{"id":6790,"date":"2022-11-16T10:25:18","date_gmt":"2022-11-16T09:25:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6790"},"modified":"2024-04-21T08:01:39","modified_gmt":"2024-04-21T06:01:39","slug":"condominio-comunita-energetica-autoconsumo-collettivo-e-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6790","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Comunit\u00e0 energetica, autoconsumo collettivo e Condominio"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F6790&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/comunita-energetica-autoconsumo-collettivo-e-condominio-copertina_page-0001.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"724\" height=\"1024\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/comunita-energetica-autoconsumo-collettivo-e-condominio-copertina_page-0001-724x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6813\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/comunita-energetica-autoconsumo-collettivo-e-condominio-copertina_page-0001-724x1024.jpg 724w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/comunita-energetica-autoconsumo-collettivo-e-condominio-copertina_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/comunita-energetica-autoconsumo-collettivo-e-condominio-copertina_page-0001-768x1086.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/comunita-energetica-autoconsumo-collettivo-e-condominio-copertina_page-0001-1086x1536.jpg 1086w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/comunita-energetica-autoconsumo-collettivo-e-condominio-copertina_page-0001.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Comunita-energetica-autoconsumo-collettivo-e-Condominio.pdf\">download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-x-large-font-size\"><strong>Comunit\u00e0 energetiche, autoconsumo collettivo e Condominio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;emergenza bollette ha reso ancora pi\u00f9 di attualit\u00e0 le prespettive di cui alla c.d. transizione ecologica.<\/p>\n\n\n\n<p>C&#8217;\u00e8 per\u00f2 molta confusione: come gi\u00e0 accaduto per il superbonus, la normativa risulta estremamente complicata e il legislatore non si \u00e8 preoccupato minimamente delle peculiarit\u00e0 del Condominio.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo menziona in merito all&#8217;autoconsumo collettivo, equiparando il trovarsi nello stesso edificio e il trovarsi nello stesso Condominio, ma non considera che il Condominio, oltre ad essere una comunione speciale su parti di edificio, \u00e8 anche un ente di gestione di tali beni: con soggettivit\u00e0 giuridica e capacit\u00e0 di agire che si esplicano attraverso i suoi organi, ossia l&#8217;Assemblea e l&#8217;Amministratore, secondo un sistema preordinato di funzioni, attribuzioni e procedure.<\/p>\n\n\n\n<p>Il sistema che conosciamo (essenzialmente: le norme del Codice Civile su comunione e condominio, aggiornate dalla riforma del 2012 di cui \u00e8 imminente il decennale) si \u00e8 sempre adattato all&#8217;evoluzione dei tempi e delle situazioni: accadr\u00e0 anche in questa circostanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma non senza difficolt\u00e0 ed incertezze, che in particolare i professionisti dovranno superare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>Il presupposto: le fonti energetiche rinnovabili e l&#8217;autoconsumo (da <em>consumer<\/em> a <em>prosumer<\/em>)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si suol dire che tra le fonti energetiche si distinguono due grandi gruppi, rispetto ad una scala temporale umana: le fonti in natura destinate a finire, esaurendosi a seguito del consumo, dette fonti non rinnovabili; e le fonti in natura sempre disponibili, reintegrandosi nonostante il consumo, dette fonti rinnovabili.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono fonti non rinnovabili quelle di origine fossile, essendo la fossilizzazione un processo che dura migliaia o milioni di anni: sono tali il petrolio, il gas naturale, il carbone.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono fonti rinnovabili l\u2019energia solare, l\u2019energia eolica, l&#8217;energia geotermica, l&#8217;energia idroelettrica, l&#8217;energia marina; e sono considerate tali anche le fonti che utilizzano biomasse.<\/p>\n\n\n\n<p>Il discrimine non \u00e8 nettissimo: nell&#8217;energia da biomasse, ad esempio, l&#8217;inesauribilit\u00e0 pu\u00f2 dipendere dalla proporzione tra lo sfruttamento e la rigenerazione (basti pensare, banalmente, al legname); ed \u00e8 discutibile, ad esempio, con riguardo all&#8217;energia nuclare (dipendendo dalla tecnologia: se si usa l&#8217;uranio, \u00e8 un elemento non rinnovabile; se si usasse l&#8217;idrogeno, il discorso sarebbe diverso).<\/p>\n\n\n\n<p>Nella normativa europea, di cui la normativa nazionale \u00e8 attuazione, la definizione di <strong>energia da fonti rinnovabili<\/strong>, o semplicemente <strong>energia rinnovabile<\/strong>, \u00e8 la seguente: <em>energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell&#8217;ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas<a href=\"#sdfootnote1sym\" id=\"sdfootnote1anc\"><sup>1<\/sup><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;ambito condominiale si pensa subito agli impianti fotovoltaici, perch\u00e8 i tetti dei fabbricati, cos\u00ec come i lastrici, costituiscono superfici ideali per ospitare pannelli solari, senza interferire sulla funzione di copertura, e spesso anche senza incidere sensibilmente sull&#8217;estetica; ma la tecnologia offre anche altre opportunit\u00e0, e presumibilmente nei prossimi anni saranno sempre di pi\u00f9.