{"id":7610,"date":"2023-04-12T23:40:00","date_gmt":"2023-04-12T21:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7610"},"modified":"2024-01-11T23:07:05","modified_gmt":"2024-01-11T22:07:05","slug":"condominio-lo-stop-alla-cedibilita-dei-bonus-e-le-eccezioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7610","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Gli stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus &#8211; la legge di conversione"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F7610&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">AGGIORNAMENTO: <a href=\"http:\/\/Camera dei Deputati - Interrogazione a risposta immediata in Commissione 24 ottobre 2023 n. 5-01516\">Camera dei Deputati &#8211; Interrogazione a risposta immediata in Commissione 24 ottobre 2023 n. 5-01516<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-large-font-size\">DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11 come convertito con modificazioni dalla LEGGE 11 aprile 2023, n. 80<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-large-font-size\">Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all\u2019articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,<br>n. 77. (TESTO AGGIORNATO ALL&#8217;11.4.23)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\"><strong><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/GU-testo-DL-cessioni-dopo-L-conversione.pdf\">Download testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l&#8217;11\/4\/23<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\"><strong>&#8230;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Art. 2 Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>(N.B.: 16\/2\/23)<\/strong><\/mark>, in relazione agli interventi di cui all\u2019articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non \u00e8 consentito l\u2019esercizio delle opzioni di cui all\u2019articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del medesimo decreto-legge.<\/strong><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><strong>1 -bis . Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all\u2019articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle<mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-white-color\"> <\/mark><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color\">opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all\u2019articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020<\/mark>, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>(N.B.: 16\/2\/23)<\/strong><\/mark>:<br>a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell\u2019articolo 119, comma 13 -ter , del decreto-legge n. 34 del 2020;<br>b) <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><strong>per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l\u2019esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell\u2019artico\u0002lo 119, comma 13-ter , del decreto-legge n. 34 del 2<\/strong><\/mark><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">020;<\/mark><\/strong><br>c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l\u2019istanza per l\u2019acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi gi\u00e0 rientranti nell\u2019ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all\u2019adeguamento sismico dei fabbricati interessati.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle <mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color has-black-color\">opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all\u2019articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020<\/mark>, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>(N.B.: 16\/2\/23)<\/strong><\/mark>:<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><strong>a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;<br>b) per gli interventi per i quali non \u00e8 prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gi\u00e0 iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gi\u00e0 stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell\u2019inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 resa ai sensi dell\u2019articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;<br>c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all\u2019articolo 16 -bis , commi 1, lettera d) , e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all\u2019articolo 16, comma 1 -septies , del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l\u2019esecuzione dei lavori edilizi.<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>3-bis . Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all\u2019articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c) , d) e d-bis ) del comma 9 dell\u2019articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano gi\u00e0 costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis ) del comma 9 dell\u2019articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell\u2019applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell\u2019ultimo periodo d\u2019imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d\u2019uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell\u2019immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis , lettera b) , prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.<\/p>\n\n\n\n<p>3-ter . Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3-bis , il requisito della non percezione di compensi o indennit\u00e0 di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previ\u0002sto dalla lettera a) del comma 10-bis dell\u2019articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo\u0002difica zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, \u00e8 soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova op\u0002pure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennit\u00e0 di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.<\/p>\n\n\n\n<p>3-quater . Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all\u2019articolo 119, comma 8-ter , primo periodo, del decreto-legge 19 mag\u0002gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonch\u00e9 in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a par\u0002tire dal 15 settembre 2022 per i quali \u00e8 stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio<br>dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.<\/p>\n\n\n\n<p>3-quinquies . All\u2019articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:<br>a) le parole: \u00abdi cui all\u2019articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all\u2019articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all\u2019articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies , del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga al l\u2019articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020\u00bb;<br>b) le parole: \u00ab31 ottobre 2022\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab31 marzo 2023\u00bb.<br>3-sexies . All\u2019articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater \u00e8 inserito il seguente:<br>\u00ab8 -quinquies . Per le spese sostenute dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione pu\u00f2 essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d\u2019imposta 2023. L\u2019opzione \u00e8 irrevocabile. Essa \u00e8 esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta 2023. L\u2019opzione \u00e8 esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d\u2019imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>4 Le disposizioni di cui all\u2019articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all\u2019articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies , secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 sono abrogate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Art. 2-bis Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le disposizioni dell\u2019articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell\u2019articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di propriet\u00e0 condominiale, non rileva, agli stessi fini, l\u2019eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Art. 2-ter Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilit\u00e0 delle spese<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all\u2019articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:<\/p>\n\n\n\n<p>a) l\u2019articolo 121, comma 1 -bis , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all\u2019articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facolt\u00e0 e non un obbligo;<\/p>\n\n\n\n<p>b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilit\u00e0 delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformit\u00e0 ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilit\u00e0, l\u2019indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruit\u00e0 delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facolt\u00e0 e non un obbligo;<\/p>\n\n\n\n<p>c) \u00e8 concessa al contribuente la possibilit\u00e0 di avvalersi della remissione in bonis di cui all\u2019articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all\u2019obbligo di presentazione nei termini dell\u2019asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all\u2019articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all\u2019articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all\u2019articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benef\u00ecci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell\u2019articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile \u00e8 la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell\u2019agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l\u2019agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall\u2019articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;<\/p>\n\n\n\n<p>d) l\u2019articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:<br>1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, \u00e8 sufficiente che la condizione di essere in possesso dell\u2019occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all\u2019impresa appaltatrice l\u2019avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1\u00b0 gennaio 2023;<br>2) il limite di 516.000 euro di cui all\u2019alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10 -bis \u00e8 calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;<br>3) le disposizioni del predetto arti colo 10-bis , essendo riferite alle spese sostenute per l\u2019esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l\u2019acquisto di unit\u00e0 immobiliari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right has-large-font-size\"><strong>&#8230;<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>* * * AGGIORNAMENTO: Camera dei Deputati &#8211; 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