{"id":9261,"date":"2020-03-01T03:00:00","date_gmt":"2020-03-01T02:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9261"},"modified":"2024-09-02T07:29:07","modified_gmt":"2024-09-02T05:29:07","slug":"condominio-art-1138-c-c-il-regolamento-di-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9261","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Art. 1138 c.c. &#8211; Art. 72 disp.att. c.c. Il regolamento di condominio"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F9261&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"has-large-font-size\">LA NORMA:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Articolo 1138 Codice Civile, <em>Regolamento di condominio.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Quando in un edificio il numero dei condomini \u00e8 superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l\u2019uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonch\u00e8 le norme per la tutela del decoro dell\u2019edificio e quelle relative all\u2019amministrazione.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>Ciascun condomino pu\u00f2 prendere l\u2019iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td><em><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">Il regolamento deve essere approvato dall\u2019assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell\u2019articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell\u2019articolo 1130. Esso pu\u00f2 essere impugnato a norma dell\u2019articolo 1107.<\/mark><\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3<\/td><\/tr><tr><td><em>Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">4<\/td><\/tr><tr><td><em>Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">5<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Articolo 72 Disposizioni Attuazione Codice Civile<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; norme richiamate per la inderogabilit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td>Art. 1118 Codice Civile, <em>Diritti dei partecipanti sulle parti comuni.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Il condomino non pu\u00f2 rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td>Art. 1119 Codice Civile, <em>Indivisibilit\u00e0.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">Le parti comuni dell\u2019edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere pi\u00f9 incomodo l\u2019uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.<\/mark><\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td>Art. 1120 Codice Civile, <em>Innovazioni.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell\u2019art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all\u2019uso pi\u00f9 comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell\u2019articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:<br>1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrit\u00e0 degli edifici e degli impianti;<br>2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unit\u00e0 immobiliari o dell\u2019edificio, nonch\u00e8 per la produzione di energia mediante l\u2019utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;<br>3) l\u2019installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l\u2019accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019amministratore \u00e8 tenuto a convocare l\u2019assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all\u2019adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l\u2019indicazione del contenuto specifico e delle modalit\u00e0 di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l\u2019amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3<\/td><\/tr><tr><td><em>Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilit\u00e0 o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell\u2019edificio inservibili all\u2019uso o al godimento anche di un solo condomino.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">4<\/td><\/tr><tr><td>Art. 1129 Codice Civile, <em>Nomina, revoca ed obblighi dell\u2019amministratore.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Quando i condomini sono pi\u00f9 di otto, se l\u2019assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore \u00e8 fatta dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria su ricorso di uno o pi\u00f9 condomini o dell\u2019amministratore dimissionario.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>Contestualmente all\u2019accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell\u2019incarico, l\u2019amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societ\u00e0, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell\u2019articolo 1130, nonch\u00e8 i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all\u2019amministratore, pu\u00f2 prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019assemblea pu\u00f2 subordinare la nomina dell\u2019amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilit\u00e0 civile per gli atti compiuti nell\u2019esercizio del mandato.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019amministratore \u00e8 tenuto altres\u00ec ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l\u2019assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all\u2019importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all\u2019inizio dei lavori. Nel caso in cui l\u2019amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilit\u00e0 civile professionale generale per l\u2019intera attivit\u00e0 da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell\u2019impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">4<\/td><\/tr><tr><td><em>Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, \u00e8 affissa l\u2019indicazione delle generalit\u00e0, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell\u2019amministratore.