{"id":5112,"date":"2021-02-16T14:43:33","date_gmt":"2021-02-16T13:43:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=5112"},"modified":"2023-06-12T09:30:39","modified_gmt":"2023-06-12T07:30:39","slug":"condominio-la-modifica-del-regolamento-condominiale-per-ai-fini-dellassemblea-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=5112","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; La modifica del regolamento condominiale ai fini dell&#8217;assemblea online"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F5112&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lente-dingrandimento-Le-modifiche-al-regolamento-per-lassemblea-online-frontespizio_page-0001.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lente-dingrandimento-Le-modifiche-al-regolamento-per-lassemblea-online-frontespizio_page-0001-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5111\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lente-dingrandimento-Le-modifiche-al-regolamento-per-lassemblea-online-frontespizio_page-0001-725x1024.jpg 725w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lente-dingrandimento-Le-modifiche-al-regolamento-per-lassemblea-online-frontespizio_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lente-dingrandimento-Le-modifiche-al-regolamento-per-lassemblea-online-frontespizio_page-0001-768x1085.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lente-dingrandimento-Le-modifiche-al-regolamento-per-lassemblea-online-frontespizio_page-0001-1087x1536.jpg 1087w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lente-dingrandimento-Le-modifiche-al-regolamento-per-lassemblea-online-frontespizio_page-0001-624x882.jpg 624w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lente-dingrandimento-Le-modifiche-al-regolamento-per-lassemblea-online-frontespizio_page-0001.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lente-dingrandimento-Le-modifiche-al-regolamento-ai-fini-dellassemblea-online.pdf\" data-type=\"URL\">download articolo di Alvise Cecchinato da Gestire immobili guardando avanti &#8211; Newsletter del Centro Studi di ANACI Veneto &#8211; 15.2.21<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Le nuove regole sulle assemblee online<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>art. 66 <\/strong><strong>D<\/strong><strong>isp. <\/strong><strong>A<\/strong><strong>tt. Cod. Civ.<\/strong>, contenente la disciplina della convocazione della Assemblea, \u00e8 stato recentemente modificato, introducendo regole, prima mancanti, sull\u2019utilizzo della videoconferenza; precisamente:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; \u00e8 stato <strong>introdotto <\/strong><strong>un <\/strong><strong>nuovo comma<\/strong>, il sesto, sulle condizioni che consentono la partecipazione all\u2019Assemblea in modalit\u00e0 di videoconferenza:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><em><strong>Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all&#8217;assemblea pu\u00f2 avvenire in modalit\u00e0 di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, \u00e8 trasmesso all&#8217;amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalit\u00e0 previste per la convocazione.<\/strong><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>&#8211; \u00e8 stato <strong>integrato <\/strong><strong>un <\/strong><strong>preesistente <\/strong><strong>comma<\/strong>, il terzo, sul contenuto dell\u2019avviso di convocazione dell\u2019Assemblea:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><em>L&#8217;avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell&#8217;ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l&#8217;adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l&#8217;indicazione del luogo e dell&#8217;ora della riunione <strong>o, se prevista in modalit\u00e0 di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terr\u00e0 la riunione e dell&#8217;ora della stessa<\/strong>. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare \u00e8 annullabile ai sensi dell&#8217;articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perch\u00e9 non ritualmente convocati.<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Per completezza si precisa che la previsione sul possibile utilizzo della modalit\u00e0 della videoconferenza in mancanza di espressa previsione nel regolamento, nel nuovo comma appunto introdotto, inizialmente lo condizionava al <em>previo consenso <\/em><em>di tutti<\/em><em> i condomini<a href=\"#sdfootnote1sym\"><sup>1<\/sup><\/a><\/em>: l\u2019importante modifica con <em>previo consenso <\/em><em>della maggioranza<\/em><em> dei condomini<a href=\"#sdfootnote2sym\"><sup>2<\/sup><\/a><\/em> \u00e8 intervenuta a distanza di poche settimane, lasciando peraltro molti dubbi.