{"id":7206,"date":"2023-02-28T23:37:00","date_gmt":"2023-02-28T22:37:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7206"},"modified":"2024-01-03T11:40:43","modified_gmt":"2024-01-03T10:40:43","slug":"codice-di-procedura-civile-le-modifiche-della-cartabia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7206","title":{"rendered":"CODICE DI PROCEDURA CIVILE &#8211; LE MODIFICHE DELLA &#8220;CARTABIA&#8221;"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F7206&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"has-large-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color\">LIBRO PRIMO &#8211; Disposizioni generali<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-black-color has-text-color has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Art. 7 &#8211; Competenza del giudice di pace<\/td><\/tr><tr><td>Il giudice di pace \u00e8 competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a&nbsp;<strong>diecimila euro,<\/strong>&nbsp;quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.<br>Il giudice di pace \u00e8 altres\u00ec competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purch\u00e9 il valore della controversia non superi&nbsp;<strong>venticinquemila euro<\/strong>.<br>\u00c8 competente qualunque ne sia il valore: <br>1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; <br>2) per le cause relative alla misura ed alle modalit\u00e0 d\u2019uso dei servizi di condominio di case; <br>3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilit\u00e0; <br>3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 37 &#8211; Difetto di giurisdizione<\/td><\/tr><tr><td>Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione <s>o dei giudici speciali<\/s> \u00e8 rilevato, anche d\u2019ufficio, in qualunque stato e grado del processo.<strong><br>Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali \u00e8 rilevato anche d\u2019ufficio nel giudizio di primo grado.<br>Nei giudizi di impugnazione pu\u00f2 essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l\u2019attore non pu\u00f2 impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 40 &#8211; Connessione<\/td><\/tr><tr><td>Se sono proposte davanti a giudici diversi pi\u00f9 cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza (alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.<br>La connessione non pu\u00f2 essere eccepita dalle parti n\u00e9 rilevata d\u2019ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non pu\u00f2 essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l\u2019esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.<br>Nei casi previsti negli artt.<br>31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l\u2019applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt.<br>409 e 442.<br><strong>In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.<\/strong><br>Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.<br>Se la causa \u00e8 stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli artt.<br>426, 427 e 439.<br>Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinch\u00e9 siano decise nello stesso processo.<br>Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d\u2019ufficio la connessione a favore del tribunale.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 47 &#8211; Procedimento del regolamento di competenza<\/td><\/tr><tr><td>L\u2019istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si \u00e8 costituita personalmente.<br>Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza (1) che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell\u2019impugnazione ordinaria nel caso previsto nell\u2019articolo 43 secondo comma.<br>L\u2019adesione delle parti pu\u00f2 risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.<br><strong>La parte che propone l\u2019istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall\u2019ultima notificazione alle altre parti<\/strong>Il regolamento d\u2019ufficio \u00e8 richiesto con ordinanza dal giudice<s>, il quale dispone la rimessione del fascicolo d\u2019ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.<\/s>&nbsp;Le parti, alle quali \u00e8 notificato il ricorso o comunicata l\u2019ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare&nbsp;<strong>alla Corte<\/strong>&nbsp;di cassazione scritture difensive e documenti.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 48 &#8211; Sospensione dei processi<\/td><\/tr><tr><td>I processi relativamente ai quali \u00e8 chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui \u00e8&nbsp;<strong>depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o \u00e8 pronunciata l\u2019ordinanza&nbsp;<\/strong>che richiede il regolamento che richiede il regolamento.<br>Il giudice pu\u00f2 autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 49 &#8211; Sentenza di regolamento di competenza<\/td><\/tr><tr><td><s>Il regolamento \u00e8 pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell\u2019articolo 47, ultimo comma.<\/s>&nbsp;<strong>L\u2019ordinanza con cui<\/strong>&nbsp;la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, d\u00e0 i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinch\u00e9 provvedano alla loro difesa.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 50-bis &#8211; Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale<\/td><\/tr><tr><td>Il tribunale giudica in composizione collegiale: <br>1) nelle cause nelle quali \u00e8 obbligatorio l\u2019intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; <br>2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; <br>3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; <br>4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;&nbsp;<br><s>5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell\u2019assemblea e del consiglio di amministrazione, nonch\u00e9 nelle cause di responsabilit\u00e0 da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle societ\u00e0, delle mutue assicuratrici e societ\u00e0 cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;<\/s><br><s>6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;<\/s>&nbsp;<br>7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.<br>7-bis) nelle cause di cui all\u2019articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.<br>206.<br>Il tribunale giudica altres\u00ec in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 78 &#8211; Curatore speciale<\/td><\/tr><tr><td>Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l\u2019assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, pu\u00f2 essere nominato all\u2019incapace, alla persona giuridica o all\u2019associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finch\u00e9 subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l\u2019assistenza.<br>Si procede altres\u00ec alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi \u00e8 conflitto d\u2019interessi col rappresentante.<br><s>Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d\u2019ufficio e a pena di nullit\u00e0 degli atti del procedimento:1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilit\u00e0 genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell\u2019altro;2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell\u2019articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n.<br>184;3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l\u2019adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.In ogni caso il giudice pu\u00f2 nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 80 &#8211; Provvedimento di nomina del curatore speciale<\/td><\/tr><tr><td>L\u2019istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente dell\u2019ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.<br>Se la necessit\u00e0 di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d\u2019ufficio, il giudice che procede.<br>Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto.<br>Questo \u00e8 comunicato al pubblico ministero affinch\u00e9 provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell\u2019incapace, della persona giuridica o dell\u2019associazione non riconosciuta.<br><s>Al curatore speciale del minore il giudice pu\u00f2 attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.<br>Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto.<br>Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilit\u00e0 genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perch\u00e9 mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 96 &#8211; Responsabilit\u00e0 aggravata<\/td><\/tr><tr><td>Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell\u2019altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d\u2019ufficio, nella sentenza.<br>Il giudice che accerta l\u2019inesistenza del diritto per cui \u00e8 stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l\u2019esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l\u2019attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.<br>La liquidazione dei danni \u00e8 fatta a norma del comma precedente.<br>In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell\u2019articolo 91, il giudice, anche d\u2019ufficio, pu\u00f2 altres\u00ec condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata&nbsp;<strong>Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altres\u00ec la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 101 &#8211; Principio del contraddittorio<\/td><\/tr><tr><td>Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non pu\u00f2 statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale \u00e8 proposta non \u00e8 stata regolarmente citata e non \u00e8 comparsa.<br><strong>Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione \u00e8 derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni.<br>Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d\u2019ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullit\u00e0, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 118 &#8211; Ordine d\u2019ispezione di persone e di cose<\/td><\/tr><tr><td>Il giudice pu\u00f2 ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purch\u00e9 ci\u00f2 possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.<br>Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice&nbsp;<strong>la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e<\/strong>&nbsp;pu\u00f2 da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell\u2019articolo 116 secondo comma.<br>Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 121 &#8211; Libert\u00e0 di forme<\/td><\/tr><tr><td><strong>Chiarezza e sinteticit\u00e0 degli atti<\/strong>) Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma pi\u00f9 idonea al raggiungimento del loro scopo.<strong>&nbsp;Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 127 &#8211; Direzione dell\u2019udienza<\/td><\/tr><tr><td>L\u2019udienza \u00e8 diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.<br>Il giudice che la dirige pu\u00f2 fare o prescrivere quanto occorre affinch\u00e9 la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente&nbsp;<strong>Il giudice pu\u00f2 disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l\u2019udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 127-bis &#8211; Udienza mediante collegamenti audiovisivi<\/td><\/tr><tr><td><strong>Lo svolgimento dell\u2019udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza pu\u00f2 essere disposto dal giudice quando non \u00e8 richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.<br>Il provvedimento di cui al primo comma \u00e8 comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell\u2019udienza.<br>Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, pu\u00f2 chiedere che l\u2019udienza si svolga in presenza.<br>Il giudice, tenuto conto dell\u2019utilit\u00e0 e dell\u2019importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale pu\u00f2 anche disporre che l\u2019udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.<br>In tal caso resta ferma la possibilit\u00e0 per queste ultime di partecipare in presenza.<br>Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice d\u00e0 atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati<\/strong>.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 127-ter &#8211; Deposito di note scritte in sostituzione dell\u2019udienza<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>L\u2019udienza, anche se precedentemente fissata, pu\u00f2 essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.<br>Negli stessi casi, l\u2019udienza \u00e8 sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.<br>Con il provvedimento con cui sostituisce l\u2019udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note.<br>Ciascuna parte costituita pu\u00f2 opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformit\u00e0.<br>Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice d\u00e0 atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.<\/strong><br><strong>Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.<\/strong><br><strong>Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.<br>Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all\u2019udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l\u2019estinzione del processo.<\/strong><br><strong>Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo \u00e8 considerato data di udienza a tutti gli effetti.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 136 &#8211; Comunicazioni<\/td><\/tr><tr><td>Il cancelliere, con biglietto di cancelleria fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e d\u00e0 notizia di quei provvedimenti per i quali \u00e8 disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.<br>Il biglietto \u00e8 consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.<br>Salvo che la legge disponga diversamente, se non \u00e8 possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto&nbsp;<s>viene trasmesso a mezzo telefax, o<\/s>&nbsp;\u00e8 rimesso all\u2019ufficiale giudiziario per la notifica.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 137 &#8211; Notificazioni<\/td><\/tr><tr><td>Le notificazioni, quando non \u00e8 disposto altrimenti sono eseguite dall\u2019ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.<br>L\u2019ufficiale giudiziario&nbsp;<strong>o l\u2019avvocato&nbsp;<\/strong>esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all\u2019originale dell\u2019atto da notificarsi.<br>Se l\u2019atto da notificare o comunicare \u00e8 costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l\u2019ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell\u2019atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all\u2019originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi.<br>Se richiesto, l\u2019ufficiale giudiziario invia l\u2019atto notificato anche attraverso strumenti telematici all\u2019indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell\u2019atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.<br>Se la notificazione non pu\u00f2 essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell\u2019articolo 143, l\u2019ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell\u2019atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all\u2019originale e alla copia dell\u2019atto stesso.<br>Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell\u2019atto.<br>Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.<br><strong>L\u2019avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalit\u00e0 previste dalla legge.<\/strong><br><strong>L\u2019ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell\u2019avvocato se quest\u2019ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalit\u00e0 prevista dalla legge, salvo che l\u2019avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalit\u00e0 non \u00e8 possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.<br>Della dichiarazione \u00e8 dato atto nella relazione di notificazione.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 139 &#8211; Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio<\/td><\/tr><tr><td>Se non avviene nel modo previsto nell\u2019articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l\u2019ufficio o esercita l\u2019industria o il commercio.<br>Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l\u2019ufficiale giudiziario consegna copia dell\u2019atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all\u2019ufficio o all\u2019azienda, purch\u00e9 non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.<br>In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia \u00e8 consegnata al portiere dello stabile dove \u00e8 l\u2019abitazione, l\u2019ufficio o l\u2019azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.<br><strong>Se la copia \u00e8 consegnata al portiere o al vicino, l\u2019ufficiale giudiziario ne d\u00e0 atto nella relazione di notificazione, specificando le modalit\u00e0 con le quali ne ha accertato l\u2019identit\u00e0, e d\u00e0 notizia al destinatario dell\u2019avvenuta notificazione dell\u2019atto, a mezzo di lettera raccomandata.<\/strong><br>Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l\u2019atto pu\u00f2 essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.<br>Quando non \u00e8 noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa \u00e8 ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto \u00e8 possibile le disposizioni precedenti.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 147 &#8211; Tempo delle notificazioni<\/td><\/tr><tr><td>Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.<br><strong>Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.<br>Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui \u00e8 generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui \u00e8 generata la ricevuta di avvenuta consegna.<br>Se quest\u2019ultima \u00e8 generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 149-bis &#8211; Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall\u2019ufficiale giudiziario<\/td><\/tr><tr><td><strong>L\u2019ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario \u00e8 un soggetto per il quale la legge prevede l\u2019obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell\u2019articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell\u2019amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.<\/strong><br>Se procede ai sensi del primo comma, l\u2019ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell\u2019atto sottoscritta con firma digitale all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.<br>La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.<br>L\u2019ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all\u2019articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all\u2019atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.<br>La relazione contiene le informazioni di cui all\u2019articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l\u2019indirizzo di posta elettronica presso il quale l\u2019atto \u00e8 stato inviato.<br>Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalit\u00e0 previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.<br>Eseguita la notificazione, l\u2019ufficiale giudiziario restituisce all\u2019istante o al richiedente, anche per via telematica, l\u2019atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color\">LIBRO SECONDO &#8211; Del processo di cognizione<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 163 &#8211; Contenuto della citazione<\/td><\/tr><tr><td>La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.<br>Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell\u2019anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.