{"id":11420,"date":"2025-08-17T19:25:21","date_gmt":"2025-08-17T17:25:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11420"},"modified":"2025-08-19T23:33:59","modified_gmt":"2025-08-19T21:33:59","slug":"proprieta-e-diritti-reali-immobiliari-cassazione-civile-sez-unite-11-8-25-n-23093-parola-fine-ai-dubbi-e-ammissibile-la-rinuncia-abdicativa-alla-proprieta-immobiliare-quale-atto-unilaterale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11420","title":{"rendered":"PROPRIETA&#8217; E DIRITTI REALI IMMOBILIARI &#8211; Cassazione Civile sez. unite, 11.8.25 n. 23093 &#8211; Parola fine ai dubbi: \u00e8 ammissibile la rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 immobiliare."},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F11420&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>L&#8217;istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione (art. 363-bis c.p.c.), introdotto dalla riforma \u201cCartabia\u201d (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)&nbsp;e di cui abbiamo parlato ad esempio <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9204\">qui<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11289\">qui<\/a>, continua a produrre importanti pronunce.<\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia nomofilattica (dunque con valenza anche oltre il caso specifico da cui \u00e8 originata, perch\u00e9 i giudici di merito nel decidere casi similari sono tenuti ad attenersi a quanto in essa stabilito) pone fine non tanto ad un contrasto giurisprudenziale (come quando nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 si rinvengono sulla stessa questione di diritto orientamenti difformi), quanto ad incertezze applicative (trattandosi di questione di diritto che, nonostante il rilievo nella pratica, non era ancora stata affrontata specificamente e compiutamente dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0), in particolare da parte dei Notai e dalle Agenzie del Territorio e del Demanio.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel nostro ordinamento non vi sono mai stati dubbi sulla possibilit\u00e0 di rinunciare al diritto di propriet\u00e0 avente per oggetto beni mobili: ci\u00f2 perch\u00e9 l&#8217;art. 923 c.c., rubricato <em>Cose suscettibili di occupazione<\/em>, nell&#8217;esemplificare <em>le cose mobili che non sono propriet\u00e0 di alcuno<\/em> (e che quindi <em>si acquistano con l&#8217;occupazione<\/em>) menziona, <em>oltre agli animali che formano oggetto di caccia\u00a0o di pesca<\/em>, appunto anche le <em>cose abbandonate<\/em> (e che quindi appartenevano a qualcuno, il quale vi ha per\u00f2 rinunciato).<\/p>\n\n\n\n<p>Vi erano invece molti dubbi sulla possibilit\u00e0 di rinunciare al diritto di propriet\u00e0 avente per oggetto beni immobili: per ragioni di interpretazione testuale e sistemica (anche rispetto al Codice previgente, in cui la norma sopra riportata presentava una formulazione pi\u00f9 generica, e mancava una norma come quella di cui subito diremo), e soprattutto per ragioni di tutela dell&#8217;interesse pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>E ci\u00f2 perch\u00e9 l&#8217;art. 827 c.c., rubricato <em>Beni immobili vacanti<\/em>, prevede inequivocabilmente che <em>i beni immobili che non sono in propriet\u00e0 di alcuno spettano al patrimonio dello Stato<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il che pu\u00f2 creare non pochi problemi: rinunciare alla propriet\u00e0 di beni immobili comporta in pratica che essi diventino propriet\u00e0 pubblica e pu\u00f2 essere iniziativa a cui il proprietario si determina per un fine egoistico, di sottrarsi alla responsabilit\u00e0 che \u00e8 connaturata alla propriet\u00e0 immobiliare (si pensi agli obblighi di custodia e manutenzione, per evitare danni rispetto ai terzi, nonch\u00e9 agli obblighi fiscali, direttamente nei confronti dell&#8217;erario).<\/p>\n\n\n\n<p>Il rinvio pregiudiziale \u00e8 stato occasionato dalle istanze presentate proprio dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e dall&#8217;Agenzia del Demanio in due giudizi promossi (rispettivamente innanzi al Tribunale di L&#8217;Aquila e al Tribunale di Venezia) per ottenere la declaratoria di nullit\u00e0, o comunque di inefficacia, nei confronti dello Stato di atti notarili di rinuncia alla propriet\u00e0 su beni immobili con finalit\u00e0 come quelle accennate (nel primo caso si trattava di <em>terreni sostanzialmente inservibili e privi di valore economico in quanto, come emergente dal certificato di destinazione urbanistica, tutti sottoposti a Vincolo Pericolosit\u00e0 elevata P2 del Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dalla Regione<\/em>; nel secondo caso si trattava di <em>immobile in area compresa nell&#8217;Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, sicch\u00e9 la rinuncia abdicativa compiuta comporta la traslazione di costi elevatissimi e responsabilit\u00e0 civile e penale in capo allo Stato e alla collettivit\u00e0<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel corso del procedimento innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e dall&#8217;Agenzia del Demanio avevano enunciato i seguenti principi di diritto: <em>ove si ritenga la ammissibilit\u00e0, in astratto, della c.d. rinuncia abdicativa al diritto di propriet\u00e0 immobiliare, ed ove si ritenga che tale rinuncia possa comportare l&#8217;acquisto dell&#8217;immobile ex art. 827 c.c. in capo allo Stato senza necessit\u00e0 di accettazione da parte di quest&#8217;ultimo, ed al di fuori dello strumento della donazione, con tutte le relative formalit\u00e0<\/em>, <br>A) in principalit\u00e0, <em>accertare e dichiarare: i. che il terzo rinunciante ha l&#8217;obbligo giuridico di comunicare l&#8217;atto di rinuncia allo Stato (e per esso alla competente Direzione Regionale dell&#8217;Agenzia del Demanio); ii. e che l&#8217;articolo 827 c.c., in base ad una doverosa lettura adeguatrice costituzionalmente orientata, deve essere interpretato nel senso che allo Stato spetta il potere di rifiuto eliminativo dell&#8217;acquisto, con efficacia ex tunc, da esercitarsi con<\/em> determinate<em> modalit\u00e0;<br>B) in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare: che, ogni qualvolta l&#8217;atto di rinuncia venisse posto in essere dal privato al solo fine, egoistico, di trasferire in capo all&#8217;Erario ex art. 827 c.c. &#8211; e dunque in capo alla collettivit\u00e0 intera &#8211; i costi necessari per le opere di consolidamento, di manutenzione, o di demolizione dell&#8217;immobile, facendo ricadere sullo Stato anche la responsabilit\u00e0 (sia civile: ex artt. 2051 e 2053 c.c., che penale: cfr. art. 449 c.p.) per i danni che dovessero in futuro occorrere a cose e\/o a persone nel caso di crollo e\/o rovina del medesimo immobile, tale atto di rinuncia sarebbe nullo: in via principale: a.) in ragione della non meritevolezza e\/o illiceit\u00e0 della relativa causa in concreto ex artt. 1322 e 1343 c.c.; in subordine: b.) per illiceit\u00e0 del motivo (ai sensi dell&#8217;art. 1345 c.c.); in ulteriore subordine: c.) per essere l&#8217;operazione realizzata in frode alla legge (a mente dell&#8217;art. 1344 c.c.); in via ulteriormente gradata: d.) perch\u00e9 compiuta in violazione del divieto di abuso del diritto ex art. 833 c.c.;<br>in tutte le ipotesi, accertare e dichiarare, infine, che: il rinunziante continua a rispondere nei confronti dei terzi delle obbligazioni risarcitorie derivanti dalle proprie condotte passate (commissive e\/o omissive).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>E il Pubblico Ministero aveva chiesto che fosse enunciato il seguente principio: <em>la rinuncia al diritto di propriet\u00e0 immobiliare \u00e8 ammissibile, quale atto negoziale in cui si estrinseca lo statuto proprietario. Il relativo negozio unilaterale a carattere abdicativo, non traslativo, non recettizio, irrevocabile, sottoposto a forma scritta ad substantiam e trascrivibile esclusivamente contro il rinunciante, comporta ipso iure l&#8217;acquisizione a titolo originario da parte dello Stato del bene oggetto di rinuncia ex art. 827 c.c. Esso \u00e8 comunque soggetto a un giudizio di meritevolezza agganciato ai valori costituzionali, fondanti l&#8217;ordinamento giuridico, e al rispetto del diritto europeo, di modo che il negozio unilaterale di rinuncia abdicativa del diritto di propriet\u00e0 immobiliare in casi eccezionali pu\u00f2 essere considerato immeritevole di tutela e, quindi, nullo se consista in un&#8217;operazione economica che si ponga in netto e irriducibile contrasto con gli interessi pubblici, collettivi e generali espressi dalla Costituzione e dai Trattati europei e concretantisi, in particolare, nel principio costituzionale della parit\u00e0 di bilancio e dei relativi vincoli europei di bilancio, senza che a tal fine sia sufficiente il mero perseguimento da parte del rinunciante di un fine egoistico<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>I temi quindi erano molteplici: a partire dalla stessa ammissibilit\u00e0, alla radice, di una rinuncia al diritto di propriet\u00e0 tale da comportare l&#8217;acquisto dell&#8217;immobile in capo allo Stato senza necessit\u00e0 di accettazione da parte di quest&#8217;ultimo, la possibile obbligatoriet\u00e0 di una comunicazione dell&#8217;atto di rinuncia allo Stato, a cui spetterebbe il potere di rifiuto, ma anche, pi\u00f9 realisticamente, la possibile nullit\u00e0 dell&#8217;atto di rinuncia qualora compiuto dal privato al solo fine, egoistico, di trasferire in capo all&#8217;Erario (e quindi alla collettivit\u00e0 intera) costi e responsabilit\u00e0, per non meritevolezza e\/o illiceit\u00e0 della causa, per illiceit\u00e0 del motivo, per frode alla legge, per abuso del diritto &#8230;<\/p>\n\n\n\n<p>Non si pu\u00f2 dire che le Sezioni Unite della Cassazione abbiano molto accolto le richieste del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e dall&#8217;Agenzia del Demanio, n\u00e8 quelle del Pubblico Ministero.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza emessa, Cassazione Civile sez. unite, 11.8.25 n. 23093, afferma questi principi di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>&#8211; La rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare \u00e8 atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica \u00e8 soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalit\u00e0 di esercizio e di attuazione della facolt\u00e0 di disporre della cosa accordata dall&#8217;art. 832 cod. civ., realizzatrice dell&#8217;interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l&#8217;effetto riflesso dell&#8217;acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell&#8217;art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare espressa dal titolare &#8220;trova causa&#8221;, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell&#8217;interesse perseguito, in s\u00e9 stessa, e non nell&#8217;adesione di un &#8220;altro contraente&#8221;.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>&#8211; Allorch\u00e9 la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un &#8220;fine egoistico&#8221;, non pu\u00f2 comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullit\u00e0 virtuale per contrasto con il precetto dell&#8217;art. 42, secondo comma, Cost., o di nullit\u00e0 per illiceit\u00e0 della causa o del motivo: ci\u00f2 sia perch\u00e9 le limitazioni della propriet\u00e0, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perch\u00e9 non pu\u00f2 ricavarsi dall&#8217;art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per &#8220;motivi di interesse generale&#8221;. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 di un immobile essenzialmente l&#8217;interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarit\u00e0 del bene, non \u00e8 configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facolt\u00e0 dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato. <\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Quindi:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;atto di rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare \u00e8 ammissibile, rientrando nelle facolt\u00e0 di disporre di cui al diritto; ha natura di atto unilaterale recettizio, ha l&#8217;effetto riflesso dell&#8217;acquisto a titolo originario in capo allo Stato, a cui non \u00e8 richiesto atto di accettazione e non \u00e8 concesso potere di rinuncia;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;atto di rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare che appaia animato da &#8220;fine egoistico&#8221; non pu\u00f2 essere suscettibile di rilievo di nullit\u00e0 virtuale per contrasto con il precetto dell&#8217;art. 42, secondo comma, Cost., o di nullit\u00e0 per illiceit\u00e0 della causa o del motivo; n\u00e9 \u00e8 configurabile un abuso del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Giova tuttavia evidenziare il seg<mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">uente passaggio motivazionale: <em>La responsabilit\u00e0 per i danni che siano causalmente collegati alla propriet\u00e0 di un immobile, e il cui fatto illecito generatore si rinvenga nella negligente costruzione\/manutenzione o custodia dello stesso, persiste anche in caso di rinuncia abdicativa (e non liberatoria) al bene. In forza dell&#8217;acquisto al patrimonio dello Stato, stabilito dall&#8217;art. 827 cod. civ., quest&#8217;ultimo diviene vincolato propter rem per i soli obblighi gestori sorti dopo la rinuncia, mentre le responsabilit\u00e0 risarcitorie sorte anteriormente restano a carico del rinunciante.<\/em><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>La rinuncia \u00e8 abdicativa, non liberatoria: restano ferme eventuali responsabilit\u00e0 per i comportamenti, commissivi od omissivi, pregressi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco il testo della importante pronuncia.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"681\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7405\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-768x511.jpeg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1536x1021.jpeg 1536w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Foto di <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/users\/maxsanna-3804360\/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3772744\">massimo sanna<\/a> da <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/\/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3772744\">Pixabay<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Presidente: D&#8217;Ascola Pasquale<\/p>\n\n\n\n<p>Relatore: Scarpa Antonio<\/p>\n\n\n\n<p>Data pubblicazione: 11\/8\/2025<\/p>\n\n\n\n<p>Sentenza<\/p>\n\n\n\n<p>(omissis)<\/p>\n\n\n\n<p>FATTI DI CAUSA<\/p>\n\n\n\n<p>1. &#8211; Il 23 marzo 2020 \u00e8 stato rogato e successivamente trascritto dal notaio F* un atto con cui T* (quest&#8217;ultima in seguito deceduta, restandone erede T*) hanno rinunciato alla propriet\u00e0 di fondi siti nel Comune di Bomba. Si tratterebbe di terreni sostanzialmente inservibili e privi di valore economico in quanto, come emergente dal certificato di destinazione urbanistica, tutti sottoposti a Vincolo Pericolosit\u00e0 elevata P2 del Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dalla Regione Abruzzo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel corso di un procedimento instaurato dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e dall&#8217;Agenzia del demanio per ottenere la declaratoria di nullit\u00e0, o comunque di inefficacia nei confronti dello Stato dell&#8217;atto notarile, il Tribunale di L&#8217;Aquila ha pronunciato in data 17 gennaio 2024 ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ., iscritta al n. R.G. 2098\/2024.