<\/p>\n\n\n\n<p>Se infatti appariva esagerato richiedere il consenso di tutti i condomini, il riferimento alla maggioranza \u00e8 ambiguo, non essendo specificato (oltre a quando e come tale consenso vada espresso e raccolto) se sia sufficiente l\u2019adesione della met\u00e0 pi\u00f9 uno delle \u201cteste\u201d (beninteso: i partecipanti al Condominio, di cui all\u2019elenco delle unit\u00e0 esclusive; e non, ovviamente, i partecipanti all\u2019Assemblea, ossia gli intervenuti alla riunione), a prescindere dalla loro entit\u00e0 millesimale, ovvero sia necessario che rappresentino anche una adeguata percentuale del \u201cvalore\u201d dell\u2019edificio.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019interpretazione letterale porta alla prima tesi (non contano i millesimi), l\u2019interpretazione logica alla seconda (occorre il consenso della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno la met\u00e0 del valore dell\u2019edificio, in applicazione analogica dell\u2019art. 1138 III comma Cod. Civ.).<\/p>\n\n\n\n<p>Fino a quando non interverr\u00e0 la giurisprudenza, si tratta di opinioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pu\u00f2 osservare, al momento, che l\u2019interpretazione per cui si richiede oltre alla adesione di 1\/2 +1 delle \u201cteste\u201d anche l\u2019adesione di 500\/1000 del \u201cvalore\u201d \u00e8 pi\u00f9 prudente, e quindi va consigliata; mentre quella per cui si richiede solo l\u2019adesione di 1\/2 +1 delle \u201cteste\u201d, e non anche l\u2019adesione di 500\/1000 del \u201cvalore\u201d, \u00e8 comunque sostenibile, e comporta il rischio di una impugnazione, ma limitato nel tempo (i vizi della convocazione sono considerati, per concorde e consolidata giurisprudenza di legittimit\u00e0, motivi di annullabilit\u00e0, e non gi\u00e0 di nullit\u00e0<a href=\"#sdfootnote3sym\"><sup>3<\/sup><\/a>; non manca in dottrina chi, a proposito della videoconferenza, la pensa in modo diverso, ma questo \u00e8 il convincimento personale dello scrivente, conforme ad autorevoli commenti<a href=\"#sdfootnote4sym\"><sup>4<\/sup><\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, le nuove regole sulle assemblee online (certo stimolate dalla situazione eccezionale di emergenza sanitaria, ma adottate con disposizioni di legge destinate a valere anche nella normalit\u00e0: si tratta di modifiche, in buona sostanza, al Codice Civile) hanno determinato il seguente assetto:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>a) \u00e8 ammessa la partecipazione in videoconferenza in forza del consenso dei condomini con riferimento ad una singola Assemblea in convocazione;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>b) \u00e8 ammessa la partecipazione in videoconferenza sulla base di una previsione nel Regolamento, di valenza quindi generale, riferita alle future Assemblee.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Oggetto precipuo del presente approfondimento \u00e8 questa nuova opportunit\u00e0, di inserire nel Regolamento la previsione della partecipazione in videoconferenza alle Assemblee, e quindi di poterle convocare, dalla successiva, nella modalit\u00e0 online, senza doversi preoccupare di verificare volta per volta un consenso ad hoc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Di quale regolamento stiamo parlando ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Non c\u2019\u00e8 dubbio che il Regolamento condominiale che pu\u00f2 ammettere, una volta per tutte, la modalit\u00e0 della videoconferenza per la partecipazione all\u2019Assemblea \u00e8 quello disciplinato dall\u2019art. 1138 Cod. Civ..<\/p>\n\n\n\n<p>Il dubbio, possibile, \u00e8 in relazione alla tralatizia distinzione tra regolamenti <strong>contrattuali<\/strong> e regolamenti <strong>assembleari<\/strong>, di cui per\u00f2, \u00e8 bene precisare, non c\u2019\u00e8 traccia nel Codice Civile.<\/p>\n\n\n\n<p>Pu\u00f2 capitare di dare per scontato che un regolamento steso dall&#8217;originario costruttore, e poi allegato e richiamato nei successivi atti di vendita, o comunque stipulato tra tutti i partecipanti sia un regolamento contrattuale; mentre un regolamento approvato dall&#8217;assemblea, a maggioranza, invece sia un regolamento assembleare.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta invero di una affermazione semplicistica, bench\u00e8 anche nei manuali e nei commentari si trovino assunti del genere (basti citare il diffusissimo Cian-Trabucchi, in cui appunto si ricorda che <em>\u201cquanto alla fonte si distinguono i regolamenti in<\/em><em>contrattuali e non\u201d<\/em>, e si spiega che <em>\u201ci primi sono quelli che sono stati approvati con il consenso di tutti i condomini\u201d<\/em>, facendo l&#8217;esempio del regolamento steso dall&#8217;originario costruttore, ovvero convenuto da tutti i condomini, con un contratto apposito o anche in assemblea, con delibera all&#8217;unanimit\u00e0).