{"id":5423,"date":"2019-03-07T18:47:00","date_gmt":"2019-03-07T17:47:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=5423"},"modified":"2021-03-12T15:19:34","modified_gmt":"2021-03-12T14:19:34","slug":"condominio-installazione-di-un-ascensore-intervento-a-dibattito-giuridico-baveno-7-3-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=5423","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; dibattito giuridico &#8211; intervento su installazione di ascensore e Cassazione S.U. 3873\/2018 (Baveno, 7.3.19)"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F5423&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>CONVEGNO ANACI BAVENO 7.3.19<\/p>\n\n\n\n<p>DIBATTITO GIURIDICO &#8211; II\u00b0 CASO<\/p>\n\n\n\n<p>Un condomino, ai sensi dell\u2019articolo 1102 codice civile, ha installato nel vano delle scale un ascensore munendolo di serratura che impedisce agli altri l\u2019utilizzo. Si chiede se, vista la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite Civili del 16 febbraio 2018, n. 3873, ricorra l\u2019articolo 934 codice civile in riferimento all\u2019impianto con conseguente acquisto della propriet\u00e0 in capo a tutti gli altri condomini.<\/p>\n\n\n\n<p>INTERVENTO PROGRAMMATO (Avv. Alvise Cecchinato &#8211; Centro Studi Anaci Veneto)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Baveno-Intervento-Programmato-Avv.-Alvise-Cecchinato.pdf\"><strong>download<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Anaci-Baveno.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"724\" height=\"1024\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Anaci-Baveno-724x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-272\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Anaci-Baveno-724x1024.jpg 724w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Anaci-Baveno-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Anaci-Baveno-768x1086.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Anaci-Baveno.jpg 1240w\" sizes=\"auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Il caso della installazione di un ascensore nel vano scala condominiale costituisce una fattispecie particolare: oggetto di interventi legislativi non sempre chiari e coerenti (ci si riferisce alla l. 13\/89<a href=\"#sdfootnote1sym\"><sup>1<\/sup><\/a>, sulle barriere architettoniche, e alla stessa l. 220\/12<a href=\"#sdfootnote2sym\"><sup>2<\/sup><\/a>, con la modifica dell&#8217;art. 1120 c.c. e la previsione, al comma 2, di innovazioni agevolate, tra cui si menzionano le barriere architettoniche).<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza spesso se ne \u00e8 occupata, in relazione alla regola sull&#8217;uso della cosa comune (art. 1102) e alla disciplina delle innovazioni (art. 1120 c.c. ma anche, si noti sin d&#8217;ora, art. 1121 c.c.), dimostrando un favore sempre maggiore: da ultimo, Cassazione (sez. II) n. 31462 del 05\/12\/2018 (quindi successiva alle Sezioni Unite), su cui si torner\u00e0 nel prosieguo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tema di questo dibattito giuridico \u00e8 se le cose cambiano, con le Sezioni Unite tanto commentate<a href=\"#sdfootnote3sym\"><sup>3<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il presente mio intervento intende limitarsi, stante il tempo concesso, soltanto all&#8217;approfondimento di quella che appare una problematica concreta, al di l\u00e0 della propriet\u00e0, da ritenersi pacificamente comune, dell&#8217;ascensore: ossia, escludendosi il ripristino con la eliminazione dell&#8217;ascensore installato, la possibile pretesa da parte dell&#8217;installatore nei confronti del Condominio di rimborso delle spese di esecuzione e di assunzione di quelle di manutenzione.<\/p>\n\n\n\n<p>E cercher\u00e0 di proporre una soluzione giuridica alla suddetta questione, basata proprio su un passaggio della motivazione della stessa sentenza delle Sezioni Unite.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio affermato dalle Sezioni Unite (basta un accenno, essendo stato ripetutamente illustrato) \u00e8 quello per cui la norma sulla accessione, ossia l&#8217;art. 934 c.c., opera anche in ambito di comunione e di condominio, per cui (salvo contrario accordo con forma scritta ad substantiam) la costruzione (edificazione\/opera\/impianto che sia) diventa propriet\u00e0 di tutti i condomini.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma importanti sono le conseguenze di ci\u00f2, sempre secondo le Sezioni Unite.