{"id":6780,"date":"2022-10-17T07:58:57","date_gmt":"2022-10-17T05:58:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6780"},"modified":"2022-10-17T07:59:00","modified_gmt":"2022-10-17T05:59:00","slug":"condominio-le-nuove-norme-sulle-vetrate-panoramiche-amovibili-vepa-e-le-regole-del-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6780","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Le nuove norme sulle vetrate panoramiche amovibili (VePa) e le regole del Condominio"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F6780&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Copertina-Le-nuove-regole-sulle-vetrate-panoramiche-amovibil-VePa-e-i-riflessi-in-Condominio_page-0001.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Copertina-Le-nuove-regole-sulle-vetrate-panoramiche-amovibil-VePa-e-i-riflessi-in-Condominio_page-0001-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6781\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Copertina-Le-nuove-regole-sulle-vetrate-panoramiche-amovibil-VePa-e-i-riflessi-in-Condominio_page-0001-725x1024.jpg 725w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Copertina-Le-nuove-regole-sulle-vetrate-panoramiche-amovibil-VePa-e-i-riflessi-in-Condominio_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Copertina-Le-nuove-regole-sulle-vetrate-panoramiche-amovibil-VePa-e-i-riflessi-in-Condominio_page-0001-768x1085.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Copertina-Le-nuove-regole-sulle-vetrate-panoramiche-amovibil-VePa-e-i-riflessi-in-Condominio_page-0001-1087x1536.jpg 1087w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Copertina-Le-nuove-regole-sulle-vetrate-panoramiche-amovibil-VePa-e-i-riflessi-in-Condominio_page-0001.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Le-nuove-regole-sulle-vetrate-panoramiche-amovibil-VePa-e-i-riflessi-in-Condominio.pdf\"><strong>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-x-large-font-size\"><strong>Le nuove norme sulle vetrate<br>panoramiche amovibili (VePa) e le regole del Condominio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sta avendo molto risalto una modifica normativa relativa alle c.d. vetrate panoramiche amovibili.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella stampa si sono letti titoli come <em>Verande su terrazze e balconi, ora l&#8217;installazione \u00e8 libera<\/em> (da Il Messaggero) e addirittura <em>Balconi e verande, arriva la rivoluzione<\/em> (da Libero).<\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 parlato poi anche di condono (da Il Corriere della Sera: <em>Spunta il mini-condono per le vetrate panoramiche<\/em>) e di bonus (da La Repubblica: <em>Un balcone per l&#8217;inverno: per la vetrata c&#8217;\u00e8 il bonus<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Esiste persino una <em>Associazione Italiana Vetrate Panoramiche a Risparmio Energetico<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>C&#8217;\u00e8 il rischio di parecchia confusione, specie in condominio.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma andiamo con ordine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-x-large-font-size\"><strong>Cosa prevedono le nuove norme<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il decreto c.d. aiuti bis (DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115, recante <em>Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali<\/em>; convertito dalla LEGGE 21 settembre 2022, n. 142) all&#8217;articolo 33-quater, rubricato <em>Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili<\/em>, modifica il testo unico edilizia (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380) all&#8217;art. 6, rubricato <em>Attivita&#8217; edilizia libera<\/em>, introducendo al comma 1, dopo la lettera b), la lettera b-bis).<\/p>\n\n\n\n<p>La lettera b-bis) individua questi interventi:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><em><strong>&#8230; <\/strong><\/em><em><strong>gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell&#8217;edificio o di logge rientranti all&#8217;interno dell&#8217;edificio, purche&#8217; tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrita&#8217; dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l&#8217;impatto visivo e l&#8217;ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche<\/strong><\/em>.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Tali interventi, ora, rientrano tra quelli per cui il comma 1 stabilisce che <em>Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell\u2019attivit\u00e0 edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all&#8217;efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonch\u00e9 delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:<\/em> &#8230;.