{"id":6632,"date":"2021-04-14T17:12:00","date_gmt":"2021-04-14T15:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6632"},"modified":"2023-05-14T19:29:03","modified_gmt":"2023-05-14T17:29:03","slug":"condominio-nullita-e-annullabilita-delle-delibere-in-particolare-sulla-ripartizione-delle-spese-la-pronuncia-delle-sezioni-unite-14-4-21-n-9839","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6632","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Cassazione Civile sez. unite, 14.4.21 n. 9839 &#8211; Annullabilit\u00e0 e nullit\u00e0 delle delibere assembleari (in particolare sulla ripartizione delle spese) e opposizione all&#8217;ingiunzione"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F6632&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"has-large-font-size wp-block-paragraph\">PRINCIPI DI DIRITTO:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong>&#8211; &#8220;In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullit\u00e0, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell&#8217;assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico &#8211; dando luogo, in questo secondo caso, ad un &#8220;difetto assoluto di attribuzioni&#8221; &#8211; e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a &#8220;norme imperative&#8221; o all&#8217;ordine pubblico&#8221; o al &#8220;buon costume&#8221;; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l&#8217;azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c.&#8221;.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong>&#8211; &#8220;In tema di deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell&#8217;assemblea previste dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), e che \u00e8 sottratta al metodo maggioritario; sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell&#8217;esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicch\u00e8 la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall&#8217;art. 1137 c.c., comma 2&#8221;.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong>&#8211; &#8220;Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice pu\u00f2 sindacare sia la nullit\u00e0, dedotta dalla parte o rilevata d&#8217;ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell&#8217;ingiunzione, sia l&#8217;annullabilit\u00e0 di tale deliberazione, a condizione che quest&#8217;ultima sia dedotta in via di azione &#8211; mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell&#8217;atto di citazione in opposizione &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione&#8221;.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong>&#8211; &#8220;Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l&#8217;eccezione con la quale l&#8217;opponente deduca l&#8217;annullabilit\u00e0 della deliberazione assembleare posta a fondamento dell&#8217;ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, \u00e8 inammissibile e tale inammissibilit\u00e0 va rilevata e dichiarata d&#8217;ufficio dal giudice&#8221;.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size wp-block-paragraph\">TESTO INTEGRALE:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size wp-block-paragraph\">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size wp-block-paragraph\">SEZIONI UNITE CIVILI<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Dott. CURZIO Pietro &#8211; Primo Presidente &#8211;<br>Dott. DE CHIARA Carlo &#8211; Presidente di sez. &#8211;<br>Dott. LOMBARDO Luigi G. &#8211; rel. Presidente di sez. &#8211;<br>Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Presidente di sez. &#8211;<br>Dott. SCODITTI Enrico &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. GARRI Fabrizia &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. MERCOLINO Guido &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">ha pronunciato la seguente:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size wp-block-paragraph\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">sul ricorso 19801-2015 proposto da:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"> P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato Pietro Saija, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Natale Previti;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right has-small-font-size wp-block-paragraph\">&#8211; ricorrente &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size wp-block-paragraph\">contro<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro da Cortona 8, presso lo studio dell&#8217;avvocato Maurilio D&#8217;Angelo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Pantano;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right has-small-font-size wp-block-paragraph\">&#8211; controricorrente &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size wp-block-paragraph\">e contro<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left has-small-font-size wp-block-paragraph\">S.P.; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right has-small-font-size wp-block-paragraph\">&#8211; intimato &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">avverso la sentenza n. 22\/2015 della CORTE D&#8217;APPELLO di MESSINA, depositata il 20\/01\/2015.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 06\/10\/2020, dal Presidente Dott. Luigi Giovanni Lombardo;<br>Udito il Pubblico Ministero, in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. Salvato Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;<br>Uditi gli avvocati Pietro Saija, per delega dell&#8217;avvocato Natale Previti, e Maurilio D&#8217;Angelo, per delega dell&#8217;avvocato Massimiliano Pantano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FATTI DI CAUSA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. La societ\u00e0 .<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. &#8211; Su ricorso del condominio (OMISSIS), il Tribunale di quella citt\u00e0 emise decreto col quale ingiunse a P.G. il pagamento della somma di Lire 12.720.485 (ora Euro 6.569,58), pari ad un terzo delle spese dei lavori di rifacimento e di impermeabilizzazione del lastrico solare dell&#8217;edificio condominiale, poste a carico dell&#8217;ingiunto &#8211; con deliberazioni dell&#8217;assemblea dei condomini del 14 settembre, del 30 settembre e del 14 dicembre 1999 &#8211; nella misura di cui all&#8217;art. 1126 c.c., sul presupposto che il P. avesse l&#8217;uso esclusivo del manufatto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il P. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo e ne chiese la revoca, deducendo: che nessuna delle deliberazioni assembleari poste a fondamento del decreto avrebbe disposto la ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare secondo il criterio di cui all&#8217;art. 1126 c.c. (un terzo a carico dei condomini che ne hanno l&#8217;uso esclusivo, due terzi a carico degli altri); che la Delib. 14 dicembre 1999 sarebbe stata affetta da nullit\u00e0 per mancata comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea; che, in ogni caso, le spese afferenti il lastrico solare avrebbero dovuto essere ripartite secondo le quote millesimali, come previsto dall&#8217;art. 1123 c.c., e non secondo il criterio di cui all&#8217;art. 1126 c.c., in quanto egli, pur essendo proprietario del lastrico, non ne avrebbe avuto l&#8217;uso esclusivo, essendo lo stesso adoperato indistintamente da tutti i condomini.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella resistenza del condominio, che inst\u00f2 per il rigetto dell&#8217;opposizione, il giudizio venne riunito, per connessione oggettiva, al giudizio di opposizione promosso da S.P. (altro condomino proprietario del lastrico solare) avverso distinto decreto ingiuntivo emesso nei confronti dello stesso per il pagamento delle quote di contribuzione relative ai medesimi lavori di riparazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Tribunale di Messina rigett\u00f2 entrambe le opposizioni, ritenendo legittima la ripartizione delle spese operata secondo il criterio di cui all&#8217;art. 1126 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. &#8211; Sul gravame proposto in via principale da P.G. e in via incidentale da S.P., la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 22 del 2015, dichiar\u00f2 la cessazione della materia del contendere relativamente alla controversia instaurata dal S. nei confronti del condominio e rigett\u00f2 l&#8217;appello del P., confermando nei suoi confronti la sentenza di primo grado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quanto in questa sede rileva, innanzitutto la Corte territoriale escluse la sussistenza della pretesa nullit\u00e0 del giudizio di primo grado per la mancata comunicazione dell&#8217;ordinanza adottata fuori udienza il 31 maggio 2006, osservando che il difensore del P. aveva comunque preso parte all&#8217;udienza fissata da tale ordinanza per la precisazione delle conclusioni, anche se non aveva dedotto alcunch\u00e8 e si era allontanato dall&#8217;aula.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto alle doglianze sul merito della lite, la Corte di Messina osserv\u00f2 che la imposizione al P. &#8211; quale proprietario del lastrico solare &#8211; della quota di un terzo delle spese di rifacimento del manufatto, trovava fondamento nella Delib. assemblea dei condomini 14 dicembre 1999, la quale non era stata impugnata, e che la deduzione della nullit\u00e0 o annullabilit\u00e0 di tale deliberazione, per violazione dei criteri di riparto delle spese di cui agli artt. 1123 e 1126 c.c. (anche per quanto riguardava i lavori di restauro dei torrini e delle scarpe di piombo dell&#8217;edificio condominiale), doveva ritenersi preclusa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il cui oggetto non poteva estendersi all&#8217;esame delle questioni relative alla invalidit\u00e0 della deliberazione di approvazione della spesa intimata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. &#8211; Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.G. sulla base di cinque motivi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ha resistito con controricorso il condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;. S.P., ritualmente intimato, non ha svolto attivit\u00e0 difensiva in questa sede.