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">5<\/td><\/tr><tr><td><em>In mancanza dell\u2019amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, \u00e8 affissa l\u2019indicazione delle generalit\u00e0 e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell\u2019amministratore.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">6<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019amministratore \u00e8 obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonch\u00e8 quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell\u2019amministratore, pu\u00f2 chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">7<\/td><\/tr><tr><td><em>Alla cessazione dell\u2019incarico l\u2019amministratore \u00e8 tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivit\u00e0 urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">8<\/td><\/tr><tr><td><em>Salvo che sia stato espressamente dispensato dall\u2019assemblea, l\u2019amministratore \u00e8 tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio nel quale il credito esigibile \u00e8 compreso, anche ai sensi dell\u2019articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l\u2019attuazione del presente codice.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">9<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L\u2019assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">10<\/td><\/tr><tr><td><em>La revoca dell\u2019amministratore pu\u00f2 essere deliberata in ogni tempo dall\u2019assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalit\u00e0 previste dal regolamento di condominio. Pu\u00f2 altres\u00ec essere disposta dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell\u2019articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarit\u00e0. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarit\u00e0 fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell\u2019assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all\u2019amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell\u2019assemblea, ciascun condomino pu\u00f2 rivolgersi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta pu\u00f2 rivalersi nei confronti dell\u2019amministratore revocato.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">11<\/td><\/tr><tr><td><em>Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarit\u00e0:<br>1) l\u2019omessa convocazione dell\u2019assemblea per l\u2019approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l\u2019assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;<br>2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonch\u00e8 di deliberazioni dell\u2019assemblea;<br>3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;<br>4) la gestione secondo modalit\u00e0 che possono generare possibilit\u00e0 di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell\u2019amministratore o di altri condomini;<br>5) l\u2019aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalit\u00e0 eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;<br>6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l\u2019aver omesso di curare diligentemente l\u2019azione e la conseguente esecuzione coattiva;<br>7) l\u2019inottemperanza agli obblighi di cui all\u2019articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);<br>8) l\u2019omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">12<\/td><\/tr><tr><td><em>In caso di revoca da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, l\u2019assemblea non pu\u00f2 nominare nuovamente l\u2019amministratore revocato.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">13<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019amministratore, all\u2019atto dell\u2019accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullit\u00e0 della nomina stessa, l\u2019importo dovuto a titolo di compenso per l\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">14<\/td><\/tr><tr><td><em>Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">15<\/td><\/tr><tr><td><em>Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonch\u00e8 a quelli realizzati da enti pubblici non economici o societ\u00e0 private senza scopo di lucro con finalit\u00e0 sociali proprie dell\u2019edilizia residenziale pubblica.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">16<\/td><\/tr><tr><td>Art. 1131 Codice Civile, <em>Rappresentanza.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall\u2019articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall\u2019assemblea, l\u2019amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e pu\u00f2 agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>Pu\u00f2 essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell\u2019edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td><em>Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell\u2019amministratore, questi \u00e8 tenuto a darne senza indugio notizia all\u2019assemblea dei condomini.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019amministratore che non adempie a quest\u2019obbligo pu\u00f2 essere revocato ed \u00e8 tenuto al risarcimento dei danni.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">4<\/td><\/tr><tr><td>Art. 1132 Codice Civile, <em>Dissenso dei condomini rispetto alle liti.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Qualora l\u2019assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all\u2019amministratore, pu\u00f2 separare la propria responsabilit\u00e0 in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L\u2019atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ci\u00f2 che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td><em>Se l\u2019esito della lite \u00e8 stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio \u00e8 tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3<\/td><\/tr><tr><td>Art. 1136 Codice Civile, <em>Costituzione dell\u2019assemblea e validit\u00e0 delle deliberazioni.