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;ordinanza del Tribunale di L&#8217;Aquila riferisce che le amministrazioni attrici hanno dedotto a fondamento delle loro domande la non configurabilit\u00e0 nel nostro ordinamento di una generica facolt\u00e0 di rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 immobiliare, perci\u00f2 sostenendo la illiceit\u00e0 o non meritevolezza della causa dell&#8217;atto impugnato, ovvero la illiceit\u00e0 del motivo determinante, o la frode alla legge, o ancora l&#8217;abuso del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>1.1. &#8211; Il Tribunale di L&#8217;Aquila ha cos\u00ec ravvisato la sussistenza delle condizioni per disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione della questione di diritto &#8220;attinente all&#8217;ammissibilit\u00e0 della rinuncia abdicativa al diritto di propriet\u00e0 su beni immobili, nonch\u00e9 all&#8217;eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull&#8217;atto&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2. &#8211; Secondo il rimettente si tratterebbe di questione mai espressamente affrontata dalla Corte di cassazione, ma soltanto incidentalmente considerata nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1907 del 1997, in tema di &#8220;occupazione appropriativa&#8221;, ove si richiamava l&#8217;interpretazione secondo cui la proposizione da parte dell&#8217;interessato dell&#8217;azione di risarcimento del danno per la perdita definitiva del bene avrebbe innescato implicitamente &#8220;un meccanismo abdicatorio che non manca di riscontri nel nostro ordinamento positivo (artt. 1070,1104,550 c.c.)&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di L&#8217;Aquila ricorda altres\u00ec la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 20 gennaio 2020, n. 2, pure essa limitata alla rinuncia abdicativa nella materia dell&#8217;espropriazione, ovvero alla possibilit\u00e0 di riconoscere la stessa nell&#8217;atto di proposizione in giudizio della richiesta di risarcimento del danno per perdita della propriet\u00e0 illecitamente occupata dalla P.A., in seguito all&#8217;irreversibile trasformazione del fondo occupato.<\/p>\n\n\n\n<p>1.3. &#8211; L&#8217;ordinanza di rinvio spiega quindi perch\u00e9 la questione sollevata sia necessaria alla definizione del giudizio, da essa dipendendo l&#8217;eventuale nullit\u00e0 dell&#8217;atto stipulato il 23 marzo 2020, o, altrimenti, l&#8217;ambito del sindacato di meritevolezza di tutela degli interessi che detto atto \u00e8 diretto a realizzare.<\/p>\n\n\n\n<p>1.4. &#8211; Il Tribunale di L&#8217;Aquila evidenzia inoltre che la questione posta presenta gravi difficolt\u00e0 interpretative, confrontandosi nella giurisprudenza di merito ed in dottrina due orientamenti contrapposti.<\/p>\n\n\n\n<p>Una prima interpretazione reputa ammissibile la rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0, argomentando dagli artt. 827,1118 comma 2, 1350 n. 5) e 2643 n. 5 del codice civile. La rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 darebbe luogo, per questa tesi, ad un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, n\u00e9 traslativo (a differenza delle ipotesi di c.d. abbandono liberatorio, di cui agli artt. 550,882,1070 e 1104 del codice civile), con effetti soltanto indiretti sui terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;opinione avversa ravvisa, invece, nelle norme citate ipotesi, comunque, di rinunce traslative o liberatorie, oppure deroghe giustificate dal diverso regime delle cose comuni, richiama le ulteriori disposizioni contenute negli artt. 963 e 2814 del codice civile e spiega l&#8217;art. 827 cod. civ. come disposizione &#8220;di chiusura&#8221;, desumendone che i beni immobili, a differenza delle cose mobili, non possono essere di &#8220;propriet\u00e0 di alcuno&#8221;. Secondo questa impostazione, tutte le fattispecie in cui il codice civile ha espressamente ammesso la rinunzia ad un diritto reale risultano accomunate dal dato che, a fronte di essa, la propriet\u00e0 immobiliare non rimane &#8220;acefala&#8221;, perch\u00e9 in tali casi la rinunzia provoca l&#8217;estinzione del diritto reale minore e la correlativa riespansione della piena propriet\u00e0, ovvero, trattandosi di diritti reali minori in comunione, provoca l&#8217;accrescimento delle quote altrui sul diritto reale minore.<\/p>\n\n\n\n<p>1.5. &#8211; Il Tribunale di L&#8217;Aquila prosegue prospettando gli ulteriori dubbi che sorgono ove pure si ammetta la rinuncia abdicativa della propriet\u00e0 immobiliare, dubbi legati al perimetro della verifica giudiziale della meritevolezza degli interessi che l&#8217;atto sia diretto a realizzare, o anche di eventuale illiceit\u00e0 della causa o del motivo che lo determina. Il rimettente considera i doveri di custodia che incombono sul proprietario di un immobile, la cui inosservanza \u00e8 ragione di responsabilit\u00e0 civile e penale, nonch\u00e9 gli oneri tributari che discendono dal dominio. Il sindacato di meritevolezza e di liceit\u00e0 dell&#8217;atto di rinuncia abdicativa opererebbe anche nella cornice degli artt. 2,41, secondo comma, e 42 della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;ordinanza di rinvio riporta inoltre un diverso approccio ermeneutico, che nega il vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti con la rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0, come anche l&#8217;analisi della causa da essa esplicitata, giacch\u00e9 espressione del pi\u00f9 generale diritto di disporre della cosa accordato al proprietario dall&#8217;art. 832 cod. civ. Secondo il giudice rimettente, si porrebbe unicamente un limite di illiceit\u00e0 della rinuncia abdicativa in relazione al fine ed al motivo dell&#8217;operazione. Nessuna illegittimit\u00e0 potrebbe, altrimenti, predicarsi, ove la rinuncia alla propriet\u00e0 sia ispirata da scelte di convenienza economica e di risparmio di spesa.<\/p>\n\n\n\n<p>Una valutazione di meritevolezza della rinuncia alla propriet\u00e0 dei fondi siti nel Comune di Bomba espressa da T* nell&#8217;atto del 23 marzo 2020 \u00e8 comunque alla base delle domande avanzate dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e dall&#8217;Agenzia del demanio, stante il vincolo di pericolosit\u00e0 gravante su tali beni attuativo del vigente Piano di Assetto Idrogeologico regionale. Le rinuncianti, secondo le Amministrazioni attrici, avrebbero in tal modo inteso trasferire sulla collettivit\u00e0 i rischi e costi connessi alla gestione dei fondi.<\/p>\n\n\n\n<p>1.6. &#8211; Infine, il Tribunale di L&#8217;Aquila ha sostenuto che la questione devoluta col rinvio pregiudiziale \u00e8 suscettibile di porsi in numerosi giudizi, in relazione ad immobili caratterizzati da problematiche strutturali di diverso tipo presenti sull&#8217;intero territorio nazionale, esponendo al riguardo la difesa delle amministrazioni attrici che si \u00e8 instaurata una &#8220;prassi notarile&#8221; di trascrizioni di atti di rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare. Il giudice rimettente riferisce, peraltro, che identiche questioni si sono poste in altri tre procedimenti gi\u00e0 definiti dal medesimo Tribunale e devono essere esaminate in altro giudizio pendente dinanzi ad esso.<\/p>\n\n\n\n<p>2. &#8211; La Prima Presidente, con decreto del 29 febbraio 2024 (pubblicato, al pari del provvedimento che ha disposto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell&#8217;art. 137-ter disp. att. cod. proc. civ.), ha dichiarato ammissibile la questione ed ha assegnato la stessa alle Sezioni Unite per l&#8217;enunciazione del principio di diritto. Il decreto della Prima Presidente ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma dell&#8217;art. 363-bis cod. proc. civ. Tale provvedimento, in particolare, quanto al presupposto della suscettibilit\u00e0 della questione di porsi in numerosi giudizi, ha considerato un parere dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, in cui si suggerisce al Ministero della giustizia di invitare i Consigli notarili ad adoperarsi affinch\u00e9 i propri iscritti diano comunicazione degli atti di rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare da essi ricevuti al competente ufficio dell&#8217;Agenzia del demanio, onde consentirgli di adottare tutte le iniziative opportune, compreso l&#8217;eventuale esperimento dell&#8217;actio nullitatis. Il decreto di ammissibilit\u00e0 ha aggiunto che la rilevanza pratica della questione emerge anche dai richiami che la giurisprudenza effettua alla figura della dismissione della propriet\u00e0 immobiliare in diversi contesti, quali, ad esempio, il settore delle espropriazioni e il settore tributario. Quanto alla grave difficolt\u00e0 interpretativa della questione, il decreto della Prima Presidente ne ha altres\u00ec considerato la consistenza dogmatica e sistematica e le ricadute anche in ambiti pubblicistici.<\/p>\n\n\n\n<p>3. &#8211; Il Tribunale di Venezia ha pronunciato in data 23 aprile 2024 ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ., iscritta al n. R.G. 11382\/2024, nel corso di un procedimento instaurato dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e dall&#8217;Agenzia del demanio per ottenere la declaratoria di nullit\u00e0 di un atto rogato dal notaio S* (rep. 11623; racc. 8505), con il quale i convenuti C* e C* avevano rinunciato unilateralmente ad un immobile sito in Belluno. A sostegno dell&#8217;allegata invalidit\u00e0 o inefficacia dell&#8217;atto, le amministrazioni attrici hanno rappresentato che l&#8217;area dove \u00e8 collocato l&#8217;immobile oggetto di causa \u00e8 compresa nell&#8217;Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, sicch\u00e9 la rinuncia abdicativa compiuta comporta la traslazione di costi elevatissimi e responsabilit\u00e0 civile e penale in capo allo Stato e alla collettivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Le attrici deducono l&#8217;inammissibilit\u00e0 nel nostro ordinamento di un negozio unilaterale di rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 immobiliare, o, in subordine, la nullit\u00e0 dell&#8217;atto impugnato per illiceit\u00e0 della causa o dei motivi, la immeritevolezza degli interessi perseguita dai disponenti, o la configurabilit\u00e0 di un abuso del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1. &#8211; Il Tribunale di Venezia ha quindi ravvisato la sussistenza delle condizioni per disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione della questione di diritto &#8220;attinente all&#8217;ammissibilit\u00e0 della rinuncia abdicativa al diritto di propriet\u00e0 su beni immobili, nonch\u00e9 all&#8217;eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull&#8217;atto&#8221;, richiamando quanto affermato nel decreto della Prima Presidente del 29 febbraio 2024 pronunciato con riguardo all&#8217;ordinanza di rinvio del Tribunale di L&#8217;Aquila nel procedimento iscritto al n. R.G. 2098\/2024.<\/p>\n\n\n\n<p>4. &#8211; La Prima Presidente, con decreto del 25 giugno 2024 (pubblicato ai sensi dell&#8217;art. 137-ter disp. att. cod. proc. civ.), ha dichiarato ammissibile la questione ed ha assegnato la stessa alle Sezioni Unite per l&#8217;enunciazione del principio di diritto, ribadendo la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma dell&#8217;art. 363-bis cod. proc. civ. come nel precedente decreto del 29 febbraio 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>5. &#8211; Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di enunciare il seguente principio di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;la rinuncia al diritto di propriet\u00e0 immobiliare \u00e8 ammissibile, quale atto negoziale in cui si estrinseca lo statuto proprietario. Il relativo negozio unilaterale a carattere abdicativo, non traslativo, non recettizio, irrevocabile, sottoposto a forma scritta ad substantiam e trascrivibile esclusivamente contro il rinunciante, comporta ipso iure l&#8217;acquisizione a titolo originario da parte dello Stato del bene oggetto di rinuncia ex art. 827 c.c. Esso \u00e8 comunque soggetto a un giudizio di meritevolezza agganciato ai valori costituzionali, fondanti l&#8217;ordinamento giuridico, e al rispetto del diritto europeo, di modo che il negozio unilaterale di rinuncia abdicativa del diritto di propriet\u00e0 immobiliare in casi eccezionali pu\u00f2 essere considerato immeritevole di tutela e, quindi, nullo se consista in un&#8217;operazione economica che si ponga in netto e irriducibile contrasto con gli interessi pubblici, collettivi e generali espressi dalla Costituzione e dai Trattati europei e concretantisi, in particolare, nel principio costituzionale della parit\u00e0 di bilancio e dei relativi vincoli europei di bilancio, senza che a tal fine sia sufficiente il mero perseguimento da parte del rinunciante di un fine egoistico&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1. &#8211; Hanno depositato memorie il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e l&#8217;Agenzia del demanio, i quali hanno chiesto che vengano enunciati i seguenti principi di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;(o)ve si ritenga la ammissibilit\u00e0, in astratto, della c.d. rinuncia abdicativa al diritto di propriet\u00e0 immobiliare, ed ove si ritenga che tale rinuncia possa comportare l&#8217;acquisto dell&#8217;immobile ex art. 827 c.c. in capo allo Stato senza necessit\u00e0 di accettazione da parte di quest&#8217;ultimo, ed al di fuori dello strumento della donazione, con tutte le relative formalit\u00e0, accertare e dichiarare:<\/p>\n\n\n\n<p>i. che il terzo rinunciante ha l&#8217;obbligo giuridico di comunicare l&#8217;atto di rinuncia allo Stato (e per esso alla competente Direzione Regionale dell&#8217;Agenzia del Demanio);<\/p>\n\n\n\n<p>ii. e che l&#8217;articolo 827 c.c., in base ad una doverosa lettura adeguatrice costituzionalmente orientata, deve essere interpretato nel senso che allo Stato spetta il potere di rifiuto eliminativo dell&#8217;acquisto, con efficacia ex tunc, da esercitarsi con le modalit\u00e0 di cui ai paragrafi 47 e 48 della presente memoria.