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. &#8211; All&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 10 settembre 2019, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 24476 del 1 ottobre 2019, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;ordinanza interlocutoria ha rilevato come le questioni della nullit\u00e0 delle deliberazioni dell&#8217;assemblea dei condomini e della estensione dell&#8217;oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali fossero state oggetto di plurime pronunce difformi delle Sezioni semplici; ha perci\u00f2 ritenuto opportuna la decisione del ricorso da parte delle Sezioni Unite al fine di comporre il contrasto di giurisprudenza in atto, evidenziando altres\u00ec come le questioni da decidere presentassero i caratteri di &#8220;questioni di massima di particolare importanza&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. &#8211; Il Primo Presidente ha disposto, ai sensi dell&#8217;art. 374 c.p.c., comma 2, che sulla questione la Corte pronunci a Sezioni Unite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. &#8211; Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">RAGIONI DELLA DECISIONE<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. &#8211; Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 136,156,161,170 e 176 c.p.c., nonch\u00e8 la nullit\u00e0 della sentenza impugnata, per non essere stata comunicata, ai procuratori del P., l&#8217;ordinanza resa fuori udienza il 31 maggio 2006, con la quale il giudice aveva dichiarato inammissibili le richieste istruttorie delle parti ed aveva disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La censura \u00e8 infondata, risultando la dedotta nullit\u00e0 sanata per il raggiungimento dello scopo dell&#8217;atto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se \u00e8 vero infatti, in astratto, che la mancata comunicazione, alla parte costituita, dell&#8217;ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza &#8211; secondo quanto prescrive l&#8217;art. 176 c.p.c., comma 2, &#8211; determina la nullit\u00e0 dell&#8217;ordinanza stessa e degli atti successivi dipendenti (ivi compresa la sentenza) per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell&#8217;art. 156 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass., Sez. 3, n. 8002 del 02\/04\/2009; Cass., Sez. 3, n. 1283 del 29\/01\/2003); \u00e8 parimenti vero che, ai sensi dell&#8217;art. 156 c.p.c., comma 3, &#8220;La nullit\u00e0 non pu\u00f2 mai essere pronunciata se l&#8217;atto ha raggiunto lo scopo a cui \u00e8 destinato&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato che, nonostante la mancata comunicazione ai difensori del P. dell&#8217;ordinanza resa fuori udienza, uno dei due procuratori dell&#8217;opponente prese parte all&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 20 marzo 2007; in tale sede il procuratore della parte non ebbe a chiedere alcun termine o rinvio n\u00e8 ebbe a formulare alcuna istanza, neppure lament\u00f2 alcun pregiudizio per la difesa derivato dalla mancata ricezione della comunicazione dell&#8217;ordinanza che aveva fissato l&#8217;udienza; semplicemente il difensore, invitato dal giudice a precisare le conclusioni, prefer\u00ec allontanarsi dall&#8217;aula. Esattamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto sanata la nullit\u00e0 dell&#8217;ordinanza emessa fuori udienza per raggiungimento dello scopo dell&#8217;atto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deve infatti ritenersi che, quando la parte, alla quale non sia stata comunicata l&#8217;ordinanza pronunciata fuori dell&#8217;udienza, abbia egualmente, per altre vie, avuto conoscenza dell&#8217;udienza di rinvio ed abbia partecipato alla stessa, senza dedurre specificamente l&#8217;eventuale pregiudizio subito per la sua difesa a causa della mancata comunicazione e senza formulare istanze dirette ad ottenere un rinvio ad altra udienza, la nullit\u00e0 risulta sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell&#8217;art. 156 c.p.c., comma 3, essendosi comunque conseguito lo scopo della prosecuzione del processo con la partecipazione di tutte le parti in contraddittorio tra loro (cfr. Cass., Sez. 2, n. 3774 del 16\/04\/1987, nonch\u00e8 Cass., Sez. 1, n. 2810 del 28\/03\/1997, in tema di nullit\u00e0, per mancata comunicazione alle parti, del decreto di sostituzione del giudice istruttore e del rinvio d&#8217;ufficio dell&#8217;udienza davanti all&#8217;istruttore stesso, alla quale tutte le parti avevano comunque partecipato senza sollevare contestazioni).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul punto, va enunciato, ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 176 c.p.c., comma 2, dell&#8217;ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori dell&#8217;udienza provoca la nullit\u00e0 dell&#8217;ordinanza stessa e la conseguente nullit\u00e0, ai sensi dell&#8217;art. 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti, a condizione che essa abbia concretamente impedito all&#8217;atto il raggiungimento del suo scopo, nel senso che abbia provocato alla parte un concreto pregiudizio per il diritto di difesa; se la parte abbia comunque avuto conoscenza dell&#8217;udienza fissata per la prosecuzione del processo ed abbia partecipato ad essa senza dedurre specificamente l&#8217;eventuale pregiudizio subito per il diritto di difesa e senza formulare istanze dirette ad ottenere il rinvio dell&#8217;udienza, la nullit\u00e0 deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell&#8217;atto, ai sensi dell&#8217;art. 156 c.p.c., comma 3&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. &#8211; Col secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 633 c.p.c., artt. 1135,1136 e 1137 c.c., art. 63 disp. att. c.c., nonch\u00e8 l&#8217;insufficiente, incongrua e incoerente motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello erroneamente interpretato la Delib. assembleare 14 dicembre 1999, ritenendo che essa avesse disposto la ripartizione delle spese relative al rifacimento della terrazza secondo il criterio di cui all&#8217;art. 1126 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, le deliberazioni dell&#8217;assemblea del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e segg., privilegiando, innanzitutto, l&#8217;elemento letterale e, nel caso in cui tale elemento risulti insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell&#8217;atto, che impongono all&#8217;interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anzich\u00e8 nessun effetto o un significato meramente programmatico (ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 4501 del 28\/02\/2006; Cass., Sez. 2, n. 28763 del 30\/11\/2017); l&#8217;interpretazione delle deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale spetta al giudice del merito e costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimit\u00e0, purch\u00e8 risulti giustificato da motivazione immune da errori giuridici e da vizi logici (per tutte, Cass., Sez. 2, n. 12556 del 27\/08\/2002). I vizi logici della sentenza, peraltro, sono ormai sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti dal nuovo testo dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5 (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), applicabile ratione temporis, che ha escluso il sindacato sulla &#8220;sufficienza&#8221; della motivazione, riducendo il controllo di legittimit\u00e0 sul giudizio di fatto al sindacato sull'&#8221;omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio&#8221; e sulla apparenza o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07\/04\/2014).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella specie, per un verso, il ricorrente non ha lamentato la violazione di alcuno dei canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg.; per altro verso, la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta non apparente n\u00e8 viziata da manifesta illogicit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il motivo, in realt\u00e0, si risolve in una critica dell&#8217;esito dell&#8217;interpretazione cui \u00e8 pervenuta la Corte di Appello e nella sollecitazione di una interpretazione alternativa; si tratta, perci\u00f2, di una censura di merito, che non pu\u00f2 trovare ingresso nel giudizio di legittimit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. &#8211; A questo punto, prima di esaminare il terzo e il quarto motivo (che sottopongono le questioni di diritto in relazione alle quali la decisione del ricorso \u00e8 stata affidata a queste Sezioni Unite), va esaminato il quinto motivo, col quale si deduce la violazione degli artt. 115,116 e 633 c.p.c., artt. 1137 e 2697 c.c., art. 63 disp. att. c.