{"id":9337,"date":"2024-04-17T10:32:18","date_gmt":"2024-04-17T08:32:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9337"},"modified":"2024-04-21T08:03:37","modified_gmt":"2024-04-21T06:03:37","slug":"condominio-bonus-edilizi-cambiate-le-carte-in-tavola-per-lennesima-volta-in-particolare-sullo-sconto-in-fattura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9337","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Bonus edilizi: cambiate le carte in tavola per l&#8217;ennesima volta, in particolare sullo sconto in fattura"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F9337&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/38-APRILE-2024.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/38-APRILE-2024-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9338\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/38-APRILE-2024-725x1024.jpg 725w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/38-APRILE-2024-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/38-APRILE-2024-768x1085.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/38-APRILE-2024-1087x1536.jpg 1087w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/38-APRILE-2024-1024x1447.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/38-APRILE-2024.jpg 1241w\" sizes=\"auto, (max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/bonus-edilizi-cambiate-le-carte-in-tavola-per-lennesima-volta.pdf\">download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\">Bonus edilizi: cambiate le carte in tavola per l&#8217;ennesima volta, in particolare sullo sconto in fattura<\/p>\n\n\n\n<p>Non si \u00e8 fatto in tempo a constatare che il <strong>decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212<\/strong><a href=\"#sdfootnote1sym\" id=\"sdfootnote1anc\"><sup>1<\/sup><\/a>, di cui abbiamo parlato nel <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9065\">numero di gennaio<\/a>, era stato convertito in anticipo e senza modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17 (aspetti che ragionevolmente facevano pensare che il regime dei bonus edilizi ridelineato da tale intervento fosse stabile quanto meno per l&#8217;anno in corso) che \u00e8 arrivato, davvero a sorpresa, un ulteriore provvedimento: si tratta del <strong>decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39<\/strong><a href=\"#sdfootnote2sym\" id=\"sdfootnote2anc\"><sup>2<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Essendo stato pubblicato il 29 marzo (che era il Venerd\u00ec Santo) \u00e8 in vigore dal 30 marzo, che era la Vigilia di Pasqua); il termine di 60 giorni per la conversione scade il 28 maggio.<\/p>\n\n\n\n<p>Sar\u00e0 convertito a breve o in extremis, senza modificazioni o, come da pi\u00f9 parti dell&#8217;imprenditoria e delle professioni si chiede, con modificazioni ?<\/p>\n\n\n\n<p>Sono impossibili previsioni; e sarebbero doverose spiegazioni, da parte di chi ci sta governando.<\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0 erano stati gravissimi da parte del legislatore della primavera-estate 2020 l&#8217;errore nelle previsioni di spesa e la sottovalutazione del rischio di frodi, non valendo a scusante, facendosi questione di conti pubblici, il fatto che ci si trovava in piena pandemia (il famigerato &#8220;decreto rilancio&#8221;, che ha introdotto il super bonus e con esso la possibilit\u00e0, non solo per tale bonus ma anche per gli altri bonus, di cessione del credito e di sconto in fattura, \u00e8 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); se errare \u00e8 umano, perseverare \u00e8 per\u00f2 diabolico.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli errori e le sottovalutazioni si sono ripetuti anche negli interventi correttivi successivamente apportati, che si devono ritenere, a questo punto, tutti inadeguati:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il decreto legge \u201caiuti quater\u201d<a href=\"#sdfootnote3sym\" id=\"sdfootnote3anc\"><sup>3<\/sup><\/a> e la finanziaria 2023<a href=\"#sdfootnote4sym\" id=\"sdfootnote4anc\"><sup>4<\/sup><\/a> avevano cambiato le carte in tavola anzitutto rispetto all&#8217;entit\u00e0 percentuale del super bonus (che originariamente, nel decreto &#8220;rilancio&#8221; del 2020, era prevista, nei condomini, al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025): stabilirono infatti che per le spese sostenute nel 2023 l\u2019agevolazione del super bonus veniva ridotta in genere al 90%, restando eccezionalmente al 110%, nei Condominii, in ipotesi residuali, correlate alle date di adozione della delibera e alla data di presentazione della cilas<a href=\"#sdfootnote5sym\" id=\"sdfootnote5anc\"><sup>5<\/sup><\/a> (restava invece confermata la riduzione della agevolazione al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il decreto legge &#8220;blocca cessioni&#8221;<a href=\"#sdfootnote6sym\" id=\"sdfootnote6anc\"><sup>6<\/sup><\/a> aveva cambiato le carte in tavole poi rispetto alle modalit\u00e0 di fruizione dei bonus edilizi: