{"id":7078,"date":"2023-01-19T08:16:22","date_gmt":"2023-01-19T07:16:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7078"},"modified":"2023-10-29T08:46:42","modified_gmt":"2023-10-29T07:46:42","slug":"condominio-convegno-anaci-venezia-19-1-23-limpianto-idrico-condominiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7078","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Convegno ANACI Venezia 19.1.23 &#8211; L&#8217;impianto idrico condominiale &#8211; AGGIORNAMENTO AL D.LGS. N. 18\/2023"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F7078&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Anaci-Venezia-19-01-23-Limpianto-idrico-condominiale-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Anaci-Venezia-19-01-23-Limpianto-idrico-condominiale-1-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7079\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Anaci-Venezia-19-01-23-Limpianto-idrico-condominiale-1-725x1024.jpg 725w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Anaci-Venezia-19-01-23-Limpianto-idrico-condominiale-1-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Anaci-Venezia-19-01-23-Limpianto-idrico-condominiale-1-768x1085.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Anaci-Venezia-19-01-23-Limpianto-idrico-condominiale-1-1087x1536.jpg 1087w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Anaci-Venezia-19-01-23-Limpianto-idrico-condominiale-1.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Anaci-Venezia-Convegno-19.1.23-su-impianto-idrico-slides-relazione-Avv.-Cecchinato.pdf\">download slides relazione<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\">N.B. SUCCESSIVAMENTE AL CONVEGNO E&#8217; STATO EMANATO IL D.LGS. N. 18\/2023<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta, precisamente, del DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18, intitolato <strong><em>Attuazione della direttiva (UE) 2020\/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano<\/em><\/strong><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Per l&#8217;art. 1, <em>Obiettivi<\/em>,  l&#8217;intervento normativo <em>disciplina la qualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano<\/em>, e <em>gli obiettivi sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonche&#8217; il miglioramento dell&#8217;accesso alle acque destinate al consumo umano<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/D.LGS_.-18-2023.pdf\">Qui<\/a> \u00e8 scaricabile il testo integrale.<\/p>\n\n\n\n<p>Molto importanti sono le prime indicazioni ufficiali, che si trovano nelle <em>Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell&#8217;acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020\/2184<\/em>, elaborate dall&#8217;Istituto Superiore di Sanit\u00e0 attraverso un gruppo di lavoro ad hoc, e diffuse come <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">Rapporto Itsan 22\/23 <\/mark><\/strong>, il cui testo integrale \u00e8 <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Rapporto-ISTISAN-22-32.pdf\">qui<\/a> scaricabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito, per comodit\u00e0, trascriviamo in tabella l&#8217;art. 2, <em>Definizioni<\/em>, evidenziando i passaggi di particolare l&#8217;importanza per l&#8217;Amministratore di Condominio. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-regular\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 2 &#8211; Definizioni<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:<\/td><\/tr><tr><td>a) \u00abacque destinate al consumo umano\u00bb, in prosieguo anche denominate \u00abacque potabili\u00bb:<br>1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;<br>2) tutte le acque utilizzate in un&#8217;impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato;<\/td><\/tr><tr><td>b) \u00aballacciamento idrico\u00bb: la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all&#8217;erogazione del servizio a uno o piu&#8217; utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al punto di consegna dell&#8217;acquedotto; l&#8217;allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita&#8217; del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta&#8217; privata;<\/td><\/tr><tr><td>c) \u00abarea di ricarica o alimentazione\u00bb: la porzione di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da considerare nell&#8217;area di alimentazione anche le eventuali porzioni di bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante opere di trasferimento idrico;<\/td><\/tr><tr><td>d) \u00abAnagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)\u00bb: il sistema informativo centralizzato, istituito presso l&#8217;Istituto Superiore di Sanita&#8217; ai sensi dell&#8217;articolo 19;<\/td><\/tr><tr><td>e) \u00abautorita&#8217; sanitaria locale territorialmente competente\u00bb: l&#8217;Azienda sanitaria locale (ASL), l&#8217;Azienda Unita&#8217; Sanitaria Locale (AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla salubrita&#8217; delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali;<\/td><\/tr><tr><td>f) \u00abcasa o chiosco dell&#8217;acqua\u00bb: un&#8217;unita&#8217; distributiva aperta al pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco;<\/td><\/tr><tr><td>g) \u00abCentro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)\u00bb: la struttura funzionale all&#8217;attuazione del presente decreto, attribuita all&#8217;Istituto Superiore di Sanita&#8217; ai sensi dell&#8217;articolo 19;<\/td><\/tr><tr><td>h) \u00abcontrollo della qualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano\u00bb: l&#8217;insieme di attivita&#8217; effettuate regolarmente in conformita&#8217; all&#8217;articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all&#8217;articolo 4, nei punti di rispetto delle conformita&#8217; indicati