{"id":7485,"date":"2023-02-28T10:40:00","date_gmt":"2023-02-28T09:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7485"},"modified":"2023-04-28T11:13:42","modified_gmt":"2023-04-28T09:13:42","slug":"le-notificazioni-di-atti-a-cura-degli-avvocati-le-modifiche-della-cartabia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7485","title":{"rendered":"LE NOTIFICAZIONI DI ATTI A CURA DEGLI AVVOCATI &#8211; LE MODIFICHE DELLA &#8220;CARTABIA&#8221;"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F7485&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color\">CODICE DI PROCEDURA CIVILE<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 137 &#8211; Notificazioni<\/td><\/tr><tr><td>Le notificazioni, quando non \u00e8 disposto altrimenti sono eseguite dall\u2019ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.<br>L\u2019ufficiale giudiziario&nbsp;<strong>o l\u2019avvocato&nbsp;<\/strong>esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all\u2019originale dell\u2019atto da notificarsi.<br>Se l\u2019atto da notificare o comunicare \u00e8 costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l\u2019ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell\u2019atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all\u2019originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi.<br>Se richiesto, l\u2019ufficiale giudiziario invia l\u2019atto notificato anche attraverso strumenti telematici all\u2019indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell\u2019atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.<br>Se la notificazione non pu\u00f2 essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell\u2019articolo 143, l\u2019ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell\u2019atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all\u2019originale e alla copia dell\u2019atto stesso.<br>Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell\u2019atto.<br>Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.<br><strong>L\u2019avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalit\u00e0 previste dalla legge.<\/strong><br><strong>L\u2019ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell\u2019avvocato se quest\u2019ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalit\u00e0 prevista dalla legge, salvo che l\u2019avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalit\u00e0 non \u00e8 possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.<br>Della dichiarazione \u00e8 dato atto nella relazione di notificazione.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 139 &#8211; Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio<\/td><\/tr><tr><td>Se non avviene nel modo previsto nell\u2019articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l\u2019ufficio o esercita l\u2019industria o il commercio.<br>Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l\u2019ufficiale giudiziario consegna copia dell\u2019atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all\u2019ufficio o all\u2019azienda, purch\u00e9 non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.<br>In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia \u00e8 consegnata al portiere dello stabile dove \u00e8 l\u2019abitazione, l\u2019ufficio o l\u2019azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.<br><strong>Se la copia \u00e8 consegnata al portiere o al vicino, l\u2019ufficiale giudiziario ne d\u00e0 atto nella relazione di notificazione, specificando le modalit\u00e0 con le quali ne ha accertato l\u2019identit\u00e0, e d\u00e0 notizia al destinatario dell\u2019avvenuta notificazione dell\u2019atto, a mezzo di lettera raccomandata.<\/strong><br>Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l\u2019atto pu\u00f2 essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.<br>Quando non \u00e8 noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa \u00e8 ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto \u00e8 possibile le disposizioni precedenti.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 147 &#8211; Tempo delle notificazioni<\/td><\/tr><tr><td>Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.<br><strong>Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.<br>Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui \u00e8 generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui \u00e8 generata la ricevuta di avvenuta consegna.<br>Se quest\u2019ultima \u00e8 generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 149-bis &#8211; Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall\u2019ufficiale giudiziario<\/td><\/tr><tr><td><strong>L\u2019ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario \u00e8 un soggetto per il quale la legge prevede l\u2019obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell\u2019articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell\u2019amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.<\/strong><br>Se procede ai sensi del primo comma, l\u2019ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell\u2019atto sottoscritta con firma digitale all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.<br>La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.<br>L\u2019ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all\u2019articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all\u2019atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.<br>La relazione contiene le informazioni di cui all\u2019articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l\u2019indirizzo di posta elettronica presso il quale l\u2019atto \u00e8 stato inviato.<br>Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalit\u00e0 previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.<br>Eseguita la notificazione, l\u2019ufficiale giudiziario restituisce all\u2019istante o al richiedente, anche per via telematica, l\u2019atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color has-black-color\"><strong>LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53<br>Facolta&#8217; di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 1<\/td><\/tr><tr><td>1. L&#8217;avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell&#8217;articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell&#8217;ordine nel cui albo e&#8217; iscritto a norma dell&#8217;articolo 7 della presente legge, puo&#8217; eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita&#8217; previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l&#8217;autorita&#8217; giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l&#8217;autorizzazione del consiglio dell&#8217;ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo&#8217; essere eseguita a mezzo di posta<br>elettronica certificata.