{"id":6699,"date":"2022-05-16T12:05:59","date_gmt":"2022-05-16T10:05:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6699"},"modified":"2024-04-21T08:05:56","modified_gmt":"2024-04-21T06:05:56","slug":"condominio-i-bonus-e-la-sicurezza-dei-cantieri-nuovi-obblighi-anche-per-lamministratore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6699","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; I bonus e la sicurezza dei cantieri: nuovi obblighi anche per l&#8217;amministratore"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F6699&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Bonus-e-sicurezza-cantieri-copertina_page-0001.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Bonus-e-sicurezza-cantieri-copertina_page-0001-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6710\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Bonus-e-sicurezza-cantieri-copertina_page-0001-725x1024.jpg 725w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Bonus-e-sicurezza-cantieri-copertina_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Bonus-e-sicurezza-cantieri-copertina_page-0001-768x1085.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Bonus-e-sicurezza-cantieri-copertina_page-0001-1087x1536.jpg 1087w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Bonus-e-sicurezza-cantieri-copertina_page-0001.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/I-bonus-e-la-sicurezza-dei-cantieri-nuovi-obblighi-anche-per-lamministratore.pdf\"><strong>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-x-large-font-size\"><strong>I bonus e la sicurezza dei cantieri: nuovi obblighi anche per l&#8217;amministratore<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Decreto rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonche&#8217; di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), che ha introdotto il bonus super (art. 119) e, per tale bonus e per altri bonus, la possibilit\u00e0 di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura (art. 121), mai citano espressamente, in merito, l&#8217;amministratore di condominio.<\/p>\n\n\n\n<p>Le norme attuative del Ministero dello Sviluppo Economico e le circolari interpretative dell&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate lo menzionano, del resto, invero soltanto per l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione, relativamente ai lavori sulle parti comuni.<\/p>\n\n\n\n<p>Ora per\u00f2 si deve prestare molta attenzione ad una nuova norma che parimenti non menziona l&#8217;amministratore di condominio ma inerisce a due situazioni (la stipula del contratto di appalto e la fatturazione del corrispettivo dell&#8217;appalto) nelle quali e&#8217; coinvolto, come professionista, molto direttamente: con rischio di responsabilit\u00e0 in caso di negligenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Facendosi questione di innovazioni ovvero di manutenzioni straordinarie (certamente esulanti dalla manutenzione ordinaria di competenza dell&#8217;amministratore ex art. 1130 n. 1 c.c.; e, salvo ipotesi davvero improbabili, esulanti pure dalle opere urgenti, ex art. 1135 c. II c.c., e conservative, ex art. 1130 n. 4 c.c., almeno per come tali norme vengono interpretate dalla prevalente giurisprudenza), sar\u00e0 sempre l&#8217;assemblea a decidere lavori con i bonus, e l&#8217;amministratore dovr\u00e0 solo eseguire quanto deliberato (intendiamo dire: non ha compiti di consulenza, proposta, ricerca professionisti, imprese, esco, general contractor, finanziarie, cessionari del credito etc etc).<\/p>\n\n\n\n<p>Per\u00f2 il contratto d&#8217;appalto con l&#8217;impresa (il cui testo in bozza, lo si ripete alla noia, \u00e8 importantissimo che sia gi\u00e0 allegato alla convocazione, o quanto meno menzionato come disponibile a richiesta, in modo che l&#8217;assemblea approvi, oltre ai lavori, alla spesa e alla costituzione del fondo speciale, anche detto) va da s\u00e8 che, per il condominio, lo firma l&#8217;amministratore, essendone il legale rappresentante; d&#8217;altra parte le fatture le riceve materialmente l&#8217;amministratore, avendo la gestione contabile del condominio &#8230;<\/p>\n\n\n\n<p>Per cui va prestata l&#8217;attenzione del caso, anche a questi nuovi aspetti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>La nuova norma<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nella Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 &#8211; Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) \u00e8 stato introdotto (dapprima dal Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13<a href=\"#sdfootnote1sym\" id=\"sdfootnote1anc\"><sup>1<\/sup><\/a>, all&#8217;art. 4 e, definitivamente, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha abrogato il predetto provvedimento ma, convertendo il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4<a href=\"#sdfootnote2sym\" id=\"sdfootnote2anc\"><sup>2<\/sup><\/a>, ha trasferito in detto praticamente la stessa norma, all&#8217;art. 28-quater) il <strong>comma 43-bis<\/strong>, il quale cos\u00ec dispone:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table alignleft\"><table class=\"has-vivid-cyan-blue-color has-text-color\"><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><br>    <em><strong>Per i lavori edili di cui all&#8217;allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche&#8217; quelli previsti dall&#8217;articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall&#8217;articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall&#8217;articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell&#8217;atto di affidamento dei lavori e&#8217; indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu&#8217; rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.