{"id":6578,"date":"2021-12-23T09:59:23","date_gmt":"2021-12-23T08:59:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6578"},"modified":"2024-04-21T08:08:55","modified_gmt":"2024-04-21T06:08:55","slug":"condominio-d-l-anti-frodi-e-contratti-a-prezzi-non-asseverabili-e-possibile-svincolarsi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6578","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; D.L. &#8220;anti-frodi&#8221; e contratti a prezzi non asseverabili: \u00e8 possibile svincolarsi ?"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F6578&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/D.L.-anti-frodi-e-contratti-a-prezzi-non-asseverabili-01_page-0001.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"724\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/D.L.-anti-frodi-e-contratti-a-prezzi-non-asseverabili-01_page-0001-724x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6579\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/D.L.-anti-frodi-e-contratti-a-prezzi-non-asseverabili-01_page-0001-724x1024.jpg 724w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/D.L.-anti-frodi-e-contratti-a-prezzi-non-asseverabili-01_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/D.L.-anti-frodi-e-contratti-a-prezzi-non-asseverabili-01_page-0001-768x1086.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/D.L.-anti-frodi-e-contratti-a-prezzi-non-asseverabili-01_page-0001-1086x1536.jpg 1086w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/D.L.-anti-frodi-e-contratti-a-prezzi-non-asseverabili-01_page-0001.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/D.L.-anti-frodi-e-contratti-a-prezzi-non-asseverabili.pdf\" data-type=\"URL\"><strong>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\"><strong>D.L. &#8220;anti-frodi&#8221; e contratti a prezzi non asseverabili: \u00e8 possibile svincolarsi ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nessun dubbio che l&#8217;iniziativa assunta dal legislatore con il decreto legge 11 novembre 2021 n. 157 \u2018Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche\u2019, derivi da una esigenza di tutela delle risorse pubbliche condivisibilissima.<\/p>\n\n\n\n<p>Altrettanto indubbio \u00e8 che la stessa \u00e8 intervenuta in ritardo e d&#8217;improvviso, quando un numero enorme di contratti d&#8217;appalto era stato stipulato sulla base di una normativa che non prevedeva, in tema di bonus &#8220;facciate&#8221; e &#8220;ristrutturazioni&#8221; , ai fini della cessione del credito ovvero dello sconto in fattura, la conditio sine qua non della duplice attestazione di natura tecnica (l&#8217;asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione delle agevolazioni e della corrispondente congruit\u00e0 delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati) e di natura contabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta, al riguardo, di due obblighi del tutto nuovi, dai quali, come precisato dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 16\/21, restano esonerate senz&#8217;altro le comunicazioni trasmesse in via telematica all\u2019Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. &#8220;anti-frodi&#8221;) ed altres\u00ec, in uno sforzo interpretativo che terrebbe conto dell\u2019affidamento dei contribuenti in buona fede, le situazioni in cui, nonostante non sia stata ancora effettuata la trasmissione, siano per\u00f2 gi\u00e0 intervenuti, alla data succitata, la fattura, il pagamento e l&#8217;esercizio dell\u2019opzione (nel caso di cessione del credito: attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario; nel caso di cessione del credito: attraverso l&#8217;annotazione nel documento fiscale stesso).<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di due obblighi, e al contempo di due condizioni per il riconoscimento dei bonus, in particolare il &#8220;90&#8221; e il &#8220;50&#8221;, il cui conseguimento era stato dato per presupposto nelle trattative del contratto d&#8217;appalto, e verosimilmente era stato tra i motivi determinanti nel giungere all&#8217;accordo finale, in particolare con riguardo ai prezzi delle opere e quindi al corrispettivo da pagare all&#8217;impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Restando in punto di stretto diritto, non mancano perplessit\u00e0 per la applicazione in sostanza anche retroattiva delle nuove regole, in tema di agevolazioni fiscali di valenza temporalmente corrispondente all&#8217;anno solare in corso, venendo introdotti requisiti ulteriori quasi alla fine dell&#8217;anno stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Le leggi dello Stato possono essere retroattive: la Costituzione pone un divieto solo per le leggi penali incriminatrici<a href=\"#sdfootnote1sym\"><sup>1<\/sup><\/a>; le Preleggi enunciano un principio generale, ma non sono una fonte sovraordinata, per cui qualunque legge ordinaria successiva pu\u00f2 derogarvi<a href=\"#sdfootnote2sym\"><sup>2<\/sup><\/a>; e cos\u00ec, a rigore, lo Statuto del contribuente<a href=\"#sdfootnote3sym\"><sup>3<\/sup><\/a>, in ambito tributario (essendo invero norme di questa natura quelle che stiamo commentando: i bonus sono agevolazioni fiscali e crediti d&#8217;imposta, prima che crediti liberamente cedibili, giusta l&#8217;art. 121 del D.L. rilancio).