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019assemblea in prima convocazione \u00e8 regolarmente costituita con l\u2019intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell\u2019intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met\u00e0 del valore dell\u2019edificio.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td><em>Se l\u2019assemblea in prima convocazione non pu\u00f2 deliberare per mancanza di numero legale, l\u2019assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L\u2019assemblea in seconda convocazione \u00e8 regolarmente costituita con l\u2019intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell\u2019intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione \u00e8 valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell\u2019edificio.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3<\/td><\/tr><tr><td><em>Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell\u2019amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell\u2019amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell\u2019edificio o riparazioni straordinarie di notevole entit\u00e0 e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonch\u00e8 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">4<\/td><\/tr><tr><td><em>Le deliberazioni di cui all\u2019articolo 1120, primo comma, e all\u2019articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall\u2019assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell\u2019edificio.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">5<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019assemblea non pu\u00f2 deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">6<\/td><\/tr><tr><td><em>Delle riunioni dell\u2019assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall\u2019amministratore.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">7<\/td><\/tr><tr><td>Art. 1137 Codice Civile, <em>Impugnazione delle deliberazioni dell\u2019assemblea.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Le deliberazioni prese dall\u2019assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto pu\u00f2 adire l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria chiedendone l\u2019annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019azione di annullamento non sospende l\u2019esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell\u2019inizio della causa di merito non sospende n\u00e8 interrompe il termine per la proposizione dell\u2019impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione \u00e8 disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l\u2019esclusione dell\u2019articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">4<\/td><\/tr><tr><td>Art. 63 Disposizioni Attuazione Codice Civile<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall\u2019assemblea, l\u2019amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, pu\u00f2 ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed \u00e8 tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l\u2019escussione degli altri condomini.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td><em>In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l\u2019amministratore pu\u00f2 sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3<\/td><\/tr><tr><td><em>Chi subentra nei diritti di un condomino \u00e8 obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all\u2019anno in corso e a quello precedente.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">4<\/td><\/tr><tr><td><em>Chi cede diritti su unit\u00e0 immobiliari resta obbligato solidalmente con l\u2019avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui \u00e8 trasmessa all\u2019amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">5<\/td><\/tr><tr><td>Art. 66 Disposizioni Attuazione Codice Civile<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall\u2019art. 1135 del codice, pu\u00f2 essere convocata in via straordinaria dall\u2019amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne \u00e8 fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell\u2019edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>In mancanza dell\u2019amministratore, l\u2019assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria pu\u00f2 essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell\u2019ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l\u2019adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l\u2019indicazione del luogo e dell\u2019ora della riunione o, se prevista in modalit\u00e0 di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terr\u00e0 la riunione e dell\u2019ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare \u00e8 annullabile ai sensi dell\u2019articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perch\u00e8 non ritualmente convocati.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019assemblea in seconda convocazione non pu\u00f2 tenersi nel medesimo giorno solare della prima.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">4<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019amministratore ha facolt\u00e0 di fissare pi\u00f9 riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell\u2019assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell\u2019assemblea validamente costituitasi.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">5<\/td><\/tr><tr><td><em>Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all\u2019assemblea pu\u00f2 avvenire in modalit\u00e0 di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, \u00e8 trasmesso all\u2019amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalit\u00e0 previste per la convocazione.