{"id":5984,"date":"2021-07-20T14:49:19","date_gmt":"2021-07-20T12:49:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=5984"},"modified":"2021-07-21T17:45:57","modified_gmt":"2021-07-21T15:45:57","slug":"banca-fidejussioni-bancarie-su-modello-uniforme-abi-va-dimostrato-che-siano-frutto-di-una-intesa-anticoncorrenziale-specifica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=5984","title":{"rendered":"BANCA &#8211; Fidejussioni bancarie su modello uniforme ABI &#8211; Va dimostrato che siano frutto di una intesa anticoncorrenziale specifica"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F5984&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/expartefidejussioniantitrust.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"939\" height=\"835\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/expartefidejussioniantitrust.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5985\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/expartefidejussioniantitrust.jpg 939w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/expartefidejussioniantitrust-300x267.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/expartefidejussioniantitrust-768x683.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 939px) 100vw, 939px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.expartecreditoris.it\/provvedimenti\/fideiussione-antitrust-va-dimostrato-che-siano-frutto-di-una-intesa-anticoncorrenziale-specifica\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">link articolo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tribunale Pordenone, sentenza 12.01.2021 n.28<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Gli attori opponenti non hanno dimostrato che il negozio che forma il titolo della domanda azionata in via monitoria sia frutto di intesa dominante perdurante alla data di stipulazione dei relativi contratti, conclusi circa 10 anni dopo l\u2019adozione dello schema ABI rispetto al quale \u00e8 stato adottato il provvedimento della Banca d\u2019Italia n. 55\/2005, non avendo, infatti, allegato n\u00e9 provato la perdurante uniforme applicazione di tale modello da parte degli istituti di credito e, quindi, l\u2019attualit\u00e0 della intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato, non potendosi desumere la prova di tale fatto dai soli contratti versati in atti.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Bench\u00e9 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione abbia confermato con la sentenza n. 13846 del 22 maggio 2019 che l\u2019accertamento compiuto dalla Banca d\u2019Italia con il provvedimento n. 55\/2005 costituisca prova privilegiata circa l\u2019esistenza di intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto l\u2019inserimento nei contratti di fideiussione omnibus stipulati in ambito bancario di clausole contrattuali analoghe a quelle inserite nelle fideiussioni titolo della domanda monitoria, manca, in ogni caso, la dimostrazione, nell\u2019ambito del presente giudizio, del fatto che la presenza di clausole di analogo tenore nei contratti costituenti il suddetto titolo sia lo sbocco di quella specifica intesa anticoncorrenziale.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>La produzione dei soli contratti contenenti clausole analoghe non consente, difatti, di ritenere provato n\u00e9 che l\u2019intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d\u2019Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni, n\u00e9 che l\u2019utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla Banca d\u2019Italia piuttosto che espressione della convenienza dell\u2019utilizzo di clausole di analogo tenore, di per s\u00e9 non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Tribunale-di-Pordenone-n.-28-del-12.01.2021.pdf\">download provvedimento<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Questa \u00e8 parte del percorso motivazionale del Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 28 del 12.01.2021.<\/p>\n\n\n\n<p>In una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, i garanti avevano eccepito la nullit\u00e0 delle rispettive fideiussioni, perch\u00e9 rilasciate sul modello ABI per le omnibus del 2003, oggetto del provvedimento n. 55\/05 di Banca d\u2019Italia, che lo censur\u00f2 ravvisandovi una possibile lesione della concorrenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice ha rigettato la domanda di nullit\u00e0 poich\u00e9 non era stato allegato e dimostrato che quelle fideiussioni (stipulate una decina d\u2019anni dopo quel provvedimento) fossero state frutto di una intesa anticoncorrenziale specifica e perdurante al momento della loro stipula.<\/p>\n\n\n\n<p>Invero gli opponenti si sono limitati a produrre il provvedimento 55\/05 di Banca d\u2019Italia ed i contratti sottoscritti, senza svolgere alcuna attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>COMMENTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con la pronuncia in esame il Tribunale di Pordenone si \u00e8 allineato, in punto onere della prova della domanda di nullit\u00e0 delle fidejussioni per violazione della normativa antitrust, alla posizione assunta recentemente anche dal Tribunale di Milano (sentenza 19.11.2020 n.7407, in questa rivista).