{"id":6902,"date":"2022-12-15T15:30:12","date_gmt":"2022-12-15T14:30:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6902"},"modified":"2023-01-04T23:08:53","modified_gmt":"2023-01-04T22:08:53","slug":"condominio-mediazione-e-condominio-tutto-cambia-ma-dal-30-giugno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6902","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Mediazione e Condominio: tutto cambia, ma dal 30 giugno"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F6902&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Mediazione-e-Condominio-tutto-cambia-ma-da-giugno-copertina_page-0001.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"724\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Mediazione-e-Condominio-tutto-cambia-ma-da-giugno-copertina_page-0001-724x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6904\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Mediazione-e-Condominio-tutto-cambia-ma-da-giugno-copertina_page-0001-724x1024.jpg 724w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Mediazione-e-Condominio-tutto-cambia-ma-da-giugno-copertina_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Mediazione-e-Condominio-tutto-cambia-ma-da-giugno-copertina_page-0001-768x1086.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Mediazione-e-Condominio-tutto-cambia-ma-da-giugno-copertina_page-0001-1086x1536.jpg 1086w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Mediazione-e-Condominio-tutto-cambia-ma-da-giugno-copertina_page-0001.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Mediazione-e-Condominio-tutto-cambia-ma-da-giugno.pdf\">download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-x-large-font-size\"><strong>Mediazione e Condominio: tutto cambia, ma dal 30 giugno<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;emergenza bollette ha reso ancora pi\u00f9 di attualit\u00e0 le prespettive di cui alla c.d. transizione ecologica<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;istituto della mediazione (da non confondersi con l&#8217;attivit\u00e0 di mediazione di cui al codice civile, relativa alla conclusione di affari<a href=\"#sdfootnote1sym\" id=\"sdfootnote1anc\"><sup>1<\/sup><\/a>) \u00e8 una &#8220;ADR&#8221;, ossia una procedura alternativa di risoluzione delle liti (l&#8217;acronimo deriva dall&#8217;inglese Alternative Dispute Resolution): alternativa, s&#8217;intende, rispetto alla procedura ordinaria di risoluzione delle liti, che \u00e8 la causa dinanzi all&#8217;Autorit\u00e0 Giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Proponendo una causa, un terzo imparziale (il Giudice) decide la controversia tra due o pi\u00f9 soggetti attraverso un giudizio, ossia dichiarando chi ha ragione e chi ha torto (il concetto di giurisdizione, come si comprende dalla parola stessa, \u00e8 proprio nello <em>ius dicere<\/em>: dire, affermare, stabilire il diritto, dell&#8217;una o dell&#8217;altra delle parti in lite; il che presuppone un giudizio, e consiste in esso).<\/p>\n\n\n\n<p>Proponendo la mediazione, un terzo imparziale (il Mediatore) assiste due o pi\u00f9 soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Mediatore non si esprime sui diritti delle parti: tantomeno pu\u00f2 obbligarle ad accordarsi.<\/p>\n\n\n\n<p>Pu\u00f2 per\u00f2 (e viene specificamente formato ad un tanto) aiutarle a comprendere l&#8217;opportunit\u00e0 di un componimento, attraverso l&#8217;ascolto, l&#8217;analisi, il dialogo.<\/p>\n\n\n\n<p>Se le parti si accordano, la lite in giudizio \u00e8 evitata; se non si accordano, la lite sar\u00e0 risolta in giudizio, con la sentenza del Giudice contenente gli accertamenti e le condanne del caso.<\/p>\n\n\n\n<p>Per determinate materie, tra cui quella condominiale, il procedimento di mediazione venne introdotto nel nostro ordinamento come obbligo, o meglio condizione di procedibilit\u00e0 dell&#8217;azione in sede giudiziaria (ossia una formalit\u00e0 da assolvere prima di promuovere la causa), pi\u00f9 di dieci anni orsono, ancora nel 2010<sup><a href=\"#sdfootnote2sym\" id=\"sdfootnote2anc\"><sup>2<\/sup><\/a><\/sup>, a fini dichiaratamente deflattivi del contenzioso (ossia la riduzione dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari).<\/p>\n\n\n\n<p>La materia del Condomino, si noti, \u00e8 la prima dell&#8217;elenco<sup><a href=\"#sdfootnote3sym\" id=\"sdfootnote3anc\"><sup>3<\/sup><\/a><\/sup>: &#8220;vicinitas est mater discordiarum&#8221;, dicevano i latini, tanto \u00e8 vero che le cause su rapporti condominiali rappresentano almeno il 10% del totale, e si stimano tra le 300.000 e le 500.000 l&#8217;anno.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella disciplina del Condominio fu anche inserita, con la riforma del 2012, una apposita previsione normativa, con l&#8217;art. 71-quater disp. att. c.c., precisando anzitutto che <em>p<\/em><em>er controversie in materia di condominio<\/em> ai sensi e per gli effetti del nuovo istituto <em>si intendono quelle derivanti <\/em><em>dalla violazione o dall&#8217;errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice <\/em>(che corrispondono agli articoli da 1117 a 1139) <em>e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l&#8217;attuazione del codice<\/em><em>,<\/em> e poi dettando alcune regole, in particolare riguardo alla maggioranza necessaria per partecipare al procedimento e per approvare la proposta.