{"id":8568,"date":"2023-10-17T09:34:33","date_gmt":"2023-10-17T07:34:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=8568"},"modified":"2024-04-21T08:04:32","modified_gmt":"2024-04-21T06:04:32","slug":"condominio-il-d-lgs-18-23-sullacqua-e-il-condominio-lamministratore-gidi-e-le-prime-linee-guida-ufficiali-prima-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=8568","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Il D.Lgs. 18\/23 sull&#8217;acqua e il Condominio: l&#8217;Amministratore &#8220;GIDI&#8221;, e le prime linee guida ufficiali &#8211; PRIMA PARTE"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F8568&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/copertina_page-0001.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/32-OTTOBRE-2023.jpg\" alt=\"\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/D.Lgs-sullacqua-e-Condominio-LAmministratore-GIDI-prima-parte.pdf\">download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-x-large-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Il D.Lgs. 18\/23 sull&#8217;acqua e il Condominio: l&#8217;Amministratore &#8220;GIDI&#8221;, e le prime linee guida ufficiali &#8211; PRIMA PARTE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono trascorsi ormai pi\u00f9 di sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, intitolato <em>Attuazione della direttiva (UE) 2020\/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualit\u00e0 delle acque destinate al consumo umano<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come si desume dall\u2019art. 1, rubricato <em>Obiettivi<\/em>, l\u2019intervento normativo <em>disciplina la qualit\u00e0 delle acque destinate al consumo umano<\/em>, e <em>gli obiettivi sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonch<\/em><em>\u00e8<\/em><em> il miglioramento dell\u2019accesso alle acque destinate al consumo umano<\/em> (<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7078\">qui<\/a> \u00e8 scaricabile, per chi voglia, il testo integrale).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nessun dubbio che riguarda anche il Condominio e l&#8217;Amministratore, e che sono previsti doveri, e sanzioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Molti dubbi per\u00f2, in concreto, su cosa debba essere fatto per essere in regola, ed esenti da responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ogni caso l&#8217;Amministratore non pu\u00f2 non conoscere il contenuto della nuova normativa, specie in vista della prossima Assemblea: per pianificare bene l&#8217;ordine del giorno (in conclusione dell&#8217;approfondimento, che viene diffuso in due parti, si abbozzer\u00e0 una traccia), e per essere pronto a rispondere alle domande che presumibilmente non mancheranno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella prima parte (che trovate in questa NL) esaminiamo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; la definizione di rete idrica interna<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; la definizione di edifici e locali prioritari<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella seconda parte (che troverete nella prossima NL) esamineremo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; i doveri e le sanzioni<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; le prime indicazioni<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La definizione di rete idrica interna \u00e8 basilare per comprendere se, in un fabbricato condominiale, l\u2019Amministratore ha dei doveri: l\u2019esistenza di una rete idrica interna &#8220;condominiale&#8221; (di cui cio\u00e8 sia responsabile l&#8217;Amministratore) \u00e8 naturale, ma non scontata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qualora nel fabbricato condominiale sia ravvisabile l\u2019esistenza di una rete idrica interna &#8220;condominiale&#8221;, la definizione di edifici e locali prioritari \u00e8 dirimente per comprendere quali doveri in concreto l\u2019Amministratore abbia: sono molto diversi, infatti, se la rete riguarda solo edifici o locali non prioritari, ovvero anche edifici o locali di questo tipo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Riguardo ai doveri, in caso di edifici o locali non prioritari, ovvero prioritari, delle prime indicazioni ci sono gi\u00e0, nel rapporto IstSan 22\/23, intitolato <em>Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell\u2019acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020\/2184<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size wp-block-paragraph\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">La definizione di rete idrica interna<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il D-Lgs. 18\/23 affianca al <em><strong>gestore idro-potabile<\/strong><\/em> (che per l&#8217;art. 2 lettera n) \u00e8 <em>il gestore del servizio idrico integrato cos\u00ec come riportato all\u2019articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori<\/em>)la nuova figura del <em><strong>gestore della distribuzione idrica interna<\/strong><\/em> (detto anche<mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> <strong>GIDI<\/strong><\/mark>: acronimo di <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Gestore Idrico della Distribuzione Interna<\/mark><\/strong>): questi, per l&#8217;art. 2 lettera q) \u00e8 <em>il proprietario, il titolare, l\u2019amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d\u2019uso dell\u2019acqua<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma cos\u2019\u00e8 il <em><strong>sistema o impianto di distribuzione interno<\/strong><\/em>, anche detto <em><strong>rete di distribuzione interna<\/strong><\/em> o <em><strong>sistema di distribuzione domestico<\/strong><\/em> ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per l&#8217;art. 2 lettera hh) sono<em> le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, connesso a quest&#8217;ultima direttamente o attraverso l&#8217;allacciamento idrico<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Precisamente, il <em>punto di consegna<\/em> \u00e8 <em>il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all\u2019impianto o agli impianti dell\u2019utente finale (sistema di distribuzione interna) ed <\/em><em>\u00e8<\/em><em> posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore)<\/em> (art. 2 lettera cc).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mentre il <em>punto di utenza<\/em> o <em>punto d\u2019uso<\/em>\u00e8 <em>il punto di uscita dell\u2019acqua destinata al consumo umano, da cui si pu<\/em><em>\u00f2<\/em><em> attingere o utilizzare direttamente l\u2019acqua, generalmente identificato nel rubinetto<\/em> (art. 2 lettera dd).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Insomma: la rete di distribuzione interna delle acque destinate al consumo umano \u00e8 costituita dai sistemi e impianti tra il contatore rispetto al fornitore ed i rubinetti rispetto agli utilizzatori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In linea di principio, si precisa che <em>l<\/em><em>a responsabilit<\/em><em>\u00e0<\/em><em> del gestore idrico integrato si estende fino a<\/em><em>l <\/em><em>punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilit<\/em><em>\u00e0<\/em><em> del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in propriet<\/em><em>\u00e0<\/em><em> privata<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ergo, dopo il punto di consegna, inizia, sempre in linea di principio, la responsabilit\u00e0 del <em>g<\/em><em>estore della distribuzione idrica interna<\/em><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non sembrerebbe nulla di strano, ma invece lo \u00e8.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nei fabbricati condominiali esiste necessariamente una rete idrica interna, e anzi, spesso, esistono pi\u00f9 reti idriche interne.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono sempre, tutte, sotto la responsabilit\u00e0 dell\u2019Amministratore ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verrebbe da distinguere adottando le categorie della propriet\u00e0 comune e della propriet\u00e0 esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 1117 c.c., a cui si \u00e8 accennato in altro <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7182\">contributo<\/a>: nell&#8217;elenco della norma fondamentale sul condominio, come noto, tra <em>le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all&#8217;uso comune<\/em> troviamo menzionati, nel testo vigente, tra gli esempi, appunto <em>gli impianti idrici<\/em><em>, c<\/em>on la precisazione che sono comuni anche <em>i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di propriet\u00e0 individuale dei singoli condomini ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza,<\/em> <em>salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rimandando a quell&#8217;approfondimento per le incertezze sul concetto di impianto unitario, e alla talvolta sorprendente giurisprudenza sulla propriet\u00e0 della c.d. braga di raccordo, va osservato che quelle categorie, trattate da dottrina e giurisprudenza in tutt&#8217;altri contesti, soprattutto per l&#8217;addebito delle riparazioni oppure per la responsabilit\u00e0 dai guasti, nell&#8217;ambito che ci occupa non possono essere applicate sic et simpliciter.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, se si fa questione di addebito delle riparazioni, o di responsabilit\u00e0 dai guasti, nessuno dubiterebbe che le condutture ed i dispositivi interni all&#8217;unit\u00e0 sono esclusivi e giammai condominiali; tuttavia, se si fa questione di responsabilit\u00e0 da gestore idrico di distribuzione interna, posto che essa, come detto, \u00e8 costituita dai sistemi e impianti tra il contatore rispetto al fornitore ed i rubinetti rispetto agli utilizzatori, pu\u00f2 ben essere che l&#8217;Amministratore risponda anche di condutture e dispositivi interni all&#8217;unit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beninteso: sempre nei limiti di quanto \u00e8 prescritto si debba fare (secondo ragionevolezza), e possa concretamente essere fatto (molto dipendendo anche, all&#8217;evidenza, dalla collaborativit\u00e0 dei cond\u00f2mini: ovvio che se si sottraessero ai controlli, eludendo le richieste, o addirittura negando esplicitamente l&#8217;accesso, si aprirebbero scenari alquanto complicati, da gestire con attenzione).