{"id":7220,"date":"2023-03-26T23:46:00","date_gmt":"2023-03-26T21:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7220"},"modified":"2023-05-14T19:30:02","modified_gmt":"2023-05-14T17:30:02","slug":"condominio-corte-cassazione-sez-ii-17-2-23-n-5043-i-condomini-in-regola-con-la-contribuzione-alle-spese-fidejussori-ex-lege-del-condomino-moroso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7220","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Cassazione Civile sez. II, 17.2.23 n. 5043 &#8211; I cond\u00f2mini in regola con la contribuzione alle spese &#8220;fidejussori ex lege&#8221; del cond\u00f2mino moroso, beneficio d&#8217;ordine e beneficio d&#8217;escussione"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F7220&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>La Corte di Cassazione torna sulla annosa questione della responsabilit\u00e0 dei singoli cond\u00f2mini verso i terzi (come i fornitori, si pensi all&#8217;impresa che ha realizzato un&#8217;opera o un servizio a favore del Condominio, e vanta quindi credito per il corrispettivo) ed enuncia il seguente principio di diritto: <strong><em>il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, pu\u00f2 proporre opposizione a norma dell\u2019art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l\u2019obbligo sussidiario di garanzia di cui all\u2019art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ci\u00f2 attenendo ad una condizione dell&#8217;azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest&#8217;ultimo<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia appare interessante, e merita di essere letta, per molti spunti che contiene:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; non \u00e8 superata la ricostruzione operata da S.U. n. 9148\/2008 nel senso che in riferimento alle obbligazioni assunte dall&#8217;amministratore, o comunque, nell&#8217;interesse del condominio, nei confronti di terzi la responsabilit\u00e0 diretta dei condomini \u00e8 retta dal criterio della parziariet\u00e0, per cui le obbligazioni assunte nell&#8217;interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ad esso si \u00e8 unito, per le obbligazioni sorte dopo l\u2019entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente, subordinato alla preventiva escussione del moroso e pur sempre limitato alla rispettiva quota di quest\u2019ultimo, e non invece riferibile all\u2019intero debito verso il terzo creditore (vedasi i nuovi primi due commi dell\u2019art. 63 disp. att. c.c.: il comma 1 dispone che l\u2019amministratore \u201c\u00e8 tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi\u201d, mentre il comma 2 stabilisce che \u201c[i] creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l&#8217;escussione degli altri condomini\u201d); <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell\u2019art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come \u201cmoroso\u201d il cond\u00f2mino che non abbia versato all\u2019amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, e come \u201csolvente&#8221; o &#8220;obbligato in regola con i pagamenti\u201d il cond\u00f2mino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell\u2019amministratore;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la norma configura un\u2019obbligazione legale di garanzia di ogni condomino per le quote non sue: ciascun condomino oltre ad essere realmente obbligato (in via primaria verso l\u2019amministratore, e in via indiretta verso il creditore) per la quota di debito proporzionata al valore della sua porzione, \u00e8 anche garante per le quote dei condomini inadempienti: in tal senso la posizione del condomino in regola con i pagamenti, chiamato dal creditore a rispondere delle quote dovute dai morosi, dopo la preventiva escussione degli stessi, \u00e8, pertanto, assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege, appunto perch\u00e8 il cond\u00f2mino solvente garantisce l\u2019adempimento del contributo imposto al cond\u00f2mino moroso, ovvero un debito non suo, ma altrui; <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il creditore che voglia convenire uno o pi\u00f9 dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, dei cui dati abbia eventualmente ricevuto comunicazione dall\u2019amministratore, e la condizione di morosit\u00e0 del condomino convenuto dal creditore deve sussistere non soltanto al momento