{"id":11480,"date":"2025-08-16T10:32:57","date_gmt":"2025-08-16T08:32:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11480"},"modified":"2025-08-20T14:51:58","modified_gmt":"2025-08-20T12:51:58","slug":"diritto-penale-degli-enti-cassazione-penale-sez-iv-29-4-25-14-6-25-n-22438-inapplicabilita-agli-enti-della-messa-alla-prova","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11480","title":{"rendered":"DIRITTO PENALE DEGLI ENTI &#8211; Cassazione Penale Sez. IV 29.4.25-14.6.25 n. 22438 &#8211; Inapplicabilit\u00e0 agli enti della messa alla prova."},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F11480&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>Importante pronuncia della Cassazione Penale, su una questione dibattuta.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;istituto della messa in prova, o meglio della <em>Sospensione del procedimento con messa alla prova dell&#8217;imputato<\/em>, previsto dall&#8217;Art. 168 bis Codice Penale<sup data-fn=\"c19b741e-63a3-46e9-897a-dfce1bf7ed28\" class=\"fn\"><a href=\"#c19b741e-63a3-46e9-897a-dfce1bf7ed28\" id=\"c19b741e-63a3-46e9-897a-dfce1bf7ed28-link\">1<\/a><\/sup>, nonostante un obiter dictum degli Ermellini (Cassazione Penale Sez. Unite 27.10.2022-6.4.2023), era ritenuto applicabile agli enti facendosi questione di loro responsabilit\u00e0 ex <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=11404\">Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<p>La Quarta Sezione ha esaminato specificamente la questione, escludendo l&#8217;ammissibilit\u00e0 per le seguenti ragioni (riprese dalle Sezioni Unite succitate):<\/p>\n\n\n\n<p><em>(i) l&#8217;inquadramento, secondo il dictum della sentenza Espenhahn Sez. U, n. 38343 del 24\/04\/2014, della responsabilit\u00e0 amministrativa dell&#8217;ente in un tertium genus rispetto a quello penale ed amministrativo;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>(ii) la natura sanzionatoria della messa alla prova sulla base di inequivoci indici rivelatori tra cui: l&#8217;obbligo a carico del soggetto che vi \u00e8 sottoposto di prestare lavoro di pubblica utilit\u00e0 consistente in una prestazione non retribuita di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, a favore della collettivit\u00e0; la prestazione di condotte volte all&#8217;eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonch\u00e9, ove possibile, il risarcimento del danno; gli obblighi che derivano dalle prescrizioni concordate all&#8217;atto dell&#8217;ammissione al beneficio, che possono comprendere attivit\u00e0 di volontariato di rilievo sociale, ovvero l&#8217;osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libert\u00e0 di movimento, al divieto di frequentare determinati locali (prescrizioni, queste ultime incidenti in maniera significativa sulla libert\u00e0 personale del soggetto che vi \u00e8 sottoposto); il rapporto di proporzionalit\u00e0 delle prescrizioni cui il soggetto \u00e8 vincolato rispetto alla gravit\u00e0 del fatto commesso, nonch\u00e9 la durata della messa alla prova variabile a seconda della gravit\u00e0 del reato contestato all&#8217;imputato; la valutazione dell&#8217;idoneit\u00e0 del programma di trattamento in base ai parametri di cui all&#8217;art. 133 cod. pen. e cio\u00e8 in base ai criteri che sovraintendono ordinariamente alla commisurazione della pena; la previsione di cui all&#8217;art. 657 bis cod. proc. pen., in caso di condanna conseguente al fallimento della messa alla prova, della detrazione dalla pena ancora da eseguire di un periodo corrispondente a quello della prova eseguita secondo i parametri di ragguaglio ivi indicati;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>(iii) la inapplicabilit\u00e0 agli enti dell&#8217;istituto della messa alla prova, in forza dell&#8217;analogia in bonam partem o della interpretazione estensiva, in quanto il divieto di analogia per le norme penali, in applicazione del principio di tassativit\u00e0, si traduce per il giudice nell&#8217;impossibilit\u00e0 di applicare sanzioni oltre i casi espressamente e specificamente contemplati dalla legge;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>(iv) la modulazione della disciplina della messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen. specificamente sull&#8217;imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, con conseguente impossibilit\u00e0 di estensione all&#8217;ente cui \u00e8 contestata la responsabilit\u00e0 amministrativa.