<\/p>\n\n\n\n<p>Vero \u00e8 che la Corte Costituzionale, pur ribadendo quanto sopra, ha spesso affermato dei limiti alla discrezionalit\u00e0 del Legislatore, individuandoli nella ragionevolezza e nel rispetto dei valori ed interessi protetti dalla Costituzione stessa<a href=\"#sdfootnote4sym\"><sup>4<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, considerando le finalit\u00e0 del D.L. anti-frodi, gi\u00e0 accennate all&#8217;inizio, sembra arduo sostenere che tali limiti siano stati superati.<\/p>\n\n\n\n<p>Pu\u00f2 essere che in sede di conversione il Legislatore introduca modifiche o integrazioni, ma intanto ?<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;alert inviato dal Centro Studi Anaci Veneto ha consigliato a tutti gli Amministratori che hanno stipulato contratti d&#8217;appalto per cui \u00e8 obbligatorio il visto di conformit\u00e0 e la asseverazione della congruit\u00e0, di commissionare senza indugio entrambe queste attestazioni, con incarico per iscritto a professionisti abilitati, prevedente termine ravvicinato di conferma della asseverabilit\u00e0 e vistabilit\u00e0 delle opere appaltate (in tempo utile per l&#8217;eventuale pagamento entro l&#8217;anno).<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 per la gravit\u00e0 delle conseguenze, sia nei rapporti con l&#8217;impresa, che in quelli con il condominio, per la denegata eventualit\u00e0 che le attestazioni non siamo rilasciabili: ad esempio per non congruit\u00e0 dei prezzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Quid iuris in una tale ipotesi, di prezzi di cui non \u00e8 asseverabile la congruit\u00e0 ?<\/p>\n\n\n\n<p>Se nel contratto d&#8217;appalto \u00e8 stato esplicitato (come si consigliava di fare nel numero speciale di questa newsletter sui bonus), che il conseguimento della agevolazione (lo specifico bonus) \u00e8 da considerare condizione essenziale dell\u2019affidamento dell\u2019opera (secondo quel capitolato e verso quel corrispettivo), o comunque \u00e8 stata inserita qualche espressa previsione a salvaguardia, potr\u00e0 essere invocata tale provvidenziale clausola.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma se il contratto firmato \u00e8 un appalto con le clausole standard ?<\/p>\n\n\n\n<p>In mancanza di clausola ad hoc, anche dimostrando una verit\u00e0 che l&#8217;impresa non potrebbe negare, ossia che l&#8217;Assemblea dei condomini mai avrebbe accettato quei prezzi senza i bonus, non si pu\u00f2 configurare sic et simpliciter il venir meno dei presupposti del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Alcuni giuristi hanno elaborato la teoria della <strong>presupposizione<\/strong> (derivandola dall&#8217;istituto germanico della Gesch\u00e4ftsgrundlage), quale avvenimento futuro e incerto, dato per presupposto bench\u00e8 non esplicitato, da cui dipende nondimeno l\u2019efficacia del contratto: per\u00f2 la giurisprudenza la riconosce raramente e in termini non univoci<a href=\"#sdfootnote5sym\"><sup>5<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma, allora, posto che la cessione del credito e lo sconto in fattura sfumano, l&#8217;impresa pu\u00f2 pretendere l&#8217;integrale prezzo pattuito ?<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratterebbe di uno scenario spesso devastante (per i condomini che non avevano preso in considerazione una tale eventualit\u00e0) e, dal punto di vista del committente, ingiusto, penalizzando una parte soltanto del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;ordinamento giuridico si devono trovare dei rimedi ad un tanto.<\/p>\n\n\n\n<p>La risposta, per\u00f2, non \u00e8 delle pi\u00f9 facili ed immediate.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Codice Civile prevede vari istituti di caducazione dei contratti stipulati, anche in relazione a circostanze sopravvenute (come pu\u00f2 essere considerata, volendo, l&#8217;entrata in vigore del D.L. anti-frodi).<\/p>\n\n\n\n<p>Alcuni hanno nomi che potrebbero suonare pertinenti, ma non lo sono in alcun modo, o solo con interpretazioni estensive ed opinabili.