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare che la deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale del 14 settembre 1999, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, era stata annullata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 794 del 17 marzo 2004; ci\u00f2 avrebbe determinato la perdita di efficacia del titolo posto a base della ingiunzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il motivo \u00e8 inammissibile, non cogliendo esso, n\u00e8 censurando, la ratio decidendi della sentenza impugnata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte di Appello, con interpretazione immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che la ripartizione delle spese relative al rifacimento della terrazza, secondo il criterio di cui all&#8217;art. 1126 c.c., fosse stata disposta con la Delib. assembleare dicembre 1999, individuando quest&#8217;ultima come idoneo titolo del credito azionato col decreto ingiuntivo. Risulta, pertanto, irrilevante il fatto che la precedente deliberazione del settembre dello stesso anno sia stata annullata in sede giudiziale, non potendo tale annullamento incidere sul diverso titolo posto a fondamento del credito condominiale ed incrinare la ratio decidendi della impugnata sentenza. Dal che il difetto di interesse alla proposizione della censura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. &#8211; Rimangono da esaminare il terzo e il quarto motivo di ricorso, che vanno scrutinati unitariamente in ragione della loro stretta connessione. Si tratta dei motivi in relazione ai quali l&#8217;ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione Civile ha rimesso il procedimento al Primo Presidente perch\u00e8 valutasse l&#8217;opportunit\u00e0 di assegnarlo a queste Sezioni Unite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con entrambi i motivi, si deduce la violazione degli artt. 1117,1123 e 1126 c.c., in relazione all&#8217;art. 633 c.p.c. e art. 63 disp. att. c.c., per avere la Corte di Appello di Messina ritenuto che la dedotta invalidit\u00e0 della deliberazione di ripartizione delle spese, per violazione dei criteri prescritti dalla legge, non potesse essere delibata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo &#8211; n\u00e8 relativamente alle spese di riparazione del lastrico solare, del quale il P. aveva negato di avere l&#8217;uso esclusivo (terzo motivo), n\u00e8 relativamente alle spese di riparazione dei torrini e delle scarpe di piombo dell&#8217;edificio condominiale, pacificamente di uso comune tra i condomini (quarto motivo) &#8211; trattandosi di questione che avrebbe dovuto essere oggetto di separata impugnativa avverso la deliberazione assembleare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Sezione remittente ha ritenuto che, dall&#8217;esame del terzo e del quarto motivo, emergessero tre questioni di massima di particolare importanza, decise in senso difforme dalle Sezioni semplici, meritevoli di esame da parte delle Sezioni Unite. In particolare, l&#8217;ordinanza di rimessione ha evidenziato la necessit\u00e0 di risolvere le seguenti questioni:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1) &#8220;se le deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale, con le quali le spese per la gestione delle cose e dei servizi comuni siano ripartite tra i condomini in violazione dei criteri legali dettati dagli artt. 1123 c.c. e segg. o stabiliti con apposita convenzione, debbano ritenersi sempre affette da nullit\u00e0 (come tali sottratte al regime di cui all&#8217;art. 1137 c.c.) ovvero se le dette deliberazioni possano ritenersi nulle soltanto quando l&#8217;assemblea abbia inteso modificare stabilmente (a maggioranza) i criteri di riparto stabiliti dalla legge o dalla unanime convenzione, dovendo invece ritenersi meramente annullabili (come tali soggette alla disciplina dell&#8217;art. 1137 c.c.) nel caso in cui tali criteri siano soltanto episodicamente disattesi&#8221;;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2) &#8220;se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi per le spese condominiali, ai sensi dell&#8217;art. 63 disp. att. c.c., il giudice possa sindacare le eventuali ragioni di nullit\u00e0 della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui \u00e8 fondata l&#8217;ingiunzione di pagamento ovvero se, invece, la delibazione della nullit\u00e0 della deliberazione debba essere riservata al giudice davanti al quale la medesima sia stata impugnata in via immediata nelle forme di cui all&#8217;art. 1137 c.c.&#8221;;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3) &#8220;se la statuizione di rigetto dell&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, sulla base dello stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea, dia luogo o meno alla formazione di giudicato implicito sull&#8217;assenza di cause di nullit\u00e0 della delibera&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Osservano le Sezioni Unite come non tutti i quesiti posti dall&#8217;ordinanza di rimessione pongano questioni la cui soluzione \u00e8 necessaria ai fini della decisione del caso sottoposto; essi, pertanto, verranno esaminati dal Collegio nei limiti della loro rilevanza, ossia in quanto rappresentino un presupposto o una premessa sistematica indispensabile per l&#8217;enunciazione di principi di diritto utili alla soluzione delle questioni sottoposte con i motivi del ricorso in esame.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa necessaria delimitazione delle questioni da trattare \u00e8 legata alle funzioni ordinamentali e alle attribuzioni processuali delle Sezioni Unite, compito delle quali non \u00e8 l&#8217;enunciazione di principi generali e astratti o di tesi teoriche su ogni possibile questione di diritto collegata al caso da decidersi, ma l&#8217;enunciazione di quei soli principi di diritto che risultano necessari alla decisione del caso della vita da decidersi (in questo senso gi\u00e0 Cass., Sez. Un., n. 12564 del 22\/05\/2018); basti osservare che lo stesso &#8220;principio di diritto nell&#8217;interesse della legge&#8221;, che la Corte di cassazione pu\u00f2 essere chiamata ad enunciare ai sensi dell&#8217;art. 363 c.p.c., deve comunque corrispondere alla regola giuridica alla quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi nella risoluzione della specifica controversia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 premesso, pu\u00f2 passarsi all&#8217;esame delle questioni sottoposte, nei limiti in cui la soluzione di esse rilevi ai fini della decisione del ricorso, secondo il loro ordine logico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. &#8211; La prima questione da esaminare \u00e8 quella relativa all&#8217;estensione del thema decidendum del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri condominiali;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">si tratta, in particolare, di stabilire se, in tale giudizio, il giudice possa sindacare la validit\u00e0 della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui \u00e8 fondata l&#8217;ingiunzione di pagamento ovvero se tale sindacato gli sia precluso, per essere riservato ad apposito giudizio avente specificamente ad oggetto l&#8217;impugnazione in via immediata della deliberazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A tale quesito, la giurisprudenza di questa Corte ha dato, in un primo momento, risposta negativa, affermando il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per le spese condominiali, il condomino opponente non pu\u00f2 far valere questioni attinenti alla validit\u00e0 della Delib. condominiale, ma solo questioni riguardanti l&#8217;efficacia della medesima (Cass., Sez. 2, n. 22573 del 07\/11\/2016; Cass., Sez. 2, n. 17486 del 01\/08\/2006). In particolare, si \u00e8 statuito che il giudice dell&#8217;opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della Delib. assembleare, senza poter sindacare, neppure in via incidentale, la sua validit\u00e0, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale detta Delib. sia stata impugnata (Cass., Sez. Un., n. 26629 del 18\/12\/2009; nel medesimo senso, Cass., Sez. 2, n. 3354 del 19\/02\/2016; Cass., Sez. 2, n. 4672 del 23\/02\/2017; in senso conforme, non massimate: Cass., Sez. 2, n. 6436 del 19\/03\/2014; Cass., Sez. 2, n. 8685 del 28\/03\/2019; da ultimo Cass., Sez. 2, n. 21240 del 09\/08\/2019, in motiv.); egli pu\u00f2 accogliere l&#8217;opposizione solo se la Delib. condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata annullata o per esserne stata sospesa l&#8217;esecuzione dal giudice dell&#8217;impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 19938 del 14\/11\/2012; Cass., Sez. 6 &#8211; 2, n. 7741 del 24\/03\/2017).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste conclusioni, che relegano l&#8217;azione di annullamento della delibera assembleare in un separato giudizio, necessariamente distinto da quello di opposizione al decreto ingiuntivo, sono state recentemente contraddette da un nuovo indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che ha affermato il diverso principio secondo cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilit\u00e0 d&#8217;ufficio dell&#8217;invalidit\u00e0 della sottostante Delib. non opera allorch\u00e8 si tratti di vizi implicanti la sua nullit\u00e0, in quanto la validit\u00e0 della Delib. rappresenta un elemento costitutivo della domanda di pagamento (Cass., Sez. 2, n. 305 del 12\/01\/2016; Cass., Sez. 2, n. 19832 del 23\/07\/2019; nello stesso senso, non massimate: Cass., Sez. 6-2, n. 22157 del 12\/09\/2018; Cass., Sez. 6-2, n. 33039 del 20\/12\/2018; Cass., Sez. 6-2, n. 23223 del 27\/09\/2018).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Sezioni Unite ritengono che il primo orientamento debba essere superato, mancando ragioni sufficienti per negare al giudice dell&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare la validit\u00e0 della deliberazione assembleare posta a fondamento dell&#8217;ingiunzione; anzi, diverse fondate ragioni inducono a riconoscere al giudice dell&#8217;opposizione il potere di sindacare non solo l&#8217;eventuale nullit\u00e0 di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilit\u00e0, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In primo luogo, va osservato che, secondo i principi generali, l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non \u00e8 ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilit\u00e0 e di validit\u00e0 del decreto stesso, ma si estende all&#8217;accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass., Sez. Un., n. 7448 del 07\/07\/1993; Cass., Sez. 2, n. 9708 del 17\/11\/1994; Cass., Sez. 3, n. 3984 del 18\/03\/2003; Cass., Sez. L, n. 21432 del 17\/10\/2011).