{"id":5050,"date":"2021-01-16T14:42:42","date_gmt":"2021-01-16T13:42:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=5050"},"modified":"2024-10-27T17:53:40","modified_gmt":"2024-10-27T16:53:40","slug":"condominio-partecipazione-allassemblea-e-privacy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=5050","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Partecipazione all&#8217;assemblea e privacy"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F5050&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Lente-di-ingrandimento-Partecipazione-allassemblea-e-privacy-frontespizio_page-0001.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Lente-di-ingrandimento-Partecipazione-allassemblea-e-privacy-frontespizio_page-0001-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5048\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Lente-di-ingrandimento-Partecipazione-allassemblea-e-privacy-frontespizio_page-0001-725x1024.jpg 725w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Lente-di-ingrandimento-Partecipazione-allassemblea-e-privacy-frontespizio_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Lente-di-ingrandimento-Partecipazione-allassemblea-e-privacy-frontespizio_page-0001-768x1085.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Lente-di-ingrandimento-Partecipazione-allassemblea-e-privacy-frontespizio_page-0001-1087x1536.jpg 1087w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Lente-di-ingrandimento-Partecipazione-allassemblea-e-privacy-frontespizio_page-0001-624x882.jpg 624w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Lente-di-ingrandimento-Partecipazione-allassemblea-e-privacy-frontespizio_page-0001.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Lente-di-ingrandimento-Partecipazione-allassemblea-e-privacy.pdf\">download articolo di Alvise Cecchinato da Gestire immobili guardando avanti &#8211; Newsletter del Centro Studi di ANACI Veneto &#8211; 15.1.21<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Chi pu\u00f2 partecipare all&#8217;assemblea ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sulla partecipazione all&#8217;Assemblea, il Codice Civile, o meglio le sue Disposizioni di attuazione, oltre a dare per scontato che vi partecipi, ovviamente, l&#8217;Amministratore (che, di regola, la convoca), stabiliscono che <em><strong>ogni condomino pu\u00f2 intervenire<\/strong><\/em><em><strong>anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta<\/strong><\/em> (unico requisito formale della delega \u00e8 la scrittura), con taluni <strong>limiti<\/strong> quanto al soggetto all\u2019uopo delegato (ad una stessa persona possono essere conferite deleghe da pi\u00f9 condomini, e potr\u00e0 quindi intervenire nelle discussioni ed esprimere voti distintamente per ciascuno, ma <em><strong>il d<\/strong><\/em><em><strong>elegato non pu\u00f2 rappresentare pi\u00f9 di un quinto dei <\/strong><\/em><em><strong>condomini e del valore proporzionale<\/strong><\/em>, ossia pi\u00f9 di 1\/5 dei partecipanti al condominio e pi\u00f9 di 200\/1000 delle propriet\u00e0 comune, e <em><strong>all&#8217;amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea<\/strong><\/em>; a parte queste esclusioni, dunque, ed a meno che il regolamento non ne stabilisca di altre, delegato pu\u00f2 dunque essere qualsiasi persona, non necessariamente un condomino, e non necessariamente un professionista)(art. 67 disp.att. c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p>La stessa norma stabilisce inoltre che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <em><strong>qualora un&#8217;unit\u00e0 immobiliare apparteng<\/strong><\/em><em><strong>a in <\/strong><\/em><em><strong>propriet\u00e0 indivisa<\/strong><\/em><em><strong> a pi\u00f9 persone, queste hanno diritto a un solo rappr<\/strong><\/em><em><strong>esentante<\/strong><\/em><strong>,<\/strong><em><strong> designato dai comproprietari<\/strong><\/em> secondo le regole della comunione (con la riforma del 2012, \u00e8 stata cancellata quella curiosa regola per cui, in caso di contrasto tra pi\u00f9 comproprietari, procedeva a sorteggio il Presidente dell&#8217;Assemblea; rimettendogli per\u00f2 ora, in questo modo, valutazioni non sempre facili); beninteso, tutti i comproprietari devono essere convocati; certamente uno solo rilever\u00e0 per quella unit\u00e0 ai fini del quorum costitutivo e di quello deliberativo, ed avr\u00e0 facolt\u00e0 