{"id":3065,"date":"2020-09-24T10:57:58","date_gmt":"2020-09-24T08:57:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=3065"},"modified":"2021-03-13T20:51:25","modified_gmt":"2021-03-13T19:51:25","slug":"condominio-a-forte-rischio-il-recupero-dei-crediti-per-le-spese-condominiali-le-conseguenze-delle-pronunce-della-suprema-corte-di-cassazione-di-giugno-e-settembre-2020-sul-procedimento-di-mediazio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=3065","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; A forte rischio il recupero dei crediti per le spese condominiali &#8211; Le conseguenze delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione di giugno e settembre 2020 sul procedimento di mediazione."},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F3065&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Condominio-e-Mediazione-Le-conseguenze-delle-recenti-pronunce-della-Cassazione.pdf\" target=\"_blank\">download pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Forse non considerata attentamente perch\u00e9 eravamo ad inizio estate con le vacanze alle porte dopo il duro <em>lockdown,<\/em> l\u2019ordinanza n. 1046 dell\u20198 giugno 2020 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che l\u2019Amministratore di Condominio, per partecipare alla procedura di mediazione, ha sempre bisogno di essere autorizzato dall\u2019Assemblea con la delibera ex art. 71 quater, comma III, disp. att. cod. civ., a maggioranza qualificata (ossia: maggioranza degli intervenuti alla riunione, che corrisponda ad almeno met\u00e0 dei millesimi): anche se, per ipotesi, si tratta di vertenza in una materia che, rientrando nelle sue attribuzioni di legge, non richiede analoga autorizzazione per agire o resistere in giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ipotesi \u00e8 frequentissima: si pensi al recupero delle spese condominiali ex art. 1130 n. 3 cod. civ.: \u00e8 pacifico che, per adire il Giudice, chiedendo l\u2019ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 63, I comma, disp. att. cod. civ., o anche promuovendo una causa ordinaria, all\u2019Amministratore non serve l\u2019autorizzazione dell\u2019Assemblea, essendo un suo specifico dovere (peraltro assoggettato anche al termine dei sei mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio, ex art. 1129, IX comma, cod. civ.).<\/p>\n\n\n\n<p>Gli Ermellini, nella pronuncia, relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, precisano proprio che \u201cpur in relazione alle cause inerenti all&#8217;ambito della rappresentanza istituzionale dell&#8217;Amministratore\u201d \u201ccon riguardo alla quale perci\u00f2 sussiste la legittimazione processuale di quest\u2019ultimo ai sensi dell\u2019art. 1131 c.c. senza necessit\u00e0 di autorizzazione o ratifica dell\u2019assemblea\u201d, \u201cquesti non pu\u00f2 partecipare alle attivit\u00e0 di mediazione privo della delibera dell&#8217;Assemblea\u201d: e, se vi partecipa lo stesso, la mediazione \u00e8 come non si tenesse (tecnicamente: non vale a integrare la condizione di procedibilit\u00e0), perch\u00e8 il Condominio non pu\u00f2 ritenersi siccome presente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ragionamento desta evidenti perplessit\u00e0, e le sue conseguenze diventano di ancor maggiore attualit\u00e0 tenuto conto che, con la recentissima sentenza n. 19596 del 18.9.2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ponendo fine a un contrasto esistente nella giurisprudenza di merito, hanno statuito che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, \u00e8 onere del creditore opposto, e non del debitore opponente, attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, in mancanza del quale la causa diventa improcedibile e, si badi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco il principio: \u201c<em>Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l&#8217;onere di promuovere la procedura di mediazione \u00e8 a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilit\u00e0 di cui al citato comma 1-bis conseguir\u00e0 la revoca del decreto ingiuntivo<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal combinato disposto delle due pronunce deriva un <em>mix <\/em>pericolosissimo per il Condominio, proprio nel delicato ambito di gestione e fruizione dei servizi condominiali, anche essenziali, che l\u2019Amministratore deve garantire provvedendo al pagamento delle spese.<\/p>\n\n\n\n<p>Cosa succeder\u00e0?<\/p>\n\n\n\n<p>Se il Condominio agisce ottenendo decreto ingiuntivo, e il condomino moroso propone opposizione, l\u2019Amministratore dovr\u00e0 tempestivamente convocare l\u2019Assemblea, per essere autorizzato a promuovere la procedura di mediazione e a parteciparvi.<\/p>\n\n\n\n<p>Se, per qualsiasi ragione, non si raggiungesse la maggioranza qualificata (si ripete: maggioranza degli intervenuti alla riunione, che corrisponda ad almeno met\u00e0 dei millesimi), l\u2019Amministratore non potr\u00e0 procedere, la mediazione non ci sar\u00e0 o sar\u00e0 comunque tamquam non esset,.<\/p>\n\n\n\n<p>Soprattutto, la causa pendente terminer\u00e0 con la revoca del decreto ingiuntivo (e forse anche, oltre al danno, con la vera e propria beffa della condanna alla rifusione delle spese legali !).<\/p>\n\n\n\n<p>Come comprensibile, il condomino moroso si sentir\u00e0 vincitore, e non si sentir\u00e0 pi\u00f9 obbligato al pagamento; se poi, nel frattempo, in forza del decreto ingiuntivo, era stata iniziata una procedura esecutiva (pignorando l\u2019immobile, o altri beni) verr\u00e0 meno anche quella.<\/p>\n\n\n\n<p>Insomma, si profilano conseguenze potenzialmente davvero gravi.<\/p>\n\n\n\n<p>E non \u00e8 difficile immaginare che, se nel Condominio \u00e8 di fatto difficile raggiungere la maggioranza qualificata, come purtroppo spesso accade, il condominio moroso sar\u00e0 tentato da proporre opposizioni anche infondate, ma strumentali all\u2019<em>impasse<\/em> che sopra abbiamo delineato.<\/p>\n\n\n\n<p>Diventa quindi urgente l\u2019istanza per un intervento del Legislatore: se l\u2019art. 71 quater, comma III, disp. att. cod. civ. deve interpretarsi in senso letterale, come la Corte di Cassazione ha affermato nella pronuncia di giugno, facendolo operare anche per le vertenze che non richiedono la autorizzazione ad agire o a resistere, le conseguenze di un tanto appaiono aberranti: a maggior ragione ora che la Cassazione stessa, con la pronuncia di settembre, ha posto l\u2019onere della mediazione, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, a carico del creditore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><em>Maurizio Voi, <\/em><em>Avvocato in <\/em><em>Verona<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><em>Alvise Cecchinato, <\/em><em>Avvocato in <\/em><em>Portogruaro<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download pdf Forse non considerata attentamente perch\u00e9 eravamo ad inizio estate con le vacanze alle&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5194,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-3065","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3065","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3065"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3065\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3078,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3065\/revisions\/3078"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5194"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3065"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3065"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3065"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}