{"id":3606,"date":"2020-10-30T21:57:13","date_gmt":"2020-10-30T20:57:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=3606"},"modified":"2022-12-04T12:23:17","modified_gmt":"2022-12-04T11:23:17","slug":"condominio-novita-normative-per-il-condominio-e-in-particolare-per-le-assemblee-ottobre-2020-faq","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=3606","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Novit\u00e0 normative per il Condominio e in particolare per le Assemblee &#8211; ottobre 2020 &#8211; FAQ"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F3606&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>aggiornato alla L. 126\/20 di conversione del D.L. 104\/20, ai D.P.C.M. 18.10.20 e 24.10.20, e al D.L. 137\/20<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Condominio-Novit\u00e0-normative-Ottobre-2020-1.pdf\">download pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td><strong><span style=\"color:#a30000\" class=\"has-inline-color\">In questo momento \u00e8 possibile la convocazione di assemblee condominiali in presenza?<\/span><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Va premesso che, ad oggi (per chi scrive \u00e8 il 30.10.20), vi \u00e8 una situazione di emergenza sanitaria, con svariate limitazioni, ma non sussiste un lockdown totale, che impedisca gli spostamenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alle riunioni private, si osserva quanto segue.<\/p>\n\n\n\n<p>Il D.P.C.M. 18.10.20 conteneva all\u2019art. 1 comma 1 lett. d) n. 5 il seguente disposto:<em>\u201c\u2026 \u00e8 fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalit\u00e0 a distanza\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Con successiva nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell\u2019Interno erano state date queste indicazioni applicative: <em>\u201cLe riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di forte raccomandazione. Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attivit\u00e0 convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza \u00e8 sospeso, \u00e8 da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l\u2019eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle <\/em><strong><em>assemblee di condominio<\/em><\/strong><em>, ecc..\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il D.P.C.M. 24.10.20 riporta all\u2019art. 1 comma 9 lett. o) la medesima disposizione gi\u00e0 contenuta nel precedente decreto: <em>\u201c\u2026 \u00e8 fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalit\u00e0 a distanza\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Data l\u2019eguale formulazione della norma, si ritiene che l\u2019interpretazione del Capo di Gabinetto del Ministero dell\u2019Interno sia ancora attuale.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 possibile, quindi, allo stato, convocare assemblee di condominio in presenza, naturalmente osservando le prescrizioni anti contagio (informative, distanziamento, dispositivi di protezione, sanificazione dei locali).<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2, beninteso, salvo intervenga un lockdown totale, o comunque nuove norme applicabili alle assemblee di condominio.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td><strong><span style=\"color:#a30000\" class=\"has-inline-color\">Il termine di centottanta giorni per redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l&#8217;assemblea per la relativa approvazione \u00e8 sospeso?&nbsp;<\/span><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>S\u00ec: lo ha stabilito il D.L. 104\/20, come convertito dalla L. 126\/20 (l\u2019art. 63 bis ha sospeso l\u2019art. 1130 n. 10 Cod. Civ.): il termine \u00e8 sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 (prevista, al momento, al 31.1.21).<\/p>\n\n\n\n<p>La norma non pare retroattiva, ed \u00e8 efficace dal 14 ottobre 2020; l\u2019eventuale ritardo gi\u00e0 maturato prima della data suindicata, risulta comunque scusabile&nbsp; ex art. 91 D.L. 18\/20, come convertito dalla L. 27\/20.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rendiconto e il riparto vanno comunque preparati e inviati per riscuotere dai condomini i contributi (vi \u00e8 giurisprudenza che consente di farlo); possiamo dire che, se non ci sono altre necessit\u00e0 di far deliberare l\u2019Assemblea, si pu\u00f2 opportunamente attendere, per convocarla, la fine dell\u2019emergenza.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td><strong><span style=\"color:#a30000\" class=\"has-inline-color\">Il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio sono differiti?<\/span><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>S\u00ec: lo ha stabilito il D.L. 104\/20, come convertito dalla L. 126\/20 (sempre all\u2019art. 63 bis): precisamente, il termine dello stato di emergenza per gli adempimenti e gli adeguamenti antincendio, previsto per lo scorso 6 maggio 2020 dal D.M. 25.1.19, \u00e8 rinviato di sei mesi (quindi il termine, ad oggi, scadr\u00e0 il 31 luglio 2021).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td><strong><span style=\"color:#a30000\" class=\"has-inline-color\">L\u2019uso della videoconferenza nell\u2019Assemblea \u00e8 stato disciplinato da norme di legge?<\/span><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>S\u00ec: in via generale, \u00e8 stato stabilito che&nbsp; la partecipazione all\u2019assemblea pu\u00f2 avvenire in modalit\u00e0 di videoconferenza in due casi: a) il regolamento condominiale espressamente lo prevede; b) vi \u00e8 il previo consenso di tutti i condomini. Se l\u2019Assemblea \u00e8 prevista in modalit\u00e0 di videoconferenza, l\u2019avviso di convocazione deve contenere l\u2019indicazione, anzich\u00e8 del luogo e dell\u2019ora della riunione in presenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terr\u00e0 la riunione e dell\u2019ora della stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo ha stabilito il D.L. 104\/20, come convertito dalla L. 126\/20 (l\u2019art. 63 comma 1 bis ha modificato l\u2019art. 66 disp. att. Cod. Civ.).