<\/p>\n\n\n\n<p>In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare:<\/p>\n\n\n\n<p>che, ogni qualvolta l&#8217;atto di rinuncia venisse posto in essere dal privato al solo fine, egoistico, di trasferire in capo all&#8217;Erario ex art. 827 c.c. &#8211; e dunque in capo alla collettivit\u00e0 intera &#8211; i costi necessari per le opere di consolidamento, di manutenzione, o di demolizione dell&#8217;immobile, facendo ricadere sullo Stato anche la responsabilit\u00e0 (sia civile: ex artt. 2051 e 2053 c.c., che penale: cfr. art. 449 c.p.) per i danni che dovessero in futuro occorrere a cose e\/o a persone nel caso di crollo e\/o rovina del medesimo immobile, tale atto di rinuncia sarebbe nullo:<\/p>\n\n\n\n<p>in via principale:<\/p>\n\n\n\n<p>a.) in ragione della non meritevolezza e\/o illiceit\u00e0 della relativa causa in concreto ex artt. 1322 e 1343 c.c.;<\/p>\n\n\n\n<p>in subordine:<\/p>\n\n\n\n<p>b.) per illiceit\u00e0 del motivo (ai sensi dell&#8217;art. 1345 c.c.);<\/p>\n\n\n\n<p>in ulteriore subordine:<\/p>\n\n\n\n<p>c.) per essere l&#8217;operazione realizzata in frode alla legge (a mente dell&#8217;art. 1344 c.c.);<\/p>\n\n\n\n<p>in via ulteriormente gradata:<\/p>\n\n\n\n<p>d.) perch\u00e9 compiuta in violazione del divieto di abuso del diritto ex art. 833 c.c.;<\/p>\n\n\n\n<p>In tutte le ipotesi, accertare e dichiarare, infine, che:<\/p>\n\n\n\n<p>il rinunziante continua a rispondere nei confronti dei terzi delle obbligazioni risarcitorie derivanti dalle proprie condotte passate (commissive e\/o omissive)&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. R.G. 11382\/2024 hanno depositato memoria anche C* e C*, concludendo nel senso che sia ritenuta ammissibile la rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 immobiliare e che sia negato che la sindacabilit\u00e0 giudiziale dell&#8217;atto di rinuncia possa condurre ad una declaratoria di &#8220;nullit\u00e0&#8221;, potendosi al pi\u00f9 giustificare una pretesa risarcitoria della P.A. a norma dell&#8217;art. 2051 cod. civ.<\/p>\n\n\n\n<p>RAGIONI DELLA DECISIONE<\/p>\n\n\n\n<p>1.- Il procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. R.G. 2098\/2024, disposto dal Tribunale di L&#8217;Aquila, e il procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. R.G. 11382\/2024, disposto dal Tribunale di Venezia, vertono sulla medesima questione, sicch\u00e9 ne appare opportuna la riunione, ai fini di una decisione congiunta.<\/p>\n\n\n\n<p>2. &#8211; Il problema della rinunciabilit\u00e0 del diritto di propriet\u00e0 immobiliare non pu\u00f2 dirsi recente.<\/p>\n\n\n\n<p>Se per il diritto romano classico la rinuncia alla propriet\u00e0 degli immobili era compresa nella pi\u00f9 ampia facolt\u00e0 di derelictio, discutendosi soltanto se oltre la volont\u00e0 del proprietario e l&#8217;effettivo abbandono della cosa occorresse altres\u00ec l&#8217;occupazione del bene da parte di un terzo, il diritto moderno ha preso ad interessarsene essenzialmente per condizionarne la validit\u00e0 ad una dichiarazione in forma scritta da rendere pubblica mediante trascrizione (ad esempio, art. 1314, n. 3, del codice civile 1865) o, nelle legislazioni di tipo germanico, mediante iscrizione nei libri fondiari.<\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0 oltre un secolo fa, si affermava in dottrina che la rarit\u00e0 dei casi in cui potesse avvenire una rinuncia del titolare alla propriet\u00e0 di un immobile giustificava che l&#8217;ordinamento civilistico ne limitasse la disciplina alla previsione di specifiche formalit\u00e0, senza curarsi di regolare pi\u00f9 nel dettaglio tale modo di dismissione, pur avvertendo che detta rinuncia serve a soddisfare l&#8217;esigenza, tutt&#8217;altro che infrequente, di disfarsi di fondi la cui gestione risulti non soltanto infruttuosa, ma anche dannosa.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 questa la situazione che sembra accomunare le due vicende oggetto dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di L&#8217;Aquila e al Tribunale di Venezia. Gli immobili su cui vertono le due cause risultano sottoposti a vincoli conformativi della propriet\u00e0 privata finalizzati alla tutela dell&#8217;interesse pubblico alla stabilit\u00e0 e alla difesa dell&#8217;assetto idrogeologico del territorio, il che comporta la prescrizione di limiti ed obblighi alle rispettive facolt\u00e0 dominicali.<\/p>\n\n\n\n<p>2.1. &#8211; Nelle memorie depositate il 14 maggio 2025, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e l&#8217;Agenzia del demanio espongono che al momento sull&#8217;intero territorio nazionale risultano istruiti n. 128 affari legali connessi alla c.d. rinuncia abdicativa (dei quali n. 89 pendenti dinanzi all&#8217;Autorit\u00e0 Giudiziaria e n. 39 in fase stragiudiziale).<\/p>\n\n\n\n<p>3. &#8211; La giurisprudenza di questa Corte ha, in realt\u00e0, sia pure marginalmente, affrontato il tema della rinuncia alla propriet\u00e0 degli immobili, in sostanza dandone sempre per scontata l&#8217;ammissibilit\u00e0, salvo il rispetto dei requisiti formali.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1. &#8211; Cos\u00ec, ad esempio, Cass. 28 maggio 1996, n. 4945, ha affermato che la &#8220;la rinuncia agli effetti positivi del decorso del tempo da parte del possessore di un bene immobile altrui non equivale alla rinuncia al diritto di propriet\u00e0 gi\u00e0 acquisito &#8211; che renderebbe l&#8217;immobile vacante (e, come tale, spettante al patrimonio dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 827 cod. civ.) &#8211; ma conserva inalterato il diritto di propriet\u00e0 del precedente titolare, attraverso il rifiuto di far valere la tutela giuridica concessa nei confronti del possesso ininterrotto protratto per il periodo di tempo previsto dalla legge&#8221;. Secondo la sentenza n. 4945 del 1996, pertanto, alla rinuncia a far valere l&#8217;acquisto per usucapione maturatosi per effetto del possesso ininterrotto del fondo protrattosi per un certo periodo di tempo non sarebbe applicabile l'&#8221;art. 1350, n. 5, cod. civ. che impone l&#8217;osservanza della forma scritta a pena di nullit\u00e0 per gli atti di rinuncia a diritti reali, assoluti o limitati, su beni immobili, poich\u00e9&#8230; tale disposizione si limita a prescrivere i requisiti formali che deve osservare il negozio unilaterale abdicativo con il quale si rinuncia ad un diritto reale gi\u00e0 acquistato col rispetto delle forme prescritte dalla legge (atto scritto o sentenza trascritta agli effetti dell&#8217;opponibilit\u00e0 a terzi)&#8221;. Dissentendo dal precedente di cui alla sentenza 9 dicembre 1970, n. 2616, la sentenza n. 4945 del 1996 ha aggiunto che &#8220;non sembra ipotizzabile una rinuncia implicita al diritto di propriet\u00e0 immobiliare con effetti erga omnes, dal momento che l&#8217;unico caso espressamente disciplinato &#8211; che \u00e8 quello dell&#8217;abbandono del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante al fine di ottenere la liberazione delle spese necessarie per l&#8217;uso o la conservazione della servit\u00f9 (art. 1070 cod. civ.) &#8211; suona come deroga al principio di generale esclusione della rinuncia tacita alla propriet\u00e0 immobiliare, il quale discende dalla considerazione che la facolt\u00e0 di godimento spettante al suo titolare pu\u00f2 esprimersi anche nella mancanza di qualsiasi comportamento attivo, sicch\u00e9 l&#8217;inerzia del titolare non pu\u00f2 rivestire connotati qualificanti agli effetti della dimissione del diritto di propriet\u00e0&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Identicamente risolvendo la medesima questione della rinuncia a far valere l&#8217;acquisto all&#8217;usucapione, come ipotesi distinta dalla rinuncia ad un diritto di propriet\u00e0 gi\u00e0 acquisito, si sono poi pronunciate Cass. 5 settembre 1998, n. 8815; Cass. 1 aprile 1999, n. 3122; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1363.<\/p>\n\n\n\n<p>3.2. &#8211; Sempre con riguardo alla prescrizione di forma scritta ex art. 1350, n. 5, cod. civ., Cass. 26 luglio 1983, n. 5133, vi ha ritenuto soggetta la rinuncia del coerede al diritto di propriet\u00e0 (esclusiva) sui beni immobili assegnatigli in sede di divisione ereditaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec anche Cass. Sez. Un. 29 marzo 2011, n. 7098, ha inteso sottoposta alla forma scritta di cui all&#8217;art. 1350, n. 5, cod. civ. la rinuncia del legittimario al legato avente ad oggetto un bene immobile disposto dal testatore ai sensi dell&#8217;art. 551 cod. civ., in quanto atto dismissivo della propriet\u00e0 di beni gi\u00e0 acquisiti al suo patrimonio (si vedano anche Cass. 22 giugno 2010, n. 15124; Cass. 3 luglio 2000, n. 8878).<\/p>\n\n\n\n<p>Viceversa, Cass. 28 luglio 1975, n. 2924, ha escluso la soggezione al precetto di forma scritta ad substantiam della rinuncia all&#8217;azione di risoluzione di un contratto di alienazione immobiliare, sostenendo che l&#8217;esigenza della forma essenziale per la rinuncia al diritto di propriet\u00e0 su beni immobili ricorre solo quando il diritto medesimo costituisca l&#8217;oggetto immediato e diretto della rinuncia stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>4. &#8211; La Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, Grande Camera, con sentenza 30 agosto 2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd E J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. United Kingdom (ric. n. 44302\/02), ha negato che la disciplina dell&#8217;adverse possession, dapprima vigente nel Regno Unito, contrastasse con l&#8217;art. 1, prot. 1, CEDU, intendendo l&#8217;istituto come vicenda estintiva non della propriet\u00e0 del vecchio titolare, ma del diritto dello stesso di recuperare il fondo che avesse abbandonato, a fronte della nascita di un nuovo titolo di acquisto in capo al possessore, compatibile con la necessit\u00e0 dello Stato di disciplinare l&#8217;uso dei beni in modo conforme all&#8217;interesse generale.<\/p>\n\n\n\n<p>5. &#8211; La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2024, n. 28, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 633 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2,3,42 e 47 della Costituzione, ha osservato che, poich\u00e9 scopo della incriminazione ai sensi dell&#8217;art. 633 cod. pen. \u00e8 la tutela del diritto di godere pacificamente o di disporre dell&#8217;immobile, spettante al proprietario, al possessore o al detentore qualificato, oggetto dell&#8217;azione delittuosa non possono che essere terreni o edifici altrui, senza alcuna distinzione, e quindi anche terreni incolti, o non produttivi, nonch\u00e9 edifici disabitati o abbandonati. L&#8217;art. 633 cod. pen., pertanto, trovando applicazione anche in ipotesi di invasione di edifici in stato di abbandono da pi\u00f9 anni, non confligge con l&#8217;art. 42 Cost., &#8220;non discendendo dallo stato di abbandono un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene&#8221;. La sentenza n. 28 del 2024 ha ulteriormente precisato che l&#8217;incriminazione della condotta di invasione di edifici in stato di abbandono nemmeno appare in contrasto con la &#8220;funzione sociale&#8221; del diritto di propriet\u00e0, sia pure posta in stretta relazione all&#8217;art. 2 Cost., &#8220;in quanto il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 economica e sociale non significa affatto che la propriet\u00e0, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>6. &#8211; Come riferito anche dai Tribunali rimettenti, il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria), con sentenza 20 gennaio 2020, n. 2, ha affermato che, con riguardo alla disciplina posta dall&#8217;art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, l&#8217;illecito permanente dell&#8217;autorit\u00e0, che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilit\u00e0, viene meno nei casi previsti da detta disposizione (l&#8217;acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti di natura transattiva; mentre non pu\u00f2 essere ravvisata una rinuncia abdicativa implicita nell&#8217;atto di proposizione in giudizio, da parte del privato illegittimamente espropriato, della richiesta di risarcimento del danno per la perdita della propriet\u00e0 occupata dalla P.A. a seguito dell&#8217;irreversibile trasformazione del fondo.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;approdo raggiunto dai giudici amministrativi resta, comunque, confinato all&#8217;ambito della vicenda della cosiddetta occupazione usurpativa e dunque alla sequenza occupazione-rinuncia-esproprio anomalo.<\/p>\n\n\n\n<p>7. &#8211; Le questioni devolute con le ordinanze di rinvio pregiudiziale sono sintetizzabili come &#8220;ammissibilit\u00e0 della rinuncia abdicativa al diritto di propriet\u00e0 su beni immobili&#8221; e &#8220;eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull&#8217;atto&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Queste Sezioni Unite sono chiamate dunque a pronunciarsi, enunciando i principi di diritto ai sensi dell&#8217;art. 363-bis cod. proc. civ., nell&#8217;ambito della risoluzione di tali due questioni, necessarie alla definizione dei giudizi a quibus, e cio\u00e8 degli indispensabili antecedenti logico-giuridici influenti sull&#8217;esito del thema decidendum dei processi di merito pendenti tra le parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Non mette conto occuparsi in questa sede di precisazioni, dettagli applicativi o normative settoriali che nella pratica potrebbero venire ulteriormente in rilievo in casi specifici.<\/p>\n\n\n\n<p>Le questioni rimesse dai Tribunali di L&#8217;Aquila e di Venezia inducono perci\u00f2 a riflettere preliminarmente sulla portata del &#8220;diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo&#8221;, enunciato dall&#8217;art. 832 del codice civile, e sulla configurabilit\u00e0 di un &#8220;limite&#8221;, da rinvenire nella legge, a norma dell&#8217;art. 42, secondo comma della Costituzione, alla possibilit\u00e0 giuridica di rinunciare alla titolarit\u00e0 dell&#8217;immobile, che permei il contenuto del diritto stesso e cos\u00ec ricada sulla rilevanza dell&#8217;atto abdicativo.<\/p>\n\n\n\n<p>8.- La facolt\u00e0 di disporre, che pur l&#8217;art. 832 cod. civ. si preoccupa di specificare nella definizione del contenuto della propriet\u00e0, \u00e8, per il vero, caratteristica normale di tutti i diritti patrimoniali, traducendosi, di regola, nella possibilit\u00e0 di trasferire la situazione giuridica ad altro soggetto, in modo da realizzarne il valore. La facolt\u00e0 di disposizione, intesa come possibilit\u00e0 di alienare, non \u00e8, dunque, caratteristica tipizzante del diritto di propriet\u00e0, n\u00e9, pi\u00f9 in generale, dei diritti reali di godimento (si pensi al divieto di cessione di cui all&#8217;art. 1024 cod. civ.).<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, anche l&#8217;art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea si apre enunciando che &#8220;(o)gni individuo ha il diritto di godere della propriet\u00e0 dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredit\u00e0&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>8.1. &#8211; Che l&#8217;utilit\u00e0 di scambio in cui si sostanzia il &#8220;diritto di disporre&#8221; non sia tratto fisionomico della propriet\u00e0 lo si ricava, secondo alcune letture, anche dall&#8217;ambito di estensione del divieto di alienazione ex art. 1379 cod. civ., ove lo stesso non si reputi limitato al solo diritto di propriet\u00e0, pur avendo la giurisprudenza solitamente declinato la ratio di tale norma proprio nella prospettiva della sacralit\u00e0 dei poteri dispositivi dominicali (ad esempio, Cass. 2 agosto 2023, n. 23616; Cass. 20 novembre 2019, n. 30246; Cass. 20 giugno 2017, n. 15240).