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">6<\/td><\/tr><tr><td>Art. 67 Disposizioni Attuazione Codice Civile<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Ogni condomino pu\u00f2 intervenire all\u2019assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono pi\u00f9 di venti, il delegato non pu\u00f2 rappresentare pi\u00f9 di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>Qualora un\u2019unit\u00e0 immobiliare appartenga in propriet\u00e0 indivisa a pi\u00f9 persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell\u2019assemblea, che \u00e8 designato dai comproprietari interessati a norma dell\u2019articolo 1106 del codice.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td><em>Nei casi di cui all\u2019articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente pi\u00f9 di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all\u2019articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all\u2019assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a pi\u00f9 condominii e per la nomina dell\u2019amministratore. In mancanza, ciascun partecipante pu\u00f2 chiedere che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti gi\u00e0 nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell\u2019amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3<\/td><\/tr><tr><td><em>Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all\u2019amministratore di ciascun condominio l\u2019ordine del giorno e le decisioni assunte dall\u2019assemblea dei rappresentanti dei condominii. L\u2019amministratore riferisce in assemblea.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">4<\/td><\/tr><tr><td><em>All\u2019amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">5<\/td><\/tr><tr><td><em>L\u2019usufruttuario di un piano o porzione di piano dell\u2019edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all\u2019ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">6<\/td><\/tr><tr><td><em>Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l\u2019usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all\u2019articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l\u2019avviso di convocazione deve essere comunicato sia all\u2019usufruttuario sia al nudo proprietario.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">7<\/td><\/tr><tr><td><em>Il nudo proprietario e l\u2019usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all\u2019amministrazione condominiale.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">8<\/td><\/tr><tr><td>Art. 69 Disposizioni Attuazione Codice Civile<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>I valori proporzionali delle singole unit\u00e0 immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all\u2019articolo 68 possono essere rettificati o modificati all\u2019unanimit\u00e0. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell\u2019interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall\u2019articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell\u2019edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unit\u00e0 immobiliari, \u00e8 alterato per pi\u00f9 di un quinto il valore proporzionale dell\u2019unit\u00e0 immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo \u00e8 sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell\u2019articolo 68, pu\u00f2 essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell\u2019amministratore. Questi \u00e8 tenuto a darne senza indugio notizia all\u2019assemblea dei condomini. L\u2019amministratore che non adempie a quest\u2019obbligo pu\u00f2 essere revocato ed \u00e8 tenuto al risarcimento degli eventuali danni.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td><em>Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; norma richiamata per la maggioranza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td>Art. 1136, <em>Costituzione dell\u2019assemblea e validit\u00e0 delle deliberazioni.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Quando in un edificio il numero dei condomini \u00e8 superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l\u2019uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonch\u00e8 le norme per la tutela del decoro dell\u2019edificio e quelle relative all\u2019amministrazione.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; norma richiamata per la conservazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td>Art. 1130, <em>Attribuzioni dell\u2019amministratore.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell\u2019amministratore e del registro di contabilit\u00e0. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altres\u00ec annotate: le eventuali mancate costituzioni dell\u2019assemblea, le deliberazioni nonch\u00e8 le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro \u00e8 allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell\u2019amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonch\u00e8 gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilit\u00e0 sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell\u2019effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro pu\u00f2 tenersi anche con modalit\u00e0 informatizzate;<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; norma richiamata per la impugnazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td>Art. 1107, <em>Impugnazione del regolamento.