all&#8217;articolo 5;<\/td><\/tr><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">i) \u00abedifici prioritari\u00bb o \u00ablocali prioritari\u00bb: gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all&#8217;acqua, come individuati in allegato VIII;<\/mark><br>[ <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/allegato-VIII.pdf\">allegato VIII<\/a><\/mark> ]<\/td><\/tr><tr><td>l) \u00abEnte di governo dell&#8217;ambito territoriale ottimale\u00bb (EGATO): l&#8217;organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell&#8217;ATO e al quale e&#8217; trasferito l&#8217;esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell&#8217;articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;<\/td><\/tr><tr><td>m) \u00abevento pericoloso\u00bb: un qualsiasi evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema;<\/td><\/tr><tr><td>n) \u00abgestore idro-potabile\u00bb: il gestore del servizio idrico integrato cosi&#8217; come riportato all&#8217;articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori;<\/td><\/tr><tr><td>o) \u00abfiliera idro-potabile\u00bb: l&#8217;insieme dei processi che presiedono alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo,<br>che possono avere effetti sulla qualita&#8217; dell&#8217;acqua; sono parte della filiera, tra l&#8217;altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque<br>da destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse idriche da destinare al consumo umano, o, piu&#8217; in generale, gli approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell&#8217;acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d&#8217;uso;<\/td><\/tr><tr><td>p) \u00absistema di fornitura idro-potabile\u00bb: l&#8217;insieme di risorse, sistemi e attivita&#8217; operate dal gestore idro-potabile a partire dall&#8217;approvvigionamento delle risorse idriche, comprendendo i trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna; sono altresi&#8217; considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua;<\/td><\/tr><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">q) \u00abgestore della distribuzione idrica interna\u00bb: il proprietario, il titolare, l&#8217;amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d&#8217;uso dell&#8217;acqua;<\/mark><\/td><\/tr><tr><td>r) \u00abimpresa alimentare\u00bb: un&#8217;impresa alimentare quale definita all&#8217;articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178\/2002;<\/td><\/tr><tr><td>s) \u00abindicatori di perdite idriche di rete\u00bb, da utilizzare ai fini della valutazione dei miglioramenti conseguiti ai sensi della direttiva 2000\/60\/CE: gli indicatori specificamente definiti nell&#8217;allegato A (RQTI) alla deliberazione dell&#8217;Autorita&#8217; di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917\/2017\/R\/IDR;<\/td><\/tr><tr><td>t) \u00abmisura di controllo\u00bb: ogni azione o attivita&#8217; posta in essere nella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell&#8217;acqua o, comunque, un&#8217;alterazione indesiderata della qualita&#8217; dell&#8217;acqua;<\/td><\/tr><tr><td>u) \u00abmonitoraggio\u00bb: l&#8217;esecuzione di una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni su elementi significativi della filiera idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della qualita&#8217; dell&#8217;acqua; per monitoraggio operativo si intende la sequenza programmata di osservazioni o misure per valutare il regolare funzionamento delle \u00abmisure di controllo\u00bb poste in essere nell&#8217;ambito della filiera idro-potabile;<\/td><\/tr><tr><td>v) \u00aboperatore del settore alimentare\u00bb: un operatore del settore alimentare quale definito all&#8217;articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178\/2002;<\/td><\/tr><tr><td>z) \u00aboperatore economico\u00bb, riferito a reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano: qualsiasi persona fisica o giuridica che sottopone ai processi di certificazione e di autorizzazione tali prodotti in conformita&#8217; all&#8217;articolo 11, che puo&#8217; essere il fabbricante, l&#8217;importatore, il distributore o il rappresentante autorizzato;<\/td><\/tr><tr><td>aa) \u00abpericolo\u00bb: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell&#8217;acqua, o relativo alla condizione dell&#8217;acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;<\/td><\/tr><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">bb) \u00abpiano di sicurezza dell&#8217;acqua\u00bb: il piano attraverso il quale e&#8217; definita ed implementata l&#8217;analisi di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in conformita&#8217; all&#8217;articolo 6, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di competenza:<\/mark><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuata in conformita&#8217; all&#8217;articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque;<br>2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell&#8217;acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata in conformita&#8217; all&#8217;articolo 8;<\/mark><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all&#8217;edificio, effettuata in conformita&#8217; all&#8217;articolo 9;<\/mark><\/td><\/tr><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">cc) \u00abpunto di consegna\u00bb: il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all&#8217;impianto o agli impianti dell&#8217;utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e&#8217; posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La responsabilita&#8217; del gestore idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita&#8217; del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta&#8217; privata;<\/mark><\/td><\/tr><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">dd) \u00abpunto