<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, per quanto singolare sembri, la Cassazione ha stabilito che non rileva la fonte, ossia le occasioni e le modalit\u00e0 con cui i regolamenti sono sorti, e, invero, neanche il fatto che corrispondano alla volont\u00e0 di tutti i condomini, ovvero solo di una maggioranza di essi; mentre rileva, essenzialmente, il contenuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Anni orsono la giurisprudenza riteneva che i limiti fissati dall&#8217;art. 1138 c.c., ed in particolare la necessit\u00e0 di rispettare quegli otto articoli specificamente richiamati siccome inderogabili<a href=\"#sdfootnote5sym\"><sup>5<\/sup><\/a>, valesse solo per i regolamenti assembleari e non anche per i regolamenti contrattuali; ora le cose sono cambiate, nel senso che pacificamente quei limiti valgono per tutti i regolamenti, tanto assembleari quanto contrattuali<a href=\"#sdfootnote6sym\"><sup>6<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Verrebbe comunque da pensare che resti una distinzione nel senso che un regolamento assembleare, adottato a maggioranza, possa modificare solo un altro regolamento assembleare, e non anche, quindi, un regolamento contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma non \u00e8 proprio cos\u00ec.<\/p>\n\n\n\n<p>Una importante pronuncia, Cass. civ., sez. II, 04\/06\/2010, n. 13632, pur senza costituire in s\u00e8 un cambiamento di orientamento giurisprudenziale, venendo in fondo rielaborati e ribaditi concetti gi\u00e0 in precedenza formulati (in particolare da Cass. civ., sez. un., 30\/12\/1999, n.943), ha affrontato la questione in modo particolarmente esplicito e preciso, tanto che \u00e8 stata oggetto di molti commenti (tra cui quello, cui ci riportiamo, di Alberto Celeste, i Immobili &amp; diritto, dal titolo, significativo, <em>Il regolamento della comunione approvato all\u2019unanimit\u00e0 talvolta pu\u00f2 modificarsi a maggioranza<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Questa pronuncia si trova massimata come <em>&#8220;La natura del regolamento deve essere individuata in base al suo contenuto e non alla stregua delle modalit\u00e0 con cui \u00e8 stato approvato&#8221;<\/em>, e il principio di diritto \u00e8 il seguente:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>le clausole che hanno per oggetto l&#8217;ordinaria amministrazione ed il miglior godimento della cosa comune<\/strong> rientrano nelle attribuzioni dell&#8217;Assemblea (ossia nella potest\u00e0 di gestione delle cose comuni ad essa attribuita), e quindi non hanno natura contrattuale: conseguentemente, tali clausole possono essere modificate in Assemblea, a maggioranza, anche se, in ipotesi, sono state adottate con il consenso di tutti i partecipanti al condominio;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>le clausole che incidono sui diritti del comproprietario, oppure stabiliscono obblighi o limitazioni a carico di quest\u2019ultimo, o ancora determinano criteri di ripartizione delle spese relative alla manutenzione diversi da quelli legali<\/strong> esulano dalle attribuzioni dell&#8217;Assemblea (ossia dalla potest\u00e0 di gestione delle cose comuni ad essa attribuita), quindi hanno natura contrattuale (la sentenza parla, precisamente di <em>\u201ccontratto normativo plurisoggettivo\u201d<a href=\"#sdfootnote7sym\"><sup>7<\/sup><\/a><\/em>): conseguentemente, tali clausole possono essere adottate solo con il consenso unanime dei partecipanti al condominio e solo con il consenso unanime dei partecipanti al condominio possono essere modificate.<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto premesso, e venendo al dunque, a seguito della nuova formulazione dell\u2019art. 66 Disp. Att. Cod. Civ. non pu\u00f2 dubitarsi che tra i contenuti \u201cpropri\u201d del Regolamento condominiale, che rientrano tra le attribuzioni dell\u2019Assemblea quale potest\u00e0 di gestione delle cose comuni alla stessa attribuita, vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di partecipare all\u2019Assemblea in modalit\u00e0 di videoconferenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; la preesistenza di un regolamento, contrattuale o assembleare come origine o, pi\u00f9 propriamente, come contenuto, non \u00e8 n\u00e8 presupposto necessario, n\u00e8 circostanza preclusiva;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; qualsiasi regolamento, contrattuale o assembleare nei sensi di cui sopra, pu\u00f2 essere modificato inserendo la previsione della partecipazione all\u2019Assemblea in modalit\u00e0 di videoconferenza;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; <\/strong><strong>ove non preesista alcun r<\/strong><strong>e<\/strong><strong>go<\/strong><strong>la<\/strong><strong>mento, pu\u00f2 esser<\/strong><strong>n<\/strong><strong>e