{"id":6659,"date":"2022-02-15T15:51:03","date_gmt":"2022-02-15T14:51:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6659"},"modified":"2024-04-21T08:08:06","modified_gmt":"2024-04-21T06:08:06","slug":"condominio-bonus-e-maggioranze-per-approvare-i-lavori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6659","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Bonus e maggioranze per approvare i lavori"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F6659&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bonus-e-maggioranze-per-approvare-i-lavori-copertina_page-0001.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"724\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bonus-e-maggioranze-per-approvare-i-lavori-copertina_page-0001-724x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6661\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bonus-e-maggioranze-per-approvare-i-lavori-copertina_page-0001-724x1024.jpg 724w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bonus-e-maggioranze-per-approvare-i-lavori-copertina_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bonus-e-maggioranze-per-approvare-i-lavori-copertina_page-0001-768x1086.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bonus-e-maggioranze-per-approvare-i-lavori-copertina_page-0001-1086x1536.jpg 1086w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bonus-e-maggioranze-per-approvare-i-lavori-copertina_page-0001.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bonus-e-maggioranze-per-approvare-i-lavori.pdf\"><strong>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\"><strong>Bonus e maggioranze per approvare i lavori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I bonus, si sa, esistevano da tempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Dalla fine degli anni novanta sono state introdotte, spesso nella finanziaria annuale, agevolazioni fiscali.<\/p>\n\n\n\n<p>Dapprima, in generale, per i lavori di manutenzione (c.d. <em>bonus ristrutturazioni<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Poi, per lavori aventi specifiche finalit\u00e0: efficientamento energetico (c.d. <em>ecobonus<\/em>), consolidamento strutturale (c.d. <em>sismabonus<\/em>), miglioramento dell&#8217;ornato (c.d. <em>bonus facciate<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>La svolta \u00e8 avvenuta con gli articoli del Decreto Legge n. 34\/2020 (c.d. <em><strong>decreto rilancio<\/strong><\/em>), convertito dalla Legge n. 77\/2020, che hanno anzitutto istituito il c.d. <em>bonus super<\/em><em> 110<\/em> (art. 119), ed hanno altres\u00ec generalizzato l\u2019opzione, alternativa al godimento diretto, dello sconto in fattura e della cessione di credito, stabilendola anche per la maggior parte dei bonus minori (art. 121).<\/p>\n\n\n\n<p>In origine il decreto rilancio nulla prevedeva, in caso di opere su parti condominiali, con riguardo alle maggioranze necessarie per approvarle.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore ha poi provveduto con il Decreto Legge n. 104\/2020 (c.d. <em><strong>d<\/strong><\/em><em><strong>ecreto <\/strong><\/em><em><strong>a<\/strong><\/em><em><strong>gosto<\/strong><\/em>), convertito nella Legge n. 126\/2020, che ha introdotto, nell&#8217;<strong>art. 119<\/strong> del <em><strong>decreto rilancio<\/strong><\/em>, il <strong>comma 9 bis<\/strong>, tuttora vigente, il quale cos\u00ec stabilisce:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><tbody><tr><td><em><strong>Le deliberazioni dell&#8217;assemblea del condominio aventi per oggetto l&#8217;approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche&#8217; l&#8217;adesione all&#8217;opzione per la cessione o per lo sconto di cui all&#8217;articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell&#8217;edificio.<\/strong><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Precisamente, il testo del Decreto Legge faceva menzione solo de <em>l&#8217;approvazione degli<\/em><em> <\/em><em>interventi di cui al presente articolo<\/em> (ossia, appunto, il 119), mentre quello della Legge di conversione fa menzione anche <em>degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche&#8217; l&#8217;adesione all&#8217;opzione per la cessione o per lo sconto di cui all&#8217;articolo 121<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il dettato della norma non \u00e8 felice, come purtroppo spesso avviene, al giorno d&#8217;oggi, con le nuove leggi (persino, paradossalmente, qualora il fine sia proprio quello di chiarirle o di semplificarle).