{"id":1839,"date":"2020-06-15T15:01:42","date_gmt":"2020-06-15T13:01:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=1839"},"modified":"2022-04-30T11:09:49","modified_gmt":"2022-04-30T09:09:49","slug":"condominio-il-registro-di-anagrafe-e-sicurezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=1839","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Il registro di anagrafe e sicurezza"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F1839&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Lente-dingrandimento-registro-di-anagrafe-e-sicurezza-frontespizio_page-0001-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3967\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Lente-dingrandimento-registro-di-anagrafe-e-sicurezza-frontespizio_page-0001-725x1024.jpg 725w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Lente-dingrandimento-registro-di-anagrafe-e-sicurezza-frontespizio_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Lente-dingrandimento-registro-di-anagrafe-e-sicurezza-frontespizio_page-0001-768x1085.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Lente-dingrandimento-registro-di-anagrafe-e-sicurezza-frontespizio_page-0001-1087x1536.jpg 1087w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Lente-dingrandimento-registro-di-anagrafe-e-sicurezza-frontespizio_page-0001-624x882.jpg 624w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Lente-dingrandimento-registro-di-anagrafe-e-sicurezza-frontespizio_page-0001.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Lente-dingrandimento-Il-registro-di-anagrafe-e-sicurezza.pdf\">download articolo di Alvise Cecchinato da Gestire immobili guardando avanti &#8211; Newsletter del Centro Studi di ANACI Veneto &#8211; 15.06.20<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Quali doveri ha l\u2019Amministratore ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La riforma del 2012 ha messo ordine nella documentazione di cui ogni Condominio deve necessariamente essere dotato, precisando all\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-terzo\/titolo-vii\/capo-ii\/art1130.html\">art. 1130 c.c.<\/a>, <em>Attribuzioni dell\u2019Amministratore<\/em>, che questi deve avere cura di diversi <strong>registri<\/strong>, menzionando per primo proprio quello di <strong>anagrafe condominiale<\/strong> (comma 1 n. 6; gli altri sono i registri dei <strong>verbali delle assemblee<\/strong>, di <strong>nomina e revoca dell&#8217;amministratore<\/strong> e di <strong>contabilit\u00e0<\/strong>, comma 1 n. 7).<\/p>\n\n\n\n<p>La disciplina introdotta per l\u2019anagrafe condominiale pone degli oneri a carico dei condomini, ma soprattutto specifica gli obblighi in capo all\u2019Amministratore.<\/p>\n\n\n\n<p>Incominciamo esaminando il contenuto del registro di anagrafe condominiale: la norma lo stabilisce <em>contenente le generalit\u00e0 dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unit\u00e0 immobiliare, nonch\u00e8 ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell&#8217;edificio<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sembra ovvio, ma va fatta attenzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Si presuppone anzitutto <strong>un elenco <\/strong><strong>dettagliato<\/strong><strong>, <\/strong><em><strong>di ciascuna unit\u00e0 immobiliare<\/strong><\/em><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ma si richiede anche <strong>un <\/strong><strong>elaborato ulteriore<\/strong><strong>, sulle <\/strong><em><strong>parti comuni dell&#8217;edificio<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>A) l\u2019elenco <em>di ciascuna unit\u00e0 immobiliare<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Deve contenere:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>le generalit\u00e0 delle persone che hanno diritti sull\u2019unit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>i dati catastali dell\u2019unit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 precisato quali debbano essere i dati catastali, ma sembra sufficiente l\u2019indicazione di foglio e mappale; \u00e8 invece precisato, quanto ai dati personali, che devono essere riportati:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>non solo <strong>nome e cognome<\/strong> (o denominazione)<\/li><li>ma anche <strong>codice fiscale<\/strong><\/li><li>ed altres\u00ec <strong>residenza o domicilio<\/strong> (o sede)<ul><\/ul><ul><\/ul><ul><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>non solo di chi \u00e8 <strong>proprietario<\/strong><\/li><li>ma anche di chi \u00e8 <strong>titolare di altro diritto reale<\/strong><\/li><li>e altres\u00ec di chi ha <strong>diritti personali di godimento<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>n.b.: pi\u00f9 persone possono avere il diritto di propriet\u00e0, quindi per quota (comproprietari; ad esempio i coniugi in comunione di beni, o i successori ereditari del defunto); pu\u00f2 esservi usufrutto, uso o abitazione (e quindi oltre al &lt;nudo&gt; proprietario, vi \u00e8 anche l\u2019usufruttuario, l\u2019usuario o il titolare di diritto reale di abitazione; relativamente