<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto ai divieti normativi di alienazione altrimenti previsti, con riguardo a determinati beni o alle ipotesi di prelazioni legali, essi suppongono comunque atti aventi per oggetto il trasferimento della propriet\u00e0, ovvero operazioni economiche che comportino la diminuzione volontaria del patrimonio del disponente con relativo vantaggio in via diretta dell&#8217;altra parte, destinataria dell&#8217;attribuzione del diritto trasmesso.<\/p>\n\n\n\n<p>8.2. &#8211; L&#8217;esercizio della facolt\u00e0 di disporre della propriet\u00e0 non implica nemmeno necessariamente lo scambio con un suo corrispettivo. Il pensiero va in proposito alla donazione, oltre che, come dai pi\u00f9 si assume, proprio alla rinuncia del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Si evidenzia, in ogni modo, che l&#8217;idoneit\u00e0 di una cosa a formare oggetto del diritto di propriet\u00e0 implica essenzialmente che essa possa essere sia trasferita a terzi, ovvero scambiata con altre cose, sia rinunciata da parte del titolare.<\/p>\n\n\n\n<p>8.3. &#8211; Pure le sentenze di queste Sezioni Unite del 15 novembre 2022, n. 33645 e n. 33659, hanno spiegato il diritto &#8220;di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo&#8221;, ex art. 832 cod. civ., non come limitato allo jus vendendi, ma come potere di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l&#8217;organizzazione produttiva, recependone la definizione quale &#8220;profilo pi\u00f9 intenso del diritto di godere&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>9. &#8211; Il tema in esame coinvolge, dunque, anche la concorrente facolt\u00e0 di &#8220;godere&#8221; delle cose, parimenti elevata dall&#8217;art. 832 cod. civ. a contenuto della propriet\u00e0, e che si spiega come attuazione, ad opera del titolare, dell&#8217;interesse patrimoniale protetto dalla relazione di attribuzione tra soggetto e bene. Si tratta di facolt\u00e0 evidentemente non scissa da quella di disporre della cosa, tant&#8217;\u00e8 che viene spiegata come potere di scegliere la destinazione economica da imprimere ad essa e di utilizzarla in modo oggettivamente apprezzabile. Che il &#8220;diritto di godere&#8221; della res &#8220;in modo pieno ed esclusivo&#8221;, seppur &#8220;entro i limiti e con l&#8217;osservanza degli obblighi stabiliti dall&#8217;ordinamento giuridico&#8221;, equivalga a dare attuazione all&#8217;interesse patrimoniale del proprietario, appare convinzione condivisa altres\u00ec nella elaborazione giurisprudenziale della teoria dei &#8220;beni comuni&#8221;, la quale ha evidenziato proprio la &#8220;diversit\u00e0 di fondo&#8221; tra i due tipi della propriet\u00e0 pubblica e privata, per delineare l&#8217;esigenza di un autonomo statuto degli immobili di natura &#8220;non privata&#8221;, giacch\u00e9, prescindendo dal titolo di propriet\u00e0, strumentalmente collegati &#8220;alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini&#8221; (Cass. Sez. Unite 14 febbraio 2011, n. 3665).<\/p>\n\n\n\n<p>La categoria dei &#8220;beni comuni&#8221; rappresenta, cos\u00ec, un inquadramento sistematico in grado di offrire al problema dei beni immobili abbandonati una risposta diversa rispetto a quella fornita dal codice civile, sia pure limitatamente a quelli oggetto di interesse ad una gestione diretta in forma comunitaria.<\/p>\n\n\n\n<p>10.- Nel valutare la meritevolezza della scelta di destinazione e di utilizzazione del singolo bene operata dal proprietario, peraltro, viene in primo piano il principio dettato dall&#8217;art. 42, secondo comma, Cost., che chiede alla legge di riconoscere e garantire la propriet\u00e0 privata determinandone i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la &#8220;funzione sociale&#8221;. In dottrina si \u00e8 rimarcato che il precetto costituzionale, in tal modo, ha richiesto alla legge ordinaria di disciplinare l&#8217;intera materia della propriet\u00e0 privata, riferendosi tanto ai &#8220;modi d&#8217;acquisto&#8221; (e quindi al regime dell&#8217;appartenenza ed alle sue vicende: acquisto, modificazione, estinzione, diritti parziali), quanto ai &#8220;modi di godimento&#8221; (e cio\u00e8 alla fruizione rimessa al titolare, come anche alla &#8220;utilizzazione&#8221; correlata agli atti autoritativi aventi effetti conformativi della propriet\u00e0 privata) ed infine ai &#8220;limiti&#8221; (che fanno rinvio alla conformazione del contenuto del diritto di propriet\u00e0 realizzato dalla legge).<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo, la Corte costituzionale ha spiegato che &#8220;(l)&#8217;art. 42 Cost. prescrive alla legge di riconoscere e garantire il diritto di propriet\u00e0, ma ne mette in risalto la &#8220;funzione sociale&#8221;. Quest&#8217;ultima deve essere posta dal legislatore e dagli interpreti in stretta relazione all&#8217;art. 2 Cost., che richiede a tutti i cittadini l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 economica e sociale&#8221; (Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348). Tuttavia, si \u00e8 anche chiarito che l&#8217;art. 42, secondo comma, Cost., non ha &#8220;trasformato la propriet\u00e0 privata in una funzione pubblica&#8221;: piuttosto, la Costituzione &#8220;ha chiaramente continuato a considerare la propriet\u00e0 privata come un diritto soggettivo, ma ha affidato al legislatore ordinario il compito di introdurre, a seguito delle opportune valutazioni e dei necessari bilanciamenti dei diversi interessi, quei limiti che ne assicurano la funzione sociale&#8221; (Corte cost. 28 luglio 1983, n. 252).<\/p>\n\n\n\n<p>La concezione della funzione sociale della propriet\u00e0 come strumento attuativo della soddisfazione di interessi generali, e non dell&#8217;interesse economico individuale del titolare, svolge il suo ruolo mediante limitazioni legali delle facolt\u00e0 di disposizione e di godimento che si giustificano per intere categorie di beni, inserendosi nella struttura del diritto e vincolandolo indissolubilmente ad un esercizio conformato.<\/p>\n\n\n\n<p>La contrariet\u00e0 all&#8217;art. 42 Cost. \u00e8 stata, cos\u00ec, esclusa talvolta, in ragione dell&#8217;adeguato bilanciamento fra la tutela della propriet\u00e0 e il perseguimento di interessi generali, anche proprio con riguardo a scelte legislative volte a &#8220;diluire nel tempo l&#8217;abbandono degl&#8217;immobili&#8221; in particolari zone (Corte cost. 28 aprile 1994, n. 166), mentre \u00e8 stata dichiarata l&#8217;illegittimit\u00e0, sulla base dello stesso parametro, di disposizioni che, vietando gli interventi edilizi di manutenzione degli immobili, ne provocassero &#8220;un progressivo abbandono e perimento&#8221; (Corte cost. 29 dicembre 1995, n. 529).<\/p>\n\n\n\n<p>Se la &#8220;funzione sociale&#8221; &#8220;esprime, accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, nel che si sostanzia la nozione stessa del diritto di propriet\u00e0 come viene modernamente intesa e come \u00e8 stata recepita dalla nostra Costituzione&#8221; (Corte cost. 23 aprile 1986, n. 108; Corte cost. 30 aprile 2015, n. 71), non vi \u00e8, comunque, un dovere di essere e di restare proprietario per &#8220;motivi di interesse generale&#8221; legati alla affermazione della responsabilit\u00e0 per l&#8217;uso dannoso del bene.<\/p>\n\n\n\n<p>Dalla cornice ordinamentale non emerge, dunque, un generale potere-dovere del proprietario di esercitare i suoi poteri in maniera &#8220;funzionale&#8221; al sistema socio-economico: il godimento del bene resta forma di esercizio del diritto di propriet\u00e0 appartenente al titolare per il soddisfacimento di un interesse patrimoniale da lui disponibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Il minimo costituzionale del diritto di propriet\u00e0, pertanto, \u00e8 dato sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall&#8217;apprezzabile valore economico dello stesso. Se le facolt\u00e0 di godere e disporre della cosa risultano annullate, e non residua alcuna utilit\u00e0 patrimoniale per il dominus, viene meno la medesima propriet\u00e0, non potendosi riqualificare il titolare come gestore nell&#8217;interesse collettivo.<\/p>\n\n\n\n<p>11. &#8211; Per dare risposta alle questioni rimesse dai Tribunali di L&#8217;Aquila e di Venezia non \u00e8 indispensabile verificare se la pienezza e l&#8217;esclusivit\u00e0 del &#8220;diritto di godere e disporre&#8221; attribuito al proprietario comprendano tuttora, come si affermava espressamente in alcune codificazioni e in alcuni trattati dell&#8217;Ottocento, anche il potere di abbandonare la cosa.<\/p>\n\n\n\n<p>La condizione di abbandono rileva per i beni mobili, nel senso che la derelizione comporta quale effetto legale la perdita della propriet\u00e0 e consente il successivo acquisto a titolo originario in capo all&#8217;occupante (art. 923 cod. civ.). Si tratta di fattispecie estintiva e (eventualmente) acquisitiva della propriet\u00e0 estranea alla categoria dei beni immobili per i vincoli formali prescritti dagli artt. 1350, n. 5, e 2643, n. 5, cod. civ. Nella rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare al fine del prodursi dell&#8217;effetto abdicativo non basta il comportamento materiale dell&#8217;abbandono (sia pur accompagnato dall&#8217;animus derelinquendi), ma occorre comunque il compimento di un atto dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>11.1. &#8211; Quando, peraltro, l&#8217;ordinamento pone divieti ai proprietari di disporre di determinati beni mediante abbandono incontrollato degli stessi, la illegittimit\u00e0 della condotta dismissiva viene affermata non gi\u00e0 sindacando l&#8217;abusivit\u00e0 dell&#8217;atto di abdicazione, rientrante nel contenuto del diritto di propriet\u00e0, ma per la violazione di norme imperative di ordine pubblico, che, in via generale ed astratta, esprimono scelte tassative che il legislatore ha ritenuto essenziali ed irrinunciabili per gli interessi della collettivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>12. &#8211; Estraneo al nucleo fondamentale del dubbio interpretativo posto dai Tribunali rimettenti \u00e8 anche il dibattito sulle fattispecie di c.d. &#8220;abbandono liberatorio&#8221; (indicativamente, artt. 882,963,1104,1070 cod. civ.), che, pur nelle peculiarit\u00e0 delle singole ipotesi normative, si caratterizzano per il tratto distintivo del perseguimento di una funzione che va oltre l&#8217;abdicazione e consiste nella liberazione da un&#8217;obbligazione connessa alla cosa, la quale deve essere adempiuta dal titolare del medesimo diritto reale che si dismette e nasce a carico di quest&#8217;ultimo nel momento in cui si verifica la circostanza prevista dalla legge per il suo sorgere, sicch\u00e9, venuto meno lo ius ad rem che consente l&#8217;identificazione del soggetto debitore, vien meno anche la causa obligandi.<\/p>\n\n\n\n<p>Pur convenendo con l&#8217;impostazione che la liberazione dall&#8217;obbligo di contribuire alle spese costituisce pur sempre un effetto e non la causa di queste fattispecie abdicative, quel che connota le stesse \u00e8 l&#8217;interesse rilevante di altri soggetti (il comproprietario, il concedente, il proprietario del fondo dominante), i quali sono investiti a loro volta di un autonomo diritto reale ad utilizzare il medesimo bene.<\/p>\n\n\n\n<p>Si parla perci\u00f2, con riguardo alle figure di &#8220;abbandono liberatorio&#8221;, di rinunce qualitativamente diverse dalla rinuncia alla propriet\u00e0 esclusiva, incidendo esse inevitabilmente, mediante acquisto o &#8220;accrescimento&#8221; ope legis, nella sfera giuridica di un altro soggetto del rapporto reale.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando queste Sezioni Unite, con le sentenze del 10 giugno 1988, nn. da 3940 a 3946, rese nell&#8217;ambito del contenzioso sugli effetti della illegittima occupazione e radicale trasformazione di fondi privati per la costruzione di opere pubbliche, presero in esame le &#8220;varie ipotesi, normativamente previste, di abbandono del proprio diritto (art. 550,1070,1104 cod. civ.)&#8221;, sottolinearono che &#8220;la rinunzia del proprietario assume costantemente carattere di gratuit\u00e0, di volontaria accettazione, cio\u00e8, di una decurtazione del proprio patrimonio, sia pure in vista di evitare spese od oneri maggiori; ma non pu\u00f2 mai tradursi in strumento per immutare nel patrimonio stesso una sua componente sostituendo al bene immobile dereliquendo il suo controvalore monetario ed imponendo ad altri il prestarsi a tanto merc\u00e9 una sorta di acquisto coattivo&#8221;. Le stesse pronunce considerarono che l&#8217;abbandono della propriet\u00e0, &#8220;proprio perch\u00e9 di per s\u00e9 incapace di approdare ad effetti traslativi nei confronti di terzi determinati&#8221;, determinerebbe &#8220;quella vacuit\u00e0 di assetto proprietario dante luogo, secondo la previsione di cui all&#8217;art. 827 cod. civ., alla attribuzione del bene stesso al patrimonio dello Stato&#8221;. Fu pure ritenuto in quelle pronunce che &#8220;in tanto \u00e8 possibile ricollegare una qualsiasi conseguenza giuridica alla volont\u00e0, che il privato avrebbe manifestato, di dismettere il diritto dominicale su di un bene, in quanto nel momento della manifestazione non sia venuta meno la situazione soggettiva di appartenenza&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Le ipotesi di abbandono liberatorio realizzano, dunque, prioritariamente &#8211; e non come mero effetto riflesso della rinuncia al diritto reale &#8211; una funzione satisfattiva rispetto ad obbligazioni che sono a carico del rinunciante, e si connotano come vicenda estintiva (e non anche mediatamente traslativa) di una posizione soggettiva complessa del medesimo dichiarante. Ci\u00f2 ne segna anche il tratto distintivo rispetto alle facolt\u00e0 di &#8220;cessione&#8221; di cui agli artt. 888 e 1128, quarto comma, cod. civ., le quali realizzano, piuttosto, una esplicita funzione traslativa di natura reale.<\/p>\n\n\n\n<p>13. &#8211; La rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare, sulla cui ammissibilit\u00e0 si interrogano i Tribunali rimettenti, \u00e8 atto essenzialmente unilaterale, la cui funzione tipica \u00e8 soltanto quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto. L&#8217;unilateralit\u00e0 e non recettiziet\u00e0 dell&#8217;atto di rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 di un immobile sono conseguenze dell&#8217;interesse individuale che essa realizza con la dichiarazione del titolare del diritto soggettivo diretta unicamente a dismettere il medesimo. Tale dichiarazione va manifestata nel mondo esterno perch\u00e9 produca il suo effetto mediante atto pubblico o scrittura privata e va trascritta perch\u00e9 sia opponibile a determinati terzi, ma non deve rivolgersi ad una determinata persona perch\u00e9 ne abbia conoscenza, seppure si tratti di persona interessata alla rinuncia.