<\/p>\n\n\n\n<p>In seguito la normativa sulla mediazione obbligatoria venne per\u00f2 dichiarata incostituzionale, nel 2012<sup><a href=\"#sdfootnote4sym\" id=\"sdfootnote4anc\"><sup>4<\/sup><\/a><\/sup>, e quindi reintrodotta, nel 2013<a href=\"#sdfootnote5sym\" id=\"sdfootnote5anc\"><sup>5<\/sup><\/a>, con alcune modifiche (in particolare la distinzione tra un primo incontro, per il quale si pagano solo delle spese di segreteria, e un eventuale prosieguo, con la vera e propria attivit\u00e0 di mediazione, per il quale si paga un compenso al mediatore).<\/p>\n\n\n\n<p>La quasi totalit\u00e0 degli Avvocati inizialmente era molto contraria all&#8217;istituto (nessuno ha studiato giurisprudenza e poi conseguito l&#8217;abilitazione a patrocinare, pensando di finire per assistere parti &#8230; in incontri presso un organismo di mediazione).<\/p>\n\n\n\n<p>Poi, col tempo, buona parte degli Avvocati ha progressivamente rivalutato l&#8217;istituto (chi scrive, del resto, \u00e8 anche mediatore, presso un organismo forense).<\/p>\n\n\n\n<p>In molti casi, anche proprio in ambito condominiale, il procedimento di mediazione pu\u00f2 funzionare, essendo sede ed occasione propizia in cui le parti in lite possono riflettere sulla verit\u00e0 del detto per cui &#8220;val pi\u00f9 un cattivo accordo che una buona sentenza&#8221;: proverbio antico, ma attualissimo, tenuto conto dei tempi, dei costi e dei rischi delle cause al giorno d&#8217;oggi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ora come ora, ma ancora per poco, l&#8217;Amministratore per partecipare al procedimento di mediazione stante il gi\u00e0 accennato art. 71-quater disp. att. c.c. ha necessit\u00e0 di essere autorizzato dall&#8217;Assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met\u00e0 del valore dell&#8217;edificio, ossia 500\/1000 (maggioranza non facile da raggiungere; oltre alla necessit\u00e0 di convocare una riunione straordinaria apposita, se non \u00e8 gi\u00e0 prevista a breve la convocazione di quella ordinaria).<\/p>\n\n\n\n<p>E ci\u00f2, si badi, anche in casi in cui, rientrando la vertenza nelle attribuzioni dell&#8217;Amministratore. non ci sarebbe bisogno di alcuna autorizzazione da parte dell&#8217;Assemblea per stare in giudizio: come pacificamente avviene, ad esempio, per resistere alla causa di impugnazione delle delibere (si veda Cassazione Civile sez. II, 29\/01\/2021, n. 2127), e per promuovere una causa a fini conservativi (si veda Cassazione Civile, sez. II, 31\/01\/2018, n. 2436, relativamente alla azione avverso l&#8217;impresa per far valere le garanzie di legge; si veda Cassazione Civile, sez. II, 19\/03\/2021, n. 7884, relativamente alla azione avverso un condomino per far rispettare le parti comuni).<\/p>\n\n\n\n<p>La cosa \u00e8 palesemente incongrua, ma la giurisprudenza di legittimit\u00e0, non senza sorpresa degli addetti ai lavori, un paio di anni fa si pronunci\u00f2 in modo inequivocabilmente (si veda Cassazione Civile sez. VI, 08\/06\/2020, n. 10846<sup><a href=\"#sdfootnote6sym\" id=\"sdfootnote6anc\"><sup>6<\/sup><\/a><\/sup>), sulla base di una interpretazione letterale della norma alquanto discutibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche perch\u00e8 interpretando alla lettera il comma sulla maggioranza per l&#8217;autorizzazione alla partecipazione (come al momento quell&#8217;intervento giurisprudenziale impone) andrebbe interpretato alla lettera anche il comma sulla maggioranza per l&#8217;approvazione della proposta di mediazione (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met\u00e0 del valore dell&#8217;edificio, ossia 500\/1000, dovrebbe essere sempre necessario, anche quando per una delibera con tale oggetto basterebbe la maggioranza semplice, si pensi ad una modesta transazione pecuniaria; e dovrebbe essere sempre sufficiente, anche quando per una delibera con tale oggetto occorrerebbe l&#8217;unanimit\u00e0 dei consensi, si pensi ad una qualsiasi incidenza sui diritti reali).<\/p>\n\n\n\n<p>Di qui, tuttora, l&#8217;aggravio per l&#8217;Amministratore di dover convocare l&#8217;Assemblea, in tema, due volte: non solo per deliberare sulla proposta di mediazione ma anche, da subito, e preliminarmente, per deliberare sulla partecipazione al procedimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Oltre a complicazioni per il recupero credito, nei casi in cui vengono opposti, magari solo pretestuosamente, decreti ingiuntivi ottenuti dall&#8217;Amministratore attenendosi ai doveri imposti dalla riforma del 2012 (ci riferiamo ovviamente all&#8217;art. 1129 comma nono c.c.