all\u2019ipotesi del coniuge separato o divorziato assegnatario della casa coniugale, si rimanda alla specifica trattazione); pu\u00f2 esservi servit\u00f9 (e quindi oltre al proprietario &lt;del fondo servente&gt; vi \u00e8 anche il titolate di servit\u00f9 &lt;proprietario del fondo dominante&gt;)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>n.b.: il diritto personale di godimento tipico \u00e8 la locazione, o affitto; \u00e8 tale anche il leasing (che \u00e8 una locazione con previsto, alla fine, il passaggio di propriet\u00e0), e anche la locazione ad uso turistico (che \u00e8 una locazione di breve durata); lo \u00e8 anche il comodato (che si distingue dalla locazione per essere di regola gratuito<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>B) l\u2019elaborato sulle <em>parti comuni dell&#8217;edificio<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Deve contenere <em><strong>ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza<\/strong><\/em><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 precisato quali debbano essere questi dati: certamente vanno raccolte e conservate le certificazioni degli impianti, di cui al <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-03-12&amp;atto.codiceRedazionale=008G0060&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D37%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2008%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1\">d.m. 37\/2008<\/a>;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>n.b.: nella versione originaria, mancava l\u2019inciso \u201csulle parti comuni\u201d; una novella legislativa ha escluso che l\u2019Amministratore si debba preoccupare della sicurezza delle singole unit\u00e0<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Proseguiamo esaminando nel dettaglio, e nella interrelazione, gli oneri a carico dei condomini e gli obblighi in capo all\u2019Amministratore.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma stabilisce da un lato che <em><strong>o<\/strong><\/em><em><strong>gni variazione dei dati deve essere comunicata all&#8217;amministratore in forma scritta entro sessanta giorni<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta dunque di un <strong>onere a carico del proprietario<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in primo luogo, chi vende deve comunicare di non essere pi\u00f9 proprietario, cos\u00ec come deve comunicare di essere diventato nuovo proprietario chi acquista, per atto tra vivi o per successione ereditaria; idem per atti che vanno a costituire diritti reali limitati come usufrutto, uso, abitazione, servit\u00f9, e i provvedimenti in sede di separazione dei coniugi o divorzio sulla assegnazione della casa coniugale (si rimanda alla specifica trattazione);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ma non solo: il proprietario deve comunicare, ad esempio, le locazioni (anche quelle a uso turistico), e i comodati.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 prevista una <strong>fo<\/strong><strong>rma<\/strong>: la comunicazione deve avvenire per iscritto (quindi se un condomino lo dice a voce, o manda un messaggio senza firma, l\u2019Amministratore deve esigere una lettera scritta e sottoscritta, che conserver\u00e0 agli atti; in caso di incompletezza, l\u2019Amministratore proceder\u00e0 come infra).<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 previsto un <strong>termine<\/strong>: la comunicazione deve avvenire entro 30 gg. (in caso di ritardo, l\u2019Amministratore procede come infra).<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 previsto espressamente, ma logica vuole che vi sia trasmissione dell\u2019atto a cui consegue la variazione comunicata (che opportunamente sar\u00e0 conservato nella documentazione).<\/p>\n\n\n\n<p>La norma stessa stabilisce, dall\u2019altro lato, che <em><strong>l<\/strong><\/em><em><strong>&#8216;amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe,<\/strong><\/em><strong>e che <\/strong><em><strong>d<\/strong><\/em><em><strong>ecorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l&#8217;amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta dunque di un <strong>obbligo a carico dell\u2019Ammi<\/strong><strong>ni<\/strong><strong>stratore<\/strong>: se viene a sapere indirettamente di intervenute variazioni (da altri soggetti, anche in modo casuale o informale, o da qualsiasi circostanza), o anche se la comunicazione ricevuta \u00e8 carente (ad esempio non allegando copia dell\u2019atto a cui consegue la variazione), l\u2019iter \u00e8 il seguente:<\/p>\n\n\n\n<p>1) primo step: lettera raccomandata con richiesta di comunicazione o integrazione e avviso che in mancanza le informazioni verranno acquisite con costi a carico del condomino (a rigore, il costo andrebbe addebitato tanto all\u2019alienante, non pi\u00f9 condomino, tanto all\u2019acquirente, attuale condomino, in quanto entrambi erano onerati; va da s\u00e8 che quest\u2019ultimo \u00e8 pi\u00f9 facilmente perseguibile); se pu\u00f2 essere utile, in fondo, nelle note, si trovano alcune possibili <strong>formule<\/strong><a href=\"#sdendnote1sym\"><sup>i<\/sup><\/a><a href=\"#sdendnote2sym\"><sup>ii<\/sup><\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p>2) secondo step: acquisizione delle informazioni e addebito del costo (per i diritti immobiliari, va fatta visura negli uffici che un tempo si chiamavano Conservatoria dei Registri Immobiliari e Catasto, ora Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio; per i diritti personali, l\u2019unica strada \u00e8 una richiesta di informazioni all\u2019Ufficio del Registro).