi titolato alla decisione definitiva) di risolverla: sin d&#8217;ora e, potremmo dire (ma sempre relativamente parlando), una volta per tutte.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti <em>il primo presidente<\/em> della Corte di Cassazione, se ravvisa le condizioni di cui sopra<em>, ricevuta l&#8217;ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l&#8217;enunciazione del principio di diritto<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><em>La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facolt\u00e0 per le parti costituite di depositare brevi memorie<\/em>;  <em>con il provvedimento che definisce la questione \u00e8 disposta la restituzione degli atti al giudice<\/em> che aveva rimesso gli atti, con la conseguenza che <em>il principio di diritto enunciato dalla Corte \u00e8 vincolante nel procedimento nell&#8217;ambito del quale \u00e8 stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui \u00e8 proposta la medesima domanda tra le stesse parti<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma non solo: \u00e8 ovvio che il principio dettato avr\u00e0 una valenza ben maggiore, anche negli altri giudizi in cui si porr\u00e0 la medesima questione, stante la sua provenienza.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta tanto che una riforma della procedura civile porta buoni frutti va detto.<\/p>\n\n\n\n<p>Almeno per ora lo strumento funziona.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;art. 474 c.p.c., rubricato <em>Titolo esecutivo<\/em>, come noto, prevede che <em>l&#8217;esecuzione forzata non pu\u00f2 avere luogo che in virt\u00f9 di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile<\/em> e che <em>sono titoli esecutivi<\/em>: <em>1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva <\/em>(come, ad esempio, l&#8217;accordo all&#8217;esito di procedura di mediazione, ex art. 12 D.Lgs. 28\/10, o di negoziazione assistita, ex art. 5 D.L. 102\/2014)<em>; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonch\u00e9 gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli<\/em>; precisando che <em>l&#8217;esecuzione forzata per consegna o rilascio non pu\u00f2 aver luogo che in virt\u00f9 dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi, per i crediti: sentenze o ordinanze di condanna e decreti ingiuntivi, ma anche contratti stipulati dinanzi a notaio (atti pubblici, oppure scritture private autenticate).<\/p>\n\n\n\n<p>Era per\u00f2 accaduto, a maggio dell&#8217;anno scorso, che, in ambito bancario, una ponderosa pronuncia della terza sezione della Corte di Cassazione (la n. 12007 del 3.5.2024), oltre a pronunciare importanti principi su una serie di questioni piuttosto nuove (clausole Euribor nei contratti di mutuo e intese restrittive, condizioni della nullit\u00e0, natura parziale, sue implicazioni), avesse affermato un principio in contrasto con quello che pareva un orientamento consolidato ormai da decenni, e quindi pacifico.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;ipotesi, frequentissima, di contratti di mutuo stipulati da notaio in cui la somma risulta erogata ma, contestualmente, condizionata ad uno svincolo (come ad esempio venendo costituita, a garanzia, in deposito o pegno sino al perfezionamento della iscrizione ipotecaria), il relativo atto pubblico o scrittura privata autenticata, pur idoneo quale mutuo, ossia negozio valido ed efficace, non sarebbe valso, da solo, quale titolo esecutivo, occorrendo all&#8217;upo anche <em>un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall&#8217;art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l&#8217;effettivo svincolo della somma gi\u00e0 mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest&#8217;ultimo risorgendo, in capo a questa, l&#8217;obbligazione di restituzione di quella somma<\/em>.    <\/p>\n\n\n\n<p>Ulteriore atto che, in quelle forme, non era prassi bancaria procurare; per cui, in pratica, finiva per essere esclusa la valenza di titolo esecutivo di un enorme numero di contratti di mutuo.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualche Tribunale fa proprio il nuovo principio; molti Tribunali lo disapplicano in quanto isolato e non convincente (tra essi, ad esempio, il <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Tribunale-Udine-e-Cass.-12007-24-su-mutuo-condizionato-no-titolo-esecutivo.pdf\">Tribunale di Udine<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>Fioccano i ricorsi, in particolare in opposizione ad esecuzioni pendenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene: <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; 3.5.24: pronuncia &#8230; dirompente di una Sezione della Corte<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; 31.7.24: il Tribunale di Siracusa dispone rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; 10.10.24: il Primo Presidente della Corte di Cassazione ammette il rinvio pregiudiziale, assegnandolo alle Sezioni Unite<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; 5.3.25: le Sezioni Unite risolvono quello che, al di l\u00e0 dei giri di parole, era un conflitto tra orientamenti<\/p>\n\n\n\n<p>In meno di un anno.