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019intervento normativo si presta a diverse interpretazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>A nostro parere, il regolamento condominiale che pu\u00f2 prevedere, una volta per tutte, la modalit\u00e0 della videoconferenza \u00e8 quello disciplinato dal cod. civ. all\u2019art. 1138 Cod. Civ. (e quindi l\u2019Assemblea pu\u00f2 approvarlo e modificarlo, adottando delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met\u00e0 del valore dell&#8217;edificio); il consenso volta per volta alla videoconferenza deve essere espresso, previamente, da tutti i condomini.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo, si ripete, vale a prescindere dallo stato di emergenza da COVID-19.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante l\u2019emergenza, pu\u00f2 essere sostenuto che la \u201cforte raccomandazione\u201d di svolgere in generale le riunioni private in modalit\u00e0 a distanza ne consenta l\u2019utilizzo, per le Assemblee condominiali, anche oltre i casi ammessi in via generale, sopra esaminati (regolamento condominiale; consenso di tutti).<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta per\u00f2 di una tesi, opinabile, che non ha ancora riscontro in giurisprudenza, n\u00e8 a favore n\u00e8 contro.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, si suggerisce di modificare, alla prima occasione utile, il regolamento condominiale che non preveda gi\u00e0 la modalit\u00e0 di svolgimento delle assemblea in videoconferenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Come detto, \u00e8 sufficiente una delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met\u00e0 del valore dell&#8217;edificio, la quale introduca o modifichi un articolo di regolamento, con un testo sulla falsariga che, per esemplificare, si propone:<\/p>\n\n\n\n<p>O.D.G.: <strong><em>Intervento del legislatore sull\u2019Assemblea in videoconferenza (nuovo testo dell\u2019art. 66 disp. att. cod. civ.) &#8211; possibile integrazione del Regolamento condominiale con la espressa previsione della possibilit\u00e0 di convocare l\u2019Assemblea in videoconferenza &#8211; decisioni in merito.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>DELIBERA: <strong><em>Art. &#8230;., Assemblea e videoconferenza. La partecipazione all\u2019Assemblea pu\u00f2 avvenire in modalit\u00e0 di videoconferenza, nel rispetto delle previsioni del Codice Civile e delle Disposizioni di attuazione del Codice stesso. In tal caso, l&#8217;avviso di convocazione, da comunicare nel termine e nelle forme di legge, deve contenere l\u2019indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terr\u00e0 la riunione e dell\u2019ora della stessa. Il verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, \u00e8 trasmesso all\u2019Amministratore e a tutti i Condomini con le medesime formalit\u00e0 previste per la convocazione<\/em><\/strong><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td><strong><span style=\"color:#a30000\" class=\"has-inline-color\">Gli interventi che beneficiano del Superbonus 110 con quale maggioranza vanno deliberati? L&#8217;opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle relative detrazioni fiscali (artt. 119 e 121 d.l. n. 34\/20) la decidono i singoli, o la decide l\u2019Assemblea? E per gli altri bonus?<\/span><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Per il Superbonus 110 gli interventi si approvano a maggioranza semplice (in seconda convocazione, maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell&#8217;edificio); idem l\u2019opzione e gli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo ha stabilito il D.L. 104\/2020, come convertito dalla L. 126\/20 (l\u2019art. 63 comma 1 ha modificato l\u2019art. 119 del D.L. 34\/20 come convertito dalla L. 77\/20, con l\u2019aggiunta in esso del comma 9 bis, che alfine risulta cos\u00ec formulato: \u201c<em>Le deliberazioni dell\u2019assemblea del condominio&nbsp; aventi per oggetto l\u2019approvazione degli interventi, degli eventuali finanziamenti&nbsp; finalizzati agli stessi, nonch\u00e9 l\u2019adesione all\u2019opzione per la cessione o per lo sconto di cui all\u2019art. 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell\u2019edificio\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Per gli altri bonus restano vigenti le regole generali.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td><strong><span style=\"color:#a30000\" class=\"has-inline-color\">E\u2019 prorogato il termine per la presentazione del modello 770?<\/span><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>S\u00ec: il D.L. 137\/20, all\u2019art. 10, ha previsto la proroga di detto termine al 10 dicembre 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>aggiornato alla L. 126\/20 di conversione del D.L. 104\/20, ai D.P.C.M. 18.10.20 e 24.10.20, e&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":6838,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[24],"class_list":["post-3606","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","tag-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3606"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3606\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5219,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3606\/revisions\/5219"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6838"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}