di utenza\u00bb o \u00abpunto d&#8217;uso\u00bb: il punto di uscita dell&#8217;acqua destinata al consumo umano, da cui si puo&#8217; attingere o utilizzare direttamente l&#8217;acqua, generalmente identificato nel rubinetto;<\/mark><\/td><\/tr><tr><td>ee) \u00abrete di distribuzione del gestore idro-potabile\u00bb: l&#8217;insieme delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze private e i servizi pubblici;<\/td><\/tr><tr><td>ff) \u00abrischio\u00bb: una combinazione della probabilita&#8217; di un evento pericoloso e della gravita&#8217; delle conseguenze se il pericolo e l&#8217;evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile;<\/td><\/tr><tr><td>gg) \u00abSistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI)\u00bb: lo strumento per la raccolta e diffusione delle informazioni relative allo stato di qualita&#8217; delle acque interne e marine sviluppato e gestito dall&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita&#8217; di cui alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il SINTAI, gestito da ISPRA, e&#8217; il nodo nazionale \u00abWater Information System for Europe\u00bb (WISE), come definito dal decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 \u00abIndividuazione delle informazioni territoriali e modalita&#8217; per la raccolta, lo scambio e l&#8217;utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque\u00bb e lo strumento per la trasmissione dei dati all&#8217;Agenzia Europea dell&#8217;Ambiente di cui al Regolamento (CE) n. 401\/2009 del Parlamento Europeo;<\/td><\/tr><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">hh) \u00absistema o impianto di distribuzione interno\u00bb, anche detto \u00abrete di distribuzione interna\u00bb o \u00absistema di distribuzione domestico\u00bb: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la \u00abrete di distribuzione del gestore idro-potabile\u00bb, connesso a quest&#8217;ultima direttamente o attraverso l&#8217;allacciamento idrico;<\/mark><\/td><\/tr><tr><td>ii) \u00abzona di fornitura idro-potabile\u00bb, di seguito anche \u00abzona di fornitura\u00bb o \u00abwater supply zone\u00bb: un&#8217;area all&#8217;interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualita&#8217; puo&#8217; essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Sempre per comodit\u00e0 si riportano l&#8217;art. 5, <em>Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati<\/em>, l&#8217;art. 9, <em>Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni<\/em>, e l&#8217;art. 23, <em>Sanzioni<\/em>:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 5 &#8211; Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1. I valori per i parametri elencati nell&#8217;allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati:<br>a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficolta&#8217; tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all&#8217;interno dei locali pubblici e privati;<br>b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna; <br>c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;<br>d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa; <br>e) per le acque prodotte dalle case dell&#8217;acqua, nel punto di consegna alla casa dell&#8217;acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto in articolo 3, comma 3.<\/td><\/tr><tr><td>2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che quest&#8217;ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro sono rispettati nel punto di consegna quale definito all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera cc.<\/td><\/tr><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all&#8217;interno dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l&#8217;adempimento degli obblighi previsti all&#8217;articolo 9.<\/mark><\/td><\/tr><tr><td>Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell&#8217;allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l&#8217;inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione:<br>a) l&#8217;autorita&#8217; sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali, ad esempio:<br>1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio;<br>2) ferma restando la responsabilita&#8217; primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilita&#8217; di impiego di adeguate tecniche di trattamento, tenendo conto della fattibilita&#8217; tecnica e economica di<br>tali misure;<br>b) l&#8217;autorita&#8217; sanitaria locale territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche&#8217; i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 9 &#8211; Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all&#8217;allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell&#8217;allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualita&#8217; delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.<\/mark><br>[ <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/allegato-VIII.pdf\">allegato VIII<\/a><\/mark> ]<\/td><\/tr><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell&#8217;acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020\/2184, Rapporto ISTISAN 22\/32.<\/mark><br>[ <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Rapporto-ISTISAN-22-32.pdf\">rapporto ISTISAN 22\/32<\/a> ]<\/td><\/tr><tr><td>3. Nei casi di non conformita&#8217; ai punti d&#8217;uso nei locali degli edifici prioritari di cui al comma 1, ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto delle disposizioni applicabili ai sensi dell&#8217;articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano le misure correttive di cui all&#8217;articolo 15.