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma veniamo al merito: il conflitto \u00e8 risolto in buona sostanza confermando quanto si era dato per scontato sino alla succitata pronuncia, e precisamente affermando il seguente principio:  <\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><em>Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand&#8217;anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l&#8217;obbligazione &#8211; univoca, espressa ed incondizionata &#8211; di restituirla. <\/em><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><em>Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per s\u00e9 solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l&#8217;erogazione dell&#8217;avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell&#8217;obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto<\/em>.<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Insomma: se anche viene contestualmente pattuita la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari, per valere come titoli esecutivi i contratti di mutuo stipulati da notaio basta solo che contengano anche l&#8217;assunzione dell&#8217;obbligazione della mandante (ossia della Banca) di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, senza che occorra un separato e successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l&#8217;effettivo svincolo.               <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * * <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"769\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/justice-2071539_1280-1024x769.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11085\" style=\"aspect-ratio:1;object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/justice-2071539_1280-1024x769.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/justice-2071539_1280-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/justice-2071539_1280-768x577.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/justice-2071539_1280.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Foto di <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/users\/ajel-676477\/?utm_source=link-attribution&#038;utm_medium=referral&#038;utm_campaign=image&#038;utm_content=2071539\">Edward Lich<\/a> da <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/\/?utm_source=link-attribution&#038;utm_medium=referral&#038;utm_campaign=image&#038;utm_content=2071539\">Pixabay<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Civile Sent. Sez. un. Num. 5968 Anno 2025<br>Presidente: D&#8217;ASCOLA PASQUALE<br>Relatore: DE STEFANO FRANCO<br>Data pubblicazione: 06\/03\/2025<\/p>\n\n\n\n<p>(omissis)<\/p>\n\n\n\n<p>FATTI DI CAUSA<\/p>\n\n\n\n<p>1. Con decreto del 10\/10\/2024 la Prima Presidente ha dichiarato ammissibile, assegnandolo alle Sezioni Unite, il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 31\/07\/2024, nel corso di un procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., proposto contro l&#8217;ordinanza emessa dal Giudice unico di quel Tribunale, di rigetto dell&#8217;istanza di sospensione del titolo esecutivo &#8211; fondato su mutuo fondiario stipulato con un&#8217;azienda di credito &#8211; proposta dalla mutuataria con l&#8217;atto di citazione in opposizione, ai sensi dell&#8217;art. 615, comma primo, c.p.c., al precetto notificatole dalla cessionaria del credito originato dal predetto mutuo.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In particolare, il Tribunale di Siracusa ha chiesto risolversi le seguenti questioni di diritto: &#8220;Se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l&#8217;intesa che esso sar\u00e0 svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, la configurabilit\u00e0 a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma &#8211; per gli effetti di cui all&#8217;art. 474, comma 1, c.p.c. -imponga inderogabilmente che l&#8217;importo erogato sia stato successivamente svincolato in favore del mutuatario ovvero se, al contrario, possano prospettarsi regolamenti contrattuali idonei a determinare l&#8217;insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualit\u00e0 anche prima del detto svincolo; conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l&#8217;intesa che esso sar\u00e0 svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto cosi stipulato nella forma dell&#8217;atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. contro il mutuatario solo allorch\u00e9 nelle medesime forme