stabil\u00ec infatti che l&#8217;esercizio delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura restava possibile solo per il bonus ascensori e, quanto al super bonus, nei Condominii, in sole ipotesi residuali, analogamente correlate alle date di adozione della delibera e alla data di presentazione della cilas<a href=\"#sdfootnote7sym\" id=\"sdfootnote7anc\"><sup>7<\/sup><\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il decreto legge &#8230; ad oggi penultimo, ricordato all&#8217;inizio<a href=\"#sdfootnote8sym\" id=\"sdfootnote8anc\"><sup>8<\/sup><\/a>, con cui:<\/p>\n\n\n\n<p>relativamente al bonus &#8220;ascensori&#8221;, la detrazione \u00e8 stata mantenuta al 75% sino al 2025 ma l&#8217;ambito di applicazione \u00e8 stato ridotto in sostanza alle sole scale e ascensori<a href=\"#sdfootnote9sym\" id=\"sdfootnote9anc\"><sup>9<\/sup><\/a>; inoltre, se \u00e8 vero che veniva stabilito che l&#8217;esercizio delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura non era in generale pi\u00f9 possibile per le spese sostenute dal 1.1.24 in poi, \u00e8 anche vero che tali opzioni venivano espressamente mantenuta in una serie di importanti ipotesi, tra cui, in particolare, quella dei Condominii a prevalente destinazione abitativa<a href=\"#sdfootnote10sym\" id=\"sdfootnote10anc\"><sup>10<\/sup><\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p>relativamente al bonus &#8220;super&#8221;, non sono state concesse proroghe delle aliquote 110% e 90% (lasciando quindi per le spese sostenute nel 2024 la detrazione al 70% e per le spese sostenute nel 2025 la detrazione al 65%) ma \u00e8 stato stabilito che, nei casi di cantieri aperti e lavori fermi che non si riescano a completare, ove siano stati contabilizzati stati di avanzamento, il mancato raggiungimento delle due classi non comporter\u00e0 restituzioni<a href=\"#sdfootnote11sym\" id=\"sdfootnote11anc\"><sup>11<\/sup><\/a>; e, d&#8217;altra parte, non venivano modificate le ipotesi residuali di esercizio delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, sempre nei Condominii, gi\u00e0 correlate alle date di adozione della delibera e alla data di presentazione della cilas.<\/p>\n\n\n\n<p>Evidentemente non bastava, se ora, con il decreto legge &#8230; ad oggi ultimo, salvo modifiche in sede di conversione, limitandoci all&#8217;ennesimo cambiamento delle carte in tavole sullo sconto in fattura:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">relativamente al bonus &#8220;ascensori&#8221;<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">, la possibilit\u00e0 di cessione di credito o sconto in fattura che era stata mantenuta nei condominii a prevalente destinazione abitativacontinua ad applicarsi soltanto<\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">:<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (30 marzo 2024)<\/mark>;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">in relazione alle spese sostenute successivamente a tale data (30 marzo 2024) soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente alla data stessa: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) siano gi\u00e0 iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gi\u00e0 stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non \u00e8 prevista la presentazione di un titolo abilitativo (art. 2 comma 4)<\/mark>;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">relativamente al bonus &#8220;super&#8221;<\/mark>, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">la possibilit\u00e0 di cessione di credito o sconto in fattura che era stata mantenuta nei condominii correlativamente alle date di adozione della delibera e alla data di presentazione della cilas di cui sopra, continua ad applicarsi soltanto se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (30 marzo 2024), \u00e8 stata sostenuta una spesa, documentata da fattura, per lavori gi\u00e0 effettuati (art. 2 comma 5)<\/mark>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un tanto, si ripete, salvo modifiche in sede di conversione (per le c.d. cilas dormienti, in particolare, si auspicano specificazioni circa entit\u00e0 e natura della <em>spesa, documentata da fattura, per lavori gi\u00e0 effettuati<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo decreto legge ha introdotto anche altre novit\u00e0, come le <em>modifiche alla disciplina <\/em><em>in materia di remissione in bonis<\/em> (art. 2) e le <em>disposizioni in materia di trasmissione <\/em><em>dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente<\/em> (art. 3), relativamente a tali obblighi di comunicazione, \u00e8 previsto per\u00f2 che il contenuto, le modalit\u00e0 e i termini siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dall&#8217;entrata in vigore, e quindi meglio riparlarne quando saranno attuali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em><a id=\"sdfootnote1sym\" href=\"#sdfootnote1anc\">1<\/a> Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em><a