<\/p>\n\n\n\n<p>Insomma: vetrate panoramiche installate su balconi aggettanti dal corpo dell&#8217;edificio o su logge rientranti all&#8217;interno dell&#8217;edificio, con le caratteristiche ed alle condizioni individuate dalla norma, rientrano tra le attivit\u00e0 della <strong>edilizia libera<\/strong>, ossia tra gli interventi che non richiedono titoli abilitativi edilizi (n\u00e9 permesso di costruire , n\u00e9 segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0, n\u00e9 denuncia di inizio attivit\u00e0; e nemmeno comunicazione di inizio lavori asseverata).<\/p>\n\n\n\n<p>Al pari, dunque, degli <em>interventi di manutenzione ordinaria<\/em>, degli <em>interventi volti all&#8217;eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell&#8217;edificio<\/em>, etc etc; ed esattamente come, da ultimo, a seguito del decreto c.d. bollette (DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17, recante <em>Misure urgenti per il contenimento dei costi dell&#8217;energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali<\/em>, convertito con la L. 27 aprile 2022, n. 34) <em>i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Giova sottolineare, per evitare equivoci, <\/strong><strong>che la non necessit\u00e0 di titolo abilitativo edilizio vale esclusivamente a tali fini, appunto edilizi<\/strong><strong>:<\/strong> <strong>in presenza di vincoli paesaggistici, ad esempio, la necessit\u00e0 dell&#8217;autorizzazione resta<\/strong><strong>,<\/strong><strong> regolata dal DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>Ambito e limitazioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Rileggendo la norma, per poter essere considerate rientranti nella edilizia libera, deve trattarsi dunque di:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>&#8211; <\/strong><em><strong>vetrate panoramiche<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>&#8211; <\/strong><em><strong>in <\/strong><\/em><em><strong>balconi<\/strong><\/em><em><strong> aggettanti dal corpo dell&#8217;edificio o in <\/strong><\/em><em><strong>logge<\/strong><\/em><em><strong> rientranti all&#8217;interno dell&#8217;edificio<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nella tabella del regolamento edilizio tipo<a href=\"#sdfootnote1sym\" id=\"sdfootnote1anc\"><sup>1<\/sup><\/a> il <em>balcone<\/em> \u00e8 l&#8217;<em>elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o pi\u00f9 locali interni<\/em> (definizione n. 35); la <em>loggia\/loggiato<\/em> \u00e8 l&#8217;<em>elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o pi\u00f9 vani interni <\/em>(definizione n. 37).<\/p>\n\n\n\n<p>Appare sottointesa la tradizionale distinzione tra balconi aggettanti (che sporgono dalla sagoma dell&#8217;edificio) e balconi incassati (che non sporgono dalla sagoma dell&#8217;edificio).<\/p>\n\n\n\n<p>Risulta esclusa, pertanto, la terrazza a livello, che sempre nella tabella sopra citata \u00e8 l&#8217;<em>elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell\u2019edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o pi\u00f9 locali interni<\/em> (definizione n. 40).<\/p>\n\n\n\n<p>Risultano anche esclusi, a maggior ragione, il lastrico solare e la porzione di cortile con installati tendaggi, pergole o porticati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il sostantivo vetrata e l&#8217;aggettivo panoramica sembra ragionevole che vadano intesi in senso lato: ricomprendendo materiali sostanzialmente parificabili al vetro, e non richiedendo visuali particolarmente ampie od amene.<\/p>\n\n\n\n<p>Oltre a questi presupposti di base, numerose sono per\u00f2 le limitazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Le vetrate panoramiche installabili in balconi aggettanti dal corpo dell&#8217;edificio o in logge rientranti all&#8217;interno dell&#8217;edificio, infatti, per rientrare nella edilizia libera:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>&#8211; devono essere <\/strong><em><strong>totalmente trasparenti<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La trasparenza (anche detta pellucidit\u00e0 o diafanit\u00e0) \u00e8 la propriet\u00e0 fisica che permette alla luce di passare attraverso un materiale, mentre la traslucenza (anche definita traslucidit\u00e0) permette alla luce di passarvi attraverso in modo diffuso; la propriet\u00e0 opposta \u00e8 l&#8217;opacit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>In concreto, i materiali trasparenti sono limpidi, mentre quelli traslucenti non consentono di vedervi attraverso in modo chiaro.