{"id":9353,"date":"2020-03-01T05:30:00","date_gmt":"2020-03-01T04:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9353"},"modified":"2024-08-20T14:48:31","modified_gmt":"2024-08-20T12:48:31","slug":"condominio-art-1134-c-c-la-gestione-di-iniziativa-individuale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9353","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Art. 1134 c.c. &#8211; La gestione di iniziativa individuale"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F9353&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"has-large-font-size\">LA NORMA:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Articolo 1134 Codice Civile, Gestione di iniziativa individuale.<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell\u2019amministratore o dell\u2019assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">IL TESTO ORIGINARIO DELLA NORMA:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td>Articolo 1134 Codice Civile, Spese fatte dal condomino.<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">comma<\/td><\/tr><tr><td><em>Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell\u2019amministratore o dell\u2019assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.<\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">LA DIVERSA NORMA NELLA COMUNIONE:<\/mark><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table><tbody><tr><td><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">Articolo 1110 Codice Civile, Rimborso di spese.<\/mark><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">comma<\/mark><\/td><\/tr><tr><td><em><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell\u2019amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.<\/mark><\/em><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">1<\/mark><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>LA RELAZIONE AL CODICE CIVILE (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942): <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>531 &#8230; Ho infine circoscritto, al fine d&#8217;impedire dannose interferenze nell&#8217;amministrazione, il diritto di rimborso delle spese che il condomino abbia fatte per le cose comuni senza l&#8217;autorizzazione dell&#8217;amministratore o dell&#8217;assemblea, riconoscendo tale diritto nel solo caso che la spesa abbia carattere di urgenza (art. 1134 del c.c.).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>LA RELAZIONE ALLA LEGGE DI RIFORMA (<a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Dossier-del-Servizio-Studi-del-Senato-dellottobre-2012-n.-398.pdf\">Dossier del Servizio Studi del Senato dell&#8217;ottobre 2012 n. 398<\/a>): <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>L&#8217;articolo 13, comma 1, modifica la rubrica dell\u2019articolo 1134, attualmente dedicato alle \u201cspese fatte dal condomino\u201d e rubricato ex novo \u201cgestione di iniziativa individuale\u201d. Esso conferma, nella sostanza, il contenuto della norma vigente relativa all\u2019esclusione del diritto al rimborso per le spese fatte dal condomino; nella nuova formulazione prevede, tuttavia, anzich\u00e9 il riferimento al \u201ccondomino che ha fatto spese per le cose comuni\u201d quello, pi\u00f9 ampio, al \u201ccondomino che ha assunto la gestione delle parti comuni\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\">LA GIURISPRUDENZA:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p>Cassazione civile sez. II, 16\/04\/2018, n. 9280: <em>Il regime del rimborso delle spese per la cosa comune fatte dal singolo condominio nell&#8217;interesse anche degli altri \u00e8 diverso dalla disciplina operante in materia di comunione. Nel primo caso il rimborso \u00e8 dovuto non in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari (art. 1110 c.c.), ma solo quando la spesa si palesi urgente. Ci\u00f2 si spiega con il fatto che nella comunione, i beni comuni costituiscono l&#8217;utilit\u00e0 finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio le porzioni comuni rappresentano necessariamente utilit\u00e0 strumentali al godimento dei beni individuali, sicch\u00e8 la legge regolamenta con maggior rigore la possibilit\u00e0 che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. &#8230; L&#8217;urgenza degli interventi \u00e8 nozione distinta dalla mera necessit\u00e0 di eseguirli, poich\u00e8 ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, detti interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass., 6.12.1984, n. 6400; Cass., 26.3. 2001, n. 4364) o ove siano connessi alla necessit\u00e0 di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilit\u00e0 dell&#8217;edificio un danno ragionevolmente imminente, o in presenza per la necessit\u00e0 di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalit\u00e0 (Cass. 19.12.2011, n. 27519; Cass. 19.3.2012, n. 4330). Nel valutare l&#8217;urgenza occorre che le opere debbano essere eseguite senza ritardo, senza che il singolo abbia la possibilit\u00e0 di preavvertire gli altri condomini o l&#8217;amministratore (cfr., Cass. 23.9.2016, n. 18759). In carenza di tali inderogabili condizioni non sono ammissibili indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato, la quale \u00e8 riservata agli organi del condominio, essendo previsti strumenti alternativi (art. 1105 c.c., comma 4) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell&#8217;edificio (cfr., da ultimo, Cass. 30.8.2017, n. 20528).