adottato <\/strong><strong>uno <\/strong><strong>ex novo, con una tale previsione <\/strong>(anche, al limite, costituendolo solo con essa; bench\u00e8 sia consigliabile un corpus completo che, come prevede l\u2019art. 1138 Cod. Civ. \u201ccontenga le norme circa l&#8217;uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonch\u00e9 le norme per la tutela del decoro dell&#8217;edificio\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Con quale maggioranza va approvata la norma regolamentare sulle Assemblee online ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Stante quanto sopra osservato, la risposta \u00e8 una sola: per l\u2019art. 1138 Cod. Civ. \u201cil regolamento deve essere approvato dall&#8217;assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell&#8217;articolo 1136\u201d, ossia \u201ccon un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met\u00e0 del valore dell&#8217;edificio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Un tanto vale per la prima adozione, e per le eventuali revisioni: quindi anche per qualsiasi modifica.<\/p>\n\n\n\n<p>Paradossalmente, a differenza del consenso ad hoc, volta per volta, per questa previsione &#8230; una volta per tutte, deve ritenersi quindi da un lato espressamente richiesta la maggioranza del \u201cvalore\u201d (500\/1000), e dall\u2019altro diversamente stabilita la maggioranza delle \u201cteste\u201d (non occorre 1\/2 + 1 dei partecipanti al Condominio, di cui all\u2019elenco delle unit\u00e0 esclusive, perch\u00e8 basta soltanto 1\/2 + 1 dei partecipanti all\u2019Assemblea, ossia gli intervenuti alla riunione !).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Pu\u00f2 essere oggetto di impugnazione la norma regolamentare sulle Assemblee online ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sempre per l\u2019art. 1138 Cod. Civ. il regolamento \u201cpu\u00f2 essere impugnato a norma dell&#8217;articolo 1107\u201d Cod. Civ., ossia \u201cdavanti all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria\u201d, da \u201cciascuno dei partecipanti dissenzienti\u201d e dagli \u201cassenti\u201d, \u201centro trenta giorni\u201d che decorrono per i primi \u201cdalla deliberazione che lo ha approvato\u201d e per i secondi \u201cdal giorno in cui \u00e8 stata loro comunicata la deliberazione\u201d; e ci\u00f2 vale parimenti anche per qualsiasi modifica.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma prevede anche che \u201cl&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria decide con un&#8217;unica sentenza sulle opposizioni proposte\u201d in ipotesi da pi\u00f9 condomini separatamente, e che \u201cdecorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti\u201d, quindi sar\u00e0 a loro opponibile (beninteso: dovr\u00e0 essere \u201callegato al registro indicato dal numero 7) dell&#8217;articolo 1130\u201d, ossia il \u201cregistro dei verbali delle assemblee\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 ovvio che motivi di impugnazione potrebbero essere ragioni formali, come ad esempio la mancanza della maggioranza, o un difetto nella convocazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito, invece, non si pu\u00f2 escludere che possa essere invocata una lesione dei diritti di partecipazione, se teniamo conto che, in pratica, il prevedere sic et simpliciter la partecipazione in modalit\u00e0 di videoconferenza (senza cio\u00e8 prescrivere, ad esempio, la c.d. modalit\u00e0 mista, ossia di convocazione sia in presenza, in una sala fisica, sia online, in una piattaforma informatica) costringe i condomini a dotarsi di connessione e apparecchiature.<\/p>\n\n\n\n<p>Potrebbe essere sollevata, per alcuni, anche una questione costituzionalit\u00e0 delle disposizioni di cui al nuovo testo dell&#8217;art. 66 Disp. Att. Cod. Civ..<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Come possono essere formulati l\u2019ordine del giorno e la proposta di delibera ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Volendo restare assolutamente aderenti al nuovo testo dell&#8217;art. 66 Disp. Att. Cod. Civ.., questi potrebbero essere dei testi:<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>O.D.G.: Intervento del legislatore sull\u2019Assemblea in videoconferenza (nuovo testo dell\u2019art. 66 disp. att. cod. civ.) &#8211; possibile integrazione del Regolamento condominiale con la espressa previsione della possibilit\u00e0 di convocare l\u2019Assemblea in videoconferenza &#8211; decisioni in merito.