{"id":2336,"date":"2020-07-24T14:55:28","date_gmt":"2020-07-24T12:55:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=2336"},"modified":"2021-03-13T20:51:25","modified_gmt":"2021-03-13T19:51:25","slug":"condominio-il-mandato-ad-amministrare-il-condominio-ed-il-compenso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=2336","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Il mandato ad amministrare il condominio ed il compenso"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F2336&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Lente-dingrandimento-il-mandato-ad-amministrare-il-condominio-ed-il-compenso-frontespizio_page-0001-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3968\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Lente-dingrandimento-il-mandato-ad-amministrare-il-condominio-ed-il-compenso-frontespizio_page-0001-725x1024.jpg 725w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Lente-dingrandimento-il-mandato-ad-amministrare-il-condominio-ed-il-compenso-frontespizio_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Lente-dingrandimento-il-mandato-ad-amministrare-il-condominio-ed-il-compenso-frontespizio_page-0001-768x1085.jpg 768w, 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&#8211; 15.07.20<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>L&#8217;Amministratore ha sempre diritto al compenso ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La riforma del 2012 ha recepito l&#8217;insegnamento giurisprudenziale che ravvisava gi\u00e0, nell&#8217;incarico dell&#8217;Amministratore, un rapporto di <strong>mandato<\/strong><a href=\"#sdendnote1sym\"><sup>i<\/sup><\/a>: il termine si trova poche volte nelle norme del Codice Civile sul Condominio<a href=\"#sdendnote2sym\"><sup>ii<\/sup><\/a> ma \u00e8 decisivo il rimando, nel penultimo comma dell&#8217;art. 1129 c.c., per il quale <em>&#8220;Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV&#8221;<\/em>, che sono appunto gli articoli (dal 1703 al 1730) che disciplinano dunque tale contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi l&#8217;Amministratore opera, da professionista quale \u00e8 (ora ai sensi della <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;4!vig=\">l. 4\/13<\/a>), esattamente come l&#8217;Avvocato o il Commercialista, che parimenti ricevono dal Cliente, per contratto di prestazione d&#8217;opera intellettuale, dei mandati.<\/p>\n\n\n\n<p>Propriamente, la definizione codicistica del mandato recita che \u00e8 <em>&#8220;il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o pi\u00f9 atti giuridici per conto dell&#8217;altra&#8221;<\/em> (art. 1703 c.c.): come per l&#8217;Avvocato promuovere una causa, oppure per il Commercialista tenere la contabilit\u00e0, cos\u00ec per l&#8217;Amministratore di Condominio gli <em>&#8220;atti giuridici&#8221;<\/em> sono quelli in cui si concreta la sua attivit\u00e0 di gestione immobiliare delle propriet\u00e0 comuni del fabbricato, ossia quanto prevedono il Codice Civile e le altre fonti normative quali <em>&#8220;attribuzioni&#8221;<\/em> (anzitutto l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-terzo\/titolo-vii\/capo-ii\/art1130.html?q=1130+cc&amp;area=codici\">art. 1130 c.c.<\/a>, ma anche innumerevoli altre norme, sempre del Codice e di altre leggi).<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le norme che disciplinano il contratto del mandato richiamate per l&#8217;Amministratore di Condominio vi \u00e8 anche l&#8217;art. 1709 c.c., rubricato <em>&#8220;Presunzione di onerosit\u00e0<\/em><em>&#8220;<\/em>, il quale prevede che <em>&#8220;Il mandato si presume oneroso&#8221;<\/em> (ossia si ritiene non gratuito, fino a prova contraria di diverso accordo tra le parti), e che <em>&#8220;La misura del compenso, se non \u00e8 stabilita dalle parti, \u00e8 determinata in base alle tariffe professionali o agli usi<\/em><em>&#8220;<\/em>, ovvero che <em>&#8220;<\/em><em>in mancanza \u00e8 determinata dal giudice&#8221;<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per\u00f2 questa regola generale in tema di mandato per l&#8217;Amministratore di Condominio in realt\u00e0 non vale.