{"id":5405,"date":"2019-11-15T09:15:00","date_gmt":"2019-11-15T08:15:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=5405"},"modified":"2022-06-13T09:40:10","modified_gmt":"2022-06-13T07:40:10","slug":"condominio-relazione-soave-15-11-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=5405","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; relazione (Soave 15.11.19) &#8211; Utilit\u00e0 degli degli strumenti informatici nella gestione e nella comunicazione"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F5405&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\"><strong>REGISTRI E CONTABILIT\u00c0: POSSIAMO FARE A MENO DELLA CARTA ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\"><strong>SITO WEB : DELIBERA CON 500\/1000 ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\"><strong>POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA : \u00c8 OBBLIGATORIA PER L&#8217;AMMINISTRATORE ? \u00c8 OPPORTUNA PER IL CONDOMINIO ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\"><strong>CONVOCAZIONE DELL&#8217;ASSEMBLEA : SI PU\u00d2 FARE CON COMUNE MAIL ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\"><strong>ASSEMBLEA E VIDEOCONFERENZA: \u00c8 POSSIBILE ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Utilit\u00e0-degli-strumenti-informatici-nella-gestione-e-nella-comunicazione-RELAZIONE.pdf\"><strong>download relazione<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Utilit\u00e0-degli-strumenti-informatici-nella-gestione-e-nella-comunicazione-SLIDES.pdf\"><strong>download slides<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0001-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"724\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0001-1-1024x724.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-408\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0001-1-1024x724.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0001-1-300x212.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0001-1-768x543.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0001-1.jpg 1755w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0002-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"724\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0002-1-1024x724.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-409\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0002-1-1024x724.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0002-1-300x212.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0002-1-768x543.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ADR-2019_page-0002-1.jpg 1755w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>REGISTRI E CONTABILIT\u00c0: POSSIAMO FARE A MENO DELLA CARTA ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td>riferimenti normativi art. 1130 c.c. &#8211; <em>Attribuzioni dell&#8217;amministratore<\/em> <em>L&#8217;amministratore, oltre a quanto previsto dall&#8217;articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: &#8230;.<\/em> <em>6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalit\u00e0 dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unit\u00e0 immobiliare, nonch\u00e9 ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell&#8217;edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all&#8217;amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L&#8217;amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l&#8217;amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;<\/em> <em>7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell&#8217;amministratore e del registro di contabilit\u00e0. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altres\u00ec annotate: le eventuali mancate costituzioni dell&#8217;assemblea, le deliberazioni nonch\u00e9 le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro \u00e8 allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell&#8217;amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonch\u00e9 gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilit\u00e0 sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell&#8217;effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro pu\u00f2 tenersi anche con modalit\u00e0 informatizzate;<\/em> <em>8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell&#8217;edificio e del condominio; &#8230;.