{"id":7042,"date":"2023-01-16T19:38:30","date_gmt":"2023-01-16T18:38:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7042"},"modified":"2024-04-21T08:06:39","modified_gmt":"2024-04-21T06:06:39","slug":"condominio-le-novita-della-finanziaria-2023-sul-bonus-super-e-sul-bonus-ascensori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7042","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Le novit\u00e0 della finanziaria 2023 sul bonus &#8220;super&#8221; e sul bonus &#8220;ascensori&#8221;"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F7042&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Cop-Finanziaria-2023-e-Condominio-novita-su-bonus-super-e-ascensori_page-0001.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Cop-Finanziaria-2023-e-Condominio-novita-su-bonus-super-e-ascensori_page-0001-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7073\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Cop-Finanziaria-2023-e-Condominio-novita-su-bonus-super-e-ascensori_page-0001-725x1024.jpg 725w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Cop-Finanziaria-2023-e-Condominio-novita-su-bonus-super-e-ascensori_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Cop-Finanziaria-2023-e-Condominio-novita-su-bonus-super-e-ascensori_page-0001-768x1085.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Cop-Finanziaria-2023-e-Condominio-novita-su-bonus-super-e-ascensori_page-0001-1087x1536.jpg 1087w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Cop-Finanziaria-2023-e-Condominio-novita-su-bonus-super-e-ascensori_page-0001.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Finanziaria-2023-e-Condominio-novita-su-bonus-super-e-ascensori.pdf\">download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-x-large-font-size\"><strong>Le novit\u00e0 della finanziaria 2023 sul bonus &#8220;super&#8221; e sul bonus &#8220;ascensori&#8221;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; ormai una tradizione (pessima) del nostro ordinamento giuridico che la legge finanziaria (detta anche manovra; per la precisione, dal 2016 \u00e8 un testo unico che riunisce i contenuti di quanto un tempo era distinto in legge di bilancio e legge di stabilit\u00e0<a href=\"#sdfootnote1sym\" id=\"sdfootnote1anc\"><sup>1<\/sup><\/a>) giunga a fine anno introducendo nuove norme, anche non strettamente contabili, e pure modifiche di riforme, ovvero riforme delle riforme.<\/p>\n\n\n\n<p>Con apparentemente solo pochi articoli, ma perch\u00e8 &#8230; ciascuno consta di centinaia, se non migliaia, di commi.<\/p>\n\n\n\n<p>La finanziaria 2023 \u00e8 nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, e il suo art. 1 (unico articolo, formalmente, della parte I, sezione I, Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici), \u00e8 costituito da 923 (novecentoventitre !) commi.<\/p>\n\n\n\n<p>Sparse qua e l\u00e0 nella legge si trovano svariate norme anche molto importanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Solo per esempio, sono stabilite talune modifiche sulla entrata in vigore dei &#8220;pacchetti Cartabia&#8221;, ossia le ennesime riforme in materia civile e penale (che c&#8217;entrano con la finanziaria perch\u00e8 ad esse sono legati i fondi europei del famigerato PNRR, ossia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).<\/p>\n\n\n\n<p>A tale riguardo, per quanto pi\u00f9 interessa al Condominio:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; rimane fissata al 30.6.23 la modifica delle regole sulla procedura di Mediazione (in forza dell&#8217;art. 5-ter del d.lgs 28\/2010, a cui rimander\u00e0 l&#8217;art. 71-quater delle disp. att. cod. civ., sar\u00e0 consentito all&#8217;Amministratore di aderirvi, e di attivarla quando occorre, senza necessit\u00e0 di autorizzazione dell&#8217;Assemblea; ne abbiamo trattato in recente approfondimento su questa <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6902\">rivista<\/a>);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; sono anticipati al 28.2.23 l&#8217;aumento della competenza del Giudice di Pace (che diventer\u00e0, ad esempio per i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi di riscossione delle spese condominiali, ex art. 63 disp. att. c. c., fino ad Euro 10.000,00) e le nuove regole sui procedimenti cautelari (come per la fase cautelare delle impugnazioni di delibere assembleari, ex art. 1137 c.c.: ex art. 669-octies c.p.c., ai provvedimenti di accoglimento si applicher\u00e0 la previsione per cui l\u2019estinzione del giudizio di merito non determina l\u2019inefficacia dei provvedimenti stessi, e quindi il cond\u00f2mino che ha impugnato una delibera dell&#8217;Assemblea sostenendone la illegittimit\u00e0 ed ha ottenuto il provvedimento di sospensione della sua efficacia non avr\u00e0 interesse a coltivare ulteriormente la causa nel merito, e star\u00e0 al Condominio farlo, per sperare in un rigetto della impugnazione).<\/p>\n\n\n\n<p>Oltre a ci\u00f2, sono stabilite importanti modifiche quanto ai bonus:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; sulla loro durata ed entit\u00e0 (e ci\u00f2 invero \u00e8 pertinente ad una legge finanziaria posto che, come non deve mai essere dimenticato, i bonus sono detrazioni fiscali, e anche crediti d&#8217;imposta cedibili, nelle note opzioni, alternative al godimento diretto, della cessione a terzi ovvero al fornitore con lo sconto in fattura: quindi corrispondono sempre, e comunque, a minori entrare delle risorse pubbliche !)<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ma anche sulle maggioranze per le delibere (e questo con la finanziaria c&#8217;entrerebbe poco).