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>DELIBERA: Art. &#8230;., Assemblea e videoconferenza. La partecipazione all\u2019Assemblea pu\u00f2 avvenire in modalit\u00e0 di videoconferenza, nel rispetto delle previsioni del Codice Civile e delle Disposizioni di attuazione del Codice stesso. In tal caso, l&#8217;avviso di convocazione, da comunicare nel termine e nelle forme di legge, deve contenere l\u2019indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terr\u00e0 la riunione e dell\u2019ora della stessa. Il verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, \u00e8 trasmesso all\u2019Amministratore e a tutti i Condomini con le medesime formalit\u00e0 previste per la convocazione.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ove il Condominio non sia \u201cpronto\u201d ad un tale salto (<strong>sia chiaro: modificando in questo modo il Regolamento, l\u2019Assemblea potr\u00e0 continuare ad essere convocata in presenza, ma <\/strong><strong>la si <\/strong><strong>potr\u00e0 <\/strong><strong>anche <\/strong><strong>convoca<\/strong><strong>re<\/strong><strong> esclusivamente online<\/strong>), si pu\u00f2 suggerire una modifica che ammetta la partecipazione in videoconferenza, ma solo in doppia convocazione, ossia nella c.d. modalit\u00e0 mista, ossia di convocazione sia in presenza, in una sala fisica, sia online, in una piattaforma informatica (modalit\u00e0 peraltro, nell\u2019esperienza pratica, non facile da gestire):<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>DELIBERA: Art. &#8230;., Assemblea e videoconferenza.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>L\u2019Assemblea pu\u00f2 essere prevista con riunione in un luogo (\u201cmodalit\u00e0 in presenza\u201d), o con riunione in videoconferenza (\u201cmodalit\u00e0 di videoconferenza\u201d), nel rispetto delle previsioni del Codice Civile e delle Disposizioni di attuazione del Codice stesso.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Se l\u2019Assemblea \u00e8 convocata in modalit\u00e0 di videoconferenza, ossia con riunione in una piattaforma elettronica, l&#8217;avviso di convocazione, da comunicare nel termine e nelle forme di legge, deve contenere l\u2019indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terr\u00e0 la riunione e dell\u2019ora della stessa; la piattaforma elettronica deve essere facilmente accessibile, secondo gli standard pi\u00f9 diffusi, e devono essere fornite semplici istruzioni, nella convocazione stessa.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Se l\u2019Assemblea \u00e8 convocata in modalit\u00e0 di persona, ossia con riunione in un luogo materiale, pu\u00f2 essere ammessa la partecipazione attraverso strumenti di videoconferenza dei Cond\u00f2mini che la preferiscano alla presenza di persona o per delega, ove l\u2019Amministratore abbia predisposto a tal fine un collegamento con la sala che garantisca adeguata possibilit\u00e0 di reciproca comprensione e intervento.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>In tutti i casi di utilizzo della videoconferenza il verbale dell\u2019Assemblea, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, \u00e8 trasmesso all\u2019Amministratore e a tutti i Cond\u00f2mini con le medesime formalit\u00e0 previste per la convocazione.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/pietra-geroglifici.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/pietra-geroglifici-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5353\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/pietra-geroglifici-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/pietra-geroglifici-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/pietra-geroglifici-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/pietra-geroglifici-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/pietra-geroglifici.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a> legge 13 ottobre 2020 n. 126, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, di conversione in legge del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104; vedasi art. 63 comma 1 bis; in vigore dal 14 ottobre 2020<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a> legge 27 novembre 2020 n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, di conversione in legge del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125; vedasi art. 5 bis; in vigore dal 4 dicembre 2020<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote3anc\">3<\/a> Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 marzo 2005, n. 4806<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote4anc\">4<\/a> Antonio Scarpa, in il Quotidiano Giuridico del 15.5.20: <em>Una impugnazione della deliberazione condominiale che deduca vizi relativi alla regolare costituzione dell&#8217;assemblea, o alla adozione con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, con riguardo all\u2019intervento ed all&#8217;espressione del voto da parte di condomini collegati con mezzi di telecomunicazione, o che lamenti irregolarit\u00e0 nel procedimento di convocazione, per aver consentito di partecipare alla riunione in videoconferenza, introduce