{"id":9117,"date":"2024-02-03T11:43:13","date_gmt":"2024-02-03T10:43:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9117"},"modified":"2024-02-04T08:24:55","modified_gmt":"2024-02-04T07:24:55","slug":"condominio-cassazione-civile-sez-iii-28-12-23-n-36277-responsabilita-dellamministratore-per-non-aver-promosso-azioni-giudiziarie-volte-al-recupero-delle-spese-condominiali-non-versate-dai-mor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9117","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Cassazione Civile sez. III, 28.12.23 n. 36277 &#8211; Responsabilit\u00e0 dell&#8217;Amministratore per non aver promosso azioni giudiziarie volte al recupero delle spese condominiali non versate dai morosi"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F9117&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"has-text-align-left\">La Corte di Cassazione ribadisce il principio che l&#8217;Amministratore di Condominio ha l&#8217;obbligo di provvedere al recupero dei crediti e, ove dall&#8217;inerzia derivi un pregiudizio, ne risponde.<br>Nel caso di specie non era ancora applicabile la riforma, che ha inserito nell&#8217;art. 1129 c.c. il comma IX, dettando una precisa tempistica, ma gli Ermellini hanno ritenuto che l&#8217;obbligo sussisteva gi\u00e0, essendo previsto tra le attribuzioni generali di cui all&#8217;art. 1130 c.c., e tenuto conto anche della previsione di cui all&#8217;art. 63 disp.att. c.c..<br>La vicenda che si desume \u00e8 la seguente: il Condominio aveva nominato un nuovo Amministratore, ed era stato convenuto in giudizio dal precedente Amministratore che pretendeva il saldo del suo compenso, pari ad Euro 5.074,03: il Condominio, oltre a resistere a questa pretesa, chiedeva in via riconvenzionale la condanna del precedente Amministratore al risarcimento di danni procurati nell\u2019ambito dell&#8217;attivit\u00e0 gestionale.<br>In primo grado il Tribunale riconosceva il diritto dell&#8217;ex Amministratore ad un compenso, ma nei limiti di Euro 388,90.<br>In secondo grado la Corte d&#8217;Appello non solo non riconosceva all&#8217;ex Amministratore alcun compenso, ma anche lo condannava a risarcire danni pari a Euro 20.905,17, ravvisando <em>evidente inadempimento agli obblighi di amministratore per non aver promosso azioni giudiziarie volte al recupero delle spese condominiali non versate dai soci morosi e in special modo<\/em> di una determinata societ\u00e0: infatti,<em> l&#8217;inerzia preservata a lungo aveva condotto alla impossibilit\u00e0 definitiva del recupero del credito dal momento che <\/em>quella societ\u00e0<em> fu cancellata dal Registro delle Imprese<\/em>. <br>In sede di legittimit\u00e0 l&#8217;ex Amministratore aveva sostenuto che non era ancora vigente quanto dettagliatamente previsto con la riforma di cui alla L. 220\/12; la Suprema Corte ha respinto questa obiezione, ritenendo che si tratta di un dovere dell&#8217;Amministratore comunque previsto nel Codice Civile, gi\u00e0 da prima della riforma citata.<br>Ricordiamo le previsioni attualmente vigenti:<br><strong>Art. 1130 comma I c.c.: <em>L\u2019amministratore &#8230; deve: &#8230; 3) riscuotere i contributi &#8230;<\/em><\/strong><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\"><strong>Art. 1129 comma IX c.c.: <em>Salvo che sia stato espressamente dispensato dall\u2019assemblea, l\u2019amministratore \u00e8 tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati <\/em><\/strong><\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong><em>entro sei mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio nel quale il credito esigibile \u00e8 compreso<\/em><\/strong><\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\"><strong><em>, anche ai sensi dell\u2019articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l\u2019attuazione del presente codice.<\/em><\/strong><\/mark><br><strong>Art. 63 comma I disp.att. c.c.: <em>Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall\u2019assemblea, l\u2019amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, pu\u00f2 ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed \u00e8 tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * * <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"681\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7405\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-768x511.jpeg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1536x1021.jpeg 1536w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Civile Ord. Sez. 3 Num. 36277 Anno 2023<br>Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO<br>Relatore: MOSCARINI ANNA<br>Data pubblicazione: 28\/12\/2023<\/p>\n\n\n\n<p>(omissis)<\/p>\n\n\n\n<p>Rilevato che:<\/p>\n\n\n\n<p>M* G* convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Condominio C* chiedendo la condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di Euro 5.074,03 a titolo di compensi e rimborsi spese per il periodo in cui egli aveva ricoperto la carica di amministratore del condominio medesimo;<br>il convenuto si costitu\u00ec in giudizio opponendosi alla domanda e formul\u00f2 una domanda riconvenzionale per sentir condannare il G* al risarcimento dei danni procurati al Condominio nell&#8217;ambito dell&#8217;attivit\u00e0 gestionale;<br>il Tribunale adito accolse la domanda principale nei limiti dell&#8217;importo di Euro 388,90 e rigett\u00f2 la riconvenzionale;<br>a seguito di appello principale del G* ed incidentale del Condominio la Corte d&#8217;Appello di Milano ha rigettato il gravame principale ed accolto in parte l&#8217;incidentale condannando il G* a pagare al condominio la somma di Euro 20.905,17; a base della decisione la Corte ha posto l&#8217;evidente inadempimento del G* ai propri obblighi di amministratore per non aver promosso azioni giudiziarie volte al recupero delle spese condominiali non versate dai soci morosi e in special modo dalla societ\u00e0 E* srl: l&#8217;inerzia preservata a lungo dal G* aveva condotto alla impossibilit\u00e0 definitiva del recupero del credito dal momento che la societ\u00e0 E\u00e9 fu cancellata dal Registro delle Imprese;<br>avverso la sentenza M* G* propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;<br>resiste con controricorso il Condominio C* il quale eccepisce, preliminarmente, la mancanza dell&#8217;istanza di trasmissione del fascicolo d&#8217;ufficio richiesta dal codice di rito a pena di improcedibilit\u00e0 del ricorso;<br>il ricorso \u00e8 stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c..