<\/p>\n\n\n\n<p>Giova ricordare che tra le innovazioni agevolate dall&#8217;art. 1120 comma secondo codice civile (giusta il quale per la validit\u00e0 della delibera approvata dalla maggioranza degli intervenuti all&#8217;assemblea non occorre essa che corrisponda ai due terzi del valore dell&#8217;edificio, 666\/1000, come avviene per le innovazioni in generale, bastando che essa corrisponda alla met\u00e0 del valore dell&#8217;edificio, 500\/1000) vi sono quelle <em>per la produzione di energia mediante l&#8217;utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli impianti da rinnovabili non vanno confusi con gli impianti di cogenerazione (che \u00e8 il processo della produzione contemporanea di energia meccanica, solitamente trasformata in energia elettrica, e di energia termica, che anzich\u00e8 disperdersi nell\u2019atmosfera viene utilizzata per il riscaldamento), che talvolta utilizzano carburanti fossili (si pensi ad esempio alle piccole centrali costituite da un motore, un generatore elettrico che converte l\u2019energia meccanica in elettricit\u00e0 e uno scambiatore di calore che recupera il calore prodotto e disperso durante la produzione di elettricit\u00e0; l\u2019elettricit\u00e0 diventa il sottoprodotto della produzione di calore, anzich\u00e8 il calore il sottoprodotto della produzione di elettricit\u00e0, e consente risparmio, ma il motore non necessariamente \u00e8 alimentato con energia da fonti rinnovabili).<\/p>\n\n\n\n<p>Importanza fondamentale ha poi il concetto di autoconsumo.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la normativa europea, e quindi anche per la normativa nazionale, la definizione di <strong>autoconsumatore di energia rinnovabile<\/strong> \u00e8 la seguente: <em>un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e che pu\u00f2 immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purch\u00e9, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attivit\u00e0 non costituiscano l\u2019attivit\u00e0 commerciale o professionale principale<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Dunque: soggetti (non solo nuclei familiari; purch\u00e8 tali attivit\u00e0 non costituiscano l\u2019attivit\u00e0 commerciale o professionale principale) che<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>producono energia elettrica da fonti rinnovabili<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>per il proprio consumo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>con possibilit\u00e0 di immagazzinarla e venderla<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In termini anglosassoni: il semplice <em><strong>consumer<\/strong><\/em>, ossia consumatore, si evolve da soggetto passivo a soggetto attivo nelle diverse fasi del processo produttivo del bene (possedendo ad esempio un impianto di produzione), diventa a sua volta <em><strong>producer<\/strong><\/em>, ossia produttore, e quindi, in una parola, che \u00e8 la crasi delle due appena citate, si evolve in <em><strong>prosumer<\/strong><\/em>, ossia produttore e consumatore, o meglio <strong>autoconsumatore<\/strong> (consumando direttamente ci\u00f2 che produce, ma anche cedendo l&#8217;eccedenza).<\/p>\n\n\n\n<p>Insomma: possono diventare piccoli venditori di energia rinnovabile anche le famiglie, e cos\u00ec pure altri soggetti, compresi imprese e professionisti sempre che non sia la loro attivit\u00e0 principale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>La novit\u00e0: la disciplina dell&#8217;autoconsumo a livello collettivo e di comunit\u00e0 (l&#8217;autoconsumo collettivo e la comunit\u00e0 energetica)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In linea di principio l&#8217;autoconsumo di energie rinnovabili, e quindi, come si diceva, il possedere un impianto di produzione di energia rinnovabile anzitutto per il proprio consumo, potendo per\u00f2 anche immagazzinarla e venderla, pu\u00f2 avvenire da parte di un solo soggetto (in forma cio\u00e8 individuale) oppure da parte di pi\u00f9 soggetti (in forma cio\u00e8 aggregata).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;autoconsumo di energie rinnovabili da parte di una pluralit\u00e0 di soggetti, proprietari di un unico impianto o anche di diversi impianti, pu\u00f2 concretamente realizzarsi in un ambito ristretto, quale pu\u00f2 essere uno stesso edificio o condominio, o pi\u00f9 ampio, quale pu\u00f2 essere un insieme di edifici o condominii, e addirittura un isolato o un quartiere.<\/p>\n\n\n\n<p>Attivit\u00e0 del genere non sono libere: sinora era consentito, in sostanza, solo ed esclusivamente produrre energia da consumare subito, immettendo in rete gratuitamente l&#8217;eccedenza.<\/p>\n\n\n\n<p>La novit\u00e0 sta appunto nella disciplina (relativamente recente e comunque provvisoria, come vedremo) che \u00e8 intervenuta non solo per permettere ma anche per incentivare alcune modalit\u00e0 di autoconsumo di energie rinnovabili, specificamente da parte di aggregazioni di soggetti.