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 2<\/td><\/tr><tr><td>1. Per la notificazione di cui all&#8217;articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall&#8217;Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 3<\/td><\/tr><tr><td>1. Il notificante che procede a norma dell&#8217;articolo 2 deve:<br>a) scrivere la relazione di notificazione sull&#8217;originale e sulla copia dell&#8217;atto, facendo menzione dell&#8217;ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;<br>b) presentare all&#8217;ufficio postale l&#8217;originale e la copia dell&#8217;atto da notificare; l&#8217;ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all&#8217;articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l&#8217;aggiunta di ogni particolarita&#8217; idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresi&#8217; apposti il numero del registro cronologico di cui all&#8217;articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;<br>c) presentare contemporaneamente l&#8217;avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall&#8217;Amministrazione postale, con l&#8217;aggiunta del numero di registro cronologico.<br>2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell&#8217;iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell&#8217;atto introduttivo della procedura, l&#8217;avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l&#8217;avviso deve indicare anche l&#8217;ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.<br>3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.<br>3-bis. La notifica e&#8217; effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l&#8217;indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita&#8217; previste dall&#8217;articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all&#8217;articolo 8.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 3-bis<\/td><\/tr><tr><td>1. La notificazione con modalita&#8217; telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all&#8217;indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo&#8217; essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.<br><strong>1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni e&#8217; validamente effettuata presso l&#8217;indirizzo individuato ai sensi dell&#8217;articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.<\/strong><br><strong>2. Quando l&#8217;atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l&#8217;avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell&#8217;atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita&#8217; con le modalita&#8217; previste dall&#8217;articolo 196-undecies delle disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell&#8217;atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica<br>certificata.<br>3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall&#8217;articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall&#8217;articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 147,<br>secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.<\/strong><br>4. Il messaggio deve indicare nell&#8217;oggetto la dizione: \u00abnotificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994\u00bb.<br>5. L&#8217;avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:<br>a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell&#8217;avvocato notificante;<br>b) &#8211;<br>c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; <br>d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;<br>e) l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata a cui l&#8217;atto viene notificato;<br>f) l&#8217;indicazione dell&#8217;elenco da cui il predetto indirizzo e&#8217; stato estratto;<br>g) l&#8217;attestazione di conformita&#8217; di cui al comma 2.<br>Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l&#8217;ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l&#8217;anno di ruolo.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 3-ter<\/td><\/tr><tr><td><strong>1. L&#8217;avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:<br>a) e&#8217; un soggetto per il quale la legge prevede l&#8217;obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; <\/strong><br><strong>b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell&#8217;articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all&#8217;iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell&#8217;articolo 6-quater del medesimo decreto.<br>2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non e&#8217; possibile o non ha esito positivo:<br>a) se il destinatario e&#8217; un&#8217;impresa o un professionista iscritto nell&#8217;indice INI-PEC di cui all&#8217;articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l&#8217;avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell&#8217;area web riservata prevista dall&#8217;articolo 359 del codice della crisi d&#8217;impresa e dell&#8217;insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l&#8217;inserimento; la<br>notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui e&#8217; compiuto l&#8217;inserimento;<br>b) se il destinatario e&#8217; una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all&#8217;iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all&#8217;articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l&#8217;avvocato esegue la notificazione con le modalita&#8217; ordinarie.<br>3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non e&#8217; possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalita&#8217; ordinarie.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 4<\/td><\/tr><tr><td><strong>1. L&#8217;avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 1, puo&#8217; eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell&#8217;atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualita&#8217; di domiciliatario di una parte. Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facolta&#8217; prevista dal primo periodo puo&#8217; essere esercitata fuori dei casi di cui all&#8217;articolo 3-ter, commi 1 e 2.