dell&#8217;atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato lo svincolo delle somme gi\u00e0 mutuate e ritrasferite alla mutuante ovvero se, al contrario, un siffatto contratto concluso nella forma dell&#8217;atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalit\u00e0 previste da tale ultima disposizione, allorch\u00e9 il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l&#8217;insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualit\u00e0 anche prima del detto svincolo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Fissata l&#8217;odierna pubblica udienza, la Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, con richiesta di affermare, quale principio di diritto a risoluzione della questione rimessa con il rinvio pregiudiziale, quanto appresso: &#8220;il contratto di mutuo \u00e8 titolo esecutivo ogniqualvolta esso si sia perfezionato con la traditio rei; tale regola non pu\u00f2 essere sconfessata nei casi in cui il contratto di mutuo preveda che il mutuatario, ottenuta l&#8217;erogazione, debba ordinare il versamento della somma erogata in suo favore su un deposito cauzionale infruttifero sottratto alla sua disponibilit\u00e0 in attesa del consolidarsi delle garanzie concesse all&#8217;istituto di credito allorquando tale istituto si sia obbligato a svincolare immediatamente le somme in giacenza al verificarsi delle condizioni pattuite; il contratto di mutuo cui accedano le clausole contrattuali appena citate \u00e8, perci\u00f2, titolo esecutivo sin dal momento della erogazione dell&#8217;importo mutuato ed \u00e8, dunque, idoneo a fondare l&#8217;esercizio dell&#8217;azione esecutiva dell&#8217;istituto bancario quando il mutuatario, che si sia impegnato a rimborsare quanto ricevuto a far data dalla erogazione, sia risultato inadempiente ovvero non abbia rispettato il piano rateale di rimborso<br>che lo obbliga alla restituzione secondo un piano di ammoriafinenffi0\u2122 a decorrenza immediata&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Le parti hanno depositato memoria.<\/p>\n\n\n\n<p>RAGIONI DELLA DECISIONE<\/p>\n\n\n\n<p>1. Vanno disattese le preliminari eccezioni in rito della parte odierna resistente, gi\u00e0 reclamante.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In primo luogo, non rileva che le parti non siano state previamente sentite sulla specifica eventualit\u00e0 di procedere ai sensi dell&#8217;art. 363-bis c.p.c. e &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; sui requisiti di ammissibilit\u00e0 del relativo procedimento, poich\u00e9 nessuna irreversibile lesione dei diritti di difesa delle parti \u00e8 stata, quanto meno nel caso di specie, nemmeno prospettata quale conseguenza della mancata previa instaurazione del contraddittorio sulla specifica questione della sussistenza dei presupposti del rinvio pregiudiziale.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Pertanto, l&#8217;inosservanza della regola procedurale della previa audizione delle parti pu\u00f2 dirsi priva di conseguenze se non altro in questo caso, in considerazione del fatto che, in relazione alle peculiarit\u00e0 della fattispecie, le parti sono state poste in grado di espletare pienamente le proprie difese anche sul punto in questa sede; e tale circostanza consente di dar corso al procedimento di rinvio pregiudiziale, caratterizzato dalla pregnanza dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;utile estrinsecazione della nomofilachia in forma preventiva.<\/p>\n\n\n\n<p>4. In secondo luogo, l&#8217;ammissibilit\u00e0 del rinvio pregiudiziale non \u00e8 esclusa nel caso in cui la questione di diritto sia stata gi\u00e0 affrontata dalla Corte di cassazione, purch\u00e9 essa non risulti ancora definitivamente &#8220;risolta&#8221; in virt\u00f9 di una soluzione che superi i contrasti, anche solo latenti, tra i precedenti di legittimit\u00e0 (Cass., Sez. U., 07\/05\/2024, n. 12449): e pu\u00f2 dirsi rimessa in ultima analisi al Collegio investito del rinvio &#8211; cui istituzionalmente spetta la finale valutazione al riguardo per l&#8217;intrinseca provvisoriet\u00e0 di quella della Prima Presidente in sede di decreto di ammissibilit\u00e0 &#8211; l&#8217;opzione tra l&#8217;impulso ulteriore al procedimento di rinvio pregiudiziale e la devoluzione della questione all&#8217;ordinario sviluppo dell&#8217;ordinaria dialettica della giurisprudenza della stessa Corte.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Nella specie, resta irrilevante l&#8217;approfondimento della sussistenza di un vero e proprio contrasto (e insindacabile la scelta della devoluzione della questione alle Sezioni Unite, evidentemente per la possibilit\u00e0 di qualificarla come questione di massima di particolare importanza), per la dirimente considerazione dell&#8217;opportunit\u00e0 di definire con la massima celerit\u00e0 possibile i dubbi interpretativi che risultano essere stati indotti da una recente pronuncia in un contenzioso caratterizzato da spiccata serialit\u00e0, come messo in luce anche nella requisitoria scritta della Procura Generale.