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\" style=\"font-size:30px\">* * *<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"681\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7405\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-768x511.jpeg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1536x1021.jpeg 1536w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Penale Sent. Sez. 4 Num. <br>22438 Anno 2025<br>Presidente: SERRAO EUGENIA<br>Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA<br>Data udienza: 29\/04\/2025<br>Data pubblicazione: 14\/06\/2025<\/p>\n\n\n\n<p>(omissis)<\/p>\n\n\n\n<p>RITENUTO IN FATTO<\/p>\n\n\n\n<p>1. Il Tribunale di Perugia, dopo aver ammesso alla prova, ex art. 168 bis cod. pen., l&#8217;ente O* Srl cui era stato contestato l&#8217;illecito amministrativo di cui all&#8217;art. 25 septies, comma 3, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione alla commissione del delitto di cui all&#8217;art. 590, commi 1 e 3, cod. pen. (posto in essere nell&#8217;interesse della O* da C* e C*), con sentenza del 2 ottobre 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di detta societ\u00e0 per essere stato l&#8217;illecito estinto per esito positivo della messa alla prova.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale ha ritenuto di poter superare il principio espresso da Sez. U n. 14840 del 27\/10\/2022, dep. 2023, Soc La Sportiva, Rv. 284273 &#8211; 02 secondo cui l&#8217;istituto dell&#8217;ammissione alla prova di cui all&#8217;art. 168 bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilit\u00e0 degli enti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 168 bis cod. pen. e 464 bis e ss. cod. proc. pen. Il Tribunale, nel valorizzare le norme di chiusura di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 231\/2001, che, per il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative e per le disposizioni processuali, rinviano genericamente alle norme del codice di rito relative all&#8217;imputato in quanto compatibili, dimentica che si tratta di rinvio operato antecedentemente all&#8217;introduzione nell&#8217;ordinamento dell&#8217;istituto della messa alla prova, in occasione della quale il legislatore ha consapevolmente omesso questa nuova causa di estinzione dell&#8217;illecito dell&#8217;ente, modulandola con riferimento esclusivo all&#8217;imputato persona fisica. Il Tribunale, nell&#8217;affermare apoditticamente la possibilit\u00e0 per l&#8217;ente di definizione con messa alla prova dell&#8217;illecito amministrativo conseguente al reato, non ha confrontato le due diverse vicende giuridiche, quella degli imputati e quella degli enti di cui questi ultimi sono ai vertici. L&#8217;imputato e l&#8217;ente del quale \u00e8 al vertice sono, infatti, destinatari di sanzioni diverse: la pena che pu\u00f2 anche essere pecuniaria, ma che \u00e8 principalmente detentiva, per il primo, e la sanzione amministrativa, che \u00e8 sempre pecuniaria, per il secondo. L&#8217;estensione agli enti di una responsabilit\u00e0 da reato commesso dai propri vertici ha una specifica diversa funzione speciale preventiva, tanto che \u00e8 esclusa solo se l&#8217;ente prova di essersi dotato di un modello organizzativo capace di prevenire gli illeciti dei soggetti posti in posizione apicale. In altri termini, in tema di pene e quindi di definizione della loro applicazione anche con modalit\u00e0 che portano all&#8217;estinzione del reato, non pu\u00f2 essere la stessa ratio ad individuare la risposta dell&#8217;ordinamento rispetto alla responsabilit\u00e0 del cittadino maggiorenne e alla responsabilit\u00e0 degli enti: le due previsioni giuridiche hanno fondamento differente, essendo intese a sanzionare condotte di soggetti diversi. Tanto ci\u00f2 \u00e8 vero che, nel caso in esame, il giudice non ha potuto applicare all&#8217;ente l&#8217;idem disposino prevista dall&#8217;istituto della messa alla prova, ovvero le specifiche modalit\u00e0 con le quali deve svolgersi la messa alla prova, che sono individuate dall&#8217;art. 168 bis, comma 3, cod. pen. nel lavoro di pubblica utilit\u00e0 e dall&#8217;art. 168 bis, comma 2, cod. pen. nell&#8217;affidamento al servizio sociale con auspicabile svolgimento di attivit\u00e0 di volontariato di rilievo sociale. L&#8217;ente, per effetto della messa alla prova, ha effettuato un versamento alla (Omissis) di una somma di denaro e ha finanziato un corso per allievi di un istituto tecnico e, quindi, ha nella sostanza versato una somma, il cui importo non \u00e8 stato stabilito dal giudice, ma \u00e8 stato determinato in accordo con I&#8217; U.E.P.E..