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, la superficie di un materiale pu\u00f2 essere trasparente, se trasmette la luce e attraverso di essa \u00e8 possibile osservare oltre; traslucida, se trasmette la luce diffondendola ma non \u00e8 trasparente; opaca se \u00e8 impenetrabile alla luce visibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Restano escluse, quindi, vetrate che fanno entrare luce ed aria, ma non consentono di vedere l&#8217;esterno; coerentemente, del resto, al concetto di panoramicit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Sembra ragionevole, invece, che non siano esclusi, a condizione che sia garantita la visuale verso l&#8217;esterno, trattamenti di schermatura dall&#8217;eccesso di luce e calore solare, e financo che impediscano la visuale dall&#8217;esterno: sempre che non vanifichino la caratteristica della trasparenza potrebbero essere ammesse, oltre a comuni tendaggi in tessuto, anche tende a lamelle regolabili (cosiddette veneziane, o similari).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;avverbio totalmente esclude certamente pannelli non trasparenti; a rigore escluderebbe anche cornici in materiali diversi dal vetro, specie se vistose; materiali diversi dal vetro, sono ovviamente da ammettere, secondo buon senso, per cerniere, guide, e in generale per i meccanismi di scorrimento e di chiusura, sempre se non vistosi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>&#8211; <\/strong><em><strong>devono <\/strong><\/em><em><strong>favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrita&#8217; dei vani interni domestici<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Non sono stabiliti parametri minimi; \u00e8 comunque necessario che le vetrate installate determinino l&#8217;esistenza, e la costanza, di un flusso d&#8217;aria tale da rendere l&#8217;ambiente salubre.<\/p>\n\n\n\n<p>Vige pur sempre la necessit\u00e0 di garantire i rapporti aeroilluminanti, in particolare la superficie finestrata minima di 1\/8 della superficie di pavimento (DECRETO MINISTERIALE &#8211; Ministro della Salute &#8211; 5 luglio 1975): e si pone il dubbio se nel calcolo della superficie finestrata rientri solo la superficie della stanza dalla quale si ha accesso al balcone o alla loggia ovvero si debba sommare anche la superficie dei medesimi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>&#8211; <\/strong><em><strong>devono essere dirette ad assolvere a <\/strong><\/em><em><strong>funzioni temporanee<\/strong><\/em><em><strong>di<\/strong><\/em><strong> 1) <\/strong><em><strong>protezione dagli agenti atmosferici<\/strong><\/em><strong>, 2) <\/strong><em><strong>miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche<\/strong><\/em><strong>, 3) <\/strong><em><strong>riduzione delle dispersioni termiche<\/strong><\/em><strong>, 4) <\/strong><em><strong>parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;elencazione stabilisce requisiti che devono sussistere congiuntamente; sembra quindi necessario che le vetrate installate determinino un miglioramento sia a livello di protezione dagli agenti atmosferici, e in particolare di impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, sia a livello di protezione dall&#8217;inquinamento acustico, sia a livello di riduzione delle dispersioni termiche: di entit\u00e0 per ciascun versante, apprezzabile, non essendo stabiliti parametri minimi.<\/p>\n\n\n\n<p>Commissionando interventi del genere sar\u00e0 regola di prudenza acquisire preventivamente certificazioni attestanti tali caratteristiche.<\/p>\n\n\n\n<p>La qualificazione della temporaneit\u00e0 di tali funzioni impone, all&#8217;evidenza, che le vetrate siano dotate almeno di sistemi di apertura e di chiusura, in modo che le funzioni stesse siano svolte non sempre ma a seconda, in particolare, della situazione meteo e climatica.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro ad un esame attento non sfugge che l&#8217;insieme dei requisiti (i quali, come si osservava devono sussistere congiuntamente) presuppone una protezione per la stagione invernale in cui si attiva il riscaldamento: si veda, inequivocabilmente, la necessit\u00e0 di riduzione delle dispersioni termiche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>&#8211; devono essere <\/strong><em><strong>amovibili<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; un requisito in astratto oggettivo e in concreto dubbio: molte pronunce giurisprudenziali in materia amministrativa e penale trattano della amovibilit\u00e0 assieme alla precariet\u00e0, ma \u00e8 stato giustamente osservato che, se \u00e8 vero che un\u2019opera precaria si presenta di regola come amovibile, \u00e8 per\u00f2 vero che non vale il contrario, e che il termine amovibile risulta avere il significato contrario di fisso, secondo la definizione contenuta in qualsiasi vocabolario di italiano, il che, tradotto in termini tecnico-edilizi, identificherebbe un\u2019opera priva di fondamenta o, comunque, di stabile collegamento al suolo<a href=\"#sdfootnote2sym\" id=\"sdfootnote2anc\"><sup>2<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Fermo che non risulta una definizione legislativa di carattere generale, possono essere prese a riferimento, seppure con cautela, definizioni contenute in circolari