<\/strong><br>La notifica puo&#8217; essere eseguita mediante consegna di copia dell&#8217;atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l&#8217;originale e la copia dell&#8217;atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell&#8217;ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 5<\/td><\/tr><tr><td>1. Nella notificazione di cui all&#8217;articolo 4 l&#8217;atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.<br>2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 2, l&#8217;atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non puo&#8217; essere fatta personalmente al destinatario, l&#8217;atto e&#8217; consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell&#8217;ordine in cui il destinatario e&#8217; iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.<br>3. Nei casi previsti dal comma 2 l&#8217;originale e la copia dell&#8217;atto notificato nonche&#8217; il registro cronologico di cui all&#8217;articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l&#8217;atto e&#8217; consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalita&#8217; e della qualita&#8217; rivestita dal consegnatario.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 6<\/td><\/tr><tr><td>1. L&#8217;avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all&#8217;articolo 5, e&#8217; considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.<br>2. Il compimento di irregolarita&#8217; o abusi nell&#8217;esercizio delle facolta&#8217; previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilita&#8217; prevista da altre norme.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 7<\/td><\/tr><tr><td>1. L&#8217;avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facolta&#8217; previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell&#8217;ordine nel cui albo e&#8217; iscritto; tale autorizzazione potra&#8217; essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall&#8217;esercizio professionale o altra piu&#8217; grave sanzione e dovra&#8217; essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall&#8217;applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell&#8217;ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell&#8217;esercizio delle facolta&#8217; previste dalla presente legge.<br>2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, e&#8217; impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimita&#8217; ed e&#8217; immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione. <br>3. In caso di revoca dell&#8217;autorizzazione, l&#8217;avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell&#8217;ordine il registro di cui all&#8217;articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l&#8217;eventuale annullamento del medesimo. <br>4. I provvedimenti del consiglio dell&#8217;ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi piu&#8217; ampi.<br>4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 8<\/td><\/tr><tr><td>1. L&#8217;avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facolta&#8217; previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello e&#8217; stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.<br>2. La validita&#8217; del registro di cui al comma 1 e&#8217; subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell&#8217;ordine nel cui albo il notificante e&#8217; iscritto, o da un consigliere all&#8217;uopo delegato, previa l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 7.<br>3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge e&#8217; annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.<br>4. Il registro cronologico di cui al comma 1 puo&#8217; essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.<br>4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 9<\/td><\/tr><tr><td>1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull&#8217;originale del provvedimento dell&#8217;avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell&#8217;articolo 645 del codice di procedura civile e dell&#8217;articolo 123 delle disposizioni per l&#8217;attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell&#8217;atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.<br>1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita&#8217; telematiche dell&#8217;atto notificato a norma dell&#8217;articolo 3-bis, l&#8217;avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita&#8217; ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell&#8217;articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.<br>1-ter. In tutti i casi in cui l&#8217;avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita&#8217; telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 10<\/td><\/tr><tr><td>1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge e&#8217; apposta, al momento dell&#8217;esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 2. Quando l&#8217;atto e&#8217; notificato a norma dell&#8217;articolo 3-bis il pagamento dell&#8217;importo di cui al periodo precedente non e&#8217; dovuto.<br>3. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l&#8217;imposta di bollo, con le stesse modalita&#8217; e procedure, in quanto applicabili.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 11<\/td><\/tr><tr><td>1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita&#8217; e&#8217; rilevabile d&#8217;ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e&#8217; incertezza sulla persona cui e&#8217; stata consegnata la copia dell&#8217;atto o sulla data della notifica.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 137 &#8211; Notificazioni Le notificazioni, quando non \u00e8 disposto altrimenti&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7180,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[49,42,51],"tags":[],"class_list":["post-7485","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-codice-procedura-civile","category-normativa","category-riforma-cartabia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7485","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7485"}],"version-history":[{"count":21,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7485\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7506,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7485\/revisions\/7506"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7180"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7485"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7485"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7485"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}