<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Silvia Salvadori, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l&#8217;annullamento con rinvio della sentenza impugnata.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il difensore dell&#8217;ente, in data 11 aprile 2025, ha depositato una memoria con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilit\u00e0 del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia. Il difensore ricorda che le Sezione Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, nell&#8217;ipotesi in cui il Procuratore Generale, pur avendo ricevuto la comunicazione dell&#8217;ordinanza di messa alla prova, non abbia provveduto ad impugnarla tempestivamente, non \u00e8 legittimato a dedurre con l&#8217;impugnazione della sentenza i vizi propri dell&#8217;ordinanza in questione. Nell&#8217;ipotesi in cui impugni con il ricorso in cassazione la sentenza di definizione del procedimento di messa alla prova e l&#8217;ordinanza di sospensione del procedimento, sollevando questioni sulla ammissibilit\u00e0 del procedimento, il Procuratore Generale ha l&#8217;onere di dedurre ed allegare all&#8217;impugnazione la mancanza dell&#8217;avviso dell&#8217;ordinanza ammissiva. Ma laddove ci\u00f2 non avvenga, quel Procuratore non potr\u00e0 introdurre doglianze circa l&#8217;ammissibilit\u00e0 in astratto ed in concreto del procedimento di messa alla prova.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie il Procuratore Generale ha impugnato espressamente la sola sentenza e non anche l&#8217;ordinanza di ammissione alla prova e, tuttavia, l&#8217;unico motivo dedotto \u00e8 volto a contestare l&#8217;applicazione della causa estintiva del reato ex art. 168 bis cod. pen. per l&#8217;affermata incompatibilit\u00e0 tra l&#8217;istituto della messa alla prova delle persone fisiche e la responsabilit\u00e0 delle persone giuridiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito, secondo il difensore dell&#8217;ente, il ricorso \u00e8 infondato. Da un lato la decisione della Suprema Corte non \u00e8 vincolante per il giudice di merito con riferimento alle statuizioni che, afferendo a questioni accessorie ed esterne, non concernano direttamente i temi sottoposti all&#8217;attenzione delle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., siccome oggetto di contrasto giurisprudenziale; dall&#8217;altro gli argomenti posti a fondamento della decisione del Tribunale d Perugia devono essere condivisi.<\/p>\n\n\n\n<p>4.1 In data 22 aprile 2025, il difensore dell&#8217;Ente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per la dichiarazione di inammissibilit\u00e0 del ricorso, ovvero, in subordine, per il rigetto del ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>CONSIDERATO IN DIRITTO<\/p>\n\n\n\n<p>1. Il ricorso \u00e8 fondato.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In primo luogo si deve premettere che il Procuratore Generale era legittimato alla impugnazione della sentenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen. contro l&#8217;ordinanza che decide sull&#8217;istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l&#8217;imputato e il Pubblico Ministero anche su istanza della persona offesa. Le Sezioni Unite con sentenza n. 14840 del 27\/10\/2022 dep. 2023, Soc. La Sportiva, Rv. 284273 hanno chiarito che la legittimazione ad impugnare l&#8217;ordinanza di ammissione alla prova spetta anche al Procuratore Generale e che la possibilit\u00e0 di impugnazione diretta dell&#8217;ordinanza di ammissione alla prova implica che essa sia portata a conoscenza, mediante lettura in udienza o mediante notifica o comunicazione dell&#8217;avviso di deposito, non solo alle parti del procedimento che hanno diritto all&#8217;avviso della data dell&#8217;udienza, ai sensi dell&#8217;art. 127 cod. proc. pen., ma anche, come espressamente indicato nell&#8217;art. 128 cod. proc. pen., &#8220;a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione&#8221;. Nella stessa sentenza si \u00e8 chiarito che, nel caso in cui il Procuratore generale, pur avendo ricevuto comunicazione dell&#8217;ordinanza di messa alla prova, non abbia provveduto ad impugnarla tempestivamente, gli \u00e8 preclusa la possibilit\u00e0 di esperire rimedi avverso l&#8217;ordinanza di ammissione alla prova, ovvero di dedurre con l&#8217;impugnazione della sentenza i vizi propri dell&#8217;ordinanza in questione. Nel caso in cui, invece, l&#8217;ordinanza di ammissione alla prova non gli sia stata comunicata, il Procuratore