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo \u00e8 un ordinario giudizio di cognizione, risulta arduo sostenere che il giudice dell&#8217;opposizione possa confermare il decreto ingiuntivo senza verificare la validit\u00e0 del titolo (nella specie, la Delib. assembleare) posto a fondamento dell&#8217;ingiunzione, non potendo ritenersi consentito, in assenza di previsione di legge, creare uno ius singulare per la materia condominiale. Invero, la validit\u00e0 della deliberazione posta a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo; non pu\u00f2, pertanto, precludersi al giudice dell&#8217;opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In secondo luogo, va rilevato poi come ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), impongano di riconoscere al giudice dell&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto, l&#8217;invalidit\u00e0 della deliberazione posta a fondamento dell&#8217;ingiunzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infatti, negare al giudice dell&#8217;opposizione la possibilit\u00e0 di sindacare la invalidit\u00e0 della deliberazione posta a base dell&#8217;ingiunzione provocherebbe la moltiplicazione dei giudizi, perch\u00e8 costringerebbe il giudice a rigettare l&#8217;opposizione e obbligherebbe la parte opponente, che intenda far valere detta invalidit\u00e0, a promuovere separato giudizio e, successivamente, nel caso in cui la deliberazione fosse annullata, a proporre domanda di accertamento e di ripetizione di indebito ovvero opposizione all&#8217;esecuzione, prolungando cos\u00ec il contenzioso tra le parti. Al contrario, riconoscere al giudice dell&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo la possibilit\u00e0 di sindacare la validit\u00e0 della deliberazione assembleare consente di definire nel medesimo giudizio tutte le questioni relative alla Delib. su cui si fonda l&#8217;ingiunzione e di evitare la proliferazione delle controversie. Si tratta di una interpretazione che, oltre ad essere in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consente anche di evitare il rischio di contrasti di giudicati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5.1. &#8211; Quanto detto vale innanzitutto con riguardo al caso in cui la deliberazione assembleare sia affetta da &#8220;nullit\u00e0&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E&#8217; sufficiente, a tal fine, osservare che la nullit\u00e0, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce, per sua natura, allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto (&#8220;quod nullum est nullum producit effectum&#8221;); essa \u00e8 deducibile da chiunque vi abbia interesse ed \u00e8 rilevabile d&#8217;ufficio (art. 1421 c.c.). Perci\u00f2, negare al giudice dell&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo il potere di tener conto della eventuale nullit\u00e0 della deliberazione assembleare significa negare la stessa nozione di nullit\u00e0; significa, al postutto, costringere il giudice a ritenere giuridicamente efficace ci\u00f2 che tale non \u00e8.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deve dunque riconoscersi &#8211; secondo i principi generali &#8211; che il giudice dell&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo ha il potere di sindacare la nullit\u00e0 della deliberazione assembleare posta a fondamento della ingiunzione, che sia stata eventualmente eccepita dalla parte; egli ha altres\u00ec il potere-dovere di rilevare d&#8217;ufficio l&#8217;eventuale nullit\u00e0 della deliberazione, con l&#8217;obbligo &#8211; in tal caso &#8211; di instaurare sulla questione il contraddittorio tra le parti ai sensi dell&#8217;art. 101 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26242 del 12\/12\/2014; Cass., Sez. 2, n. 26495 del 17\/10\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5.2. &#8211; Non vi sono neppure valide ragioni per negare al giudice dell&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo il potere di verificare l&#8217;esistenza di una causa di &#8220;annullabilit\u00e0&#8221; della deliberazione posta a fondamento del decreto, ove dedotta dall&#8217;opponente nelle forme di legge, e di provvedere al suo annullamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Va osservato, in proposito, che la disposizione dell&#8217;art. 1137 c.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 15, comma 1) &#8211; a tenore della quale &#8220;Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto pu\u00f2 adire l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria chiedendone l&#8217;annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti&#8221; non prevede alcuna riserva dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione di annullamento ad un apposito autonomo giudizio a ci\u00f2 destinato, n\u00e8 fornisce alcuna indicazione che legittimi una tale conclusione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vale, pertanto, il principio generale secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l&#8217;opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto (al contrario dell&#8217;opposto, che assume la posizione sostanziale di attore), nel contestare il diritto azionato con il ricorso, pu\u00f2 proporre domanda riconvenzionale, anche deducendo un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione (da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6091 del 04\/03\/2020; Cass., Sez. 1, n. 16564 del 22\/06\/2018), e pu\u00f2, con la domanda riconvenzionale, esercitare l&#8217;azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ai sensi dell&#8217;art. 1137 c.c., comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Piuttosto, occorre soffermarsi sul pregnante significato che assume la disposizione dell&#8217;art. 1137 c.c., comma 2, nel prescrivere le modalit\u00e0 processuali tramite le quali l&#8217;annullabilit\u00e0 della deliberazione dell&#8217;assemblea dei condomini pu\u00f2 essere fatta valere in giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta di una disposizione che descrive il &#8220;modello legai-tipico&#8221; tramite il quale l&#8217;annullabilit\u00e0 della deliberazione assembleare pu\u00f2 essere dedotta dinanzi al giudice: tale modello \u00e8 quello dell&#8221;azione di impugnativa&#8221;, da esercitare mediante la proposizione di apposita domanda giudiziale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 vuol dire che l&#8217;annullabilit\u00e0 della deliberazione assembleare pu\u00f2 essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di annullamento; tale azione deve estrinsecarsi in una domanda che pu\u00f2 essere proposta &#8220;in via principale&#8221;, nell&#8217;ambito di autonomo giudizio, oppure &#8220;in via riconvenzionale&#8221;, anche nell&#8217;ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, semprech\u00e8 il termine per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di annullamento non sia perento (come avviene, ad es., nel caso in cui il condomino assente non abbia ricevuto comunicazione della deliberazione assembleare di riparto delle spese).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alcune precisazioni, tuttavia, si impongono.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5.2.1. &#8211; In primo luogo, occorre chiedersi se l&#8217;annullabilit\u00e0 della deliberazione assembleare possa essere fatta valere, oltre che in via di azione, anche in via di eccezione, come \u00e8 consentito per l&#8217;annullabilit\u00e0 relativa ai contratti (art. 1442 c.c., u.c.).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per trovare risposta a tale quesito, \u00e8 necessario muovere dal considerare la ratio della norma di cui all&#8217;art. 1137 c.c., ratio che va rinvenuta nella esigenza di assicurare certezza e stabilit\u00e0 ai rapporti condominiali, di modo che l&#8217;ente condominiale sia in grado di conseguire in concreto la sua istituzionale finalit\u00e0, che \u00e8 quella della conservazione e della gestione delle cose comuni nell&#8217;interesse della collettivit\u00e0 dei partecipanti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa ratio legis spiega perch\u00e8 il legislatore, per un verso, ha stabilito che le deliberazioni adottate dall&#8217;assemblea &#8220;sono obbligatorie per tutti i condomini&#8221; (art. 1137 c.c., comma 1), anche per gli assenti e per i dissenzienti; e, per altro verso, ha sancito il principio dell&#8217;esecutivit\u00e0 delle deliberazioni dell&#8217;assemblea, prevedendo che &#8220;L&#8217;azione di annullamento non sospende l&#8217;esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria&#8221; (art. 1137 c.c., comma 3). Corollario del principio dell&#8217;efficacia obbligatoria delle deliberazioni assembleari nei confronti di tutti i condomini \u00e8 l&#8217;ulteriore principio (espressamente previsto, con riferimento alle deliberazioni dell&#8217;assemblea delle societ\u00e0, dall&#8217;art. 2377 c.c., comma 7) per cui la sentenza di annullamento della deliberazione dell&#8217;assemblea ha efficacia di giudicato, in ordine alla causa di invalidit\u00e0 accertata, nei confronti di tutti i condomini, anche nei confronti di quelli che non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro (cfr. Cass., Sez. 2, n. 29878 del 18\/11\/2019, in motiv.; Cass., Sez. 6 &#8211; 2, n. 19608 del 18\/09\/2020, in motiv.).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sostanza, nel sistema normativo, come non \u00e8 possibile che una deliberazione assembleare valida ed efficace vincoli alcuni condomini e non altri, essendo invece obbligatoria per tutti; cos\u00ec va escluso che la deliberazione assembleare possa essere giudizialmente annullata con effetto limitato al solo impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri partecipanti. La natura di ente collettivo del condomino, gestore di beni e di servizi comuni, esige che le deliberazioni assembleari debbano valere o non valere per tutti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto detto impone di interpretare l&#8217;art. 1137 c.c., comma 2, nel senso che l&#8217;annullabilit\u00e0 della deliberazione non pu\u00f2 essere dedotta in via di eccezione, ma solo &#8220;in via di azione&#8221;, ossia nella sola forma che consente una pronuncia di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i condomini.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vale la pena di osservare in proposito che, mentre l&#8217;azione di impugnativa \u00e8 un&#8217;azione costitutiva, che mira alla rimozione della deliberazione con efficacia erga omnes, l&#8217;eccezione ha il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui ed ottenerne il rigetto, senza sollecitare la cancellazione della deliberazione viziata dal mondo giuridico. Pertanto, ove fosse consentito dedurre l&#8217;annullabilit\u00e0 della deliberazione in via di eccezione, la deliberazione che risultasse viziata sarebbe privata di validit\u00e0 e di efficacia solo nei confronti del condomino eccipiente, restando valida ed efficace nei confronti degli altri condomini.