{"id":8753,"date":"2023-11-15T18:42:20","date_gmt":"2023-11-15T17:42:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=8753"},"modified":"2024-04-21T08:04:00","modified_gmt":"2024-04-21T06:04:00","slug":"condominio-il-d-lgs-18-23-sullacqua-e-il-condominio-lamministratore-gidi-e-le-prime-linee-guida-ufficiali-seconda-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=8753","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Il D.Lgs. 18\/23 sull&#8217;acqua e il Condominio: l&#8217;Amministratore &#8220;GIDI&#8221;, e le prime linee guida ufficiali &#8211; SECONDA PARTE"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F8753&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/33-NOVEMBRE-2023.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/33-NOVEMBRE-2023-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8754\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/33-NOVEMBRE-2023-725x1024.jpg 725w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/33-NOVEMBRE-2023-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/33-NOVEMBRE-2023-768x1085.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/33-NOVEMBRE-2023-1087x1536.jpg 1087w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/33-NOVEMBRE-2023-1024x1447.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/33-NOVEMBRE-2023.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/D.Lgs-sullacqua-e-Condominio-LAmministratore-GIDI-seconda-parte.pdf\">download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-x-large-font-size\"><strong>Il D.Lgs. 18\/23 sull&#8217;acqua e il Condominio: l&#8217;Amministratore &#8220;GIDI&#8221;, e le prime linee guida ufficiali &#8211; SECONDA PARTE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono trascorsi ormai pi\u00f9 di sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, intitolato <em>Attuazione della direttiva (UE) 2020\/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualit\u00e0 delle acque destinate al consumo umano<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Come si desume dall\u2019art. 1, rubricato <em>Obiettivi<\/em>, l\u2019intervento normativo <em>disciplina la qualit\u00e0 delle acque destinate al consumo umano<\/em>, e <em>gli obiettivi sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonch<\/em><em>\u00e8<\/em><em> il miglioramento dell\u2019accesso alle acque destinate al consumo umano<\/em> (<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7078\">qui<\/a> \u00e8 scaricabile, per chi voglia, il testo integrale).<\/p>\n\n\n\n<p>Nessun dubbio che riguarda anche il Condominio e l&#8217;Amministratore, e che sono previsti doveri, e sanzioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Molti dubbi per\u00f2, in concreto, su cosa debba essere fatto per essere in regola, ed esenti da responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso l&#8217;Amministratore non pu\u00f2 non conoscere il contenuto della nuova normativa, specie in vista della prossima Assemblea: per pianificare bene l&#8217;ordine del giorno (in conclusione dell&#8217;approfondimento, che viene diffuso in due parti, si abbozzer\u00e0 una traccia), e per essere pronto a rispondere alle domande che presumibilmente non mancheranno.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella prima parte (che avete trovato nella scorsa NL) abbiamo esaminato:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la definizione di rete idrica interna<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la definizione di edifici e locali prioritari<\/p>\n\n\n\n<p>Nella seconda parte (che trovate in questa NL) esaminiamo:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; i doveri e le sanzioni<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; le prime indicazioni<\/p>\n\n\n\n<p>La definizione di rete idrica interna \u00e8 basilare per comprendere se, in un fabbricato condominiale, l\u2019Amministratore ha dei doveri: l\u2019esistenza di una rete idrica interna comune \u00e8 naturale, ma non scontata.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora nel fabbricato condominiale sia ravvisabile l\u2019esistenza di una rete idrica interna comune, la definizione di edifici e locali prioritari \u00e8 dirimente per comprendere quali doveri in concreto l\u2019Amministratore abbia: sono molto diversi, infatti, se la rete riguarda solo edifici o locali non prioritari, ovvero anche edifici o locali di questo tipo.