{"id":7335,"date":"2023-02-28T23:34:00","date_gmt":"2023-02-28T22:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7335"},"modified":"2023-03-19T11:00:09","modified_gmt":"2023-03-19T10:00:09","slug":"disposizioni-di-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-le-modifiche-della-cartabia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7335","title":{"rendered":"DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE &#8211; LE MODIFICHE DELLA &#8220;CARTABIA&#8221;"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F7335&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 13 Albo dei consulenti tecnici<\/td><\/tr><tr><td>Presso ogni tribunale \u00e8 istituito un albo dei consulenti tecnici.<br>L\u2019albo \u00e8 diviso in categorie.<br>Debbono essere sempre comprese nell\u2019albo le categorie: <br>1. medico-chirurgica; <br>2. industriale; <br>3. commerciale; <br>4. agricola; <br>5. bancaria; <br>6. assicurativa; <br>7. della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell\u2019et\u00e0 evolutiva e della psicologia giuridica o forense.<br><strong>Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell\u2019economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell\u2019albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.<br>Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l\u2019iscrizione all\u2019albo nonch\u00e9 i contenuti e le modalit\u00e0 della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell\u2019aggiornamento dell\u2019elenco nazionale di cui all\u2019articolo 24-bis.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Titolo II, Capo I-bis Dei mediatori familiari<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 12-bis Dei mediatori familiari<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Presso ogni tribunale \u00e8 istituito un elenco di mediatori familiari.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 12-ter Formazione e revisione dell\u2019elenco<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>L\u2019elenco \u00e8 tenuto dal presidente del tribunale ed \u00e8 formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell\u2019elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attivit\u00e0 nel circondario del tribunale.<br>Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.<br>L\u2019elenco \u00e8 permanente.<br>Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali \u00e8 venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell\u2019articolo 12-quater o \u00e8 sorto un impedimento a esercitare l\u2019ufficio.<br>Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 12-quater Iscrizione nell\u2019elenco<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Possono chiedere l\u2019iscrizione nell\u2019elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell\u2019elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonch\u00e9 in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.<br>Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall\u2019articolo 12-ter.<br>Contro il provvedimento del comitato \u00e8 ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell\u2019articolo 5.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 12-quinquies Domande di iscrizione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Coloro che aspirano all\u2019iscrizione nell\u2019elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti: <\/strong><br><strong>1) estratto dell\u2019atto di nascita; <\/strong><br><strong>2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; <\/strong><br><strong>3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; <\/strong><br><strong>4) attestazione rilasciata dall\u2019associazione professionale ai sensi dell\u2019articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.<br>4; <\/strong><br><strong>5) i titoli e i documenti che l\u2019aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.<br>Il presidente procede ai sensi dell\u2019articolo 17.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 12-sexies (Disciplina dell\u2019attivit\u00e0 di mediatore).<br>L\u2019attivit\u00e0 professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 15 Iscrizione <strong>e permanenza<\/strong> nell\u2019albo<\/td><\/tr><tr><td>Possono ottenere l\u2019iscrizione nell\u2019albo coloro che&nbsp;<strong>rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all\u2019articolo 13, quarto comma<\/strong>, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.<br>Nessuno pu\u00f2 essere iscritto in pi\u00f9 di un albo.<br>Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell\u2019articolo precedente.<br>Contro il provvedimento del comitato \u00e8 ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell\u2019articolo.<br>Con riferimento alla categoria di cui all\u2019articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell\u2019et\u00e0 evolutiva o psicologia giuridica o forense, purch\u00e9 iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attivit\u00e0 clinica con minori presso strutture pubbliche o private.<br><strong>Con il decreto di cui all\u2019articolo 13, comma quarto, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l\u2019iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell\u2019iscrizione, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 per la verifica del loro assolvimento.<\/strong><br><strong>Con lo stesso decreto sono stabiliti altres\u00ec i casi di sospensione volontaria dall\u2019albo.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 16 Domande d\u2019iscrizione<\/td><\/tr><tr><td>Coloro che aspirano all\u2019iscrizione nell\u2019albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.<br>La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: <br>1. estratto dell\u2019atto di nascita; <br>2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; <br>3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; <br>4. certificato di iscrizione all\u2019associazione professionale; <br>5. i titoli e i documenti che l\u2019aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacit\u00e0 tecnica;&nbsp;<br><strong>5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all\u2019articolo 13, quarto comma.