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un risultato di questo genere, per\u00f2, sarebbe in contrasto con le esigenze di funzionamento del condominio, fatte proprie dal legislatore, e, nel caso di deliberazioni di ripartizione delle spese, renderebbe impossibile la gestione della contabilit\u00e0 condominiale. Infatti, la quota di contribuzione di ciascun partecipante al condominio \u00e8 rapportata alla quota di contribuzione degli altri, cosicch\u00e8 la caducazione di una quota non pu\u00f2 non travolgere, inevitabilmente, anche le altre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In conclusione, deve ritenersi che l&#8217;art. 1137 c.c., comma 2, prescrive l&#8217;azione di annullamento quale &#8220;unico modello legale&#8221; attraverso il quale \u00e8 possibile far valere l&#8217;annullabilit\u00e0 della deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale, con esclusione della possibilit\u00e0 di dedurre l&#8217;annullabilit\u00e0 in via di eccezione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale disposizione costituisce &#8220;norma speciale di ordine pubblico&#8221;, posta a tutela dell&#8217;interesse pubblico al funzionamento della collettivit\u00e0 condominiale, derogatoria rispetto alle ordinarie regole dettate nella materia contrattuale. Trattandosi di materia sottratta alla disponibilit\u00e0 delle parti, la mancata deduzione della annullabilit\u00e0 nelle forme prescritte dalla legge, ossia con l&#8217;azione di annullamento, d\u00e0 luogo a decadenza per mancato compimento dell&#8217;atto previsto dalla legge, che \u00e8 rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del procedimento (a differenza di quanto vale per la decadenza discendente dalla scadenza del termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c., comma 2, che \u00e8 riservata all&#8217;eccezione di parte, ai sensi dell&#8217;art. 2969 c.c.). Il giudice, perci\u00f2, deve dichiarare inammissibile l&#8217;eventuale eccezione con cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l&#8217;opponente deduca l&#8217;eventuale annullabilit\u00e0 della deliberazione posta a fondamento dell&#8217;ingiunzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5.2.2. &#8211; Come si \u00e8 detto, la domanda di annullamento della deliberazione assembleare pu\u00f2 essere proposta &#8220;in via principale&#8221;, nell&#8217;ambito di autonomo giudizio, o &#8220;in via riconvenzionale&#8221;, anche nell&#8217;ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La domanda in via principale pu\u00f2 precedere il giudizio instaurato con l&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo, ma pu\u00f2 anche seguirlo, purch\u00e8 sia osservato il termine di decadenza previsto dall&#8217;art. 1137 c.c. (v. infra par. 5.2.3).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando invece la domanda di annullamento sia proposta in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essa assumer\u00e0 la veste di domanda riconvenzionale, che l&#8217;opponente (nella sua sostanziale posizione di convenuto) ha l&#8217;onere di proporre, a pena di decadenza, con l&#8217;atto di citazione in opposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto di cui all&#8217;art. 167 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 22528 del 20\/10\/2006; Cass., Sez. L, n. 13467 del 13\/09\/2003, in motiv.). La decadenza che &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 167 c.c., comma 2, &#8211; segue all&#8217;inosservanza di tale onere, essendo dettata nell&#8217;interesse pubblico all&#8217;ordinato sviluppo del processo, \u00e8 rilevabile d&#8217;ufficio dal giudice (Cass., Sez. 2, n. 4901 del 02\/03\/2007; Cass., Sez. 2, n. 17121 del 13\/08\/2020).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5.2.3. &#8211; Da ultimo, va osservato che ciascun condomino \u00e8 tenuto, secondo quanto prescrive l&#8217;art. 1137 c.c., a far valere l&#8217;annullabilit\u00e0 della deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione della deliberazione (e, per i condomini dissenzienti o astenuti, dalla data della sua approvazione), divenendo in mancanza la delibera valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass., Sez. Un., n. 4806 del 07\/03\/2005). La decadenza dal diritto di impugnare per l&#8217;avvenuta scadenza del termine perentorio, essendo di carattere temporale e relativa ad una materia non sottratta alla disponibilit\u00e0 delle parti, non pu\u00f2 essere rilevata d&#8217;ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.), ma \u00e8 deducibile solo dalla parte a mezzo di eccezione (Cass., Sez. 2, n. 8216 del 20\/04\/2005; Cass., Sez. 2, n. 15131 del 28\/11\/2001).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5.3. &#8211; Alla stregua di quanto sopra, vanno enunciati, ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 1, i seguenti principi di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; &#8220;Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice pu\u00f2 sindacare sia la nullit\u00e0, dedotta dalla parte o rilevata d&#8217;ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell&#8217;ingiunzione, sia l&#8217;annullabilit\u00e0 di tale deliberazione, a condizione che quest&#8217;ultima sia dedotta in via di azione &#8211; mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell&#8217;atto di citazione in opposizione &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione&#8221;;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; &#8220;Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l&#8217;eccezione con la quale l&#8217;opponente deduca l&#8217;annullabilit\u00e0 della deliberazione assembleare posta a fondamento dell&#8217;ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, \u00e8 inammissibile e tale inammissibilit\u00e0 va rilevata e dichiarata d&#8217;ufficio dal giudice&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. &#8211; La seconda questione da risolvere, ai fini della decisione del ricorso, riguarda il tipo di invalidit\u00e0 che inficia la deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale che ripartisca le spese tra i condomini in violazione dei criteri dettati negli artt. 1123 c.c. e segg. o dei criteri convenzionalmente stabiliti; si tratta, in particolare, di stabilire se una deliberazione siffatta debba ritenersi affetta da &#8220;nullit\u00e0&#8221;, come tale rilevabile d&#8217;ufficio e deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, ovvero da mera &#8220;annullabilit\u00e0&#8221;, deducibile nei modi e nei tempi previsti dall&#8217;art. 1137 c.c., comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul punto, la giurisprudenza tradizionale di questa Suprema Corte ha affermato il seguente principio: &#8220;Riguardo alle delibere della assemblea di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell&#8217;art. 1123 c.c. ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali \u00e8 necessario, a pena di radicale nullit\u00e0, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell&#8217;esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che soltanto queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri gi\u00e0 stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza, di trenta giorni, previsto dall&#8217;art. 1137 c.c., comma 2&#8221; (Cass., Sez. 2, n. 1455 del 09\/02\/1995; Cass., Sez. 2, n. 1213 del 01\/02\/1993).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste Sezioni Unite, poi, con la sentenza n. 4806 del 2005, nel ribadire il principio appena richiamato, hanno avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazione assembleari &#8220;nulle&#8221; e quelle &#8220;annullabili&#8221; nei seguenti termini: &#8220;debbono qualificarsi nulle le delibere dell&#8217;assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all&#8217;ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell&#8217;assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla propriet\u00e0 esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all&#8217;oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell&#8217;assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell&#8217;assemblea, quelle genericamente affette da irregolarit\u00e0 nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all&#8217;oggetto&#8221; (Cass., Sez. Un., n. 4806 del 07\/03\/2005).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella motivazione della richiamata pronuncia, le Sezioni Unite hanno individuato il criterio distintivo tra &#8220;nullit\u00e0&#8221; e &#8220;annullabilit\u00e0&#8221; nella contrapposizione tra &#8220;vizi di sostanza&#8221;, come tali afferenti al contenuto delle deliberazioni, e &#8220;vizi di forma&#8221;, afferenti invece alle regole procedimentali per la formazione delle deliberazioni assembleari: i &#8220;vizi di sostanza&#8221; determinanti la nullit\u00e0 delle deliberazioni assembleari &#8211; \u00e8 detto &#8211; ricorrerebbero quando queste ultime presentano un oggetto impossibile o illecito; i &#8220;vizi di forma&#8221;, determinanti invece l&#8217;annullabilit\u00e0, ricorrerebbero quando le deliberazioni sono state assunte dall&#8217;assemblea senza l&#8217;osservanza delle forme prescritte dall&#8217;art. 1136 c.c. per la convocazione, la costituzione, la discussione e la votazione in collegio, pur sempre nei limiti delle attribuzioni specificate dagli artt. 1120,1121,1129,1132,1135 c.c..