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Quali <\/strong><strong>rischi corre<\/strong><strong> l\u2019Amministratore ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo esaminato <strong>COME<\/strong> va tenuto il registro di anagrafe e sicurezza; ora esaminiamo <strong>PERCHE\u2019<\/strong> \u00e8 importante gestirlo con cura.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di errori e quindi di trascuratezza, l\u2019Amministratore pu\u00f2 incorrere infatti in conseguenze spiacevoli, e gravi responsabilit\u00e0; facciamo degli esempi.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>revoca per giusta causa<\/strong>: come noto, la riforma ha tipicizzato le ipotesi, stabilendo (<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-terzo\/titolo-vii\/capo-ii\/art1129.html?utm_source=internal&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=articolo&amp;utm_content=nav_art_prec_top\">art. 1129 c.c.<\/a>) che <em>\u201ccostituiscono, tra le altre, gravi irregolarit\u00e0 &#8230; l&#8217;inottemperanza agli obblighi di cui all&#8217;articolo 1130, numeri 6), 7) e 9)\u201d<\/em> (comma 12, n. 7); come abbiamo visto all\u2019inizio, il registro di anagrafe e sicurezza \u00e8 previsto per l\u2019appunto dall\u2019art. 1130, comma 1, n. 6, e quindi, in caso di violazione dei doveri relativi, la revoca dell&#8217;amministratore pu\u00f2 essere non solo deliberata dall\u2019Assemblea ma anche disposta dall&#8217;Autorit\u00e0 Giudiziaria, su ricorso <em>\u201cdi ciascun condomino\u201d<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>soccombenza ne<\/strong><strong>i recuperi credito<\/strong>: ormai da molto tempo la Corte di Cassazione, cambiando orientamento rispetto a pronunce molto risalenti, stabilisce che il principio dell\u2019apparenza non si applica nel condominio, e quindi un decreto ingiuntivo ottenuto contro una persona che pure si comportava palesemente da condomino, rapportandosi con l\u2019Amministratore, e persino partecipando alle Assemblee e approvando i bilanci e i riparti, pur non essendo il vero proprietario, pu\u00f2 essere fondatamente opposto, con condanna del Condominio a pagare anche le spese di soccombenza (Cassazione civile sez. un., 08\/04\/2002, n.5035<a href=\"#sdendnote3sym\"><sup>iii<\/sup><\/a>, e innumerevoli altre); un avvocato prudente prima di procedere giudiziariamente al recupero si accerter\u00e0 della effettiva titolarit\u00e0 del bene ma, oltre all\u2019eventualit\u00e0 che non vi provveda e sbagli, va considerato che, accorgendosi dell\u2019errore, dovr\u00e0 soprassedere, perch\u00e8 senza bilanci e riparti approvati a nome del vero proprietario non pu\u00f2 essere ottenuta ingiunzione a suo carico ex <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/disposizioni-per-attuazione-del-codice-civile\/capo-i\/sezione-iii\/art63.html\">art. 63 disp.att. c.c.<\/a>, e sono comunque rischiose altre iniziative giudiziali, per la ragione del punto che segue;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>invalidit\u00e0 del deliberato delle assemblee<\/strong>: analogamente, convocare in Assemblea un soggetto diverso dal vero condomino, cos\u00ec come convocare solo uno dei comproprietari, ovvero convocare l\u2019usufruttuario anzich\u00e8 il nudo proprietario, vizia le delibere adottate; si potr\u00e0 disquisire sulla natura della invalidit\u00e0 (nullit\u00e0 o annullabilit\u00e0), su legittimazione e interesse a farla valere (e quindi anche sulla possibilit\u00e0 di sanatoria), ma certo sono rischi da evitare;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>altre possibili responsabilit\u00e0<\/strong>: non sono da escludere, seppur residuali, ulteriori problematiche (pensiamo all\u2019attualit\u00e0, e alla pandemia Covid-19: in caso di contagi, e quindi di indagini per penali responsabilit\u00e0, pu\u00f2 darsi che l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria chieda informazioni e acquisisca il registro).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi \u00e8 molto, molto importante; questa pu\u00f2 essere una <strong>check list<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>tra i registri del condominio vi \u00e8, autonomamente conservato, quello di di anagrafe e sicurezza ?<\/li><li>\u00e8 completo delle due parti, sia quella di anagrafe sulle singole unit\u00e0 sia quella sulla sicurezza delle parti comuni ?<\/li><li>le anagrafiche delle unit\u00e0 sono complete di tutti i dati (anche il codice fiscale) e si ha anche il titolo di acquisto (o almeno la visura catastale con precisato foglio e mappale) ?