<\/strong><br><strong>La domanda contiene altres\u00ec il consenso dell\u2019interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell\u2019istanza di iscrizione, prestato in conformit\u00e0 alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 18 Revisione dell\u2019albo<\/td><\/tr><tr><td>L\u2019albo \u00e8 permanente.<br>Ogni&nbsp;<strong>due<\/strong>&nbsp;anni il comitato di cui all\u2019articolo deve provvedere alla revisione dell\u2019albo per eliminare i consulenti per i quali \u00e8 venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell\u2019articolo o \u00e8 sorto un impedimento a esercitare l\u2019ufficio.<br><strong>Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato \u00e8 ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall\u2019articolo 5.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 22 Distribuzione degli incarichi<\/td><\/tr><tr><td>Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell\u2019albo del tribunale medesimo.<strong>&nbsp;I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l\u2019incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.<\/strong><br><strong>Il giudice pu\u00f2 conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo.<br>Il provvedimento \u00e8 comunicato al presidente del tribunale.<\/strong><br>Le funzioni di consulente presso la corte d\u2019appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto.<br><strong>L\u2019incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo \u00e8 conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte d\u2019appello<\/strong>.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 23 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi<\/td><\/tr><tr><td>Il presidente del tribunale<strong> e il presidente della corte d\u2019ap<\/strong>pello vigilano affinch\u00e9, senza danno per l\u2019amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell\u2019albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l\u2019adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.<br><strong>Per l\u2019attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell\u2019albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l\u2019adozione nel processo civile delle tecnologie dell\u2019informazione e della comunicazione.<br>Gli incarichi e i compensi sono altres\u00ec pubblicati sul sito dell\u2019ufficio giudiziario.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 24-bis Elenco nazionale dei consulenti tecnici<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Presso il Ministero della giustizia \u00e8 istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l\u2019indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all\u2019articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.<\/strong><br>L\u2019elenco \u00e8 tenuto con modalit\u00e0 informatiche ed \u00e8 accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 36 Fascicoli di cancelleria<\/td><\/tr><tr><td>Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non \u00e8 prevista espressamente dalla legge.<br>Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale \u00e8 iscritto l\u2019affare.<br><strong>Ogni fascicolo contiene l\u2019indicazione dell\u2019ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell\u2019affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell\u2019oggetto e l\u2019indice degli atti inseriti nel fascicolo con l\u2019indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.<br>Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.<\/strong><br><s>Nella facciata interna della copertina \u00e8 contenuto l\u2019indice degli atti inseriti nel fascicolo con l\u2019indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall\u2019indice.<\/s>&nbsp;<strong>La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d\u2019ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell\u2019amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.<br>82, e dalla disciplina processuale vigente.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 46 Forma degli atti giudiziari<\/td><\/tr><tr><td>I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile<s>, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni<\/s>.<br><s>Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all\u2019atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.<\/s>&nbsp;<strong>Quando sono redatti in forma di documento informatico, i processi verbali e gli altri atti giudiziari rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.<br>Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all\u2019atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.<\/strong><br><strong>Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l\u2019inserimento delle informazioni nei registri del processo.<br>Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessit\u00e0 della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti.<br>Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell\u2019intestazione e delle altre indicazioni formali dell\u2019atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell\u2019atto stesso.<br>Il decreto \u00e8 aggiornato con cadenza almeno biennale.<\/strong><br><strong>Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell\u2019atto non comporta invalidit\u00e0, ma pu\u00f2 essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.<br>Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 81-bis Calendario del processo<\/td><\/tr><tr><td><s>Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell\u2019urgenza e della complessit\u00e0 della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all\u2019articolo 189, primo comma.<\/s>&nbsp;I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d\u2019ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti.<br>La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.