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti su di essa prevalgono delle norme speciali, introdotte sempre dalla riforma, dettate appunto per il <strong>contratto <\/strong><strong>di mandato ad amministrare condomini<a href=\"#sdendnote3sym\"><sup>iii<\/sup><\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Queste regole speciali sono di fondamentale importanza, e non vanno mai dimenticate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>A) l\u2019onere di specificazione analitica del compenso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo ricordato il penultimo comma dell&#8217;art. 1129 c.c., che \u00e8 quello del richiamo alla disciplina generale del contratto di mandato, ma solo <em>\u201c<\/em><em>p<\/em><em>er quanto non disciplinato dal presente articolo\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, il terz\u2019ultimo comma dell&#8217;articolo stesso recita che <em><strong>&#8220;L&#8217;amministratore, all&#8217;atto dell&#8217;accettazione della nomina e del suo rinnovo, <\/strong><\/em><em><u><strong>deve specificare analiticamente<\/strong><\/u><\/em><em><strong>, <\/strong><\/em><em><u><strong>a pena di nullit\u00e0 della nomina<\/strong><\/u><\/em><em><strong> stessa, l&#8217;importo dovuto a titolo di compenso per l&#8217;attivit\u00e0 svolta&#8221;<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di una norma di <strong>infelice formulazione<\/strong>: basti considerare che ricollega l&#8217;obbligo di specificare analiticamente l&#8217;importo dovuto a titolo di compenso al successivo inciso per la <em>\u201cattivit\u00e0 svolta\u201d<\/em>, come fosse gi\u00e0 effettuata, mentre \u00e8 ovvio che il riferimento non pu\u00f2 che essere ad un attivit\u00e0 futura, ancora da effettuare.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altra parte, sempre temporalmente, fa riferimento non solo <em>\u201call&#8217;atto dell<\/em><em>a <\/em><em>accettazione della nomina\u201d<\/em>, ma anche, giusta la preposizione <em>\u201ce\u201d,<\/em> all&#8217;atto dell&#8217;accettazione <em>\u201cdel rinnovo\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma si tratta, anche, di una norma con <strong>pericolos<\/strong><strong>e conseguenze<\/strong>: la <em>\u201cnullit\u00e0\u201d<\/em> della nomina \u00e8 infatti una sanzione gravissima.<\/p>\n\n\n\n<p>Si consideri ad esempio:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la possibilit\u00e0 che un qualsiasi condomino si attivi per la nomina giudiziale;<\/li><li>la possibilit\u00e0 che siano contestati gli atti compiuti (con rischio di responsabilit\u00e0 anche verso soggetti terzi, come i fornitori);<\/li><li>la possibilit\u00e0 che sia contestato il compenso richiesto (e quindi rischio di danno, avendo lavorato per nulla, e anche di beffa, ove vi sia un giudizio e soccombenza).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 un rischio remoto: Tribunale Udine 12.11.2018 ha dichiarato <em>&#8220;<\/em><em>la nullit\u00e0 della delibera assembleare <\/em><em>&#8230; <\/em><em>nella parte in cui nel bilancio preventivo per l&#8217;anno <\/em><em>&#8230;<\/em><em> ha riconosciuto all&#8217;Amministratore il proprio compenso<\/em><em>&#8220;<\/em><em>, proprio a causa del fatto che <\/em><em>&#8220;non vi \u00e8 alcun cenno al compenso richiesto dall&#8217;Amministratore per l&#8217;attivit\u00e0 da svolgere, n\u00e9 alcun generico riferimento (che non sarebbe stato comunque sufficiente) alle condizioni economiche esposte per il passato<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>Nota bene: in quel caso, invero un preventivo era stato presentato dall&#8217;Amministratore ed era stato approvato dall&#8217;Assemblea; nei bilanci successivi (quello in contestazione avveniva sei anni dopo) era stato inserito sempre quello stesso compenso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice ha ritenuto che <em>&#8220;la norma non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni oltre a quella del dato letterale del precetto normativo&#8221;<\/em>: ha ritenuto quindi irrilevante che si trattasse di un rinnovo e che fossero state mantenute le stesse condizioni economiche precedentemente oggetto di un preventivo approvato, arrivando ad affermare che non avrebbe soddisfatto l&#8217;onere di specificazione nemmeno un richiamo a quelle condizioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Quindi anche la prassi di richiamare un precedente preventivo, pur frequente e ammessa da altri Tribunali, \u00e8 sconsigliata !