amministrative, come quella per cui <em>opere amovibili o di facile rimozione <\/em>sono <em>quegli impianti, manufatti, opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere<\/em>, e siano <em>recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto<\/em><a href=\"#sdfootnote3sym\" id=\"sdfootnote3anc\"><sup>3<\/sup><\/a>; oppure definizioni contenute in leggi regionali, come quella per cui <em>opera di facile rimozione <\/em>\u00e8 <em>ogni manufatto realizzato con l&#8217;assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilit\u00e0 del riuso<\/em><a href=\"#sdfootnote4sym\" id=\"sdfootnote4anc\"><sup>4<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tenuto conto di quanto osservato al punto precedente, \u00e8 da propendere per un concetto di amovibilit\u00e0 in senso ampio, ossia in sostanza di una possibilit\u00e0 di asportazione con facilit\u00e0 in relazione alle condizioni meteoclimatiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Nondimeno la vetrata dovr\u00e0 possedere caratteristiche di sicurezza (basti pensare all&#8217;azione del vento, particolarmente violento negli ultimi tempi) e quindi, in pratica, non si potr\u00e0 prescindere da dispositivi di connessione con le strutture del fabbricato (soletta dei balconi aggettanti e pareti delle logge incassate).<\/p>\n\n\n\n<p>Commissionando interventi del genere sar\u00e0 regola di prudenza, oltre che affidarsi a professionisti, acquisire anche, una volta eseguita l&#8217;installazione, dichiarazioni di corretto montaggio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>&#8211; <\/strong><em><strong>devono avere <\/strong><\/em><em><strong>caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l&#8217;impatto visivo e l&#8217;ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di requisiti di portata opinabile: l&#8217;impatto visivo e l&#8217;ingombro apparente dovrebbero essere minimali gi\u00e0 a seguito del presupposto della totale trasparenza; la necessit\u00e0 di rispetto delle linee architettoniche sembra richiamare i limiti dell&#8217;aspetto architettonico (previsto dalla prima legge condominiale per qualsiasi innovazione, ma dall&#8217;attuale codice civile solo per la sopraelevazione, ex art. 1127), del decoro architettonico (previsto dall&#8217;attuale codice civile per le innovazioni deliberate dall&#8217;assemblea, ex art. 1120 c.c., e per le opere su parti di propriet\u00e0 o uso individuale, ex art. 1122, ed esteso dalla giurisprudenza anche alle modifiche ad iniziativa del singolo, ex art. 1102 c.c.), la cui applicazione in caso di contenzioso avviene con valutazioni rimesse al giudice del merito e non sindacabili dal giudice di legittimit\u00e0 se motivate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>&#8211; devono non configurare <\/strong><em><strong>spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile anche da superficie accessoria a superficie utile<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di requisiti di portata non chiara: nuova volumetria o mutamento di destinazioni non dovrebbero derivare gi\u00e0 stanti i presupposti non solo della amovibilit\u00e0 delle vetrate ma anche della temporaneit\u00e0 delle funzioni svolte da esse.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, come gi\u00e0 sopra osservato, s&#8217;impone, all&#8217;evidenza, che le vetrate non solo siano dotate di sistemi di apertura e di chiusura, ma anche si possano asportare con facilit\u00e0 in relazione alle condizioni meteoclimatiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Il richiamo al regolamento tipo<a href=\"#sdfootnote5sym\" id=\"sdfootnote5anc\"><sup>5<\/sup><\/a> non aiuta; per completezza ricordiamo che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; quanto al <em>volume totale o volumetria complessiva<\/em>, recita semplicemente che \u00e8 il <em>volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda<\/em> (definizione 19);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; quanto alla <em>superficie utile<\/em>, prevede invero che \u00e8 la s<em>uperficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre<\/em> (definizione 14);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; quanto alla <em>superficie accessoria<\/em> prevede invece che \u00e8 la <em>superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d\u2019uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre<\/em> (definizione 15<a href=\"#sdfootnote6sym\" id=\"sdfootnote6anc\"><sup>6<\/sup><\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>Bonus e condoni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La novit\u00e0 normativa, giova evidenziare, non introduce alcun nuovo bonus.