<\/strong><\/em> <br><em><strong>    Il contratto collettivo applicato, indicato nell&#8217;atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all&#8217;esecuzione dei lavori.<\/strong><\/em> <br>    <em><strong>I soggetti indicati all&#8217;articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell&#8217;assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all&#8217;articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformita&#8217;, ai sensi dell&#8217;articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell&#8217;atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all&#8217;esecuzione dei lavori.<\/strong><\/em> <br>    <em><strong>L&#8217;Agenzia delle entrate, per la verifica dell&#8217;indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo&#8217; avvalersi dell&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro, dell&#8217;INPS e delle Casse edili.<\/strong><\/em> <br>    <strong><em>Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attivita&#8217; di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente.<\/em><\/strong><br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Quindi, in estrema sintesi e buona sostanza: <strong>determinati b<\/strong><strong>enefici<\/strong> (sono richiamati, del Decreto rilancio, l&#8217;art. 119 che prevede il bonus &#8220;super&#8221;, l&#8217;art. 119-ter che prevede il bonus &#8220;ascensore&#8221;, ma anche gli artt. 120 e 121, che prevedono la cedibilit\u00e0, pure per il bonus &#8220;facciate&#8221;, il bonus &#8220;ristrutturazioni&#8221; e molti altri; sono poi richiamate altre norme, su bonus minori, come quelli per gli &#8220;elettrodomestici&#8221; e per il &#8220;verde&#8221;, e, specificamente, quella sul bonus &#8220;facciate&#8221;) <strong>non possono essere riconosciuti<\/strong> (ossia non si acquistano, tanto che , e comunque possono essere oggetto di procedimenti sanzionatori e recuperatori, tanto che ) <strong>se<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>nell&#8217;atto di affidamento dei lavori<\/strong> (ossia il contratto) <strong>non <\/strong><strong>\u00e8<\/strong><strong> indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu&#8217; rappresentative sul piano nazionale<\/strong>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>nelle fatture emesse in relazione all&#8217;esecuzione dei lavori<\/strong> (appunto del contratto) <strong>non \u00e8 riportato i<\/strong><strong>l contratto collettivo applicato, indicato nell&#8217;atto di affidamento dei lavori<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Avendo a mente i danari in ballo (causa anche il notorio, e famigerato, aumento dei prezzi), contare sul fatto di conseguire i bonus, e poi mancarli, pu\u00f2 avere per i condomini conseguenze di gravit\u00e0 enorme.<\/p>\n\n\n\n<p>E la caccia al responsabile, compreso l&#8217;amministratore, sarebbe inevitabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Non sarebbe scontata una responsabilit\u00e0 professionale (la quale, per le regole generali, presuppone sempre un inadempimento, una colpa, e il nesso causale tra la condotta ed il pregiudizio<a href=\"#sdfootnote3sym\" id=\"sdfootnote3anc\"><sup>3<\/sup><\/a>), ma \u00e8 scenario da evitare, comunque, assolutamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>La <\/strong><strong>finalit\u00e0 e la data di entrata in vigore<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La novella in questione figura introdotta con la premessa che \u00e8 <em>a<\/em><em>l fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonche&#8217; di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva<\/em> (art. 28-quater cit., comma 1).<\/p>\n\n\n\n<p>E con la precisazione, si badi, che <em>acquista efficacia dal <\/em><em><strong>27 maggio 2022<\/strong><\/em><em> e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data<\/em> (art. 28-quater cit., comma 2).<\/p>\n\n\n\n<p>La formulazione non \u00e8 chiarissima, facendo riferimento propriamente alla data di &#8220;avvio&#8221; dei lavori; quindi in pratica l&#8217;inizio lavori, ma si potrebbe dare rilevo gi\u00e0 alla comunicazione di apertura del cantiere, ove prevista.<\/p>\n\n\n\n<p>I lavori gi\u00e0 avviati al 27.5.22, quindi anche contrattualizzati prima di tale data, sembrano esonerati anche per le fatturazioni successive ad essa.