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono ora previste, e possono godere degli incentivi, due configurazioni:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>A) <\/strong><strong>pi\u00f9 soggetti possono <\/strong><em><strong>associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente<\/strong><\/em> (art. 30 comma secondo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199); chiamiamole <strong>autoconsumo collettivo<\/strong>; va segnalato che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <em>gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio<\/em> (lettera a) dell&#8217;art. cit.): \u00e8 quindi specificato l&#8217;ambito territoriale della aggregazione in autoconsumo collettivo, espressamente limitato ad un unico edificio o condominio; il riferimento pare essere all&#8217;edificio di un unico proprietario con pi\u00f9 inquilini o comunque soggetti diversi che a qualche titolo lo usano, e soprattutto all&#8217;<em>edificio con almeno due unit\u00e0 <\/em><em>immobiliari, di propriet\u00e0 in via esclusiva di soggetti che sono anche<\/em><em>comproprietari delle parti comuni<\/em>, come viene definito il condominio, per restare in tema, da una legge sulla efficienza energetica<a href=\"#sdfootnote2sym\" id=\"sdfootnote2anc\"><sup>2<\/sup><\/a>; non va tuttavia dimenticato che, con la riforma del 2012, in primo luogo nell&#8217;art. 1117 codice civile l&#8217;elenco delle parti comuni dell&#8217;edificio \u00e8 fatto non pi\u00f9 con riferimento ad una pluralit\u00e0 di <em>proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio<\/em> (vecchio testo), bens\u00ec con riferimento ad una pluralit\u00e0 di <em>proprietari delle singole unit\u00e0 immobiliari dell&#8217;edificio<\/em> (nuovo testo), e d&#8217;altra parte \u00e8 stato introdotto, di seguito, l&#8217;art. 1117-bis codice civile, che estende l&#8217;<em>ambito di applicabilit\u00e0<\/em> delle norme sul condominio <em>in tutti i casi in cui pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari o pi\u00f9 edifici ovvero pi\u00f9 condominii di unit\u00e0 immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell&#8217;articolo 1117<\/em>; in ogni caso, anche attribuendo al termine condominio tale significato, l&#8217;ambito potenziale dell&#8217;autoconsumo collettivo \u00e8 comunque molto ristretto;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <em>ciascun autoconsumatore pu\u00f2 produrre e accumulare energia<\/em>, <em>ovvero possono essere realizzati impianti comuni<\/em> (lettera b) dell&#8217;art. cit.): quindi la produzione dell&#8217;aggregazione in autoconsumo collettivo pu\u00f2 derivare indifferentemente da un impianto comune, o impianti individuali; non sembra richiesto che si tratti di impianti realizzati successivamente ad una certa data.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>B) <\/strong><strong>pi\u00f9 soggetti possono <\/strong><em><strong>organizzarsi in comunit\u00e0 energetiche rinnovabili<\/strong><\/em> (art. 31 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199); dunque <strong>comunit\u00e0 energ<\/strong><strong>e<\/strong><strong>tic<\/strong><strong>a<\/strong>; va segnalato che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <em>la comunit\u00e0 \u00e8 un soggetto di diritto autonomo e l&#8217;esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorit\u00e0 locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale<\/em> nonch\u00e8 determinate <em>amministrazioni locali <\/em>(lettera b) del primo comma dell&#8217;art. cit.); inoltre, <em>la partecipazione alle comunit<\/em><em>\u00e0<\/em><em> energetiche rinnovabili <\/em><em>\u00e8<\/em><em> aperta<\/em> <em>a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili<\/em> (lettera d) del primo comma dell&#8217;art. cit.): non \u00e8 invero specificato l&#8217;ambito territoriale della aggregazione in comunit\u00e0 energetica, implicitamente esteso a pi\u00f9 edifici o condomini: \u00e8 stabilito solo che <em>l&#8217;energia puo&#8217; essere condivisa nell&#8217;ambito della stessa zona di mercato<\/em> (riferimento non inequivocabile, essendo spazi virtuali, secondo classificazioni diverse), tuttavia \u00e8 richiamato <em>per l&#8217;accesso agli incentivi <\/em>il <em>requisito di connessione alla medesima cabina primaria<\/em> (riferimento inequivocabile, essendo strutture fisiche: si tratta dei punti del sistema elettrico in cui arriva l&#8217;elettricit\u00e0 dalle linee in alta tensione per essere trasformata in media tensione e distribuita ad uso domestico o industriale; per avere un&#8217;idea, in Italia le cabine primarie sono circa 2000); stante ci\u00f2, l&#8217;ambito potenziale delle comunit\u00e0 energetiche \u00e8 davvero molto ampio;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <em>ciascun consumatore che partecipa a una comunit\u00e0 pu\u00f2 detenere impianti a fonti rinnovabili<\/em>, ma <em>ai fini dell&#8217;energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilit\u00e0 e sotto il controllo della comunit\u00e0<\/em> (lettera a) del secondo comma dell&#8217;art. cit.): quindi la produzione dell&#8217;aggregazione in comunit\u00e0 energetica pu\u00f2 derivare esclusivamente da un impianto comune, o da impianti individuali assoggettati per\u00f2 a controllo di essa; \u00e8 richiesto che si tratti di impianti realizzati successivamente all&#8217;entrata in vigore della normativa di attuazione, con limitata possibilit\u00e0 di adesione per quelli gi\u00e0 esistenti (lettera d) del secondo comma dell&#8217;art. cit.).<\/p>\n\n\n\n<p>Va segnalato che in entrambe le configurazioni (sia per l&#8217;autoconsumo collettivo, sia per la comunit\u00e0 energetica) i contratti che le costituiscono devono:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; consentire di <em>recedere in ogni momento<\/em>, eventualmente prevedendo <em>corrispettivi in caso di recesso anticipato<\/em> ma comunque <em>equi e proporzionati<\/em> (art. 32 lettera b del comma primo);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; individuare <em>univocamente un soggetto <\/em>che sia sempre <em>responsabile del riparto dell&#8217;energia condivisa<\/em>, ed a cui possono demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE (art. 32 lettera c) del comma primo).