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9, a rigore, alcun nuovo condono (ove ad esempio fosse stato gi\u00e0 contestato abuso edilizio, a livello sanzionatorio la giurisprudenza suole escludere la retroattivit\u00e0 di disposizioni edilizie pi\u00f9 favorevoli<a href=\"#sdfootnote7sym\" id=\"sdfootnote7anc\"><sup>7<\/sup><\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-x-large-font-size\"><strong>Installazione di VePa in un edificio condominiale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>L&#8217;obbligo di notiziare l&#8217;Amministratore che riferir\u00e0 all&#8217;Assemblea<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per pacifica giurisprudenza <em>i balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell&#8217;edificio, costituiscono solo un prolungamento dell&#8217;appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno n\u00e8 di necessaria copertura dell&#8217;edificio &#8211; come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell&#8217;edificio &#8211; non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di propriet\u00e0 comune dei proprietari di tali piani<\/em>: con la logica conseguenza che <em>i balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella propriet\u00e0 esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono<\/em> (citiamo, tra le tante, Cassazione civile sez. II, 27\/07\/2012, n.13509); idem per i balconi ad incasso.<\/p>\n\n\n\n<p>Insomma: i <em>balconi aggettanti dal corpo dell&#8217;edificio<\/em> e le <em>logge rientranti all&#8217;interno dell&#8217;edificio<\/em> a cui si riferiscono le nuove norme sulle VePa sono propriet\u00e0 privata, e non parte comune (salvo solo, per l&#8217;inerenza alla facciata, e all&#8217;estetica, alcune loro parti: i frontali, i parapetti e anche altri elementi se svolgono una essenziale e prevalente funzione decorativa).<\/p>\n\n\n\n<p>Questo per\u00f2 non vuol assolutamente dire che si possa prescindere dal Condominio.<\/p>\n\n\n\n<p>Si applica infatti, in questi casi, l\u2019art. 1122 c.c., intitolato <em>Opere su parti di propriet\u00e0 o uso individuale<\/em>, il quale stabilisce che <em>Nell\u2019unit\u00e0 immobiliare di sua propriet\u00e0 ovvero nelle parti normalmente destinate all\u2019uso comune, che siano state attribuite in propriet\u00e0 esclusiva o destinate all\u2019uso individuale, il condomino non pu\u00f2 eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilit\u00e0, alla sicurezza o al decoro architettonico dell\u2019edificio<\/em>, e che <em>In ogni caso \u00e8 data preventiva notizia all\u2019amministratore che ne riferisce all\u2019assemblea<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Come si era osservato in precedente <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=5948\">contributo<\/a> sempre in questa rivista, \u00e8 importante ricordare l\u2019obbligo, in capo al cond\u00f2mino, prima di iniziare lavori all\u2019interno della sua unit\u00e0, di notiziare l\u2019Amministratore in modo che questi possa riferirne all\u2019Assemblea.<\/p>\n\n\n\n<p>Il cond\u00f2mino non pu\u00f2 trincerarsi sostenendo che all\u2019interno della sua propriet\u00e0 esclusiva pu\u00f2 fare quello che vuole: e l\u2019Amministratore, se viene a conoscenza di lavori in corso, ha il diritto, e anche il dovere, di assumere informazioni, affinch\u00e8 l&#8217;Assemblea ne tenga conto.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono vietate, infatti, appunto per la norma citata (art. 1122 c.c.) le VePa che, pur installate su parti esclusive:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>recano danno alle parti comuni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>ovvero determinano un pregiudizio alla stabilit\u00e0, alla sicurezza o al decoro architettonico dell\u2019edificio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>La possibile lesione del decoro architettonico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dei limiti di cui sopra \u00e8 facile immaginare che quello del rispetto del decoro architettonico sar\u00e0 spesso oggetto di opinioni anche opposte.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza di legittimit\u00e0 sul concetto di decoro architettonico ha adottato definizioni che vengono ripetute oramai da decenni in modo tralatizio, che in definitiva, ove sorga vertenza, rimettono alla valutazione al giudice del merito, e quindi al suo apprezzamento discrezionale<a href=\"#sdfootnote8sym\" id=\"sdfootnote8anc\"><sup>8<\/sup><\/a>, lo stabilire se la lesione c&#8217;\u00e8 o non c&#8217;\u00e8:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <em>per decoro architettonico del fabbricato condominiale deve intendersi l&#8217;estetica data dall&#8217;insieme delle linee e delle strutture<\/em> <em>ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell&#8217;edificio, nonch\u00e9 all&#8217;edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia<\/em><a href=\"#sdfootnote9sym\" id=\"sdfootnote9anc\"><sup>9<\/sup><\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <em>l&#8217;alterazione