<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In precedenza, similari decisioni erano state adottate da Tribunale Milano 3.4.2016, Tribunale di Roma 10.10.2018, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 29.1.2018, Tribunale di Milano 23.1.2018, Tribunale di Massa del 6.11.2017.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Un<\/strong><strong> rischio dimenticarsi, una <\/strong><strong>opportunit\u00e0 <\/strong><strong>ri<\/strong><strong>pensarci<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La \u201cnovit\u00e0\u201d della riforma mirava pi\u00f9 a proteggere i condomini da possibili abusi che a favorire l\u2019Amministratore.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere, come si suol dire.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019onere di presentare un preventivo con la specifica analitica dei compensi deve stimolare a redigerli con sempre maggiore attenzione ed oculatezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Se manca il preventivo la nomina \u00e8 nulla, come detto; ma una volta che il preventivo c&#8217;\u00e8 ?<\/p>\n\n\n\n<p>Da un lato, tutto quello che non \u00e8 previsto nel preventivo<br>\u2026. non pu\u00f2 essere preteso.<\/p>\n\n\n\n<p>Non ci sono tariffe, usi, o equit\u00e0 del Giudice, che possano sopperire.<\/p>\n\n\n\n<p>Vale per\u00f2 anche il contrario.<\/p>\n\n\n\n<p>Dall\u2019altro lato, <strong>pu\u00f2 essere preteso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8230;. tutto quello che \u00e8 previsto nel preventivo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Non ci sono limiti alla libert\u00e0 di pattuizione: se il Condominio accetta, l\u2019Amministratore ha diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Viene subito in mente il compenso per le assemblee straordinarie e quello per i lavori straordinari, come per i solleciti di pagamento; ma pu\u00f2 trattarsi anche, per esempio, delle ore che l\u2019Amministratore, per dovere d\u2019ufficio, perde per presenziare ad udienze dinanzi a un Giudice o per presentarsi agli incontri dinanzi al Mediatore, e financo per le riunioni in studio dall\u2019Avvocato o dal Commercialista; per non pensare agli incombenti fiscali che, se non individuati nella specifica analitica, verrebbero ricompresi nell\u2019attivit\u00e0 complessiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Importante, poi, \u00e8 prevedere un importo forfettizzato per le spese vive difficilmente documentabili con pezze giustificative (es. fotocopie, trasferte).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Insomma, <u>nomina<\/u> richiede <u>formalit\u00e0<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per connessione, ricordiamo le <strong>comunicazioni obbligatorie da parte dell\u2019Amministratore <\/strong><strong>all\u2019atto della nomina<\/strong>, ossia le formalit\u00e0 necessarie da compiere, e le conseguenze della loro eventuale inosservanza:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>art. 1129 c.c. terzultimo comma<\/td><td>art. 1129 c.c. secondo comma<\/td><\/tr><tr><td>contenuto della comunicazione: <em><strong>&#8220;specificare analiticamente &#8230; l&#8217;importo dovuto a titolo di compenso per l&#8217;attivit\u00e0 &#8230;\u201d<\/strong><\/em><\/td><td>contenuto della comunicazione: <em><strong>&#8220;i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societ\u00e0, anche la sede legale e la denominazione,<\/strong><\/em> <em><strong>il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell&#8217;articolo 1130 <\/strong>(registro di anagrafe condominiale; registro dei verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca dell&#8217;amministratore; registro di contabilit\u00e0)<strong>, nonch\u00e8 i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all&#8217;amministratore, pu\u00f2 prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata&#8221;<\/strong><\/em><\/td><\/tr><tr><td>quando: \u201c<em><strong>contestualmente all&#8217;accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell&#8217;incarico\u201d<\/strong><\/em><\/td><td>quando: \u201c<em><strong>all&#8217;atto dell&#8217;accettazione della nomina e del suo rinnovo\u201d<\/strong><\/em><\/td><\/tr><tr><td>sanzione in caso di violazione: <strong>nullit\u00e0 della nomina<\/strong> (art. 1129 c.c. terzultimo comma)<\/td><td>sanzione in caso di violazione: <strong>ipotesi di grave irregolarit\u00e0<\/strong> <strong>motivo di revoca giudiziale<\/strong> (art. 