{"id":3989,"date":"2020-11-18T09:50:12","date_gmt":"2020-11-18T08:50:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=3989"},"modified":"2021-03-13T20:51:24","modified_gmt":"2021-03-13T19:51:24","slug":"banca-fidejussioni-bancarie-su-modello-uniforme-abi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=3989","title":{"rendered":"BANCA &#8211; Fidejussioni bancarie su modello uniforme ABI &#8211; Nessuna nullit\u00e0 automatica dei contratti, solo eventuale azione risarcitoria"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F3989&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"838\" height=\"939\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/expartecreditoris.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4926\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/expartecreditoris.jpg 838w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/expartecreditoris-268x300.jpg 268w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/expartecreditoris-768x861.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/expartecreditoris-624x699.jpg 624w\" sizes=\"auto, (max-width: 838px) 100vw, 838px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.expartecreditoris.it\/provvedimenti\/fideiussione-antitrust-nessuna-nullita-automatica-dellintero-contratto-di-fideiussione\" target=\"_blank\">link articolo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tribunale Pordenone, Giudice Dott. Francesco Tonon, ordinanza 27.11.20<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Dalla declaratoria di nullit\u00e0 di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorit\u00e0 Antitrust ai sensi dell\u2019art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullit\u00e0 di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all\u2019intesa, i quali mantengono la loro validit\u00e0 e possono dar luogo eventualmente solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Sebbene in un contratto di fideiussione siano presenti le clausole 2, 6 e 8 riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall\u2019Autorit\u00e0 Garante, la nullit\u00e0 delle stesse non pu\u00f2 condurre ad una declaratoria di nullit\u00e0 dell\u2019intero contratto, in mancanza di allegazione che quell\u2019accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Bench\u00e9 tali clausole siano nulle, il contratto resta valido ed esistente tra le parti.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>L\u2019eccezione deve essere comunque sostenuta da allegazioni e prove a cura della parte attrice\/appellante. Se anche una intesa vietata pu\u00f2 essere dannosa per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, purtuttavia, perch\u00e9 gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all\u2019art. 33, comma 2, L. n. 287\/1990, non \u00e8 sufficiente che egli alleghi la nullit\u00e0 della intesa medesima, ma occorre che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralit\u00e0 di prodotti concorrenti.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Tribunale-Pordenone-27.11.20.pdf\">download provvedimento<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Questi i principi espressi dal Tribunale di Pordenone, Dott. Francesco Tonon, con ordinanza del 27.11.2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il debitore proponeva opposizione all\u2019esecuzione, chiedendone la sospensione per la ragione della nullit\u00e0 della fideiussione omnibus da lui rilasciata, siccome lesiva della normativa antitrust.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice negava l\u2019inibitoria, e condannava alla rifusione delle spese di soccombenza della fase cautelare, dando termine al debitore per promuovere la fase di merito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>COMMENTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La questione della nullit\u00e0 delle fideiussioni omnibus redatte sul modello che l\u2019ABI aveva concordato, nel 2002, con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori, e che la Banca d\u2019Italia, con provvedimento 2.5.05, censur\u00f2 in quanto \u201clesive della concorrenza\u201d, limitatamente alle clausole 2 (\u201cannullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti\u201d), 6 (\u201cresponsabilit\u00e0 del fideiussore\u201d) e 8 (\u201cinvalidit\u00e0 dell\u2019obbligazione garantita\u201d) \u00e8 annosa e tuttora aperta.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di coincidenza del testo con quel modulo (che non si sarebbe pi\u00f9 dovuto utilizzare, a seguito del provvedimento della Banca d\u2019Italia e della nota di adeguamento da parte dell\u2019ABI), la Corte di Cassazione, dopo una prima sentenza, che si confidava venisse superata o restasse comunque isolata (Sezione I, ordinanza 12.12.17 n. 29810, che affermava la nullit\u00e0 delle fideiussioni conformi al modello ABI anche se precedenti al provvedimento della Banca d\u2019Italia), con una seconda sentenza (Sezione I, sentenza 22.5.19 n. 13846) ha assunto quale presupposto, e quindi, in sostanza, ha confermato, la conseguenza della nullit\u00e0, e con una terza sentenza (Sezione I, sentenza 26.9.2019 n. 24044) ha ribadito il configurarsi di nullit\u00e0, seppur parziale.<\/p>\n\n\n\n<p>La tesi della nullit\u00e0 parziale ha conseguenze ovviamente minori della tesi della nullit\u00e0 assoluta, ma da non trascurare: raramente operano la clausola di reviviscenza relativamente a incassi restituiti e quella di indipendenza da invalidit\u00e0 della obbligazione garantita, mentre \u00e8 insidiosissimo il venir meno della deroga all\u2019art. 1957 c.c. che, come noto, condiziona il permanere dell\u2019obbligazione del fideiussore dopo la scadenza dell\u2019obbligazione principale al fatto che \u201cil creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate\u201d (giova ricordare che, per dottrina e giurisprudenza, sono irrilevanti atti stragiudiziali, quali la diffida o anche un precetto, e quindi, una volta revocato il rapporto, per impedire la decadenza, \u00e8 indispensabile attivarsi con una procedura di cognizione ovvero di esecuzione, ma giudiziale).<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Pordenone non nega che, in astratto, possa configurarsi la nullit\u00e0 delle fidejussioni: ma rileva che:<br>\u2013 sarebbe nullo l\u2019intero contratto solo se venisse allegato, e poi comprovato, che in mancanza delle tre clausole in oggetto non sarebbe stato concluso (il Codice Civile, infatti, stabilisce esattamente un tanto, all\u2019art. 1419, \u201cNullit\u00e0 parziale\u201d, primo comma);<br>\u2013 restando il contratto valido, pu\u00f2 darsi luogo eventualmente solo ad azione di risarcimento danni (la L. 287\/1990, infatti, stabilisce, all\u2019art. 33, secondo comma, entrambi i rimedi); sempre ovviamente allegando e provando un effettivo pregiudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Cosa che, facendo mente locale al contenuto delle tre clausole, appare oltremodo improbabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Giova da ultimo evidenziare che il Tribunale di Pordenone ha anche ravvisato coperta da cosa giudicata la questione della validit\u00e0, posto che non era stato opposto il decreto ingiuntivo ottenuto avverso il debitore sulla base della fidejussione in contestazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec facendo, il Giudice friulano ha fatto applicazione dell\u2019orientamento della Corte di Cassazione che pareva consolidato (citando la recente Sezione III, ordinanza 22.6.20 n. 12121), disattendo quella pronuncia di febbraio del Supremo Collegio che molti commentatori avevano ritenuto, non a torto, dirompente (ci riferiamo alla singolare Sezione III, ordinanza 19.2.20 n. 4175 che, peraltro finendo comunque per negare tutela al fideiussore in quanto non consumatore, aveva parlato in astratto di rilevabilit\u00e0 d\u2019ufficio in ogni stato e grado del processo, su cui non si forma alcun giudicato implicito, trattandosi di nullit\u00e0 di protezione virtuale, in quanto nullit\u00e0 posta a presidio di interessi super individuali che coincidono con valori costituzionalmente garantiti; assunto quasi inedito posto che in ambito bancario si era ritenuta non coperta dal giudicato, anche implicito, solo l\u2019usura, per la rilevanza penale, e quindi per ragioni completamente diverse e che paiono esulare dalla problematica della fidejussioni quivi in esame).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>link articolo Tribunale Pordenone, Giudice Dott. 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