<\/p>\n\n\n\n<p>Come gi\u00e0 accennato all&#8217;inizio, nel <em><strong>decreto rilancio<\/strong><\/em>:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;art. 119 individua gli interventi che beneficiano del <em>bonus super 110<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;art. 121 prevede l\u2019opzione, alternativa al godimento diretto, dello sconto in fattura e della cessione di credito, a valere non solo per il <em>bonus super 110<\/em>, ma anche per determinati bonus minori, tra cui, oltre all&#8217;<em>eco<\/em><em>bonus<\/em> e al <em>sisma<\/em><em>bonus<\/em>, soprattutto il <em>bonus <\/em><em>ristrutturazioni<\/em> e il <em>bonus <\/em><em>facciate<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 posto, il comma 9 bis, e quindi la <strong>sufficienza della maggioranza semplice (maggioranza de<\/strong><strong>gli <\/strong><strong>intervenut<\/strong><strong>i <\/strong><strong>all&#8217;assemblea, che corrisponda ad almeno 333\/1000)<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; certo <strong>si applica<\/strong> per deliberare gli <strong>interventi che beneficiano del <\/strong><em><strong>bonus super 110<\/strong><\/em><strong> e, relativamente ad essi, l&#8217;opzione<\/strong><strong>, alternativa al godimento diretto, dello sconto in fattura e della cessione di credito<\/strong>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; invece <strong>non <\/strong><strong>si applica<\/strong> (appaiono a dir poco ardue interpretazioni estensive o in via analogica, come si \u00e8 osservato a proposito del comma 13 bis dell&#8217;art. 119, sulle semplificazioni in merito alla pratica edilizia e in relazione ai controlli fiscali) <strong>per deliberare <\/strong><strong>gli interventi che beneficiano <\/strong><strong>dei<\/strong><strong> bonus <\/strong><strong>minori <\/strong><strong>preesistenti<\/strong><strong> al <\/strong><em><strong>bonus <\/strong><\/em><em><strong>super 110<\/strong><\/em><strong>, <\/strong><strong>tra cui <\/strong><strong>soprattutto <\/strong><strong>il <\/strong><strong>pi\u00f9 risalente <\/strong><em><strong>bonus <\/strong><\/em><em><strong>ristrutturazioni<\/strong><\/em><strong> e il <\/strong><strong>pi\u00f9 recente <\/strong><strong>bonus <\/strong><em><strong>f<\/strong><\/em><em><strong>acciate<\/strong><\/em><strong>, e<\/strong><strong>, relativamente ad essi, l&#8217;opzione<\/strong><strong>, alternativa al godimento diretto, dello sconto in fattura e della cessione di credito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>E allora, in tali casi, quali maggioranze servono ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Trattandosi dunque di interventi che beneficiano, ad esempio, del <em>bonus<\/em><em> <\/em><em>ristrutturazioni<\/em> o del <em>bonus <\/em><em>facciate<\/em> (si badi bene: da soli, o anche, nell&#8217;ambito di lavori pi\u00f9 ampi di riqualificazione, unitamente al <em>bonus <\/em><em>super<\/em><em> 110<\/em>):<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per l&#8217;opzione, alternativa al godimento diretto, dello sconto in fattura e della cessione di credito, non basta alcuna maggioranza ed occorre la volont\u00e0 di ciascuno;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per deliberare i lavori, valgono le regole generali sulle maggioranze (a prescindere cio\u00e8 dal fatto che si tratti di interventi con agevolazioni).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Talvolta pu\u00f2 bastare una maggioranza minore di quanto si creda.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Non nuoce ricordare qualche concetto.<\/p>\n\n\n\n<p>Le norme del Codice Civile sul condominio distinguono tra <strong>manutenzione ordinaria<\/strong> e <strong>manutenzione straordinaria<\/strong> non ai fini delle maggioranze, ma ai fini delle competenze: l&#8217;ordinaria \u00e8 attribuzione dell&#8217;amministratore (quindi \u00e8 suo dovere provvedervi, senza necessit\u00e0 di autorizzazioni; art. 1130 n. 3 c.c.), la straordinaria \u00e8 attribuzione dell&#8217;Assemblea (cos\u00ec come le innovazioni; art. 1135 n. 4), e solo eccezionalmente, nei casi di urgenza, dell&#8217;amministratore (art. 1135 comma 2 c.c., e art. 1130 n. 4 c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p>Il discrimine, si badi, non \u00e8 quello di cui alle definizioni contenute del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico edilizia), che valgono solo ai fini dello stesso (ossia: per la necessit\u00e0 e per la tipologia della pratica edilizia, per le responsabilit\u00e0, per le sanzioni etc etc); ci\u00f2 perch\u00e8, col tempo, \u00e8 stato molto esteso l&#8217;ambito sia della edilizia libera, che non richiede alcuna formalit\u00e0, sia della manutenzione ordinaria, che richiede la sola cila (se applicassimo tali categorie in ambito condominiale gli esiti sarebbero all&#8217;evidenza aberranti).