<br>L\u2019atto di citazione deve contenere: <br>1) l\u2019indicazione del tribunale davanti al quale la domanda \u00e8 proposta; <br>2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell\u2019attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto \u00e8 una persona giuridica, un\u2019associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l\u2019indicazione dell\u2019organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; <br>3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;&nbsp;<br><strong>3-bis) l\u2019indicazione, nei casi in cui la domanda \u00e8 soggetta a condizione di procedibilit\u00e0, dell\u2019assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;<\/strong>&nbsp;<br>4) l\u2019esposizione&nbsp;<strong>in modo chiaro e specifico&nbsp;<\/strong>dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; <br>5) l\u2019indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l\u2019attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; <br>6) il nome e il cognome del procuratore e l\u2019indicazione della procura, qualora questa sia stata gi\u00e0 rilasciata;&nbsp;<br><strong>7) l\u2019indicazione del giorno dell\u2019udienza di comparizione; l\u2019invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell\u2019udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall\u2019articolo 166 e a comparire, nell\u2019udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell\u2019articolo 168-bis, con l\u2019avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato \u00e8 obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall\u2019articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, pu\u00f2 presentare istanza per l\u2019ammissione al patrocinio a spese dello Stato.<\/strong><br>L\u2019atto di citazione, sottoscritto a norma dell\u2019articolo 125, \u00e8 consegnato dalla parte o dal procuratore all\u2019ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli aricoli 137 e seguenti.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 163-bis &#8211; Termini per comparire<\/td><\/tr><tr><td>Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell\u2019udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di&nbsp;<strong>centoventi<\/strong>&nbsp;giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all\u2019estero.<br><s>Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente pu\u00f2, su istanza dell\u2019attore e con decreto motivato in calce all\u2019atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla met\u00e0 i termini indicati dal primo comma.<\/s>&nbsp;Se il termine assegnato dall\u2019attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, pu\u00f2 chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest\u2019ultimo termine, l\u2019udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall\u2019attore.<br>Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all\u2019attore, almeno cinque giorni liberi prima dell\u2019udienza fissata dal presidente.<strong>&nbsp;In questo caso i termini di cui all\u2019articolo 171-ter decorrono dall\u2019udienza cos\u00ec fissata.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 164 &#8211; Nullit\u00e0 della citazione<\/td><\/tr><tr><td>La citazione \u00e8 nulla se \u00e8 omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell\u2019articolo 163, se manca l\u2019indicazione della data dell\u2019udienza di comparizione, se \u00e8 stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l\u2019avvertimento previsto dal numero 7) dell\u2019articolo 163.<br>Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullit\u00e0 della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d\u2019ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio.<br>Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.<br>Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell\u2019articolo 307, comma terzo.<br>La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l\u2019inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell\u2019avvertimento previsto dal numero 7) dell\u2019articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.<br>La citazione \u00e8 altres\u00ec nulla se \u00e8 omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell\u2019articolo 163 ovvero se manca l\u2019esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.<br>Il giudice, rilevata la nullit\u00e0 ai sensi del comma precedente, fissa all\u2019attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si \u00e8 costituito, per integrare la domanda.<br>Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.<br>Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l\u2019udienza ai sensi del secondo comma&nbsp;<strong>dell\u2019articolo 171-bis&nbsp;<\/strong>e si applica l\u2019articolo 167.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 165 &#8211; Costituzione dell\u2019attore<\/td><\/tr><tr><td>L\u2019attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto<s>, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell\u2019articolo 163-bis,<\/s> deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d\u2019iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l\u2019originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.<br>Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale<strong>&nbsp;o indicare l\u2019indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica<\/strong>.<br>Se la citazione \u00e8 notificata a pi\u00f9 persone, l\u2019originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall\u2019ultima notificazione.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 166 &#8211; Costituzione del convenuto<\/td><\/tr><tr><td>Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno <strong>settanta giorni prima dell\u2019udienza di comparizione fissata nell\u2019atto di citazione depositando la comparsa di cui all\u2019articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 167 &#8211; Comparsa di risposta<\/td><\/tr><tr><td>Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione<strong>&nbsp;in modo chiaro e specifico<\/strong>&nbsp;sui fatti posti dall\u2019attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalit\u00e0 e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.<br>A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d\u2019ufficio.<br>Se \u00e8 omesso o risulta assolutamente incerto l\u2019oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullit\u00e0, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla.<br>Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.<br>Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell\u2019articolo 269-<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 168-bis &#8211; Designazione del giudice istruttore<\/td><\/tr><tr><td>Formato un fascicolo d\u2019ufficio a norma dell\u2019articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale<s>, con decreto scritto in calce della nota d\u2019iscrizione al ruolo,<\/s>&nbsp;designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all\u2019istruzione.<br>Nei tribunali divisi in pi\u00f9 sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.<br>La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte pi\u00f9 diligente.<br>Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore&nbsp;<s>e gli trasmette il fascicolo<\/s>.<br>Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti \u00e8 d\u2019ufficio rimandata all\u2019udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.<br><s>Il giudice istruttore pu\u00f2 differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni.<br>In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 171 &#8211; Ritardata costituzione delle parti<\/td><\/tr><tr><td>Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell\u2019articolo 307, primo e secondo comma.<br>Se una delle parti si \u00e8 costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l\u2019altra parte pu\u00f2 costituirsi successivamente&nbsp;<s>fino alla prima udienza,<\/s>&nbsp;ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all\u2019articolo 167.<br>La parte che non si costituisce&nbsp;<strong>entro il termine di cui all\u2019articolo 166&nbsp;<\/strong>\u00e8 dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell\u2019articolo 291.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 171-bis &#8211; Verifiche preliminari)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Scaduto il termine di cui all\u2019articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d\u2019ufficio la regolarit\u00e0 del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d\u2019ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilit\u00e0 della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato.<br>Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all\u2019articolo 171 ter.<br>Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all\u2019articolo 171-ter.<br>Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all\u2019articolo 171-ter.<br>Il decreto \u00e8 comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 171-ter &#8211; Memorie integrative<\/td><\/tr><tr><td><strong>Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: <br>1) almeno quaranta giorni prima dell\u2019udienza di cui all\u2019articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonch\u00e9 precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni gi\u00e0 proposte.<br>Con la stessa memoria l\u2019attore pu\u00f2 chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l\u2019esigenza \u00e8 sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; <br>2) almeno venti giorni prima dell\u2019udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonch\u00e9 indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.<br>3) almeno dieci giorni prima dell\u2019udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 182 &#8211; Difetto di rappresentanza o di autorizzazione<\/td><\/tr><tr><td>Il giudice istruttore verifica d\u2019ufficio la regolarit\u00e0 della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.<br><strong>Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullit\u00e0, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l\u2019assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.<\/strong><br>L\u2019osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 183 &#8211; Prima comparizione delle parti e trattazione della causa<\/td><\/tr><tr><td><strong>All\u2019udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente.<br>La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell\u2019articolo 116, secondo comma.<\/strong><br><strong>Salva l\u2019applicazione dell\u2019articolo 187, il giudice, se autorizza l\u2019attore a chiamare in causa un terzo fissa una nuova udienza a norma dell\u2019articolo 269, terzo comma.<br>Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell\u2019articolo 185.<\/strong><br><strong>Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell\u2019urgenza e della complessit\u00e0 della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse.<br>L\u2019udienza per l\u2019assunzione dei mezzi di prova ammessi \u00e8 fissata entro novanta giorni.<br>Se l\u2019ordinanza di cui al primo periodo \u00e8 emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.<\/strong><br><strong>Se con l\u2019ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d\u2019ufficio mezzi di prova, ciascuna parte pu\u00f2 dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonch\u00e9 depositare memoria di replica nell\u2019ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del terzo comma ultimo periodo.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 183-bis . Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione<\/td><\/tr><tr><td><strong>All\u2019udienza di trattazione il giudice, valutata la complessit\u00e0 della lite e dell\u2019istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell\u2019articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell\u2019articolo 281-duodecies.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 183-ter &#8211; Ordinanza di accoglimento della domanda<\/td><\/tr><tr><td><strong>Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado pu\u00f2 pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.<br>In caso di pluralit\u00e0 di domande l\u2019ordinanza pu\u00f2 essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.<br>L\u2019ordinanza di accoglimento \u00e8 provvisoriamente esecutiva, \u00e8 reclamabile ai sensi dell\u2019articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell\u2019articolo 2909 del codice civile, n\u00e9 la sua autorit\u00e0 pu\u00f2 essere invocata in altri processi.<br>Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.<br>L\u2019ordinanza di cui al secondo comma, se non \u00e8 reclamata o se il reclamo \u00e8 respinto, definisce il giudizio e non \u00e8 ulteriormente impugnabile.<br>In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l\u2019ordinanza reclamata.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 183-quater &#8211; Ordinanza di rigetto della domanda<\/td><\/tr><tr><td><strong>Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all\u2019esito dell\u2019udienza di cui all\u2019articolo 183, pu\u00f2 pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa \u00e8 manifestamente infondata, ovvero se \u00e8 omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all\u2019articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullit\u00e0 non \u00e8 stata sanata o se, emesso l\u2019ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell\u2019esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163.<br>In caso di pluralit\u00e0 di domande l\u2019ordinanza pu\u00f2 essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.<br>L\u2019ordinanza che accoglie l\u2019istanza di cui al primo comma \u00e8 reclamabile ai sensi dell\u2019articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell\u2019articolo 2909 del codice civile, n\u00e9 la sua autorit\u00e0 pu\u00f2 essere invocata in altri processi.<br>Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.<br>L\u2019ordinanza di cui al secondo comma, se non \u00e8 reclamata o se il reclamo \u00e8 respinto, definisce il giudizio e non \u00e8 ulteriormente impugnabile.<br>In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l\u2019ordinanza reclamata.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><s>Art. 184 &#8211; Udienza di assunzione dei mezzi di prova<\/s><\/td><\/tr><tr><td><s>Nell\u2019udienza fissata con l\u2019ordinanza prevista dal settimo comma dell\u2019articolo 183, il giudice istruttore procede all\u2019assunzione dei mezzi di prova ammessi.<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 185 &#8211; Tentativo di conciliazione<\/td><\/tr><tr><td>Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.<br>Il giudice istruttore ha altres\u00ec facolt\u00e0 di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell\u2019articolo 117.<br>Quando \u00e8 disposta la comparizione personale, le parti hanno facolt\u00e0 di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa.<br>La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.<br>Se la procura \u00e8 conferita con scrittura privata, questa pu\u00f2 essere autenticata anche dal difensore della parte.<br>La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore \u00e8 valutata ai sensi del secondo comma dell\u2019articolo 116.<br>Il tentativo di conciliazione pu\u00f2 essere rinnovato in qualunque momento dell\u2019istruzione,&nbsp;<strong>nel rispetto del calendario del processo.<\/strong><br>Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa.<br>Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>185-bis &#8211; Proposta di conciliazione del giudice<\/td><\/tr><tr><td>Il giudice,&nbsp;<strong>fino al momento in cui fissa l\u2019udienza di rimessione della causa in decisione<\/strong>, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all\u2019esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa.<br>La proposta di conciliazione non pu\u00f2 costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 187 &#8211; Provvedimenti del giudice istruttore<\/td><\/tr><tr><td>Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.<br>Pu\u00f2 rimettere le parti al collegio affinch\u00e9 sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa pu\u00f2 definire il giudizio.<br>Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma pu\u00f2 anche disporre che siano decise unitamente al merito.<br>Qualora il collegio provveda a norma dell\u2019articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all\u2019articolo 183,&nbsp;<strong>quarto<\/strong>&nbsp;comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.<br>Il giudice d\u00e0 ogni altra disposizione relativa al processo.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 188 &#8211; Attivit\u00e0 istruttoria del giudice<\/td><\/tr><tr><td><strong>Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all\u2019assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l\u2019istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell\u2019articolo 189 o dell\u2019articolo 275-bis<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 189&nbsp;&#8211; Rimessione al collegio<\/td><\/tr><tr><td><strong>Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell\u2019articolo 187 o dell\u2019articolo 188, fissa davanti a s\u00e9 l\u2019udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:<\/strong><br><strong>1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell\u2019udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell\u2019articolo 171 ter.<br>Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell\u2019articolo 187, secondo e terzo comma.<\/strong><br><strong>2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell\u2019udienza per il deposito delle comparse conclusionali;<\/strong><br><strong>3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell\u2019udienza per il deposito delle memorie di replica.<\/strong><br><strong>La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell\u2019articolo 187, secondo e terzo comma.<\/strong><br><strong>All\u2019udienza fissata ai sensi del primo comma la causa \u00e8 rimessa al collegio per la decisione.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><s>Art. 190 &#8211; Comparse conclusionali e memorie<\/s><\/td><\/tr><tr><td><s>Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, pu\u00f2 fissare un termine pi\u00f9 breve, comunque non inferiore a venti giorni.<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 191 &#8211; Nomina del consulente tecnico<\/td><\/tr><tr><td>Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell\u2019articolo 183,&nbsp;<strong>quarto<\/strong>&nbsp;comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l\u2019udienza nella quale il consulente deve comparire.<br>Possono essere nominati pi\u00f9 consulenti soltanto in caso di grave necessit\u00e0 o quando la legge espressamente lo dispone.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 193 &#8211; Giuramento del consulente<\/td><\/tr><tr><td>All\u2019udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l\u2019importanza delle funzioni che \u00e8 chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verit\u00e0.<br><strong>In luogo della fissazione dell\u2019udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d\u2019ufficio il giudice pu\u00f2 assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma.<br>Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall\u2019articolo 195, terzo comma.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 210 &#8211; Ordine di esibizione alla parte o al terzo<\/td><\/tr><tr><td>Negli stessi limiti entro i quali pu\u00f2 essere ordinata a norma dell\u2019articolo 118 l\u2019ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, pu\u00f2 ordinare all\u2019altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l\u2019acquisizione al processo.<br>Nell\u2019ordinare l\u2019esibizione, il giudice d\u00e0 i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell\u2019esibizione.<br>Se l\u2019esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l\u2019istanza di esibizione&nbsp;<strong>Se la parte non adempie senza giustificato motivo all\u2019ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e pu\u00f2 da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell\u2019articolo 116, secondo comma.