<\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0, le due configurazioni si distinguono non per le finalit\u00e0, che sono identiche, n\u00e8 per l&#8217;operativit\u00e0, che \u00e8 analoga: oltre al diverso trattamento a livello di incentivi conseguibili (la durata assicurata degli incentivi &#8211; sperando che non vada a finire come per il superbonus &#8230; &#8211; \u00e8 sempre di venti anni, ma essi sono percentualmente superiori per la comunit\u00e0 energetica rispetto all&#8217;autoconsumo collettivo: 110 \u20ac\/MWh nel primo caso e 100 \u20ac\/MWh nell&#8217;altra ipotesi), la differenza sembra essenzialmente dimensionale (ambito territoriale potenzialmente vastissimo per la comunit\u00e0 energetica, e ambito limitato ad un unico edificio o condominio per l&#8217;autoconsumo collettivo) e gestionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Pur non essendo precisato nel dettaglio, parlare di <em>organizzazione<\/em> quale <em>soggetto di diritto autonomo <\/em>per la comunit\u00e0 energetica rimanda, almeno tendenzialmente, ad una soggettivit\u00e0 con personalit\u00e0 giuridica e con autonomia patrimoniale (societ\u00e0 di capitali o, pi\u00f9 appropriatamente, ente no profit del terzo settore ?<a href=\"#sdfootnote3sym\" id=\"sdfootnote3anc\"><sup>3<\/sup><\/a>), mentre parlare di <em>associazione<\/em> per l&#8217;autoconsumo collettivo rimanda, almeno tendenzialmente, ad una soggettivit\u00e0 senza personalit\u00e0 giuridica e senza autonomia patromoniale: come del resto si riconosce al condomino.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>Stiamo aspettando ancora norme ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (UE) 11 dicembre 2018, n. 2018\/2001 (detta Red II), <em>sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili<\/em>; chi volesse la trova anche <a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/CELEX_32018L2001_IT_TXT.pdf\">qui<\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; art. 42-bis del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019 , n. 162 (detto Milleproproroghe), <em>Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche<\/em><em>amministrazioni, nonche&#8217; di innovazione tecnologica<\/em>, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8; chi volesse lo trova anche <a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/DL-162-2019-art.-42-bis.pdf\">qui<\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; DELIBERAZIONE DELL&#8217;AUTORITA&#8217; DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI AMBIENTE (ARERA) 4 agosto 2020, n. 318\/2020\/R\/EEL, <em>Regolazione delle partite economiche relative all\u2019energia elettrica <\/em><em>condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunit\u00e0 di energia rinnovabile<\/em>; chi volesse la trova anche <a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/delibera-Arera-318-20.pdf\">qui<\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE) 16 settembre 2020, <em>Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli<\/em><em>impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni<\/em><em>sperimentali di autoconsumo collettivo e comunit<\/em><em>\u00e0<\/em><em> energetiche<\/em><em>rinnovabili, in attuazione dell&#8217;articolo 42-bis, comma 9, del<\/em><em>decreto-legge n. 162\/2019, convertito dalla legge n. 8\/2020<\/em>; chi volesse lo trova anche <a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/delibera-Arera-390-22.pdf\">qui<\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; artt. 31-33 del DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199, <em>Attuazione della direttiva (UE) 2018\/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 dicembre 2018, sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili<\/em>; chi volesse li trova anche <a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/DLgs-199-2021-artt.-30-31-32-33.pdf\">qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; DOCUMENTO DELL&#8217;AUTORITA&#8217; DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI AMBIENTE (ARERA) 2 agosto 2022, n. 390\/2022\/R\/EEL, <em>Orientamenti in materia di configurazioni per l\u2019autoconsumo previste dal decreto legislativo 199\/2021 e dal decreto legislativo 210\/2021<\/em>; chi volesse lo trova anche <a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/delibera-Arera-318-20.pdf\">qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; notizia proprio di oggi che il nuovo Ministro dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato un nuovo decreto per incentivare le comunit\u00e0 energetiche rinnovabili, con l&#8217;avvio a breve di una consultazione pubblica (ribadendo, con l&#8217;occasione, che <em>Crediamo fortemente nelle comunit\u00e0 energetiche rinnovabili: sono il segnale di una auto-organizzazione economica ed ecologica sul territorio e costituiscono un forte sviluppo per la diffusione delle energie rinnovabili. E&#8217; una nostra priorit\u00e0, lo e&#8217; sempre stata, soprattutto in questo momento emergenziale in cui stiamo vivendo un problema con il caro energia<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Va detto che quello in esame resta un regime normativo provvisorio: l&#8217;art. 42-bis decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 prevede infatti che <em>\u00e8<\/em><em> consentito attivare l&#8217;autoconsumo collettivo da fonti<\/em><em>rinnovabili ovvero realizzare comunit<\/em><em>\u00e0<\/em><em> energetiche rinnovabili<\/em><em>secondo le modalita&#8217; e alle condizioni stabilite<\/em> &#8230; <em>n<\/em><em>elle more del completo recepimento