<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il criterio distintivo enunciato dalla menzionata pronuncia, tuttavia, si \u00e8 rivelato non del tutto adeguato, soprattutto con riferimento alle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la ripartizione, tra i condomini, delle spese afferenti alla gestione delle cose e dei servizi comuni in violazione dei criteri stabiliti dalla legge (artt. 1123 c.c. e segg.) o dal regolamento condominiale contrattuale. E&#8217; avvenuto cos\u00ec che, proprio nella materia della invalidit\u00e0 delle deliberazioni che ripartiscono le spese condominiali in violazione dei criteri legali o convenzionali, si \u00e8 delineato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un primo indirizzo giurisprudenziale, rimasto fedele alla giurisprudenza tradizionale, ha affermato che sono affette da nullit\u00e0 soltanto le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformit\u00e0 da quanto previsto dall&#8217;art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini; mentre sono meramente annullabili &#8211; e, come tali, impugnabili nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c., comma 2, &#8211; le delibere con cui l&#8217;assemblea, nell&#8217;esercizio delle attribuzioni previste dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in violazione dei criteri dettati dall&#8217;art. 1123 c.c. o stabiliti convenzionalmente da tutti i condomini (Cass., Sez. 2, n. 16793 del 21\/07\/2006; Cass., Sez. 2, n. 17101 del 27\/07\/2006; Cass., Sez. 2, n. 7708 del 29\/03\/2007; Cass., Sez. 2, n. 6714 del 19\/03\/2010; nello stesso senso, non massimate: Cass., Sez. 2, n. 3704 del 15\/02\/2011; Cass., Sez. 6-2, n. 27016 del 15\/12\/2011; Cass., Sez. 2, n. 11289 del 10\/05\/2018; Cass., Sez. 2, n. 10586 del 16\/04\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un secondo orientamento, per\u00f2, ha affermato &#8211; in senso diametralmente opposto &#8211; che le deliberazioni dell&#8217;assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese sono da considerare nulle per impossibilit\u00e0 dell&#8217;oggetto, e non meramente annullabili, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, trattandosi di invalidit\u00e0 da ricondursi alla &#8220;sostanza&#8221; dell&#8217;atto e non connessa con le regole procedimentali relative alla formazione delle decisioni del collegio, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto (Cass., Sez. 2, n. 5814 del 23\/03\/2016; Cass., Sez. 2, n. 19651 del 04\/08\/2017; nello stesso senso, non massimate: Cass., Sez. 2, n. 27233 del 04\/12\/2013; Cass., Sez. 6-2, n. 6128 del 09\/03\/2017; Cass., Sez. 6-2, n. 29217 del 13\/11\/2018; Cass., Sez. 6-2, n. 29220 del 13\/11\/2018; Cass., Sez. 6-2, n. 33039 del 20\/12\/2018; Cass., Sez. 2, n. 470 del 10\/01\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quest&#8217;ultimo orientamento giurisprudenziale ritiene che le deliberazioni di ripartizione degli oneri condominiali adottate a maggioranza in deroga ai criteri di proporzionalit\u00e0 fissati dagli artt. 1123 c.c. e segg., seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, sarebbero nulle per impossibilit\u00e0 dell&#8217;oggetto perch\u00e8 eccedenti le attribuzioni dell&#8217;assemblea; e d&#8217;altra parte &#8211; si osserva &#8211; tali deliberazioni finiscono per incidere negativamente sulla sfera patrimoniale del singolo condomino, allo stesso modo delle delibere c.d. normative (che stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese per il futuro), cosicch\u00e8 l&#8217;adozione di esse necessiterebbe dell&#8217;accordo unanime di tutti i condomini.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A fronte di questo rinnovato contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite ritengono di dover ribadire i principi gi\u00e0 affermati con la propria sentenza n. 4806 del 2005, nei termini e con le precisazioni che seguono.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6.1. &#8211; E&#8217; necessario ricordare che la figura giuridica del condominio degli edifici si caratterizza per la coesistenza, accanto alle propriet\u00e0 individuali, di una comunione forzosa tra tutti i condomini sugli elementi del fabbricato la cui utilizzazione \u00e8 necessaria ai fini del godimento delle singole propriet\u00e0 individuali. Le parti comuni dell&#8217;edificio e i servizi comuni sono amministrati dalla volont\u00e0 del gruppo; tuttavia, affinch\u00e8 sia evitata la paralisi della gestione comune, tale volont\u00e0 collettiva non si forma mediante il metodo contrattuale del consenso reciproco (nel quale pu\u00f2 operare lo ius prohibendi), ma si forma mediante il &#8220;metodo collegiale&#8221;, che assegna ogni potere decisionale all&#8217;assemblea dei condomini, la quale Delib. secondo il principio della maggioranza (c.d. &#8220;principio maggioritario&#8221;). La volont\u00e0 della maggioranza, formatasi secondo le regole e i criteri previsti dalla legge, \u00e8 vincolante per tutti i condomini, anche per quelli assenti o dissenzienti (art. 1137 c.c., comma 1).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La preoccupazione del legislatore di assicurare la certezza dei rapporti giuridici di una entit\u00e0 cos\u00ec complessa, come il condominio degli edifici, spiega perch\u00e8 la relativa disciplina normativa sia improntata ad un chiaro favor per la stabilit\u00e0 delle deliberazioni dell&#8217;assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive finch\u00e8 non vengano rimosse dal giudice (art. 1137 c.c., comma 3), e perch\u00e8 tale disciplina non contempli alcuna ipotesi di nullit\u00e0 delle Delib. dell&#8217;assemblea condominiale, che renderebbe le medesime esposte in perpetuo all&#8217;azione di nullit\u00e0, proponibile senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse. Questa mancata previsione di fattispecie di nullit\u00e0 delle deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale \u00e8 particolarmente significativa, dal momento che la disciplina delle societ\u00e0 (le quali pure sono rette dal principio maggioritario) prevede limitate peculiari ipotesi di nullit\u00e0 delle deliberazioni adottate dell&#8217;assemblea dei soci (cfr. art. 2379 c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La recente riforma del condominio ha poi accentuato il disfavore per le figure di nullit\u00e0 delle deliberazioni assembleari. L&#8217;art. 1137 c.c., nel testo introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 15 configura ora espressamente l&#8217;impugnazione delle delibere condominiali come una azione di &#8220;annullamento&#8221; (il testo originario dell&#8217;art. 1137 c.c. non parlava espressamente di azione di annullamento), da proporre &#8220;contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio&#8221;. Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi sull&#8217;intento del legislatore di ricondurre ogni forma di invalidit\u00e0 delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura della &#8220;annullabilit\u00e0&#8221; e di porre cos\u00ec a carico del singolo condomino l&#8217;onere esigibile sul piano della diligenza &#8211; di verificare, una volta ricevuta comunicazione di una deliberazione dell&#8217;assemblea, la sussistenza di eventuali vizi della stessa e, in caso positivo, di impugnarla, chiedendone l&#8217;annullamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tenore dell&#8217;art. 1137 c.c. non deve, tuttavia, ingannare: esso non consente di ritenere che la categoria della nullit\u00e0 sia interamente espunta dalla materia delle deliberazioni dell&#8217;assemblea dei condomini.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esistono categorie, nel mondo del diritto, che non sono monopolio del legislatore, ma scaturiscono spontaneamente dal sistema giuridico, al di fuori e prima della legge. Quanto detto vale per il concetto di &#8220;nullit\u00e0&#8221; degli atti giuridici, concetto di teoria generale del diritto elaborato dalla pandettistica tedesca in contrapposizione a quello di annullabilit\u00e0 &#8211; del quale non pu\u00f2 essere negato, come sempre la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto, un limitato ambito applicativo con riferimento alle deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale affette dai vizi pi\u00f9 gravi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Storicamente la nozione di nullit\u00e0 \u00e8 stata collegata alla &#8220;deficienza strutturale&#8221; dell&#8217;atto giuridico, ossia alla mancanza o alla impossibilit\u00e0 di un elemento costitutivo o di un requisito legale di efficacia; ma tale figura di invalidit\u00e0 \u00e8 divenuta anche strumento di &#8220;controllo normativo&#8221;, destinato a negare tutela giuridica agli interessi in contrasto con i valori fondamentali del sistema, con i valori preminenti della comunit\u00e0. E&#8217; cos\u00ec che l&#8217;art. 1418 c.c. pone, tra le cause di nullit\u00e0 del contratto, la mancanza di uno degli elementi essenziali (l&#8217;accordo delle parti; la causa; l&#8217;oggetto; la forma quando richiesta a pena di nullit\u00e0), accanto alla sua illiceit\u00e0, intesa come contrariet\u00e0 alle norme imperative, all&#8217;ordine pubblico o al buon costume.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta, allora, di verificare in quali termini le fattispecie di nullit\u00e0, previste dall&#8217;art. 1418 c.c. per il contratto, possano valere per le deliberazioni dell&#8217;assemblea del condominio e in quali termini esse siano compatibili col carattere collegiale dell&#8217;assemblea e col principio maggioritario; tenendo presente che l&#8217;ambito in cui esse possono operare \u00e8 comunque circoscritto dalla disciplina posta dall&#8217;art. 1137 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, nel compiere tale verifica, va tenuto presente che, con la disposizione dell&#8217;art. 1137 c.c., il legislatore &#8211; mosso dall&#8217;intento di favorire la sanatoria dei vizi e il consolidamento degli effetti delle deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale &#8211; ha elevato la categoria della annullabilit\u00e0 a &#8220;regola generale&#8221; della invalidit\u00e0 delle deliberazioni assembleari, confinando cos\u00ec la nullit\u00e0 nell&#8217;area della residualit\u00e0 e della eccezionalit\u00e0 (ci\u00f2 trova conferma nel fatto che, con la citata riforma del 2012, sono state introdotte &#8211; all&#8217;art. 1117 ter c.c., comma 3 e art. 1129 c.c., comma 14, &#8211; alcune speciali fattispecie di nullit\u00e0, peraltro non direttamente relative alle deliberazioni assembleari).