<br>Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario&nbsp;<s>di cui al comma precedente<\/s>&nbsp;da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d\u2019ufficio pu\u00f2 costituire violazione disciplinare, e pu\u00f2 essere considerato ai fini della valutazione di professionalit\u00e0 e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.<strong>&nbsp;Il rispetto del termine di cui all\u2019articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice \u00e8 tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalit\u00e0.<\/strong><br>Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi.<br>La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonch\u00e9 di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall\u2019articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.<br>151.<br>Dall\u2019applicazione del presente comma non pu\u00f2 derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali \u00e8 richiesta un\u2019urgente trattazione.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 87 Produzione dei documenti<\/td><\/tr><tr><td>I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito <strong>ai sensi dell\u2019articolo 196-quater<\/strong> ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall\u2019articolo 170 ultimo comma del codice.<br><strong>Se nel corso dell\u2019udienza emerge la necessit\u00e0 di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, pu\u00f2 assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 123-bis Trasmissione del fascicolo d\u2019ufficio al giudice superiore<\/td><\/tr><tr><td>Se l\u2019impugnazione \u00e8 proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni&nbsp;<strong>dell\u2019articolo<\/strong>&nbsp;347 ultimo comma&nbsp;<s>e 369 ultimo comma<\/s>&nbsp;del Codice<strong>&nbsp;e dell\u2019articolo 137-bis<\/strong>.<br>Tuttavia, il giudice dell\u2019impugnazione pu\u00f2, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d\u2019ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong><s>Art. 134 Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta<\/s><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><s>Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l\u2019invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.Agli atti devono essere uniti:1.<br>le marche per diritti, indennit\u00e0 di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;2.<br>le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;3.<br>le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all\u2019articolo 137;4.<br>un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall\u2019avvocato.All\u2019atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l\u2019esattezza dell\u2019elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l\u2019elenco \u00e8 stato restituito, il difensore pu\u00f2 provvedere all\u2019invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti.Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l\u2019invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l\u2019invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><s>Art. 134-bis Residenza o sede delle parti<\/s><\/td><\/tr><tr><td><s>All\u2019atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><s>Art. 135 Invio di copie alle parti<\/s><\/td><\/tr><tr><td><s>Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all\u2019atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l\u2019avviso dell\u2019udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><s>Art. 137 Copie del ricorso e del controricorso<\/s><\/td><\/tr><tr><td><s>Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata.<br>Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalit\u00e0 telematiche, il presente comma non si applica.<br>Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte.<br>Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 137-bis Fascicolo d\u2019ufficio<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d\u2019ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.<\/strong><br><strong>Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 137-ter Pubblicit\u00e0 degli atti dei procedimenti pendenti<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Fermo quanto previsto dall\u2019articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione:<\/strong><br><strong>1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all\u2019articolo 363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;<\/strong><br><strong>2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell\u2019interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 139 Istanza di rimessione alle sezioni unite<\/td><\/tr><tr><td>L\u2019istanza prevista nell\u2019articolo 376 del Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l\u2019indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.<br>Il ricorso \u00e8 depositato&nbsp;<s>in cancelleria<\/s>&nbsp;nel termine previsto nell\u2019articolo 376 secondo comma del Codice&nbsp;<s>ed \u00e8 inserito nel fascicolo d\u2019ufficio.<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong><s>Art. 140 Deposito delle memorie di parte<\/s><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong><s>Le parti che depositano memorie a norma dell\u2019articolo 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera oltre le copie per ciascuna delle altre parti.Il cancelliere non pu\u00f2 ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera<\/s>.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 140-bis Svolgimento della camera di consiglio<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>La camera di consiglio si svolge in presenza.<br>Il presidente del collegio, con proprio decreto, pu\u00f2 disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 144-bis.1 Restituzione del fascicolo d\u2019ufficio e dei fascicoli di parte<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d\u2019ufficio trasmesso ai sensi dell\u2019articolo 137-bis e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e gi\u00e0 prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><s>Art. 144-quater Restituzione del fascicolo d\u2019ufficio e dei fascicoli di parte<\/s><\/td><\/tr><tr><td><s>Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d\u2019ufficio trasmesso ai sensi dell\u2019articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e gi\u00e0 prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.