<\/em> art. 1130bis c.c. &#8211; <em>Rendiconto condominiale<\/em> <em>Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l&#8217;immediata verifica. Si compone di un registro di contabilit\u00e0, di un riepilogo finanziario, nonch\u00e9 di una nota sintetica esplicativa della gestione con l&#8217;indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. &#8230;. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unit\u00e0 immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Il codice civile prevede, tra le attribuzioni dell&#8217;Amministratore, all&#8217;art. 1130 nn. 6-7, la tenuta e l&#8217;aggiornamento di quattro &#8220;libri&#8221;: 1) il <em>registro di anagrafe condominiale<\/em>; 2) il <em>registro dei verbali delle assemblee<\/em>; 3) il <em>registro di nomina e revoca dell&#8217;amministratore<\/em>; 4) il <em>registro di contabilit\u00e0<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Prevede anche, all&#8217;art. 1130 n. 8, la conservazione in generale di tutta la documentazione inerente alla gestione (sia riguardante il <em>rapporto con i condomini<\/em> sia riguardante lo <em>stato tecnico-amministrativo dell&#8217;edificio e del condominio<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Disciplina altres\u00ec, all&#8217;art. 1130 bis, il &#8220;bilancio&#8221;, chiamandolo <em>rendiconto condominiale<\/em> e distinguendovi: a) un <em>registro di contabilit\u00e0<\/em>; b) un <em>riepilogo finanziario<\/em>; c) una <em>nota sintetica esplicativa della gestione <\/em>(sembra evidente che il <em>registro di contabilit\u00e0<\/em> quale componente del <em>rendiconto condominiale<\/em> del singolo esercizio sia un estratto del <em>registro di contabilit\u00e0<\/em> complessivamente inteso come registro; ciascun <em>rendiconto condominiale<\/em>, peraltro, sar\u00e0 opportunamente allegato anche alla delibera che lo approva e quindi si ritrover\u00e0 pure nel <em>registro dei verbali delle assemblee<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Leggendo le norme sopra citate, si rileva che, esclusivamente per il <em>registro d<\/em><em>i<\/em><em> contabilit\u00e0,<\/em> \u00e8 menzionato che <em>pu\u00f2 tenersi anche con modalit\u00e0 informatizzate<\/em>; se ne pu\u00f2 dedurre che, per gli altri, ossia i registri <em>di anagrafe condominiale<\/em><em>,<\/em> <em>dei verbali delle assemblee<\/em> e <em>di nomina e revoca dell&#8217;amministratore<\/em>, un tanto \u00e8 escluso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il broccardo <em>ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit<\/em> esprime un principio fondamentale, ma va tenuto conto di un contesto inarrestabile di progresso tecnologico, specificamente informatico, che va nella direzione della digitalizzazione e della smaterializzazione (la quasi totalit\u00e0 degli atti giudiziari, compresi i verbali d&#8217;udienza e le sentenze, sono ormai documenti informatici; sempre pi\u00f9 atti notarili e atti amministrativi sono parimenti documenti informatici, per non parlare delle formalit\u00e0 di natura fiscale; la sempre maggiore diffusione della comunicazione per posta elettronica, d&#8217;altra parte, ci sta abituando a inviare e ricevere pi\u00f9 files che carte).<\/p>\n\n\n\n<p>Con serie problematiche (specie per la sicurezza), ma anche innegabili vantaggi (basti pensare alla rapidit\u00e0 di consultazione e alla economicit\u00e0 di conservazione).<\/p>\n\n\n\n<p>Le normative sulla digitalizzazione sono varie e ben lungi dal configurare un sistema definito e attuato; \u00e8 tuttavia, da tempo, gi\u00e0 regola generale la piena equiparazione al documento cartaceo di quello informatico (l. 59\/97, art. 15 c. 2, e ss.mm.ii.), quale scrittura privata o pubblica, a condizione, in buona sostanza, che esso rientri in degli standards e, soprattutto, che rechi la firma digitale (d.p.r. 513\/97, art. 10 c. 2, e ss.mm.ii).<\/p>\n\n\n\n<p>Ed \u00e8 un aspetto che si deve sempre avere presente, tanto per il documento cartaceo (foglio) quanto per il documento informatico (file): una cosa \u00e8 l&#8217;originale, altra cosa \u00e8 la copia, specie se si tratta di documenti a contenuto giuridicamente rilevante in quanto verbali, lettere etc etc.