<\/p>\n\n\n\n<p>Riguardo ai doveri, in caso di edifici o locali non prioritari, ovvero prioritari, delle prime indicazioni ci sono gi\u00e0, nel rapporto IstSan 22\/23, intitolato <em>Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell\u2019acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020\/2184<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">I doveri<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il D.Lgs. 18\/23 prevede doveri soprattutto per il \u00abgestore idro-potabile\u00bb, ma anche per il \u00abgestore della distribuzione idrica interna\u00bb che, come si diceva, relativamente a reti idriche interne da ritenersi condominiali, sar\u00e0 di regola l&#8217;Amministratore di Condominio.<\/p>\n\n\n\n<p>Due norme vanno in particolare segnalate e tenute ben a mente:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;art. 5, rubricato <em>Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati<\/em>, al comma 3, in cui si prescrive che <em>per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1 <\/em>(ossia quelli elencati nell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/allegato-I-1.pdf\">allegato I<\/a>, Parte A, relativa a parametri microbiologici &lt;enterococchi intestinali, escherichia coli&gt; e Parte B, relativa a parametri chimici &lt;sarebbe troppo lungo citarli; tra i numerosi, il piombo)<em>, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all&#8217;interno dei locali pubblici e privati<\/em>, e <em>a tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l&#8217;adempimento degli obblighi previsti all&#8217;articolo 9<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;art. 9. rubricato <em>Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni<\/em>, in cui si prescrive che <em>i gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all&#8217;allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/allegato-I-1.pdf\">allegato I<\/a>, parte D<\/em><em> <\/em>(ossia: legionella, piombo)<em>, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualita&#8217; delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi<\/em>, e che <em>la valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell&#8217;acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020\/2184, Rapporto ISTISAN 22\/32<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>In buona sostanza, per quanto riguarda l&#8217;ambito condominiale:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; un primo dovere, generale (<strong>assicurare il <\/strong><strong>rispetto dei parametri microbiologici e chimici<\/strong>), \u00e8 imposto sempre, in qualunque classificazione vadano ricompresi gli edifici e i locali, e quindi anche se non sono &#8220;prioritari&#8221;; tale dovere, si badi bene, non figura correlato ad alcuna scadenza precisa (diversamente da quello del punto successivo); e deve quindi ritenersi gi\u00e0 sanzionabile;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; degli ulteriori obblighi, specifici (<strong>provvedere alla <\/strong><strong>valutazione e gestione del rischio<\/strong>), sono imposti partitamente per gli edifici e i locali che vanno ricompresi in delle apposite classificazioni, ossia solo se sono &#8220;prioritari&#8221;; tale dovere, va detto, figura correlato (diversamente da quello del punto precedente) a delle scadenze specifiche (vedasi infatti l&#8217;art. 6 che, al comma 8 sui sistemi di distribuzione interna, cos\u00ec come al comma 6 sui sistemi di fornitura idro-potabile, prevede quale <em>prima volta<\/em> <em>entro il <\/em><em>12 gennaio 2029<\/em>, e poi a seguire ad <em>intervalli periodici non superiori a sei anni<\/em>); e quindi pu\u00f2 ritenersi non ancora sanzionabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Le sanzioni<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;art. 23, rubricato sanzioni, prevede una decina di fattispecie (esattamente dodici) di illecito amministrativo, individuate con lettere dalla a) alla n), ed aventi per oggetto in particolare la violazione di determinate prescrizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Specificamente relative al gestore della rete idrica interna sono:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la lettera b), per cui <em>il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni <\/em>(ossia il dovere di assicurare il rispetto dei parametri microbiologici e chimici) <em>\u00e8 punito con la <\/em><em><strong>sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro<\/strong><\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la lettera g), per cui <em>l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell&#8217;articolo 9, \u00e8 soggetto al pagamento <\/em><em><strong>della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di illeciti amministrativi applicabili <em>salvo che il fatto costituisca reato<\/em> (art. 23 comma 1); \u00e8 stabilito che <em>per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie<\/em> l&#8217;autorita&#8217; competente, oltre ai criteri generali (ossia: <em>gravit\u00e0 della violazione, opera svolta dall&#8217;agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, <\/em><em>nonch\u00e8 <\/em><em>personalit\u00e0 dello stesso e sue condizioni economiche<\/em>), <em>puo&#8217; tener conto dei danni cagionati a cose o<\/em><em>persone per effetto della violazione <\/em>delle disposizioni in esame (art. 23 comma 7).