{"id":8174,"date":"2023-09-14T09:13:00","date_gmt":"2023-09-14T07:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=8174"},"modified":"2025-08-18T12:18:37","modified_gmt":"2025-08-18T10:18:37","slug":"processo-civile-i-criteri-di-redazione-e-i-limiti-dimensionali-di-cui-al-d-m-7-agosto-2023-n-110","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=8174","title":{"rendered":"PROCESSO CIVILE &#8211; I criteri di redazione e i limiti dimensionali di cui al D.M. 7 agosto 2023, n. 110"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F8174&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel processo civile, quanto alle regole redazionali degli atti, c&#8217;erano gi\u00e0 i protocolli stipulati dal Consiglio Nazionale Forense con la Suprema Corte di Cassazione, relativamente al giudizio di cassazione: quello del 2015 (<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Protocollo-CNF-Cass-17.12.15.pdf\">Protocollo d\u2019intesa in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria<\/a>) e quello del 2023 (<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Protocollo-CNF-Cass-1.3.23-e-allegati.pdf\">Protocollo d\u2019intesa sul processo  civile in cassazione<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ora c&#8217;\u00e8 il d.m. in oggetto, avente titolo <em>Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l&#8217;inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell&#8217;articolo 46 delle disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I criteri di redazione e gli schemi informatici valgono per tutti gli atti dei procedimenti civili proposti dopo il 1\u00b0 settembre 2023, dinanzi a qualsiasi ufficio giudiziario, in ogni fase, stato e grado; i limiti dimensionali valgono per gli atti delle cause civili di valore inferiore a Euro 500.000. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Giova ricordare che l&#8217;art. 46 disp.att. c.p.c. prevede espressamente, al comma quinto, che <em>il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell&#8217;atto non comporta invalidit\u00e0, ma pu\u00f2 essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">Evidenziamo le regole pi\u00f9 importanti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:25px\"><strong><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">formato<\/mark><\/strong> (= dimensioni dei margini della pagina, del carattere, dell&#8217;interlinea)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">&#8211; margini orizzontali e verticali dimensione 2,5 centimetri (rispetto a foglio A4; in presenza di intestazione o pi\u00e8 pagina, pu\u00f2 equivalere a 1,5 centimetri)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">&#8211; interlinea dimensione 1,5 righe<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">&#8211; caratteri di tipo corrente dimensione 12 punti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:25px\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">articolazione<\/mark><\/strong> (= schema del contenuto, per parti distinte) <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">&#8211; atti di citazione, ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, controricorsi e atti di intervento:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">a) intestazione, contenente l&#8217;indicazione dell&#8217;ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e&#8217; proposta e della tipologia di atto;<br>b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;<br>c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l&#8217;oggetto del giudizio;<br>d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l&#8217;indicazione dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell&#8217;eventuale notifica;<br>e) esposizione distinta e specifica, in parti dell&#8217;atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonche&#8217;, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;<br>f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;<br>g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;<br>h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;<br>i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell&#8217;atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;<br>l) valore della controversia;<br>m) richiesta di distrazione delle spese;<br>n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>limiti<\/strong><\/mark> (= lunghezza del contenuto, per numero di caratteri)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">&#8211; atto di citazione, ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, atti introduttivi dei giudizi di impugnazione<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">&gt; 80.000 caratteri = approssimativamente 40 pagine<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">&#8211; memorie, repliche e in genere tutti gli altri atti del giudizio<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">&gt; 50.000 caratteri = approssimativamente 26 pagine<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">&#8211; note scritte in sostituzione dell&#8217;udienza<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\">&gt; 10.000 caratteri = approssimativamente 5 pagine<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color has-black-color\">n.b.<\/mark>: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">i suddetti limiti dimensionali degli atti (nel senso del numero massimo di caratteri e quindi di pagine)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; valgono solo per gli atti delle cause civili di valore inferiore a Euro 500.000.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; riguardano, in definitiva, la parte in fatto e i motivi di diritto<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; il loro superamento \u00e8 giustificato in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un&#8217;impugnazione incidentale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; possono altres\u00ec essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessit\u00e0, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti (in tal caso vanno esposte sinteticamente le ragioni che rendono necessario il superamento dei limiti, e va premesso un indice e una breve sintesi del contenuto)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color\">p.s.