<\/p>\n\n\n\n<p>Un foglio di carta con scrittura \u00e8 un originale quando ha la firma &#8220;analogica&#8221;, ossia manoscrittta con la penna; un file di computer con testi \u00e8 un originale quando ha la firma &#8220;digitale&#8221;, ossia apposta con il token o altro dispositivo o modalit\u00e0 riconosciuta.<\/p>\n\n\n\n<p>Di un originale cartaceo, sottoscritto manualmente, si pu\u00f2 avere una copia cartacea (foglio fotocopia) e una copia informatica (file scansione); cos\u00ec come di un originale informatico, sottoscritto digitalmente, si pu\u00f2 avere una copia cartacea (foglio stampato) e una copia informatica (file duplicato).<\/p>\n\n\n\n<p>Tornando specificamente al Condominio, si pongono la questione appena accennata, relativa ai concetti di &#8220;originale&#8221; e di &#8220;sottoscritto&#8221;, e un&#8217;altra questione, relativa al concetto stesso di &#8220;registro&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Primo aspetto, relativo ai concetti di &#8220;originale&#8221; e di &#8220;sottoscritto&#8221;: come, se si continua con la tenuta cartacea, si devono conservare i documenti cartacei originali, sottoscritti analogicamente (a penna), cos\u00ec, se si passa alla tenuta informatica, si devono conservare dei documenti informatici originali, sottoscritti digitalmente (col token); e quindi ci si deve ben organizzare.<\/p>\n\n\n\n<p>Pensiamo ad esempio al <em>registro dei verbali delle assemblee<\/em>: volendo tenerlo in modalit\u00e0 informatica \u00e8 necessario che siano dotati di firma digitale il Presidente e il Segretario.<\/p>\n\n\n\n<p>Oppure pensiamo al <em>registro di nomina e revoca dell&#8217;amministratore<\/em>:dovendo contenere, in buona sostanza, i verbali delle assemblea e i documenti contrattuali (contratto o, almeno, il preventivo e la dichiarazione di accettazione della nomina), \u00e8 necessario che siano dotati di firma digitale il Presidente e il Segretario, nonch\u00e8 l&#8217;Amministratore.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo aspetto, relativo al concetto stesso di &#8220;registro&#8221;: restando al cartaceo, va da s\u00e8 che per registro si intende un libro con pagine ordinate e non una cartella con pagine sparse: volendo passare al digitale, desta perplessit\u00e0 una semplice cartella con singoli files e occorrer\u00e0 perlomeno realizzare un indice, periodicamente aggiornato, inserire una numerazione, rigorosamente rispettata, etc etc.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto osservato vale per i registri diversi da quello di contabilit\u00e0, e pure per esso, dato che la norma menziona la tenuta con modalit\u00e0 informatizzate senza per\u00f2 null&#8217;altro specificare al riguardo (in merito al registro di contabilit\u00e0, si consideri, come riferimento, l&#8217;art. 2251 bis, disciplinante la <em>documentazione informatica<\/em> in particolare per le <em>imprese commerciali<\/em>: affermata la regola che <em>i libri, i repertori, le scritture e la documentazione &#8230; possono essere formati e tenuti con strumenti informatici<\/em>, si precisa anzitutto che <em>le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario &#8230;<\/em>, e poi che <em>gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all\u2019anno, della marcatura temporale e della firma digitale &#8230;<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Problematica connessa \u00e8 quella del cartaceo pregresso e quindi della possibilit\u00e0 di eliminarlo materialmente ovvero sostituirlo con digitalizzazioni, per risparmiare spazio.<\/p>\n\n\n\n<p>Alcuni distinguono tra \u201cdematerializzare\u201d, che significa cambiare i processi documentali per non produrre i documenti su supporto cartaceo fin dall\u2019inizio del loro ciclo di vita, e \u201csmaterializzare\u201d, che significa convertire i documenti cartacei in documenti digitali.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma sul rendiconto (art. 1131bis c.c.) prevede che <em>le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione<\/em>: portare al macero questi documenti \u00e8 legittimo (anche se prudenza consiglierebbe invero di non farlo).