<\/s><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 144-quinquies Controversie in materia di licenziamento<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Il presidente di sezione e il dirigente dell\u2019ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice.<br>In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all\u2019articolo 441-bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Capo V-bis Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 152-ter Procedimenti in camera di consiglio<\/strong>&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td><strong>I provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui \u00e8 stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi.<br>Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto immediatamente esecutivo.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 152-quater Ascolto del minore<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Quando la salvaguardia del minore \u00e8 assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l\u2019uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gi\u00e0 nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l\u2019ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l\u2019autorizzazione del giudice prevista dall\u2019articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 152-quinquies Registrazione audiovisiva dell\u2019ascolto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo telematico.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 152-sexies Indagini del consulente<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Fermo quanto previsto dall\u2019articolo 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473-bis.25 e 473-bis.44 del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.<br>Il consulente pu\u00f2 chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in caso di particolare complessit\u00e0 delle indagini.<br>Unitamente alla relazione di cui all\u2019articolo 195 del codice, il consulente deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 152-septies Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancelliere d\u00e0 comunicazione all\u2019ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l\u2019annotazione in calce all\u2019atto.<br>La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l\u2019ha emessa, all\u2019ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 152-octies Esame da remoto dell\u2019interdicendo o inabilitando<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Le modalit\u00e0 del collegamento da remoto previsto dall\u2019articolo 473-bis.54, terzo comma, del codice sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Art. 153 Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell\u2019ufficio al quale appartiene l\u2019ufficiale pubblico.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong><s>Art. 154 Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive<\/s><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong><s>Il capo dell\u2019ufficio giudiziario competente, a norma dell\u2019articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all\u2019incolpato l\u2019addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni.<br>Negli uffici in cui vi \u00e8 un solo cancelliere l\u2019atto contenente l\u2019addebito \u00e8 comunicato a lui direttamente dal capo dell\u2019ufficio.Il decreto di condanna di cui all\u2019articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.<\/s><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 155-bis Archivio dei rapporti finanziari<\/td><\/tr><tr><td>Per archivio dei rapporti finanziari di cui all\u2019articolo 492-bis,&nbsp;<strong>quarto<\/strong>&nbsp;comma, del codice si intende la sezione di cui all\u2019articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.<br>605<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 155-ter Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalit\u00e0 telematiche<\/td><\/tr><tr><td>La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all\u2019articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell\u2019articolo 165 di queste disposizioni.<br>Nei casi di cui all\u2019articolo 492-bis,&nbsp;<strong>ottavo e nono<\/strong>&nbsp;comma, l\u2019ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalit\u00e0 telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale.<br>Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all\u2019ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 155-quinquies Accesso alle banche dati tramite i gestori<\/td><\/tr><tr><td><strong>Se \u00e8 proposta istanza ai sensi dell\u2019articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l\u2019accesso diretto da parte dell\u2019ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all\u2019articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l\u2019ufficiale giudiziario attesta che l\u2019accesso diretto alle suddette banche dati non \u00e8 attuabile.<br>L\u2019istante con l\u2019attestazione di cui al primo comma o con l\u2019autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell\u2019articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, pu\u00f2 ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall\u2019articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.<br>Dal rilascio dell\u2019attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto \u00e8 notificato anteriormente, il termine di cui all\u2019articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni.<br>Se il precetto \u00e8 notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.<br>Si applicano per quanto compatibili l\u2019ottavo comma dell\u2019articolo 492 e il decimo comma dell\u2019articolo 492-bis del codice.<br>La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell\u2019anagrafe tributaria, ivi incluso l\u2019archivio dei rapporti finanziari, nonch\u00e9 a quelle degli enti previdenziali, sino all\u2019inserimento di ognuna di esse nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 155-quater, primo comma.