<\/mark>: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">leggendo che &#8220;l&#8217;esposizione e&#8217; contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine &#8230;&#8221; si potrebbe intendere che il numero di pagine indicato, seppur solo come approssimativo, si riferisca soltanto alla parte in fatto e ai motivi di diritto dell&#8217;atto, esclusi cio\u00e8 intestazione, conclusioni, etc etc; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">il numero di caratteri si individua molto facilmente negli attuali programmi di videoscrittura (in <a href=\"https:\/\/www.libreoffice.org\/discover\/libreoffice\/\">LibreOffice<\/a>, ad esempio, basta cliccare su &#8220;Strumenti&#8221; e poi su &#8220;Conteggio parole&#8221;, che comprende il calcolo non solo delle parole ma anche dei caratteri; se si seleziona una parte di testo, il calcolo viene fatto su di essa; in mancanza di una selezione, viene fatto sull&#8217;intero documento);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">rispetto a una singola pagina di formato A4 (ossia 21 cm. x 29,7 cm.), fermi i margini (2,5 cm. a destra, sinistra, in alto e in basso) e l&#8217;interlinea (1,5) prefissati, il numero di caratteri dipende ovviamente anche dalla punteggiatura (per gli a capo dopo i punti, o negli elenchi): considerando i caratteri pi\u00f9 comuni, invero <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Arial-12-esempio-452-parole-2.822-caratteri.odt\">Arial pt 12<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Times-New-Roman-12-esempio-457-parole-2.840-caratteri.odt\">Times New Roman pt 12<\/a> portano a circa 2.800 caratteri per pagina, mentre <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Courier-12-esempio-304-parole-1.902-caratteri.odt\">Courier 12<\/a> porta a circa 1.900 caratteri per pagina;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">pertanto, per esemplificare: optando per caratteri tipo Arial pt 12 e Times New Roman pt 12, e volendo contenere la parte in fatto e i motivi di diritto di un atto introduttivo o di uno scritto conclusivo in 80.000 catatteri ci si dovr\u00e0 limitare, per tali esposizioni, a circa 28 pagine e mezza (optando per caratteri tipo Courier 12 sarebbero circa 42 pagine). <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ecco il testo integrale del d.m.:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/DECRETO_110_2023.pdf\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/DECRETO_110_2023.pdf\">DECRETO 7 agosto 2023 , n. 110 (Vigente al : 10-9-2023)<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Art. 1 Oggetto<\/td><\/tr><tr><td>Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l&#8217;inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresi&#8217; i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 2 Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero<\/td><\/tr><tr><td>Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticita&#8217; degli atti processuali in conformita&#8217; a quanto prescritto dall&#8217;articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:<br>a) intestazione, contenente l&#8217;indicazione dell&#8217;ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e&#8217; proposta e della tipologia di atto;<br>b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;<br>c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l&#8217;oggetto del giudizio;<br>d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l&#8217;indicazione dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell&#8217;eventuale notifica;<br>e) esposizione distinta e specifica, in parti dell&#8217;atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonche&#8217;, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;<br>f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;<br>g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;<br>h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;<br>i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell&#8217;atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;<br>l) valore della controversia;<br>m) richiesta di distrazione delle spese;<br>n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.<br>Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 3 Limiti dimensionali degli atti processuali<\/td><\/tr><tr><td>Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l&#8217;esposizione e&#8217; contenuta nel limite massimo di:<br>a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all&#8217;articolo 6, quanto all&#8217;atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse<br>e note conclusionali, nonche&#8217; agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;<br>b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all&#8217;articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;<br>c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all&#8217;articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell&#8217;udienza di cui all&#8217;articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e&#8217; necessario svolgere attivita&#8217; difensive possibili soltanto all&#8217;udienza.<br>Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computato gli spazi.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 4 Esclusioni dai limiti dimensionali<\/td><\/tr><tr><td>Dai limiti di cui all&#8217;articolo 3 sono esclusi:<br>a) gli elementi di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n);<br>b) l&#8217;indice e la sintesi dell&#8217;atto;<br>c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;<br>d) la data e il luogo, nonche&#8217; le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;<br>e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;<br>f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.