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Cassazione civile sez. VI, 16\/11\/2017, n. 27235: <em>per l\u2019approvazione di un intervento relativo a riparazioni straordinarie dell\u2019edificio condominiale occorre pur sempre l\u2019autorizzazione dell\u2019assemblea, sicch\u00e9 non rientra comunque nei compiti dell\u2019amministratore di condominio il conferimento ad un tecnico ed ad un\u2019impresa dell\u2019incarico rispettivamente di dirigere e di eseguire \u00ed lavori di manutenzione straordinaria dell\u2019edificio. In difetto della preventiva approvazione della spesa da parte dell\u2019assemblea, a norma dell\u2019art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e art. 1136 c.c., comma 4, l\u2019iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non \u00e8 comunque sufficiente a fondare l\u2019obbligo di contribuzione dei singoli condomini. Peraltro, il principio secondo cui l\u2019atto compiuto, bench\u00e9 irregolarmente, dall\u2019organo di una societ\u00e0 resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull\u2019operato e sui poteri dello stesso, non trova applicazione in materia di condominio di edifici con riguardo a prestazioni relative ad opere di manutenzione straordinaria eseguite da terzi su disposizione dell\u2019amministratore senza previa delibera della assemblea di condomini, atteso che i rispettivi poteri dell\u2019amministratore e dell\u2019assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1135 c.c., limitando le attribuzioni dell\u2019amministratore all\u2019ordinaria amministrazione e riservando all\u2019assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (cass. sez. 2, 07\/05\/1987, n. 4232).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Cassazione civile sez. II, 10\/08\/2009, n. 18192: <em>Le spese impreviste e straordinarie rispondono all\u2019esigenza della gestione condominiale e, come tali, rientrano nel pi\u00f9 ampio ambito oggettivo delle spese occorrenti per il godimento e la conservazione delle parti comuni dell\u2019edificio. In relazione a tale esigenza, l\u2019assemblea condominiale, atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni ad essa riconosciute dall\u2019art. 1135 cod. civ., pu\u00f2 deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volont\u00e0 collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempre che non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalit\u00e0 extracondominiale. E poich\u00e9 \u2013 a differenza di quanto stabilito dall\u2019art. 1134 cod. civ. per ci\u00f2 che riguarda le spese effettuate dal condomino per le cose comuni senza autorizzazione \u2013 l\u2019art. 1135 c.c., comma 2, non contiene l\u2019espresso divieto di rimborsare le spese non urgenti, non contemplate in un preventivo approvato, sostenute dall\u2019amministratore nell\u2019interesse comune, nulla impedisce all\u2019assemblea dei condomini, pur in mancanza di una preventiva approvazione del progetto di spesa per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, di approvare successivamente le spese sostenute dall\u2019amministratore, sempre che si tratti di spese oggettivamente utili. In questo senso \u00e8 orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale, attesi i poteri sovrani di cui dispone l\u2019assemblea in tema di gestione del condominio, ritiene che nulla si opponga a che la stessa possa procedere alla ratifica di una spesa effettuata dall\u2019amministratore, che consideri comunque utile, anche quando manchi il requisito dell\u2019urgenza (cass., sez. 2, 14 giugno 1992, n. 6896; cass., sez. 2, 7 febbraio 2008, n. 2864). Conclusivamente, deve affermarsi il principio per cui, con riguardo alle spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, che l\u2019amministratore abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, l\u2019assemblea ben pu\u00f2 riconoscerne vantaggiosa l\u2019opera, ancorch\u00e9 non indifferibile ed urgente, ed approvarne la relativa spesa, purch\u00e9 oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria n\u00e9 gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell\u2019opera utilmente surrogata dall\u2019approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA NORMA: Articolo 1134 Codice Civile, Gestione di iniziativa individuale. comma Il condomino che ha&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9371,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":"[]"},"categories":[53,8,67],"tags":[],"class_list":["post-9353","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cassazione","category-condominio","category-norma-e-giurisprudenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9353","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9353"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9353\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9434,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9353\/revisions\/9434"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/9371"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9353"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9353"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9353"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}