<\/strong><br><strong>Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 213 &#8211; Richiesta d\u2019informazioni alla pubblica amministrazione<\/td><\/tr><tr><td>Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice pu\u00f2 richiedere d\u2019ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell\u2019amministrazione stessa, che \u00e8 necessario acquisire al processo.<br><strong>L\u2019amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 225 &#8211; Decisione sulla querela<\/td><\/tr><tr><td>Sulla querela di falso, pronuncia<strong>&nbsp;il tribunale in composizione monocratica.<\/strong><br><strong>Il giudice pu\u00f2 trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito.<br>In tal caso, su istanza di parte, pu\u00f2 disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 226 &#8211; Contenuto della sentenza<\/td><\/tr><tr><td>Il&nbsp;<strong>tribunale<\/strong>, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull\u2019originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna, inoltre, la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a \u20ac 2 e non superiore a \u20ac 20.<br>Con la sentenza che accerta la falsit\u00e0 il&nbsp;<strong>tribunale<\/strong>, anche d\u2019ufficio, d\u00e0 le disposizioni&nbsp;<strong>di cui all\u2019articolo 537<\/strong>&nbsp;del codice di procedura penale.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 267 &#8211; Costituzione del terzo interveniente<\/td><\/tr><tr><td>Per intervenire nel processo a norma dell\u2019articolo 105, il terzo deve costituirsi&nbsp;<s>presentando in udienza<\/s>&nbsp;o depositando&nbsp;<s>in cancelleria&nbsp;<\/s>una comparsa formata a norma dell\u2019articolo 167 con&nbsp;<s>le copie per le altre parti,<\/s>&nbsp;i documenti e la procura.<br>Il cancelliere d\u00e0 notizia dell\u2019intervento alle altre parti<s>, se la costituzione del terzo non \u00e8 avvenuta in udienza<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 268 &#8211; Termine per l\u2019intervento<\/td><\/tr><tr><td>L\u2019intervento pu\u00f2 aver luogo sino<strong>&nbsp;al momento in cui il giudice fissa l\u2019udienza di rimessione della causa in decisione<\/strong>.<br>Il terzo non pu\u00f2 compiere atti che al momento dell\u2019intervento non sono pi\u00f9 consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l\u2019integrazione necessaria del contraddittorio.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 269 -Chiamata di un terzo in causa<\/td><\/tr><tr><td>Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell\u2019articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell\u2019udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell\u2019articolo 163-bis.<br>Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell\u2019articolo 163-bis.<br>Il giudice istruttore,&nbsp;<strong>nel termine previsto dall\u2019articolo 171-bis<\/strong>, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza.<br>Il decreto \u00e8 comunicato dal cancelliere alle parti costituite.<br>La citazione \u00e8 notificata al terzo a cura del convenuto.<br>Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l\u2019interesse dell\u2019attore a chiamare in causa un terzo, l\u2019attore deve, a pena di decadenza, chiederne l\u2019autorizzazione al giudice istruttore&nbsp;<strong>nella memoria di cui all\u2019articolo 171 ter, primo comma, numero 1<\/strong>.<br>Il giudice istruttore, se concede l\u2019autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell\u2019articolo 163-bis.<br>La citazione \u00e8 notificata al terzo a cura dell\u2019attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.<br>La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall\u2019articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell\u2019articolo 166.<br>Nell\u2019ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni&nbsp;<strong>maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall\u2019articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all\u2019udienza fissata per la citazione del terzo.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 271 &#8211; Costituzione del terzo chiamato<\/td><\/tr><tr><td><strong>Al terzo si applicano, con riferimento all\u2019udienza per la quale \u00e8 citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter<\/strong>.<br>Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell\u2019articolo 269.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 275 &#8211; Decisione del collegio<\/td><\/tr><tr><td>Rimessa la causa al collegio, la sentenza \u00e8 depositata entro sessanta giorni dall\u2019udienza di cui all\u2019articolo <strong>189<\/strong>.<br>Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni,&nbsp;<strong>pu\u00f2 chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio<\/strong>.<br>In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell\u2019articolo <strong>189<\/strong> per il deposito delle sole comparse conclusionali.<br>Il presidente provvede sulla richiesta revocando l\u2019udienza di cui all\u2019articolo <strong>189<\/strong> e fissando con decreto la data dell\u2019udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.<br>Nell\u2019udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa.<br>Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza \u00e8 depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 275-bis &#8211; Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio<\/td><\/tr><tr><td><strong>Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa pu\u00f2 essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all\u2019udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.<br>All\u2019udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione.<br>All\u2019esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.<br>In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed \u00e8 immediatamente depositata in cancelleria.<br>Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 281-quinquies &#8211; Decisione a seguito di trattazione scritta o mista<\/td><\/tr><tr><td>Quando la causa \u00e8 matura per la decisione il giudice fissa davanti a s\u00e9 l\u2019udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all\u2019articolo <strong>189<\/strong>.<br>All\u2019udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza \u00e8 depositata entro i trenta giorni successivi.<br>Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell\u2019articolo <strong>189<\/strong> numeri 1) e 2), fissa l\u2019udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza \u00e8 depositata entro trenta giorni.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 281-sexies &#8211; Decisione a seguito di trattazione orale<\/td><\/tr><tr><td>Se non dispone a norma dell\u2019articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pu\u00f2 ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un\u2019udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.<br>In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed \u00e8 immediatamente depositata in cancelleria.<br><strong>Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Titolo IV-bis <\/mark><\/mark><\/strong><mark><strong><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie<\/mark><\/strong><\/mark><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">CAPO I Disposizioni generali<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis (Ambito di applicazione)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilit\u00e0, dei procedimenti di adozione di minori di et\u00e0 e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u2019Unione europea.<br>Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.1 (Composizione dell\u2019organo giudicante)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l\u2019istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.<br>Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilit\u00e0 genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell\u2019ascolto del minore, dell\u2019assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice.<br>La prima udienza, l\u2019udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all\u2019esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.2 (Poteri del giudice)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">A tutela dei minori il giudice pu\u00f2 d\u2019ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all\u2019articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilit\u00e0 previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.<br>Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice pu\u00f2 d\u2019ufficio ordinare l\u2019integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull\u2019effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.3 (Poteri del pubblico ministero)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nell\u2019esercizio dell\u2019azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero pu\u00f2 assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di et\u00e0 inferiore ove capace di discernimento \u00e8 ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.<br>Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua et\u00e0 e al suo grado di maturit\u00e0.<br>Il giudice non procede all\u2019ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso \u00e8 in contrasto con l\u2019interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilit\u00e0 fisica o psichica del minore o se quest\u2019ultimo manifesta la volont\u00e0 di non essere ascoltato.<br>Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all\u2019ascolto soltanto se necessario.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.5 (Modalit\u00e0 dell\u2019ascolto)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">L\u2019ascolto del minore \u00e8 condotto dal giudice, il quale pu\u00f2 farsi assistere da esperti e altri ausiliari.<br>Se il procedimento riguarda pi\u00f9 minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.<br>L\u2019udienza \u00e8 fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua et\u00e0, anche in luoghi diversi dal tribunale.<br>Prima di procedere all\u2019ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell\u2019adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all\u2019ascolto.<br>Il giudice, tenuto conto dell\u2019et\u00e0 e del grado di maturit\u00e0 del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell\u2019ascolto, e procede all\u2019adempimento con modalit\u00e0 che ne garantiscono la serenit\u00e0 e la riservatezza.<br>Il minore che ha compiuto quattordici anni \u00e8 informato altres\u00ec della possibilit\u00e0 di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell\u2019articolo 473-bis.8.<br>Dell\u2019ascolto del minore \u00e8 effettuata registrazione audiovisiva.<br>Se per motivi tecnici non \u00e8 possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all\u2019ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e pu\u00f2 disporre l\u2019abbreviazione dei termini processuali.<br>Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l\u2019altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.7 (Nomina del tutore e del curatore del minore)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilit\u00e0 genitoriale di entrambi i genitori.<br>Copia del provvedimento \u00e8 trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele.<br>Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.<br>Il giudice pu\u00f2 nominare il curatore del minore quando dispone, all\u2019esito del procedimento, limitazioni della responsabilit\u00e0 genitoriale.<br>Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l\u2019indicazione: a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale; b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell\u2019interesse del minore, e di quelli per i quali \u00e8 necessaria l\u2019autorizzazione del giudice tutelare; c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente; d) degli atti che pu\u00f2 compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale; e) della periodicit\u00e0 con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l\u2019andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l\u2019attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.<br>Nei casi previsti dal presente articolo, all\u2019esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.8 (Curatore speciale del minore)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d\u2019ufficio e a pena di nullit\u00e0 degli atti del procedimento: <br>a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilit\u00e0 genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell\u2019altro; <br>b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell\u2019articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; <br>c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l\u2019adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; <br>d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.<br>In ogni caso il giudice pu\u00f2 nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.<br>Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.<br>Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.<br>Al curatore speciale del minore il giudice pu\u00f2 attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.<br>Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell\u2019articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all\u2019articolo 473-bis.4.<br>Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilit\u00e0 genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perch\u00e9 mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.9 (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il giudice pu\u00f2, in ogni momento, informare le parti della possibilit\u00e0 di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell\u2019elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalit\u00e0, i contenuti e le modalit\u00e0 del percorso e per valutare se intraprenderlo.<br>Qualora ne ravvisi l\u2019opportunit\u00e0, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, pu\u00f2 rinviare l\u2019adozione dei provvedimenti di cui all\u2019articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell\u2019interesse morale e materiale dei figli.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>CAPO II Del procedimento<\/strong><\/mark><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sezione I Disposizioni comuni al giudizio di primo grado<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.11 (Competenza per territorio)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, \u00e8 competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.<br>Se vi \u00e8 stato trasferimento del minore non autorizzato e non \u00e8 decorso un anno, \u00e8 competente il tribunale del luogo dell\u2019ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.<br>In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.12 (Forma della domanda)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">La domanda si propone con ricorso che contiene: <br>a) l\u2019indicazione dell\u2019ufficio giudiziario davanti al quale la domanda \u00e8 proposta; <br>b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell\u2019attore e del convenuto, nonch\u00e9 dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono; <br>c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all\u2019indicazione della procura; <br>d) la determinazione dell\u2019oggetto della domanda; <br>e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni; <br>f) l\u2019indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l\u2019attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.<br>Il ricorso deve altres\u00ec indicare l\u2019esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso \u00e8 allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, gi\u00e0 adottati in tali procedimenti.<br>In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: <br>a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; <br>b) la documentazione attestante la titolarit\u00e0 di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonch\u00e9 di quote sociali; <br>c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.<br>Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso \u00e8 allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attivit\u00e0 quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attivit\u00e0 extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.13 (Ricorso del pubblico ministero)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il ricorso del pubblico ministero contiene: <br>a) l\u2019indicazione dell\u2019ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso \u00e8 presentato; <br>b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell\u2019affidatario del minore, nonch\u00e9, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all\u2019esito del giudizio; <br>c) la determinazione dell\u2019oggetto della domanda; <br>d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.<br>Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altres\u00ec il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.<br>Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonch\u00e9 i provvedimenti relativi al minore emessi dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o da altra pubblica autorit\u00e0.<br>In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l\u2019indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.<br>In caso di domande di contributo economico, al ricorso \u00e8 allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore.<br>Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell\u2019udienza)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il ricorso \u00e8 depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.<br>Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale pu\u00f2 delegare la trattazione del procedimento, e fissa l\u2019udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell\u2019udienza.<br>Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto \u00e8 malato di mente o legalmente incapace.<br>Tra il giorno del deposito del ricorso e l\u2019udienza non devono intercorrere pi\u00f9 di novanta giorni.<br>Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato \u00e8 obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, pu\u00f2 presentare istanza per l\u2019ammissione al patrocinio a spese dello Stato.<br>Informa inoltre le parti della possibilit\u00e0 di avvalersi della mediazione familiare.<br>Il ricorso e il decreto di fissazione dell\u2019udienza sono notificati al convenuto a cura dell\u2019attore.<br>Tra la notifica del ricorso e la data dell\u2019udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi.<br>Il decreto \u00e8 inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.<br>Il termine di cui al terzo comma \u00e8 elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma \u00e8 elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all\u2019estero.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l\u2019attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell\u2019interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti.<br>Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l\u2019udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all\u2019istante un termine perentorio per la notifica.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.16 (Costituzione del convenuto)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art.473-bis.17 (Ulteriori difese)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Entro venti giorni prima della data dell\u2019udienza, l\u2019attore pu\u00f2 depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonch\u00e9, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni gi\u00e0 formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.<br>Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l\u2019attore deve depositare la documentazione prevista nell\u2019articolo 473-bis.12, terzo comma.