Generale potr\u00e0 impugnare tale ordinanza, in uno alla sentenza di estinzione del reato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che &#8220;l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;ordinanza di ammissione alla prova non esclude, infatti, il potere del procuratore generale di impugnazione di essa unitamente alla sentenza che dichiara estinto il reato ex art. 464-septies cod. proc. pen., secondo la regola generale fissata dall&#8217;art. 586 cod. proc. pen, atteso che, sebbene sia previsto un apposito rimedio impugnatorio dall&#8217;art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nondimeno l&#8217;impossibilit\u00e0 di accedere ad esso da parte del legittimato all&#8217;impugnazione, stante l&#8217;esaurimento della fase di esperimento del rimedio, nonch\u00e9 della messa alla prova, comporta la riespansione del potere di impugnazione, secondo le regole generali dettate per le ordinanze in uno ai rimedi avverso di esse esperibili. In proposito, deve premettersi che la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova, pronunciata in pubblica udienza successivamente alla costituzione delle parti, ha natura di sentenza di proscioglimento ed \u00e8 perci\u00f2 impugnabile con l&#8217;appello del &#8220;pubblico ministero&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (par par.. 4 del Considerato in diritto: pag 14).<\/p>\n\n\n\n<p>2.1 Nel caso di specie dagli atti, consultabili da questa Corte venendo in rilevo una questione processuale (Sez. U., n.42792 del 31\/10\/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che l&#8217;ordinanza di sospensione del procedimento con ammissione alla prova non \u00e8 stata comunicata al Procuratore generale, sicch\u00e9 lo stesso era legittimato a impugnare l&#8217;ordinanza unitamente alla sentenza. Il contenuto del motivo di ricorso, con cui si censura proprio l&#8217;ammissione alla prova dell&#8217;Ente, rende esplicita la volont\u00e0 del Procuratore generale di impugnare, insieme alla sentenza di proscioglimento, ex art. 464-septies, comma 1, cod. proc. pen. per essere il reato estinto per esito positivo della prova, l&#8217;ordinanza pronunciata ai sensi dell&#8217;art. 464-quater cod. proc. pen., presupposto necessario di tale sentenza.<\/p>\n\n\n\n<p>3.Nel trattare il merito del ricorso, si deve preliminarmente dare atto che la questione rimessa, ai sensi dell&#8217;art. 618, comma 1, cod. proc. pen. alle Sezioni Unite con ordinanza n. 15493 del 23 marzo 2022 di questa quarta Sezione era conseguente al rilevato contrasto della giurisprudenza di legittimit\u00e0 circa la legittimazione del Procuratore generale presso la Corte di appello a impugnare i provvedimenti riguardanti la messa alla prova e\/o la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell&#8217;art. 464- septies cod. proc. pen. Le Sezioni Unite, risolta, come detto, in senso positivo la questione relativa alla legittimazione del Procuratore Generale, nel l&#8217;esamina re il ricorso nel merito, si sono soffermate anche sulla possibilit\u00e0 per l&#8217;ente di essere ammesso alla prova nell&#8217;ambito del processo instaurato a suo carico per l&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 amministrativa dipendente da reato e hanno dettato l&#8217;ulteriore principio di diritto per cui &#8220;l&#8217;istituto della messa alla prova di cui all&#8217;art. 168 bis cod. pen. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilit\u00e0 degli enti di cui al d. Igs n. 231\/2001.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1. Il Tribunale di Perugia, nella sentenza impugnata, ha ripercorso gli argomenti posti a fondamento della pronuncia delle Sezioni Unite su indicata e ha ritenuto, in consapevole dissenso, di non condividerli, in forza delle ragioni di seguito indicate:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;istituto della messa alla prova non pu\u00f2 essere equiparato sic et simpliciter ad un trattamento sanzionatorio, in quanto, a differenza di quest&#8217;ultimo, che non contempla alcun coinvolgimento dell&#8217;imputato nel processo decisionale applicativo della pena, la sospensione del procedimento con messa alla prova presuppone indefettibilmente la volont\u00e0 dell&#8217;imputato, che non contestando l&#8217;accusa, si sottopone al trattamento;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;esito positivo del lavoro di pubblica utilit\u00e0 ha natura di causa estintiva del reato per cui, lungi dall&#8217;allargare la tipologia di trattamenti sanzionatori da