della direttiva (UE)<\/em><em>2018\/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 dicembre<\/em><em>2018, sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili, in<\/em><em>attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima<\/em><em>direttiva<\/em><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Oltre a questo aspetto, da non trascurare, urgono, comunque, chiarimenti sul regime fiscale: l&#8217;argomento \u00e8 stato trattato in particolare nella RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 12 marzo 2021, n. 18E, avente ad oggetto specificamente <em>Configurazioni di cui all&#8217;articolo 42-bis del decreto-legge 30 <\/em><em>dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 \u2013 Comunit\u00e0 energetiche rinnovabili<\/em> (chi volesse la trova anche <a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/risoluzione-AdE-n.-18E-del-12-marzo-2021.pdf\">qui<\/a>) e, ma solo in un accenno, nella CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 23 giugno 2022, n. 23, avente ad oggetto in generale il superbonus, (chi volesse la trova anche <a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/circolare-AdE-n.-23E-del-23-giugno-2022.pdf\">qui<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>Un dato \u00e8 certo: il corrispettivo della vendita dell&#8217;energia \u00e8 fiscalmente rilevante, costituendo reddito da tassare.<\/p>\n\n\n\n<p>Per il Condominio non \u00e8 invero una novit\u00e0 assoluta (si pensi all&#8217;esempio del bene comune concesso in locazione, per farne il c.d. uso indiretto, a titolo oneroso, quindi percependo somme per canone; come l&#8217;appartamento gi\u00e0 del custode, una volta dismesso tale servizio, o lo scoperto inadeguato sia per l&#8217;uso contemporaneo che per quello turnario), ma \u00e8 comunque una rivoluzione.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; stato chiarito che \u00e8 soggetto a tassazione il corrispettivo erogato sia con riferimento alla energia autoconsumata collettivamente sia con riferimento all\u2019energia in eccedenza in quanto non oggetto di autoconsumo collettivo, e che se il Condominio \u00e8 composto solo da persone fisiche (non esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti e professioni) si configura reddito diverso di cui all\u2019articolo 67, comma 1, lettera i), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma come si far\u00e0 se il Condominio \u00e8 composto anche da persone non fisiche, e da persone esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti e professioni, come pure \u00e8 frequentissimo ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size\"><strong>Tornando al Condominio &#8230;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come si diceva, delle due configurazioni ammesse, l&#8217;autoconsumo collettivo postula espressamente appunto che i soggetti che si aggregano si trovino in un unico edificio o condominio; la comunit\u00e0 energetica presuppone implicitamente un ambito pi\u00f9 vasto, di pi\u00f9 edifici o condominii che rientrano nella stessa zona di mercato energetico e si allacciano alla medesima cabina primaria, ma non \u00e8 escluso che possa essere organizzata anche in uno stesso condominio.<\/p>\n\n\n\n<p>I partecipanti ad un condominio che vogliano aggregarsi per l&#8217;autoconsumo di energie da fonti rinnovabili, onde essere cos\u00ec abilitati a produrre energia per il proprio consumo con la possibilit\u00e0 altres\u00ec di immagazzinarla e venderla, e conseguire gli incentivi, possono quindi valutare, in astratto, sia di associarsi in un autoconsumo collettivo, sia di organizzare una comunit\u00e0 energetica.<\/p>\n\n\n\n<p>Diversi sono, ad esempio, gli incentivi; anche se pensare di creare una comunit\u00e0 energetica, ossia una organizzazione quale soggetto di diritto autonomo (e quindi un ente no profit del terzo settore, se non una societ\u00e0 di capitali, con i costi iniziali e di gestione, gli adempimenti, le formalit\u00e0 e le responsabilit\u00e0 che inevitabilmente a ci\u00f2 conseguono), anzich\u00e8 un gruppo di autoconsumo collettivo, per il solo fine godere degli incentivi attualmente promessi in entit\u00e0 maggiore, potrebbe rivelarsi magari sproporzionato.<\/p>\n\n\n\n<p>Se si resta nell&#8217;ambito del condominio, verr\u00e0 logico pensare al gruppo di autoconsumo collettivo; mentre potr\u00e0 ben accadere di essere coinvolti in progetti di comunit\u00e0 energetica di ambito pi\u00f9 esteso, con il coinvolgimento di soggetti di pi\u00f9 edifici o condominii di una zona.<\/p>\n\n\n\n<p>Limitandoci al primo scenario, ossia all&#8217;autoconsumo collettivo, le situazioni possono essere diversissime, e vanno analizzate caso per caso (specie se si facesse questione non di un impianto comune, ma di una pluralit\u00e0 di impianti individuali, pur sempre all&#8217;interno dell0 stesso edificio o condominio).<\/p>\n\n\n\n<p>Proviamo ad esaminare l&#8217;ipotesi pi\u00f9 semplice, ossia dell&#8217;impianto comune per la produzione di energia elettrica come ad esempio un fotovoltaico sul tetto, a iniziativa e a beneficio di tutti i cond\u00f2mini (non casualmente abbiamo scritto beneficio anzich\u00e8 propriet\u00e0, potendo questa appartenere ad un terzo, ma all&#8217;uopo convenzionato con il condominio<a href=\"#sdfootnote4sym\" id=\"sdfootnote4anc\"><sup>4<\/sup><\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>Devono essere tenuti distinti il piano del dotarsi di un tale impianto e quello del gestirlo per autoconsumo collettivo, bench\u00e8, all&#8217;evidenza, siano connessi e di fatto interdipendenti (posto che per la convenienza di dotarsi dell&#8217;impianto il giovarsi poi dell&#8217;autoconsumo potrebbe essere determinante).