<\/p>\n\n\n\n<p>Ci riferiamo, specificamente, al bonus &#8220;super&#8221; e al bonus &#8220;ascensori&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La riduzione del bonus &#8220;super&#8221;, ed i casi eccezionali in cui resta al 110 anche per il 2023<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ci riferiamo alle agevolazioni fiscali ex art. 119 decreto legge 34\/2020 (c.d. decreto rilancio), norma rubricata <em>Incentivi per l&#8217;efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici<\/em> (presente nel testo originario del decreto rilancio, oggetto per\u00f2 di innumerevoli modifiche<a href=\"#sdfootnote2sym\" id=\"sdfootnote2anc\"><sup>2<\/sup><\/a>)<\/p>\n\n\n\n<p>Ossia al bonus comunemente detto, anche ufficialmente, &#8220;super&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Era previsto che spettasse, nei condomini, al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.<\/p>\n\n\n\n<p>Le scadenze e le percentuali di cui sopra sono invero mutate, con un vero e proprio, e discutibile, cambio delle carte in tavola:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; dapprima a seguito di un decreto legge, detto &#8220;aiuti quater&#8221; (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, convertito dalla legge, convertito dalla legge 12 gennaio 2023), che se ne occupa all&#8217;art. 9, di cui riportiamo in calce il testo.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; poi, appunto, con la legge finanziaria per l&#8217;anno 2023, gi\u00e0 citata all&#8217;inizio, che se ne occupa ai commi 365 (sul bonus &#8220;ascensore&#8221;) ed 894 e 895 (sul bonus &#8220;super&#8221;, di cui riportiamo in calce il testo.<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; <\/strong><strong>per le spese sostenute nel 2023 l&#8217;agevolazione <\/strong><strong>del bonus &#8220;super&#8221; <\/strong><strong>\u00e8 ridotta in genere al 90%, restando eccezionalmente al 110%, nei condominii, in due sole ipotesi<\/strong><strong>:<\/strong><strong> <\/strong><strong>anzitutto, nell&#8217;ipotesi di interventi per i quali \u00e8 stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata entro il 25.11.22, a condizione che la delibera sia stata adottata entro il 24.11.22; <\/strong><strong><\/strong><strong>ed altres\u00ec nell&#8217;ipotesi di interventi per i quali \u00e8 stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata tra il 26.11.22 e il 31.12.22<\/strong><strong>,<\/strong><strong> a condizione che la delibera sia stata adottata entro il 18.11.22;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; resta confermata la riduzione della agevolazione al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La durata del bonus &#8220;ascensori&#8221; e la nuova maggioranza per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ci riferiamo alle agevolazioni fiscali ex art. 119-ter decreto legge 34\/2020 (c.d. decreto rilancio), norma rubricata <em>Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all&#8217;eliminazione di barriere architettoniche<\/em> (non presente nel testo originario del decreto rilancio, che si limitava ad includere le opere di eliminazione delle barriere architettoniche tra i possibili interventi secondari, detti trainati, rispetti ai principali, detti trainanti, costituiti essenzialmente dalle opere di efficientamento energetico e di consolidamento strutturale; introdotta dalla finanziaria dell&#8217;anno scorso).<\/p>\n\n\n\n<p>Ossia al bonus talvolta detto, ma impropriamente, &#8220;ascensori&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L&#8217;agevolazione del bonus &#8220;ascensori&#8221;, che era previsto spettasse al 75% per le spese sostenute nel 2022, \u00e8 stato prorogata, sempre al 75%, per le spese sostenute nel 2023, 2024 e 2025.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ma vi \u00e8 di pi\u00f9.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Analogamente a quanto era gi\u00e0 avvenuto con riguardo alle opere che beneficiano delle agevolazioni fiscali ex art. 119 (bonus &#8220;super&#8221;), anche per le opere che beneficiano delle agevolazioni fiscali ex art. 119-ter (bonus &#8220;ascensori&#8221;) \u00e8 stata introdotta una facilitazione quanto alla deliberazione in sede di Assemblea, prevedendo che per l&#8217;approvazione delle opere, oltre alla maggioranza delle teste (met\u00e0 pi\u00f9 uno degli intervenuti all&#8217;assemblea, di persona o per delega; in difetto, la delibera non potrebbe dirsi approvata), siano sufficienti, quanto alla maggioranza del valore, 333\/1000 (anzich\u00e8 i 500\/1000 che sarebbero necessari per le innovazioni c.d. agevolate ex art. 1120 comma secondo c.c., tra cui sono inclusi, al n. 2, <em>le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche<\/em>).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le norme sulle maggioranze per gli interventi agevolati dai due bonus (art. 119 comma 9-bis per il bonus &#8220;super&#8221;, gi\u00e0 presente da tempo, e art. 119-ter comma 4-bis per il bonus ascensori, introdotta invece ora) sono infatti quasi uguali<a href=\"#sdfootnote3sym\" id=\"sdfootnote3anc\"><sup>3<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, convertito dalla legge, convertito dalla legge 12 gennaio 2023<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>art. 9 &#8211; Modifiche agli incentivi per l&#8217;efficientamento energetico<\/td><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><td>1. All&#8217;articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: <strong>a) al comma 8-bis:<\/strong> <strong>1) al primo periodo, le parole \u00ab31 dicembre 2023\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell&#8217;anno 2023\u00bb;<\/strong> <strong>2) al secondo periodo, le parole \u00ab31 dicembre 2022\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab31 marzo 2023\u00bb;<\/strong> 3) dopo il secondo periodo e&#8217; inserito il seguente: \u00abPer gli interventi avviati a partire dal 1\u00b0 gennaio 2023 su unita&#8217; immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta&#8217; o di diritto reale di godimento sull&#8217;unita&#8217; immobiliare, che la stessa unita&#8217; immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.