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tenendo presente quanto appena detto, pu\u00f2 ora ricercarsi lo spazio che, nella disciplina codicistica del condominio, residua per la categoria della &#8220;nullit\u00e0&#8221; con riguardo alle deliberazioni dell&#8217;assemblea dei condomini.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6.2. &#8211; Innanzitutto, proprio considerando il fatto che la categoria della annullabilit\u00e0 \u00e8 stata elevata dal legislatore a &#8220;regola generale&#8221; delle deliberazioni assembleari viziate, \u00e8 possibile cogliere l&#8217;inadeguatezza del criterio distintivo tra nullit\u00e0 e annullabilit\u00e0 fondato sulla contrapposizione tra &#8220;vizi di sostanza&#8221; e &#8220;vizi di forma&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;art. 1137 c.c. sottopone inequivocabilmente al regime dell&#8217;azione di annullamento, senza distinzioni, tutte &#8220;le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale&#8221;; ci\u00f2 vuol dire che, secondo la disposizione in esame, sono annullabili non solo le deliberazioni assembleari che presentano vizi di forma, afferenti cio\u00e8 alle regole procedimentali dettate per la loro formazione, ma anche quelle che presentano vizi di sostanza, afferenti al contenuto del deliberato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Afferiscono senz&#8217;altro al contenuto delle deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale le numerose disposizioni di legge che disciplinano la ripartizione delle spese tra i condomini: cos\u00ec, innanzitutto, l&#8217;art. 1123 c.c., che detta il criterio generale per cui &#8220;Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell&#8217;edificio, per la prestazione dei servizi nell&#8217;interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della propriet\u00e0 di ciascuno, salvo diversa convenzione&#8221;; ma anche le altre disposizioni particolari che dettano specifici criteri di ripartizione con riferimento all&#8217;oggetto della spesa (cos\u00ec, l&#8217;art. 1124 c.c., in tema di ripartizione delle spese per la manutenzione e la sostituzione delle scale e degli ascensori; l&#8217;art. 1125 c.c., in tema di ripartizione delle spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai; e lo stesso art. 1126 c.c., in tema di ripartizione delle spese per le riparazioni o le ricostruzioni dei lastrici solari di uso esclusivo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La violazione di tali disposizioni d\u00e0 luogo a deliberazioni assembleari &#8220;contrarie alla legge&#8221; con riferimento al loro &#8220;contenuto&#8221; e, perci\u00f2, affette da un vizio di &#8220;sostanza&#8221;; ma ci\u00f2 non esclude che tale vizio rientri, in via di principio, tra quelli per i quali l&#8217;art. 1137 c.c. prevede l&#8217;azione di annullamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D&#8217;altra parte, deve escludersi che le deliberazioni che ripartiscano le spese tra i condomini in contrasto con i criteri legali o convenzionali siano adottate in carenza di potere da parte dell&#8217;assemblea. Infatti, il codice civile espressamente riconosce, tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea condominiale da adottare col metodo maggioritario, l&#8217;approvazione e la ripartizione delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria delle parti e dei servizi comuni (art. 1135 c.c., nn. 2 e 4, artt. 1120,1123,1128 c.c.). Tali attribuzioni non vengono meno quando l&#8217;assemblea incorra in un cattivo esercizio del potere ad essa conferito, adottando un errato criterio di ripartizione delle spese, contrastante con la legge o col regolamento condominiale. Invero, l&#8217;attinenza di una deliberazione alle attribuzioni assembleari va apprezzata avendo riguardo alla corrispondenza della materia deliberata a quella attribuita dalla legge, ossia avendo riguardo all&#8217;esistenza del potere, e non al modo in cui il potere \u00e8 esercitato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neppure le deliberazioni che ripartiscono le spese tra i condomini in violazione dei criteri di legge o convenzionali potrebbero ritenersi nulle per il fatto che esse finiscono per incidere negativamente, pregiudicandola, sulla &#8220;sfera patrimoniale&#8221; dei singoli condomini. Anche deliberazioni pacificamente annullabili (ad es. una deliberazione adottata in assenza di comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea a taluno dei condomini) possono provocare ricadute negative sul patrimonio di singoli condomini; ci\u00f2 non vale, tuttavia, a ritenere tali deliberazioni affette da nullit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6.3. &#8211; Ritiene il Collegio che la categoria giuridica della nullit\u00e0, con riguardo alle deliberazioni dell&#8217;assemblea dei condomini, ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilit\u00e0, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, la deliberazione dell&#8217;assemblea dei condomini deve ritenersi affetta da nullit\u00e0 nei seguenti casi:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1) &#8220;Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali&#8221; (volont\u00e0 della maggioranza; oggetto; causa; forma), tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione: \u00e8 il caso, ad es., della deliberazione adottata senza la votazione dell&#8217;assemblea; o della deliberazione priva di oggetto, ossia mancante di un reale decisum ovvero con un oggetto non determinato n\u00e8 determinabile; o della deliberazione priva di causa, carente cio\u00e8 di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica; o della deliberazione non risultante dal verbale dell&#8217;assemblea, sprovvista perci\u00f2 della necessaria forma scritta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2) &#8220;Impossibilit\u00e0 dell&#8217;oggetto, in senso materiale o in senso giuridico&#8221;, da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;impossibilit\u00e0 materiale dell&#8217;oggetto della deliberazione va valutata con riferimento alla concreta possibilit\u00e0 di dare attuazione a quanto deliberato; l&#8217;impossibilit\u00e0 giuridica dell&#8217;oggetto, invece, va valutata in relazione alle &#8220;attribuzioni&#8221; proprie dell&#8217;assemblea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ordine all&#8217;impossibilit\u00e0 giuridica dell&#8217;oggetto, vale la pena di osservare che l&#8217;assemblea, quale organo deliberativo della collettivit\u00e0 condominiale, pu\u00f2 occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni; essa \u00e8 abilitata ad adottare qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio (avendo le attribuzioni indicate dall&#8217;art. 1135 c.c. carattere meramente esemplificativo), purch\u00e8 destinato alla gestione delle cose e dei servizi comuni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perci\u00f2, l&#8217;assemblea non pu\u00f2 perseguire finalit\u00e0 extracondominiali (Cass., Sez. 2, n. 5130 del 06\/03\/2007); e neppure pu\u00f2 occuparsi dei beni appartenenti in propriet\u00e0 esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacch\u00e8 qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell&#8217;edificio non pu\u00f2 essere adottata seguendo il metodo decisionale dell&#8217;assemblea, che \u00e8 il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E allora, il potere deliberativo dell&#8217;assemblea in tanto sussiste in quanto l&#8217;assemblea si mantenga all&#8217;interno delle proprie attribuzioni; ove l&#8217;assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avr\u00e0 un oggetto giuridicamente impossibile e risulter\u00e0 viziata da &#8220;difetto assoluto di attribuzioni&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il &#8220;difetto assoluto di attribuzioni&#8221; \u00e8 un vizio che non attiene al quomodo dell&#8217;esercizio del potere, ma attiene all&#8217;an del potere stesso; esso non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potere esistente, ma dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato: in tali casi, la deliberazione non \u00e8 idonea a conseguire l&#8217;effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullit\u00e0 radicale per &#8220;impossibilit\u00e0 giuridica&#8221; dell&#8217;oggetto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non cos\u00ec avviene, invece, quando l&#8217;assemblea adotti una deliberazione nell&#8217;ambito delle proprie attribuzioni, ma eserciti malamente il potere ad essa conferito; quando essa adotti una deliberazione violando la legge, ma senza usurpare i poteri riconosciuti dall&#8217;ordinamento ad altri soggetti giuridici: in tali casi, la deliberazione &#8220;contraria alla legge&#8221; \u00e8 semplicemente annullabile, secondo la regola generale posta dall&#8217;art. 1137 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3) &#8220;Illiceit\u00e0&#8221;. Si tratta di quei casi in cui la deliberazione assembleare, pur essendo stata adottata nell&#8217;ambito delle attribuzioni dell&#8217;assemblea, risulti avere un &#8220;contenuto illecito&#8221; (art. 1343 c.c.), nel senso che il decisum risulta contrario a &#8220;norme imperative&#8221;, all'&#8221;ordine pubblico&#8221; o al &#8220;buon costume&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono nulle, innanzitutto, le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto contrario alle norme imperative. Le norme imperative sono quelle norme non derogabili dalla volont\u00e0 dei privati, poste a tutela degli interessi generali della collettivit\u00e0 sociale o di interessi particolari che l&#8217;ordinamento reputa indisponibili, assicurandone comunque la tutela. Nella disciplina del condominio degli edifici, le norme inderogabili sono specificamente individuate dall&#8217;art. 1138 c.c., comma 4, e art. 72 disp. att. c.c..