dell\u2019introduzione del giudizio, incidendo, essa, piuttosto, sul diritto del terzo ad ottenere una sentenza di condanna, sicch\u00e9 \u00e8 indispensabile che la stessa permanga nel momento in cui la lite viene decisa;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; infatti sul creditore incombe non solo l&#8217;onere di chiedere in primo luogo l\u2019adempimento dei morosi (c.d. beneficio d\u2019ordine), ma anche l&#8217;onere, quale pi\u00f9 gravosa condizione, di escutere preventivamente il patrimonio degli stessi partecipanti inadempienti (c.d. beneficium excussionis);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la preventiva escussione richiede, di regola, l\u2019esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso, prima di potere pretendere l\u2019eventuale residuo insoddisfatto al condomino in regola; essa comporta non soltanto il dovere del terzo di iniziare le azioni contro il moroso, ma anche di continuarle con diligenza e buona fede: dunque, il creditore del condominio deve dapprima agire contro i partecipanti che siano in ritardo nei pagamenti delle spese per ottenere la condanna, ovvero un titolo esecutivo che permetta di dar corso all\u2019espropriazione dei beni di quello; deve, inoltre, compiere ogni atto cautelare contro i beni stessi, per salvaguardarne l\u2019indisponibilit\u00e0 durante il giudizio diretto alla condanna; \u00e8 il terzo creditore a dover provare l&#8217;insufficienza totale o parziale del patrimonio del condomino moroso preventivamente escusso, e l\u2019eccezione del beneficio di escussione rileva non soltanto se in concreto sussistano beni da sottoporre ad esecuzione al momento della scadenza del credito, ma sempre che tale esecuzione sia altres\u00ec giuridicamente possibile (non lo sarebbe in ipotesi di assoggettamento del predetto a procedure concorsuali, come un tenpo il fallimento e ora la liquidazione giudiziale).<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"681\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7405\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-768x511.jpeg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1536x1021.jpeg 1536w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Civile Ord. Sez. 2 Num. 5043 Anno 2023<br>Presidente: MANNA FELICE<br>Relatore: SCARPA ANTONIO<br>Data pubblicazione: 17\/02\/2023<\/p>\n\n\n\n<p>(omissis)<\/p>\n\n\n\n<p>FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE<br>G* P* ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 162\/2022 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 19 gennaio 2022.<br>Hanno notificato controricorso gli intimati F* d* e M* S*.<br>La trattazione del ricorso \u00e8 stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.<br>La ricorrente ha depositato memoria.<br>Non \u00e8 accoglibile l\u2019istanza presentata in data 31 gennaio 2023, dall\u2019avvocato B*, difensore della ricorrente, di \u201cautorizzare la discussione della causa \u2026 con la presenza dei difensori, rinviando, ove necessario, ad altra data\u201d, in quanto l\u2019art. 380-bis.1 c.p.c., nella formulazione qui operante ai sensi dell\u2019art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, dispone che le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell\u2019adunanza e che in camera di consiglio la Corte giudica senza l\u2019intervento del pubblico ministero e delle parti. N\u00e9 la trattazione in pubblica udienza, ad avviso del Collegio, \u00e8 resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare (art. 375, comma 2, c.p.c., nella formulazione operante ai sensi dell\u2019art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022).<br>Il Tribunale di Foggia ha accolto l\u2019appello formulato da F* d* e M* S* avverso la sentenza n. 850\/2020 pronunciata in primo grado dal Giudice di pace di Foggia. Il Giudice di pace aveva rigettato le opposizioni avanzate da F* D* e M* S*, condomini del Condominio Residence S*, avverso gli atti di precetto notificati nei loro confronti da G* P* in forza dell\u2019ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Foggia e della sentenza n. 2150\/2019 Corte d\u2019appello di Bari.<br>A sostegno delle opposizioni i condomini avevano preliminarmente dedotto la violazione dell\u2019art. 63 comma 2 disp. att. c.c., per avere la P*, in base ai predetti titoli esecutivi giudiziali formatisi contro il Condominio, notificato gli atti di precetto nei confronti dei singoli condomini in regola con i pagamenti pro quota dovuti, senza la preventiva escussione dei condomini morosi.