<\/p>\n\n\n\n<p>Decidere di dotarsi di un impianto del genere \u00e8 senza dubbio materia di competenza assembleare, e valgono le regole sulle innovazioni:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; sia quanto alle maggioranze: che saranno, di regola, quelle delle gi\u00e0 ricordate innovazioni agevolate ex art. 1120 comma secondo codice civile, e quindi non occorrono i due terzi del valore dell&#8217;edificio, 666\/1000, essendo sufficiente met\u00e0 del valore dell&#8217;edificio, 500\/1000; ma potrebbe bastare anche un terzo del valore dell&#8217;edificio, 333\/1000, se l&#8217;intervento viene effettuato beneficiando del superbonus, e ex art. 119 comma 9-bis d.l. rilancio, o anche semplicemente con attestato di prestazione energetica o diagnosi energetica di tecnico abilitato, ex art. 26 comma 2 legge 10\/1991.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; sia quanto a limiti: che saranno anzitutto quelli ex art. 1120 comma quarto codice civile, sulle innovazioni vietate<a href=\"#sdfootnote5sym\" id=\"sdfootnote5anc\"><sup>5<\/sup><\/a>, ed eventualmente quelli ex art. 1121 codice civile, sulle innovazioni gravose o voluttuarie<a href=\"#sdfootnote6sym\" id=\"sdfootnote6anc\"><sup>6<\/sup><\/a> (un impianto per produrre energia rinnovabile idonea all&#8217;autoconsumo presumibilmente non si potr\u00e0 sostenere che abbia carattere voluttuario, ma potrebbe essere eccepita la gravosit\u00e0 della spesa, qualora non fosse coperta almeno in misura prevalente da bonus o da incentivi).<\/p>\n\n\n\n<p>Intendiamo dire: sulla installazione dell&#8217;impianto, senza dubbio, nel rispetto dei limiti, vale la maggioranza.<\/p>\n\n\n\n<p>Per il pieno e proficuo funzionamento dell&#8217;impianto attraverso un gruppo di autoconsumo collettivo queste regole non sembrano per\u00f2 senz&#8217;altro applicabili.<\/p>\n\n\n\n<p>Come gi\u00e0 sopra accennato, il legislatore stabilisce che <em>i clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui <\/em><em>agli articoli 30 e 31<\/em>(quindi sia l&#8217;autoconsumo collettivo sia la comunit\u00e0 energetica) <em>possono recedere in ogni momento dalla configurazione di<\/em><em> autoconsumo<\/em>(art. 32 comma primo lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)<em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Questo recesso \u00e8 garantito rispetto alla aggregazione: se ciascun partecipante, dopo che ha aderito, pu\u00f2 sempre recedere, a maggior ragione non pu\u00f2 essere obbligato da alcuno ad aderire.<\/p>\n\n\n\n<p>Pare quindi da escludere che, sulla adesione, una maggioranza possa obbligare una minoranza; e desterebbe perplessit\u00e0 anche il prescindere da espresse manifestazioni di volont\u00e0 individuali, presumendo il consenso, o dando rilevo alla mancata impugnazione nel termine decadenziale di eventuali delibere adottate non all&#8217;unanimit\u00e0, come fosse un vizio di annullabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante la ragionevolezza e convenienza, una volta che ci si doti di un impianto del genere, di attivare la configurazione di autoconsumo collettivo costituendo l&#8217;associazione, si profilano quindi affatto remote situazioni di impasse, specie in condominii con numerosi partecipanti, e tra essi qualche situazione problematica (unit\u00e0 il cui proprietario \u00e8 deceduto e la successione non \u00e8 ancora perfezionata, o avrebbe bisogno di amministrazione di sostegno e la procedura non \u00e8 ancora avviata etc etc).<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 posto, va per\u00f2 ricordato che il consenso per l&#8217;associazione in autoconsumo collettivo potr\u00e0 comunque essere manifestato in sede di assemblea (si veda Cass. n.2297\/96<a href=\"#sdfootnote7sym\" id=\"sdfootnote7anc\"><sup>7<\/sup><\/a>, sulla transazione tra cond\u00f2mini; a maggior ragione pu\u00f2 valere per altri accordi comunque tra i cond\u00f2mini), oltre che raccolta separatamente o successivamente.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;associazione in gruppo di autoconsumo collettivo non pu\u00f2 che essere un atto contrattuale, e infatti il legislatore precisa che <em>i clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui <\/em><em>agli articoli 30 e 31<\/em>(quindi sia l&#8217;autoconsumo collettivo sia la comunit\u00e0 energetica) <em>regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato<\/em>(art. 32 comma primo lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)<em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Tale contratto di diritto privato in concreto sembra poter seguire gli schemi di quelli delle <em>associazioni non riconosciute come persone giuridiche<\/em> (art. 36 codice civile) e per i <em>comitati<\/em> (art. 39 codice civile), ovvero di quelli delle <em>societ\u00e0 d<\/em><em>i<\/em><em> persone<\/em> (artt. 2251 e ss. codice civile), configurandosi per\u00f2, in questo caso, attivit\u00e0 commerciale (con costi iniziali e di gestione, adempimenti, formalit\u00e0 e responsabilit\u00e0, di certo inferiori rispetto alle societ\u00e0 di capitali ma comunque non trascurabili).