infliggere all&#8217;ente, amplia il ventaglio di procedimenti speciali a sua disposizione. In assenza di effetti sfavorevoli nei confronti dell&#8217;ente, chiamato a svolgere un lavoro di pubblica utilit\u00e0 solo in presenza di un suo espresso consenso e con effetti estintivi dell&#8217;illecito contestato, l&#8217;applicazione della disciplina della messa alla prova appare compatibile con il sistema di responsabilit\u00e0 da reato di cui al D.Lgs. n. 231\/2001;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il divieto di analogia \u00e8 finalizzato ad assicurare l&#8217;esigenza di garantire la libert\u00e0 del cittadino; in materia penale non si riferisce all&#8217;intera materia, ma si rivolge solo alle disposizioni punitive e opera, dunque, solo in malam partem; n\u00e9 pu\u00f2 dirsi che le diposizioni relative alla messa alla prova abbiano carattere eccezionale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; lo stesso legislatore, agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 231\/2001, ha operato un rinvio espresso alle norme del codice di procedura penale e alle disposizioni processuali relative all&#8217;imputato in quanto compatibili: si tratta all&#8217;evidenza di un espresso richiamo analogico operato dallo stesso legislatore;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;art. 168 bis cod. pen., nel fissare le condizioni per la sospensione del procedimento con messa alla prova dell&#8217;imputato, stabilisce che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonch\u00e9, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. La messa alla prova comporta, dunque, innanzitutto la prestazione di condotte riparatone. La previsione che subordina la concessione della messa alla prova all&#8217;impegno risarcitorio dell&#8217;imputato ovvero ne prescrive la revoca o la declaratoria di esito negativo in caso di suo inadempimento induce a ritenere che il risarcimento della vittima sia presupposto imprescindibile dell&#8217;istituto di nuovo conio, non alternativa ma congiunta all&#8217;eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie la societ\u00e0 O* ha provveduto al risarcimento integrale del danno subito dalla persona offesa, che ha rimesso la querela nei confronti della societ\u00e0 e dell&#8217;amministratore unico, e altres\u00ec del danno subito dai prossimi congiunti della persona offesa; oltre ad avere assolto ogni obbligazione risarcitoria, la societ\u00e0 si \u00e8 dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ha istituito un organismo di vigilanza deputato alla verifica dell&#8217;adeguatezza del modello e ha, altres\u00ec, rispettato le regole contenute nel codice etico adottato dal Gruppo T* del quale fa parte. Il programma di trattamento elaborato dall&#8217;U.E.P.E. di Perugia, in ossequio a quanto disposto dall&#8217;art. 464 bis cod. proc. pen., contempla una serie di attivit\u00e0, prescrizioni e condotte che rispondono alle caratteristiche proprie della messa alla prova. In particolare la societ\u00e0, d&#8217;intesa con la Croce Rossa di Citt\u00e0 di Castello, ha finanziato un corso di formazione della durata di 20 ore in materia di primo soccorso e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da svolgere presso l&#8217;Istituto Superiore ITIS di Citt\u00e0 di Castello e ha, altres\u00ec, versato la somma di 15.000 Euro in favore della Croce Rossa.<\/p>\n\n\n\n<p>Non vi \u00e8 alcuna ragione &#8211; conclude il Tribunale- per non ritenere &#8220;ampiamente superate le perplessit\u00e0 manifestate dalla Corte di Cassazione&#8221;, in quanto la tipologia di programma elaborato e le prestazioni svolte dalla societ\u00e0 hanno previsto un coinvolgimento diretto della stessa. La circostanza per cui l&#8217;art. 67 del d.Igs n. 231\/2001, nel prevedere le ipotesi in cui il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei confronti dell&#8217;ente non richiama il caso dell&#8217;esito positivo della messa alla prova, non \u00e8 dirimente, a fronte del richiamo operato dagli articoli 34 e 35 del decreto alle norme del codice di procedura penale.