<br>Il Giudice di Pace aveva rigettato le opposizioni rilevando la qualit\u00e0 di condomini morosi degli opponenti.<br>Il Tribunale di Foggia ha evidenziato che \u201cnella presente controversia non \u00e8 in questione l\u2019esistenza del credito della P* nei confronti del Condominio Residence S* come accertato nei titoli giudiziali sopra menzionati, ma si discute dell\u2019esigibilit\u00e0 di quel credito nei confronti dei singoli condomini\u201d. Il giudice dell\u2019appello ha quindi esposto che \u201crisulta agli atti che l\u2019amministratore del Condominio Residence S*, con lettera raccomandata anticipata via pec in data 27.2.2020, ha rimesso alla P* un assegno circolare di euro 17.495,31, pari alla somma delle quote versate da taluni condomini (specificamente indicati nella lettera)\u201d &#8211; tra cui F* d* e M* S* \u2013 \u201cin relazione a tre titoli esecutivi giudiziali formatisi contro il Condominio, tra i quali l\u2019ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. e la sentenza della Corte d\u2019Appello di Bari sopra citate. Il difensore della P* aveva replicato con pec del 27 febbraio 2020 che l\u2019assegno non corrispondesse nell\u2019importo al reale credito della sua assistita, ovvero a quanto \u201cdovuto dai singoli condomini per quote millesimali di propriet\u00e0 dei titoli esecutivi, per le spese degli atti di precetto notificati ad ognuno di essi, per le spese di notifiche dei titoli esecutivi ed atti di precetto, per le spese postali di ritorno, per le spese ex art. 140 c.p.c., per le spese delle esecuzioni gi\u00e0 incardinate, per le spese accertamenti catastali nonch\u00e9 interessi\u201d e che \u201cl\u2019assegno cumulativo cos\u00ec predisposto \u2026 non \u00e8 possibile riceverlo dovendo i singoli debitori rispondere dei relativi importi dovuti alla Panni conseguenti agli atti e procedure gi\u00e0 promosse\u2026\u201d.<br>Il Tribunale ha comunque concluso che, stando alla lettera raccomandata dell\u2019amministratore di Condominio del 27 febbraio 2020, i condomini F* d* e M* S* erano \u201cin regola con i pagamenti pro quota dovuti anche in relazione ai titoli esecutivi posti a fondamento dei precetti opposti\u201d, non deponendo in senso contrario le contestazioni sollevate dal procuratore della P*, giacch\u00e9 \u201cquasi esclusivamente riferite, se ben si intende, al mancato computo delle spese di precetto, notifica ed esecuzione sostenute dalla P* in relazione agli altri titoli esecutivi formatisi precedentemente contro il Condominio\u201d. La sentenza impugnata ha aggiunto che non risultava comunque \u201cspecificamente dedotta la morosit\u00e0 dei condomini de Veredicis e Spadaccino o comunque l\u2019inesattezza degli importi dagli stessi versati come attestati nella predetta lettera raccomandata inviata dall\u2019amministratore del Condominio\u201d. In applicazione dell\u2019art. 63 comma 2 disp. att. c.c., non risultava quindi data prova dalla creditrice P* di aver proceduto alla preventiva escussione dei condomini morosi, sicch\u00e9 la stessa non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei condomini F* d* e M* S* in regola con i pagamenti.<br>Pu\u00f2 superarsi l\u2019eccezione dei controricorrenti di \u201cinammissibilit\u00e0 del ricorso per cassazione per mancata allegazione in atti della procura speciale\u201d, in quanto, quando il ricorso per cassazione contenga in margine o in calce o su foglio separato ad esso materialmente unito una procura rilasciata al difensore che l&#8217;ha sottoscritto, tale procura, salvo che dal suo contesto inequivocabilmente risulti il contrario, deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perci\u00f2 il requisito della specialit\u00e0 previsto dall&#8217;art. 365 c.p.c., anche se non contenga un espresso riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere (cfr. Cass. Sez. Unite 09\/12\/2022, n. 36057).<br>Parimenti da superare \u00e8 l\u2019eccezione di \u201cinammissibilit\u00e0 del ricorso per mancata indicazione delle norme di diritto che si assumono essere state violate e per mancata indicazione dei capi della sentenza impugnata che si intende censurare\u201d, in quanto le censure, peraltro da esaminare singolarmente, rispettano il requisito di cui all\u2019art. 366, comma 4, c.p.c.