<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto il resto, dai verbali delle assemblee alla documentazione della gestione riguardante il rapporto con i condomini e riguardante lo stato tecnico-amministrativo dell&#8217;edificio e del condominio, devono essere conservati in originale per sempre: e come non si pu\u00f2 portare al macero questi documenti, nemmeno li si pu\u00f2 trasformare in scansioni, non essendovi una normativa che disciplini un tanto (diversamente dall&#8217;ambito fiscale, ove qualunque documento analogico pu\u00f2 essere trasformato in digitale e quindi distrutto, a condizione che il documento digitale possieda le caratteristiche della immodificabilit\u00e0, integrit\u00e0, autenticit\u00e0 e leggibilit\u00e0, vedasi l\u2019articolo 2 del D.M. 17 giugno 2014, nonch\u00e9 l\u2019articolo 3 dei D.P.C.M. 13 novembre 2014 e 3 dicembre 2013).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>SITO WEB : DELIBERA CON 500\/1000 ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td>riferimenti normativi art. 71ter disp.att. c.c. <em>Su richiesta dell&#8217;assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell&#8217;articolo 1136 del codice, l&#8217;amministratore \u00e8 tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l&#8217;attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>La norma, introdotta dalla riforma, sembra giustificata da una preoccupazione di costi: per il sito internet a cui fa riferimento la norma non prevede infatti alcuna valenza sostitutiva della documentazione e delle comunicazioni gi\u00e0 previste, ma figura aggiungere un servizio, ossia la consultabilit\u00e0, da parte ovviamente, si badi, dei soli aventi diritto (quindi \u00e8 presupposto, e necessario, un sistema di accessibilit\u00e0 tramite account e password), di alcuni documenti (estraibili quindi in formato digitale, scaricandoli nel formato in cui sono caricati, o comunque &#8220;stampandoli&#8221; ad esempio in pdf).<\/p>\n\n\n\n<p>Deve essere una delibera a stabilire quali documenti (non potrebbe stabilire invece chi ne a diritto).<\/p>\n\n\n\n<p>Tenuto conto dei costi attuali, richiedere la maggioranza qualificata sembra anche eccessivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Se l&#8217;Amministratore ha un proprio sito professionale, con possibilit\u00e0 di pagine dedicate a ciascun singolo condominio (inutile sottolineare l&#8217;imprescindibilit\u00e0 delle garanzie per riservare l&#8217;accesso), non si vedono ostacoli a che il servizio in questione (consultabilit\u00e0 \/ estraibilit\u00e0 copia digitale) sia incluso nel pacchetto contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA : \u00c8 OBBLIGATORIA PER L&#8217;AMMINISTRATORE ? \u00c8 OPPORTUNA PER IL CONDOMINIO ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td>Decreto Legge n. 185\/2008, convertito successivamente in legge n. 2\/2009 Decreto Legge n. 179\/2012, convertito successivamente in legge n. 221\/2012<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Premesso che la pec \u00e8 uno standard adottato per ora solo in Italia e in pochissimi altri paesi, attualmente \u00e8 obbligatoria per:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Professionisti (l&#8217;obbligo \u00e8 scattato da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Societ\u00e0 (le nuove societ\u00e0 devono dichiarare la casella pec all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione al Registro Imprese; da novembre 2011, tutte le societ\u00e0 devono aver dichiarato la casella pec al Registro Imprese);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Ditte Individuali (le nuove partite iva e ditte individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella pec al momento dell&#8217;iscrizione al Registro Imprese; da fine giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella pec al Registro Imprese);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Pubbliche Amministrazioni (devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno gi\u00e0 fatto in base a norme precedenti).