<br>Entro dieci giorni prima della data dell\u2019udienza, il convenuto pu\u00f2 depositare un\u2019ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gi\u00e0 proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d\u2019ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall\u2019attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.<br>Entro cinque giorni prima della data dell\u2019udienza, l\u2019attore pu\u00f2 depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.18 (Dovere di leale collaborazione)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete \u00e8 valutabile ai sensi del secondo comma dell\u2019articolo 116, nonch\u00e9 ai sensi del primo comma dell\u2019articolo 92 e dell\u2019articolo 96.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuovi mezzi di prova)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.<br>Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all\u2019affidamento e al mantenimento dei figli minori.<br>Possono altres\u00ec proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.20 (Intervento volontario)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">L\u2019intervento del terzo avviene con le modalit\u00e0 previste dall\u2019articolo 473-bis.16.<br>Il terzo non pu\u00f2 intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l\u2019integrazione necessaria del contraddittorio.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">All\u2019udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d\u2019ufficio la regolarit\u00e0 del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni.<br>Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l\u2019attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.<br>Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.<br>La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell\u2019articolo 116 e nella liquidazione delle spese.<br>All\u2019udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione.<br>Pu\u00f2 inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.<br>Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.22 (Provvedimenti del giudice)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, d\u00e0 con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell\u2019interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli.<br>Quando pone a carico delle parti l\u2019obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facolt\u00e0 di farla retroagire fino alla data della domanda.<br>Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.<br>L\u2019ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l\u2019iscrizione dell\u2019ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l\u2019estinzione del processo, finch\u00e9 non sia sostituita con altro provvedimento.<br>Con l\u2019ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l\u2019udienza per l\u2019assunzione dei mezzi di prova ammessi.<br>Quando la causa \u00e8 matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un\u2019udienza successiva e, all\u2019esito, trattiene la causa in decisione.<br>Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione.<br>Allo stesso modo si procede quando pu\u00f2 essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande.<br>Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone \u00e8 ammesso solo appello immediato.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.23 (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell\u2019articolo 473-bis.22 si pu\u00f2 proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.<br>\u00c8 altres\u00ec ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilit\u00e0 genitoriale, nonch\u00e9 quelli che prevedono sostanziali modifiche dell\u2019affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l\u2019affidamento a soggetti diversi dai genitori.<br>Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.<br>Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.<br>Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese.<br>Ove indispensabile ai fini della decisione, pu\u00f2 assumere sommarie informazioni.<br>L\u2019ordinanza \u00e8 immediatamente esecutiva.<br>Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma \u00e8 ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell\u2019articolo 111 della Costituzione.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d\u2019ufficio)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Quando dispone consulenza tecnica d\u2019ufficio, il giudice precisa l\u2019oggetto dell\u2019incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all\u2019accertamento e alle valutazioni da compiere.<br>Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalit\u00e0 delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacit\u00e0 genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunit\u00e0 scientifica.<br>Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalit\u00e0 che garantiscono la serenit\u00e0 del minore e sono adeguate alla sua et\u00e0.<br>Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate.<br>La relazione indica altres\u00ec le metodologie e i protocolli seguiti, nonch\u00e9 eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il giudice, su istanza congiunta delle parti, pu\u00f2 nominare ai sensi dell\u2019articolo 68 uno o pi\u00f9 ausiliari, scelti tra gli iscritti all\u2019albo dei consulenti tecnici d\u2019ufficio, o al di fuori dell\u2019albo se vi \u00e8 accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.<br>Il giudice individua gli obiettivi dell\u2019attivit\u00e0 demandata all\u2019ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l\u2019ausiliario deposita una relazione sull\u2019attivit\u00e0 svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.<br>Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell\u2019incarico conferito, l\u2019ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, d\u00e0 i provvedimenti opportuni.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Quando dispone l\u2019intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l\u2019attivit\u00e0 ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull\u2019attivit\u00e0 svolta, nonch\u00e9 quelli entro cui le parti possono depositare memorie.<br>Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalit\u00e0 delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunit\u00e0 scientifica, da indicare nella relazione.<br>Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.28 (Decisione della causa)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il giudice, esaurita l\u2019istruzione, fissa davanti a s\u00e9 l\u2019udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti: a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell\u2019udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell\u2019udienza per il deposito delle comparse conclusionali; c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.<br>All\u2019udienza la causa \u00e8 rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio.<br>La sentenza \u00e8 depositata nei successivi sessanta giorni.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.29 (Modificabilit\u00e0 dei provvedimenti)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sezione II Dell\u2019appello<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.30 (Forma dell\u2019appello)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">L\u2019appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall\u2019articolo 342.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.31 (Decreto del presidente)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l\u2019udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l\u2019appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all\u2019appellato.<br>Tra la data di notificazione all\u2019appellato e quella dell\u2019udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni.<br>Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all\u2019estero, il termine di cui al secondo comma \u00e8 elevato a centocinquanta giorni.<br>Il presidente acquisisce d\u2019ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all\u2019articolo 473-bis.12, terzo comma.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.32 (Costituzione dell\u2019appellato e appello incidentale)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">L\u2019appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell\u2019udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico.<br>Nella stessa comparsa l\u2019appellato pu\u00f2, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.<br>L\u2019appellante pu\u00f2 depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell\u2019udienza, e l\u2019appellato pu\u00f2 a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.33 (Intervento del pubblico ministero)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell\u2019udienza.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.34 (Udienza di discussione)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">La trattazione dell\u2019appello \u00e8 collegiale.<br>All\u2019udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all\u2019esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione.<br>Su richiesta delle parti, pu\u00f2 assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.<br>La sentenza \u00e8 depositata nei sessanta giorni successivi all\u2019udienza.<br>Il giudice dell\u2019appello pu\u00f2 adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22.<br>Se ammette nuove prove, d\u00e0 con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale pu\u00f2 delegare il relatore.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.35 (Domande ed eccezioni nuove)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall\u2019articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sezione III Dell\u2019attuazione dei provvedimenti<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.36 (Garanzie a tutela del credito)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l\u2019iscrizione dell\u2019ipoteca giudiziale.<br>Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell\u2019articolo 96.<br>Il giudice pu\u00f2 imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all\u2019adempimento degli obblighi di contributo economico.<br>Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all\u2019adempimento, pu\u00f2 chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.<br>Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, pu\u00f2 disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti.<br>I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell\u2019articolo 473-bis.29.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, pu\u00f2 notificare il provvedimento o l\u2019accordo di negoziazione assistita in cui \u00e8 stabilita la misura dell\u2019assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.<br>Il terzo \u00e8 tenuto al pagamento dell\u2019assegno dal mese successivo a quello in cui \u00e8 stata effettuata la notificazione.<br>Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.<br>Qualora il credito dell\u2019obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato gi\u00e0 pignorato al momento della notificazione, all\u2019assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l\u2019avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell\u2019esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalit\u00e0 dell\u2019assegno.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provvedimenti sull\u2019affidamento)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Per l\u2019attuazione dei provvedimenti sull\u2019affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all\u2019esercizio della responsabilit\u00e0 genitoriale \u00e8 competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.<br>Se non pende un procedimento \u00e8 competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell\u2019articolo 473-bis.11, primo comma.<br>Quando \u00e8 instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarit\u00e0 o l\u2019esercizio della responsabilit\u00e0 genitoriale, il giudice dell\u2019attuazione, anche d\u2019ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell\u2019interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito.<br>I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito.<br>A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilit\u00e0 genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalit\u00e0 dell\u2019attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all\u2019interesse superiore del minore.<br>Se nel corso dell\u2019attuazione sorgono difficolt\u00e0 che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.<br>Il giudice pu\u00f2 autorizzare l\u2019uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore.<br>L\u2019intervento \u00e8 posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l\u2019ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.<br>Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l\u2019attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalit\u00e0 di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti.<br>Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a s\u00e9 nei quindici giorni successivi, e all\u2019udienza provvede con ordinanza.<br>Avverso l\u2019ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo \u00e8 possibile proporre opposizione nelle forme dell\u2019articolo 473-bis.12.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalit\u00e0 dell\u2019affidamento e dell\u2019esercizio della responsabilit\u00e0 genitoriale, il giudice pu\u00f2 d\u2019ufficio modificare i provvedimenti in vigore e pu\u00f2, anche congiuntamente: <br>a) ammonire il genitore inadempiente; <br>b) individuare ai sensi dell\u2019articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall\u2019obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell\u2019esecuzione del provvedimento; <br>c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.<br>Nei casi di cui al primo comma, il giudice pu\u00f2 inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell\u2019altro genitore o, anche d\u2019ufficio, del minore.<br>I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">CAPO III Disposizioni speciali<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sezione I Della violenza domestica o di genere<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.40 (Ambito di applicazione)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell\u2019altra o dei figli minori.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.41 (Forma della domanda)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.<br>Al ricorso \u00e8 allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all\u2019assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonch\u00e9 dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o da altra pubblica autorit\u00e0.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.42 (Procedimento)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il giudice pu\u00f2 abbreviare i termini fino alla met\u00e0, e compie tutte le attivit\u00e0 previste dalla presente sezione anche d\u2019ufficio e senza alcun ritardo.<br>Al fine di accertare le condotte allegate, pu\u00f2 disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilit\u00e0 previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.<br>Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignit\u00e0 e la personalit\u00e0 della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.<br>Quando nei confronti di una delle parti \u00e8 stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all\u2019articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell\u2019udienza non contiene l\u2019invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.<br>Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate \u00e8 inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell\u2019indirizzo ove essa dimora.<br>Con il decreto di fissazione dell\u2019udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorit\u00e0 competenti informazioni circa l\u2019esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all\u2019articolo 329 del codice di procedura penale.<br>Il pubblico ministero e le altre autorit\u00e0 competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.<br>Le parti non sono tenute a comparire personalmente all\u2019udienza di cui all\u2019articolo 473-bis.21.<br>Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall\u2019invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare.<br>Pu\u00f2 comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l\u2019insussistenza delle condotte allegate.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.43 (Mediazione familiare)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u00c8 fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando \u00e8 stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero \u00e8 pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all\u2019articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all\u2019articolo 473-bis.40, nonch\u00e9 quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.<br>Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.44 (Attivit\u00e0 istruttoria)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">l giudice procede all\u2019interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia.<br>Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, pu\u00f2 disporre d\u2019ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici.<br>Pu\u00f2 anche acquisire rapporti d\u2019intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell\u2019ordine, se non sono relativi ad attivit\u00e0 d\u2019indagine coperta da segreto.<br>Quando nomina un consulente tecnico d\u2019ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.45 (Ascolto del minore)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il giudice procede personalmente e senza ritardo all\u2019ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.<br>Non si procede all\u2019ascolto quando il minore \u00e8 stato gi\u00e0 ascoltato nell\u2019ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell\u2019adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Quando all\u2019esito dell\u2019istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti pi\u00f9 idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall\u2019articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalit\u00e0 idonee a non compromettere la loro sicurezza.<br>A tutela della vittima e del minore, il giudice pu\u00f2 altres\u00ec disporre, con provvedimento motivato, l\u2019intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.<br>Quando la vittima \u00e8 inserita in collocazione protetta, il giudice pu\u00f2 incaricare i servizi sociali del territorio per l\u2019elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sezione II Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell\u2019unione civile e di regolamentazione dell\u2019esercizio della responsabilit\u00e0 genitoriale, nonch\u00e9 di modifica delle relative condizioni<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.47 (Competenza)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell\u2019unione civile e regolamentazione dell\u2019esercizio della responsabilit\u00e0 genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonch\u00e9 per quelle di modifica delle relative condizioni, \u00e8 competente il tribunale individuato ai sensi dell\u2019articolo 473-bis.11, primo comma.<br>In mancanza di figli minori, \u00e8 competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto.<br>In caso di irreperibilit\u00e0 o residenza all\u2019estero del convenuto, \u00e8 competente il tribunale del luogo di residenza dell\u2019attore o, nel caso in cui l\u2019attore sia residente all\u2019estero, qualunque tribunale della Repubblica.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta \u00e8 sempre allegata la documentazione prevista dall\u2019articolo 473-bis.12, terzo comma.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.<br>Le domande cos\u00ec proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.