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Conformemente a quest&#8217;ultima, poi, neppure osta al rinvio pregiudiziale la circostanza che la questione interpretativa sorga nell&#8217;ambito di procedimenti il cui provvedimento conclusivo abbia carattere interinale e cautelare e, pertanto, non sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione: l&#8217;ammissibilit\u00e0 va predicata anche in questo caso (definendosi sostanzialmente cautelare il procedimento, qui in fase di reclamo, ai sensi dell&#8217;art. 615, comma 1, c.p.c.: Cass., Sez. U., 23\/07\/2019, n. 19889), attesa la funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio pregiudiziale e la sua proponibilit\u00e0 da parte di qualsiasi giudice innanzi al quale sia pendente un procedimento regolato dal c.p.c. e dalle leggi collegate, sia esso contenzioso, non contenzioso, camerale, esecutivo o cautelare (Cass. 30\/04\/2024, n. 11688).<\/p>\n\n\n\n<p>7. Ci\u00f2 posto, la questione pregiudiziale in esame non revoca in dubbio la configurabilit\u00e0 di un mutuo nell&#8217;accordo negoziale con cui, erogata (o anche soltanto messa a disposizione) una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare (o altro negozio equipollente, quale un pegno, altrettanto irregolare), col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di altri eventi futuri (o, in generale, di quanto specificamente al riguardo convenuto): anche in questo caso, il mutuo \u00e8 perfezionato con la sola messa a disposizione della somma.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Infatti, da un lato, la messa a disposizione pu\u00f2 essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell&#8217;evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. Come ricorda il Pubblico Ministero, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma pu\u00f2 essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilit\u00e0 a favore del mutuatario (Cass. 12\/10\/1992, n. 11116; Cass. 21\/02\/2001, n. 2483; Cass. 27\/08\/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, \u00e8 sufficiente che l&#8217;istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilit\u00e0 giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Dall&#8217;altro lato, la messa a disposizione \u00e8 resa evidente dal fatto che la disposizione vi \u00e8 stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione (non rilevando, per analoghe ragioni, che anch&#8217;essa possa essere meramente contabile).<\/p>\n\n\n\n<p>10. La questione attiene invece esclusivamente alla stessa astratta configurabilit\u00e0, o meno, di un titolo esecutivo nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all&#8217;avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi.<\/p>\n\n\n\n<p>11. La pronuncia che l&#8217;ordinanza di rinvio pregiudiziale e lo stesso decreto di ammissibilit\u00e0 della Prima Presidente \u00e8 indicata come all&#8217;origine del contrasto, cio\u00e8 Cass. 03\/05\/2024, n. 12007, cos\u00ec si esprime sul punto: &#8220;nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altres\u00ec che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l&#8217;intesa che essa sar\u00e0 svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, bench\u00e9 debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve per\u00f2 escludersi, ai sensi dell&#8217;art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che \u00e8 gi\u00e0 rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge &#8211; per volont\u00e0 delle parti stesse -solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altres\u00ec escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall&#8217;art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l&#8217;effettivo svincolo della somma gi\u00e0 mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest&#8217;ultimo risorgendo, in capo a questa, l&#8217;obbligazione di restituzione di quella somma&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>12. La fattispecie concreta era stata, in definitiva, ricostruita come esclusione, in conseguenza dello specifico e concreto assetto complessivo dell&#8217;autoregolamentazione degli interessi liberamente voluto dalle parti, di un&#8217;obbligazione immediata ed incondizionata di restituzione della somma gi\u00e0 oggetto del mutuo, ma concretamente subito vincolata, con differimento dell&#8217;effettiva piena disponibilit\u00e0 della stessa ad un evento futuro ed incerto, resa oggetto di un&#8217;obbligazione dello stesso mutuante, assunta con un collegato e contestuale rapporto di deposito irregolare (che, come il pegno irregolare o altri equipollenti negozi, implicano il trasferimento della propriet\u00e0 delle somme che ne sono oggetto, con un&#8217;evidente funzione cauzionale).