<\/p>\n\n\n\n<p>Esula senz&#8217;altro l&#8217;istituto della <strong>rescissione<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;art. 1448 cod. civ. (<em>Azione generale di rescissione per lesione<\/em>) si riferisce al caso di <em>sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell&#8217;altra<\/em>, che <em>eccede la met\u00e0 del valore <\/em>della<em>prestazione eseguita o promessa<\/em> (ultra dimidium, nel gergo dei giuristi), ma presuppone la <em>lesione<\/em> di una parte <em>danneggiata<\/em> dall&#8217;altra, richiedendo specificamente che la <em>sproporzione<\/em> sia <em>dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l&#8217;altra ha approfittato per trarne vantaggio<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;art. 1447 (<em>Contratto concluso in istato di pericolo<\/em>) si riferisce al caso in cui <em>una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique<\/em>, ma presuppone e richiede specificamente che ci\u00f2 sia avvenuto <em>per la necessit\u00e0, nota alla controparte, di salvare s\u00e9 o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona<\/em>, e quindi, a fortiori, non c&#8217;entra nulla.<\/p>\n\n\n\n<p>Esula a rigore anche l&#8217;istituto dell&#8217;<strong>annullamento<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;art. 1427 cod. civ. (<em>Errore, violenza e dolo<\/em>) stabilisce che <em>il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, pu\u00f2 chiedere l&#8217;annullamento del contratto<\/em>: l&#8217;art. 1428 cod. civ. (<em>Rilevanza dell&#8217;errore<\/em>) prevede che <em>l&#8217;errore \u00e8 causa di annullamento del contratto quando \u00e8 essenziale ed \u00e8 riconoscibile dall&#8217;altro contraente<\/em>, e l&#8217;art. 1429 cod. civ. (<em>Errore essenziale<\/em>) prevede tre ipotesi di errore di fatto rilevante (<em>1) quando cade sulla natura o sull&#8217;oggetto del contratto; 2) quando cade sull&#8217;identit\u00e0 dell&#8217;oggetto della prestazione ovvero sopra una qualit\u00e0 dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull&#8217;identit\u00e0 o sulle qualit\u00e0 della persona dell&#8217;altro contraente, sempre che l&#8217;una o le altre siano state determinanti del consenso<\/em>) e una ipotesi di errore di diritto rilevante (<em>4) quando, trattandosi di errore di diritto, \u00e8 stata la ragione unica o principale del contratto<\/em>);<\/p>\n\n\n\n<p>&gt; \u00e8 evidente che la sopravvenienza degli obblighi di cui al D.L. anti-frodi (ius superveniens, nel gergo dei giuristi) non pu\u00f2 integrare errore, ovviamente non di fatto e nemmeno di diritto, poich\u00e8 quando il contratto d&#8217;appalto venne stipulato non sussisteva alcuna falsa rappresentazione della realt\u00e0 (tanto fattuale, quanto normativa) di allora<a href=\"#sdfootnote6sym\"><sup>6<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto all&#8217;istituto della <strong>risoluzione<\/strong>, esula altrettanto quella per <strong>impossibilit\u00e0 sopravvenuta<\/strong> (artt. 1463 e ss. cod. civ.), chiaro essendo che n\u00e8 quanto alla prestazione principale del committente (che \u00e8 quella di pagare il corrispettivo) n\u00e8 quanto alla prestazione dell&#8217;impresa (che \u00e8 quella di eseguire le opere) si pu\u00f2 configurare una impossibilit\u00e0 di esecuzione, in s\u00e8 e per s\u00e8, e tantomeno per causa non imputabile al debitore (art. 1256 cod. civ.).<\/p>\n\n\n\n<p>Potrebbe essere semmai invocata la risoluzione per <strong>eccessiva onerosit\u00e0<\/strong>: l&#8217;art. 1467 cod. civ. prevede che <em>se la prestazione di una del<\/em><em>le parti \u00e8 divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione pu\u00f2 domandare la risoluzione del contratto<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Non pare di ostacolo l&#8217;esclusione dei casi in cui <em>la sopravvenuta onerosit\u00e0 rientra nell&#8217;alea normale del contratto<\/em>; e merita sottolineare l&#8217;espressa previsione per cui <em>l<\/em><em>a parte contro la quale \u00e8 domandata la risoluzione pu\u00f2 evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta per\u00f2 di un rimedio molto limitato: anche ammettendo che un decreto legge possa integrare il <em>verificarsi di <\/em><em>avvenimenti straordinari e imprevedibili<\/em>, deve trattarsi di <em>contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita<\/em>, e <em>l&#8217;effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gi\u00e0 eseguite<\/em>, per cui addurre risoluzione per eccessiva onerosit\u00e0 comunque non potrebbe giovare relativamente ad opere gi\u00e0 realizzate, in tutto o in parte.<\/p>\n\n\n\n<p>Cosa resta ?