del decoro architettonico si verifica non solo quando si mutano le originali linee architettoniche, ma anche nel caso in cui la nuova opera si rifletta negativamente sull&#8217;insieme dell&#8217;armonico aspetto dello stabile<\/em><a href=\"#sdfootnote10sym\" id=\"sdfootnote10anc\"><sup>10<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La situazione sar\u00e0 poi, in concreto, molto diversa, quanto al rispetto del limite del decoro architettonico, a seconda che operi il limite generale del codice civile, sopra ricordato (inevitabilmente opinabile, salvo casi davvero eclatanti), ovvero sussistano previsioni particolari di regolamento contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza di legittimit\u00e0 afferma, in particolare, che <em>il regolamento di condominio <\/em>(s&#8217;intende: contrattuale) <em>pu\u00f2 legittimamente definire il limite del decoro architettonico in maniera pi\u00f9 rigorosa rispetto alla definizione accolta dall&#8217;art. 1120 c.c.<\/em>, (e richiamata dall&#8217;art. 1122 c.c., n.d.r.)<em>,<\/em> <em>estendendo il divieto di innovazioni sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all&#8217;estetica, all&#8217;aspetto generale dell&#8217;edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva<\/em><a href=\"#sdfootnote11sym\" id=\"sdfootnote11anc\"><sup>11<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>In presenza di tali clausole, baster\u00e0 dimostrare che le VePa &#8230; non sono invisibili; in mancanza di clausole del genere, occorrer\u00e0 dimostrare che le VePa &#8230; nuocciono sensibilmente al decoro architettonico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>L<\/strong><strong>a<\/strong><strong> possibil<\/strong><strong>e<\/strong><strong> <\/strong><strong>incidenza su<\/strong><strong>l valore <\/strong><strong>millesimal<\/strong><strong>e<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come noto, per l&#8217;art. 69 disp.att.c.c. i <em>valori proporzionali delle singole unita&#8217; immobiliari espressi<\/em><em> <\/em><em>nella tabella millesimale<\/em><em> <\/em><em>possono essere rettificati o modificati<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8211; all&#8217;unanimit\u00e0<\/em>, sempre<\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8211; <\/em>e anche <em>con la maggioranza prevista dall&#8217;articolo 1136, secondo comma, del codice<\/em><em> <\/em>(ossia <em>con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta&#8217; del valore dell&#8217;edificio<\/em>), ma solo in due ipotesi: <em>1)<\/em> <em>quando risulta che sono conseguenza di un errore<\/em> e 2) <em>quando, per le mutate condizioni di una parte dell&#8217;edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unit\u00e0 immobiliari, \u00e8 alterato per pi\u00f9 di un quinto il valore proporzionale dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare anche di un solo condomino<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tralasciando l&#8217;ipotesi dell&#8217;errore, sembrerebbe pertinente l&#8217;ipotesi delle mutate condizioni dell&#8217;edificio: ipotesi che per\u00f2, per rilevare ai sensi e per gli effetti della norma citata (art. 69 disp.att.c.c.), devono costituire, trattandosi di interventi su balconi o su logge, incremento di superficie.<\/p>\n\n\n\n<p>Le vetrate panoramiche amovibili di cui stiamo trattando, per\u00f2, per definizione (come abbiamo sopra riepilogato) devono non configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi delle due l&#8217;una: o non possono ritenersi VePa o, se invece devono considerarsi VePa, la modifica delle tabelle millesimali si potr\u00e0 sempre disporre all&#8217;unanimit\u00e0, mentre sar\u00e0 contestabile se dovesse avvenire a maggioranza qualificata.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote1sym\" href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a> Intesa, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l&#8217;adozione del regolamento edilizio-tipo 20 ottobre 2016<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote2sym\" href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a> T.A.R. Bari (Puglia) sez. III, 10\/12\/2019, n. 1639: Ritiene il Collegio che: a) la definizione di \u201cfacile amovibilit\u00e0\u201d di un\u2019opera edilizia, in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, debba essere ricavata dal sistema in via interpretativa; b) non possa essere differenziata in ragione della propriet\u00e0 pubblica o privata dell\u2019aerea sulla quale l\u2019opera stessa \u00e8 destinata ad essere realizzata; a maggior ragione quando siano comunque in gioco interessi di rilevanza pubblicistica, come quelli paesaggistici che vengono qui in considerazione (trattasi di area privata vincolata paesaggisticamente come ambito costiero); c) non sia perfettamente sovrapponibile