<\/p>\n\n\n\n<p>13. In questo senso, gi\u00e0 poteva dirsi che la pronuncia in esame non si poneva in contrasto con gli approdi gi\u00e0 raggiunti in materia di mutuo, poich\u00e9, premesso con chiarezza che nella fattispecie si ravvisava appunto un simile contratto, si era limitata ad escludere il titolo esecutivo per avere reputato concretamente carente un&#8217;obbligazione restitutoria, ipotizzandone l&#8217;inesistenza dell&#8217;oggetto in ragione dell&#8217;immediato e pressoch\u00e9 contestuale ritrasferimento della somma mutuata al mutuante e sia pure con l&#8217;obbligo di questi di ritrasferirla su certi presupposti.<\/p>\n\n\n\n<p>14. Tuttavia, la precisazione dei presupposti di configurabilit\u00e0 del mutuo, come operata con coeva pronuncia di queste Sezioni Unite su questione di massima di particolare importanza trattata per l&#8217;odierna pubblica udienza, impone di riconsiderare le conclusioni della sentenza della sezione semplice qui da ultimo indicata e che \u00e8 stata individuata quale causa del contrasto, al fine di coerenziare i principi affermati nell&#8217;una e nell&#8217;altra fattispecie.<\/p>\n\n\n\n<p>15. Deve, in primo luogo, escludersi che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato.<\/p>\n\n\n\n<p>16. Quest&#8217;ultimo, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06\/12\/2023, n. 34116; Cass., ord. 28\/12\/2021, n. 41791; Cass. 05\/03\/2020, n. 6174; Cass. 27\/08\/2015, n. 17194; ma si veda pure la requisitoria del Pubblico Ministero, diffusa sul punto) si ha quando la stessa erogazione &#8211; o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile &#8211; della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicch\u00e9, soltanto quando quell&#8217;erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avr\u00e0 un titolo esecutivo &#8211; complesso &#8211; integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.<\/p>\n\n\n\n<p>17. Nella fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, non \u00e8 in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: cos\u00ec insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale. Ci\u00f2 che \u00e8 stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento \u00e8, invece, l&#8217;adempimento di una distinta &#8211; sebbene indissolubilmente collegata &#8211; obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell&#8217;ipotecario).<\/p>\n\n\n\n<p>18. Quel che occorre stabilire \u00e8 se, in forza del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti (e, verosimilmente, indotto dal mutuante, per l&#8217;evidente incremento delle sue garanzie), possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che \u00e8 il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile.<\/p>\n\n\n\n<p>19. \u00c8 ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove &#8211; come nella specie &#8211; non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.<\/p>\n\n\n\n<p>20. I patti accessori appena visti (e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell&#8217;ordinanza con cui \u00e8 stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all&#8217;estrinsecazione della facolt\u00e0, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalit\u00e0 di concreta libera disponibilit\u00e0 della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilit\u00e0 di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, cos\u00ec, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell&#8217;autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.<\/p>\n\n\n\n<p>21. Fa eccezione alla configurabilit\u00e0 di un valido titolo esecutivo l&#8217;ipotesi in cui, nel contesto dell&#8217;unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito &#8211; o altro equipollente negozio &#8211; presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.<\/p>\n\n\n\n<p>22. Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilit\u00e0 sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all&#8217;imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell&#8217;obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell&#8217;obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l&#8217;esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme.<\/p>\n\n\n\n<p>23. In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l&#8217;obbligazione &#8211; univoca ed espressa &#8211; di restituire la somma mutuata che \u00e8 stata effettivamente posta nella sua disponibilit\u00e0 giuridica, anche se con mera operazione contabile; pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l&#8217;obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario &#8211; e che prevede l&#8217;obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti &#8211; \u00e8 di per s\u00e9 idoneo a fondare l&#8217;esecuzione forzata. N\u00e9 vi \u00e8 bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l&#8217;intervenuto svincolo della somma.