<br>Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l\u2019articolo 40.<br>In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell\u2019articolo 473-bis.11, primo comma.<br>Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l\u2019articolo 274.<br>La sentenza emessa all\u2019esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.50 (Provvedimenti temporanei e urgenti)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all\u2019articolo 473- bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore \u00e8 tenuto a comunicare all\u2019altro e pu\u00f2 formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti.<br>Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell\u2019articolo 473-bis.39.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all\u2019articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell\u2019una o dell\u2019altra parte.<br>Il ricorso \u00e8 sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all\u2019articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilit\u00e0 reddituali e patrimoniali dell\u2019ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonch\u00e9 le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.<br>Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.<br>Se intendono avvalersi della facolt\u00e0 di sostituire l\u2019udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all\u2019articolo 473-bis.13, terzo comma.<br>A seguito del deposito, il presidente fissa l\u2019udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell\u2019udienza.<br>All\u2019udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volont\u00e0 di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.<br>Il giudice pu\u00f2 sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all\u2019articolo 473-bis.12, terzo comma.<br>Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.<br>Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.<br>In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all\u2019esercizio della responsabilit\u00e0 genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio.<br>Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sezione III Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.52 (Forma della domanda)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale \u00e8 proposta ha residenza o domicilio.<br>Il ricorso contiene le indicazioni di cui all\u2019articolo 473-bis.12 o all\u2019articolo 473-bis.13, nonch\u00e9 il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell\u2019interdicendo o dell\u2019inabilitando.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.53 (Provvedimenti del presidente)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l\u2019udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell\u2019interdicendo o dell\u2019inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.<br>Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma.<br>Il decreto \u00e8 comunicato al pubblico ministero.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.54 (Udienza di comparizione)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">All\u2019udienza il giudice relatore, con l\u2019intervento del pubblico ministero, procede all\u2019esame dell\u2019interdicendo o dell\u2019inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e pu\u00f2 disporre anche d\u2019ufficio l\u2019assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell\u2019articolo 419 del codice civile.<br>L\u2019udienza per l\u2019esame dell\u2019interdicendo o dell\u2019inabilitando si svolge in presenza.<br>Se l\u2019interdicendo o l\u2019inabilitando non pu\u00f2 comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale pu\u00f2 arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l\u2019intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova.<br>Valutata ogni circostanza, pu\u00f2 disporre che l\u2019udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalit\u00e0 idonee ad assicurare l\u2019assenza di condizionamenti.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.55 (Capacit\u00e0 processuale dell\u2019interdicendo e dell\u2019inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">L\u2019interdicendo e l\u2019inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti el procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando \u00e8 stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.<br>Il tutore o il curatore provvisorio \u00e8 nominato, anche d\u2019ufficio, con decreto del giudice relatore.<br>Finch\u00e9 non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d\u2019interdizione o d\u2019inabilitazione, lo stesso giudice relatore pu\u00f2 revocare la nomina, anche d\u2019ufficio.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.56 (Impugnazione)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">La sentenza che provvede sulla domanda d\u2019interdizione o d\u2019inabilitazione pu\u00f2 essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.<br>Il termine per l\u2019impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.<br>Se \u00e8 stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l\u2019atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.57 (Revoca dell\u2019interdizione o dell\u2019inabilitazione)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Per la revoca dell\u2019interdizione o dell\u2019inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.<br>Coloro che avevano diritto di promuovere l\u2019interdizione e l\u2019inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altres\u00ec impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.58 (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.<br>Contro i decreti del giudice tutelare \u00e8 ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell\u2019articolo 739.<br>Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale \u00e8 ammesso ricorso per cassazione.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sezione IV Assenza e morte presunta<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.59 (Provvedimenti conservativi nell\u2019interesse dello scomparso)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">I provvedimenti indicati nell\u2019articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.60 (Procedimento per la dichiarazione d\u2019assenza)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">La domanda per dichiarazione d\u2019assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.<br>Il presidente del tribunale fissa con decreto l\u2019udienza per la comparizione davanti a s\u00e9 o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente.<br>Pu\u00f2 anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o pi\u00f9 giornali.<br>Il decreto \u00e8 comunicato al pubblico ministero.<br>Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.61 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volont\u00e0 e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell\u2019as-sente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.<br>Se la domanda \u00e8 proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.<br>Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l\u2019immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell\u2019articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all\u2019assente a norma dell\u2019articolo 53 dello stesso codice.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.62 (Procedimento per la dichiarazione di morte presunta)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.<br>Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell\u2019articolo 473-bis.60, secondo comma, e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall\u2019ultima pubblicazione.<br>Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s\u2019intende abbandonata.<br>Il presidente del tribunale pu\u00f2 anche disporre altri mezzi di pubblicit\u00e0.<br>Decorsi sei mesi dalla data dell\u2019ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l\u2019udienza di comparizione davanti a s\u00e9 del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, nonch\u00e9 il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.<br>Il decreto \u00e8 comunicato al pubblico ministero.<br>Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; pu\u00f2 disporre che siano assunte ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio al collegio, che pronuncia sentenza.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.63 (Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">La sentenza che dichiara l\u2019assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.<br>Il tribunale pu\u00f2 anche disporre altri mezzi di pubblicit\u00e0.<br>Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione.<br>Copia della sentenza e dei giornali nei quali \u00e8 stato pubblicato l\u2019estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l\u2019annotazione sull\u2019originale.<br>La sentenza che dichiara l\u2019assenza o la morte presunta non pu\u00f2 essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l\u2019annotazione di cui al secondo comma.<br>Il cancelliere d\u00e0 notizia, a norma dell\u2019articolo 133, secondo comma, all\u2019ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sezione V Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.64 (Provvedimenti su parere del giudice tutelare)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.<br>Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell\u2019interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.<br>Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d\u2019ufficio.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.65 (Vendita di beni)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Se, nell\u2019autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.<br>L\u2019ufficiale designato per la vendita procede all\u2019in-canto con l\u2019osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicit\u00e0 ordinate dal tribunale.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.66 (Esito negativo dell\u2019incanto)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Se al primo incanto non \u00e8 fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell\u2019articolo 376, primo comma, del codice civile, l\u2019ufficiale designato ne d\u00e0 atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.<br>Il tribunale, se non crede di revocare l\u2019autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sezione VI Rapporti patrimoniali tra coniugi<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.67(Sostituzione dell\u2019amministratore del patrimonio familiare)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">La sostituzione dell\u2019amministratore del patrimonio familiare pu\u00f2 essere chiesta, nel caso previsto nell\u2019articolo 174 del codice civile, dall\u2019altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell\u2019articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.68 (Procedimento)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">La domanda per i provvedimenti previsti nell\u2019articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.<br>Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a s\u00e9 o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.<br>Dopo l\u2019audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Sezione VII Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.69 (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Quando la condotta del coniuge o di altro convivente \u00e8 causa di grave pregiudizio all\u2019integrit\u00e0 fisica o morale ovvero alla libert\u00e0 dell\u2019altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, pu\u00f2 adottare con decreto uno o pi\u00f9 dei provvedimenti di cui all\u2019articolo 473-bis.70.<br>I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza \u00e8 cessata.<br>Quando la condotta pu\u00f2 arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.70 (Contenuto degli ordini di protezione)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Con il decreto di cui all\u2019articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l\u2019allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altres\u00ec, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell\u2019ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d\u2019origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimit\u00e0 dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.<br>Il giudice pu\u00f2 altres\u00ec disporre, ove occorra, l\u2019intervento dei servizi sociali del territorio, nonch\u00e9 delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l\u2019accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonch\u00e9 il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalit\u00e0 e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all\u2019avente diritto dal datore di lavoro dell\u2019obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.<br>Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell\u2019ordine di protezione, che decorre dal giorno dell\u2019avvenuta esecuzione dello stesso.<br>Questa non pu\u00f2 essere superiore a un anno e pu\u00f2 essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.<br>Con il medesimo decreto il giudice determina le modalit\u00e0 di attuazione.<br>Ove sorgano difficolt\u00e0 o contestazioni in ordine all\u2019esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti pi\u00f9 opportuni per l\u2019attuazione, ivi compreso l\u2019ausilio della forza pubblica e dell\u2019ufficiale sanitario.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-bis.71 (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">L\u2019istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell\u2019istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.<br>Il presidente del tribunale designa il giudice a cui \u00e8 affidata la trattazione del ricorso.<br>Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene pi\u00f9 opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.<br>Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, pu\u00f2 adottare immediatamente l\u2019ordine di protezione fissando l\u2019udienza di comparizione delle parti davanti a s\u00e9 entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all\u2019istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.<br>All\u2019udienza il giudice conferma, modifica o revoca l\u2019ordine di protezione.<br>Contro il decreto con cui il giudice adotta l\u2019ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l\u2019ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, \u00e8 ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell\u2019articolo 739.<br>Il reclamo non sospende l\u2019esecutivit\u00e0 dell\u2019ordine di protezione.<br>Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile.<br>Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.<br>Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">CAPO IV Dei procedimenti in camera di consiglio<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Art. 473-ter (Rinvio)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">I provvedimenti di cui agli articoli 102, 171, 262, 316 e 371 del codice civile, agli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli 18, 19 e 19-bis del D.Lgs.<br>18 agosto 2015, n. 142 (2), nonch\u00e9 i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi.\u00bb.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 281-septies &#8211; Rimessione della causa al giudice monocratico<\/td><\/tr><tr><td>Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, <strong>pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perch\u00e9 decida la causa quale giudice monocratico.<br>La sentenza \u00e8 depositata entro i successivi trenta giorni.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 281-octies &#8211; Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale<\/td><\/tr><tr><td>Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a s\u00e9 in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale,&nbsp;<strong>rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti.<br>Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte pu\u00f2 chiedere la fissazione dell\u2019udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell\u2019articolo 275-bis.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 281-nonies &#8211; Connessione<\/td><\/tr><tr><td>In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all\u2019esito dell\u2019istruttoria, le rimette, a norma dell\u2019articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell\u2019articolo 279, secondo comma, numero 5).<br><strong>Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni gi\u00e0 maturate in ciascun procedimento prima della riunione.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color\">LIBRO TERZO &#8211; Del processo di esecuzione<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 474 &#8211; Titolo esecutivo<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>L\u2019esecuzione forzata non pu\u00f2 avere luogo che in virt\u00f9 di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.<br>Sono titoli esecutivi: <br>1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; <br>2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonch\u00e9 gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; <br>3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.<br>L\u2019esecuzione forzata per consegna o rilascio non pu\u00f2 aver luogo che in virt\u00f9 dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.<br>Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell\u2019articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.<br><strong>Il titolo \u00e8 messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l\u2019assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 475 &#8211; Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nonch\u00e9 gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l\u2019esecuzione forzata, ai sensi dell\u2019articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l\u2019obbligazione, o per i suoi successori, devono essere formati in copia attestata conforme all\u2019originale, salvo che la legge disponga altrimenti.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><s><strong>Art. 476 &#8211; Altre copie in forma esecutiva<\/strong><\/s><\/td><\/tr><tr><td><s>Non pu\u00f2 spedirsi senza giusto motivo pi\u00f9 di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell\u2019ufficio che l\u2019ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l\u2019atto fu formato.Sull\u2019istanza si provvede con decreto.Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo \u00e8 condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (1), con decreto del capo dell\u2019ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 478 &#8211; Prestazione della cauzione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Se l\u2019efficacia del titolo esecutivo \u00e8 subordinata a cauzione, non si pu\u00f2 iniziare l\u2019esecuzione forzata finch\u00e9 quella non sia stata prestata.<br>Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo <strong>in copia attestata conforme all\u2019originale<\/strong>, o con atto separato che deve essere unito al titolo.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 479 &#8211; Notificazione del titolo esecutivo e del precetto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Se la legge non dispone altrimenti, l\u2019esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo&nbsp;<strong>in copia attestata conforme all\u2019originale&nbsp;<\/strong>e del precetto.<br>La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt.<br>137 e seguenti.<br>Il precetto pu\u00f2 essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purch\u00e9 la notificazione sia fatta alla parte personalmente<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 479 &#8211; Notificazione del titolo esecutivo e del precetto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Se la legge non dispone altrimenti, l\u2019esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo&nbsp;<strong>in copia attestata conforme all\u2019originale&nbsp;<\/strong>e del precetto.