{"id":7881,"date":"2023-06-15T10:53:26","date_gmt":"2023-06-15T08:53:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7881"},"modified":"2024-05-01T07:15:29","modified_gmt":"2024-05-01T05:15:29","slug":"condominio-la-nuova-mediazione-e-il-condominio-luci-ombre-e-insidie-per-lamministratore-terza-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7881","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; La nuova mediazione e il Condominio: luci, ombre e insidie per l&#8217;Amministratore (TERZA PARTE)"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F7881&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/copertina-La-nuova-mediazione-e-il-Condominio-luci-ombre-insidie-per-lAmministratore-TERZA-PARTE_page-0001.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/copertina-La-nuova-mediazione-e-il-Condominio-luci-ombre-insidie-per-lAmministratore-TERZA-PARTE_page-0001-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7882\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/copertina-La-nuova-mediazione-e-il-Condominio-luci-ombre-insidie-per-lAmministratore-TERZA-PARTE_page-0001-725x1024.jpg 725w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/copertina-La-nuova-mediazione-e-il-Condominio-luci-ombre-insidie-per-lAmministratore-TERZA-PARTE_page-0001-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/copertina-La-nuova-mediazione-e-il-Condominio-luci-ombre-insidie-per-lAmministratore-TERZA-PARTE_page-0001-768x1085.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/copertina-La-nuova-mediazione-e-il-Condominio-luci-ombre-insidie-per-lAmministratore-TERZA-PARTE_page-0001-1087x1536.jpg 1087w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/copertina-La-nuova-mediazione-e-il-Condominio-luci-ombre-insidie-per-lAmministratore-TERZA-PARTE_page-0001.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/La-nuova-mediazione-e-il-Condominio-luci-ombre-insidie-per-lAmministratore-TERZA-PARTE.pdf\">download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-x-large-font-size wp-block-paragraph\"><strong>La nuova mediazione e il Condominio: luci, ombre e insidie per l&#8217;Amministratore (TERZA PARTE)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come si diceva nella prima parte, la novit\u00e0 normativa riguardante specificamente la procedura di mediazione in materia di condominio, che muta radicalmente i compiti dell&#8217;Amministratore e che sar\u00e0 operativa dal 30 giugno 2023 (ossia, in sintesi: l&#8217;art. 71-quater delle disp. att. c.c. viene ad essere sostituito in gran parte dall&#8217;art. 5-ter del d.lgs n. 28\/10, rubricato appunto <em>Legittimazione in mediazione dell&#8217;amministratore di condominio<a href=\"#sdfootnote1sym\" id=\"sdfootnote1anc\"><sup>1<\/sup><\/a><\/em>), si inserisce in un contesto di rinnovamento normativo molto ampio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta della c.d. riforma Cartabia (dal nome del Ministro della Giustizia, e quindi Guardasigilli, del recente governo Draghi) la quale, nell&#8217;ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza<a href=\"#sdfootnote2sym\" id=\"sdfootnote2anc\"><sup>2<\/sup><\/a>, a fini di efficienza del sistema giudiziario, oltre a innovare principalmente il processo civile e penale, introduce numerose modifiche alla disciplina della procedura di mediazione, contenuta nel d.lgs n. 28\/10<a href=\"#sdfootnote3sym\" id=\"sdfootnote3anc\"><sup>3<\/sup><\/a>, a valere qualunque sia l&#8217;oggetto della controversia (quella condominiale, si sa, \u00e8 la prima nell&#8217;elenco delle materie per cui la mediazione \u00e8 obbligatoria, nel senso della condizione di procedibilit\u00e0 rispetto al processo; ma le materie di tale elenco sono molte<a href=\"#sdfootnote4sym\" id=\"sdfootnote4anc\"><sup>4<\/sup><\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alcune di tali modifiche sono gi\u00e0 entrate in vigore, il 28 febbraio scorso; altre entreranno in vigore il 30 giugno prossimo, al pari di quella all&#8217;inizio ricordata sulla legittimazione in mediazione dell&#8217;Amministratore di condominio (chi voglia confrontare il testo integrale della normativa sul procedimento di mediazione, prima e dopo la riforma Cartabia, pu\u00f2 trovare <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=6971\">qui<\/a> una tabella con evidenza delle modifiche, e delle date di vigenza).