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 168 Reclamo contro l\u2019operato dell\u2019ufficiale incaricato della vendita)<\/td><\/tr><tr><td>I&nbsp;reclami contro l\u2019operato dell\u2019ufficiale incaricato della vendita sono proposti dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell\u2019esecuzione <strong>nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell\u2019atto o dalla sua conoscenza<\/strong>.<br>Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell\u2019esecuzione<strong>, concorrendo gravi motivi,<\/strong> disponga la sospensione.<br>Sul ricorso il giudice dell\u2019esecuzione<strong>, previa applicazione dell\u2019articolo 485 del codice, provvede con ordinanza opponibile ai sensi dell\u2019articolo 617 del codice.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 169-quinquies Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite<\/td><\/tr><tr><td>I soggetti nominati commissionari a norma dell\u2019articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell\u2019articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell\u2019esecuzione, al presidente del tribunale e all\u2019ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell\u2019articolo 518 del codice, della stima effettuata dall\u2019esperto nominato e del prezzo di vendita.<strong>&nbsp;Il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi dello stimatore e dell\u2019ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell\u2019articolo 518 del codice.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 173-bis Contenuto della relazione di stima e compiti dell\u2019esperto<\/td><\/tr><tr><td>\u2019esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: <br>1) l\u2019identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; <br>2) una sommaria descrizione del bene; <br>3) lo stato di possesso del bene, con l\u2019indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale \u00e8 occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; <br>4) l\u2019esistenza di formalit\u00e0, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell\u2019acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; <br>5) l\u2019esistenza di formalit\u00e0, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all\u2019acquirente; <br>6) la verifica della regolarit\u00e0 edilizia e urbanistica del bene nonch\u00e9 l\u2019esistenza della dichiarazione di agibilit\u00e0 dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa; <br>7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilit\u00e0 di sanatoria ai sensi dell\u2019articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.<br>380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull\u2019eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l\u2019istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni gi\u00e0 corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l\u2019aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall\u2019articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall\u2019articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.<br>380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; <br>8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di propriet\u00e0 ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; <br>9) l\u2019informazione sull\u2019importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie gi\u00e0 deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.<br>L\u2019esperto, prima di ogni attivit\u00e0, controlla la completezza dei documenti di cui all\u2019articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.<br>L\u2019esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell\u2019udienza fissata ai sensi dell\u2019articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ci\u00f2 non \u00e8 possibile,&nbsp;<s>a mezzo telefax<\/s>&nbsp;o a mezzo posta ordinaria.<br>Le parti possono depositare all\u2019udienza note alla relazione purch\u00e9 abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalit\u00e0 fissate al terzo comma; in tale caso l\u2019esperto interviene all\u2019udienza per rendere i chiarimenti.<br><strong>La relazione di stima \u00e8 redatta in conformit\u00e0 a modelli predisposti dal giudice dell\u2019esecuzione<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 173-quater Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato<\/td><\/tr><tr><td>L\u2019avviso di cui al&nbsp;<strong>quarto comma dell\u2019articolo 591-bis del codice&nbsp;<\/strong>deve contenere l\u2019indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all\u2019articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.<br>380, nonch\u00e9 le notizie di cui all\u2019articolo 46 del citato testo unico e di cui all\u2019articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullit\u00e0 di cui all\u2019articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all\u2019articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell\u2019avviso con avvertenza che l\u2019aggiudicatario potr\u00e0, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all\u2019articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all\u2019articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.<strong>&nbsp;L\u2019avviso \u00e8 redatto in conformit\u00e0 a modelli predisposti dal giudice dell\u2019esecuzione.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 179-ter Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita<\/td><\/tr><tr><td><strong>Presso ogni tribunale \u00e8 istituito l\u2019elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.<\/strong><br><strong>L\u2019elenco \u00e8 tenuto dal presidente del tribunale ed \u00e8 formato da un comitato presieduto da lui o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell\u2019albo professionale, designato dal consiglio dell\u2019ordine, a cui appartiene il richiedente l\u2019iscrizione nell\u2019elenco.<br>Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.