<br>La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt.<br>137 e seguenti.<br>Il precetto pu\u00f2 essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purch\u00e9 la notificazione sia fatta alla parte personalmente.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 488 &#8211; Fascicolo dell\u2019esecuzione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Il cancelliere forma per ogni procedimento d\u2019espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall\u2019ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.<\/strong><br><strong>Il creditore \u00e8 obbligato a presentare l\u2019originale del titolo esecutivo nella sua disponibilit\u00e0 o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 492 &#8211; Forma del pignoramento<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l\u2019ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.<br>Il pignoramento deve altres\u00ec contenere l\u2019invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell\u2019esecuzione la dichiarazione di residenza o l\u2019elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l\u2019esecuzione con l\u2019avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilit\u00e0 presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.<br>Il pignoramento deve anche contenere l\u2019avvertimento che il debitore, ai sensi dell\u2019articolo 495, pu\u00f2 chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all\u2019importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilit\u00e0, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l\u2019assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell\u2019importo del credito per cui \u00e8 stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.<br>Il pignoramento deve contenere l\u2019avvertimento che, a norma dell\u2019articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l\u2019opposizione \u00e8 inammissibile se \u00e8 proposta dopo che \u00e8 stata disposta la vendita o l\u2019assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l\u2019opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.<br>Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l\u2019ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalit\u00e0 dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l\u2019omessa o falsa dichiarazione.<br>Della dichiarazione del debitore \u00e8 redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive.<br>Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell\u2019articolo 388, terzo comma, del codice penale e l\u2019ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all\u2019articolo 520 oppure, quando tale luogo \u00e8 compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all\u2019ufficiale giudiziario territorialmente competente.<br>Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi \u00e8 costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell\u2019articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l\u2019atto di cui all\u2019articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene.<br>Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.<br>Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente pu\u00f2 richiedere all\u2019ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell\u2019esercizio delle facolt\u00e0 di cui all\u2019articolo 499, quarto comma.<br>Se il debitore \u00e8 un imprenditore commerciale l\u2019ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 179-ter delle disposizioni per l\u2019attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell\u2019individuazione di cose e crediti pignorabili.<br>Il professionista nominato pu\u00f2 richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonch\u00e9 sulle modalit\u00e0 di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l\u2019assistenza dell\u2019ufficiale giudiziario territorialmente competente.<br>Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all\u2019ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso.<br>Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell\u2019accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.<br><strong>Nell\u2019ipotesi di sospensione ai sensi dell\u2019articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l\u2019indicazione della data di deposito dell\u2019istanza di ricerca telematica dei beni, l\u2019autorizzazione del presidente del tribunale quando \u00e8 prevista, l\u2019indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell\u2019Art. 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell\u2019ufficiale giudiziario di cui al terzo comma, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell\u2019istanza<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 492-bis &#8211; Ricerca con modalit\u00e0 telematiche dei beni da pignorare<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l\u2019ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalit\u00e0 telematiche dei beni da pignorare.<br>L\u2019istanza deve contenere l\u2019indicazione dell\u2019indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell\u2019articolo 547, dell\u2019indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.<br>L\u2019istanza non pu\u00f2 essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all\u2019articolo 482.<\/strong><br><strong>Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all\u2019articolo 482, se vi \u00e8 pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.<\/strong><br><strong>Dalla proposizione dell\u2019istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all\u2019articolo 481, primo comma, \u00e8 sospeso fino alla comunicazione dell\u2019ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell\u2019istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.<\/strong><br><strong>Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell\u2019interno ai sensi dell\u2019articolo 8 della legge 1\u00b0 aprile 1981, n.<br>121, l\u2019ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell\u2019anagrafe tributaria, compreso l\u2019archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l\u2019acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l\u2019individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.<br>Terminate le operazioni l\u2019ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne d\u00e0 comunicazione al creditore istante.<br>L\u2019ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico.<br>Nel caso di cui al secondo comma, il precetto \u00e8 consegnato o trasmesso all\u2019ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.<\/strong><br><strong>Se l\u2019accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell\u2019ufficiale giudiziario, quest\u2019ultimo accede agli stessi per provvedere d\u2019ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520.<br>Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale \u00e8 rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d\u2019inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all\u2019istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all\u2019ufficiale giudiziario territorialmente competente.<\/strong><br><strong>L\u2019ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l\u2019accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l\u2019omessa o la falsa comunicazione \u00e8 punita a norma dell\u2019articolo 388, sesto comma, del codice penale.<\/strong><br><strong>Se l\u2019accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest\u2019ultimo che sono nella disponibilit\u00e0 di terzi, l\u2019ufficiale giudiziario notifica d\u2019ufficio, ove possibile a norma dell\u2019articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovr\u00e0 anche contenere l\u2019indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell\u2019indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell\u2019ingiunzione, dell\u2019invito e dell\u2019avvertimento al debitore di cui all\u2019articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonch\u00e9 l\u2019intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all\u2019articolo 546.<br>Il verbale di cui al presente comma \u00e8 notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest\u2019ultimo riferibili.<\/strong><br><strong>Quando l\u2019accesso ha consentito di individuare pi\u00f9 crediti del debitore o pi\u00f9 cose di quest\u2019ultimo che sono nella disponibilit\u00e0 di terzi l\u2019ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.<\/strong><br><strong>Quando l\u2019accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l\u2019ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.<\/strong><br><strong>Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d\u2019iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all\u2019articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalit\u00e0 e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l\u2019istanza, l\u2019autorizzazione del presidente del tribunale, quando \u00e8 prevista, nonch\u00e9 la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell\u2019ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell\u2019istanza<\/strong>.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 534 ter &#8211; Ricorso al giudice dell\u2019esecuzione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolt\u00e0 il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell\u2019esecuzione, il quale provvede con decreto.<br><strong>Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario \u00e8 ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell\u2019esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell\u2019atto o dalla sua conoscenza.<br>Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell\u2019esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.<\/strong><br><strong>Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell\u2019esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale \u00e8 ammessa l\u2019opposizione ai sensi dell\u2019articolo 617.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 559 &#8211; Custodia dei beni pignorati<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Col pignoramento il debitore \u00e8 costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.<\/strong><br><strong>Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilit\u00e0 ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell\u2019esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all\u2019articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell\u2019esperto di cui all\u2019articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l\u2019istituto di cui al primo comma dell\u2019articolo 534.<\/strong><br><strong>Il custode nominato ai sensi del comma precedente collabora con l\u2019esperto nominato ai sensi dell\u2019articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all\u2019articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell\u2019esecuzione.<\/strong><br><strong>Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 560 &#8211; Modo della custodia<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell\u2019articolo 593.<br><strong>Ad essi \u00e8 fatto divieto di dare in locazione l\u2019immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell\u2019esecuzione.<\/strong><br>Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell\u2019immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal<strong> nono <\/strong>comma.<br><strong>Nell\u2019ipotesi di cui al terzo comma<\/strong>, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinch\u00e9 il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l\u2019integrit\u00e0.<br><strong>Il custode giudiziario provvede altres\u00ec, previa autorizzazione del giudice dell\u2019esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell\u2019immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilit\u00e0.<\/strong><br>Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l\u2019immobile sia visitato da potenziali acquirenti, <strong>secondo le modalit\u00e0 stabilite con ordinanza del giudice dell\u2019esecuzione.<\/strong><br><strong>Il giudice dell\u2019esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell\u2019articolo 617, ordina la liberazione dell\u2019immobile non abitato dall\u2019esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell\u2019ordinanza con cui \u00e8 autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.<\/strong><br><strong>Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell\u2019esecuzione ordina la liberazione dell\u2019immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento.<\/strong><br><strong>Il giudice dell\u2019esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell\u2019immobile pignorato quando \u00e8 ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attivit\u00e0 degli ausiliari del giudice, quando l\u2019immobile non \u00e8 adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l\u2019esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.<\/strong><br><strong>L\u2019ordine di liberazione \u00e8 attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell\u2019esecuzione, senza l\u2019osservanza delle formalit\u00e0 di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell\u2019interesse e senza spese a carico dell\u2019aggiudicatario o dell\u2019assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi.<br>Per l\u2019attuazione dell\u2019ordine di liberazione il giudice pu\u00f2 autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell\u2019articolo 68.<br>Quando nell\u2019immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza.<br><\/strong>Dell\u2019intimazione si d\u00e0 atto a verbale<strong> ovvero, se il soggetto intimato non \u00e8 presente, mediante atto notificato a cura del custode.<br>Se l\u2019asporto non \u00e8 eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell\u2019esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 567 &#8211; Istanza di vendita<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Decorso il termine di cui all\u2019articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell\u2019immobile pignorato.<br>Il creditore che richiede la vendita deve provvedere&nbsp;<strong>a depositare, entro il termine previsto dall\u2019articolo 497,&nbsp;<\/strong>allo stesso l\u2019estratto del catasto, nonch\u00e9 i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all\u2019immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione pu\u00f2 essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.<br>Il termine di cui al secondo comma pu\u00f2 essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell\u2019esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori&nbsp;<strong>quarantacinque&nbsp;<\/strong>giorni.<br>Un termine di&nbsp;<strong>quarantacinque&nbsp;<\/strong>giorni \u00e8 inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata.<br>Se la proroga non \u00e8 richiesta o non \u00e8 concessa, oppure se la documentazione non \u00e8 integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell\u2019esecuzione, anche d\u2019ufficio, dichiara l\u2019inefficacia del pignoramento relativamente all\u2019immobile per il quale non \u00e8 stata depositata la prescritta documentazione.<br>L\u2019inefficacia \u00e8 dichiarata con ordinanza, sentite le parti.<br>Il giudice, con l\u2019ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento.<br>Si applica l\u2019articolo 562, secondo comma.<br>Il giudice dichiara altres\u00ec l\u2019estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 568-bis &#8211; Vendita diretta<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall\u2019articolo 569, primo comma, pu\u00f2 chiedere al giudice dell\u2019esecuzione di disporre la vendita diretta dell\u2019immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all\u2019articolo 173-bis, terzo comma delle disposizioni d\u2019attuazione del presente codice.<br>A pena di inammissibilit\u00e0 unitamente all\u2019istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria, l\u2019offerta di acquisto, nonch\u00e9 una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto.<br>L\u2019istanza e l\u2019offerta sono notificate a cura dell\u2019offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell\u2019udienza prevista dall\u2019articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all\u2019articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell\u2019offerta medesima.<\/strong><br><strong>L\u2019offerta \u00e8 irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell\u2019articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.<\/strong><br><strong>A pena di inammissibilit\u00e0, l\u2019istanza di cui al primo comma non pu\u00f2 essere formulata pi\u00f9 di una volta.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 569-bis &#8211; Modalit\u00e0 della vendita diretta<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Nel caso di deposito dell\u2019istanza ai sensi dell\u2019articolo 568-bis, il giudice dell\u2019esecuzione, all\u2019udienza di cui all\u2019articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell\u2019articolo 568 non \u00e8 maggiore del prezzo offerto, valutata l\u2019ammissibilit\u00e0 della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.<\/strong><br><strong>Se il prezzo base determinato ai sensi dell\u2019articolo 568 \u00e8 maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l\u2019offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base.<br>Se l\u2019offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine, il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.<\/strong><br><strong>Se l\u2019offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice dell\u2019esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile l\u2019offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell\u2019articolo 569.<br>Nello stesso modo dispone nei casi in cui dichiara con decreto inammissibile l\u2019istanza ai sensi dell\u2019articolo 568-bis.<\/strong><br><strong>Il giudice dell\u2019esecuzione, quando dichiara ammissibile l\u2019offerta di cui all\u2019articolo 568-bis, in assenza di opposizione dei creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all\u2019articolo 498 da proporsi in ogni caso entro l\u2019udienza di cui all\u2019articolo 569, aggiudica l\u2019immobile all\u2019offerente.<br>Si applicano il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma.<\/strong><br><strong>Se un creditore titolato o uno di quelli intervenuti di cui dall\u2019articolo 498 si oppone all\u2019aggiudicazione a norma del quarto comma, il giudice con ordinanza:<\/strong><br><strong>1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per l\u2019effettuazione della pubblicit\u00e0, ai sensi dell\u2019articolo 490, dell\u2019offerta pervenuta e della vendita;<\/strong><br><strong>2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell\u2019offerta gi\u00e0 presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;<\/strong><br><strong>3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un\u2019udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull\u2019offerta e, in caso di pluralit\u00e0 di offerte, per la gara tra gli offerenti;<\/strong><br><strong>4) prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonch\u00e9 il pagamento del prezzo siano effettuati con modalit\u00e0 telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all\u2019articolo 161-ter delle disposizioni per l\u2019attuazione del presente codice.<\/strong><br><strong>Il giudice dell\u2019esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l\u2019immobile al migliore offerente, stabilisce le modalit\u00e0 di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell\u2019articolo 587.<\/strong><br><strong>Si applica l\u2019articolo 585.<\/strong><br><strong>Se il prezzo non \u00e8 depositato nel termine di cui al sesto comma, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non \u00e8 aggiudicato, il giudice dell\u2019esecuzione con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini gi\u00e0 fissati ai sensi dell\u2019articolo 569, terzo comma.