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli altri condomini, diversi dal costruttore, in quanto da ritenersi comproprietari della costruzione:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; o hanno lo ius tollendi (quando la costruzione venne realizzata senza la preventiva autorizzazione della maggioranza di legge dei condomini, e quindi in violazione dell&#8217;art. 1120 c.c., ovvero quando essa pregiudichi comunque il godimento della cosa comune da parte di tutti i comproprietari, e quindi in violazione dell&#8217;art. 1102 c.c.; salva l&#8217;ipotesi, a tutela della buona fede e dell&#8217;affidamento del costruttore, che sia avvenuta col consenso esplicito, o quantomeno senza opposizione degli altri che ne erano a conoscenza, anche per mera tolleranza protrattasi per un congruo periodo di tempo);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; oppure, ove lo ius tollendi non venga o non possa essere esercitato, questi altri condomini appunto diversi dal costruttore (ossia in buona sostanza il Condominio), sono tenuti a rimborsare al costruttore, in proporzione alle rispettive quote di propriet\u00e0, le spese sopportate per l&#8217;edificazione dell&#8217;opera.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo afferma, in concreto, la sentenza delle Sezioni Unite: propriet\u00e0 comune della costruzione, e conseguentemente o ius tollendi, o obbligo di rimborso.<\/p>\n\n\n\n<p>In quella vicenda, invero, le parti in causa si contendevano la propriet\u00e0 di quella costruzione: essendo in sostanza nuove unit\u00e0, molto appetibili stanti le circostanze e in particolare la localit\u00e0; da quanto si comprende leggendo la sentenza, lo scenario del ripristino appare improbabile, l&#8217;eventualit\u00e0 di rimborsi non sembra dirimente.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;ipotesi che ci occupa, \u00e8 diverso: i condomini non si erano attivati per impedire la installazione dell&#8217;ascensore, e neppure per averne l&#8217;uso (lasciando che solo il singolo condomino avesse le chiavi della serratura per entrarvi); cosa possono temere, in definitiva, dalla compropriet\u00e0 dell&#8217;impianto ?<\/p>\n\n\n\n<p>Presumibilmente, proprio la richiesta di rimborso delle spese di realizzazione, e la suddivisione degli oneri di gestione e di manutenzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad una lettura solo della parte finale (i principi di diritto a cui il giudice del rinvio dovr\u00e0 attenersi<a href=\"#sdfootnote4sym\"><sup>4<\/sup><\/a>) potrebbe sembrare che questa sia una conseguenza obbligata, perch\u00e8, come detto, l&#8217;obbligo del rimborso viene fatto conseguire a tutti i casi in cui \u201clo ius tollendi non venga o non possa essere esercitato\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso ipotizzato lo ius tollendi non verrebbe riconosciuto: si \u00e8 accennato all&#8217;inizio a Cassazione (sez. II) n. 31462 del 05\/12\/2018 (quindi successiva alle Sezioni Unite), la quale ha ribadito che <em>l&#8217;installazione di un ascensore, al fine dell&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell&#8217;art. 1102 c.c. <\/em><em>in quanto <\/em><em>deve considerarsi indispensabile ai fini dell&#8217;accessibilit\u00e0 dell&#8217;edificio e della reale abitabilit\u00e0 dell&#8217;appartamento.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nella motivazione, si trovano svariate citazioni (anzitutto Cass. 14096\/\/2012 e Cass. 10852\/2014; e poi Cass. 7938\/2017 e Cass. 6129\/2017): \u00e8 giurisprudenza assolutamente consolidata che le norme in tema di eliminazione delle barriere architettoniche perseguono finalit\u00e0 di carattere pubblicistico e di interesse generale, costituiscono espressione di un principio di solidariet\u00e0 sociale e s&#8217;interpretano secondo il principio di solidariet\u00e0 condominiale, per attuare un diritto fondamentale della persona etc etc, ed \u00e8 impensabile, anche condivisibilmente tenuto conto dell&#8217;importanza della eliminazione delle barriere architettoniche, che si cambi indirizzo e che si torni indietro.<\/p>\n\n\n\n<p>D&#8217;altra parte, le stesse Sezioni Unite in esame escludono lo ius tollendi in caso di consenso esplicito o implicito e persino di mera tolleranza, come presumibilmente qui ravvisabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma allora, quanto alle spese ?<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimborso delle spese di esecuzione e l&#8217;assunzione di quelle di manutenzione possono essere una conseguenza ingiusta e iniqua, se consideriamo che, come beninteso dato di partenze, non vi fu una delibera che approv\u00f2 l&#8217;innovazione, neppure con la maggioranza prevista per le agevolate.<\/p>\n\n\n\n<p>Ritengo che una tale conseguenza si possa fondatamente escludere: a prescindere dalla propriet\u00e0 comune, per diretta applicazione dell&#8217;art. 1121 c.c., che la stessa pronuncia delle Sezioni Unite, seppur tra le righe, afferma applicabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, ad una attenta lettura della motivazione, le Sezioni Unite danno per scontata la applicazione non solo dell&#8217;art. 1102 c.c. ma anche dell&#8217;art. 1120 c.c. e, si noti, appunto dell&#8217;art. 1121 c.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Al punto 2.6 si legge infatti che &#8220;<em>Il Collegio ritiene che la disciplina giuridica che deve regolare i rapporti tra comproprietario costruttore e comproprietario non costruttore vada ricavata dalle norme che regolano la comunione: innanzitutto, dalle norme che regolano l&#8217;uso della cosa comune e le innovazioni.