<\/p>\n\n\n\n<p>13.1. &#8211; L&#8217;adempimento della trascrizione ex art. 2643, n. 5, cod. civ. (ove si parla di atti &#8220;tra vivi&#8221;, al pari dell&#8217;art. 1324 cod. civ.) della rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare contro il suo autore, in quanto atto abdicativo unilaterale, non ha efficacia costitutiva e nemmeno svolge, in realt\u00e0, la funzione tipica, disposta dall&#8217;art. 2644 cod. civ., di dirimere i possibili conflitti tra pi\u00f9 acquirenti a titolo derivativo dal medesimo dante causa, producendosi il conseguente acquisto dello Stato, stabilito dall&#8217;art. 827 cod. civ., a titolo originario, ove sia dimostrata la situazione di fatto della vacanza del bene. Essendo l&#8217;acquisizione a titolo originario al patrimonio disponibile statale un effetto riflesso, ma legislativamente automatico, della rinuncia abdicativa, la soluzione, proposta in dottrina, di eseguire la formalit\u00e0 anche in favore dello Stato, nelle forme della pubblicit\u00e0 dichiarativa prevista per gli atti traslativi, viene peraltro motivata dall&#8217;opportunit\u00e0 di una siffatta segnalazione per l&#8217;operativit\u00e0 del principio di continuit\u00e0 e per l&#8217;esigenza di tutela dell&#8217;affidamento dei terzi (ad esempio, l&#8217;eventuale successivo acquirente dal rinunciante).<\/p>\n\n\n\n<p>Incidentalmente, pu\u00f2 osservarsi anche che il carattere originario dell&#8217;acquisto ex art. 827 cod. civ. non \u00e8 affatto per ci\u00f2 solo ostativo alla permanenza dei diritti reali di godimento o di garanzia gravanti sull&#8217;immobile, n\u00e9 estingue le iscrizioni e trascrizioni preesistenti. Come spiegato dalla Corte costituzionale nella sentenza 3 ottobre 2024, n. 160, &#8220;la sorte di un diritto reale minore non \u00e8 in s\u00e9 pregiudicata dalla natura originaria dell&#8217;acquisto, bens\u00ec dipende dalla funzione di quest&#8217;ultimo e da come viene regolamentato dal legislatore&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la medesima natura originaria, e non traslativa, dell&#8217;acquisizione degli immobili vacanti al patrimonio dello Stato rende inapplicabili le disposizioni in materia di nullit\u00e0 urbanistiche, conformit\u00e0 catastale e prestazione energetica richiamate nelle difese delle amministrazioni statali.<\/p>\n\n\n\n<p>13.2. &#8211; In quanto atto non recettizio e pure privo di alcun effetto liberatorio, la prescrizione di un onere comunicativo in capo al rinunciante, che si aggiunga all&#8217;adempimento dell&#8217;onere della trascrizione, inerisce non al campo delle regole di validit\u00e0 e di efficacia della rinuncia, su cui si incentrano le questioni di diritto oggetto dei rinvii pregiudiziali e da risolvere in questa sede, giacch\u00e9 necessarie alla definizione dei processi a quibus, quanto a quello delle regole di comportamento, che possono essere soltanto fonte di eventuale responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>14. &#8211; In quanto atto unilaterale diretto ad estinguere un diritto patrimoniale, nella specie modalit\u00e0 di esercizio della facolt\u00e0 di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo accordata dall&#8217;art. 832 cod. civ., l&#8217;unico interesse e l&#8217;unico intento che hanno rilievo giuridico sono quelli dell&#8217;autore della dichiarazione di rinuncia. Cos\u00ec delineata, la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare espressa dal titolare &#8220;trova causa&#8221; (e quindi anche la propugnata meritevolezza dell&#8217;interesse perseguito) in s\u00e9 stessa e non nell&#8217;atto di un &#8220;altro contraente&#8221; cui sia destinata, n\u00e9, del resto, produce un vincolo contrattuale. Si tratta di una forma attuativa del potere di disposizione del proprietario che non \u00e8 soggetta dalla legge ad alcun espresso limite di scopo, come sarebbe altrimenti consentito dall&#8217;art. 42, secondo comma, della Costituzione, ove si ravvisasse un immediato controinteressato che, a tutela della propria sfera giuridica, potesse opporre il veto all&#8217;effetto abdicativo, in maniera da costringere il rinunciante a rimanere titolare della propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La deduzione ermeneutica che la propriet\u00e0 sia essenzialmente disponibile e contemporaneamente irrinunciabile, perch\u00e9 indissolubilmente collegata a doveri, obblighi, limiti e funzioni, non pu\u00f2 negare che essa, allora, dovrebbe rientrare tra quelle posizioni assegnate (anche) per la tutela di un interesse altrui, o di un interesse collettivo, diverso se non opposto rispetto a quello del titolare.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec pure la tesi che la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare non riuscirebbe comunque a cancellare la materialit\u00e0 della res in cui essa si identifica, ammettendosi l&#8217;estinzione di tale diritto soltanto in ipotesi di sopravvenuta mancanza dell&#8217;oggetto per perimento totale del bene, merita la replica che si tratterebbe, dunque, di una &#8220;propriet\u00e0 imposta&#8221;. L&#8217;art. 2 Cost. giustifica la prescrizione al proprietario di obblighi e di comportamenti in funzione di salvaguardia di interessi fondamentali aventi rilevanza collettiva, quali, in particolare, la tutela della salute e dell&#8217;ambiente, ma non anche l&#8217;imposizione della propriet\u00e0 privata in s\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Non rappresenta argomento decisivo per affermare la irrinunciabilit\u00e0 della propriet\u00e0 immobiliare nemmeno la constatazione della inestinguibilit\u00e0 del diritto che si desume dalla imprescrittibilit\u00e0 dell&#8217;azione di rivendicazione. Basta al riguardo osservare che l&#8217;art. 948, terzo comma, cod. civ. \u00e8 riferibile tanto ai beni immobili quanto ai beni mobili e che la generale imprescrittibilit\u00e0 dell&#8217;azione di rivendicazione si coordina con la possibilit\u00e0 dell&#8217;acquisto della propriet\u00e0 per usucapione, sicch\u00e9 in tal caso il diritto non si estingue per il semplice non uso, ma in conseguenza dell&#8217;avvenuto acquisto del diritto da parte di altra persona.<\/p>\n\n\n\n<p>15. &#8211; Non possono condividersi i dubbi sulla atipicit\u00e0 dell&#8217;atto di rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare, che si vorrebbe non espressamente consentita dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 risaputa la consueta obiezione che fa leva sulla lettera degli artt. 1350, n. 5 e 2643, n. 5, cod. civ. e sulla ratio degli artt. 827 e 923 cod. civ.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono altrettanto ricorrenti le repliche che ricavano la rinunciabilit\u00e0 della propriet\u00e0 dalla sua struttura di diritto assoluto di natura patrimoniale, la cui persistente titolarit\u00e0 non \u00e8 destinata a soddisfare l&#8217;interesse antagonistico diretto di alcun altro soggetto del rapporto.<\/p>\n\n\n\n<p>Quello che appare metodologicamente errato \u00e8 tuttavia ricercare nella legge non un esplicito divieto di rinunciare alla propriet\u00e0 delle cose, o di alcune cose, quanto, al contrario, una positiva affermazione che la propriet\u00e0 possa essere rinunciata.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal vigente regime ordinamentale di appartenenza dei beni, ricavabile dal secondo e dal terzo comma dell&#8217;art. 42 Cost., dall&#8217;art. 1 del Protocollo I addizionale della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali e dall&#8217;art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, pur restando escluso che il diritto di propriet\u00e0 possa venire inteso come dominio assoluto ed illimitato, spetterebbe comunque al legislatore adottare una restrizione o imporre addirittura una esclusione della facolt\u00e0 di rinunciarvi.<\/p>\n\n\n\n<p>La irrinunciabilit\u00e0 della propriet\u00e0 non pu\u00f2, del resto, tramutarsi in un sacrificio illimitato e perpetuo del potere di realizzare il valore del bene e di attuare l&#8217;interesse patrimoniale a sceglierne la destinazione economica, allo scopo esclusivo di vincolare il proprietario a continuare a sostenerne i costi di gestione altrimenti gravanti sulla collettivit\u00e0, cos\u00ec trasformando la propriet\u00e0 privata in una funzione pubblica.<\/p>\n\n\n\n<p>Un limite ragionevole e temporaneo di liceit\u00e0 delle rinunce alla propriet\u00e0 degli immobili diseconomici, attenendo al regime di appartenenza e a quello di godimento di determinati beni, nonch\u00e9 alla rilevanza che i medesimi rivelino rispetto a beni o ad interessi della pubblica amministrazione, dovrebbe, pertanto, essere in ogni caso conclamato da una legge che renda oggettivamente identificabili a priori tali immobili per contrassegni intrinseci e che sia rivolta alla generalit\u00e0 dei soggetti i cui beni si trovino nelle accennate situazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>15.1. &#8211; Non pare corretto ribaltare la prospettiva, sostenendo che con la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare e l&#8217;acquisto automatico da parte dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 827 cod. civ. si esaurisce la funzione sociale ex art. 42 Cost. e viene meno la ratio di tutela del diritto. Al contrario, la previsione dell&#8217;attribuzione al patrimonio disponibile statale degli immobili vacanti prende atto del potere di disporre mediante rinunzia da riconoscere al privato proprietario, ove questi non tragga alcuna utilit\u00e0 economica dal bene, e lo compensa con l&#8217;espressione di un consenso preventivo ex lege all&#8217;acquisto nell&#8217;ambito della propriet\u00e0 pubblica, la quale ha, in quanto tale, funzione sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli argomenti adoperati nel vasto dibattito generatosi negli ultimi anni per sindacare, sotto i profili della invalidit\u00e0, della immeritevolezza o dell&#8217;abusivit\u00e0, l&#8217;atto di rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare, in quanto presupposto della situazione che porta poi all&#8217;acquisto legale ex art. 827 cod. civ., allorch\u00e9 essa abbia ad oggetto beni &#8220;dispendiosi&#8221; o &#8220;disutili&#8221;, si appellano al principio di intangibilit\u00e0 della sfera giuridica altrui se non in ipotesi di effetti patrimonialmente vantaggiosi per l&#8217;interessato e della facolt\u00e0 di rifiuto da parte di quest&#8217;ultimo (ad un &#8220;potere di rifiuto eliminativo dell&#8217;acquisto&#8221; si riferiscono le memorie depositate dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e dall&#8217;Agenzia del demanio).<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di limite notoriamente ravvisato in presenza di attribuzioni traslative di diritti reali, le quali abbiano effetto nei confronti di terzi in maniera che costoro possano risentire un potenziale pregiudizio per gli oneri o gli obblighi di custodia e di gestione discendenti dalla titolarit\u00e0 degli &#8220;iura in rem&#8221;; qui detto limite opererebbe, invece, in concreto come correttivo di una vicenda di acquisto a titolo originario.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono quindi da condividere le tesi di coloro che negano che nella rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare possa ravvisarsi una proposta diretta a concludere un contratto, rifiutabile dal destinatario, secondo il procedimento di formazione dell&#8217;accordo di cui all&#8217;art. 1333 cod. civ.<\/p>\n\n\n\n<p>La replica pi\u00f9 convincente a queste teorie viene portata evidenziando che la relazione funzionale e strutturale ed i meccanismi di efficacia inerenti ad un atto di dismissione della propriet\u00e0 privata e ad un modo di acquisizione della propriet\u00e0 pubblica vengono cos\u00ec ricostruiti, di caso in caso, secondo le logiche contingenti delle diseconomie esterne delle attivit\u00e0 produttive e dell&#8217;aspetto sociale dei costi e dei benefici collettivi dell&#8217;operazione, a seconda che la propriet\u00e0 di quel dato bene risulti per il suo titolare situazione giuridica di vantaggio o, al contrario, &#8220;negativa&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>16. &#8211; Se la rinuncia \u00e8 una forma di attuazione dell&#8217;interesse del proprietario, che si esprime &#8220;erga omnes&#8221;, un possibile limite esterno ad essa, pur non espressamente disposto dalla legge, si ravviserebbe, secondo alcuni, per esigenze di tutela riflessa di soggetti che si trovano in altre situazioni inerenti al bene. Per dirsi non conforme al contenuto stesso della propriet\u00e0, dovrebbe trattarsi, tuttavia, di atto non riconducibile all&#8217;astratta possibilit\u00e0 di soddisfare i bisogni del dominus, e cio\u00e8 non orientato a realizzare alcun concreto ed apprezzabile interesse del titolare verso il bene, comunque consistente nella scelta della sua destinazione. L&#8217;interesse del proprietario in riferimento al bene giuridico, come si \u00e8 gi\u00e0 considerato, discende dalla natura reale del diritto e dalla intrinseca patrimonialit\u00e0 del suo oggetto, sicch\u00e9 la rinuncia potrebbe rivelarsi, di caso in caso, atto inutile o dannoso soltanto se volta a perseguire esclusivamente un interesse insuscettibile di valutazione economica rispetto alla res, e quindi di per s\u00e9 estraneo all&#8217;esercizio della propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>16.1. &#8211; In proposito, viene opposto il divieto degli atti d&#8217;emulazione di cui all&#8217;art. 833 cod. civ., che impedisce al proprietario di &#8220;fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri&#8221;. La giurisprudenza di questa Corte spiega l&#8217;atto d&#8217;emulazione come comportamento che il proprietario, in quanto tale ed in connessione alle facolt\u00e0 che a detto titolo gli spettano, pone in essere senza ritrarne alcun apprezzabile vantaggio, quanto meno in termini di risparmio di spesa, e spinto unicamente dall&#8217;animus nocendi. In sostanza, deve trattarsi di attivit\u00e0 non corrispondente a quelle espressamente previste dalla legge come rientranti fra i poteri del proprietario, n\u00e9 sorretta da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale (ex multis, Cass. Sez. Unite 16 maggio 1983, n. 3359). In tale prospettiva, l&#8217;atto emulativo \u00e8 valutato negativamente dall&#8217;ordinamento giacch\u00e9 si pone del tutto all&#8217;esterno della relazione tipica di interesse corrente tra proprietario e bene giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec anche ad intendere l&#8217;art. 833 cod. civ., in parallelo agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., quale espressione di un pi\u00f9 generale principio ordinamentale di divieto di abuso del diritto, il profilo acquisirebbe rilievo dirimente solo considerando che la rinuncia alla propriet\u00e0 non costituisca un atto di esercizio del dominio potenzialmente realizzatore dell&#8217;interesse patrimoniale protetto dalla relazione assoluta di attribuzione tra soggetto e bene. Allorch\u00e9 si invoca un controllo giudiziale sull&#8217;esercizio asociale della propriet\u00e0, lo si fa con riguardo a quei concreti comportamenti proprietari di esercizio attivo dei poteri di utilizzazione del bene, che sacrificano le ragioni dei terzi e che vengono valutati secondo i canoni della responsabilit\u00e0 civile.