<\/strong><br><strong>Possono ottenere l\u2019iscrizione nell\u2019elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell\u2019esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.<\/strong><br><strong>Coloro che aspirano all\u2019iscrizione nell\u2019elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale.<br>La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:<\/strong><br><strong>1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;<\/strong><br><strong>2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;<\/strong><br><strong>3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;<\/strong><br><strong>4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all\u2019ordine professionale;<\/strong><br><strong>5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.<\/strong><br><strong>I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell\u2019elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:<\/strong><br><strong>a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell\u2019esecuzione;<\/strong><br><strong>b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell\u2019esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;<\/strong><br><strong>c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all\u2019articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.<br>La specifica formazione di cui alla presente lettera pu\u00f2 essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da universit\u00e0 pubbliche o private.<\/strong><br><strong>I professionisti che aspirano alla conferma dell\u2019iscrizione nell\u2019elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all\u2019ordine professionale;3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.<\/strong><br><strong>Ai fini della conferma dell\u2019iscrizione nell\u2019elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:<\/strong><br><strong>a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell\u2019esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;<\/strong><br><strong>b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all\u2019articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno.<br>La specifica formazione di cui alla presente lettera pu\u00f2 essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da universit\u00e0 pubbliche o private.<\/strong><br><strong>La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.<\/strong><br><strong>Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma.<br>Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell\u2019elenco per eliminare i professionisti per i quali \u00e8 venuto meno o non \u00e8 stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell\u2019iscrizione o \u00e8 sorto un impedimento a esercitare l\u2019ufficio.<\/strong><br><strong>Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell\u2019interessato, il comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi ovvero reiterati inadempimenti, la cancellazione dall\u2019elenco dei professionisti ai quali in una o pi\u00f9 procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attivit\u00e0 delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell\u2019esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.<br>I professionisti cancellati dall\u2019elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.<\/strong><br><strong>Nessuno pu\u00f2 essere iscritto in pi\u00f9 di un elenco.<\/strong><br><strong>Il giudice dell\u2019esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita anche ad un professionista iscritto nell\u2019elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.<\/strong><br><strong>Il giudice dell\u2019esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall\u2019elenco.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 179-quater Distribuzione degli incarichi<\/td><\/tr><tr><td>Il presidente del tribunale vigila affinch\u00e9, senza danno per l\u2019amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell\u2019elenco<strong> di cui all\u2019articolo precedente in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall\u2019ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l\u2019adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.<\/strong><br>Per l\u2019attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.<br>Il registro \u00e8 pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong><strong>Capo I Degli atti e dei provvedimenti<\/strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 196-quater Obbligatoriet\u00e0 del deposito telematico di atti e di provvedimenti<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche.<br>Con le stesse modalit\u00e0 le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.<br>Il giudice pu\u00f2 ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.<br>Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalit\u00e0 telematiche.<br>Il deposito con modalit\u00e0 telematiche \u00e8 effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.<br>Il capo dell\u2019ufficio autorizza il deposito con modalit\u00e0 non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell\u2019ufficio.<br>Con la medesima forma di pubblicit\u00e0 provvede a comunicare l\u2019avvenuta riattivazione del sistema.<br>Il deposito con modalit\u00e0 telematiche \u00e8 effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.<br>Il capo dell\u2019ufficio autorizza il deposito con modalit\u00e0 non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell\u2019ufficio.<br>Con la medesima forma di pubblicit\u00e0 provvede a comunicare l\u2019avvenuta riattivazione del sistema.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 196-quinquies Dell\u2019atto del processo redatto in formato elettronico<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>L\u2019atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti \u00e8 depositato telematicamente nel fascicolo informatico.<br>In caso di atto formato da organo collegiale l\u2019originale del provvedimento \u00e8 sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.