<\/p>\n\n\n\n<p>Per la giurisprudenza di legittimit\u00e0 in sede condominiale il distinguo tra manutenzione ordinaria e straordinaria va fatto avendo riguardo al carattere di <em>&#8220;<\/em><em>normalit\u00e0<\/em><em>&#8220;<\/em> dell&#8217;intervento e alla circostanza che non comporti un <em>&#8220;<\/em><em>onere economico rilevante<\/em><em>&#8220;<\/em><a href=\"#sdfootnote1sym\" id=\"sdfootnote1anc\"><sup>1<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini della maggioranza da raggiungere in assemblea le norme del Codice Civile sul condominio distinguono invece tra (limitandoci alle ipotesi pi\u00f9 pertinenti):<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la generalit\u00e0 delle <strong>innovazioni<\/strong>,<strong> c.d, non agevolate<\/strong> (quelle di cui all&#8217;art. 1120, primo comma), per cui occorre la maggioranza di almeno 2\/3 o meglio, pi\u00f9 precisamente:<\/p>\n\n\n\n<p>la <strong>maggioranza degli intervenuti all&#8217;assemblea, che corrisponda ad almeno <\/strong><strong>666<\/strong><strong>\/1000<\/strong> (art. 1136 comma V c.c.);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la <strong>ricostruzione dell&#8217;edificio<\/strong>, le <strong>riparazioni straordinarie di notevole entit\u00e0<\/strong> e determinate <strong>innovazioni<\/strong>, <strong>c.d. agevolate<\/strong> (quelle di cui all&#8217;art. 1120, secondo comma), per cui occorre la maggioranza qualificata, ossia, in qualsiasi convocazione, almeno 1\/2 o meglio, pi\u00f9 precisamente:<\/p>\n\n\n\n<p>la <strong>maggioranza degli intervenuti all&#8217;assemblea, che corrisponda ad almeno <\/strong><strong>500<\/strong><strong>\/1000<\/strong> (art. 1136 comma IV c.c.);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>tutte le altre manutenzioni, ordinarie o straordinarie<\/strong>, che non costituiscano riparazioni straordinarie di notevole entit\u00e0, per cui basta la maggioranza semplice, ossia, in seconda convocazione, almeno 1\/3 o meglio, pi\u00f9 precisamente:<\/p>\n\n\n\n<p>la <strong>maggioranza degli intervenuti all&#8217;assemblea, che corrisponda ad almeno 333\/1000<\/strong> (art. 1136 comma III c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;individuazione delle <strong>innovazioni<\/strong> <strong>c.d. agevolate<\/strong>, che possono essere approvate senza che occorrono i 666\/1000, bastando i 500\/1000, \u00e8 molto semplice, essendo elencate dalla norma di legge (art. 1120 comma II c.c.):<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrit\u00e0 degli edifici e degli impianti;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unit\u00e0 immobiliari o dell&#8217;edificio, nonch\u00e9 per la produzione di energia mediante l&#8217;utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3) l&#8217;installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l&#8217;accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;individuazione delle <strong>manutenzioni straordinarie non di notevole entit\u00e0<\/strong>, che possono essere approvate senza che occorrono i 500\/1000, bastando i 333\/1000, \u00e8 pi\u00f9 difficile, essendo la norma di legge (art. 1136 comma IV c.c.) da interpretare.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la giurisprudenza di legittimit\u00e0 la valutazione al riguardo \u00e8 rimessa al giudice di merito, che pu\u00f2 (deve) <em>&#8220;tener conto, nei casi dubbi, oltre che dei dati di immediato rilievo, cio\u00e8 dell&#8217;ammontare complessivo dell&#8217;esborso occorrente per la realizzazione delle opere, anche del rapporto tra tale costo, valore dell&#8217;edificio ed entit\u00e0 della spesa ricadente sui singoli condomini&#8221;<\/em><a href=\"#sdfootnote2sym\" id=\"sdfootnote2anc\"><sup>2<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Volendo fare un esempio concreto, la Corte di Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivate le decisioni di primo e secondo grado in cui i giudici di merito, per escludere l&#8217;elemento della &#8220;notevole entit\u00e0&#8221;, e quindi la necessit\u00e0 della maggioranza qualificata, avevano fatto proprie le valutazioni di un consulente tecnico il quale aveva definito &#8220;ai limiti della irrilevanza&#8221;, e quindi senza dubbio non notevole, una spesa per riparazione di una condotta di scarico ammontante a 40 milioni di vecchie lire (circa 20 mila euro attuali) rispetto al valore complessivo del fabbricato, stimato in 14 miliardi di vecchie lire (circa 7 milioni di euro attuali).