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta, invece, ammessa la rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 come modalit\u00e0 di attuazione dei poteri dominicali di utilizzazione e di scelta della destinazione del bene, le categorie degli atti emulativi e dell&#8217;abuso del diritto non possono ergersi a limiti della stessa per la tutela di interessi altrui o per la salvaguardia di scopi generali di varia natura.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, le tesi che condizionano la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare alla verifica del possibile &#8220;danno alla sicurezza&#8221; che limita in negativo l&#8217;iniziativa economica privata ai sensi dell&#8217;art. 41, secondo comma, Cost., assoggettano la relazione dominicale tra titolare e bene, che \u00e8 riconosciuta dall&#8217;art. 42 Cost., alle diverse regole dell&#8217;attivit\u00e0 di utilizzazione del patrimonio e del mercato. Cos\u00ec, anche il libero godimento della propriet\u00e0 privata sarebbe sottoposto al limite generale del suo svolgimento in contrasto con l&#8217;utilit\u00e0 sociale o che possa recare danno alla salute, all&#8217;ambiente, alla sicurezza, alla libert\u00e0 e alla dignit\u00e0 umana, quale quello stabilito per l&#8217;esercizio di ogni attivit\u00e0 produttiva.<\/p>\n\n\n\n<p>16.2. &#8211; Analogo discorso pu\u00f2 farsi analizzando la relazione di eventuale implicazione tra rinuncia alla propriet\u00e0 e disciplina della tutela antidelittuale, ove quest&#8217;ultima volesse intendersi limitativa della realizzazione dell&#8217;interesse proprietario per garantire, nella composizione del conflitto, la protezione dell&#8217;interesse all&#8217;integrit\u00e0 patrimoniale di terzi. La rinuncia, si sostiene, sarebbe impedita se volta ad incidere artatamente sul regime della responsabilit\u00e0 aquiliana derivante dalla propriet\u00e0 immobiliare (art. 2053 cod. civ., ma anche art. 2051 cod. civ. ove il proprietario abbia del bene, come di norma, anche la custodia; si veda Cass. 29 settembre 2017, n. 22839).<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, le disposizioni in tema di responsabilit\u00e0 per fatti illeciti che fanno riferimento alla propriet\u00e0 guardano ad essa come ragione di disponibilit\u00e0 della cosa che comporti il potere &#8211; dovere di intervento sulla stessa, da verificare nel momento in cui si \u00e8 verificato il danno (cos\u00ec Cass. 7 agosto 2013, n. 18855, precisava che l&#8217;obbligo di risarcire il danno, ai sensi dell&#8217;art. 2051 cod. civ., non \u00e8 un&#8217;obbligazione propter rem, che si trasferisce dal venditore al compratore insieme alla propriet\u00e0 dell&#8217;immobile da cui il danno stesso proviene; Cass. 16 luglio 1966, n. 1924, e Cass. 3 marzo 1965, n. 360, precisavano che, ai fini della responsabilit\u00e0 ex art. 2053 cod. civ., il momento in cui la qualifica di proprietario dell&#8217;edificio assume rilevanza per l&#8217;individuazione del soggetto passivo \u00e8 quello della avvenuta rovina della costruzione, restando ininfluenti i trasferimenti di propriet\u00e0 avvenuti prima o dopo l&#8217;evento dannoso; ma si veda anche Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2016, n. 2951, per la autonomia dell&#8217;obbligazione risarcitoria rispetto alla propriet\u00e0 del bene cui ineriscono i danni).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;argomento che la condotta manutentiva \u00e8 giuridicamente doverosa per il proprietario (ai sensi dell&#8217;art. 2053 cod. civ.) o che su di esso spieghi effetti il rapporto custodiale con la cosa (ai sensi dell&#8217;art. 2051 cod. civ.) \u00e8 insuperabile quale criterio giustificativo della realit\u00e0 delle obbligazioni che trovano la propria ragion d&#8217;essere nelle anzidette fattispecie di responsabilit\u00e0 speciali, in base al principio cuius commoda eius et incommoda, ma si rivela fallace, cio\u00e8 privo di validit\u00e0 logica, se adoperato a confutazione della rinunciabilit\u00e0 della propriet\u00e0. <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">La responsabilit\u00e0 per i danni che siano causalmente collegati alla propriet\u00e0 di un immobile, e il cui fatto illecito generatore si rinvenga nella negligente costruzione\/manutenzione o custodia dello stesso, persiste anche in caso di rinuncia abdicativa (e non liberatoria) al bene. In forza dell&#8217;acquisto al patrimonio dello Stato, stabilito dall&#8217;art. 827 cod. civ., quest&#8217;ultimo diviene vincolato propter rem per i soli obblighi gestori sorti dopo la rinuncia, mentre le responsabilit\u00e0 risarcitorie sorte anteriormente restano a carico del rinunciante.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>Se ne trae plausibile conferma dalla disciplina dettata dall&#8217;art. 882 cod. civ. per la fattispecie della rinuncia al diritto di comunione sul muro comune e della correlata esenzione dall&#8217;obbligo di contribuzione nelle spese di riparazione e ricostruzione, ove si nega l&#8217;effetto liberatorio per il rinunciante che &#8220;abbia dato causa col fatto proprio&#8221;, trasferendosi, a causa della dismissione del diritto reale, l&#8217;onere delle spese dipendenti dall&#8217;uso normale della cosa, e non invece di quelle connesse ad un pregresso titolo di responsabilit\u00e0 personale. Mentre l&#8217;onere delle spese di riparazione e ricostruzione del muro comune per quelle cause di deterioramento dipendenti dal suo uso normale \u00e8, ai sensi dell&#8217;art. 882 cod. civ., a carico di tutti i comproprietari, in proporzione del diritto di ciascuno, e si trasferisce, perci\u00f2, in capo a chiunque sia proprietario della cosa nel momento in cui si presenta la necessit\u00e0 della riparazione o della ricostruzione, l&#8217;onere delle spese provocate dal fatto di uno dei partecipanti, essendo connesso alla responsabilit\u00e0 personale di questo, grava esclusivamente sul soggetto che vi ha dato causa e non si trasferisce, quindi, a causa del trasferimento del diritto reale, al condomino che gli \u00e8 succeduto.<\/p>\n\n\n\n<p>Riveste significato in tale prospettiva altres\u00ec la ricostruzione operata nella sentenza di queste Sezioni Unite del 1 febbraio 2023, n. 3077, in tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, pervenendo alla conclusione che l&#8217;obbligo di adottare le misure di messa in sicurezza idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento \u00e8 a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, e non del proprietario incolpevole per il sol fatto che gli appartiene la titolarit\u00e0 del fondo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel medesimo angolo di visuale si colloca la sentenza 4 gennaio 2024, n. 199, che, a proposito del diritto di rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti del responsabile dell&#8217;inquinamento per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti in via sostitutiva, ai sensi dell&#8217;art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242,244 e 250 del D.Lgs. n. 152 del 2006), ha delineato i tratti di un&#8217;obbligazione indennitaria ex lege, gravante sul medesimo responsabile ed avente ad oggetto il recupero degli esborsi necessari all&#8217;espletamento di una &#8220;pubblica funzione&#8221;, sostenuti &#8220;alla stregua di un peculiare meccanismo di sussidiariet\u00e0 verticale&#8221;, attraverso il quale, &#8220;a garanzia della tutela di un bene di interesse super-individuale e dotato di rilevanza costituzionale, \u00e8 sempre assicurato il ripristino ambientale&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;incidenza della responsabilit\u00e0 per i danni recati a terzi dalla cosa non pu\u00f2, quindi, individuarsi come limite della facolt\u00e0 di disporne rinunziandovi, addossando al proprietario il dovere di rimanere tale, in maniera da agevolare la ricerca del soggetto obbligato a risarcire i medesimi danni connessi a detta qualit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;auspicio di un sindacato sull&#8217;utilit\u00e0 concreta e sull&#8217;abusivit\u00e0 della rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare postula, viceversa, la necessit\u00e0 di un controllo dall&#8217;esterno di tale modo di esercizio del diritto dominicale, che realizza un interesse del titolare verso il bene, utilizzando gli strumenti della teoria del negozio e della causa per esigenze di tutela riflessa di soggetti che si trovano in altre situazioni inerenti al bene e siano portatori di interessi confliggenti nel medesimo regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>17. &#8211; Effetto essenziale ed immediato dell&#8217;atto unilaterale e non recettizio di rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 immobiliare \u00e8 la dismissione del diritto dalla sfera giuridica del titolare.<\/p>\n\n\n\n<p>Non nell&#8217;atto di rinuncia, ma nell&#8217;effetto riflesso essenziale che esso provoca, trova poi causa l&#8217;art. 827 cod. civ., in base al quale i beni immobili &#8220;che non sono in propriet\u00e0 di alcuno spettano al patrimonio dello Stato&#8221; (o della Regione, in forza degli statuti speciali della Sardegna, della Regione Siciliana e del Trentino-Alto Adige).<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza di questa Corte descrive l&#8217;art. 827 cod. civ. come fattispecie produttiva di un effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto, quale la vacanza del bene immobile (Cass. 2 marzo 2007, n. 4975; Cass. 27 gennaio 1976, n. 256), ovvero come ipotesi di acquisto &#8220;a carattere chiaramente originario&#8221;, a differenza dell&#8217;acquisto iure successionis, e quindi a titolo derivativo, dei beni (immobili, mobili e crediti) in caso di devoluzione dell&#8217;eredit\u00e0 allo Stato per mancanza di altri successibili, ai sensi dell&#8217;art. 586 cod. civ. (Cass. 11 marzo 1995, n. 2862). La natura successoria dell&#8217;acquisto dell&#8217;eredit\u00e0 da parte dello Stato, che non necessita di accettazione n\u00e9 \u00e8 passibile di rinuncia o di rilascio liberatorio (i quali, peraltro, determinerebbero comunque l&#8217;acquisto ex art. 827 cod. civ.), essendo finalizzato alla liquidazione in favore di creditori e legatari, giustifica la previsione nel secondo comma dell&#8217;art. 586 cod. civ. della responsabilit\u00e0 intra vires hereditatis.<\/p>\n\n\n\n<p>La Relazione al codice civile spiegava: &#8220;(c)olmando una lacuna del codice del 1865, la quale aveva aperto l&#8217;adito a dubbi e a soluzioni diverse, ho disposto (art. 827) che i beni immobili che non sono di propriet\u00e0 di alcuno spettano al patrimonio dello Stato: con questa nuova norma \u00e8 pertanto escluso che vi siano beni immobili senza proprietario&#8221; (n. 398); e poi (n. 430): &#8220;(l)&#8217;art. 923, riproducendo con lieve variante l&#8217;art. 711 del codice precedente, pone in evidenza che l&#8217;occupazione, come modo di acquisto della propriet\u00e0, \u00e8 limitata alle cose mobili. L&#8217;esclusione della possibilit\u00e0 di acquistare per occupazione i beni immobili si coordina con la norma che ho introdotto nell&#8217;art. 827 per attribuire al patrimonio dello Stato i beni immobili che non siano di propriet\u00e0 di alcuno. \u00c8 cos\u00ec risolta una questione che traeva vita dalla formula generica dell&#8217;articolo 711 del codice anteriore&#8221; (ove non si distingueva tra &#8220;cose&#8221; mobili e immobili, n\u00e9 si era riprodotto l&#8217;art. 713 del vigente codice civile francese).<\/p>\n\n\n\n<p>La soluzione raggiunta nel codice del 1942 indubitabilmente risulta pi\u00f9 in linea con le esigenze di certezza giuridica delle posizioni immobiliari, altrimenti pregiudicate ove si fosse optato per la rilevanza acquisitiva dell&#8217;occupazione degli immobili abbandonati. Torna alla mente la recente affermazione della gi\u00e0 richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2024, secondo cui alla inutilizzazione di terreni o edifici non si correla alcun automatico ed istantaneo effetto estintivo del dominio, n\u00e9, in forza degli artt. 42 e 2 Cost., la propriet\u00e0 in stato di abbandono pu\u00f2 soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione. Per soddisfare i bisogni di sicurezza nella circolazione dei beni immobili e di tutela delle aspettative di colui che si sia posto stabilmente in una relazione qualificata con un fondo, il nostro ordinamento ha scelto di servirsi del rimedio dell&#8217;usucapione, che pure costituisce un modo di acquisto originario della propriet\u00e0 in conseguenza di un fatto giuridico (possesso, decorso del termine) e non di un rapporto con il precedente titolare del diritto, ma si pone in conflitto con la pretesa del soggetto usucapito.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;art. 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha poi rimesso ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione dei criteri per l&#8217;acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti da devolvere allo Stato, prescrivendo anche l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1163 cod. civ. al possesso esercitato su tali immobili sino a quando il terzo, esercente attivit\u00e0 corrispondente al diritto di propriet\u00e0 o ad altro diritto reale, non notifichi all&#8217;Agenzia del demanio detta situazione. Va rimarcato che questa disposizione non suppone alcun giudizio di &#8220;convenienza&#8221; nella individuazione degli immobili vacanti da devolvere allo Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>17.1. &#8211; Appare improprio ridurre la portata precettiva dell&#8217;art. 827 cod. civ. a criterio di allocazione del rischio della mancata o incerta prova della propriet\u00e0. Tale disposizione \u00e8, piuttosto, una regola di attribuzione allo Stato di tutti gli immobili non appartenenti ad alcuno, senza che rilevi che si tratti, o meno, di beni abbandonati da un precedente titolare, o di beni produttivi, o di beni aventi un residuo valore di mercato.