<\/p>\n\n\n\n<p>Relativamente alla forma, non risultano previsioni particolari: dovrebbe essere sufficiente una scrittura privata e non dovrebbe essere necessario un atto notarile, sempre per\u00f2 che con l&#8217;associazione non si compiano atti dispositivi di diritti reali immobiliari a cui consegua necessit\u00e0 di trascrizione<a href=\"#sdfootnote8sym\" id=\"sdfootnote8anc\"><sup>8<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Relativamente al contenuto, come gi\u00e0 sopra accennato, il legislatore stabilisce che <em>i clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui <\/em><em>agli articoli 30 e 31<\/em>(quindi sia l&#8217;autoconsumo collettivo sia la comunit\u00e0 energetica) devono individuare (e specifica: univocamente) <em>un soggetto, responsabile del riparto<\/em><em> dell&#8217;energia condivisa<\/em>, al quale possono demandare <em>la gestione delle partite di<\/em><em> pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nella generalit\u00e0 dei condominii verr\u00e0 naturale designare l&#8217;amministratore: se da un lato per scelte diverse non mancherebbero controindicazioni (gi\u00e0 solo per il coordinamento rispetto alla contabilit\u00e0 condominiale), dall&#8217;altro lato vengono ad aggiungersi ennesime attivit\u00e0 e ennesime responsabilit\u00e0 alle gi\u00e0 numerosissime del professionista, ulteriori alle attribuzioni proprie per legge (per cui andr\u00e0 aggiornato il tariffario su cui si perfeziona il contratto di mandato, inserendo una nuova, apposita voce, con relativo compenso).<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, merita una riflessione la natura dell&#8217;impianto elettrico.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta validamente deliberata l&#8217;innovazione avente per oggetto il sistema di produzione e immagazzinamento dell&#8217;energia da fonti rinnovabili, non pare dubitabile che l&#8217;impianto realizzato sia bene comune dei cond\u00f2mini ex art. 1117 c.c. che, come noto, menziona, al n. 3, <em>le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all&#8217;uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l&#8217;energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell&#8217;aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l&#8217;accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo<\/em><em> ..<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Proviamo a fare mente locale agli impianti di riscaldamento e agli impianti elettrici nella generalit\u00e0 dei condominii.<\/p>\n\n\n\n<p>In molti condominii l&#8217;impianto di riscaldamento \u00e8 di tipo centralizzato, nel senso che serve a riscaldare non solo le parti comuni, ma anche le unit\u00e0 esclusive: nella contabilit\u00e0 condominiale si troveranno quindi sia le spese per riscaldare le parti comuni, divise per millesimi, sia le spese per riscaldare le unit\u00e0 esclusive, addebitate a ciascuno secondo il consumo individuale, misurato mediante i contatori.<\/p>\n\n\n\n<p>Negli altri condominii l&#8217;impianto di riscaldamento \u00e8 di tipo autonomo (talvolta anche a seguito di distacco da un originario unico impianto centralizzato, in presenza delle condizioni previste dalla legge o comunque essendo stato consentito), nel senso che l&#8217;impianto comune serve a riscaldare solo ed esclusivamente le parti comuni, e solo le relative spese si troveranno nella contabilit\u00e0 condominiale, divise a millesimi; le unit\u00e0 esclusive per il loro riscaldamento hanno all&#8217;interno impianti propri, e le relative spese sono da ciascuno sostenute direttamente, senza entrare nella contabilit\u00e0 condominiale.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;impianto elettrico, invece, in quasi tutti i condominii \u00e8 composto da una utenza condominiale, per i servizi comuni (dall&#8217;illuminazione delle parti comuni alla alimentazione dell&#8217;autoclave, dell&#8217;ascensore, dei motori dei cancelli elettrici etc etc), le cui spese si troveranno nella contabilit\u00e0 condominiale, divise a millesimi, e da utenze individuali, per quanto serve nelle unit\u00e0 esclusive, le cui spese sono da ciascuno sostenute direttamente, senza entrare nella contabilit\u00e0 condominiale.<\/p>\n\n\n\n<p>Attualmente i condominii che hanno gi\u00e0 in funzione un impianto che produce elettricit\u00e0 da rinnovabili possono usufruirne per le parti comuni, collegandolo appunto all&#8217;utenza comune: senza la configurazione in autoconsumo collettivo \u00e8 precluso non solo venderne l&#8217;eccedenza rispetto al consumo, ma anche che ne possano usufruire i singoli cond\u00f2mini per le unit\u00e0 esclusive.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguito della associazione in autoconsumo collettivo, diventano possibili entrambe le cose, e si viene a creare, per l&#8217;impianto elettrico, a ben vedere, una situazione analoga a quella dell&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato, in cui il consumo di elettricit\u00e0 del singolo condomino viene misurato dai contatori della utenza individuale collegata al sistema comune.<\/p>\n\n\n\n<p>Esorbita dai limiti del presente contributo, anche per la preponderanza delle questioni tecniche, l&#8217;analisi del passaggio dallo schema \u201cda uno a uno\u201d (ossia: una unit\u00e0 di produzione a servizio di una unit\u00e0 di consumo, come ad esempio l&#8217;utenza comune dell\u2019edificio condominiale) allo schema, possibile appunto con l&#8217;autoconsumo collettivo, \u201cda uno a molti\u201d (ossia: una unit\u00e0 di produzione a servizio di pi\u00f9 unit\u00e0 di consumo, come ad esempio non solo l&#8217;utenza comune dell\u2019edificio condominiale ma anche le utenze individuali delle singole unit\u00e0), attraverso i sistemi fisici (cio\u00e8 creando un unico punto di accesso alla rete pubblica) o virtuali, anche detti commerciali (cio\u00e8 mantenendo pi\u00f9 punti di accesso alla rete pubblica, ed anzi utilizzando essa per lo scambio di energia tra l&#8217;unit\u00e0 di produzione e le unit\u00e0 di consumo).