<\/p>\n\n\n\n<p>Superfluo sottolineare che, in ambito condominiale, ove illeciti di questo genere dovessero essere contestati all&#8217;Amministratore, si porrebbero questioni analoghe alle imputazioni in ambito penale: essendo suscettibile di contestazioni l&#8217;eventuale delibera assembleare che si faccia carico della parcella del legale che assiste l&#8217;amministratore, \u00e8 opportuno fare in modo che la polizza assicurativa della responsabilit\u00e0 civile sia estesa quanto meno alle spese legali (mentre sar\u00e0 quasi impossibile che copra anche le sanzioni in s\u00e8, esulando dai danni cagionati ai terzi per errore professionale).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Le prime indicazioni<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si trovano nelle <em>Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell&#8217;acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020\/2184<\/em>, elaborate dall&#8217;Istituto Superiore di Sanit\u00e0 attraverso un gruppo di lavoro ad hoc, altamente qualificato, e diffuse come Rapporto IstSan 22\/23; chi lo volesse esaminare per intero lo pu\u00f2 trovare nei siti istituzionali, e anche <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=7078\">qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Le indicazioni sono distinte tra il caso degli edifici e locali prioritari (ossia delle classi A, B, C e D, di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/allegato-VIII-1.pdf\">allegato VIII<\/a>) e il caso degli edifici e locali non prioritari (ossia di tutte le altre ipotesi, residualmente raggruppate in modo indifferenziato in una classe che, di conseguenza, viene chiamata classe E).<\/p>\n\n\n\n<p>Sono molto importanti e utili: non solo per le modalit\u00e0 operative che dettano, a beneficio soprattutto degli specialisti, in merito agli specifici doveri previsti dal D.Lgs. 18\/23 per le ipotesi di edifici e locali prioritari (ossia gli obblighi di <strong>provvedere alla <\/strong><strong>valutazione e gestione del rischio<\/strong>; per l&#8217;adempimento dei quali \u00e8 prevista una prima scadenza, e quindi possono ritenersi non ancora sanzionabili); ma anche per le raccomandazioni concrete che formulano, a beneficio pure dei non specialisti, in merito al dovere generale previsto dal D.Lgs. stesso per qualsiasi ipotesi di edifici e locali, anche non prioritari (ossia l&#8217;obbligo di <strong>assicurare il <\/strong><strong>rispetto dei parametri microbiologici e chimici<\/strong>; per l&#8217;adempimento del quale non \u00e8 prevista alcuna scadenza, e quindi deve ritenersi gi\u00e0 sanzionabile).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Edifici e locali non prioritari<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Partiamo da queste ultime ipotesi (edifici e locali che rientrano nella classe E di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/allegato-VIII-1.pdf\">allegato VIII<\/a>; o meglio, in pratica, che non rientrano nelle classi A, B, C e D).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Istituto Superiore di Sanit\u00e0 (vedasi <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Rapporto-ISTISAN-22-32-pag.-94-punto-8.pdf\">punto 8, pag. 94<\/a> delle Linee Guida) enuncia le seguenti raccomandazioni:<\/p>\n\n\n\n<p><em>Per gli edifici di classe E, sulla base delle esperienze applicative e dei dati ad oggi disponibili, non sono generalmente richieste azioni sito-specifiche di valutazione e gestione del rischio, fatta salva la raccomandazione per la verifica della presenza di piombo in relazione al quale si rimanda all\u2019Appendice B.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Tuttavia, soprattutto nel caso particolare di grandi edifici o complessi di edifici oppure di esposizione di medio-lungo periodo di soggetti vulnerabili in ambienti di vita o di lavoro, \u00e8 raccomandata l\u2019applicazione di misure di prevenzione e controllo di carattere generale ed eventualmente l\u2019organizzazione di un piano di controllo cos\u00ec come indicato per le strutture appartenenti alle classi, B o C.