<\/p>\n\n\n\n<p>Dato atto che il provvedimento n. 55\/05 della Banca d\u2019Italia, come ritenuto dalla Corte di Cassazione, costituisce prova privilegiata circa l\u2019esistenza all\u2019epoca di una intesa anticoncorrenziale, non basta per\u00f2 produrlo, assieme ai contratti, limitandosi ad evidenziare in essi la presenza di clausole identiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti non pu\u00f2 essere presunto, da ci\u00f2 soltanto, n\u00e8 la \u201cattualit\u00e0\u201d di quella intesa anticoncorrenziale nel senso della \u201cperdurante uniforme applicazione di tale modello da parte degli istituti di credito\u201d, n\u00e8, in ogni caso, che l\u2019utilizzo delle clausole censurate fosse \u201csbocco\u201d di essa, \u201cpiuttosto che espressione della convenienza dell\u2019utilizzo di clausole di analogo tenore, di per s\u00e9 non contrario a norme imperative\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Le ripercussioni sui contratti \u201ca valle\u201d di una intesa anticoncorrenziale \u201ca monte\u201d, nell\u2019ambito della problematica generale in esame, costituiscono questioni ancora aperte, in attesa di un auspicabile intervento da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (e senza trascurare gli imprevedibili esiti della recente rimessione alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea).<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza di legittimit\u00e0 si \u00e8 pronunciata nel caso particolare dei contratti \u201ca valle\u201d del periodo intercorrente tra l\u2019intesa anticoncorrenziale \u201ca monte\u201d di essi ed il suo accertamento (quindi tra il 2003 e il 2005) ed ha affermato che anche detti possono rientrare nella tutela da riconoscersi (sez. I, 12\/12\/2017, n. 29810): sempre per\u00f2 sul presupposto, esplicitato, che \u201ccostituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza\u201d, ed usando, quanto a tale nesso di causalit\u00e0, proprio il termine, immaginifico, di \u201csbocco\u201d, che meriterebbe una definizione pi\u00f9 precisa.<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 spesso accade che sia eccepita la nullit\u00e0 di fidejussioni stipulate in periodi anche di molto posteriori a quelle vicende, come nella fattispecie decisa con la sentenza qui commentata (addirittura una decina d\u2019anni dopo !): ed analogamente (se non a maggior ragione, vorremmo anzi dire) non si pu\u00f2 prescindere dal presupposto di cui sopra.<br>Anche perch\u00e8, rileggendo la documentazione di quegli anni, emerge, paradossalmente, che l\u2019ABI nel 2003 propose agli associati un testo di 13 articoli per il rilascio della fidejussione omnibus dopo per\u00f2 che lo aveva concordato, l\u2019anno prima, con le Associazioni dei Consumatori facenti parte di un tavolo di lavoro appositamente creato (Associazione Consumatori Utenti , Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente , Associazione per la Difesa e l\u2019Orientamento dei Consumatori , Associazione Nazionale Consumatori e Utenti , Cittadinanzattiva, Confederazione Generale dei Consumatori , Lega Consumatori &#8211; ACLI, Movimento Consumatori , Movimento Difesa del Cittadino , Unione Nazionale dei Consumatori ).<\/p>\n\n\n\n<p>Il modello, quindi, nasceva da una concertazione proprio con chi rappresentava gli interessi dell\u2019utenza non imprenditoriale n\u00e8 professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Banca d\u2019Italia avvi\u00f2 un\u2019istruttoria l\u20198.11.03 e concluse il procedimento il 2.5.05, con il provvedimento n. 55\/05, dopo aver dato modo all\u2019ABI di controdedurre ed aver acquisito il parere reso dalla Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato.<\/p>\n\n\n\n<p>A rigore non \u201caccert\u00f2\u201d una intesa anticoncorrenziale: nella motivazione ritenne che \u201cgli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall\u2019ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che sono in contrasto con l\u2019articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287\/90\u201d, ossia \u201crisultano lesive della concorrenza\u201d, precisando peraltro che un tanto si ha \u201cnella misura in cui vengano applicate in modo uniforme\u201d (ipotesi quindi ancora da verificare: lesione s\u00ec della concorrenza, ma soltanto potenziale).<br>Nel dispositivo, stabil\u00ec che \u201cl\u2019ABI \u00e8 tenuta a trasmettere preventivamente alla Banca d\u2019Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d\u2019istruttoria verr\u00e0 diffuso al sistema bancario\u201d (cosa che l\u2019ABI, incontestatamente, fece, con nota 8.7.05, a cui era allegoto un nuovo testo, senza naturalmente le clausole censurate).<\/p>\n\n\n\n<p>Appare quindi pienamente condivisibile, proprio rileggendo quel provvedimento, che la natura dei contratti a valle quale \u201csbocco\u201d, o \u201cfrutto\u201d, della intesa a monte, ossia quale \u201crealizzazione di profili di distorsione della concorrenza\u201d, vieppi\u00f9 in caso di fidejussioni rilasciate molto tempo dopo di esso, debba essere pienamente comprovata, senza far ricorso a presunzioni che si rivelano semplicistiche.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>link articolo Tribunale Pordenone, sentenza 12.01.2021 n.28 Gli attori opponenti non hanno dimostrato che il&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5988,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[23,36],"tags":[],"class_list":["post-5984","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-banca","category-da-expartecreditoris"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5984"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5984\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5992,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5984\/revisions\/5992"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5988"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}