<br>E\u2019 infine da considerare, ai fini dell\u2019osservanza del requisito di ammissibilit\u00e0 di cui all\u2019art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., che il ricorso non contiene una esposizione sommaria dei fatti causa in forma di premessa narrativa distinta ed autonoma, dal punto di vista grafico, rispetto ai motivi di ricorso; tuttavia, l\u2019intero contesto dell\u2019atto di impugnazione consente la conoscenza degli elementi sostanziali e processuali sufficiente per intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata pronuncia del giudice di merito (Cass. Sez. 3, 08\/07\/2014 n. 15478; Cass. Sez. 1, 27\/02\/2009 n. 4823; Cass., Sez. Un., 18\/05\/2006, n. 11653).<br>Il primo motivo del ricorso di G* P* denuncia la \u201cviolazione e\/o falsa applicazione di statuizione di esistenza della violazione dell\u2019art. 63, I e II comma disp. att. c.c.\u201d. La ricorrente precisa di aver agito nei confronti dei condomini de Veredicis e Spadaccino solo a seguito della conclamata inadempienza e insolvenza del Condominio Residence San Michele ed in forza dell\u2019ordinanza del Tribunale di Foggia RG n. 287\/2018. Il secondo motivo di ricorso denuncia la \u201cviolazione e\/o falsa applicazione della mancata statuizione del passaggio in giudicato dei titoli\u201d. Si richiamano i termini della vicenda processuale tra la creditrice G* P* il Condominio Residence S* e si invoca la autorit\u00e0 del giudicato maturato tra le parti.<br>I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perch\u00e9 connessi, sono infondati.<br><strong>La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei primi due commi dell\u2019art. 63 disp. att. c.c., introdotti dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220. L\u2019art. 63, comma 1, dispone che l\u2019amministratore \u201c\u00e8 tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi\u201d, mentre il comma 2 stabilisce che \u201c[i] creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l&#8217;escussione degli altri condomini\u201d.<br>E\u2019 dunque prescritto dalla legge che l\u2019obbligo di pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condomini in regola nella contribuzione alle spese, \u00e8 subordinato alla preventiva escussione di questi ultimi, sicch\u00e9 l\u2019obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente risulta limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso.<br>L\u2019art. 63, comma 2, disp. att., c.c. configura, pertanto, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore (per non avergli l\u2019amministratore versato l\u2019importo necessario a soddisfarne le pretese), un\u2019obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l\u2019intera prestazione imputabile al condominio, quanto unicamente le somme dovute dai morosi. Non \u00e8 stata, perci\u00f2, superata dal legislatore del 2012 la ricostruzione operata da Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall&#8217;amministratore, o comunque, nell&#8217;interesse del condominio, nei confronti di terzi la responsabilit\u00e0 diretta dei condomini \u00e8 retta dal criterio della parziariet\u00e0, per cui le obbligazioni assunte nell&#8217;interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote. A ci\u00f2 si \u00e8 unito, piuttosto, per le obbligazioni sorte dopo l\u2019entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente, subordinato alla preventiva escussione del moroso e pur sempre limitato alla rispettiva quota di quest\u2019ultimo, e non invece riferibile all\u2019intero debito verso il terzo creditore.<br>Agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell\u2019art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come \u201ccondomino moroso\u201d il partecipante che non abbia versato all\u2019amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre \u00e8 \u201cobbligato in regola con i pagamenti\u201d il condomino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell\u2019amministratore.<br><\/strong>L\u2019accertamento in ordine alla morosit\u00e0 del condomino o alla regolarit\u00e0 dei suoi pagamenti costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito (qui congruamente svolto dal Tribunale di Foggia alla stregua di quanto risultante dalla comunicazione dell\u2019amministratore di condominio del 27 febbraio 2020 e della carenza di specifica allegazione e conseguente prova circa la morosit\u00e0 dei condomini d* e S*), sindacabile in sede di legittimit\u00e0 solo nei limiti di cui all\u2019art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.