<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parimenti vanno ritenute nulle le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto contrario all&#8217;ordine pubblico, inteso quale complesso dei principi generali dell&#8217;ordinamento (tale sarebbe, ad es., una deliberazione che introducesse discriminazioni di sesso o di razza tra i condomini nell&#8217;uso delle cose comuni); ovvero che abbiano un contenuto contrario al buon costume, inteso quest&#8217;ultimo come il complesso delle regole che costituiscono la morale della collettivit\u00e0 sociale in un dato ambiente e in un determinato tempo. In questi casi, la deliberazione assembleare, nonostante verta su una materia rientrante nelle attribuzioni dell&#8217;assemblea, si pone per\u00f2 in tale contrasto con i valori giuridici fondamentali dell&#8217;ordinamento da non poter trovare alcuna tutela giuridica, sicch\u00e8 la sua nullit\u00e0 pu\u00f2 essere fatta valere in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse (anche da parte del condomino che abbia votato a favore della sua approvazione).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al di fuori di tali ipotesi, deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilit\u00e0 della deliberazione, che pu\u00f2 essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all&#8217;art. 1137 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6.4. &#8211; Rimane a questo punto da stabilire, alla luce dei criteri appena enunciati, se le deliberazioni assembleari che ripartiscono le spese condominiali in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale contrattuale configurino o meno una delle ipotesi di nullit\u00e0 sopra esaminate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ritiene il Collegio &#8211; cos\u00ec confermando quanto gi\u00e0 affermato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 4806 del 2005 &#8211; che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per &#8220;impossibilit\u00e0 giuridica&#8221; dell&#8217;oggetto ove l&#8217;assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere &#8211; oltre che per il caso oggetto della Delib. &#8211; anche per il futuro; mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In proposito, va osservato che le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, alla verifica ed all&#8217;applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l&#8217;art. 1123 c.c. consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio; di modo che l&#8217;assemblea che deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) si troverebbe ad operare in &#8220;difetto assoluto di attribuzioni&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al contrario, non esorbita dalle attribuzioni dell&#8217;assemblea la deliberazione che si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, anche se la ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o convenzionalmente, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall&#8217;art. 1123 c.c. e segg. o stabiliti convenzionalmente, n\u00e8 \u00e8 contraria a norme imperative; pertanto, tale Delib. deve ritenersi semplicemente annullabile e, come tale, deve essere impugnata, a pena di decadenza, nel termine (trenta giorni) previsto dall&#8217;art. 1137 c.c., comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6.5. &#8211; Alla stregua di quanto sopra, vanno enunciati, ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 1, i seguenti principi di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; &#8220;In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullit\u00e0, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell&#8217;assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico &#8211; dando luogo, in questo secondo caso, ad un &#8220;difetto assoluto di attribuzioni&#8221; &#8211; e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a &#8220;norme imperative&#8221; o all&#8217;ordine pubblico&#8221; o al &#8220;buon costume&#8221;; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l&#8217;azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c.&#8221;;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; &#8220;In tema di deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell&#8217;assemblea previste dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), e che \u00e8 sottratta al metodo maggioritario; sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell&#8217;esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicch\u00e8 la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall&#8217;art. 1137 c.c., comma 2&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. &#8211; A questo punto, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, pu\u00f2 passarsi alla verifica della fondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E&#8217; opportuno ricordare che, con tali motivi, il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello di Messina abbia rigettato l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo proposta, sull&#8217;assunto che le questioni relative alla nullit\u00e0 o alla annullabilit\u00e0, per violazione dei criteri legali di cui agli artt. 1123 e 1226 c.c., delle deliberazioni di ripartizione delle spese condominiali, relative al rifacimento del lastrico solare (terzo motivo) e alla riparazione dei torrini e delle scarpe di piombo dell&#8217;edificio condominiale (quarto motivo), non potessero essere esaminate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo piuttosto essere esaminate in un separato giudizio di impugnativa avverso le deliberazioni assembleari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Orbene, ritengono le Sezioni Unite che entrambi i motivi debbano essere rigettati, previa correzione della motivazione in diritto, ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 4, nei termini che seguono.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo i principi sopra enunciati (par. 5.3), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice non pu\u00f2 esimersi dal sindacare la nullit\u00e0 della deliberazione assembleare posta a fondamento dell&#8217;ingiunzione e neppure la sua annullabilit\u00e0, purch\u00e8 quest&#8217;ultima sia dedotta (non in via di eccezione, ma) &#8220;in via di azione&#8221;, con apposita domanda di annullamento proposta ai sensi dell&#8217;art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ha errato, pertanto, la Corte territoriale ad affermare che la nullit\u00e0 e l&#8217;annullabilit\u00e0 delle deliberazioni assembleari poste a fondamento della ingiunzione non potessero comunque essere da essa sindacate; dovendosi al contrario ritenere che fosse senz&#8217;altro sindacabile la nullit\u00e0 delle dette deliberazioni e che fosse sindacabile anche l&#8217;annullabilit\u00e0 delle medesime, purch\u00e8 fatta valere mediante l&#8217;esercizio di apposita domanda riconvenzionale di annullamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nonostante l&#8217;erroneit\u00e0 della motivazione in diritto, la impugnata sentenza della Corte di Appello di Messina non pu\u00f2, tuttavia, essere cassata, perch\u00e8 il suo dispositivo risulta conforme a diritto, avuto riguardo alla natura della dedotta invalidit\u00e0 delle deliberazioni assembleari e alla mancata deduzione della stessa nelle forme di legge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Invero, secondo la prospettazione del ricorrente, le deliberazioni assembleari poste a fondamento dell&#8217;ingiunzione sarebbero affette da nullit\u00e0 perch\u00e8 avrebbero ripartito le spese tra i condomini in pretesa violazione dei criteri dettati dagli artt. 1123 e 1126 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati a par. 6.5, deliberazioni siffatte non possono comunque ritenersi nulle, potendo invece &#8211; in ipotesi &#8211; ritenersi semplicemente annullabili. Si tratta, infatti, di deliberazioni che non hanno modificato in astratto e per il futuro i criteri legali di ripartizione delle spese, ma hanno semplicemente disposto la ripartizione tra i condomini di spese particolari, nell&#8217;ambito delle attribuzioni riconosciute all&#8217;assemblea dei condomini dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, in pretesa violazione dei criteri dettati dagli artt. 1123 e 1126 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trattandosi di deliberazioni in ipotesi meramente annullabili, il ricorrente avrebbe dovuto esercitare l&#8217;azione di annullamento nei modi e nei tempi previsti dall&#8217;art. 1137 c.c. Non avendo il ricorrente esercitato l&#8217;azione di annullamento, mediante la proposizione di apposita domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, esattamente i giudici di merito hanno ritenuto non scrutinabile la dedotta invalidit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I motivi di ricorso in esame vanno, pertanto, rigettati, con la diversa motivazione in diritto di cui sopra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8. &#8211; In definitiva, l&#8217;intero ricorso deve essere rigettato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le spese del presente giudizio di legittimit\u00e0 vanno compensate tra le parti, attesa la complessit\u00e0 delle questioni giuridiche sottoposte e la rilevata necessit\u00e0 di correggere la motivazione in diritto della impugnata sentenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">9. &#8211; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell&#8217;impugnazione, se dovuto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cos\u00ec deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PRINCIPI DI DIRITTO: &#8211; &#8220;In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullit\u00e0, deducibile&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7405,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[53,8],"tags":[],"class_list":["post-6632","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cassazione","category-condominio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6632","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6632"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6632\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7687,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6632\/revisions\/7687"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6632"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6632"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6632"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}