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Ciascuno dei partecipanti dissenzienti pu\u00f2 impugnare davanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui \u00e8 stata loro comunicata la deliberazione. L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><tr><td><em>Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\">LA GIURISPRUDENZA:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; nozione di regolamento assembleare<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Cassazione civile sez. II, 17.03.2022, n. 8698<\/strong>, dalla motivazione: <em>&#8230; atto di auto organizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall\u2019assemblea con la maggioranza di cui  al terzo comma dell&#8217;art. 1138 che richiama i<mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">l secondo comma dell\u2019articolo 1136<\/mark><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; nozione di regolamento contrattuale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Cassazione civile sez. II, 24.01.2013, n. 1748<\/strong>, dalla motivazione: &#8230; <em>norme di un regolamento di condominio \u2013 aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall\u2019unico originario proprietario dell\u2019edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; critica al concetto di regolamento contrattuale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Cassazione civile sez. II, 09.02.2022, n. 24526<\/strong>, dalla motivazione: <em>Non pu\u00f2 che condividersi, allora, quanto affermato da autorevole dottrina, secondo cui il regolamento condominiale contrattuale puramente e semplicemente non esiste se non come formula verbale riferita ad una delle due possibili tecniche di formazione, piuttosto che alla sua natura. Per quanto d\u2019uso giurisprudenziale corrente in materia, l\u2019espressione \u201dregolamento contrattuale\u201d, se presa alla lettera, costituisce quasi un ossimoro e si presta, quindi, ad un facile equivoco. Questo consiste nel non considerare che il regolamento, ove disciplini anche altro che non sia l\u2019uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese in maniera conforme ai criteri di cui all\u2019art. 1123 c.c. e ss., \u00e8 in parte qua un contratto e non un regolamento, quale che sia la sua modalit\u00e0 di formazione, e cio\u00e8 ad opera del costruttore e con riproduzione negli atti di vendita delle unit\u00e0 singole oppure in base all\u2019accordo specifico, consapevole e totalitario dei condomini tutti riuniti in assemblea<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; requisiti di forma e sottoscrizione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Cassazione civile sez. unite, 30.12.1999, n. 943<\/strong>, dalla motivazione: &#8230; <em>la forma scritta per la validit\u00e0 del regolamento contrattuale \u00e8\u2026 fuori discussione, incidendo le sue<br>clausole sui diritti che i condomini hanno sulle unit\u00e0 immobiliari di propriet\u00e0 esclusiva o comune<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Cassazione civile sez. II, 17.07.2006, n. 16228<\/strong>, massima ufficiale: <em> Poich\u00e9, in materia di condominio degli edifici, il diritto di ciascun condomino sulle parti di propriet\u00e0 comune pu\u00f2 trovare limitazioni soltanto in forza del titolo di acquisto o di convenzioni, la delibera assembleare che, nel destinare un\u2019area comune a parcheggio di autovetture, ne disciplini l\u2019uso escludendo uno dei condomini, \u00e8 nulla se il relativo verbale non \u00e8 sottoscritto da tutti i condomini, atteso che la relativa determinazione, modificando il regolamento condominiale, produce vincoli di natura reale su beni immobili ed \u00e8, pertanto, soggetta all\u2019onere della forma scritta \u201dad substantiam\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Cassazione civile sez. II, 08.07.1981, n. 4480<\/strong>, massima ufficiale: <em>Un verbale di assemblea condominiale ben pu\u00f2 essere utilizzato allo scopo di manifestare una volont\u00e0 negoziale degli intervenuti o di alcuni di essi, ma, se per il negozio e richiesta la forma scritta ad substantiam, in tanto e soddisfatto il requisito formale, in quanto le parti del negozio abbiano proceduto alla sottoscrizione di detto verbale, poich\u00e9, ove lo scritto sia prescritto ad substantiam, la sottoscrizione e essenziale ai fini dell\u2019operativit\u00e0 ed efficacia della manifestazione della volont\u00e0 negoziale. Conseguentemente, la sottoscrizione del  verbale di assem\u0002blea solo da parte del Presidente e del Segretario non \u00e8 idonea ad integrare il suindicato requisito di forma, relativamente a negozi di cui siano parti altri soggetti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; valenza integrativa dell&#8217;atto costitutivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Cassazione civile sez. II, 07.04.1995, n. 4060<\/strong>, dalla motivazione: <em>la compropriet\u00e0 di cui al ricordato art. 1117 pu\u00f2 essere superata soltanto se dal titolo risultino, in modo chiaro ed univoco, elementi i quali siano in contrasto con il diritto di condominio o facciano ritenere che alcune parti solitamente comuni siano state attribuite in propriet\u00e0 esclusiva ad un condomino; il titolo, cui si riferisce la norma richiamata sopra, e dal quale si desume la disciplina dei rapporti tra i condomini e dei loro diritti sulle cose, servizi ed impianti dell\u2019edificio non \u00e8 costituito dall\u2019atto di acquisto del singolo appartamento, ma \u00e8 raffigurato dai singoli atti di acquisto dei partecipanti al condominio, nonch\u00e9 dal regolamento contrattuale di condominio accettato dai singoli acquirenti (cass., sez. II, 29 marzo 1982, n. 1947; cass., sez. II, 6 maggio 1980, n. 2984).