<\/p>\n\n\n\n<p>I lavori non ancora avviati al 27.5.22 sono compresi senza dubbio quanto al contratto successivamente stipulato e alle fatture successivamente emesse, mentre \u00e8 dubbio quanto, in ipotesi, al contratto gi\u00e0 stipulato (di cui sar\u00e0 prudente valutare una risottoscrizione, o la sottoscrizione di una integrazione) e alle fatture gi\u00e0 emesse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>A quali lavori si applica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I presupposti sono due:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; deve trattarsi di <strong>lavori edili <\/strong><strong>eseguiti in cantiere<\/strong>, nel senso di cui all&#8217;allegato X del Decreto Legislativi 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale, intestato <em>Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all&#8217;articolo 89 comma 1, lettera a)<\/em> (che definisce quale <em>cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: &#8220;cantiere&#8221;: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e&#8217; riportato nell&#8217;allegato X<\/em>), richiama:<\/p>\n\n\n\n<p><em>1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; deve trattarsi di <strong>lavori edili di importo superiore a 70.000 euro<\/strong> (facendo riferimento al corrispettivo totale: prescindendo cio\u00e8 dall&#8217;eventuale sconto in fattura concesso, che non lo riduce affatto ma, in prativa, lo mette in conto &#8230; allo Stato).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>Cosa deve fare l&#8217;amministratore<\/strong><strong> se i lavori rientrano nella tipologia e superano l&#8217;ammontare<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 sopra accennato che, per i contratti gi\u00e0 stipulati, se l&#8217;inizio lavori \u00e8 previsto, o comunque avviene, dopo il 27.5.22, sar\u00e0 prudente valutare una risottoscrizione, o la sottoscrizione di una integrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i contratti ancora da stipulare, sar\u00e0 indispensabile controllare la presenza, tra le varie clausole, della indicazione del ccnl applicato in cantiere, quale dichiarazione da parte dell&#8217;impresa, con impegno a farne menzione nelle fatture.<\/p>\n\n\n\n<p>La clausola in questione potrebbe essere su questa falsariga:<\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8220;Le parti si danno atto che, per l&#8217;oggetto e l&#8217;entit\u00e0 dei lavori, essi rientrano nell&#8217;ambito applicativo del comma 43-bis della Legge 30 dicembre 2021, n. 234<\/em><em>. A <\/em><em>tal fine, l&#8217;appaltatore dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilit\u00e0<\/em><em>, che: a)<\/em><em> i lavori saranno eseguiti da personale a cui sar\u00e0 applicato, il seguente c<\/em><em>ontratto collettivo<\/em><em>: &#8230; <\/em><em>;<\/em><em> <\/em><em>b) il suddetto contratto collettivo <\/em><em>rientra tra contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81<\/em><em>. L&#8217;appaltatore d<\/em><em>i impegna parimenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilit\u00e0, a riportare i dati <\/em><em>del suddetto contratto collettivo <\/em><em>nelle fatture che saranno emesse a fronte dei lavori stessi&#8221;<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ragionevolmente non si pu\u00f2 pretendere dall&#8217;amministratore che un controllo formale (e non anche che vigili sull&#8217;effettivo rispetto di tale ccnl, come ovvio).<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia sar\u00e0 diligenza verificare che il ccnl dichiarato dall&#8217;impresa rientri tra quelli ammessi dalla norma (circostanza di cui, per\u00f2, non sar\u00e0 agevole avere conferma, ad esempio, dall&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro, dall&#8217;INPS o dalle Casse edili; nei casi dubbi, non rester\u00e0 che chiedere, in via preventiva, al soggetto che sar\u00e0 incaricato del visto di conformit\u00e0, e che a maggior ragione \u00e8 consigliabile individuare subito).<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente sar\u00e0 doveroso rifiutarsi di sottoscrivere contratti d&#8217;appalto privi dell&#8217;indicazione del cnnl applicato (e di clausola con una dichiarazione e un impegno sulla falsariga del testo suggerito), e contestare subito eventuali fatture prive dell&#8217;indicazione del cnnl applicato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote1sym\" href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a> Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonch\u00e8 sull&#8217;elettricit\u00e0 prodotta da impianti da fonti rinnovabili<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote2sym\" href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a> Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all&#8217;emergenza da COVID-19, nonche&#8217; per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote3sym\" href=\"#sdfootnote3anc\">3<\/a> cfr. Cassazione civile , sez. III , 09\/05\/2017 , n. 11213: La responsabilit\u00e0 del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti I bonus e la sicurezza dei cantieri: nuovi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6709,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[48,8,35],"tags":[],"class_list":["post-6699","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-decreto-rilancio","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6699","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6699"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6699\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6717,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6699\/revisions\/6717"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6709"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6699"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6699"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}