<\/p>\n\n\n\n<p>Resta l&#8217;istituto della <strong>nullit\u00e0<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;art. 1418 cod. civ. (<em>Cause di nullit\u00e0 del contratto<\/em>) stabilisce che <em>i<\/em><em>l contratto \u00e8 nullo quando \u00e8 contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente<\/em>, e <em>negli altri casi stabiliti dalla legge<\/em>, ed altres\u00ec che p<em>r<\/em><em>oducono nullit\u00e0 del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall&#8217;articolo 1325<\/em> (ossia <em>1) l&#8217;accordo delle parti;<\/em><em>2) la causa;<\/em><em>3) l&#8217;oggetto;<\/em><em>4) la forma, quando risulta che \u00e8 prescritta dalla legge sotto pena di nullit\u00e0<\/em>)<em>, l&#8217;illiceit\u00e0 della causa, l&#8217;illiceit\u00e0 dei motivi nel caso indicato dall&#8217;articolo 1345 <\/em>(ossia quando <em>le parti si sono determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe<\/em>) <em>e la mancanza nell&#8217;oggetto dei requisiti stabiliti dall&#8217;articolo 1346<\/em>(ossia: <em>l<\/em><em>&#8216;oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile<\/em>);<\/p>\n\n\n\n<p>&gt; il D.L. anti-frodi ha introdotto, come si diceva, due obblighi (il visto di conformit\u00e0 e la asseverazione della congruit\u00e0), che sono essenzialmente due condizioni per il riconoscimento dei bonus, senza prevedere in modo esplicito (e, almeno ad un primo esame, neanche in modo implicito) alcun divieto di contratti d&#8217;appalto a prezzi superiori, e tantomeno la nullit\u00e0 di contratti siffatti (diversamente, per esempio, da un ambito che presenta qualche analogia, come la normativa anti usura): quindi configurare una nullit\u00e0 per contrariet\u00e0 a norme imperative o una nullit\u00e0 nei casi previsti dalla legge implica sforzi interpretativi (ad esempio si potrebbe sostenere che il D.L. anti-frodi ha natura di normativa imperativa, essendo da escludere che le parti possano accordarsi diversamente; ma \u00e8 tesi opinabile);<\/p>\n\n\n\n<p>&gt;&gt; anche configurare una nullit\u00e0 per mancanza dei requisiti del contratto, o una nullit\u00e0 per illiceit\u00e0 della causa, o una nullit\u00e0 per mancanza dei requisiti dell&#8217;oggetto, del resto, implica sforzi interpretativi (ad esempio si potrebbe sostenere che il D.L. anti-frodi fa venir meno la possibilit\u00e0 giuridica di una componente dell&#8217;oggetto, essendo la cessione del credito, e in particolare lo sconto in fattura, una modalit\u00e0 di pagamento del corrispettivo; ma \u00e8 tesi opinabile);<\/p>\n\n\n\n<p>&gt;&gt;&gt; da ultimo, ma davvero, potrebbe essere configurabile (forse pi\u00f9 aderentemente alla realt\u00e0, bench\u00e8 inconfessabile) una nullit\u00e0 per illiceit\u00e0 dei motivi: una cosa \u00e8 un contratto d&#8217;appalto a prezzi esagerati, fuori mercato, in cui non entrano in gioco agevolazioni fiscali, altra cosa \u00e8, all&#8217;evidenza, se tali prezzi esagerati, attraverso la cessione del credito d&#8217;imposta, li finisce per pagare, in parte significativa (quasi la totalit\u00e0 per il bonus &#8220;facciate&#8221;, e giusta met\u00e0 per il bonus &#8220;ristrutturazioni&#8221;), in pratica, lo Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta per\u00f2 di un rimedio estremo, da maneggiare con cautela, solo ed esclusivamente in situazioni limite: appunto adducendo che i prezzi superiori a quelli di mercato derivano dal motivo di conseguire i bonus per gli importi corrispondenti, dovrebbe trattarsi di <em>motivo illecito<\/em><em>comune ad entrambe <\/em><em>le parti del contratto <\/em>(quindi tanto l&#8217;impresa quanto il committente) le quali si determinarono ad esso <em>esclusivamente <\/em>per questo (ossia per lucrare crediti d&#8217;imposta, e quindi in pratica denaro dello Stato).<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 un rimedio, insomma, che possa essere esperito qualificandosi in buona fede, vittime di comportamenti altrui.<\/p>\n\n\n\n<p>In casi come quelli immaginati, di contratti d&#8217;appalto stipulati sul presupposto di conseguire bonus &#8220;90&#8221; e &#8220;50&#8221;, pattuendo prezzi di cui non \u00e8 asseverabile la congruit\u00e0 ai seni del D.L. anti-frodi, il buon senso dovrebbe indurre entrambe le parti (committente, e impresa) ad evitare un contenzioso legale dinanzi alla Autorit\u00e0 Giudiziaria, che potrebbe avere esiti insoddisfacenti, o imprevedibili, e a ricercare un componimento in via bonaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a> art. 25 Costituzione: <em>Nessuno pu\u00f2 essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a> art. 11 Preleggi: <em>La legge non dispone che per l&#8217;avvenire: essa non ha effetto retroattivo.