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Facciamo l&#8217;esempio pi\u00f9 semplice: in un fabbricato condominiale l&#8217;acqua viene fornita dal gestore idro-potabile con un&#8217;unica utenza, naturalmente intestata a nome del Condominio, e dopo il contatore generale del fornitore si dipartono le linee che portano l&#8217;acqua alle singole unit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questi casi, come si \u00e8 accennato del pari in altro <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7319\">contributo<\/a>, sono obbligatori, e comunque indispensabili per un corretto riparto delle spese in sede di gestione condominiale, dei misuratori dei consumi delle singole unit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per\u00f2, per quanto riguarda il tema che stiamo esaminando, stante il dettato delle nuove norme, non ci pu\u00f2 essere nessun dubbio:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; fino al contatore dell&#8217;utenza condominiale della qualit\u00e0 dell&#8217;acqua risponde il fornitore (anche se condutture e dispositivi, civilisticamente, si ritengono di propriet\u00e0 del Condominio, trovandosi innestate in locali o superfici di propriet\u00e0 condominiale);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; da esso ai rubinetti, della qualit\u00e0 dell&#8217;acqua risponde l&#8217;Amministratore (anche per condutture e dispositivi che, civilisticamente, si ritengono di propriet\u00e0 dei cond\u00f2mini, trovandosi innestate all&#8217;interno delle unit\u00e0 di propriet\u00e0 esclusiva).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Piaccia, o non piaccia (e non piace, sia ben chiaro).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quid iuris, invece, se in un fabbricato condominiale l&#8217;acqua viene fornita dal gestore idro-potabile con pi\u00f9 utenze, magari una intestata a nome del Condominio, per usi comuni come ad esempio irrigare il giardino, alimentare l&#8217;antincendio etc etc, e tutte le altre intestate distintamente alle singole unit\u00e0, in quanto ciascuna a servizio di una sola unit\u00e0 ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ovvio che fino ai contatori delle utenze, sia quella comune (se c&#8217;\u00e8) sia quelle esclusive (tutte le altre) della qualit\u00e0 dell&#8217;acqua risponde il fornitore; da essi ai rubinetti, altrettanto ovviamente della qualit\u00e0 dell&#8217;acqua risponde l&#8217;Amministratore per le condutture e i dispositivi che si dipartono dall&#8217;utenza comune (quale GIDI di tale rete idrica interna, &#8220;condominiale&#8221;), mentre, a parere di chi scrive, per le condutture e i dispositivi che si dipartono dalle utenze esclusive della qualit\u00e0 dell&#8217;acqua rispondono i cond\u00f2mini (quali GIDI di tali rete idriche interne, non &#8220;condominiali&#8221;).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un tanto per logica e buon senso, e anche per il testo stesso delle norme ora introdotte (che, come sopra si \u00e8 riportato, nel definire il GIDI menzionano s\u00ec <em>&#8220;l&#8217;amministratore&#8221;<\/em>, ma dopo <em>&#8220;il proprietario&#8221;<\/em>), tenuto conto dei principi generali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ossia, appunto, delle regole del condominio, che \u00e8 ente di gestione, s\u00ec, ma solo delle parti comuni, nell&#8217;interesse comune: se una rete idrica interna serve pi\u00f9 cond\u00f2mini, ha senso considerarla &#8220;condominiale&#8221;, e farla rientrare nel controllo dell&#8217;Amministratore (e, in deroga alle categorie tradizionali, fino ai rubinetti che si trovano all&#8217;interno delle unit\u00e0 esclusive); se una rete idrica interna serve un solo cond\u00f2mino, quanto sopra non ha senso, con la conseguenza di poterla considerare individuale, e sotto il controllo di chi ne \u00e8 esclusivamente proprietario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quindi l&#8217;Amministratore professionista, per ogni condominio che gestisce, anzitutto verifica (<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">primo check<\/mark><\/strong>) in quale di queste tre situazioni rientra:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; fabbricato condominiale in cui l&#8217;acqua viene fornita dal gestore idro-potabile con un&#8217;unica utenza, naturalmente intestata a nome del Condominio, e dopo il contatore generale del fornitore si dipartono le linee che portano l&#8217;acqua alle singole unit\u00e0: l&#8217;Amministratore \u00e8 GIDI della rete tra il punto di consegna da parte del fornitore, coincidente con il contatore, e tutti i rubinetti, in spazi comuni e all&#8217;interno delle unit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; fabbricato condominiale in cui l&#8217;acqua viene fornita dal gestore idro-potabile con distinte utenze ciascuna intestata ai singoli cond\u00f2mini, e non vi \u00e8 anche una utenza condominiale: l&#8217;Amministratore non \u00e8 