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>In termini generali, per grandi condomini e complessi di edifici con reti idriche complesse potrebbe essere considerata l\u2019opportunit\u00e0 di valutare se sia utile l\u2019esecuzione di controlli della presenza di Legionella e\/o Legionella pneumophila a carattere biennale, in punti significativi della rete.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>In ogni caso, \u00e8 opportuno ricordare che fondamentale misura di controllo per le unit\u00e0 immobiliari interne a condomini \u00e8 l\u2019installazione di \u201ccontatori puntuali individuali\u201d per ciascuna delle singole unit\u00e0, eliminando i contatori condominiali comuni.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Per grandi edifici e complessi di edifici a destinazione residenziale o di luogo di lavoro, su base volontaria, e in particolare in caso di presenza di utenze sensibili, o in caso di esposizione di medio-lungo periodo di soggetti vulnerabili, potrebbe essere opportuno, a livello di singola unit\u00e0 immobiliare o locale, l\u2019implementazione di un piano di autocontrollo come indicato per le strutture appartenenti alle classi B o D (es. caso studio, Appendice E).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Per grandi edifici o complessi adibiti a luogo di lavoro, come noto ai sensi del DL.vo 81\/2008 e s.m.i., con pi\u00f9 specifico riguardo all\u2019art. 268 e all\u2019Allegato XLVI, dovranno applicarsi le disposizioni inerenti alla valutazione di esposizione a Legionella.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Volendo sintetizzare:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; ove l&#8217;utenza condominiale serva unit\u00e0 esclusive, \u00e8 fondamentale che il Condominio, anche se di classe E (ossia senza edifici o locali prioritari) valuti <em>l&#8217;<\/em><em>installazione di \u201ccontatori puntuali individuali\u201d per ciascuna<\/em><em>delle singole unit\u00e0, eliminando i contatori condominiali comuni<\/em><\/strong>; la formulazione non \u00e8 delle pi\u00f9 precise: si ritiene che vada interpretata nel sens0 che la configurazione da preferire sono le singole utenze individuali (i contatori a sottrazione vanno bene per la suddivisione delle spese, ma ai fini della sicurezza dell&#8217;acqua non sono opportuni)<strong>;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; <\/strong><strong>in ogni c<\/strong><strong>ondomini<\/strong><strong>o<\/strong><strong>,<\/strong><strong>anche se <\/strong><strong>di classe E (ossia senza edifici o locali prioritari)<\/strong><strong> \u00e8 raccomandata la <\/strong><strong>verifica della presenza di piombo<\/strong><strong>;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; nelle entit\u00e0 condominiali grandi e nei complessi super condominiali<\/strong><strong>,<\/strong><strong>anche se <\/strong><strong>di classe E (ossia senza edifici o locali prioritari)<\/strong><strong>, <\/strong><strong>sono da valutare <\/strong><strong>controlli della presenza di Legionella e\/o Legionella pneumophila<\/strong><strong> (a carattere biennale, in punti significativi<\/strong><strong>; n.b.: \u00e8 un obbligo nei luoghi di lavoro, giusta T.U. Sicurezza<\/strong><strong>)<\/strong>; in difetto di riferimenti dimensionali ad hoc, potrebbero essere considerati prudenzialmente quelli previsti per l&#8217;obbligatoriet\u00e0 della nomina dell&#8217;amministratore (9 cond\u00f2mini, ex art. 1129 c.c.) ovvero della adozione del regolamento (11 cond\u00f2mini, ex art. 1138 c.c.); diversamente potrebbe essere considerato quello previsto per l&#8217;assemblea dei rappresentanti nelle realt\u00e0 supercondominiali (60 partecipanti, ex art. 167 disp. att. c.c.) ma sono, al momento, solo tesi, non suffragate<strong>;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; sempre nelle entit\u00e0 condominiali grandi e nei complessi super condominiali, in particolare in caso di presenza di utenze sensibili, o in caso di esposizione di medio-lungo periodo di soggetti vulnerabili, \u00e8 da valutare, a livello di singola unit\u00e0 immobiliare o locale, l\u2019implementazione di un piano di autocontrollo analogamente a quanto previsto per le classi B o D <\/strong>(a cui accenniamo tra poco)<strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Edifici e locali prioritari<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Passiamo invece alle prime ipotesi (edifici e locali prioritari, nel senso che rientrano nelle classi A, B, C e D di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/allegato-VIII-1.pdf\">allegato VIII<\/a>): come si diceva, alcuni esempi con il Condominio non c&#8217;entrano nulla (si pensi alle navi); altri esempi appaiono esulare da fabbricati condominiali (si pensi ai penitenziari); molti di essi per\u00f2 non sono affatto infrequenti (si pensi alle strutture ricettive e di ristorazione, o anche alle palestre; e cos\u00ec pure centri riabilitativi, ambulatoriali e odontoiatrici); anche se crediamo sia piuttosto infrequente che, in ipotesi, traggano l&#8217;acqua da una utenza condominiale anzich\u00e8 esclusiva.