<br>[n.d.r.: degli elementi di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, quindi, rilevano: e) esposizione distinta e specifica, in parti dell&#8217;atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonche&#8217;, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;]<\/td><\/tr><tr><td>Art. 5 Deroghe ai limiti dimensionali<\/td><\/tr><tr><td>I limiti di cui all&#8217;articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessita&#8217;, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell&#8217;atto le ragioni per le quali si e&#8217; reso necessario il superamento dei limiti.<br>Nel caso previsto dal comma 1, dopo l&#8217;intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell&#8217;atto.<br>La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un&#8217;impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall&#8217;articolo 3.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 6 Tecniche redazionali<\/td><\/tr><tr><td>Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:<br>a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;<br>b) con interlinea di 1,5;<br>c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.<br>Non sono consentite note, salvo che per l&#8217;indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonche&#8217; dei riferimenti dottrinari.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 7 Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice<\/td><\/tr><tr><td>Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili.<br>Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessita&#8217; della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.<br>I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l&#8217;indicazione di capi separati e numerati.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 8 Schemi informatici<\/td><\/tr><tr><td>Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall&#8217;articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all&#8217;articolo 34 del predetto decreto.<br>Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonche&#8217; tutti i dati necessari per l&#8217;elaborazione degli schemi dell&#8217;atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformita&#8217; ai criteri di cui all&#8217;articolo 2.<br>Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresi&#8217; conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione, sentiti il Procuratore general presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l&#8217;Avvocato generale dello Stato.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 9 Formazione<\/td><\/tr><tr><td>Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.<br>Il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola superiore dell&#8217;avvocatura, favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalita&#8217; di redazione degli atti giudiziari adottate nell&#8217;ambito della formazione obbligatoria dell&#8217;avvocatura.<br>In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all&#8217;avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 10 Istituzione di un osservatorio permanente<\/td><\/tr><tr><td>E&#8217; istituito un osservatorio permanente sulla funzionalita&#8217; dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticita&#8217; degli atti del processo. L&#8217;osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell&#8217;aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale.<br>L&#8217;osservatorio opera presso l&#8217;Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.<br>Ai componenti dell&#8217;osservatorio non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria<\/td><\/tr><tr><td>Dall&#8217;attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>L&#8217;amministrazione interessata provvede agli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 12 Disposizioni finali<\/td><\/tr><tr><td>Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1\u00b0 settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.<br>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/bouquet-3175315_1280.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"787\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/bouquet-3175315_1280-1024x787.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11243\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/bouquet-3175315_1280-1024x787.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/bouquet-3175315_1280-300x231.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/bouquet-3175315_1280-768x590.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/bouquet-3175315_1280.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Foto di <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/users\/yuri_b-2216431\/?utm_source=link-attribution&#038;utm_medium=referral&#038;utm_campaign=image&#038;utm_content=3175315\">Yuri<\/a> da <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/\/?utm_source=link-attribution&#038;utm_medium=referral&#038;utm_campaign=image&#038;utm_content=3175315\">Pixabay<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(omissis)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel processo civile, quanto alle regole redazionali degli atti, c&#8217;erano gi\u00e0 i protocolli stipulati dal&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11243,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[49,60],"tags":[],"class_list":["post-8174","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-codice-procedura-civile","category-processo-civile"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8174"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8174\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11547,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8174\/revisions\/11547"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11243"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}