GIDI;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; fabbricato condominiale in cui l&#8217;acqua viene fornita dal gestore idro-potabile con distinte utenze ciascuna intestata ai singoli cond\u00f2mini, ma vi \u00e8 anche una utenza condominiale: l&#8217;Amministratore \u00e8 GIDI della rete tra il punto di consegna da parte del fornitore a tale utenza condominiale, coincidente con il contatore a nome del Condominio, ai relativi rubinetti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tutti i casi sar\u00e0 indispensabile che l&#8217;Amministratore renda edotti i cond\u00f2mini (per iscritto e con ricevuta: se non inviando una comunicazione apposita, almeno in occasione della convocazione dell&#8217;Assemblea) dell&#8217;assetto della distribuzione idrica interna: se unica rete (avvisando, in particolare, i singoli cond\u00f2mini che devono rendere possibili le attivit\u00e0 che l&#8217;Amministratore quale GIDI \u00e8 tenuto a svolgere) ovvero pi\u00f9 reti (avvisando, in particolare, i singoli cond\u00f2mini che devono direttamente svolgere le attivit\u00e0 che ciascuno quale GIDI \u00e8 tenuto a svolgere).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size wp-block-paragraph\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">La definizione di edifici e locali prioritari<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per l&#8217;art. 2 lettera i) del D-Lgs. 18\/23 gli <em><strong>edifici prioritari<\/strong><\/em> o <em><strong>locali prioritari<\/strong><\/em> sono <em>gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all\u2019acqua, come individuati in allegato VIII<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;allegato VIII individua quattro classi di priorit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">classe A: esempi (non esaustivi) <em>strutture sanitarie, <\/em><em>socio-sanitarie e socio<\/em><em>&#8211;<\/em><em>assistenziali in regime<\/em><em>di ricovero<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">classe B: esempi (non esaustivi) <em>strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali non in regime di ricovero, inclusi centri riabilitativi, ambulatoriali e odontoiatrici<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">classe C: esempi (non esaustivi) 1) <em>strutture ricettive alberghiere, istituti penitenziari, navi, stazioni, aeroporti<\/em>; 2) <em>ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali (pubbliche e private) e scolastiche<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">classe D: <em>esempi <\/em><em>(non esaustivi)<\/em><em> caserme, istituti penitenziari, istituti di istruzione dotati di strutture sportive, campeggi, palestre e centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness), altre strutture ad uso collettivo (es. stabilimenti balneari)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chiaramente alcuni esempi con il Condominio non c&#8217;entrano nulla (si pensi alle navi); altri esempi appaiono esulare da fabbricati condominiali (si pensi ai penitenziari), tuttavia molti di essi non sono affatto rari (si pensi alle strutture ricettive e di ristorazione, o anche alle palestre); anche se crediamo sia piuttosto infrequente che, in ipotesi, traggano l&#8217;acqua da una utenza condominiale anzich\u00e8 esclusiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I doveri del GIDI, come si anticipava all&#8217;inizio e si vedr\u00e0 nel prosieguo dell&#8217;approfondimento, sono molto diversi in caso di edifici o locali non prioritari, ovvero prioritari: e in questa eventualit\u00e0 assai delicati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quindi l&#8217;Amministratore professionista, per ogni condominio che gestisce in cui vi \u00e8 utenza condominiale, verifica altres\u00ec (<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">secondo check<\/mark><\/strong>) in quale di queste due situazioni rientra:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; la rete di distribuzione interna delle acque di cui \u00e8 GIDI non serve, neanche in parte, edifici o locali in cui si svolgono attivit\u00e0 rientranti in una delle quattro classi di priorit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; la rete di distribuzione interna delle acque di cui \u00e8 GIDI serve, in tutto o in parte, edifici o locali in cui si svolgono attivit\u00e0 rientranti in una delle quattro classi di priorit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(SECONDA PARTE NEL PROSSIMO NUMERO)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti Il D.Lgs. 18\/23 sull&#8217;acqua e il Condominio: l&#8217;Amministratore&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8517,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8,35,57],"tags":[],"class_list":["post-8568","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti","category-sicurezza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8568"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8568\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8752,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8568\/revisions\/8752"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}