a quella di precariet\u00e0, parametrata quest\u2019ultima al diverso criterio \u2013di tipo funzionale- della destinazione dell\u2019opera ad un\u2019attivit\u00e0 temporanea, nell\u2019ottica di escludere la necessit\u00e0 di titolo edilizio (cfr. art. 6, T.U. edilizia): se invero un\u2019opera precaria presenta -di regola- la caratteristica dell\u2019amovibilit\u00e0, un\u2019opera di facile rimozione potrebbe anche non essere destinata ad un uso temporaneo (in tal senso T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 4.7.2014, n. 3744; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 23.7.2013, n. 912; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 27.1.2005, n. 30). Ma l\u2019argomento dirimente si trae dal significato del termine \u201camovibile\u201d quale contrario di \u201cfisso\u201d, secondo la definizione contenuta in qualsiasi vocabolario della lingua italiana (cfr. in particolare Devoto-Oli). Un significato che, tradotto in termini tecnico-edilizi, identifica un\u2019opera priva di fondamenta o, comunque, di stabile collegamento al suolo, riportandoci alla definizione contenuta nella l.r. n. 17\/2015, richiamata dal Dirigente nel provvedimento gravato. Dispone infatti all\u2019art.14, comma 14, che \u201cPer opera di &#8220;facile rimozione&#8221; va inteso ogni manufatto realizzato con l&#8217;assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilit\u00e0 del riuso.\u201d Del resto, una simile definizione \u00e8 gi\u00e0 stata accolta in precedenti pronunzie giurisprudenziali (in tal senso Cass. pen. Sez.III, 10.4.2013 n. 37139; C.d.S., Sez. VI, 26.9.2018, n. 5541; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 4.3.2003, n. 414).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote3sym\" href=\"#sdfootnote3anc\">3<\/a> cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 26\/05\/2010, n. 3348, che richiama la circolare dell&#8217;Agenzia del Demanio n. prot. 2007\/71\/62\/DAO del 21.2.2007, in tema specificamente di demanio marittimo<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote4sym\" href=\"#sdfootnote4anc\">4<\/a> cfr. Cassazione penale sez. III, 01\/12\/2016, n. 43815, che richiama la legge della Regione Puglia n. 17 del 10.4.2015, sempre in tema di demanio marittimo<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote5sym\" href=\"#sdfootnote5anc\">5<\/a> si tratta della Intesa, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l&#8217;adozione del regolamento edilizio-tipo 20 ottobre 2016<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote6sym\" href=\"#sdfootnote6anc\">6<\/a> si precisa anche che la superficie accessoria pu\u00f2 ricomprendere, per esempio:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">\u2022 i portici e le gallerie pedonali;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">\u2022 i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">\u2022 le tettoie con profondit\u00e0 superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondit\u00e0 inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">\u2022 le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">\u2022 i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unit\u00e0 immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">\u2022 i vani scala interni alle unit\u00e0 immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">\u2022 spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attivit\u00e0 imprenditoriale;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">\u2022 le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote7sym\" href=\"#sdfootnote7anc\">7<\/a> Consiglio di Stato sez. V, 20\/11\/2015, n.5287<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote8sym\" href=\"#sdfootnote8anc\">8<\/a> Cassazione civile sez. II, 16\/10\/2020, n.22572<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote9sym\" href=\"#sdfootnote9anc\">9<\/a> Cassazione civile sez. II, 13\/04\/1981, n. 2189<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote10sym\" href=\"#sdfootnote10anc\">10<\/a> Cassazione civile sez. II, 16\/05\/2000, n. 6341<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote11sym\" href=\"#sdfootnote11anc\">11<\/a> Cassazione civile sez. II, 18\/05\/2016, n.10272<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti Le nuove norme sulle vetratepanoramiche amovibili (VePa) e&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6785,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8,35],"tags":[],"class_list":["post-6780","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6780"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6780\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6788,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6780\/revisions\/6788"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6785"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}