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si parla appunto di &#8220;nuova&#8221; mediazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Amministratore di Condominio non pu\u00f2 ignorare, oltre alla sua nuova attribuzione in punto legittimazione ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, le novit\u00e0 pi\u00f9 importanti sulla disciplina di tale procedura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come il legislatore ci ha abituato negli ultimi tempi, la riforma della procedura di mediazione contiene qualche luce e molte ombre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel numero della newsletter di aprile abbiamo approfondito la modifica specifica sulla procedura di mediazione in materia di condominio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel numero della newsletter di maggio abbiamo esaminato alcune delle modifiche alla procedura di mediazione in generale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo numero della newsletter, di giugno, nell&#8217;imminenza quindi della completa entrata in vigore della riforma &#8220;Cartabia&#8221;, azzardiamo qualche consiglio per l&#8217;Amministratore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size wp-block-paragraph\"><strong>1) inviare una informativa ai cond\u00f2mini<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando perviene una convocazione in mediazione, si consiglia all&#8217;Amministratore di inviare una informativa ai cond\u00f2mini: sempre (qualunque sia l&#8217;oggetto della procedura), e subito (senza attendere il primo incontro, o addirittura l&#8217;ipotesi di accordo di conciliazione con controparte o l&#8217;eventuale proposta conciliativa del mediatore).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non intendiamo sostenere che si configuri l&#8217;obbligo ex art. 1131 comma IV c.c., la cui violazione \u00e8 sanzionata addirittura con la revoca giudiziale ex art. 1129 comma XI c.c.: quella norma parla di <em>citazione<\/em> o <em>provvedimento <\/em>con <em>un contenuto che esorbita dalle attribuzioni<\/em><em> <\/em><em>dell\u2019amministratore<\/em> e, come si diceva, con la riforma &#8220;Cartabia&#8221; la partecipazione alla mediazione rientra senza dubbio tra i compiti propri dell&#8217;Amministratore (\u00e8 come se fosse stato aggiunto un n. 11 all&#8217;art. 1130 c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Intendiamo sostenere che rientra nei doveri di cui al contratto di mandato (tale \u00e8, come noto, il rapporto che intercorre tra l&#8217;Amministratore e il condominio; e il mandatario, ex art. 1710 c.c., <em>\u00e8 tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia<\/em> ed <em>\u00e8 tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prudenza infatti induce l&#8217;Amministratore ad informare in tempo reale i cond\u00f2mini della convocazione in mediazione, avendo a mente i molteplici aspetti di delicatezza che caratterizzano questa procedura, ed a cui si \u00e8 accennato (un oggetto da maneggiare con estrema cautela, potremmo dire: basti pensare alle conseguenze processuali della mancata partecipazione, che possono essere molto gravi, e altres\u00ec ai costi, che possono essere affatto trascurabili).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella comunicazione conviene:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; allegare copia di tutto quanto \u00e8 pervenuto con la convocazione in mediazione (non si sbaglia mai, essendo rischioso tentare delle sintesi: la domanda di mediazione in genere \u00e8 compilata su moduli, e contiene un allegato con la descrizione della controversia, spesso indispensabile per comprendere appieno l&#8217;oggetto del contendere);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; evidenziando l\u2019importanza: soprattutto vanno sottolineate le possibili conseguenze processuali della eventuale mancata partecipazione, richiamando l&#8217;art. 12-bis d.lgs 28\/10 (la cosa migliore \u00e8 trascriverlo, per intero nei suoi quattro commi, magari in una nota<a href=\"#sdfootnote5sym\" id=\"sdfootnote5anc\"><sup>5<\/sup><\/a>);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; evidenziando i costi: sia per il mediatore, con le variabili che diremo nel punto successivo, sia per l&#8217;avvocato, la cui assistenza nella procedura \u00e8 necessaria ex art. 8 comma V d.lgs 28\/10 (la norma citata infatti stabilisce che <em>le parti sono assistite dai rispettivi avvocati<\/em>, oltre che <em>quando la mediazione \u00e8 demandata dal giudice<\/em>, sempre <em>nei casi previsti dall\u2019articolo 5, comma 1<\/em>, ossia quelli nei quali la mediazione \u00e8 obbligatoria, in quanto condizione di procedibilit\u00e0 della causa: e la materia di c0ndominio, come noto, \u00e8 proprio la prima della lista).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size wp-block-paragraph\"><strong>2) verificare previamente i costi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando perviene una convocazione in mediazione, si consiglia all&#8217;Amministratore di verificare attentamente i costi:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; sia per quanto compete all&#8217;organismo di mediazione presso cui si svolger\u00e0 la procedura,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; sia per quanto spetta al legale che deve essere nominato per partecipare agli incontri, compreso il primo (essendo appunto stabilito dalla legge, come abbiamo appena ricordato, che nel procedimento le parti siano assistite dai rispettivi avvocati).