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Istituto Superiore di Sanit\u00e0 ne tratta partitamente (vedasi, nelle linee guida: punto 5, pag. 43, per la classe A; punto 6, pag. 77, per le classi B e C; punto 7, pag. 87, per la classe D), riepilogando in alcune tabelle (<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Rapporto-ISTISAN-22-32-pagg.-106-e-ss.-punto-13.pdf\">punto 13, <\/a><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Rapporto-ISTISAN-22-32-pagg.-106-e-ss.-punto-13.pdf\">pag<\/a><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Rapporto-ISTISAN-22-32-pagg.-106-e-ss.-punto-13.pdf\">g<\/a><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Rapporto-ISTISAN-22-32-pagg.-106-e-ss.-punto-13.pdf\">. <\/a><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Rapporto-ISTISAN-22-32-pagg.-106-e-ss.-punto-13.pdf\">106<\/a><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Rapporto-ISTISAN-22-32-pagg.-106-e-ss.-punto-13.pdf\"> <\/a><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Rapporto-ISTISAN-22-32-pagg.-106-e-ss.-punto-13.pdf\">e ss.<\/a> delle Linee Guida; l&#8217;ultima tabella si riferisce alla classe E, sopra esaminata).<\/p>\n\n\n\n<p>Esorbita dai limiti del presente approfondimento darne conto; solo per cenni:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per la classe A (es. strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero) \u00e8 obbligatoria l&#8217;adozione di un <strong>piano di sicurezza dell&#8217;acqua<\/strong>, particolarmente dettagliato;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per le classi B (es. strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali non in regime di ricovero; inclusi centri riabilitativi, ambulatoriali e odontoiatrici), C (es. strutture ricettive alberghiere, ristorazione pubblica e collettiva) \u00e8 obbligatoria l&#8217;adozione di un <strong>piano di <\/strong><strong>autocontrollo su<\/strong><strong>ll&#8217;acqua<\/strong>, con controllo minimo relativo a piombo, Legionella e\/o Legionella pneumophila;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per la classe D (es. palestre e centri sportivi, fitness e benessere) \u00e8 obbligatoria l&#8217;adozione non solo di un <strong>piano di <\/strong><strong>autocontrollo su<\/strong><strong>ll&#8217;acqua<\/strong>, con controllo minimo relativo a piombo, Legionella e\/o Legionella pneumophila, ma anche di un <strong>piano di verifica igienico-sanitaria con monitoraggi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come si diceva, la prima scadenza \u00e8 fissata per il 12 gennaio 2029; nel frattempo, non pare dubitabile che vadano considerate quantomeno le raccomandazioni che abbiamo sintetizzato sopra in merito agli edifici e locali non prioritari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, abbozziamo una traccia dell&#8217;ordine del giorno della prossima Assemblea:<\/p>\n\n\n\n<p><em>*) Nuova normativa sulla sicurezza dell&#8217;acqua (D.Lgs. 18\/23). Ricognizione dell&#8217;impianto idrico del fabbricato<\/em><em> ed <\/em><em>individuazione delle reti idriche interne<\/em><em>, nonch\u00e8 dei soggetti rispettivamente gestori<\/em><em>. Determinazione della classe di rischio e azioni obbligatorie o raccomandate. <\/em><em>Conferimento di i<\/em><em>ncarico a ditta specializzata<\/em><em> (si allegano <\/em><em>preventivi<\/em><em>)<\/em><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti Il D.Lgs. 18\/23 sull&#8217;acqua e il Condominio: l&#8217;Amministratore&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8518,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[8,35,57],"tags":[],"class_list":["post-8753","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti","category-sicurezza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8753","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8753"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8753\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8757,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8753\/revisions\/8757"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8518"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8753"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8753"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8753"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}