<a href=\"#sdfootnote7sym\" id=\"sdfootnote7anc\"><sup>7<\/sup><\/a>): infatti sempre la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha chiarito che l&#8217;onere di promuovere il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilit\u00e0 della causa e quindi con revoca dell&#8217;ingiunzione e condanna alle spese di soccombenza, grava non gi\u00e0 sul debitore opponente (ossia il cond\u00f2mino moroso nei pagamenti) bens\u00ec, appunto, sul creditore opposto (ossia il Condominio in persona dell&#8217;Amministratore) (si veda Cassazione Civile sezioni unite 18\/09\/2020, n. 19596<a href=\"#sdfootnote8sym\" id=\"sdfootnote8anc\"><sup>8<\/sup><\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>Un solo lato positivo: dovendo mettere all&#8217;ordine del giorno l&#8217;autorizzazione ad aderire alla procedura di mediazione, si pu\u00f2 ben cogliere l&#8217;occasione di mettere all&#8217;ordine del giorno anche il riesame, ad esempio, della delibera impugnata, e magari correggere qualche vizio (la sostituzione della delibera gi\u00e0 impugnata con altra delibera, pur impugnabile, determina, tecnicamente, cessazione della materia del contendere sulla impugnazione, si veda Cassazione civile sez. VI, 21\/06\/2022, n. 20005<a href=\"#sdfootnote9sym\" id=\"sdfootnote9anc\"><sup>9<\/sup><\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>A decorrere dal 30.6.23 l&#8217;art. 71-quater disp. att. c.c. sar\u00e0 quasi interamente abrogato, e sar\u00e0 vigente l&#8217;art. 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (ossia la legge sulla mediazione), introdotto dal decreto legislativo 10\/10\/2022 n. 149 (ossia l&#8217;ennesima modifica per l&#8217;efficienza del processo civile, tra le riforme di cui al &#8220;pacchetto Cartabia&#8221;).<\/p>\n\n\n\n<p>Mettiamo a confronto queste norme:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Sino al 29.6.2023<\/strong><br><br><strong>Art. 71-quater disp.att. c.c.<\/strong> <br><em>Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall&#8217;errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l&#8217;attuazione del codice.<\/em> <br><em>La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilit\u00e0, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio \u00e8 situato.<\/em> <br><em>Al procedimento \u00e8 legittimato a partecipare l&#8217;amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all&#8217;articolo 1136, secondo comma, del codice.<\/em> <br><em>Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.<\/em> <br><em>La proposta di mediazione deve essere approvata dall&#8217;assemblea con la maggioranza di cui all&#8217;articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.<\/em> <em>Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessit\u00e0 per l&#8217;amministratore di munirsi della delibera assembleare.<\/em><br><\/td><td><strong>Dal 30.6.2023<\/strong><br><br><strong>Art. 71-quater disp. att. c.c. <\/strong><br><em>Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall&#8217;errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l&#8217;attuazione del codice.<\/em> <br><em>Al procedimento \u00e8 legittimato a partecipare l&#8217;amministratore secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28<\/em>.<br><br><strong>Art. 5-ter d.lgs 4.3.2010, n. 28, Legittimazione in mediazione dell&#8217;amministratore di condominio<\/strong><br><em>L&#8217;amministratore del condominio \u00e8 legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.<\/em> <br><em>Il verbale contenente l&#8217;accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell&#8217;accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall&#8217;articolo 1136 del codice civile.<\/em><br> <em>In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Dunque la norma di prossima entrata in vigore prevede che:<\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8211; l&#8217;amministratore del condominio \u00e8 legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi<\/em> (quindi, in qualsiasi materia, senza necessit\u00e0 di alcuna autorizzazione da parte dell&#8217;assemblea, tantomeno a maggioranza qualificata);<\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8211; il verbale contenente l&#8217;accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell&#8217;accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall&#8217;articolo 1136 del codice civile <\/em>(quindi, a seconda dell&#8217;oggetto, oltre alla maggioranza degli intervenuti, potranno essere sufficienti, in seconda convocazione, 333\/1000, o potranno essere necessari 500\/1000, o 666\/1000, o l&#8217;unanimit\u00e0);<\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8211; in caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La modifica \u00e8 indubbiamente positiva (gi\u00e0 solo considerando il fatto che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non si sar\u00e0 pi\u00f9 esposti al rischio del mancato raggiungimento della maggioranza qualificata per proporre la mediazione, con la conseguenza della improcedibilit\u00e0 della causa e quindi il danno, e la beffa, della revoca dell&#8217;ingiunzione e della condanna alle spese).