\u00bb; b) dopo il comma 8-bis e&#8217; aggiunto il seguente: \u00ab8-bis.1. Ai fini dell&#8217;applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento e&#8217; calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell&#8217;anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all&#8217;articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell&#8217;anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.\u00bb; c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e&#8217; aggiunto il seguente: \u00abFermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.\u00bb; d) dopo la Tabella 1, e&#8217; inserita la Tabella 1-bis di cui all&#8217;Allegato 1 al presente decreto. <strong>2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:<br>a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell&#8217;articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all&#8217;ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l&#8217;esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;<\/strong> b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l&#8217;istanza per l&#8217;acquisizione del titolo abilitativo. 3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all&#8217;articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, e&#8217; autorizzata la spesa nell&#8217;anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma e&#8217; erogato dall&#8217;Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalita&#8217; determinati con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. 4. Per gli interventi di cui all&#8217;articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all&#8217;articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d&#8217;imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all&#8217;Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell&#8217;originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all&#8217;Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell&#8217;articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d&#8217;imposta non utilizzata nell&#8217;anno non puo&#8217; essere usufruita negli anni successivi e non puo&#8217; essere richiesta a rimborso. L&#8217;Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell&#8217;andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell&#8217;articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate sono definite le modalita&#8217; attuative della disposizione di cui al presente comma. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, 92,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2023, 1.066 milioni di euro per l&#8217;anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l&#8217;anno 2025, 946,1 milioni di euro per l&#8217;anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2027, 273,4 milioni di euro per l&#8217;anno 2028, 118,6 milioni di euro per l&#8217;anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l&#8217;anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l&#8217;anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l&#8217;anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2034, ai sensi dell&#8217;articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 1 &#8211; Comma 365<\/td><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><td>All&#8217;articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: \u00ab31 dicembre 2022\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab3l dicembre 2025\u00bb; b) dopo il comma 4 e&#8217; aggiunto il seguente: \u00ab4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 e&#8217; necessaria la maggioranza dei partecipanti all&#8217;assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell&#8217;edificio\u00bb.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 1 &#8211; Comma 894<\/td><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><td>Le disposizioni dell\u2019articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano: a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condom\u00ecni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell\u2019articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; <strong>b) agli interventi effettuati dai condom\u00ecni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l\u2019esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176<\/strong> (n.d.r.: 19\/11\/2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 rilasciata ai sensi dell\u2019articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall\u2019amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell\u2019articolo 1129 del codice civile, non vi sia l\u2019obbligo di nominare l\u2019amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l\u2019assemblea, e <strong>a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell\u2019articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto legge n. 34 del 2020;<\/strong> <strong>c) agli interventi effettuati dai condom\u00ecni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l\u2019esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella dell\u2019entrata in vigore del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022<\/strong>, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 rilasciata ai sensi