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; limiti alle destinazioni, interpretazione e natura<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Cassazione civile sez. II, 23.05.2024, n. 14377<\/strong>, dalla motivazione: <em>La giurisprudenza di questa Corte sottolinea, infatti, come il regolamento contrattuale pu\u00f2 imporre divieti e limiti di destinazione alle facolt\u00e0 di godimento dei condomini sulle unit\u00e0 immobiliari in esclusiva propriet\u00e0, sia mediante elencazione di attivit\u00e0 vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare, ma &#8220;la compressione di facolt\u00e0 normalmente inerenti alle propriet\u00e0 esclusive deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rilevatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l&#8217;individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l&#8217;ambito delle limitazioni imposte alla propriet\u00e0 individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti&#8221; (cos\u00ec Cass. n. 21307\/2016).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Cassazione civile sez. II, 30.05.2023, n. 15222<\/strong>, dalla motivazione: <em>E&#8217; noto che le restrizioni alle facolt\u00e0 inerenti al godimento della propriet\u00e0 esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte &#8230; a vietare lo svolgimento di determinate attivit\u00e0 all&#8217;interno delle unit\u00e0 immobiliari esclusive &#8230;, costituiscono servit\u00f9 reciproche e devono perci\u00f2 essere approvate mediante espressione di una volont\u00e0 contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, mentre la loro opponibilit\u00e0 ai terzi acquirenti, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all&#8217;adempimento dell&#8217;onere di trascrizione del relativo peso (Cass. n. 23 del 2004; n. 5626 del 2002; Cass. n. 4693 del 2001; Cass. n. 49 del 1992; n. 21024 del 2016; n. 6769 del 2018; n. 3852 del 2020; n. 24526 del 2022). Configurandosi, appunto, tali restrizioni di godimento delle propriet\u00e0 esclusive come servit\u00f9 reciproche, intanto pu\u00f2 allora ritenersi che un regolamento condominiale ponga limitazioni ai poteri ed alle facolt\u00e0 spettanti ai condomini sulle unit\u00e0 immobiliari di loro esclusiva propriet\u00e0, in quanto le medesime limitazioni siano enunciate nel regolamento in modo chiaro ed esplicito, dovendosi desumere inequivocamente dall&#8217;atto scritto, ai fini della costituzione convenzionale delle reciproche servit\u00f9, la volont\u00e0 delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l&#8217;imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Il contenuto di tale diritto di servit\u00f9 si concreta nel corrispondente dovere di ciascun condomino di astenersi dalle attivit\u00e0 vietate, quale che sia, in concreto, l&#8217;entit\u00e0 della compressione o della riduzione delle condizioni di vantaggio derivanti &#8211; come qualitas fundi, cio\u00e8 con carattere di realit\u00e0 &#8211; ai reciproci fondi dominanti, e perci\u00f2 indipendentemente dalla misura dell&#8217;interesse del titolare del Condominio o degli altri condomini a far cessare impedimenti e turbative. Non appaga, pertanto, l&#8217;esigenza di inequivoca individuazione del peso e dell&#8217;utilit\u00e0 costituenti il contenuto della servit\u00f9 costituita per negozio la formulazione di divieti e limitazioni nel regolamento di condominio operata non mediante elencazione delle attivit\u00e0 vietate, ma mediante generico riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare (quali, ad esempio, l&#8217;uso contrario al decoro, alla tranquillit\u00e0 o alla decenza del fabbricato), da verificare di volta in volta in concreto, sulla base della idoneit\u00e0 della destinazione, semmai altres\u00ec saltuaria o sporadica, a produrre gli inconvenienti che si vollero, appunto, scongiurare (Cass. n. 38639 del 2021; n. 33104 del 2021; n. 24188 del 2021; n. 21307 del 2016; n. 23 del 2004). La condivisa esigenza di chiarezza e di univocit\u00e0 che devono rivelare i divieti ed i limiti regolamentari di destinazione alle facolt\u00e0 di godimento dei condomini sulle unit\u00e0 immobiliari in propriet\u00e0 esclusiva, coerente con la loro natura di servit\u00f9 reciproche, comporta che il contenuto e la portata di detti divieti e limiti vengano determinati fondandosi in primo luogo sulle espressioni letterali usate. L&#8217;art. 1362 c.c., del resto, allorch\u00e9 nel comma 1 prescrive all&#8217;interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l&#8217;elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocit\u00e0 la volont\u00e0 dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non \u00e8 ammissibile. &#8230; il contenuto di un diritto reale di servit\u00f9 non pu\u00f2 consistere in un generico divieto di disporre del fondo servente, dovendo il titolo costitutivo contenere tutti gli elementi atti ad individuare la portata oggettiva del peso imposto sopra un fondo per l&#8217;utilit\u00e0 di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell&#8217;estensione (Cass. n. 18349 del 2012). Si insegna in dottrina che la servit\u00f9 \u00e8 un &#8220;diritto reale speciale&#8221;, sicch\u00e9 contenuto di essa, ove il peso imposto consista in un non facere, non pu\u00f2 mai essere un indeterminato divieto di astensione da ogni diversa destinazione all&#8217;utilizzazione del fondo servente, che ne svuoti la propriet\u00e0. La questione rievoca il complesso dibattito sui vincoli convenzionali alla destinazione d&#8217;uso dei beni immobili e sulla inidoneit\u00e0 degli stessi a valicare l&#8217;efficacia meramente obbligatoria. Gi\u00e0 la pi\u00f9 risalente giurisprudenza sosteneva l&#8217;invalidit\u00e0 delle clausole contrattuali degli atti di vendita che vietassero sine die all&#8217;acquirente di imprimere una diversa destinazione al bene, per l&#8217;effetto di disintegrazione del diritto di propriet\u00e0 da esse discendenti (Cass. n. 1056 del 1950; n. 1343 del 1950; n. 4530 del 1984). La costituzione della servit\u00f9, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, importa, allora, una restrizione delle facolt\u00e0 di godimento del fondo servente, ma tale restrizione, seppur commisurata al contenuto ed al tipo della servit\u00f9, non pu\u00f2 risolversi nella totale elisione delle facolt\u00e0 di disposizione del fondo servente (Cass. n. 1037 del 1966), precludendo al titolare dello stesso ogni possibile mutamento di destinazione.