<\/td><\/tr><tr><td>Le regioni e province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e dell&#8217;installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l&#8217;acqua destinata al consumo umano, anche nell&#8217;ambito delle attivita&#8217; di formazione professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e di altre norme regionali o provinciali di settore.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 23 &#8211; Sanzioni<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1. Salvo che il fatto costituisca reato:<br>a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), e&#8217; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, e&#8217; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; <br><\/mark>c) chiunque utilizza in un&#8217;impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l&#8217;immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita&#8217; del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e&#8217; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;<br>d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell&#8217;acqua, in violazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e&#8217; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; <br>e) l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell&#8217;articolo 8, e&#8217; soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;<br>f) l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita&#8217; non adeguata menzionate all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera d), e&#8217; punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">g) l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell&#8217;articolo 9, e&#8217; soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;<\/mark><br>h) l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell&#8217;articolo 14, e&#8217; soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;<br>i) l&#8217;inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorita&#8217; per ripristinare la qualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, e&#8217; punita:<br>1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l&#8217;acqua non e&#8217; fornita al pubblico;<br>2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l&#8217;acqua e&#8217; fornita al pubblico;<br>3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile;<br>l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 14, comma 3 e 4, e&#8217; punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;<br>m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all&#8217;articolo 18, e&#8217; soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro;<br>n) la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneita&#8217; adottati ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la valutazione della conformita&#8217; dei ReMaF come indicato in allegato IX, e&#8217; punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;<\/td><\/tr><tr><td>2. Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all&#8217;articolo 11, comma 4:<br>a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l&#8217;immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita&#8217; dell&#8217;autorizzazione rilasciata ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 5, e&#8217; soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro;<br>b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneita&#8217; per l&#8217;uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e&#8217; soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;<br>c) l&#8217;operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione all&#8217;Organismo di certificazione sui ReMaF di cui all&#8217;articolo 11, comma 11, lettera d), e&#8217; soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro; <br>d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all&#8217;articolo 11, comma 14, e&#8217; soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.<\/td><\/tr><tr><td>3. All&#8217;accertamento e alla contestazione delle violazioni e all&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorita&#8217; sanitarie locali territorialmente competenti.<\/td><\/tr><tr><td>4. I proventi derivanti dall&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all&#8217;entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/td><\/tr><tr><td>5. L&#8217;entita&#8217; delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e&#8217; aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell&#8217;indice nazionale dei prezzi al consumo per l&#8217;intera collettivita&#8217;, rilevato dall&#8217;ISTAT, mediante decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.<\/td><\/tr><tr><td>6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le<br>disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.<\/td><\/tr><tr><td>7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,<br>l&#8217;autorita&#8217; competente, oltre ai criteri di cui all&#8217;articolo 11 della<br>legge n. 689 del 1981, puo&#8217; tener conto dei danni cagionati a cose o<br>persone per effetto della violazione di disposizioni del presente<br>decreto.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N.B. SUCCESSIVAMENTE AL CONVEGNO E&#8217; STATO EMANATO IL D.LGS. N. 18\/2023 Si tratta, precisamente, del&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7082,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8,26],"tags":[],"class_list":["post-7078","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","category-convegni-e-corsi-materiale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7078","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7078"}],"version-history":[{"count":39,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7078\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8631,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7078\/revisions\/8631"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7082"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}