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I costi sia del mediatore che dell&#8217;avvocato dipendono anzitutto dal valore della controversia (e non sono trascurabili, in concreto, non solo quando il valore, che si calcola secondo le regole del codice di procedura civile, \u00e8 elevato, ma anche quando lo stesso \u00e8 indeterminabile, come accade in molti casi).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Relativamente al costo dell&#8217;organismo di mediazione, occorre appurarlo specificamente distinguendo le seguenti variabili:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; partecipazione al solo primo incontro,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; partecipazione anche ad incontri successivi,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; eventualit\u00e0 di formulazione della proposta da parte del mediatore;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; eventualit\u00e0 di buon fine del procedimento con il raggiungimento di un accordo di conciliazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Talvolta nell\u2019invito queste variabili sono indicate in modo chiaro, con specifico riguardo al valore della controversia dichiarato dalla controparte; altre volte vi si trova un rimando al tariffario complessivo, che va allora attentamente esaminato; in caso di dubbi, non c&#8217;\u00e8 ragione di esitare a chiedere, previamente, chiarimenti alla segreteria dell&#8217;organismo (senza aspettare il primo incontro; in modo da inserire il dato nella informativa da inviare ai cond\u00f2mini).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Relativamente al costo del legale da nominare, il termine preciso della previsione in questione, \u00e8 \u201ccomunicazione ex artt. 13, comma V, l. 247\/2012 (che \u00e8 la Legge professionale forense) e 27 Codice deontologico forense&#8221;, che vale come preventivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size wp-block-paragraph\"><strong>3) valutare la convocazione dell&#8217;assemblea<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A decorrere dal 30.6.23 quando perviene una convocazione in mediazione, l&#8217;Amministratore non ha pi\u00f9 l&#8217;obbligo di convocare l&#8217;Assemblea per farsi autorizzare alla partecipazione alla mediazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 non significa che convocare l&#8217;Assemblea in merito alla procedura sia vietato !<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;art. 66 comma I disp. att. c.c. prevede che <em>l\u2019assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall\u2019art. 1135 del codice<\/em> (la conferma dell&#8217;Amministratore e la sua retribuzione, l&#8217;approvazione del rendiconto, del preventivo e dei riparti etc etc) <em>pu\u00f2 essere convocata in via straordinaria dall\u2019amministratore quando questi lo ritiene necessario<\/em> (e, peraltro, anche <em>quando ne \u00e8 fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell\u2019edificio<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A seconda delle circostanze pu\u00f2 essere particolarmente opportuno che vengano adottate talune deliberazioni:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; in taluni casi, l&#8217;Assemblea pu\u00f2 approvare una nuova delibera che fa cessare la materia del contendere (come ammette pacifica giurisprudenza, vedasi tra le tante Cassazione civile sez. VI, 21\/06\/2022, n. 20005; se la cessazione della materia del contendere interviene durante la causa, ossia quando l&#8217;impugnazione davanti al giudice \u00e8 stata gi\u00e0 proposta, una volta fallita la procedura di mediazione, limita le spese di soccombenza da rifondere; se interviene prima della causa &#8230; ovviamente le evita); si pensi al riesame della delibera impugnata (magari solo per vizi formali, come ad esempio il vizio di convocazione, perch\u00e8 la raccomandata inviata non \u00e8 arrivata all&#8217;indirizzo corretto, o \u00e8 arrivata fuori termine, fatto valere nei trenta giorni: errore che per la nuova Assemblea si pu\u00f2 ovviamente non ripetere; oppure come il vizio di maggioranza, non essendosi raggiunti i millesimi richiesti, sempre fatto valere nei trenta giorni di rito: difetto che con una una nuova Assemblea si pu\u00f2 opportunamente sanare), ovvero al riesame del diniego di richieste (magari respinte troppo frettolosamente, perch\u00e8 mal poste, o perch\u00e8 mal esaminate);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; in ogni caso, l&#8217;Assemblea pu\u00f2 approvare una delibera specificamente sulla partecipazione alla procedura: ad esempio dispensando espressamente l&#8217;Amministratore, se non dal partecipare (\u00e8 sostenibile che l&#8217;Assemblea possa ben farlo: relativamente alle conseguenze processuali della mancata partecipazione, di cui al sopra citato art. 12-bis d.lgs 28\/10, la sanzione di cui al comma I pu\u00f2 non essere un rischio se le questioni sono di diritto e non di fatto; le sanzioni di cui ai commi II e III sono sempre un rischio, ma di contenuto economico: se consideriamo che rientra nelle competenze dell&#8217;Assemblea persino dispensare dall&#8217;<em>agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati<\/em>, ex art. 1129 comma IX c.c., a maggior ragione pu\u00f2 rientrarvi una scelta del genere), quanto meno dall&#8217;andare oltre il primo incontro (scelta che implica una valutazione delle concrete possibilit\u00e0 di conciliare; le quali dipendono dai cond\u00f2mini, e non certo dall&#8217;Amministratore).