<\/p>\n\n\n\n<p>Altra giurisprudenza che merita ricordare \u00e8 quella che distingue dalle <strong>innovazioni in senso tecnico giuridico<\/strong>, caratterizzate dalla <strong>alterazione della entit\u00e0 sostanziale o dalla mutazione della destinazione originaria<\/strong>, le <strong>modificazioni che mirano a potenziare o a rendere pi\u00f9 comodo il godimento della cosa comune<\/strong>, a condizione di <strong>lasciare immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini<\/strong><strong><a href=\"#sdfootnote3sym\" id=\"sdfootnote3anc\"><sup>3<\/sup><\/a><\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per le prime occorrono i 500\/1000 o i 666\/1000 a seconda che rientrino o meno tra le ipotesi agevolate di cui all&#8217;art. 1120 comma II c.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Per le seconde occorrono i 500\/1000 o i 333\/1000 a seconda che si ravvisi o meno la rilevante entit\u00e0 della spesa di cui all&#8217;art. 1136 comma IV c.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Che, se facciamo mente locale al caso deciso dalla pronuncia di legittimit\u00e0 sopra citata, non \u00e8 affatto da dare per scontata pur trattandosi di interventi straordinari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote1sym\" href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a> vedasi Cassazione civile sez. VI, 17\/08\/2017, n.20136: <em>il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all&#8217;iniziativa dell&#8217;amministratore nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall&#8217;art. 1135 c.c., comma 2, riposa sulla &#8220;normalit\u00e0&#8221; dell&#8217;atto di gestione rispetto allo scopo dell&#8217;utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicch\u00e8 gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarit\u00e0 e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell&#8217;assemblea condominiale<\/em>; idem Cassazione civile sez. II, 25\/05\/2016, n. 10865<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote2sym\" href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a> vedasi Cassazione civile sez. II, 29\/01\/1999, n.810; idem Cassazione civile sez. II, 06\/11\/2008, n.26733 e Cassazione civile sez. II, 26\/11\/2014, n.25145<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote3sym\" href=\"#sdfootnote3anc\">3<\/a> una delle prime pronunce \u00e8 Cassazione civile sez. II, 23\/10\/1999, n. 11936 (si trattava del restringimento di un marciapiede pedonale per l\u2019allargamento di una aiuola erbosa, onde installare, al centro di essa, una rastrelliera per biciclette); una delle pi\u00f9 recenti \u00e8 Cassazione civile sez. VI, 07\/05\/2019, n. 11971, che si richiama alla precedente Cassazione civile sez. II, 05\/11\/2002, n. 15460 (si trattava della trasformazione in garage, con conseguente ampliamento dell&#8217;autorimessa comune, dei locali gi\u00e0 destinati a portineria e a centrale termica); si veda anche, per il principio e le esemplificazioni, Cassazione civile sez. VI, 10\/04\/2019, n.10077: nella motivazione, si legge che &#8220;In argomento, questa Corte ha affermato &#8211; a titolo esemplificativo &#8211; che la ristrutturazione dell&#8217;impianto fognario, vecchio di oltre cinquant&#8217;anni e bisognoso di interventi strutturali, non costituisce innovazione, trattandosi di opera necessaria alla conservazione ed al godimento della cosa comune (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16639 del 27\/07\/2007, Rv.599342). O ancora, che la bonifica di un terreno compiuta da uno dei comproprietari, non alterandone la destinazione economica ed essendo diretta al miglioramento del bene o a renderne pi\u00f9 agevole la fruizione senza pregiudicare il diritto di godimento degli altri comproprietari, non integra gli estremi di un atto innovativo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5729 del 23\/03\/2015, Rv.634993).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti Bonus e maggioranze per approvare i lavori I&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6663,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[48,8,35],"tags":[],"class_list":["post-6659","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-decreto-rilancio","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6659"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6659\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6666,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6659\/revisions\/6666"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6663"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}