<br>Quando l\u2019atto \u00e8 redatto dal cancelliere o dal segretario dell\u2019ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.<br>Se il provvedimento del magistrato \u00e8 in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell\u2019ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.<br>Se il provvedimento di correzione di cui all\u2019articolo 288 del codice \u00e8 redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 196-sexies Perfezionamento del deposito con modalit\u00e0 telematiche<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Il deposito con modalit\u00e0 telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui \u00e8 generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed \u00e8 tempestivamente eseguito quando la conferma \u00e8 generata entro la fine del giorno di scadenza.<br>Si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 155, quarto e quinto comma, del codice.<br>Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito pu\u00f2 essere eseguito mediante pi\u00f9 trasmissioni.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 196-septies Copia cartacea di atti telematici<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l\u2019acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalit\u00e0 telematiche nonch\u00e9 per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.<br>Con il decreto di cui al primo comma sono altres\u00ec stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell\u2019articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Capo II Della conformit\u00e0 delle copie agli originali&nbsp;<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 196-octies Potere di certificazione di conformit\u00e0 delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonch\u00e9 dei provvedimenti di quest\u2019ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all\u2019originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformit\u00e0 all\u2019originale.<br>Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalit\u00e0 telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformit\u00e0 delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche.<br>Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall\u2019allegato alla comunicazione telematica e munite dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 hanno la stessa efficacia probatoria dell\u2019atto che riproducono.<br>Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.<br>Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all\u2019ordine del giudic<\/strong>e.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 196-novies Potere di certificazione di conformit\u00e0 di copie di atti e di provvedimenti<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalit\u00e0 telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformit\u00e0 della copia al predetto atto.<br>La copia munita dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 equivale all\u2019originale o alla copia conforme dell\u2019atto o del provvedimento.<br>Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformit\u00e0 delle copie agli originali.&nbsp;<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 196-decies Potere di certificazione di conformit\u00e0 delle copie trasmesse con modalit\u00e0 telematiche all\u2019ufficiale giudiziario)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all\u2019ufficiale giudiziario con modalit\u00e0 telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformit\u00e0 della copia all\u2019atto detenuto.<br>La copia munita dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 equivale all\u2019originale o alla copia conforme dell\u2019atto, del provvedimento o del documento.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 196-undecies Modalit\u00e0 dell\u2019attestazione di conformit\u00e0)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>L\u2019attestazione di conformit\u00e0 della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, \u00e8 apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.<br>L\u2019attestazione di conformit\u00e0 di una copia informatica \u00e8 apposta nel medesimo documento informatico.<br>Nel caso previsto dal secondo comma, l\u2019attestazione di conformit\u00e0 pu\u00f2 alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l\u2019individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalit\u00e0 stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.<br>Se la copia informatica \u00e8 destinata alla notifica, l\u2019attestazione di conformit\u00e0 \u00e8 inserita nella relazione di notificazione.<br>I soggetti che compiono le attestazioni di conformit\u00e0 previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-de-cies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Capo III Dell\u2019udienza con collegamenti audiovisivi a distanza<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Art. 196-duodecies Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>L\u2019udienza di cui all\u2019articolo 127-bis del codice \u00e8 tenuta con modalit\u00e0 idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l\u2019effettiva partecipazione delle parti e, se l\u2019udienza non \u00e8 pubblica, la sua riservatezza.<br>Si applica l\u2019articolo 84.<br>Nel verbale si d\u00e0 atto della dichiarazione di identit\u00e0 dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.<br>I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell\u2019udienza.<br>Agli stessi \u00e8 vietata la registrazione dell\u2019udienza.<br>Il luogo dal quale il giudice si collega \u00e8 considerato aula d\u2019udienza a tutti gli effetti e l\u2019udienza si considera tenuta nell\u2019ufficio giudiziario davanti al quale \u00e8 pendente il procedimento.<br>Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell\u2019udienza e le modalit\u00e0 attraverso le quali \u00e8 garantita la pubblicit\u00e0 dell\u2019udienza in cui si discute la causa.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 13 Albo dei consulenti tecnici Presso ogni tribunale \u00e8 istituito un albo dei 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