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;unica doglianza \u00e8 sulla entrata in vigore differita: non si sono volute fare distinzioni tra le numerose modifiche di cui all&#8217;intervento riformatore, e tant&#8217;\u00e8.<\/p>\n\n\n\n<p>Sino al 30.6.23 armiamoci di pazienza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote1sym\" href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a> l&#8217;art. 1754 codice civile definisce <em>mediatore<\/em> <em>colui che mette in relazione due o pi\u00f9 parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza<\/em>; e l&#8217;art. 1755 codice civile stabilisce che <em>ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l&#8217;affare \u00e8 concluso per effetto del suo intervento<\/em>; va considerato per\u00f2 anche l&#8217;art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per cui <em>hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli&#8221; tenuti all&#8217;uopo da<\/em><em>l<\/em><em>le Camere di Commercio<\/em><em>, Industria, Agricoltura e Artigianato<\/em>, distinti in genere in tre sezioni (una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote2sym\" href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a> decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dell&#8217;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote3sym\" href=\"#sdfootnote3anc\">3<\/a> l&#8217;elenco completo originario (art. 5, comma 1 del decreto legislativo succitato) era: Chi intende esercitare in giudizio un&#8217;azione relativa ad una <em>controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,<\/em><em>successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,<\/em><em>affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla<\/em><em>circolazione di veicoli e natanti, da responsabilit<\/em><em>\u00e0 <\/em><em>medica e da<\/em><em>diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di<\/em><em>pubblicit<\/em><em>\u00e0<\/em><em>, contratti assicurativi, bancari e finanziari, <\/em><em>\u00e8<\/em><em> tenuto<\/em><em>preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione<\/em><em> &#8230;<\/em><em> L&#8217;esperimento del procedimento di mediazione <\/em><em>\u00e8<\/em><em> condizione di procedibilit<\/em><em>\u00e0<\/em><em> della domanda giudiziale &#8230; <\/em>; attualmente l&#8217;elenco (art. 5, comma 1 bis del decreto legislativo succitato), relativamente alle controversie per risarcimento del danno non comprende pi\u00f9 quello derivante dalla <em>circolazione di veicoli e natanti<\/em>, e comprende anche quello derivante dalla <em>attivit\u00e0 sanitaria<\/em>; prossimamente (art. 5, comma 1 del decreto legislativo succitato, vigente dal 30.6.23) all&#8217;elenco si aggiungeranno le seguenti materie: <em>associazione in partecipazione,consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societ\u00e0 di persone e subfornitura<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote4sym\" href=\"#sdfootnote4anc\">4<\/a> corte costituzionale, 06\/12\/2012 n. 272; la incostituzionalit\u00e0 fu dichiarata per eccesso di delega<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote5sym\" href=\"#sdfootnote5anc\">5<\/a> decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#8217;economia, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote6sym\" href=\"#sdfootnote6anc\">6<\/a> dalla motivazione: <em>L&#8217;art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, lettera, porta, allora, a concludere, identicamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Roma, che la condizione di procedibilit\u00e0 della &#8220;controversie in materia di condominio&#8221; non possa dirsi realizzata allorch\u00e8, come avvenuto nel caso in esame, all&#8217;incontro davanti al mediatore l&#8217;amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all&#8217;art. 1136 c.c. comma 2, non essendo in tal caso &#8220;possibile&#8221; iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8, comma 1. Non rileva nel senso di escludere la necessit\u00e0 della delibera assembleare ex art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, il fatto che si tratti, nella specie, di controversia che altrimenti rientra nell&#8217;ambito delle attribuzioni dell&#8217;amministratore, in forza dell&#8217;art. 1130 c.c., e con riguardo alla quale perci\u00f2 sussiste la legittimazione processuale di quest&#8217;ultimo ai sensi dell&#8217;art. 1131 c.c., senza necessit\u00e0 di autorizzazione o ratifica dell&#8217;assemblea. Pur in relazione alle cause inerenti all&#8217;ambito della rappresentanza istituzionale dell&#8217;amministratore, questi non pu\u00f2 partecipare alle attivit\u00e0 di mediazione privo della delibera dell&#8217;assemblea, in quanto l&#8217;amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all&#8217;art. 1136 c.c., comma 2, \u00e8 altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia (arg. da <\/em><em>C<\/em><em>ass. <\/em><em>S<\/em><em>ez. 3, 27\/03\/2019, n. 8473). Tale evenienza non corrisponde, dunque, all&#8217;ipotesi contemplata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 2 bis, il quale dispone che &#8220;quando l&#8217;esperimento del procedimento di mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l&#8217;accordo&#8221;, in quanto, ancor prima che mancato, qui l&#8217;accordo amichevole di definizione della controversia \u00e8 privo di giuridica possibilit\u00e0. Spetta infatti all&#8217;assemblea (e non all&#8217;amministratore) il &#8220;potere&#8221; di approvare una transazione riguardante spese d&#8217;interesse comune, ovvero di delegare l&#8217;amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell&#8217;attivit\u00e0 dispositiva negoziale affidatagli (cfr. <\/em><em>C<\/em><em>ass. <\/em><em>S<\/em><em>ez. 2, 16\/01\/2014, n. 821; <\/em><em>C<\/em><em>ass. <\/em><em>S<\/em><em>ez. 2, 25\/03\/1980, n. 1994). Parimenti, l&#8217;art. 1129 c.c., comma 9 (sempre introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220) obbliga l&#8217;amministratore ad &#8220;agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell&#8217;esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall&#8217;assemblea&#8221;, non rientrando, quindi, tra le attribuzioni dell&#8217;amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi senza apposita autorizzazione dell&#8217;assemblea.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote7anc\" id=\"sdfootnote7sym\">7<\/a>tale norma prevede che <em>s<\/em><em>alvo che sia stato espressamente dispensato dall&#8217;assemblea, l&#8217;amministratore \u00e8 tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell&#8217;esercizio nel quale il credito esigibile \u00e8 compreso, anche ai sensi dell&#8217;articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l&#8217;attuazione del presente codice<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote8anc\" id=\"sdfootnote8sym\">8<\/a>dalla motivazione: <em>Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l\u2019onere di promuovere la procedura di mediazione \u00e8 a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilit\u00e0 di cui al citato comma 1-bis conseguir\u00e0 la revoca del decreto ingiuntivo<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a href=\"#sdfootnote9anc\" id=\"sdfootnote9sym\">9<\/a>dalla motivazione: <em>in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall&#8217;assemblea in conformit\u00e0 della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall&#8217;art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di societ\u00e0 di capitali (Cass. Sez. 6 &#8211; 2, 08\/06\/2020, n. 10847; Cass. Sez. 6 &#8211; 2, 11\/08\/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10\/02\/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28\/06\/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell&#8217;impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell&#8217;interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui \u00e8 proposta l&#8217;azione, ma anche al momento della decisione. &#8230; Perch\u00e9 possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell&#8217;art. 2377 c.c., comma 8, \u00e8 necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cio\u00e8 provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l&#8217;avvenuta rimozione dell&#8217;iniziale causa di invalidit\u00e0 (Cass. Sez. 2, 09\/12\/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30\/12\/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19\/04\/1988, n. 3069). Se, invece, l&#8217;assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest&#8217;ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta. Ove, dunque, il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall&#8217;art. 2377 c.c., comma 8, (il quale espressamente dispone, peraltro, nel testo successivo al D.Lgs. n. 6 del 2003, che &#8220;&#8230; il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della societ\u00e0&#8230;&#8221;), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicch\u00e9 il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l&#8217;originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull&#8217;onere delle spese. &#8230;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti Mediazione e Condominio: tutto cambia, ma dal 30&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6909,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8,35,45],"tags":[],"class_list":["post-6902","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti","category-mediazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6902","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6902"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6902\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6908,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6902\/revisions\/6908"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6909"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}