<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 che preme evidenziare \u00e8 che, anche in considerazione della analogia che abbiamo sopra individuato, se da un lato, come detto, la partecipazione al gruppo di autoconsumo collettivo non potr\u00e0 mai essere imposta, dall&#8217;altro lato, per converso, pare sostenibile che i condomini interessati possano nondimeno associarsi tra loro, anche qualora taluno non aderisse, e restasse, per sua volont\u00e0 (anzi non volont\u00e0), staccato dal sistema di cui all&#8217;impianto comune con collegate l&#8217;utenza comune e quelle individuali dei singoli che si sono appunto associati al fine in questione.<\/p>\n\n\n\n<p>Sembra sia ammissibile, in definitiva, qualora non tutti i cond\u00f2mini aderiscano all&#8217;autoconsumo collettivo, una associazione costituita soltanto dai cond\u00f2mini ad un tanto intenzionati, ci\u00f2 senza quei condomini che, per qualsiasi ragione, non vogliano o non possano approfittare dei vantaggi che offre l&#8217;impianto elettrico centralizzato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote1sym\" href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a> art. 2 n. 1) direttiva del parlamento europeo e del consiglio 11 dicembre 2018, n. 2018\/2001 (detta Red II),<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote2sym\" href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a> art. 2, lettera f) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote3sym\" href=\"#sdfootnote3anc\">3<\/a> per l&#8217;art. 31 comma primo lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 <em>l&#8217;obiettivo principale della comunit\u00e0 \u00e8 quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunit\u00e0 ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunit\u00e0 e non quello di realizzare profitti finanziari<\/em>; che per\u00f2 non sembrano esclusi, se restano secondari<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote4sym\" href=\"#sdfootnote4anc\">4<\/a> per l&#8217;art. 30 comma primo lettera a) numero 1) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 <em>l&#8217;impianto dell&#8217;autoconsumatore di energia rinnovabile pu<\/em><em>\u00f2 <\/em><em>essere di propriet<\/em><em>\u00e0<\/em><em> di un terzo o gestito da un terzo in relazione<\/em><em>all&#8217;installazione, all&#8217;esercizio, compresa la gestione dei contatori,<\/em><em>e alla manutenzione, purch<\/em><em>\u00e8<\/em><em> il terzo resti soggetto alle istruzioni<\/em><em>dell&#8217;autoconsumatore di energia rinnovabile<\/em>, e <em>i<\/em><em>l terzo non <\/em><em>\u00e8 <\/em><em>di per<\/em><em>s<\/em><em>\u00e8<\/em><em> considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em><a id=\"sdfootnote5sym\" href=\"#sdfootnote5anc\">5<\/a> Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilit\u00e0 o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell&#8217;edificio inservibili all&#8217;uso o al godimento anche di un solo condomino.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em><a id=\"sdfootnote6sym\" href=\"#sdfootnote6anc\">6<\/a> Qualora l&#8217;innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all&#8217;importanza dell&#8217;edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>Se l&#8217;utilizzazione separata non e&#8217; possibile, l&#8217;innovazione non \u00e8 consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l&#8217;ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o<\/em><em>aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai<\/em><em>vantaggi dell&#8217;innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e<\/em><em>di manutenzione dell&#8217;opera.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em><a id=\"sdfootnote7sym\" href=\"#sdfootnote7anc\">7<\/a> Il verbale di assemblea condominiale pu\u00f2 essere impiegato per consacrare particolari accordi fra il condominio ed uno dei condomini, purch\u00e9 il documento sia sottoscritto da tutti i contraenti. In tal modo esso acquista effetto probante e la funzione propria della scrittura privata, fa fede della manifestazione di volont\u00e0 contrattuale di tutti gli intervenuti e la sottoscrizione vale a conferire alla convenzione la forma scritta che sia richiesta ad substantiam ovvero ad probationem.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote8sym\" href=\"#sdfootnote8anc\">8<\/a> infatti per l&#8217;art. 2643 n. 10) codice civile 10) <em>Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione i contratti di societ\u00e0 e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societ\u00e0 o dell&#8217;associazione eccede i nove anni o \u00e8 indeterminata.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti Comunit\u00e0 energetiche, autoconsumo collettivo e Condominio L&#8217;emergenza bollette&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6809,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[48,68,8,35],"tags":[],"class_list":["post-6790","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-decreto-rilancio","category-casa-green","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6790","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6790"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6790\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6817,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6790\/revisions\/6817"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6809"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6790"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6790"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6790"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}