<\/p>\n\n\n\n<p>Al momento la professione di amministratore di condominio \u00e8 inquadrata tra le <em>profession<\/em><em>i <\/em><em>non organizzat<\/em><em>e <\/em><em>in ordini o collegi<\/em>, ex L. 14 gennaio 2013, n. 4, quale <em>attivit<\/em><em>\u00e0<\/em><em> economica, anche organizzata, volta alla prestazione di<\/em><em>servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e<\/em><em>prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il<\/em><em>concorso di questo, con esclusione delle<\/em><em>attivit<\/em><em>\u00e0 <\/em><em>riservate per<\/em><em>legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell&#8217;art. 2229<\/em><em>del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivit<\/em><em>\u00e0<\/em><em> e<\/em><em>dei mestieri artigianali, commerciali e<\/em><em>di<\/em><em>pubblico esercizio<\/em><em>disciplinati da specifiche normative<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la professione di Amministratore di Condominio si parla, da qualche tempo, di un registro, ma non (almeno per ora) di ordini o collegi.<\/p>\n\n\n\n<p>Pu\u00f2 essere per\u00f2 che l&#8217;Amministratore sia una societ\u00e0, o un professionista iscritto in ordini (Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Ingegneri, Architetti, Avvocati, Architetti e Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori etc etc) o collegi (Geometri, Periti Industrali, Periti Agrari etc etc).<\/p>\n\n\n\n<p>In tal caso \u00e8 obbligato a dotarsi di pec (e tale pec diventa in pratica un domicilio digitale, risultando da determinati elenchi nazionali).<\/p>\n\n\n\n<p>Altrimenti \u00e8 una facolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Salvo intendere che l&#8217;art. 66 disp. att., ladddove prevede che <em>l<\/em><em>&#8216;avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell&#8217;ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l&#8217;adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano<\/em>, attribuisca ai condomini il diritto di scegliere tra le varie modalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec ragionando, sarebbe obbligatorio anche conservare (tra il mobilio vecchio e le apparecchiature in obsolescenza) anche il fax.<\/p>\n\n\n\n<p>Fa sorridere: tuttavia la questione \u00e8 meno peregrina di quanto si possa credere.<\/p>\n\n\n\n<p>Pensiamo spesso all&#8217;ipotesi che il condomino non abbia la pec, dando per scontato che l&#8217;abbia l&#8217;Amministratore: ma pu\u00f2 darsi anche il contrario: e il condomino munito di pec potrebbe dolersi con l&#8217;Amministratore sguarnito di pec del costo delle raccomandate.<\/p>\n\n\n\n<p>Fermo restando che, come detto, l\u2019Amministratore di condominio, se non \u00e8 una societ\u00e0, o un professionista iscritto in ordini o collegi, al momento, non \u00e8 obbligato a possedere e a comunicare un indirizzo pec, nondimeno \u00e8 consigliabile dotarsene, essendo prevedibile che sar\u00e0 standard sempre pi\u00f9 diffuso ed utilizzato e che sar\u00e0 estesa ad altre categorie la sua obbligatoriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>CONVOCAZIONE DELL&#8217;ASSEMBLEA : SI PU\u00d2 FARE CON COMUNE MAIL ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td>riferimenti normativi art. 66 disp.att. c.c. <em>&#8230;. L&#8217;avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell&#8217;ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l&#8217;adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l&#8217;indicazione del luogo e dell&#8217;ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare \u00e8 annullabile ai sensi dell&#8217;articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perch\u00e9 non ritualmente convocati.<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Prima della riforma, la norma di legge nulla specificava sulle modalit\u00e0 di convocazione, e quindi si riteneva che valesse il principio di libert\u00e0 della forma (ossia che essa <em>n<\/em><em>on richiede l&#8217;atto scritto od altre particolari formalit\u00e0, ma pu\u00f2 essere effettuato con qualsiasi forma o modalit\u00e0 idonea a portarlo a conoscenza del destinatario<\/em>; cfr. Cassazione civile , sez. II , 01\/04\/2008 , n. 8449, Cassazione civile sez. II, 25\/05\/1984, n.3231; ad es., fu reputato legittimo l&#8217;avviso di convocazione orale, o consegnato ad un congiunto).