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size wp-block-paragraph\"><strong>4) proporre la partecipazione dei cond\u00f2mini<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esistono degli organismi di mediazione specializzati in una materia particolare: gli organismi di mediazione bancaria e finanziaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E&#8217; stata introdotta, recentemente, una procedura di mediazione speciale, con mediatori specificamente formati: quella familiare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per la materia del condominio evidentemente non sono ancora abbastanza maturi i tempi: e ci\u00f2 nonostante la specificit\u00e0 della materia, e la sua importanza (si stima che pi\u00f9 della met\u00e0 degli italiani &#8211; circa 14 milioni di famiglie- vive in condominio; e le cause aventi ad oggetto rapporti condominiali risultano almeno il 10% del contenzioso civile complessivo, tra le 300.000 e le 500.000 l\u2019anno).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In attesa che ci si pensi, il nuovo e pi\u00f9 importante ruolo che la riforma &#8220;Cartabia&#8221; attribuisce in mediazione all&#8217;Amministratore di condominio, pur essendo l&#8217;intervento normativo indubbiamente giustificato dalla necessit\u00e0 di correggere una precedente previsione che si era rivelata paradossale e pregiudizievole, gli attribuisce un compito che, oltre a rappresentare quasi una sorta di mela avvelenata (per le responsabilit\u00e0 connaturate a dei poteri che, nell&#8217;ambito dell&#8217;incarico professionale ad amministrare, sono altres\u00ec, ed anzitutto, dei doveri), trascura un aspetto che per\u00f2 \u00e8 di fondamentale importanza per il successo della procedura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mediazione, si sa, funziona al meglio con le parti presenti personalmente agli incontri: ci si pu\u00f2 far rappresentare, certo, ma la delega ad un professionista, in particolare, rischia di trasformare la procedura in una formalit\u00e0 nei fatti superflua (per un dialogo tra i professionisti delle parti un mediatore non dovrebbe servire, e non pu\u00f2 giovare pi\u00f9 di tanto); invero la funzione precipua del mediatore (che \u00e8 quella di aiutare a comprendere l&#8217;opportunit\u00e0 di un componimento, attraverso l&#8217;ascolto, l&#8217;analisi, il dialogo) presuppone la presenza personale delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Amministratore \u00e8 il legale rappresentante del condominio, che \u00e8 un ente di gestione collettiva, ma un soggetto oltremodo particolare: esegue una volont\u00e0 che si forma in Assemblea, mai sua.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La controversia in materia condominiale nasce da una contrapposizione tra un cond\u00f2mino e gli altri, o tra gruppi di condomini: l&#8217;Amministratore professionista il pi\u00f9 delle volte avr\u00e0 gi\u00e0 cercato di mediare, e in ogni caso non ha bisogno di essere convinto che sarebbe meglio trovare un compromesso che eviti la lite (se c&#8217;\u00e8 uno che lo sa gi\u00e0, \u00e8 lui !).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diciamo la verit\u00e0: agli incontri di procedure di mediazione su controversie in materia condominiale dovrebbero partecipare, oltre al cond\u00f2mino che l&#8217;ha promossa, tutti gli altri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Va a finire, invece, che il mediatore parla direttamente al cond\u00f2mino che ha promosso la procedura, e indirettamente agli altri, a cui deve riferire l&#8217;Amministratore (finendo spesso anche, involontariamente, per essere frainteso; oltre al problema di compatibilit\u00e0 con gli obblighi di riservatezza di cui alla procedura ).