id=\"sdfootnote2sym\" href=\"#sdfootnote2anc\">2<\/a> Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonch\u00e8 relative all&#8217;amministrazione finanziaria<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote3sym\" href=\"#sdfootnote3anc\">3<\/a> decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, <em>Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica<\/em>, convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote4sym\" href=\"#sdfootnote4anc\">4<\/a> legge 29 dicembre 2022, n. 197, <em>Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote5sym\" href=\"#sdfootnote5anc\">5<\/a> precisamente, a condizione che: (i) si tratti di interventi effettuati dai condom\u00ecnii per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l\u2019esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022; data della delibera assembleare attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 rilasciata dall\u2019amministratore del condominio); oppure (ii) si tratti di interventi effettuati dai condom\u00ecni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l\u2019esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 (cfr. circolare AdE n. 13\/E del 13 giugno 2023)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote6sym\" href=\"#sdfootnote6anc\">6<\/a> decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, <em>Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all\u2019articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34<\/em>, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 80<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote7sym\" href=\"#sdfootnote7anc\">7<\/a> precisamente, a condizione che: in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto (16\/2\/23) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l\u2019esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell\u2019articolo 119, comma 13-ter , del decreto-legge n. 34 del 2020<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote8sym\" href=\"#sdfootnote8anc\">8<\/a> decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote9sym\" href=\"#sdfootnote9anc\">9<\/a> l&#8217;art. 3 comma 1 del d.l. 212\/23, come adottato e convertito, modifica l&#8217;art. 119-ter del decreto &#8220;rilancio&#8221; nel senso che la detrazione riguarda soltanto la realizzazione in edifici gi\u00e0 esistenti di interventi volti all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; in particolare, a) viene espressamente esclusa la detraibilit\u00e0 per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unit\u00e0 immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonch\u00e8, in caso di sostituzione dell\u2019impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell\u2019impianto sostituito (prevista dal comma 3 dell&#8217;art. 119-ter, abrogato); b) viene implicitamente esclusa la detraibilit\u00e0 circa interventi (pur sempre di eliminazione o attenuazione di barriere architettoniche) ad esempio nei bagni, ovvero sui serramenti (detraibilit\u00e0 che era il fulcro di molte campagne promozionali)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><a id=\"sdfootnote10sym\" href=\"#sdfootnote10anc\">10<\/a> l&#8217;art. 3 comma 2 del del d.l. 212\/23, come adottato e convertito, prevedeva che <em>Le disposizioni di cui al comma 1 <\/em>(dell&#8217;art. 2 del decreto &#8220;blocca cessioni, n.d.r.) <em>non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unit\u00e0 abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di propriet\u00e0 o di diritto reale di godimento sull&#8217;unit\u00e0 immobiliare, che la stessa unit\u00e0 immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell&#8217;articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente \u00e8 presente un soggetto in condizioni di disabilit\u00e0 accertata ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em><a id=\"sdfootnote11sym\" href=\"#sdfootnote11anc\">11<\/a><\/em> l&#8217;art. 1 comma 1 del decreto-legge, come adottato, prevede che <em>Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all&#8217;articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali \u00e8 stata esercitata l&#8217;opzione di cui all&#8217;articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell&#8217;intervento stesso, ancorch\u00e9 tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti Bonus edilizi: cambiate le carte in tavola per&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9329,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[48,8,35],"tags":[],"class_list":["post-9337","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-decreto-rilancio","category-condominio","category-da-gestire-immobili-guardando-avanti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9337"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9337\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9340,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9337\/revisions\/9340"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/9329"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}