<\/p>\n\n\n\n<p>Ora, oltre a essere stabilito il contenuto dell&#8217;avviso (dando per presupposto che sia scritto), si prevede che deve essere comunicato <em>a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tribunale di Genova 23.10.14 ha ritenuto illegittima una convocazione inviata ad un indirizzo di mail semplice, ritenendo che <em>il legislatore ha voluto tipizzare le forme della comunicazione limitandole a quelle che garantiscano la effettiva conoscibilit\u00e0 della convocazione<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Corte di Appello di Brescia 3.1.19 ha ritenuto legittima una convocazione inviata ad un indirizzo di mail semplice, dando atto che <em>unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge \u00e8 la comunicazione pec, posto che solo con tale modalit\u00e0 perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell&#8217;avviso<\/em>, ma rilevando che <em>nel caso in esame \u00e8 stato lo stesso condomino ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo &#8220;informale&#8221; quale la mail<\/em> semplice e quindi &#8230;. peggio per lui se <em>l&#8217;Amministratore ha rispettato le forme indicate dal condomino<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Non constano ancora pronunciamenti della Cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Non convincono le tesi estreme:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; quella per cui si tratta di un elenco tassativo, omette di considerare che il legislatore parifica modalit\u00e0 di comunicazione molto diverse (a ben vedere accomunate, in definitiva, solo dal fatto che, in tutti i quattro i casi, l&#8217;Amministratore ha un riscontro dell&#8217;arrivo a destinazione; che per\u00f2 nella raccomandata corrisponde sempre ad un domicilio fisico &lt;luogo di residenza o luogo di lavoro, tale riconosciuto dall&#8217;addetto alla consegna&gt; mentre nella pec corrisponde non sempre ad un domicilio digitale &lt;allo stato, solo se sono indirizzi presenti in elenchi riconosciuti a tal fine&gt; e ,quanto al fax, strumento peraltro in via di obsolescenza, corrisponde solo ad una utenza telefonica &lt;un tempo ricollegabile a un luogo, ma ora non pi\u00f9&gt;) e che l&#8217;intento pare quello di estendere la prassi della posta raccomandata a modalit\u00e0 pi\u00f9 tecnologiche (inevitabilmente in evoluzione);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; quella per cui qualsiasi modalit\u00e0 indichi il condomino vada bene finisce per privare di qualsiasi valenza la novit\u00e0 normativa, che una finalit\u00e0 di garanzia certamente ha.<\/p>\n\n\n\n<p>In attesa che venga a definirsi un sistema di domicilio digitale di portata generalizzata (presumibilmente con la pec, pur essendo, al momento, uno standard adottato in Italia e in pochissimi altri paesi), la sempre maggiore diffusione della mail fa s\u00ec che frequentemente l&#8217;Amministratore venga richiesto di indirizzare le comunicazioni ad un tale indirizzo, sempre di posta elettronica, ma semplice, non pec.<\/p>\n\n\n\n<p>Le motivazioni pi\u00f9 spesso addotte sono la comodit\u00e0 (potendosi ricevere le mail sul telefonino) e la economicit\u00e0 (e, a tale riguardo, non di rado si pone una istanza collettiva, stante il principio, comunemente applicato. della suddivisione per millesimi delle spese postali per la convocazione dell&#8217;Assemblea &lt;Trib. Napoli, n. 12015\/2003; Tribunale di Milano, n. 7103\/2015; si badi, al riguardo, che molto spesso si trovano citate, per la Corte di Cassazione, la n. 3946\/1994 e la n. 24696\/2008, che per\u00f2 si riferiscono in realt\u00e0 ad una problematica piuttosto diversa e solo parzialmente sovrapponibile, ossia l&#8217;addebito di spese legali non oggetto di una condanna, tipicamente per il sollecito da parte dell&#8217;avvocato; peraltro, le suddette pronunce non costituiscono neppure un orientamento assoluto, vedasi recentemente, Corte di Cassazione n.12573\/2019&gt;).