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si consiglia quindi all&#8217;Amministratore di proporre la partecipazione dei cond\u00f2mini agli incontri di mediazione: il centro di interesse \u00e8 unico, sempre lo stesso, e quindi in linea di principio non dovrebbero mutare i costi, n\u00e8 per l&#8217;organismo n\u00e8 per il legale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al momento sembra quasi una provocazione proporre al mediatore di venire in Assemblea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se la montagna non viene a Maometto, Maometto pu\u00f2 andare alla montagna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sappiamo bene che se il condominio \u00e8 numeroso si frappongono impedimenti pratici e logistici a convocare l&#8217;Assemblea presso l&#8217;organismo (che di regola sar\u00e0 dotato di salette per piccole riunioni e non di sale per grandi adunate).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia &#8230; la riforma &#8220;Cartabia&#8221; ha pure previsto che la mediazione possa svolgersi in modalit\u00e0 telematica (art. 8-bis d.lgs 28\/10), e d&#8217;altra parte da tempo ormai \u00e8 disciplinata la possibilit\u00e0 che le assemblee condominiali siano convocate in modalit\u00e0 di videoconferenza (art. 66 commi III e VI disp. att. c.c.): quindi &#8230; perch\u00e8 no ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chiedere, comunque, \u00e8 lecito: e i mediatori, prima o poi, si adegueranno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel frattempo, pu\u00f2 essere utilizzato il consiglio di condominio (che per sua natura ha finzione, oltre che di controllo, anche consultiva, ex art. 1130-bis c.c.), o costituita, dall&#8217;Assemblea, una commissione ad hoc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><a id=\"sdfootnote1sym\" href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a> ricordiamo il testo della nuova norma (art. 5-ter d.lgs n. 28\/10):<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em><strong>L\u2019amministratore del condominio \u00e8 legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em><strong>Il verbale contenente l\u2019accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all\u2019approvazione dell\u2019assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell\u2019accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall\u2019articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><a id=\"sdfootnote2sym\" href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a> il PNRR (in inglese National Recovery and Resilience Plan, abbreviato in Recovery Plan o NRRP) \u00e8 il piano approvato nel 2021 dall&#8217;Italia per rilanciarne l&#8217;economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese; fa parte del programma dell&#8217;Unione europea noto come Next Generation EU, un fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea (appunto chiamato &#8220;fondo per la ripresa&#8221; o recovery fund), giusta il quale all&#8217;Italia sono stati assegnati 191,5 miliardi di cui 70 miliardi &#8211; il 36,5% &#8211; in sovvenzioni a fondo perduto e 121 miliardi &#8211; il 63,5% &#8211; in prestiti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><a href=\"#sdfootnote3anc\" id=\"sdfootnote3sym\">3<\/a>Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, <em>Attuazione dell&#8217;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><a href=\"#sdfootnote4anc\" id=\"sdfootnote4sym\">4<\/a>questo \u00e8 l&#8217;elenco, aggiornato alla riforma &#8220;Cartabia&#8221; (in rosso le materie aggiunte dal 30.6.23): <em>Chi intende esercitare in giudizio un\u2019azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0, contratti assicurativi, bancari e finanziari, <\/em><em>associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societ\u00e0 di persone e subfornitura<\/em><em>, \u00e8 tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione &#8230;<\/em>(art. 5 d.lgs n. 28\/10)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><a id=\"sdfootnote5sym\" href=\"#sdfootnote5anc\">5<\/a> art. 12-bis d.lgs n. 28\/10, Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice pu\u00f2 desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell\u2019articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilit\u00e0, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all\u2019entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, pu\u00f2 altres\u00ec condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all\u2019autorit\u00e0 di vigilanza competente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti La nuova mediazione e il Condominio: luci, ombre&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7885,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8,35,45,51],"tags":[],"class_list":["post-7881","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti","category-mediazione","category-riforma-cartabia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7881","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7881"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7881\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7884,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7881\/revisions\/7884"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7885"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}