<br><strong>La lettura sistematica dei primi due commi dell\u2019art. 63, disp. att. c.c. induce a concludere che il creditore, che voglia convenire uno o pi\u00f9 dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, dei cui dati abbia eventualmente ricevuto comunicazione dall\u2019amministratore. La condizione di morosit\u00e0 del condomino convenuto dal creditore deve sussistere, peraltro, non soltanto al momento dell\u2019introduzione del giudizio, incidendo, essa, piuttosto, sul diritto del terzo ad ottenere una sentenza di condanna, sicch\u00e9 \u00e8 indispensabile che la stessa permanga nel momento in cui la lite viene decisa.<br>All\u2019azione attribuita al creditore nei confronti dei condomini morosi, il comma 2 dell\u2019art. 63 disp. att. c.c. ha aggiunto la legittimazione del medesimo creditore ad agire nei confronti dei condomini che siano in regola con i pagamenti, dopo, per\u00f2, l\u2019escussione degli altri condomini.<br>L\u2019art. 63, comma 2, disp. att. c.c., come gi\u00e0 si \u00e8 accennato, si spiega come fonte di un\u2019obbligazione legale di garanzia di ogni condomino per le quote non sue. La posizione del condomino in regola con i pagamenti, chiamato dal creditore a rispondere delle quote dovute dai morosi, dopo la preventiva escussione degli stessi, \u00e8, pertanto, assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege. Il condomino solvente garantisce l\u2019adempimento del contributo imposto al moroso, ovvero un debito altrui, essendo ciascun condomino realmente obbligato (in via primaria verso l\u2019amministratore, e in via indiretta verso il creditore) soltanto per la quota di debito proporzionata al valore della sua porzione, ed invece garante per le quote dei condomini inadempienti<br>In favore dei condomini in regola coi pagamenti \u00e8 previsto dal comma 2 dell\u2019art. 63 disp. att. c.c., come correttamente ritenuto dal Tribunale Foggia, non solo un onere per il creditore di chiedere in primo luogo l\u2019adempimento dei morosi (c.d. beneficio d\u2019ordine), quanto la pi\u00f9 gravosa condizione di escutere preventivamente il patrimonio degli stessi partecipanti inadempienti (c.d. beneficium excussionis).<br>La preventiva escussione richiede, di regola, l\u2019esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso, prima di potere pretendere l\u2019eventuale residuo insoddisfatto al condomino in regola. Essa comporta non soltanto il dovere del terzo di iniziare le azioni contro il moroso, ma anche di continuarle con diligenza e buona fede: dunque, il creditore del condominio deve dapprima agire contro i partecipanti che siano in ritardo nei pagamenti delle spese per ottenere la condanna, ovvero un titolo esecutivo che permetta di dar corso all\u2019espropriazione dei beni di quello; deve, inoltre, compiere ogni atto cautelare contro i beni stessi, per salvaguardarne l\u2019indisponibilit\u00e0 durante il giudizio diretto alla condanna.<br>E\u2019 il terzo creditore a dover provare l&#8217;insufficienza totale o parziale del patrimonio del condomino moroso preventivamente escusso, e l\u2019eccezione del beneficio di escussione rileva non soltanto se in concreto sussistano beni da sottoporre ad esecuzione al momento della scadenza del credito, ma sempre che tale esecuzione sia altres\u00ec giuridicamente possibile, ipotesi che non si riscontra, ad esempio, in caso di condomino moroso assoggettato a liquidazione giudiziale, evento che per definizione esclude la sussistenza di beni da poter sottoporre ad esecuzione individuale (arg. da Cass. Sez. Unite, 16\/12\/2020, n. 28709).<br>La lettera dell\u2019art. 63, comma 2, disp. att. c.c. (\u201ci creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola\u201d) induce ad affermare che il condomino in regola, convenuto in giudizio dal terzo per il pagamento del restante credito condominiale, possa paralizzare, in via di eccezione, l\u2019azione del creditore, con l\u2019opporre utilmente il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del condomino moroso, senza dover perci\u00f2 necessariamente chiamare in causa quest\u2019ultimo. Di tal che, la disposizione sul beneficio d\u2019escussione spettante al condomino in regola coi pagamenti non ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva.<\/strong><br><strong>D\u2019altro canto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, che l\u2019oggetto devoluto dai motivi di ricorso in esame non consente di mettere qui in discussione, la sentenza recante condanna del condominio per un credito vantato da chi abbia contratto con l\u2019amministratore equivale a sentenza di condanna e quindi a titolo esecutivo nei confronti di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 14\/10\/2004, n. 20304; Cass. Sez. 3, 29\/09\/2017, n. 22856; Cass. Sez. 3, 27\/06\/2022, n. 20590).<br>In ogni caso, dopo la Riforma del 2012, l\u2019interpretazione secondo cui, \u201cconseguita nel processo la condanna dell\u2019amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore pu\u00f2 procedere all\u2019esecuzione individualmente nei confronti dei singoli\u201d, va confrontata con il vigente art. 63, comma 2, disp. att. c.c., il quale, come visto, fa divieto ai creditori di agire nei confronti degli obbligati in regola coi pagamenti se non dopo aver preventivamente escusso i condomini morosi, divieto che si \u00e8 inteso, peraltro, nel senso che tale beneficio d\u2019escussione sia efficace non soltanto come limite alla fase esecutiva, quanto impeditivo gi\u00e0 dell\u2019azione di condanna in sede di cognizione.<br>Deve quindi ritenersi che il condomino in regola coi pagamenti, al quale (come avvenuto nella specie) sia intimato precetto da un creditore sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio (sia pure in forza di sentenza passata in giudicato, come fa notare la ricorrente), ben pu\u00f2 proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per fare valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi, a norma dell\u2019art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ci\u00f2 attenendo ad una condizione dell&#8217;azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest&#8217;ultimo (cfr. Cass. Sez. 3, 15\/07\/2005, n. 15036; Cass. Sez. 3, 14\/11\/2011, n. 23749; Cass. Sez. 3, 25\/10\/1978, n. 4867).<br><\/strong>Non ha rilievo la insolvenza del Condominio Residence S* dedotta dalla ricorrente, in quanto essa attiene all\u2019azione di adempimento che il terzo creditore pu\u00f2 portare per l\u2019intero debito nei confronti dell\u2019amministratore, e non alle distinte azioni, nei limiti della rispettiva quota, esperibili verso i singoli condomini, che sono regolate nei primi due commi dell\u2019art. 66 disp. att. c.c. e presidiate dal divisato meccanismo di beneficio di escussione in favore di coloro che siano in regola coi pagamenti.<br>Va enunciato il seguente principio:<br><strong>il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, pu\u00f2 proporre opposizione a norma dell\u2019art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l\u2019obbligo sussidiario di garanzia di cui all\u2019art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ci\u00f2 attenendo ad una condizione dell&#8217;azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest&#8217;ultimo.<br><\/strong>Il ricorso deve essere perci\u00f2 rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell\u2019ammontare liquidato in dispositivo.<br>Sussistono i presupposti processuali per il versamento \u2013 ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 &#8211; da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l\u2019impugnazione, se dovuto.<br>P. Q. M.<br>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi \u20ac 800,00, di cui \u20ac 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.<br>Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.<br>Cos\u00ec deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione torna sulla annosa questione della responsabilit\u00e0 dei singoli cond\u00f2mini verso i&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7405,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[53,8],"tags":[],"class_list":["post-7220","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cassazione","category-condominio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7220"}],"version-history":[{"count":21,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7220\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7689,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7220\/revisions\/7689"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7220"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}