<\/strong><br><strong>Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell\u2019esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all\u2019aggiudicatario.<\/strong><br><strong>Su istanza dell\u2019aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell\u2019immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest\u2019ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell\u2019articolo 586.<br>Il notaio stipulante trasmette copia dell\u2019atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 570 &#8211; Avviso della vendita<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Dell\u2019ordine di vendita \u00e8 dato dal cancelliere, a norma dell\u2019articolo 490, pubblico avviso contenente l\u2019indicazione , degli estremi previsti nell\u2019articolo 555, del valore dell\u2019immobile determinato a norma dell\u2019articolo 568, del sito Internet sul quale \u00e8 pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l\u2019avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalit\u00e0 del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.<br><strong>L\u2019avviso \u00e8 redatto in conformit\u00e0 a modelli predisposti dal giudice dell\u2019esecuzione.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 585 &#8211; Versamento del prezzo<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>L\u2019aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall\u2019ordinanza che dispone la vendita a norma dell\u2019articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l\u2019avvenuto versamento.<br>Se l\u2019immobile \u00e8 stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l\u2019aggiudicatario \u00e8 stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell\u2019esecuzione pu\u00f2 limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.<br>Se il versamento del prezzo avviene con l\u2019erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non pu\u00f2 eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all\u2019iscrizione dell\u2019ipoteca concessa dalla parte finanziata.<br><strong>Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l\u2019aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilit\u00e0 civile e penale, prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell\u2019esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall\u2019articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 586 &#8211; Trasferimento del bene espropriato<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Avvenuto il versamento del prezzo<strong>&nbsp;e verificato l\u2019assolvimento dell\u2019obbligo posto a carico dell\u2019aggiudicatario dall\u2019articolo 585, quarto comma<\/strong>, il giudice dell\u2019esecuzione pu\u00f2 sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all\u2019aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell\u2019ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall\u2019aggiudicatario a norma dell\u2019articolo 508.<br>Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.<br>Il decreto contiene altres\u00ec l\u2019ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l\u2019immobile venduto.<br>Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 591-bis &#8211; Delega delle operazioni di vendita<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Il giudice dell\u2019esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l\u2019ordinanza con la quale provvede sull\u2019istanza di vendita ai sensi dell\u2019articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all\u2019articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalit\u00e0 indicate al terzo comma del medesimo articolo 569.<br><strong>Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall\u2019emissione dell\u2019ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall\u2019articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalit\u00e0 di effettuazione della pubblicit\u00e0, il luogo di presentazione delle offerte d\u2019acquisto e il luogo ove si procede all\u2019esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell\u2019eventuale incanto.<\/strong><br>Si applica l\u2019articolo 569, quarto comma.<br>Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l\u2019esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.<br>Il professionista delegato provvede: <br>1) alla determinazione del valore dell\u2019immobile a norma dell\u2019articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall\u2019esperto nominato dal giudice ai sensi dell\u2019articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell\u2019articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; <br>2) agli adempimenti previsti dall\u2019articolo 570 e, ove occorrenti, dall\u2019articolo 576, secondo comma; <br>3) alla deliberazione sull\u2019offerta a norma dell\u2019articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; <br>4) alle operazioni dell\u2019incanto e all\u2019aggiudicazione dell\u2019immobile a norma dell\u2019articolo 581; <br>5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all\u2019articolo 583; <br>6) sulle offerte dopo l\u2019incanto a norma dell\u2019articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all\u2019articolo 585, secondo comma; <br>7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma; <br>8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d\u2019acquisto ai sensi dell\u2019articolo 591; <br>9) alla fissazione dell\u2019ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall\u2019articolo 587; <br>10) ad autorizzare l\u2019assunzione dei debiti da parte dell\u2019aggiudicatario o dell\u2019assegnatario a norma dell\u2019articolo 508;<br>11) alla esecuzione delle formalit\u00e0 di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonch\u00e9 all\u2019espletamento delle formalit\u00e0 di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell\u2019esecuzione ai sensi dell\u2019articolo 586; <br>12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell\u2019esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall\u2019articolo 596; <br>13) ad ordinare alla banca o all\u2019ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.<br>La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.<br>Nell\u2019avviso di cui all\u2019articolo 570 \u00e8 specificato che tutte le attivit\u00e0 che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell\u2019esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell\u2019esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell\u2019ordinanza di cui al primo comma.<br>All\u2019avviso si applica l\u2019articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.<br>Il professionista delegato provvede altres\u00ec alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalit\u00e0 delle persone presenti, la descrizione delle attivit\u00e0 svolte, la dichiarazione dell\u2019aggiudicazione provvisoria con l\u2019identificazione dell\u2019aggiudicatario.<br>Il verbale \u00e8 sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all\u2019articolo 579, secondo comma.<br>Se il prezzo non \u00e8 stato versato nel termine, il professionista delegato ne d\u00e0 tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.<br>Avvenuto il versamento del prezzo con le modalit\u00e0 stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l\u2019assolvimento dell\u2019obbligo posto a carico dell\u2019aggiudicatario dall\u2019articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell\u2019esecuzione il fascicolo.<br>Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell\u2019immobile quale risultante dal fascicolo processuale.<br>Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell\u2019esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all\u2019assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell\u2019articolo 591.<br>Contro il decreto previsto nel presente comma \u00e8 proponibile l\u2019opposizione di cui all\u2019articolo 617.<br>Le somme versate dall\u2019aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.<br>I provvedimenti di cui all\u2019articolo 586 restano riservati al giudice dell\u2019esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.<br><strong>Il giudice dell\u2019esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attivit\u00e0 delegate e sull\u2019operato del professionista delegato, al quale pu\u00f2 in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita.<br>Sentito l\u2019interessato, il giudice dell\u2019esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.<br>Quando il giudice dell\u2019esecuzione provvede a norma dell\u2019articolo 569-bis quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonch\u00e9 le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma.<br>Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all\u2019undicesimo.<br>Quando il giudice dell\u2019esecuzione provvede a norma dell\u2019articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonch\u00e9 la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato.<br>Al professionista sono, altres\u00ec, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma.<br>Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all\u2019undicesimo.<br>Entro trenta giorni dalla notifica dell\u2019ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attivit\u00e0 svolte.<br>A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attivit\u00e0 svolte.<br>Entro dieci giorni dalla comunicazione dell\u2019approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivit\u00e0 svolte successivamente al deposito dell\u2019ultimo rapporto riepilogativo periodico.<br>I rapporti riepilogativi sono redatti in conformit\u00e0 a modelli predisposti dal giudice dell\u2019esecuzione e contengono i dati identificativi dell\u2019esperto che ha effettuato la stima.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 591 ter &#8211; Ricorso al giudice dell\u2019esecuzione<\/td><\/tr><tr><td>Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolt\u00e0, il professionista delegato pu\u00f2 rivolgersi al giudice dell\u2019esecuzione, il quale provvede con decreto.<br><strong>Avverso gli atti del professionista delegato \u00e8 ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell\u2019esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell\u2019atto o dalla sua conoscenza.<br>Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell\u2019esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.<\/strong><br>Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell\u2019esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale \u00e8 ammessa l\u2019opposizione ai sensi dell\u2019articolo 617.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 596 &#8211; Formazione del progetto di distribuzione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Se non si pu\u00f2 provvedere a norma dell\u2019articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell\u2019articolo 591-bis, <strong>entro<\/strong> trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede<strong>, secondo le direttive impartite dal giudice dell\u2019esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell\u2019esecuzione.<\/strong> Il progetto di distribuzione parziale non pu\u00f2 superare il novanta per cento delle somme da ripartire.<br><strong>Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell\u2019esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perch\u00e9 possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato.<br>Il professionista delegato fissa innanzi a s\u00e9 entro trenta giorni l\u2019audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione.<\/strong> Tra la comunicazione dell\u2019invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.<br>Il giudice dell\u2019esecuzione pu\u00f2 disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all\u2019accantonamento a norma dell\u2019articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell\u2019articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all\u2019articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue pi\u00f9 recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all\u2019effettiva restituzione. La fideiussione \u00e8 escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all\u2019accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma.<br><strong>Nell\u2019ipotesi di cui all\u2019articolo 591-bis, secondo comma, il giudice dell\u2019esecuzione provvede alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell\u2019udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui al secondo comma<\/strong>.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 597 &#8211; Mancata comparizione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>La mancata comparizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all\u2019udienza innanzi al giudice dell\u2019esecuzione nell\u2019ipotesi di cui all\u2019articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all\u2019articolo 598<\/strong>.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 598 &#8211; Approvazione del progetto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Se il progetto \u00e8 approvato o si raggiunge l\u2019accordo tra tutte le parti, se ne d\u00e0 atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell\u2019articolo 591-bis <strong>o il giudice dell\u2019esecuzione nell\u2019ipotesi di cui all\u2019articolo 596, quarto comma<\/strong>, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote <strong>entro sette giorni.<br>Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne d\u00e0 conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell\u2019esecuzione, il quale provvede ai sensi dell\u2019articolo 512.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 614-bis &#8211; Misure di coercizione indiretta<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Con il provvedimento di condanna all\u2019adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ci\u00f2 sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall\u2019obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell\u2019esecuzione del provvedimento<strong>, determinandone la decorrenza<\/strong>.<br><strong>Il giudice pu\u00f2 fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalit\u00e0 della stessa e di ogni circostanza utile.<\/strong><br><strong>Se non \u00e8 stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo \u00e8 diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall\u2019obbligato per ogni violazione o inosservanza, o ritardo nell\u2019esecuzione del provvedimento \u00e8 determinata dal giudice dell\u2019esecuzione, su ricorso dell\u2019avente diritto, dopo la notificazione del precetto.<\/strong><br><strong>Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all\u2019articolo 612.<\/strong><br>Il giudice determina l\u2019ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l\u2019obbligato derivante dall\u2019inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.<br>Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.<br>Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all\u2019articolo 409<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color\">LIBRO QUARTO &#8211; Dei procedimenti speciali<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 654 &#8211; Dichiarazione di esecutoriet\u00e0 ed esecuzione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>L\u2019esecutoriet\u00e0 non disposta con la sentenza o con l\u2019ordinanza di cui all\u2019articolo precedente \u00e8 conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l\u2019ingiunzione scritto in calce all\u2019originale del decreto d\u2019ingiunzione.<br>Ai fini dell\u2019esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l\u2019esecutoriet\u00e0&nbsp;<s>e dell\u2019apposizione della formula.<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 657 &#8211; Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Il locatore o il concedente pu\u00f2 intimare al conduttore,&nbsp;<strong>al comodatario di beni immobili, all\u2019affittuario di azienda,&nbsp;<\/strong>all\u2019affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.<br>Pu\u00f2 altres\u00ec intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtu\u2019 del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, \u00e8 esclusa la tacita riconduzione.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong><strong>Art. 663 &#8211; Mancata comparizione o mancata opposizione dell\u2019intimato<\/strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong><strong>Se l\u2019intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto.<br>Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l\u2019intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.<\/strong><br><\/strong>Se lo sfratto \u00e8 stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida \u00e8 subordinata all\u2019attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosit\u00e0 persiste.<strong><strong><br><\/strong><\/strong>In tale caso il giudice pu\u00f2 ordinare al locatore di prestare una cauzione.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 669-quinquies &#8211; Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Se la controversia \u00e8 oggetto di clausola compromissoria o \u00e8 compromessa in arbitri anche non rituali o se e\u2019 pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito<strong>, salvo quanto disposto dall\u2019articolo 818, primo comma.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 669-octies &#8211; Provvedimento di accoglimento<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>L\u2019ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell\u2019inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l\u2019inizio del giudizio di merito, salva l\u2019applicazione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 669-novies.<br>In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.<br>Il termine decorre dalla pronuncia dell\u2019ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.<br>Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale \u00e8 divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.<br>Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all\u2019altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.<br>Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell\u2019articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell\u2019articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonch\u00e9 ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell\u2019articolo 688<strong>&nbsp;e ai provvedimenti di sospensione dell\u2019efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell\u2019articolo 1137, quarto comma, del codice civile<\/strong>, ma ciascuna parte pu\u00f2 iniziare il giudizio di merito.<br>Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell\u2019inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.<br>L\u2019estinzione del giudizio di merito non determina l\u2019inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma,<strong>&nbsp;n\u00e9 dei provvedimenti cautelari di sospensione dell\u2019efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o societ\u00e0,<\/strong>&nbsp;anche quando la relativa domanda \u00e8 stata proposta in corso di causa.<br>L\u2019autorit\u00e0 del provvedimento cautelare non \u00e8 invocabile in un diverso processo.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 669-novies &#8211; Inefficacia del provvedimento cautelare<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Se il procedimento di merito non \u00e8 iniziato nel termine perentorio di cui all\u2019articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.<br>In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara,<s>&nbsp;se non c\u2019\u00e8 contestazione,&nbsp;<\/s>con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento \u00e8 divenuto inefficace e d\u00e0 le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.