<br>il ricorrente ha depositato memoria.<br>Considerato che:<br>Occorre preliminarmente dichiarare infondata l&#8217;eccezione sollevata dalla parte controricorrente relativa alla mancanza in atti dell&#8217;istanza di trasmissione del fascicolo d&#8217;ufficio, che risulta invece presente e regolarmente depositata;<br>con il primo motivo di ricorso &#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 &#8211; il ricorrente lamenta che la corte del gravame non ha fatto buongoverno delle prove prodotte in atti ed in particolare ha omesso di valorizzare un documento dal quale avrebbe dovuto desumere che il debito di E* ammontava, all&#8217;atto del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, all&#8217;importo di Euro 4.736,10 anzich\u00e9 a quello di Euro 20.905,17 ritenuto dall&#8217;impugnata sentenza; la Corte ha cos\u00ec violato sia il principio di non contestazione di cui all&#8217;art. 115 c.p.c., sia l&#8217;obbligo di valutare le prove proposte dalle parti in base al suo prudente apprezzamento;<br>il motivo \u00e8 inammissibile perch\u00e9 si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e prospetta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., senza osservare le condizioni poste da questa Corte per la loro prospettazione; \u00e8 noto infatti che &#8220;In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell&#8217;art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit\u00e0 di ricorrere al notorio), mentre \u00e8 inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivit\u00e0 valutativa consentita dall&#8217;art. 116 c.p.c.&#8221; (Cass., S.U., n. 20867 del 30\/9\/2020);<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">con il secondo motivo di ricorso &#8211; violazione e\/o falsa applicazione dell&#8217;art. 1130 c.p.c., comma 1, n. 3, e dell&#8217;art. 63 disp. att. c.p.c., comma 1, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 &#8211; il ricorrente lamenta che la sentenza ha ritenuto negligente il comportamento dell&#8217;amministratore valorizzando in particolare la mancata iniziativa di riscossione coattiva dei crediti del Condominio nei confronti della societ\u00e0 E* sulla base di una normativa sopravvenuta costituita dalla L. n. 220 del 2012, che, in quanto sopravvenuta, non avrebbe potuto essere applicata;<br>il motivo \u00e8 infondato; la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il G* avrebbe potuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo anche la provvisoria esecuzione del medesimo ed iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili in vendita cos\u00ec da scongiurare il rischio che la societ\u00e0 debitrice, venendo cancellata dal registro delle imprese, non potesse essere pi\u00f9 un soggetto escutibile; n\u00e9 sussiste alcun vizio di sussunzione in relazione ad una normativa sopravvenuta perch\u00e9, anche antecedentemente all&#8217;entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, non applicabile ratione temporis, l&#8217;Amministratore aveva l&#8217;obbligo di provvedere al recupero dei crediti del condominio ai sensi dell&#8217;art. 1130 c.c., comma 1, n. 3, nonch\u00e9 ex art. 63 disp. att. c.c..<\/mark><br>con il terzo motivo &#8211; violazione e\/o falsa applicazione dell&#8217;art. 63 disp. att. c.c., comma 4, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 &#8211; il ricorrente lamenta che la Corte non ha tenuto conto del fatto che nessuno degli amministratori a lui subentrati aveva posto mano al recupero forzoso dei contributi condominiali facendo leva sulla solidariet\u00e0 ex art. 63 disp. att. c.c., comma 4; ove la solidariet\u00e0 fosse stata tempestivamente attivata, avrebbe attutito se non eliso la perdita economica del Condominio, sgravando di conseguenza la posizione del G*;<br>il motivo \u00e8 inammissibile in quanto il ricorrente non osserva i requisiti di contenuto-forma del ricorso e non indica dove e come abbia gi\u00e0 proposto la censura nei pregressi gradi; la violazione delle disposizioni sull&#8217;autosufficienza del ricorso, ed in particolare dell&#8217;art. 366 c.p.c., n. 6, non consente a questa Corte di poter escludere, anche alla luce dell&#8217;assenza di riferimenti nella impugnata sentenza, che la censura abbia carattere di novit\u00e0;<br>alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare, in favore del controricorrente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.<br>P.Q.M.<br>La Corte rigetta il ricorso;<br>Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%;<br>Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.<br>Cos\u00ec deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 novembre 2023.<br>Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2023<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione ribadisce il principio che l&#8217;Amministratore di Condominio ha l&#8217;obbligo di provvedere&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7405,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[53,8],"tags":[],"class_list":["post-9117","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cassazione","category-condominio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9117"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9117\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9134,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9117\/revisions\/9134"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}