<\/p>\n\n\n\n<p>Beninteso: \u00e8 ineccepibile la posizione dell\u2019Amministratore di Condominio che, fino a modifiche legislative (dell\u2019art. 66 disp. att. c.c.) o almeno pronunce di legittimit\u00e0 (della Corte di Cassazione), continui ad effettuare le convocazioni dell\u2019Assemblea di regola per raccomandata ed in alternativa solo per pec o per fax o con consegna.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, non sembra irragionevole, e censurabile, venire incontro ad istanze come quelle sopra accennate, avendo tuttavia presente che va almeno preventivamente raccolta una seria, inequivocabile manifestazione di volont\u00e0, in termini di elezione di domicilio digitale (per quanto, si ripete, la normativa difetti di organicit\u00e0 e di attuazione, e sia ancora tutta in divenire) e con assunzione del rischio e della responsabilit\u00e0 connessi (anche per eccepire, in caso di contestazioni, l&#8217;essere stati causa del vizio, secondo il principio generale desumibile dall&#8217;art. 157 c.p.c.); \u00e8 consigliabile anche, in aggiunta, prevedere un sistema di conferma della ricezione (pur non avente, ovviamente, lo stesso valore legale della attestazione di consegna della raccomandata o della pec).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>ASSEMBLEA E VIDEOCONFERENZA: \u00c8 POSSIBILE ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td>riferimenti normativi art. 66 disp.att. c.c. <em>&#8230;. L&#8217;avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell&#8217;ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l&#8217;adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l&#8217;indicazione del luogo e dell&#8217;ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare \u00e8 annullabile ai sensi dell&#8217;articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perch\u00e9 non ritualmente convocati.<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Sempre la norma della riforma sulla modalit\u00e0 di convocazione dell&#8217;Assemblea presuppone, all&#8217;evidenza, che si svolga in uno spazio fisico e in contestualit\u00e0 temporale laddove prescrive, nel contenuto necessario dell&#8217;avviso da comunicare, l&#8217;indicazione del &#8220;luogo&#8221; e dell\u2019ora&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel diritto societario, per le societ\u00e0 di capitali, si \u00e8 affermata la prassi delle riunioni assembleari in videoconferenza ed \u00e8 stata riconosciuta dall&#8217;art. 2370 (norma prevedente che <em>Lo statuto pu\u00f2 consentire l\u2019intervento all\u2019assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l\u2019espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all\u2019assemblea<\/em>; secondo molti, tra cui Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, affermerebbe un principio valido anche in assenza di specifica previsione statutaria).<\/p>\n\n\n\n<p>In ambito di Condominio, si pu\u00f2 obiettare che nessuna norma prevede o ammette la partecipazione in videoconferenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pu\u00f2 anche sostenere una tesi meno formalistica: per ammettersi l&#8217;equipollenza tra presenza fisica e presenza virtuale occorrerebbe che il sistema di partecipazione in videoconferenza garantisse adeguata possibilit\u00e0 di reciproca comprensione ed interlocuzione: il che, anche per comune esperienza, \u00e8 ancora lungi.<\/p>\n\n\n\n<p>Spesso si trova espressa l\u2019opinione che la partecipazione in videoconferenza \u00e8 ammissibile a condizione che lo si preveda nel Regolamento condominiale.<\/p>\n\n\n\n<p>Non pare imprescindibile, sembrando dirimente, piuttosto, l\u2019interpretazione che si deve dare all\u2019art. 1136 laddove disciplina l\u2019Assemblea e l\u2019<em>intervento<\/em> in essa dei condomini, tenuto peraltro conto che \u00e8 norma non derogabile dal Regolamento condominiale (per l\u2019art. 1138 <em>Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Per cui delle due l\u2019una: o si ritiene che tale norma presupponga una partecipazione fisica (e allora il Regolamento non potrebbe derogarvi) o si ritiene che non la presupponga (e allora non serve una previsione nel Regolamento).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGISTRI E CONTABILIT\u00c0: POSSIAMO FARE A MENO DELLA CARTA ? 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