dell\u2019articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall\u2019amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell\u2019articolo 1129 del codice civile, non vi sia l\u2019obbligo di nominare l\u2019amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l\u2019assemblea, e <strong>a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell\u2019articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;<\/strong> d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l\u2019istanza per l\u2019acquisizione del titolo abilitativo<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 1 &#8211; Comma 895<\/td><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><\/tr><tr><td>Gli oneri derivanti dal comma 894 sono pari a 600.000 euro per l\u2019anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l\u2019anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 894 e il pre\u00ad sente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote1sym\" href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a> per chi desideri approfondire <a href=\"https:\/\/www.camera.it\/leg17\/465?tema=la_nuova_legge_di_bilancio\">https:\/\/www.camera.it\/leg17\/465?tema=la_nuova_legge_di_bilancio<\/a> Le nuove regole di bilancio, conseguenti all&#8217;introduzione, nel 2012, del principio del pareggio di bilancio in Costituzione, hanno reso necessario modificare alcune delle principali regole e procedure di contabilit\u00e0. Una delle pi\u00f9 importanti modifiche \u00e8 costituita dall&#8217;introduzione di una unica legge di bilancio, che ricomprende in un solo provvedimento sia la legge di stabilit\u00e0 che quella di bilancio. La disciplina di tale nuova legge costituisce l&#8217;oggetto della legge 4 agosto 2016, n.163, che a tal fine ridisegna la struttura della legge di contabilit\u00e0 e finanza pubblica n. 196 del 2009. &#8230; La legge n. 163\/2016 ha previsto l&#8217;articolazione della legge di bilancio in due sezioni, la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti della precedente legge di stabilit\u00e0, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il Documento di Economia e Finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione \u00e8 dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote2sym\" href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a> attualmente l&#8217;art. 119 decreto legge 34\/2020 (decreto rilancio) consta di 16 commi che per\u00f2, se consideriamo i vari bis, ter, quater, quinquies diventano pi\u00f9 di una quarantina, con un totale di quasi 6.500 parole;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">conviene quindi riportare come l&#8217;Agenzia delle Entrate ha sintetizzato nel proprio sito istituzionale gli specifici interventi che possono beneficiare del &#8220;superbonus&#8221;(traiamo da pagina web visibile all&#8217;1.1.23):<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">gli interventi principali (o trainanti) sono:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; interventi di isolamento termico degli involucri edilizi<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unit\u00e0 immobiliari di edifici plurifamiliari;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; interventi antisismici (sismabonus);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">gli interventi aggiuntivi (o trainati) (ossia eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico) sono:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; interventi di efficientamento energetico<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; eliminazione delle barriere architettoniche<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">&#8211; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote3sym\" href=\"#sdfootnote3anc\">3<\/a><strong> <\/strong><strong>Art. 119<\/strong> decreto legge 34\/2020 (c.d. decreto rilancio), <em>Incentivi per l&#8217;efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici<\/em>, <strong>Comma <\/strong><strong>9-bis.<\/strong>: <em>Le deliberazioni dell&#8217;assemblea del condominio aventi per oggetto l&#8217;approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonch\u00e8 l&#8217;adesione all&#8217;opzione per la cessione o per lo sconto di cui all&#8217;articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell&#8217;edificio. Le deliberazioni dell&#8217;assemblea del condominio, aventi per oggetto l&#8217;imputazione a uno o pi\u00f9 condomini dell&#8217;intera spesa riferita all&#8217;intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalit\u00e0 di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Art. 119-ter<\/strong> decreto legge 34\/2020 (c.d. decreto rilancio), <em>Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all&#8217;eliminazione di barriere architettoniche<\/em>, <strong>Comma <\/strong><strong>4-bis.<\/strong>: <em>Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 e&#8217; necessaria la maggioranza dei partecipanti all&#8217;assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell&#8217;edificio.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti Le novit\u00e0 della finanziaria 2023 sul bonus &#8220;super&#8221;&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7047,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[48,8,35],"tags":[],"class_list":["post-7042","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-decreto-rilancio","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7042"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7042\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7077,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7042\/revisions\/7077"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7047"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}