di intervenire nelle discussioni e di esprimere voti per l&#8217;unit\u00e0 stessa; gli altri possono solo aver copia dei verbali, e forse assistere, ma in silenzio;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>qualora un&#8217;unit\u00e0 immobiliare appartenga <\/strong><strong>in propriet\u00e0 gravata da <\/strong><strong>diritto di usufrutto<\/strong><strong>, <\/strong><em><strong>l&#8217;usufruttua<\/strong><\/em><em><strong>r<\/strong><\/em><em><strong>io <\/strong><\/em><em><strong>esercita il diritto di voto negli affari che attengono all&#8217;ordinaria<\/strong><\/em><em><strong>amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi<\/strong><\/em><em><strong>comuni<\/strong><\/em><strong>, mentre <\/strong><em><strong>ne<\/strong><\/em><em><strong>lle altre deliberazioni<\/strong><\/em><strong>, <\/strong><strong>salvo particolari eccezioni, <\/strong><em><strong>il diritto di voto spetta<\/strong><\/em><em><strong>ai<\/strong><\/em><em><strong>proprietari<\/strong><\/em><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La normativa sulle locazioni stabilisce altres\u00ec che, <strong>qualora un&#8217;unit\u00e0 i<\/strong><strong>m<\/strong><strong>mobiliare sia <\/strong><strong>concessa in <\/strong><strong>loca<\/strong><strong>zione<\/strong><strong>, <\/strong><em><strong>il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell&#8217;appartamento locatogli, nelle delibere dell&#8217;assemblea condominiale relative alle spese e alle modalit\u00e0 di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d&#8217;aria<\/strong><\/em><strong>, ed <\/strong><em><strong>e<\/strong><\/em><em><strong>gli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni<\/strong><\/em> (art. 10 l. 392\/78).<\/p>\n\n\n\n<p>Da queste previsioni normative si desume che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il condomino pu\u00f2 farsi rappresentare, ossia pu\u00f2 mandare un&#8217;altra persona al suo posto, dandogli delega (nei modi e con i limiti sopra ricordati);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il condomino non pu\u00f2 farsi accompagnare, ossia non pu\u00f2 andare con un&#8217;altra persona, per compagnia o per consiglio;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; usufruttuari ed inquilini possono partecipare nei soli casi in cui \u00e8 previsto;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; oltre a costoro, e ovviamente all\u2019Amministratore, non \u00e8 prevista, di regola, la presenza di altri soggetti, neanche se familiari o amici, e neanche se professionisti, tecnici o legali, di cui il singolo si avvale, senza che siano stati delegati e quindi partecipino in assenza del delegante e quindi sostituendolo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>La partecipazione di estranei viola la privacy<\/strong><strong> ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pacifico quindi che all&#8217;Assemblea il condomino non pu\u00f2 andare assieme a familiari o amici, e nemmeno consulenti, si \u00e8 posto il problema se la partecipazione di estranei costituisce violazione della normativa sulla privacy.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante per la protezione dei dati personali si \u00e8 espresso pi\u00f9 volte a tale riguardo.<\/p>\n\n\n\n<p>Dapprima provvide, a seguito di un esposto, su un caso particolare, di presenza di estranei non in accompagnamento di condomini, bens\u00ec per l&#8217;Amministratore: Amministratore del Condominio era una s.r.l., e fu ritenuto scorretto che partecipassero alle Assemblee, appunto per l&#8217;Amministratore, degli &#8220;incaricati&#8221;, diversi dal legale rappresentante e amministratore unico della societ\u00e0 nominata tale (vedasi decisione 9.9.10, doc. web n. 1758751).