<\/li><li>nei casi di compropriet\u00e0, o pi\u00f9 diritti reali, ci sono i dati di tutti i soggetti, con la relativa qualifica ?<\/li><li>nei casi di soggetti commerciali, \u00e8 precisato il tipo di societ\u00e0, o se \u00e8 ditta individuale ?<\/li><li>nei casi di enti o associazioni, si ha atto costitutivo o altra documentazione da cui risulti sede, codice fiscale e rappresentante legale ?<\/li><li>i proprietari hanno comunicato, e periodicamente aggiornano, le locazioni (anche quelle ad uso turistico ?)<\/li><li>sulla sicurezza si hanno le certificazioni degli impianti (es. elettrico, riscaldamento, ascensore) ?<br><br>* * *<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdendnote1anc\">i<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">possibile formula per lettera in ipotesi di dati incompleti:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>Egregio Signor &#8230;. agli atti del Registro condominiale di anagrafe e sicurezza per l&#8217;unit\u00e0 n. &#8230;. risulta a Suo nome; i dati sono per\u00f2 incompleti, nei seguenti campi:<\/em><em> [ <\/em><em>dati catastali dell\u2019unit\u00e0 <\/em><em>] [ generalit\u00e0 delle persone che hanno diritti sull\u2019unit\u00e0: <\/em><em>nome e cognome (o denominazione)<\/em><em>, <\/em><em>codice fiscale<\/em><em>, <\/em><em>residenza o domicilio (o sede)<\/em><em> &#8211; non solo di chi \u00e8 proprietario (in caso di compropriet\u00e0: tutti) ma anche di chi \u00e8 titolare di altro diritto reale (es. usufrutto) e altres\u00ec di chi ha diritti personali di godimento (es. locazione)].<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>Ricordando che ai sensi dell&#8217;art. 1130 c.c., comma 1 n. 6 \u00e8 onere del condomino fornire tutti i dati prescritti, invito a provvedere (ideale \u00e8 che Lei trasmetta l&#8217;atto di acquisto, completo di allegati, e\/o quelli da cui derivano altri diritti reali o diritti personali di godimento).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>Avviso che, per la norma stessa, &#8220;l&#8217;amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe, e che decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l&#8217;amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdendnote2anc\">ii<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">possibile formula per lettera in ipotesi di sospette variazioni:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>Egregio Signor &#8230;. agli atti del Registro condominiale di anagrafe e sicurezza per l&#8217;unit\u00e0 n. &#8230;. risulta a Suo nome; i dati <\/em><em>sembrano per\u00f2 non aggiornati.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>Ricordando che ai sensi dell&#8217;art. 1130 c.c., comma 1 n. 6 \u00e8 onere del condomino comunicare all&#8217;amministratore ogni variazione dei dati prescritti in forma scritta entro sessanta giorni, invito a comunicare ogni eventuale variazione (ideale \u00e8 che, in caso di variazioni, Lei trasmetta l&#8217;atto che le determina, completo di allegati).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>Avviso che, per la norma stessa, &#8220;l&#8217;amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe, e che decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l&#8217;amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdendnote3anc\">iii<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Il principio dell\u2019apparenza del diritto,riconducibile alla tutela dell\u2019affidamento incolpevole, non \u00e8 applicabile nel rapporto tra il condominio e il singolo condomino, in ordine all\u2019azione per il pagamento della quota di spese sostenute per il godimento e la conservazione delle parti comuni dell\u2019edificio, in quanto l\u2019ente di gestione non \u00e8 terzo, ma parte del predetto rapporto. In tema di ripartizione delle spese condominiali \u00e8 passivamente legittimato, rispetto all\u2019azione giudiziaria promossa dall\u2019amministratore per il recupero della quota di competenza, il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche chi possa apparire come tale, dovendosi escludere l\u2019applicazione del principio dell\u2019apparenza del diritto nei rapporti tra condominio e condomino.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo di Alvise Cecchinato da Gestire immobili guardando avanti &#8211; Newsletter del Centro Studi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5173,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8,35],"tags":[],"class_list":["post-1839","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1839","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1839"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1839\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6698,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1839\/revisions\/6698"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5173"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1839"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1839"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1839"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}