<\/em><em>&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Espressamente, e specificamente, nelle motivazione della sentenza si legge quindi che, per la &#8220;<em>comunione ordinaria<\/em><em>&#8220;<\/em> \u00e8 richiamato &#8220;<em>quanto previsto dall&#8217;art. 1108 cod. civ.<\/em><em>&#8220;<\/em>, mentre per il &#8220;<em>condominio degli edifici<\/em><em>&#8220;<\/em> quanto previsto &#8220;<em>dagli artt. 1120 e 1121 cod. civ.<\/em><em>&#8220;<\/em><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Come noto l&#8217;art. 1121 c.c., al comma I, prevede che <em>\u201cQualora l&#8217;innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all&#8217;importanza dell&#8217;edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa\u201d<\/em><em>,<\/em> e al comma III prevede che <em>\u201ci condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell&#8217;innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell&#8217;opera\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente con riguardo all&#8217;installazione di un ascensore non si configurer\u00e0 carattere di voluttuariet\u00e0 ma, di regola, gravosit\u00e0 della spesa.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi viene a determinarsi una facolt\u00e0, non un obbligo: e quindi una eventualit\u00e0 anzich\u00e8 una necessit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Se rileggiamo la norma citata, del resto, ci avvediamo che essa invero prescinde dalla \u201cpropriet\u00e0\u201d della innovazione: parla infatti di \u201cutiizzazione\u201d e di \u201cpartecipazione\u201d, ai \u201cvantaggi\u201d e alle \u201cspese\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Tenuto conto di questo, e del fatto che, si ripete, le Sezioni Unite affermano la applicabilit\u00e0 s\u00ec dell&#8217;art. 934 ma anche dell&#8217;art. 1121 c.c., pu\u00f2 quindi essere sostenuto che, a prescindere dalla propriet\u00e0 comune dell&#8217;ascensore, le spese di esecuzione e manutenzione sono a carico dell&#8217;installatore, sino a quando gli altri non decidano, come loro diritto, di partecipare ai vantaggi, e quindi di usare anche loro l&#8217;ascensore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a>intitolata &#8220;Disposizioni per favorire il superamento e l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a>intitolata &#8220;Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote3anc\">3<\/a>una pronuncia precedente alle Sezioni Unite, ma recente, Cassazione civile sez. II, 04\/09\/2017, n.20713, affermava invero che <em>&#8220;<\/em><em>L&#8217;ascensore installato dopo la costruzione dell\u2019edificio a spese solo di alcuni condomini \u00e8 di propriet\u00e0 solo di questi ultimi, ma ferma l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1121 III, ossia che \u00e8 diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuente nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell&#8217;opera<\/em><em>&#8220;<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote4anc\">4<\/a>Non rimane, pertanto, che cassare la sentenza impugnata in relazione al secondo e al quarto motivo di ricorso, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, che, ai sensi dell&#8217;art. 384 cod. proc. civ., comma 2, si uniformer\u00e0 ai seguenti principi di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; &#8220;La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell&#8217;art. 934 cod. civ., di propriet\u00e0 comune agli altri comproprietari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della propriet\u00e0 del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam&#8221;;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; &#8220;Il consenso alla costruzione manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di supercie o altro diritto reale, vale a precludergli l&#8217;esercizio dello ius tollendi&#8221;;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; &#8220;Ove lo ius tollendi non venga o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di propriet\u00e0, le spese sopportate per l&#8217;edicazione dell&#8217;opera&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONVEGNO ANACI BAVENO 7.3.19 DIBATTITO GIURIDICO &#8211; II\u00b0 CASO Un condomino, ai sensi dell\u2019articolo 1102&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5424,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8,26],"tags":[],"class_list":["post-5423","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","category-convegni-e-corsi-materiale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5423"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5423\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5576,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5423\/revisions\/5576"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5424"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5423"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}