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Cos\u00ec ripercorso l&#8217;iter argomentativo della sentenza impugnata, si osserva che mentre, nel giudizio di merito, il giudice \u00e8 legittimato ad adottare una statuizione in contrasto con un principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, argomentando in ordine alle ragioni del dissenso (come nel caso oggetto del ricorso), al contrario, nel giudizio di legittimit\u00e0, le sezioni semplici della Corte di Cassazione sono vincolate al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite, nel senso che, laddove intendano discostarsene, devono, ai sensi dell&#8217;art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., rimettere con ordinanza a queste ultime la decisione del ricorso. Questa Corte ha gi\u00e0 avuto modo di chiarire, con un indirizzo a cui il Collegio intende dare continuit\u00e0, che &#8220;vincola le sezioni semplici, nei termini di cui all&#8217;art. 618, comma 1 -bis, cod. proc. pen., il principio di diritto enunciato come tale dalle Sezioni Unite, anche se estraneo alla questione controversa specificamente devoluta dalla sezione remittente (Sez. 3, n. 32084 del 17\/11\/2022, dep. 2023, Fiore, Rv. 285032 -01 con cui si \u00e8 sottolineato che &#8220;l&#8217;art. 618 comma 1 bis, introdotto dall&#8217;art. 1 comma 66 del D.Lgs. n. 103\/2017 (ed. Riforma Orlando) intende rafforzare attraverso il consolidamento del ruolo delle Sezioni Unite la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione il cui compito ordinamentale resta quello fondamentale, anche nell&#8217;ottica della certezza del diritto, di assicurare l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge e l&#8217;unit\u00e0 del diritto oggettivo nazionale&#8221; e che &#8221; il principio di diritto ai sensi dell&#8217;art. 173 comma 3 disp. att. cod. proc. pen. \u00e8 quello sul quale si basa la decisione senza ulteriori aggettivazioni che ne limitino la portata alle sole questioni specificamente devoluta dalla sezioni remittente&#8221;).<\/p>\n\n\n\n<p>4.1. Il Collegio ritiene, dunque, in accordo con il Procuratore Generale ricorrente, che gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata non consentano di superare le ragioni gi\u00e0 individuate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a sostegno della inapplicabilit\u00e0 dell&#8217;istituto dell&#8217;ammissione alla prova di cui all&#8217;articolo 168 bis cod. pen. con riferimento alla disciplina della responsabilit\u00e0 degli enti e che non sussistano, pertanto, i presupposti per la remissione del ricorso alle Sezioni Unite.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio di diritto \u00e8 stato formulato dalle Sezioni Unite all&#8217;esito di un articolato ragionamento, con il quale la sentenza impugnata non si \u00e8 confrontata compiutamente e al quale, in ogni caso, non sono stati contrapposti argomenti in grado di inficiarne la tenuta. In particolare le Sezioni Unite hanno evidenziato:<\/p>\n\n\n\n<p>(i) l&#8217;inquadramento, secondo il dictum della sentenza Espenhahn Sez. U, n. 38343 del 24\/04\/2014, della responsabilit\u00e0 amministrativa dell&#8217;ente in un tertium genus rispetto a quello penale ed amministrativo;<\/p>\n\n\n\n<p>(ii) la natura sanzionatoria della messa alla prova sulla base di inequivoci indici rivelatori tra cui: l&#8217;obbligo a carico del soggetto che vi \u00e8 sottoposto di prestare lavoro di pubblica utilit\u00e0 consistente in una prestazione non retribuita di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, a favore della collettivit\u00e0; la prestazione di condotte volte all&#8217;eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonch\u00e9, ove possibile, il risarcimento del danno; gli obblighi che derivano dalle prescrizioni concordate all&#8217;atto dell&#8217;ammissione al beneficio, che possono comprendere attivit\u00e0 di volontariato di rilievo sociale, ovvero l&#8217;osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libert\u00e0 di movimento, al divieto di frequentare determinati locali (prescrizioni, queste ultime incidenti in maniera significativa sulla libert\u00e0 personale del soggetto che vi \u00e8 sottoposto); il rapporto di proporzionalit\u00e0 delle prescrizioni cui il soggetto \u00e8 vincolato rispetto alla gravit\u00e0 del fatto commesso, nonch\u00e9 la durata della messa alla prova variabile a seconda della gravit\u00e0 del reato contestato all&#8217;imputato; la valutazione dell&#8217;idoneit\u00e0 del programma di trattamento in base ai parametri di cui all&#8217;art. 133 cod. pen. e cio\u00e8 in base ai criteri che sovraintendono ordinariamente alla commisurazione della pena; la previsione di cui all&#8217;art. 657 bis cod. proc. pen., in caso di condanna conseguente al fallimento della messa alla prova, della detrazione dalla pena ancora da eseguire di un periodo corrispondente a quello della prova eseguita secondo i parametri di ragguaglio ivi indicati;<\/p>\n\n\n\n<p>(iii) la