1129, comma dodicesimo, n. 8: <em>\u201cl&#8217;omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo\u201d<\/em>)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Quindi:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; alla <strong>prima nomina<\/strong>, se l\u2019Amministratore \u00e8 presente all\u2019Assemblea, e accetta quindi subito l\u2019incarico, deve assolutamente far risultare che espone il preventivo, facendolo allegare al verbale, opportunamente controfirmato dal Presidente e dal Segretario, in modo che anche gli assenti lo ricevano; se non fosse presente, e quindi accettasse successivamente, a maggior ragione il &#8230; preventivo deve essere inviato con l\u2019accettazione della nomina, a tutti i condomini.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; alle <strong>successive nomine<\/strong>, va parimenti esposto e allegato (alcuni sostengono che basta richiamare quello della precedente nomina, se resta invariato; ma \u00e8 sconsigliato farlo); e ci\u00f2 va fatto anche in occasione del <strong>rinnovo automatico<\/strong> ossia al termine del primo anno (la norma dice infatti <em>\u201cad ogni rinnovo dell\u2019incarico\u201d<\/em> !)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>B) il periodo successivo alla cessazione dell\u2019incarico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La nullit\u00e0 della nomina per mancata tempestiva comunicazione della specificazione analitica del compenso non \u00e8 l\u2019unica insidia per l\u2019Amministratore quanto ai diritti per le prestazioni che da professionista eroga; l\u2019ottavo comma dell\u2019art. 1129 c.c. stabilisce che <em><strong>\u201calla cessazione dell&#8217;incarico l&#8217;amministratore \u00e8 tenuto\u201d<\/strong><\/em> non solo <em><strong>\u201calla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini\u201d<\/strong><\/em> ma anche<em><strong> \u201cad eseguire le attivit\u00e0 urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni\u201d<\/strong><\/em> e ci\u00f2, si badi bene, <em><strong>\u201csenza diritto ad ulteriori compensi\u201d<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche questa \u00e8 una norma infelice e pericolosa: la dottrina si \u00e8 divisa tra chi ritiene che escluda la c.d. prorogatio (ossia l\u2019istituto, di creazione giurisprudenziale, per cui l\u2019Amministratore bench\u00e8 scaduto e non validamente riconfermato, ad esempio per mancanza della maggioranza qualificata, comunque proseguiva nell\u2019incarico, perlomeno per l\u2019attivit\u00e0 ordinaria ovvero per quella urgente<a href=\"#sdendnote4sym\"><sup>iv<\/sup><\/a>) e chi ritiene invece che l\u2019abbia codificata, connotandola tuttavia con una previsione di gratuit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fine della norma sembra invero quello di scoraggiare comportamenti dilatori ed elusivi in punto passaggio di consegne, sanzionando in sostanza l\u2019eventuale ritardo con un obbligo di provvedere alle attivit\u00e0, seppur limitato alle urgenze, e appunto privo di compenso.<\/p>\n\n\n\n<p>Appare peraltro contraria ai pi\u00f9 basilari principi (e anche alla Costituzione) una interpretazione letterale per cui, nel periodo in cui senza propria colpa l\u2019Amministratore si trovi senza chi lo sostituir\u00e0 (ad esempio perch\u00e8 il Condominio non l\u2019ha validamente nominato, o perch\u00e8 chi \u00e8 stato nominato non ha ancora accettato), abbia l\u2019obbligo di svolgere attivit\u00e0 (quelle urgenti, a pena di responsabilit\u00e0 ove non vi provvedesse) e ci\u00f2 nonostante non abbia diritto ad alcun compenso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il pi\u00f9 recente intervento della giurisprudenza in tema di <em>prorogatio<\/em> \u00e8 discutibile: Cassazione civile sez. II, 17.05.2018 n. 12120 afferma essere principio consolidato tuttora vigente (anche all\u2019esito delle modifiche di cui alla riforma come la disposizione che stiamo esaminando) che la <em>perpetuatio<\/em> di poteri in capo all&#8217;amministratore uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all&#8217;art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformit\u00e0 di una siffatta <em>perpetuatio<\/em> all&#8217;interesse ed alla volont\u00e0 dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa (come in quel caso, avente per oggetto il pagamento preteso da un Amministratore non confermato) una volont\u00e0 di questi ultimi, espressa con delibera dell&#8217;assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell&#8217;amministratore, cessato dall&#8217;incarico.