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec inteso, l&#8217;art. 827 cod. civ. non appare argomento dirimente per affermare l&#8217;ammissibilit\u00e0 o l&#8217;inammissibilit\u00e0 della rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 immobiliare. Come chiarisce il riportato stralcio della Relazione al codice civile, la norma fu introdotta per replicare il principio, gi\u00e0 tipico del sistema feudale, che non vi possono essere beni immobili senza padrone. L&#8217;art. 827 cod. civ. fa sistema con l&#8217;art. 838 cod. civ., il quale attribuisce all&#8217;autorit\u00e0 amministrativa il potere di far luogo all&#8217;espropriazione di beni di generale utilit\u00e0, allorch\u00e9 il proprietario ne abbia abbandonato la conservazione, la coltivazione o l&#8217;esercizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Non di meno, quando l&#8217;acquisto in capo allo Stato dell&#8217;immobile che non sia in propriet\u00e0 di alcuno deriva dalla rinuncia del precedente titolare, si ipotizzano controlli di meritevolezza e di validit\u00e0 sotto il profilo causale per cautelare l&#8217;amministrazione dall&#8217;eventualit\u00e0 di un atto abdicativo del privato che sia unicamente diretto a far ricadere su di essa la responsabilit\u00e0 dei danni provocati dall&#8217;immobile (il quale versi in condizioni di dissesto idrogeologico, o sia inquinato, o anche soltanto diruto o pericolante), oppure a provocare l&#8217;estinzione per confusione delle obbligazioni di diritto pubblico (in specie, di quelle tributarie), che vedono creditore lo Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>La rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare \u00e8 stata indagata da alcuni studiosi, in quest&#8217;ottica, anche quale possibile ipotesi di abuso del diritto tributario, ovvero in relazione al principio generale antielusivo, cos\u00ec da renderla inopponibile all&#8217;Amministrazione finanziaria, al qual fine occorrerebbe, tuttavia, dimostrare che il negozio sia posto in essere soltanto per ottenere un&#8217;agevolazione o un risparmio d&#8217;imposta ed in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l&#8217;operazione, diverse dalla mera aspettativa di siffatti benefici.<\/p>\n\n\n\n<p>Si assume, ulteriormente, che la rinuncia alla propriet\u00e0 di un immobile non rivelerebbe alcuna utilit\u00e0 giuridica, se non la realizzazione del mero interesse materiale di fatto, pur estraneo ad ogni rapporto fra rinunciante e Stato, a provocare l&#8217;obbligo d&#8217;acquisto dannoso in mano pubblica, con le annesse ricadute patrimonialmente pregiudizievoli.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, come si \u00e8 gi\u00e0 ritenuto, la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare persegue l&#8217;unica finalit\u00e0 tipica di dismettere il diritto e regola unicamente l&#8217;interesse patrimoniale del proprietario, senza che abbiano rilievo interessi pratici del dominus diversi dall&#8217;intenzione puramente abdicatoria, e senza richiedere che alcun altro soggetto controinteressato alla rinuncia ne abbia conoscenza o vi presti assenso, altrimenti costringendo il rinunciante a rimanere proprietario.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;atto di rinuncia alla propriet\u00e0 di un immobile non \u00e8 causalmente rivolto alla costituzione di un nuovo rapporto giuridico in cui la titolarit\u00e0 del bene \u00e8 attribuita all&#8217;amministrazione statale. Lo Stato diventa proprietario dopo che \u00e8 venuta meno la precedente relazione di attribuzione tra il soggetto e la situazione giuridica di propriet\u00e0. L&#8217;acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato trova, perci\u00f2, il proprio titolo costitutivo nella vacanza, e non nella rinuncia.<\/p>\n\n\n\n<p>Neppure condiziona l&#8217;efficacia immediata della rinuncia, restando dato comunque esterno al perfezionamento della fattispecie abdicativa, la questione inerente alla automaticit\u00e0 dell&#8217;acquisto dello Stato, o piuttosto alla procedimentalizzazione di quest&#8217;ultimo, che postulerebbe una fase valutativa della convenienza dell&#8217;acquisizione dell&#8217;immobile al patrimonio pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;acuta distinzione tra &#8220;titolarit\u00e0&#8221; e &#8220;spettanza&#8221; della propriet\u00e0, fondata sul tenore letterale dell&#8217;art. 827 cod. civ., dal quale si desumerebbe che &#8220;spetta&#8221; allo Stato una verifica del fondamento dell&#8217;acquisto, non permette comunque di ravvisare una soggezione del rinunciante ad un diritto potestativo dell&#8217;amministrazione statale, esercitabile mediante manifestazione unilaterale della volont\u00e0 di impedire a quello di escludere il bene dal suo patrimonio e di aderire all&#8217;effetto dell&#8217;ingresso dell&#8217;immobile nel dominio pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>Si osserva, ancora, che, mentre l&#8217;art. 586 cod. civ., prescrivendo l&#8217;acquisto dell&#8217;eredit\u00e0 da parte dello Stato, in mancanza di successibili, \u00e8 una disposizione inevitabile, imposta dalla morte e dalla necessit\u00e0 di dare seguito ai rapporti giuridici gi\u00e0 facenti capo al de cuius, la rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 \u00e8 atto volontario. Deriva, tuttavia, da un&#8217;opzione anche il regime di acquisto pubblico creato nell&#8217;art. 827 cod. civ., avendo l&#8217;ordinamento esplicitato mediante esso una funzione sovrana dello Stato sul territorio, ispirata da un ravvisato interesse pubblico a che gli immobili vacanti non diventino res nullius liberamente occupabili dai privati. \u00c8 il legislatore che, per i beni immobili, a differenza di quanto stabilito dall&#8217;art. 923 cod. civ. per le cose mobili abbandonate (ove l&#8217;acquisto a titolo originario postula un comportamento apprensivo che si sostanzia nell&#8217;occupazione), fa seguire alla rinuncia alla propriet\u00e0 ed al suo effetto dismissivo del diritto la condizione dell&#8217;acquisizione legale a titolo originario in favore dello Stato, senza che quest&#8217;ultimo sia chiamato a svolgere alcuna attivit\u00e0 positiva di accettazione o di impossessamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il che non impedisce, tuttavia, che il legislatore possa altrimenti rimodulare il vigente art. 827 cod. civ., in modo da trovare un diverso assetto di equilibrio nei rapporti tra pubblico e privato, operando una riforma di sistema in ordine al regime dei beni immobili vacanti e del correlato acquisto al patrimonio dello Stato e scegliendo i mezzi che riterr\u00e0 cos\u00ec pi\u00f9 idonei a realizzare la tutela dei fini costituzionalmente necessari nella composizione della pluralit\u00e0 degli interessi in gioco, evincibili pure dalle esigenze prospettate nelle difese delle amministrazioni attrici.<\/p>\n\n\n\n<p>17.2. &#8211; La circostanza che, come evidenziato nelle difese del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e dell&#8217;Agenzia del demanio, gli atti di rinuncia oggetto delle cause in esame contenessero clausole nelle quali si prevedeva espressamente l&#8217;acquisto dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 827 cod. civ., non denota per ci\u00f2 solo una caratterizzazione quale manifestazione di volont\u00e0 dei rinuncianti rivolta a produrre tale effetto. Queste clausole risultano al pi\u00f9 ricognitive della spettanza ex lege degli immobili rinunciati al patrimonio dello Stato, essendosene verificati i presupposti: esse, cio\u00e8, costituiscono la mera ricognizione del verificarsi di un effetto legale e non realizzano un negozio bilaterale traslativo della propriet\u00e0, che abbia bisogno del consenso dell&#8217;acquirente.<\/p>\n\n\n\n<p>17.3. &#8211; L&#8217;acquisizione al patrimonio pubblico dei beni immobili che non sono propriet\u00e0 di alcuno si spiega, quindi, come espressione della sovranit\u00e0 dello Stato, evolutivamente intesa non quale principio soggettivo di autorit\u00e0, ma come sintesi dei valori essenziali della comunit\u00e0 che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali, nella specie in materia di governo del territorio, quelli paesaggistici, ambientali, archeologici e di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, e, prima ancora, in materia di &#8220;sicurezza&#8221;, quelli collegati alla tutela dell&#8217;interesse generale alla incolumit\u00e0 delle persone.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo nucleo fondamentale di valori, in cui si sostanziano i rapporti tra comunit\u00e0 ed apparato autoritario, si impone su qualsiasi pretesa soggettiva di dominio, e non \u00e8 dunque influenzato dal venir meno dell&#8217;interesse particolare del proprietario rinunciante e dalla soggezione dello stesso agli oneri relativi, n\u00e9 \u00e8 temperato da verifiche caso per caso afferenti alla convenienza economica dell&#8217;acquisto statale.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, se il fondamento della irrinunciabilit\u00e0 della propriet\u00e0 degli immobili si voglia spiegare per le asserite prevalenti ragioni di tutela dell&#8217;interesse generale, \u00e8 indimostrato, se non proprio in rapporto di opposizione con l&#8217;explanans, il dato che una migliore tutela dell&#8217;interesse della collettivit\u00e0 sia garantita dalla preclusione dell&#8217;effetto dismissivo &#8220;antisociale&#8221; e dalla permanente titolarit\u00e0 imposta al rinunciante.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;evocazione comparativa dei sistemi giuridici di common law, orientati nel senso della irrinunciabilit\u00e0 della propriet\u00e0 immobiliare, conferma che quella soluzione trova giustificazione non nel differente punto di equilibrio tra propriet\u00e0 privata del singolo e diritti sociali, quanto nella diversa organizzazione dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>Rispetto alle prerogative della sovranit\u00e0 statale in tema di sicurezza e governo del territorio, la prospettazione della nullit\u00e0 di una rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare mossa dal solo &#8220;fine egoistico&#8221; di trasferire in capo all&#8217;Erario, per effetto dell&#8217;art. 827 cod. civ., i costi e i danni dei terreni con problemi di dissesto idrogeologico, o inquinati, o gli edifici inutilizzabili, d\u00e0 vita ad un singolare principio di sussidiariet\u00e0 orizzontale di compiti nel rapporto fra privati proprietari, investiti prioritariamente del perseguimento di interessi generali a vocazione sociale, e autorit\u00e0 pubblica, la quale subentrerebbe nella titolarit\u00e0 del bene solo se tali interessi siano stati previamente soddisfatti dai rinuncianti.<\/p>\n\n\n\n<p>17.4. &#8211; Delineata la spettanza al patrimonio dello Stato ex art. 827 cod. civ. quale effetto riflesso, e non &#8220;interno&#8221;, della rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 immobiliare, nemmeno pu\u00f2 ergersi a ragione di non meritevolezza, ovvero a causa di nullit\u00e0 dell&#8217;atto privato di disposizione del bene la violazione del principio di cui all&#8217;art. 81, primo comma, Cost., che chiama lo Stato ad assicurare &#8220;l&#8217;equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico&#8221;. L'&#8221;equilibrio di bilancio&#8221; e la &#8220;copertura economica delle spese&#8221; (di cui all&#8217;art. 81, terzo comma, Cost.) operano, secondo la giurisprudenza costituzionale, come &#8220;due facce della stessa medaglia, dal momento che l&#8217;equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse&#8221; (Corte cost., sentenze n. 165 del 2023, n. 44 del 2021, n. 274 del 2017 e n. 184 del 2016). Si tratta, dunque, di clausole generali poste a presidio delle esigenze di finanza pubblica, implicate altres\u00ec dai vincoli derivanti dall&#8217;appartenenza all&#8217;Unione europea ed operanti nel sindacato di costituzionalit\u00e0 attinente a qualsiasi previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese. Da siffatti principi, funzionali a preservare l&#8217;equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l&#8217;unit\u00e0 economica della Repubblica, non pu\u00f2 ad un tempo trarsi un limite generale, ovvero una &#8220;regola di validit\u00e0&#8221;, dell&#8217;autonomia privata.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche su tale aspetto, resta ovviamente ferma la possibilit\u00e0 per il legislatore di rimodulare la disciplina dei beni immobili vacanti, provvedendo, ove ritenga, a graduare l&#8217;attuazione dei valori costituzionali implicati nel rispetto del vincolo dell&#8217;equilibrio di bilancio in senso dinamico.<\/p>\n\n\n\n<p>17.5. &#8211; Le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 827 cod. civ., in riferimento agli artt. 2,3,41, secondo comma, e 97 Cost., sollevate dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e dall&#8217;Agenzia del demanio, oltre che non rilevanti, non essendo questa Corte chiamata a fare immediata applicazione della disposizione censurata per pronunciare sui rinvii pregiudiziali, ai sensi dell&#8217;art. 363-bis cod. proc. civ., sono, pertanto, manifestamente infondate. L&#8217;acquisto ex lege dei beni immobili vacanti da parte dello Stato, senza che sia riconosciuto un &#8220;potere di rifiuto eliminativo&#8221;, non si pone affatto di per s\u00e9 in contrasto con i principi fondamentali della solidariet\u00e0 e dell&#8217;uguaglianza economica e sociale, non consente lo svolgimento di alcuna forma di esercizio della libert\u00e0 di iniziativa economica in contrasto con l&#8217;utilit\u00e0 sociale, n\u00e9 arreca un vulnus ai principi del buon andamento finanziario e della programmazione dell&#8217;attivit\u00e0 amministrativa. I dubbi dedotti in proposito dalle difese delle amministrazioni statali si risolvono, piuttosto, in inconvenienti di fatto, come tali inidonei a incidere sulla lamentata lesione di parametri costituzionali.<\/p>\n\n\n\n<p>17.6. &#8211; In definitiva sul punto, non appare predicabile che la rinuncia alla propriet\u00e0 di un immobile sia valida, e che perci\u00f2 provochi quella situazione di vacanza presupposta dalla legge ai fini dell&#8217;acquisizione al patrimonio dello Stato, solo se il bene sia &#8220;non inutile&#8221;, ovvero &#8220;conveniente&#8221;, in base al suo valore economico, come se dovessero valutarsi i vantaggi di una prestazione in relazione al sacrificio provocato da una prevista controprestazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto la rinuncia del privato proprietario, quanto l&#8217;acquisto dello Stato, rilevano in funzione della realizzazione di interessi che costituiscono un prius rispetto alla qualificazione giuridica delle rispettive fattispecie, prescindendo dal fatto che abbiano ad oggetto un bene utile, o profittevole, in termini di valore economico puramente soggettivo, e che l&#8217;uno e l&#8217;altro abbiano un plausibile interesse, rispettivamente, a dismetterlo e ad acquisirlo e conservarlo. La relazione di propriet\u00e0 tutelata dall&#8217;ordinamento intercorre in via diretta e immediata tra soggetto e bene corporale, indipendentemente dal valore d&#8217;uso di quest&#8217;ultimo.<\/p>\n\n\n\n<p>18. &#8211; Quanto sinora affermato a proposito della ammissibilit\u00e0 della rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 su beni immobili consente di dare risposta anche al secondo profilo delle questioni rimesse dai Tribunali di L&#8217;Aquila e di Venezia, inerente all'&#8221;eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull&#8217;atto&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>18.1. &#8211; Non \u00e8 in discussione la possibilit\u00e0 per i creditori del rinunziante alla propriet\u00e0 di un immobile di proporre un&#8217;azione revocatoria per domandare che sia dichiarato inefficace nei loro confronti l&#8217;atto abdicativo di rinuncia, importando esso una pregiudizievole modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore.<\/p>\n\n\n\n<p>18.2. &#8211; Il dibattito si incentra, piuttosto, sulla verifica della &#8220;meritevolezza e\/o illiceit\u00e0 della causa&#8221; dell&#8217;atto di rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare, o della &#8220;illiceit\u00e0 del motivo&#8221;, o della &#8220;frode alla legge&#8221;, o della &#8220;nullit\u00e0 per contrasto col divieto di abuso del diritto&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>In tale dibattito, si deve tener conto degli approdi della giurisprudenza di questa Corte in ordine all&#8217;ambito del sindacato di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, cod. civ., ancorato al presupposto dell&#8217;atipicit\u00e0 del negozio; ovvero al controllo sul rispetto dei &#8220;limiti imposti dalla legge&#8221;, di cui al medesimo art. 1322, primo comma, da compiersi attraverso lo spettro delle norme costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. Un. 24 settembre 2018, n. 22437).<\/p>\n\n\n\n<p>Tutti questi possibili rimedi invalidanti dell&#8217;atto di rinuncia alla propriet\u00e0 di un immobile non appaiono praticabili in base a quanto dapprima sostenuto con riguardo all&#8217;ammissibilit\u00e0 della rinuncia stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>19. &#8211; Come gi\u00e0 detto, la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare \u00e8 atto essenzialmente unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica \u00e8 soltanto quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della futura destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto. In quanto modo di attuazione dell&#8217;interesse patrimoniale del proprietario, nella specie mediante esercizio della facolt\u00e0 di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo accordata dall&#8217;art. 832 cod. civ., l&#8217;unico intento che ha rilievo giuridico \u00e8 quello dell&#8217;autore della dichiarazione di rinuncia.<\/p>\n\n\n\n<p>La rinuncia costituisce forma di espressione del potere di disposizione del proprietario che non \u00e8 soggetta dalla legge ad alcun espresso limite di scopo, limite che l&#8217;art. 42, secondo comma, Cost. potrebbe, viceversa, in astratto fondare ove si ravvisasse un immediato controinteressato il quale, a tutela della propria sfera giuridica, potesse impedire il prodursi dell&#8217;effetto abdicativo, in maniera da imporre al rinunciante di rimanere titolare della propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare espressa dal titolare &#8220;trova causa&#8221; in s\u00e9 stessa e non nell&#8217;atto di un &#8220;altro contraente&#8221; cui sia destinata, e quindi soddisfa anche il controllo di meritevolezza dell&#8217;interesse perseguito.<\/p>\n\n\n\n<p>La meritevolezza della rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 di un immobile va apprezzata non come mezzo di valutazione della congruit\u00e0 di uno scambio economicamente significativo in base alle regole del mercato, ma con riferimento al potere dominicale di scegliere la destinazione economica da imprimere alla cosa e di utilizzarla in modo oggettivamente apprezzabile.<\/p>\n\n\n\n<p>19.1. &#8211; A fronte di un atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario diretto alla perdita del diritto, non pu\u00f2 peraltro comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullit\u00e0 virtuale per contrasto con il precetto dell&#8217;art. 42, secondo comma, Cost., sia pure inteso quale specificazione con riferimento alla propriet\u00e0 privata dell&#8217;art. 2 Cost., per il profilo dell&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 (come evincibile da Corte cost., ordinanze 24 ottobre 2013, n. 248, e 2 aprile 2014, n. 77).<\/p>\n\n\n\n<p>La rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare animata dal &#8220;fine egoistico&#8221; di accollare allo Stato le spese e i danni dei fondi in dissesto idrogeologico, inquinati o inutilizzabili, analizzata in base alla funzione obiettiva che il rinunciante intenzionalmente attribuisce al negozio e, quindi, alle finalit\u00e0 individuali, concrete, che ne condizionano il senso e la portata, dovrebbe dirsi contraria ad una norma imperativa, oppure il mezzo per frodare l&#8217;applicazione di una siffatta norma, o ispirata da un motivo illecito determinante obiettivizzato nell&#8217;atto abdicativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sotto un profilo formale, l&#8217;applicazione diretta da parte del giudice del principio della &#8220;funzione sociale&#8221; ex art. 42, secondo comma, Cost., come norma imperativa e quindi come regola di validit\u00e0 cui la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare debba sottostare, \u00e8 preclusa dalla riserva di legge che condiziona la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti. L&#8217;art. 42, secondo comma, Cost. contempla, invero, una riserva di legge relativa, rafforzata dall&#8217;indicazione dello scopo della funzione sociale (nonch\u00e9 dell&#8217;accessibilit\u00e0 a tutti), la quale cos\u00ec rappresenta l&#8217;indirizzo generale cui deve ispirarsi la legislazione ordinaria: ci\u00f2 comporta che le limitazioni della propriet\u00e0, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, possono essere stabilite solo dal legislatore, e non dal giudice.<\/p>\n\n\n\n<p>Sotto un profilo sostanziale, osta a ritenere che la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare possa realizzare un contrasto con l&#8217;art. 42, secondo comma, Cost., la considerazione, gi\u00e0 svolta, che tale norma non implica un dovere di essere e di restare proprietario per &#8220;motivi di interesse generale&#8221;, essendo dato il minimo costituzionale del diritto di propriet\u00e0 sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall&#8217;apprezzabile valore economico dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>19.2. &#8211; Consistendo la rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 in un atto di esercizio del dominio realizzatore dell&#8217;interesse patrimoniale protetto dalla relazione assoluta di attribuzione tra soggetto e bene, essa non si presta ad un impiego come strumento diretto ad eludere norme imperative per ottenere un risultato vietato dalla legge, n\u00e9 pu\u00f2 pensarsi finalizzata esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali.<\/p>\n\n\n\n<p>Quello che la rinuncia esprime \u00e8 l&#8217;interesse, a saldo totalmente negativo, a disfarsi della propriet\u00e0, e cio\u00e8 il disinteresse a mantenere la titolarit\u00e0 del bene, mentre l&#8217;ipotizzato abuso abdicativo supporrebbe un esercizio della facolt\u00e0 proprietaria diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.<\/p>\n\n\n\n<p>D&#8217;altro canto, la rinuncia alla propriet\u00e0 di un immobile non pu\u00f2 mai dirsi voluta per conseguire l&#8217;effetto di farne ricadere gli oneri sullo Stato, giacch\u00e9 la conseguenza della insorgenza della responsabilit\u00e0 statale propter rem discende non dall&#8217;autoregolamento degli interessi dettato dal rinunciante, ma, come gi\u00e0 affermato, dall&#8217;acquisto ex lege stabilito dall&#8217;art. 827 cod. civ.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre perch\u00e9 la rinuncia alla propriet\u00e0 di un immobile d\u00e0 luogo ad una modalit\u00e0 di attuazione dei poteri dominicali di utilizzazione e di scelta della destinazione della res, non \u00e8, dunque, sostenibile un controllo giudiziale che preluda ad una tutela demolitoria dell&#8217;atto contro gli abusi di cui siano rimasti vittime terzi interessati, per la salvaguardia di scopi generali e di ragioni di efficienza economica.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 non implica una confutazione delle autorevoli tesi che ravvisano nella funzione sociale ex art. 42, secondo comma, Cost. un &#8220;limite interno&#8221; precettivo della propriet\u00e0, che regola in negativo i comportamenti del proprietario, vietandogli quelle attivit\u00e0 non espressamente previste dalla legge come rientranti fra i suoi poteri, n\u00e9 sorrette da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale, e pertanto esterne alla relazione tipica di interesse corrente tra dominus e bene. L&#8217;esercizio antisociale della propriet\u00e0 rimane soggetto al controllo giudiziale con riguardo a quei concreti comportamenti proprietari che sacrificano le ragioni dei terzi e che vengono perci\u00f2 valutati secondo i canoni della responsabilit\u00e0 civile.<\/p>\n\n\n\n<p>Quel che qui si intende \u00e8 che, in presenza di un atto di disposizione patrimoniale, quale la rinuncia formale alla propriet\u00e0 di un immobile, essenzialmente votato alla perdita del diritto, non pu\u00f2 invocarsi lo scopo della funzione sociale &#8211; che l&#8217;art. 42, secondo comma, Cost. impone alla normazione conformativa del contenuto del diritto di propriet\u00e0 &#8211; per decidere della validit\u00e0 di tale atto, affidando al giudice un &#8220;sindacato di costituzionalit\u00e0&#8221; della medesima rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 immobiliare in nome di un bilanciamento di interessi da sovrapporre a quello operato nel codice civile.<\/p>\n\n\n\n<p>19.3. &#8211; Per ricostruire altrimenti la nullit\u00e0 della rinuncia ad immobili &#8220;dannosi&#8221; come dipendente dalla impossibilit\u00e0 giuridica del suo oggetto, fa comunque difetto la base legale che ostacoli in modo assoluto il risultato cui essa \u00e8 diretta.<\/p>\n\n\n\n<p>20. &#8211; Devono quindi enunciarsi i seguenti principi di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p>20.1. &#8211; La rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare \u00e8 atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica \u00e8 soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalit\u00e0 di esercizio e di attuazione della facolt\u00e0 di disporre della cosa accordata dall&#8217;art. 832 cod. civ., realizzatrice dell&#8217;interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l&#8217;effetto riflesso dell&#8217;acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell&#8217;art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare espressa dal titolare &#8220;trova causa&#8221;, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell&#8217;interesse perseguito, in s\u00e9 stessa, e non nell&#8217;adesione di un &#8220;altro contraente&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>20.2. &#8211; Allorch\u00e9 la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un &#8220;fine egoistico&#8221;, non pu\u00f2 comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullit\u00e0 virtuale per contrasto con il precetto dell&#8217;art. 42, secondo comma, Cost., o di nullit\u00e0 per illiceit\u00e0 della causa o del motivo: ci\u00f2 sia perch\u00e9 le limitazioni della propriet\u00e0, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perch\u00e9 non pu\u00f2 ricavarsi dall&#8217;art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per &#8220;motivi di interesse generale&#8221;. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 di un immobile essenzialmente l&#8217;interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarit\u00e0 del bene, non \u00e8 configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facolt\u00e0 dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.<\/p>\n\n\n\n<p>21. &#8211; Viene disposta la restituzione degli atti, rispettivamente, al Tribunale di L&#8217;Aquila e al Tribunale di Venezia.<\/p>\n\n\n\n<p>Non vi \u00e8 luogo a provvedere sulle spese sostenute nei procedimenti di rinvio pregiudiziale, non sussistendo in relazione ad essi una soccombenza riferibile alla iniziativa delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte, pronunciando sui rinvii pregiudiziali disposti dal Tribunale di L&#8217;Aquila e dal Tribunale di Venezia con le ordinanze in epigrafe, enuncia i seguenti principi di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p>1. &#8211; La rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare \u00e8 atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica \u00e8 soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalit\u00e0 di esercizio e di attuazione della facolt\u00e0 di disporre della cosa accordata dall&#8217;art. 832 cod. civ., realizzatrice dell&#8217;interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l&#8217;effetto riflesso dell&#8217;acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell&#8217;art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare espressa dal titolare &#8220;trova causa&#8221;, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell&#8217;interesse perseguito, in s\u00e9 stessa, e non nell&#8217;adesione di un &#8220;altro contraente&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>2. &#8211; Allorch\u00e9 la rinuncia alla propriet\u00e0 immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un &#8220;fine egoistico&#8221;, non pu\u00f2 comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullit\u00e0 virtuale per contrasto con il precetto dell&#8217;art. 42, secondo comma, Cost., o di nullit\u00e0 per illiceit\u00e0 della causa o del motivo: ci\u00f2 sia perch\u00e9 le limitazioni della propriet\u00e0, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perch\u00e9 non pu\u00f2 ricavarsi dall&#8217;art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per &#8220;motivi di interesse generale&#8221;. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla propriet\u00e0 di un immobile essenzialmente l&#8217;interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarit\u00e0 del bene, non \u00e8 configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facolt\u00e0 dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.<\/p>\n\n\n\n<p>Si dispone la restituzione degli atti al Tribunale di L&#8217;Aquila e al Tribunale di Venezia.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di cassazione, il 27 maggio 2025.<\/p>\n\n\n\n<p>Depositato in Cancelleria l&#8217;11 agosto 2025.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione (art. 363-bis c.p.c.), introdotto dalla riforma \u201cCartabia\u201d&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":11422,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":"[]"},"categories":[87],"tags":[],"class_list":["post-11420","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-proprieta-e-diritti-reali-immobiliari"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11420"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11420\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11559,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11420\/revisions\/11559"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11422"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}