<\/p>\n\n\n\n<p>Poi ribad\u00ec in via generale, a seguito di esposti e nell&#8217;apposito vademecum &#8220;Il condominio e la privacy&#8221;, la <strong>regola<\/strong> per cui non possono partecipare all&#8217;Assemblea persone che non fanno parte del Condominio, in quanto condomini, e non ne sono l&#8217;Amministratore, n\u00e8 hanno titolo quali usufruttuari o quali inquilini, salvo <strong>eccezioni<\/strong>, ad esempio <em><strong>tecnici o consulenti <\/strong><\/em><em><strong>chiamati a relazionare su specifici lavori da<\/strong><\/em><em><strong>svolgere<\/strong><\/em><em><strong>, <\/strong><\/em><em><strong>qualora <\/strong><\/em><em><strong>l&#8217;Assemblea <\/strong><\/em><em><strong>ne ritenga necessaria la presenza<\/strong><\/em>, e <em><strong>nei limiti de<\/strong><\/em><em><strong>l tempo necessario<\/strong><\/em><em><strong>a trattare lo specifico punto all\u2019ordine del giorno<\/strong><\/em><em><strong>per il quale \u00e8 richiesta la <\/strong><\/em><em><strong>loro <\/strong><\/em><em><strong>consulenza<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante afferma infatti che, al di fuori di ipotesi del genere, costituisce <em>illecita comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai partecipanti<\/em>, al pari del <em>mettere a disposizione di terzi dati personali riportati nei prospetti contabili o dei verbali assembleari<\/em>, appunto il <em>consentire la presenza in assemblea di soggetti non legittimati a parteciparvi<\/em> (vedasi provvedimento 18.5.2006, doc. web 1297626; idem vademecum ottobre 2013, doc. web 2680257).<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; importante sottolineare due aspetti molto spesso trascurati:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in primo luogo, anche nei casi particolari di cui all&#8217;esempio (<em>tecnici o consulenti <\/em><em>chiamati a relazionare su specifici lavori da<\/em><em>svolgere<\/em>) e ad essi assimilabili, \u00e8 necessario il consenso da parte dell&#8217;Assemblea (il Garante precisa infatti: <em>qualora l&#8217;Assemblea ne ritenga necessaria la presenza<\/em>);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in secondo luogo, il consenso da parte dell&#8217;Assemblea non \u00e8 sufficiente, in casi diversi, che non siano assimilabili all&#8217;esempio di cui sopra (ossia tecnici o consulenti del Condominio, appunto chiamati a relazionare su specifici lavori da svolgere per lo stesso); appare quindi superficiale, e pericolosa, la prassi di chiedere semplicemente ai condomini presenti una autorizzazione alla presenza di estranei, a prescindere dalla esistenza di una ragionevole motivazione (in difetto di essa, sarebbe infatti necessario, a rigore, il consenso di tutti i condomini, anche quelli non presenti).<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 utile ricordare che, proprio nella decisione di cui sopra, il Garante ha precisato che <em>l<\/em><em>o<\/em><em> svolgimento <\/em><em>dell&#8217;Assemblea <\/em><em>\u00e8 suscettibile di <\/em><em><strong>videoregistrazione<\/strong><\/em>, ma solo<em> in presenza del consenso informato dei partecipanti<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi per il Garante per la protezione dei dati personali la partecipazione di estranei all&#8217;Assemblea costituisce violazione della normativa sulla privacy, e rientra tra le sue competenze imporre prescrizioni ed applicare sanzioni (di entit\u00e0 anche molto pesante): con destinatario l\u2019Amministratore<a href=\"#sdfootnote1sym\"><sup>1<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>I pronunciamenti di cui sopra sono precedenti alla normativa vigente<a href=\"#sdfootnote2sym\"><sup>2<\/sup><\/a>, ma i principi non sono mutati<a href=\"#sdfootnote3sym\"><sup>3<\/sup><\/a> e quindi possono ritenersi tuttora attuali.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 probabile, ed anzi auspicabile, che giungano aggiornamenti in merito allo svolgimento dell\u2019Assemblea in modalit\u00e0 di videoconferenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Il <\/strong><strong>problema dell\u2019Assemblea in modalit\u00e0 di videoconferenza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A seguito delle recentissime modifiche, \u201cla partecipazione all&#8217;assemblea\u201d, \u201cove espressamente previsto dal regolamento condominiale\u201d 0vvero \u201cprevio consenso della maggioranza dei condomini\u201d, \u201cpu\u00f2 avvenire in modalit\u00e0 di videoconferenza\u201d (art. 66 disp.att. c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore si \u00e8 limitato a prevedere che, \u201cse &lt;l\u2019Assemblea \u00e8&gt; prevista in modalit\u00e0 di videoconferenza\u201d, \u201cl&#8217;avviso di convocazione,deve contenere l&#8217;indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terr\u00e0 la riunione e dell&#8217;ora della stessa\u201d, e \u201c il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, \u00e8 trasmesso all&#8217;amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalit\u00e0 previste per la convocazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Chiunque coglie che, con riguardo a questa modalit\u00e0 di partecipazione, diventa difficile, se non impossibile, escludere che assistano anche degli estranei; e assolutamente impossibile impedire la videoregistrazione (se anche la piattaforma prescelta consente di riservare o escludere il comando, chi si collega pu\u00f2 sempre, e molto facilmente, acquisire quanto compare sullo schermo e va negli altoparlanti, dunque sia l&#8217;audio che il video della trasmissione).