inapplicabilit\u00e0 agli enti dell&#8217;istituto della messa alla prova, in forza dell&#8217;analogia in bonam partem o della interpretazione estensiva, in quanto il divieto di analogia per le norme penali, in applicazione del principio di tassativit\u00e0, si traduce per il giudice nell&#8217;impossibilit\u00e0 di applicare sanzioni oltre i casi espressamente e specificamente contemplati dalla legge;<\/p>\n\n\n\n<p>(iv) la modulazione della disciplina della messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen. specificamente sull&#8217;imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, con conseguente impossibilit\u00e0 di estensione all&#8217;ente cui \u00e8 contestata la responsabilit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Ne consegue l&#8217;annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della precedente ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con trasmissione atti al Tribunale di Perugia in diversa persona fisica per il giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e l&#8217;ordinanza del 7 febbraio 2024 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia, in diversa persona fisica per il giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma il 29 aprile 2025.<\/p>\n\n\n\n<p>Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><br><\/p>\n\n\n<ol class=\"wp-block-footnotes has-small-font-size\"><li id=\"c19b741e-63a3-46e9-897a-dfce1bf7ed28\">riportiamo il testo della norma:<br>1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonch\u00e9 per i delitti indicati dal comma 2 dell&#8217;articolo 550 del codice di procedura penale, l&#8217;imputato, anche su proposta del pubblico ministero, pu\u00f2 chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.<br>2. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all&#8217;eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonch\u00e9, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altres\u00ec l&#8217;affidamento dell&#8217;imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che pu\u00f2 implicare, tra l&#8217;altro, attivit\u00e0 di volontariato di rilievo sociale, ovvero l&#8217;osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libert\u00e0 di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.<br>3. La concessione della messa alla prova \u00e8 inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilit\u00e0. Il lavoro di pubblica utilit\u00e0 consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalit\u00e0 ed attitudini lavorative dell&#8217;imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivit\u00e0, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione \u00e8 svolta con modalit\u00e0 che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell&#8217;imputato e la sua durata giornaliera non pu\u00f2 superare le otto ore.<br>4. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell&#8217;imputato non pu\u00f2 essere concessa pi\u00f9 di una volta.<br>5. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108. <a href=\"#c19b741e-63a3-46e9-897a-dfce1bf7ed28-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 1\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Importante pronuncia della Cassazione Penale, su una questione dibattuta. L&#8217;istituto della messa in prova, o&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11406,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":"[{\"content\":\"riportiamo il testo della norma:<br>1. 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Comporta altres\u00ec l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che pu\u00f2 implicare, tra l'altro, attivit\u00e0 di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libert\u00e0 di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.<br>3. La concessione della messa alla prova \u00e8 inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilit\u00e0. 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La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.\",\"id\":\"c19b741e-63a3-46e9-897a-dfce1bf7ed28\"}]"},"categories":[87],"tags":[],"class_list":["post-11480","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-proprieta-e-diritti-reali-immobiliari"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11480"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11480\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11487,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11480\/revisions\/11487"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11406"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}