<br><s>In caso di contestazione l\u2019ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilit\u00e0 di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all\u2019articolo 669-decies.<\/s>&nbsp;Il provvedimento cautelare perde altres\u00ec efficacia se non \u00e8 stata versata la cauzione di cui all\u2019articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, \u00e8 dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.<br>In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.<br>Se la causa di merito \u00e8 devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altres\u00ec efficacia: 1) se la parte che l\u2019aveva richiesto non presenta domanda di esecutoriet\u00e0 in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali; 2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso.<br>Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 669-decies &#8211; Revoca e modifica<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell\u2019articolo 669-terdecies, nel corso dell\u2019istruzione il giudice istruttore della causa di merito pu\u00f2, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e\u2019 acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.<br>In tale caso, l\u2019istante deve fornire la prova del momento in cui ne \u00e8 venuto a conoscenza.<br>Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell\u2019ordinanza di accoglimento, esaurita l\u2019eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell\u2019articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull\u2019istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si \u00e8 acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.<br>In tale caso l\u2019istante deve fornire la prova del momento in cui ne \u00e8 venuto a conoscenza.<br>Se la causa di merito \u00e8 devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l\u2019azione civile e\u2019 stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare,<strong>&nbsp;, salvo quanto disposto dall\u2019articolo 818, primo comma<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong><mark><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Titolo I, <s>Capo III-bis, Procedimento sommario di cognizione<\/s><\/mark><\/mark><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Titolo II, <s>Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone<\/s> Dei procedimenti incamera di consiglio, <s>Capo I: Della separazione personale dei coniugi<\/s>, <s>Capo II: Dell\u2019interdizione, dell\u2019inabilitazione e dell\u2019amministrazione di sostegno<\/s>, <s>Capo III: Disposizioni relative all\u2019assenza e alla dichiarazione di morte presunta<\/s>, <s>Capo IV: Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati<\/s>, <s>Capo V: Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi<\/s>, <s>Capo V-bis: Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari<\/s><\/mark><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 739 &#8211; Reclami delle parti<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Contro i decreti del giudice tutelare si pu\u00f2 proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi.<br>Del collegio non pu\u00f2 fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.<br>Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si pu\u00f2 proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch\u2019essa in camera di consiglio<\/strong>&nbsp;Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se \u00e8 dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se \u00e8 dato in confronto di pi\u00f9 parti.<br>Salvo che la legge disponga altrimenti, non \u00e8 ammesso reclamo contro i decreti della Corte d\u2019appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 810 &#8211; Nomina degli arbitri<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Quando a norma della convenzione d\u2019arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all\u2019altra l\u2019arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri.<br>La parte, alla quale \u00e8 rivolto l\u2019invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalit\u00e0 dell\u2019arbitro o degli arbitri da essa nominati.<br>In mancanza, la parte che ha fatto l\u2019invito pu\u00f2 chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario \u00e8 la sede dell\u2019arbitrato.<br>Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso \u00e8 presentato al presidente del tribunale del luogo in cui \u00e8 stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo \u00e8 all\u2019estero, al presidente del tribunale di Roma.<br>Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d\u2019arbitrato non \u00e8 manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.<strong>&nbsp;La nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell\u2019ufficio giudiziario.<\/strong><br>Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o pi\u00f9 arbitri \u00e8 demandata dalla convenzione d\u2019arbitrato all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 813 &#8211; Accettazione degli arbitri<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>L\u2019accettazione degli arbitri \u00e8 data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed \u00e8 accompagnata, a pena di nullit\u00e0, da una dichiarazione nella quale \u00e8 indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell\u2019articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza.<br>L\u2019arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.<br>In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte pu\u00f2 richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell\u2019arbitro nei modi e con le forme di cui all\u2019articolo 813-bis.<\/strong><br>Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 815 &#8211; Ricusazione degli arbitri<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Un arbitro pu\u00f2 essere ricusato: 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti; 2) se egli stesso, o un ente, associazione o societ\u00e0 di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; 3) se egli stesso o il coniuge \u00e8 parente fino al quarto grado o \u00e8 convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori; 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 5) se \u00e8 legato ad una delle parti, a una societ\u00e0 da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a societ\u00e0 sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d\u2019opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l\u2019indipendenza; inoltre, se \u00e8 tutore o curatore di una delle parti; 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;&nbsp;<strong>6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull\u2019indipendenza o sull\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019arbitro.<\/strong><br>Una parte non pu\u00f2 ricusare l\u2019arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.<br>La ricusazione \u00e8 proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell\u2019articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.<br>Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l\u2019arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.<br>Con ordinanza il presidente provvede sulle spese.<br>Nel caso di manifesta inammissibilit\u00e0 o manifesta infondatezza dell\u2019istanza di ricusazione condanna la parte che l\u2019ha proposta al pagamento, in favore dell\u2019altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all\u2019arbitro singolo in base alla tariffa forense.<br>La proposizione dell\u2019istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri.<br>Tuttavia, se l\u2019istanza \u00e8 accolta, l\u2019attivit\u00e0 compiuta dall\u2019arbitro ricusato o con il suo concorso \u00e8 inefficace.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 816-bis.1 &#8211; Domanda di arbitrato<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall\u2019articolo 819-quater.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 818 &#8211; Provvedimenti cautelari<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all\u2019instaurazione del giudizio arbitrale.<br>La competenza cautelare attribuita agli arbitri \u00e8 esclusiva.<\/strong><br><strong>Prima dell\u2019accettazione dell\u2019arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell\u2019articolo 669-quinquies.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 818-bis &#8211; Reclamo<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>ontro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare \u00e8 ammesso reclamo a norma dell\u2019articolo 669-terde-cies davanti alla corte di appello, nel cui distretto \u00e8 la sede dell\u2019arbitrato, per i motivi di cui all\u2019articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico<\/strong>.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 818-ter &#8211; Attuazione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>L\u2019attuazionedelle misure cautelari concesse dagli arbitri \u00e8 disciplinata dall\u2019articolo 669-duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario \u00e8 la sede dell\u2019arbitrato o, se la sede dell\u2019arbitrato non \u00e8 in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.<\/strong><br><strong>Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all\u2019esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri.<br>Competente \u00e8 il tribunale previsto dal primo comma.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 819-ter &#8211; Rapporti tra arbitri e autorit\u00e0 giudiziaria<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>La competenza degli arbitri non \u00e8 esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, n\u00e9 dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.<br>La sentenza<strong>&nbsp;o l\u2019ordinanza<\/strong>, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d\u2019arbitrato, \u00e8 impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.<br>L\u2019eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.<br>La mancata proposizione dell\u2019eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.<br>Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.<br>In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l\u2019invalidit\u00e0 o inefficacia della convenzione d\u2019arbitrato.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 819-quater &#8211; Riassunzione della causa<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti procede a norma dell\u2019articolo 810 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui \u00e8 negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell\u2019ordinanza di regolamento.<br>Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la riassunzione della causa ai sensi dell\u2019articolo 125 delle disposizioni di attuazione del presente codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dell\u2019ordinanza che definisce la sua impugnazione.<br>Le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all\u2019arbitro dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto ai sensi del presente articolo.<br>L\u2019inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi del presente articolo comporta l\u2019estinzione del processo.<br>Si applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 822 &#8211; Norme per la deliberazione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equit\u00e0.<br><strong>Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all\u2019instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia.<br>In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 828 &#8211; Impugnazione per nullit\u00e0<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>L\u2019impugnazione per nullit\u00e0 si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d\u2019appello nel cui distretto \u00e8 la sede dell\u2019arbitrato.<br>L\u2019impugnazione non \u00e8 pi\u00f9 proponibile&nbsp;<strong>decorsi sei mesi&nbsp;<\/strong>dalla data dell\u2019ultima sottoscrizione.<br>L\u2019istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l\u2019impugnazione; tuttavia, il lodo pu\u00f2 essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell\u2019atto di correzione.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Capo VI-bis &#8211; Dell\u2019arbitrato societario<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 838-bis &#8211; Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Gli atti costitutivi delle societ\u00e0, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell\u2019articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la societ\u00e0 che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.<br>La clausola deve prevedere il numero e le modalit\u00e0 di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullit\u00e0, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societ\u00e0.<br>Se il soggetto designato non provvede, la nomina \u00e8 richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la societ\u00e0 ha la sede legale.<br>La clausola \u00e8 vincolante per la societ\u00e0 e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualit\u00e0 di socio \u00e8 oggetto della controversia.<br>Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell\u2019accettazione dell\u2019incarico, \u00e8 vincolante per costoro.<br>Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l\u2019intervento obbligatorio del pubblico ministero.<br>Le modifiche dell\u2019atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.<br>I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 838-ter &#8211; Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>La domanda di arbitrato proposta dalla societ\u00e0 o in suo confronto \u00e8 depositata presso il registro delle imprese ed \u00e8 accessibile ai soci.<br>Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all\u2019articolo 838-bis, l\u2019intervento di terzi a norma dell\u2019articolo 105 nonch\u00e9 l\u2019intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 \u00e8 ammesso fino alla prima udienza di trattazione.<br>Si applica l\u2019articolo 820, quarto comma.<br>Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societ\u00e0.<br>Salvo quanto previsto dall\u2019articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validit\u00e0 di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell\u2019articolo 818-bis, la sospensione dell\u2019efficacia della delibera.<br>I dispositivi dell\u2019ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull\u2019impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese<\/strong>.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 838-quater &#8211; Decisione secondo diritto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equit\u00e0 ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell\u2019articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l\u2019oggetto del giudizio sia costituito dalla validit\u00e0 di delibere assembleari.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 838-quinquies &#8211; Risoluzione di contrasti sulla gestione di societ\u00e0<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Gli atti costitutivi delle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e delle societ\u00e0 di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o pi\u00f9 terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della societ\u00e0.<br>Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalit\u00e0 dagli stessi stabilite.<br>Gli atti costitutivi possono altres\u00ec prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 possa dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.<br>La decisione resa ai sensi del presente articolo \u00e8 impugnabile a norma dell\u2019articolo 1349, secondo comma, del codice civile.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 839 &#8211; Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d\u2019appello nella cui circoscrizione risiede l\u2019altra parte; se tale parte non risiede in Italia \u00e8 competente la corte d\u2019appello di Roma.<br>Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme insieme con l\u2019atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.<br>Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altres\u00ec produrne una traduzione certificata conforme.<br>Il presidente della corte d\u2019appello, accertata la regolarit\u00e0 formale del lodo, dichiara con decreto l\u2019efficacia<strong>&nbsp;immediatamente esecutiva<\/strong>&nbsp;del lodo straniero nella Repubblica, salvoch\u00e9: <br>1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; <br>2) il lodo contenga disposizioni contrarie all\u2019ordine pubblico.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 840 &#8211; Opposizione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Contro il decreto che accorda o nega l\u2019efficacia del lodo straniero \u00e8 ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d\u2019appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l\u2019efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l\u2019accorda.<br>In seguito all\u2019opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili.<br><strong>Il consigliere istruttore, su istanza dell\u2019opponente, quando ricorrono gravi motivi, pu\u00f2 con ordinanza non impugnabile sospendere l\u2019efficacia esecutiva o l\u2019esecuzione del lodo.<br><\/strong>La corte d\u2019appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.<br>Il riconoscimento o l\u2019esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d\u2019appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo \u00e8 invocato prova l\u2019esistenza di una delle seguenti circostanze: 1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l\u2019hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo \u00e8 stato pronunciato; 2) la parte nei cui confronti il lodo \u00e8 invocato non \u00e8 stata informata della designazione dell\u2019arbitro o del procedimento arbitrale o comunque \u00e8 stata nell\u2019impossibilit\u00e0 di far valere la propria difesa nel procedimento stesso; 3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive; 4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all\u2019accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell\u2019arbitrato; 5) il lodo non \u00e8 ancora divenuto vincolante per le parti o \u00e8 stato annullato o sospeso da un\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, \u00e8 stato reso.<br>Allorch\u00e9 l\u2019annullamento o la sospensione dell\u2019efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all\u2019autorit\u00e0 competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d\u2019appello pu\u00f2 sospendere il procedimento per il riconoscimento o l\u2019esecuzione del lodo; su istanza della parte&nbsp;<strong>interessata&nbsp;<\/strong>pu\u00f2, in caso di sospensione, ordinare che l\u2019altra parte presti idonea garanzia.<br>Il riconoscimento o l\u2019esecuzione del lodo straniero sono altres\u00ec rifiutati allorch\u00e9 la corte d\u2019appello accerta che: 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all\u2019ordine pubblico.<br>Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LIBRO PRIMO &#8211; Disposizioni generali Art. 7 &#8211; Competenza del giudice di pace Il giudice&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7180,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[49,42,51],"tags":[],"class_list":["post-7206","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-codice-procedura-civile","category-normativa","category-riforma-cartabia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7206","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7206"}],"version-history":[{"count":42,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7206\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8937,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7206\/revisions\/8937"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7180"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7206"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}