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Cautele da adottare<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Amministratore deve prestare molta attenzione alla problematica, perch\u00e8 rispondendo comunque del trattamento dei dati condominiali, anche in quanto professionista, in caso di violazioni rischia di trovarsi addebitate responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Per andarne esente, dovr\u00e0 provare di non avere colpa e, in sostanza, di aver operato diligentemente, adottando le opportune cautele proprio per il rispetto della privacy (ci\u00f2 secondo i principi generali ed anche per il principio, specificamente dettato in questo ambito, della c.d. <strong>accountability<\/strong><a href=\"#sdfootnote4sym\"><sup>4<\/sup><\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>La prima delle cautele \u00e8 al momento della <strong>convocazione<\/strong> dell&#8217;Assemblea, dovendo l\u2019avviso essere indirizzato esclusivamente a coloro che sono giuridicamente legittimati a partecipare: il c.d. condomino apparente \u00e8 un estraneo che, anche agli effetti della normativa sulla privacy, non pu\u00f2 intervenire e nemmeno deve ricevere corrispondenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Fondamentale \u00e8 la regolare tenuta della anagrafe condominiale, in merito alla quale si richiama l\u2019approfondimento in questa <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=1839\">newsletter<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Se le Assemblee si tengono in un <strong>luogo fisico<\/strong>, l&#8217;Amministratore, oltre a scegliere una sede adeguata (una sala che consenta di selezionare gli accessi; e, ove fosse uno spazio all&#8217;aperto, come talvolta si \u00e8 scelto di questi tempi per l&#8217;emergenza sanitaria, al riparo da occhi e orecchie altrui), \u00e8 importante che controlli sempre le presenze e le condotte, funga o meno da Segretario, avvisando eventualmente il Presidente (eventuali persone non legittimate a partecipare, n\u00e8 autorizzati nei casi e nei modi di cui sopra, devono essere invitati ad allontanarsi; cos\u00ec come devono essere impediti tentativi di videoregistrazione se non espressamente consentiti; in caso di rifiuto, l&#8217;Assemblea deve essere sospesa).<\/p>\n\n\n\n<p>Se le Assemblee si tengono in <strong>modalit\u00e0 di <\/strong><strong>videoconferenza<\/strong>, in attesa di indicazioni da parte del Garante, l\u2019Amministratore, oltre a vigilare parimenti sulle presenze e sulle condotte, per quanto possibile (ossia per quanto si percepisce a video; non ammettendo, ad esempio, che chi si connette tenga spenta la sua telecamera), \u00e8 opportuno che richieda espressamente a coloro che si connettono un formale impegno (come, ad esempio, \u00e8 prassi recente dei Giudici per le udienze da remoto).<\/p>\n\n\n\n<p>Questo potrebbe essere il contenuto dell&#8217;<strong>impegno da richiedere<\/strong>: <em><strong>&#8220;<\/strong><\/em><em><strong>a) <\/strong><\/em><em><strong>assicur<\/strong><\/em><em><strong>o<\/strong><\/em><em><strong> che per tutta la durata del<\/strong><\/em><em><strong> collegamento<\/strong><\/em><em><strong>, nella stanza dove <\/strong><\/em><em><strong>mi trovo<\/strong><\/em><em><strong>, non sopraggiung<\/strong><\/em><em><strong>eranno<\/strong><\/em><em><strong> altre persone e<\/strong><\/em><em><strong>,<\/strong><\/em><em><strong> qualora ci\u00f2 dovesse accadere, interromper<\/strong><\/em><em><strong>\u00f2<\/strong><\/em><em><strong> immediatamente la connessione;<\/strong><\/em><em><strong> b) mi <\/strong><\/em><em><strong>impegn<\/strong><\/em><em><strong>o<\/strong><\/em><em><strong> a non registrare la videochiamata e a non divulgar<\/strong><\/em><em><strong>n<\/strong><\/em><em><strong>e immagini <\/strong><\/em><em><strong>e\/<\/strong><\/em><em><strong>o<\/strong><\/em><em><strong>sonoro <\/strong><\/em><em><strong>ad essa relativi<\/strong><\/em><em><strong>&#8220;<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli Amministratori che programmano di utilizzare la videoconferenza \u00e8 bene che provvedano ad un <strong>aggiornamento<\/strong> della documentazione in merito alla privacy del Condominio: l\u2019<strong>informativa<\/strong> sul trattamento dei dati personali e il <strong>registro<\/strong> delle attivit\u00e0 di trattamento degli stessi<a href=\"#sdfootnote5sym\"><sup>5<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a> esula da questo contributo la complessa tematica di chi sia, in Condominio, il &#8220;titolare&#8221; del trattamento e il &#8220;responsabile&#8221; dello stesso; essa in nessun caso pu\u00f2 esonerare l&#8217;Amministratore, posto che, per il Garante, cfr. vademecum, &#8220;L\u2019amministratore deve sempre saper conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli. L\u2019assemblea pu\u00f2 decidere di designarlo anche formalmente \u201cresponsabile del trattamento\u201d dei dati personali dei partecipanti al condominio (proprietari, locatari, usufruttuari), attribuendogli uno specifico ruolo in materia di privacy&#8221;; l&#8217;inciso &#8220;anche formalmente&#8221; appare oltremodo significativo<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a> il Codice della Privacy, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, \u00e8 stato in molte parti abrogato e modificato, da ultimo in particolare con il D.Lgs. 10.8.2018 n. 101, per l\u2019entrata in vigore della normativa europea del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, abbreviato con l\u2019acronimo RGPD o, in inglese, GDPR quale acronimo di General Data Protection Regulation, ossia il regolamento UE n. 2016\/679<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote3anc\">3<\/a> il provvedimento 9 settembre 2010 ravvis\u00f2 violazione della disciplina di protezione dei dati personali e, segnatamente, del principio di liceit\u00e0 del trattamento di cui all\u2019art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), e dispose prescrizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c) del Codice, quali misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; l\u2019art. 11 del Codice, Modalit\u00e0 del trattamento e requisiti dei dati, prevedente che \u201ci dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza\u201d, \u00e8 abrogato, ma in quanto sostituito dall\u2019art. 5 del RGDP, Principi applicabili al trattamento di dati personali, prevedente che \u201ci dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell&#8217;interessato\u201d; gli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice sono vigenti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote4anc\">4<\/a> per tutti \u00e8 uno dei pilastri del nuovo RGPD o GDPR che dir si voglia; viene tradotto, anche dal Garante, come principio di responsabilizzazione, ma molti parlano di principio di rendicontazione; certo occorre, per essere &#8220;accountable&#8221; rispetto al Regolamento essere in grado di dar conto delle valutazioni svolte alla base delle scelte poi operate<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote5anc\">5<\/a> si ricorda che, per il Garante, la tenuta del registro \u00e8 obbligatoria, ad esempio, per &#8220;il condominio ove tratti \u201ccategorie particolari di dati\u201d (es. delibere per interventi volti al superamento e all\u2019abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. n. 13\/1989; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all\u2019interno dei locali condominiali)&#8221; (si vedano le faq, sul sito istituzionale)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo di Alvise Cecchinato da Gestire immobili guardando avanti &#8211; Newsletter del Centro Studi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5168,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8,35,72],"tags":[],"class_list":["post-5050","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti","category-privacy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5050"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5050\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10827,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5050\/revisions\/10827"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5168"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}