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote3anc\">3<\/a>art. 3 l. 27.7.2000, n. 212: <em>Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 1, comma 2 (L&#8217;adozione di norme interpretative in materia tributaria pu\u00f2 essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica), le disposizioni <\/em><em>tributarie non hanno effetto retroattivo<\/em><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote4anc\">4<\/a> vedasi sentenza Corte Costituzionale 11 giugno 1999 n. 229: <em>Questa Corte ha infatti ripetutamente precisato che il divieto di retroattivit\u00e0 della legge &#8211; pur costituendo fondamentale valore di civilt\u00e0 giuridica e principio generale dell&#8217;ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi &#8211; non \u00e8 stato tuttavia elevato a dignit\u00e0 costituzionale, se si eccettua la previsione dell&#8217;art. 25 Cost., limitatamente alla legge penale (ex plurimis, sentenze n. 397 del 1994, n. 155 del 1990, n. 13 del 1977). Il legislatore ordinario, pertanto, nel rispetto del suddetto limite, pu\u00f2 emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che esse siano, a condizione per\u00f2 che la retroattivit\u00e0 trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (ancora, tra le tante, sentenze n. 432 del 1997, n. 376 del 1995, n. 153 del 1994).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote5anc\">5<\/a> viene citata spesso Cassazione civile sez. III, 25\/05\/2007, n.12235 (<em>La presupposizione, non attenendo all&#8217;oggetto, n\u00e9 alla causa, n\u00e9 ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso &#8220;esterna&#8221;, che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse &#8211; ma con riconoscimento da parte dell&#8217;altra &#8211; valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l&#8217;esercizio del recesso<\/em>); di recente \u00e8 intervenuta anche Cassazione civile sez. I, 15\/12\/2021, n.40279 (<em>Il perdurare di determinate condizioni di mercato, oggettive ed esterne, rispetto al contratto, non pu\u00f2 essere considerato quale presupposto implicito di un accordo negoziale, in quanto la valutazione della permanenza di tali condizioni rientra nella normale alea che ciascun contraente accetta prima di intraprendere un rapporto contrattuale destinato a protrarsi nel tempo. A diversa conclusione pu\u00f2 giungersi soltanto ove le suddette condizioni, mutando, integrino la situazione di straordinariet\u00e0 ed imprevedibilit\u00e0 delineata dall&#8217;art. 1467 c.c., ovvero allorquando sia lo stesso legislatore a contemplare il mutamento delle condizioni oggettive del mercato quale presupposto legittimante una anticipata richiesta di porre fine al rapporto contrattuale<\/em>), che per\u00f2 pare ricondurre la presupposizione all&#8217;istituto della risoluzione per eccessiva onerosit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote6anc\">6<\/a> per completezza si segnala che talvolta la giurisprudenza ha ravvisato errore di diritto in un mutamento sopravvenuto di norme giuridiche; viene citata al riguardo Cassazione civile sez. II, 21\/06\/1985, n.3734 (Qualora, dopo la stipulazione di un preliminare di vendita di fondo agricolo, questo venga incluso, in base a nuova disciplina urbanistica, in zona destinata all&#8217;edificazione, e ci\u00f2 nonostante le parti provvedano alla conclusione del contratto definitivo, in conformit\u00e0 del preliminare, nell&#8217;erroneo convincimento della persistenza della destinazione agricola, la sopravvenienza di detta nuova disciplina, \u00e8 invocabile quale causa di annullamento del contratto definitivo, atteso che anche l&#8217;errore di diritto &#8211; quale \u00e8 quello sulle previsioni di piano regolatore, programma di fabbricazione o regolamento edilizio- pu\u00f2 implicare detto annullamento, ai sensi e nel concorso dei requisiti di cui all&#8217;art. 1429 n. 4 c.c.);<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti D.L. &#8220;anti-frodi&#8221; e contratti a prezzi non asseverabili:&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6585,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[48,8,35],"tags":[],"class_list":["post-6578","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-decreto-rilancio","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6578"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6578\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6584,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6578\/revisions\/6584"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6585"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}