<\/p>\n\n\n\n<p>In pratica, secondo la Corte di Cassazione, l\u2019istituto della <em>perpetuatio<\/em> vige tuttora, e pu\u00f2 anche essere riconosciuto il diritto al compenso, ma solo se dalle delibere non risulta una volont\u00e0 dell\u2019Assemblea contraria alla conservazione dei poteri in capo all\u2019Amministratore.<\/p>\n\n\n\n<p>Non molto chiaro, e affatto tranquillizzante.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Un consiglio, se il Condominio sfiducia l\u2019Amministratore<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quando si presenta il nuovo Amministratore, mai ritardare il passaggio di consegne : non \u00e8 corretto, ed \u00e8 controproducente.<\/p>\n\n\n\n<p>Se il Condominio non vuole saldare le ultime spettanze, va proposta procedura di mediazione o chiesta ingiunzione in forza della fattura: altri rimedi a tutela non ci sono.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora non si presenti un nuovo Amministratore, perch\u00e8 il Condominio non riesce a nominarlo (mancando i quorum) o per altre ragioni (mancando l\u2019accettazione), valutare l\u2019istanza per nomina giudiziale, ex art. 1229 comma 1 c.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Restare in prorogatio espone a responsabilit\u00e0 e soprattutto al rischio di non essere pagati.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la riforma, infatti, \u00e8 stata estesa la legittimazione ad agire anche all\u2019Amministratore dimissionario; e non \u00e8 detto che si debbano anticipare consistenti spese per notifiche, potendo provvedere il Tribunale anche direttamente con decreto<a href=\"#sdendnote5sym\"><sup>v<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p>Per finire, ecco una <strong>check list<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>nei Condomini in cui sei da tempo Amministratore, con riguardo allo scorso rinnovo dell\u2019incarico, nel verbale dell\u2019Assemblea risulta fatta espressa menzione del preventivo dell\u2019Amministratore, con la specificazione analitica del compenso, e questo preventivo \u00e8 stato allegato al verbale, o almeno controfirmato dal Presidente o dal Segretario dell\u2019Assemblea ?<\/li><li>sempre in quei casi, nel verbale dell\u2019Assemblea risulta fatta espressa comunicazione A) dei dati anagrafici e professionali dell\u2019Amministratore (con il codice fiscale; e, se si tratta di societ\u00e0, indicando anche la sede legale e la denominazione); B) del locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell&#8217;articolo 1130, C) dei giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all&#8217;amministratore, pu\u00f2 prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata ?<\/li><li>se per caso \u00e8 accaduto che sei stato nominato e non eri presente all\u2019Assemblea, hai formalizzato la accettazione comunicando a tutti i condomini la specificazione analitica del compenso e i dati di cui sopra ?<\/li><li>ci sono dei casi in cui sei stato sfiduciato dall\u2019Assemblea ma non si \u00e8 ancora presentato un nuovo Amministratore a cui passare le consegne ?<\/li><li>nel preventivo con la specificazione analitica dei compensi hai previsto un compenso autonomo per le assemblee straordinarie e per i lavori straordinari ? per i solleciti di pagamento ? per gli adempimenti fiscali ? per le ore di presenza ad udienze di cause o a incontri di mediazione ? per le ore di presenza a riunioni in studio dall\u2019Avvocato o dal Commercialista ?<\/li><li>nel preventivo con la specificazione analitica dei compensi hai previsto un importo forfettizzato per le spese vive difficilmente documentabili con pezze giustificative (es. fotocopie, trasferte) ?