<\/em><br>(nella caso di specie si trattava del divieto di &#8220;destinare gli appartamenti e gli altri enti dello stabile a uso diverso da quello figurante nel rogito di acquisto&#8221;, ovvero di &#8220;destinare gli alloggi a uso sanitario, gabinetti di cura, ambulatorio per malattie infettive e contagiose, scuole di musica, di canto, di ballo e pensioni&#8221;)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; limiti alle destinazioni e inquilini<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Cassazione civile sez. II, 30.05.2023, n. 15222<\/strong>, dalla motivazione: <i>Deve invero considerarsi che l&#8217;azione del condominio diretta a curare l&#8217;osservanza del regolamento ed a far riconoscere in giudizio l&#8217;esistenza della servit\u00f9 che limiti la facolt\u00e0 del proprietario della singola unit\u00e0 di adibire il suo immobile a determinate destinazioni, si configura come confessoria servitutis, e perci\u00f2 vede quale legittimato dal lato passivo in primo luogo colui che, oltre a contestare l&#8217;esistenza della servit\u00f9, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l&#8217;ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servit\u00f9 o di rimessione in pristino, mentre gli autori materiali della lesione del diritto di servit\u00f9 possono essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell&#8217;azione ex art. 1079 c.c. ove la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servit\u00f9 (arg. da Cass. n. 1332 del 2014; n. 1383 del 1994). Il condominio, quindi, sempre che sia provata l&#8217;operativit\u00e0 della clausola limitativa, ovvero la sua opponibilit\u00e0 al condomino locatore, pu\u00f2 chiedere, comunque, nei diretti confronti del conduttore di una porzione del fabbricato condominiale, la cessazione della destinazione abusiva e l&#8217;osservanza in forma specifica delle istituite limitazioni, giacch\u00e9 il conduttore non pu\u00f2 venire a trovarsi, rispetto al condominio, in posizione diversa da quella del condomino suo locatore, il quale, a sua volta, \u00e8 tenuto ad imporre contrattualmente al conduttore il rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal regolamento, a prevenirne le violazioni e a sanzionarle anche mediante la cessazione del rapporto di locazione (cfr. Cass. n. 24188 del 2021; n. 11383 del 2006; n. 4920 del 2006; n. 16240 del 2003; n. 23 del 2004; n. 15756 del 2001; n. 4963 del 2001; n. 8239 del 1997; n. 825 del 1997; n. 5241 del 1978). Le aspirazioni del conduttore di destinare l&#8217;immobile locato al soddisfacimento delle proprie esigenze abitative o all&#8217;esercizio della sua attivit\u00e0 produttiva non hanno, invero, spazio per alcuna rivendicazione nei confronti della collettivit\u00e0 condominiale, e vengono relegate al piano dei rimedi sinallagmatici esperibili verso il locatore. Il nostro ordinamento, diversamente da altri, non differenzia, in termini di opponibilit\u00e0 al conduttore, tra clausole del regolamento condominiale trascritte prima o dopo la stipula del contratto di locazione. Il conduttore convenuto dal condominio sull&#8217;assunto della violazione della norma regolamentare non pu\u00f2 perci\u00f2 invocare alcuna verifica giudiziale di meritevolezza della limitazione al suo godimento, ma solo rilevare, eventualmente, la mancata approvazione o l&#8217;inopponibilit\u00e0 di quel regolamento che rappresenta la condizione costitutiva dell&#8217;esperita azione. Il condominio, che faccia valere nei confronti del conduttore la violazione del divieto contenuto nel regolamento condominiale di destinare i singoli locali di propriet\u00e0 esclusiva a determinati usi e richieda la cessazione della destinazione abusiva al conduttore, deduce l&#8217;esistenza di servit\u00f9 gravanti sulla cosa locata, le quali menomano il diritto del conduttore, e ci\u00f2 implica l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 1586 c.c. con riguardo al rapporto locativo. Il conduttore convenuto dal condominio, ove si opponga alla pretesa di quest&#8217;ultimo, dimostra comunque di avere interesse a rimanere nella lite, agli effetti del comma 2 del citato art. 1586 c.c., interesse qui risultante dalle decisioni rese nei pregressi gradi del giudizio (cfr. Cass. n. 5899 del 2022; n. 457 del 1976; n. 892 del 1962).<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA NORMA: Articolo 1138 Codice Civile, Regolamento di condominio. comma Quando in un edificio il&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9371,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":"[]"},"categories":[53,8,67],"tags":[],"class_list":["post-9261","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cassazione","category-condominio","category-norma-e-giurisprudenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9261","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9261"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9261\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10606,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9261\/revisions\/10606"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/9371"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}