<\/p>\n\n\n\n<p>24. Ai quesiti posti dall&#8217;ordinanza che ha disposto il rinvio pregiudiziale va quindi data risposta nel senso che, essendo integrato il titolo esecutivo gi\u00e0 dal mutuo, quand&#8217;anche articolato sulle ulteriori pattuizioni di deposito o pegno irregolari della somma mutuato, non occorre (tranne il solo caso di una espressa esclusione in concreto di una univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario) alcun ulteriore atto, tanto meno dalle forme prescritte per il titolo esecutivo (atto pubblico o scrittura privata autenticata), a ricognizione del successivo adempimento della separata obbligazione del mutuante depositario di svincolare la somma mutuata.<\/p>\n\n\n\n<p>25. Ci\u00f2 che rileva, in definitiva, \u00e8 &#8211; ad avviso del Collegio -che vi sia stata la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilit\u00e0 originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.<\/p>\n\n\n\n<p>26. Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: &#8220;Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand&#8217;anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l&#8217;obbligazione &#8211; univoca, espressa ed incondizionata &#8211; di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per s\u00e9 solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l&#8217;erogazione dell&#8217;avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell&#8217;obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>27. Va, infine, disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, anche per la regolamentazione delle spese per l&#8217;attivit\u00e0 difensiva svolta nella presente sede, la quale integra un incidente del giudizio di merito, in considerazione dell&#8217;esito complessivo della lite.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<br>La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 363-bis c.p.c., disposto dal Tribunale di Siracusa con ordinanza di data 31 luglio 2024 resa nel procedimento di reclamo cautelare iscritto al n. 2271\/24 rg, enuncia il seguente principio di diritto <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">&#8220;Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand&#8217;anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l&#8217;obbligazione &#8211; univoca, espressa ed incondizionata &#8211; di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per s\u00e9 solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l&#8217;erogazione dell&#8217;avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell&#8217;obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto&#8221;<\/mark><\/strong>.<br>Spese al merito.<br>Cos\u00ec deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n<ol class=\"wp-block-footnotes\"><li id=\"21b7e556-a54f-4e5a-a8ea-7704c4a0d01f\"> <strong>Il rinvio pregiudiziale\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0art. 363-<em>bis<\/em>\u00a0c.p.c.:\u00a0una nuova\u00a0\u00ab<em>occasione<\/em>\u00bb di nomofilachia?<\/strong><br>di Antonio Scarpa, in <a href=\"https:\/\/www.giustiziainsieme.it\/it\/riforma-cartabia-civile\/2680-il-rinvio-pregiudiziale-ex-art-363-bis-c-p-c-una-nuova-occasione-di-nomofilachia\">www.giustiziainsieme.it<\/a>  <a href=\"#21b7e556-a54f-4e5a-a8ea-7704c4a0d01f-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 1\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione nel nostro ordinamento, si sa, svolge anche funzione nomofilattica, avendo, tra&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":11085,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":"[{\"content\":\" <strong>Il rinvio pregiudiziale\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0art. 363-<em>bis<\/em>\u00a0c.p.c.:\u00a0una nuova\u00a0\u00ab<em>occasione<\/em>\u00bb di nomofilachia?<\/strong><br>di Antonio Scarpa, in <a href=\\\"https:\/\/www.giustiziainsieme.it\/it\/riforma-cartabia-civile\/2680-il-rinvio-pregiudiziale-ex-art-363-bis-c-p-c-una-nuova-occasione-di-nomofilachia\\\">www.giustiziainsieme.it<\/a> \",\"id\":\"21b7e556-a54f-4e5a-a8ea-7704c4a0d01f\"}]"},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-11289","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-codice-procedura-civile"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11289"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11289\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11479,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11289\/revisions\/11479"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11085"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}