<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdendnote1anc\">i<\/a> la Cassazione affermava che l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;amministratore (definita ufficio di diritto privato), \u00e8 assimilabile ad un mandato con rappresentanza, pur con tratti distintivi in ordine alle modalit\u00e0 di costituzione del rapporto ed al contenuto sociale della gestione (Cassazione civile, sez. II, 24\/03\/1981, n. 1720)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdendnote2anc\">ii<\/a> negli articoli del Codici Civile sul condominio il termine &#8220;mandato&#8221; lo troviamo citato tre volte, ma in modo non particolarmente significativo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; due volte nell&#8217;art. 1129 c.c. su Nomina, revoca ed obblighi dell&#8217;amministratore: nel comma terzo (&#8220;L&#8217;assemblea pu\u00f2 subordinare la nomina dell&#8217;amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di responsabilit\u00e0 civile per gli atti compiuti nell&#8217;esercizio del mandato&#8221;) e nel comma undicesimo (&#8221; Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarit\u00e0 fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) dell&#8217;undicesimo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell&#8217;assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all&#8217;amministratore.&#8221;)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; una volta nell&#8217;art. 67 disp. att. c.c., sul c.d. supercondominio (ossia i casi in cui vi sono pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari o pi\u00f9 edifici ovvero pi\u00f9 condominii di unit\u00e0 immobiliari o di edifici che abbiano parti comuni), a proposito per\u00f2 non dell&#8217;amministratore bens\u00ec del rappresentante<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdendnote3anc\">iii<\/a> si pu\u00f2 sostenere che il legislatore, con il rimando dell\u2019art. 1129 c.c. agli artt. 1703-1730 c.c. ha introdotto la nuova fattispecie del contratto di mandato di amministrazione condominiale, quale sottotipo, speciale, di mandato (analogamente alla commissione ex artt. 1731 c.c. e ss., e alla spedizione ex art. 1737 e ss. c.c. )<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdendnote4anc\">iv<\/a> affermano che la riforma del condomino ha sancito la fine della \u201cprorogatio imperii\u201d: Triola, La Riforma del condominio tra novit\u00e0 e occasioni mancate, 2014, 118; Celeste \u2013 Scarpa, L\u2019amministratore e l\u2019assemblea, 2014, 30; Tortorici, Luci e ombre della nuova disciplina per l\u2019amministratore in Immobili e propriet\u00e0, 2014, 7; in senso contrario: Frugoni, La cessazione dell\u2019incarico e le attivit\u00e0 urgenti da espletare sino all\u2019insediamento del nuovo rappresentante, 2013; Gallucci, Il condominio degli edifici, 2013, 226<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdendnote5anc\">v<\/a> come \u00e8 stato osservato (ALVIGINI, L&#8217;Amministratore di Condominio, CEDAM) &#8220;Il procedimento segue il rito camerale di volontaria giurisdizione, e l&#8217;intervento del Giudice appare essere di natura sostanzialmente amministrativa, essendo diretto a consentire la gestione dei beni e dei servizi comuni del fabbricato; il provvedimento, proprio in ragione della sua natura, \u00e8 suscettibile di modifica o di revoca e non \u00e8 idoneo a poter assumere il carattere del giudicato (Cass. Civ. 26\/9\/2005, n. 18730; Cass. Civ. 30\/3\/2001, n. 4706)&#8221;: &#8220;poich\u00e9 \u00e8 pacifico che il procedimento in esame non riveste natura contenziosa (Cass. Civ. 23\/2\/1999, n. 1493; Cass. Civ. 27\/3\/1998, n. 3246; Cass. Civ. 10\/5\/1997, n. 4090)&#8221;, &#8220;non si rende necessaria alcuna integrazione del contraddittorio con gli altri condomini o, peggio, con l&#8217;amministratore in carica (Cass. 3\/7\/1987 n. 5814)&#8221;, cosa che &#8220;onerando il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione d&#8217;udienza agli altri condomini&#8221; finirebbe per &#8220;complicare non poco la procedura ed aggravarla di costi, invero del tutto inutilmente&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo di Alvise Cecchinato da Gestire immobili guardando avanti &#8211; Newsletter del Centro Studi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5172,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8,35],"tags":[],"class_list":["post-2336","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2336"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2336\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5367,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2336\/revisions\/5367"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5172"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2336"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2336"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}