comunque questioni non di nullit\u00e0, ma di annullabilit\u00e0, con conseguente soggezione al termine di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 1137, comma secondo, codice civile. A tal fine, occorrer\u00e0 poi interrogarsi sulla legittimazione a far valere i vizi di una eventuale delibera assembleare svoltasi per video conferenza, ove tutti i condomini siano intervenuti mediante telecomunicazione e non abbiano eccepito alcunch\u00e9 in quella sede circa l&#8217;irregolarit\u00e0 della riunione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote5anc\">5<\/a> [ art. 1138 IV comma prima parte: Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, &#8230;. ]<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">art. 1138 IV comma seconda parte<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8230;.. Le norme del regolamento in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; 1118 secondo comma Il condomino non pu\u00f2 rinunziare al suo diritto sulle parti comuni<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; 1119 Indivisibilit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; 1120 Innovazioni<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; 1129 Nomina, revoca ed obblighi dell&#8217;amministratore<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; 1131 Rappresentanza<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; 1136 Costituzione dell&#8217;assemblea e validit\u00e0 delle deliberazioni<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell&#8217;assemblea<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">[ 1138 V comma; Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici ]<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote6anc\">6<\/a> Cass. civ., sez. II, 09-11-1998, n. 11268: Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cio\u00e8 da tutti i condomini, non pu\u00f2 derogare alle disposizioni richiamate dall\u2019art. 1138, 4\u00ba comma, c.c. e non pu\u00f2 menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, mentre \u00e8 possibile la deroga alle disposizioni dell\u2019art. 1102 c.c. non dichiarato inderogabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Cass. civ., 26-05-1990, n. 4905: La disposizione di cui al 4\u00ba comma, art. 1138, c.c., secondo cui le norme del regolamento di condominio non possono in nessun caso derogare, tra l\u2019altro, a quanto stabilito nell\u2019art. 1120, stesso codice, concernente le innovazioni, si riferisce oltre che al regolamento approvato dall\u2019assemblea dei condomini anche a quello predisposto dall\u2019originario proprietario ed accettato dai condomini all\u2019atto dell\u2019acquisto del bene facente parte del condominio (cosiddetto regolamento contrattuale).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Cass. civ., 06-02-1987, n. 1195. L\u2019art. 1138, ultimo comma, c.c., secondo cui i regolamenti condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti dei condomini, si riferisce ai regolamenti approvati a maggioranza, non gi\u00e0 a quelli approvati da tutti i condomini, i quali hanno valore contrattuale e, come tali, ben possono contenere limitazioni ai poteri dei condomini stessi e ai loro diritti sui beni comuni ed anche individuali, traendo validit\u00e0 ed efficacia dal consenso degli interessati, purch\u00e9 espresso nella forma richiesta in relazione alla natura di ciascuna limitazione, onere o servit\u00f9 che si viene ad imporre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote7anc\">7<\/a> il caso di specie, lo si osserva per completezza, non era quello che si potrebbe immaginare: fu affermata la natura assembleare e non contrattuale, in relazione allo specifico contenuto, rientrante nella attribuzioni dell&#8217;assemblea, non gi\u00e0 di un regolamento steso dall&#8217;originario costruttore unico proprietario, bens\u00ec di un regolamento approvato all&#8217;unanimit\u00e0, ma pur sempre in assemblea<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo di Alvise Cecchinato da Gestire immobili guardando avanti &#8211; Newsletter del Centro Studi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5167,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8,35],"tags":[],"class_list":["post-5112","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5112","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5112"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5112\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7845,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5112\/revisions\/7845"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5167"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5112"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5112"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5112"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}