{"id":9377,"date":"2022-12-01T00:02:00","date_gmt":"2022-11-30T23:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9377"},"modified":"2024-04-21T07:24:12","modified_gmt":"2024-04-21T05:24:12","slug":"studio-professionale-e-sicurezza-valutazione-dei-rischi-dei-luoghi-di-lavoro-prevenzione-incendi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9377","title":{"rendered":"STUDIO PROFESSIONALE E SICUREZZA &#8211; VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO &#8211; PREVENZIONE INCENDI"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F9377&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 46, Prevenzione incendi<br><em>&#8230; 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l&#8217;incolumit\u00e0 dei lavoratori. <br>3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell&#8217;interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o pi\u00f9 decreti nei quali sono definiti: <br>a) i criteri diretti atti ad individuare:<br>1) <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">misure intese ad evitare l&#8217;insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi<\/mark>;<br>2) <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">misure precauzionali di esercizio<\/mark>; <\/em>(n.b.: <strong><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">D.M. 03\/09\/2021<\/mark><\/strong>)<em><br>3) <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio<\/mark>; <\/em>(n.b.: <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><strong>D.M. 01\/09\/2021<\/strong><\/mark>)<em><br>4) <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color\">criteri per la gestione delle emergenze<\/mark>;<br>b) <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color\">le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione<\/mark>. <\/em>(n.b.: <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color\">D.M. 02\/09\/2021<\/mark><\/strong>)<em><br>4. Fino all&#8217;adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell&#8217;interno in data 10 marzo 1998. <\/em>(n.b.: <strong>D.M. 10\/03\/1998<\/strong>) <em>&#8230;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\">LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO D&#8217;INCENDIO<\/p>\n\n\n\n<p>punto 1, comma 2, dell\u2019allegato D.M. 3 settembre 2021:<br><em>quelli ubicati in attivit\u00e0 non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:<br>a) con affollamento complessivo \u2264 100 occupanti;<\/em><br><em>b) con superficie lorda complessiva \u2264 1000 m2;<br>c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;<br>d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantit\u00e0 significative;<\/em><br><em>e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantit\u00e0 significative;<br>f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell\u2019incendio.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/DDMM_01-02-03_09_2021.pdf\">DD.MM. 1-2-3 settembre 2021<\/a>:<br><strong>3. Valutazione del rischio di incendio<\/strong><br><em><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">1. Deve essere effettuata la valutazione del rischio d\u2019incendio in relazione alla complessit\u00e0 del luogo di lavoro.<br>2. La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:<br>a) individuazione dei pericoli d\u2019incendio<br>b) descrizione del contesto e dell\u2019ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;<br>c) determinazione di quantit\u00e0 e tipologia degli occupanti esposti al rischio d\u2019incendio;<br>d) individuazione dei beni esposti al rischio d\u2019incendio;<br>e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell\u2019incendio sugli occupanti;<br>f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi<\/mark><\/em><br>&#8230;<br><strong>4.3 Gestione della sicurezza antincendio (GSA)<\/strong><br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><em>1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell\u2019attivit\u00e0) organizza la GSA tramite:<br>a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;<br>b) verifica dell\u2019osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d\u2019incendio;<br>c) mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell\u2019incendio, \u2026);<br>d) attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;<\/em><br><em>e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, \u2026);<br>f) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell\u2019incendio (es. lavori a caldo, \u2026), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuit\u00e0 della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, \u2026).<\/em><\/mark><br><strong>4.4 Controllo dell\u2019incendio<\/strong><br><em><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacit\u00e0 estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.<br>2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, \u2026), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacit\u00e0 estinguente non inferiore a 89 B.<br>3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, \u2026).<br>4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l\u2019uso immediato, pertanto devono essere collocati:<br>a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d\u2019esodo in prossimit\u00e0 delle uscite dei locali, di piano o finali;<br>b) in prossimit\u00e0 di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, \u2026).<br>5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, \u00e8 opportuno l\u2019utilizzo di estintori a base d\u2019acqua (estintori idrici).<br>6. Qualora sia previsto l\u2019impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all\u2019uso previsto.<br>7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio pu\u00f2 essere prevista l\u2019installazione di una rete idranti.<br>8. Per la progettazione dell\u2019eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:<br>a) livello di pericolosit\u00e0 1;<br>b) protezione interna;<br>c) alimentazione idrica di tipo singola.<\/mark><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\">LUOGHI DI LAVORO NON A BASSO RISCHIO D&#8217;INCENDIO<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151!vig=\">D.P.R. n. 151 del 2011<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/ELENCO-DELLE-ATTIVITA-SOGGETTE-ALLE-VISITE-E-AI-CONTROLLI-DI-PREVENZIONE-INCENDI-3.pdf\">Allegato I<\/a>: <br>ATTIVITA&#8217; N. 71 <br>= Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti<br>&#8211; fino a 500 persone CATEGORIA A<br>&#8211; oltre 500 e fino a 800 persone CATEGORIA B <br>&#8211; oltre 800 persone CATEGORIA C <\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/DM_10_03_1998.pdf\">D.M. 10 marzo 1998<\/a>:<br>Art. 3, Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio<br><em>1. All\u2019esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:<br>a) ridurre la probabilit\u00e0 di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all\u2019allegato II;<br>b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall\u2019art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547\/1955, cos\u00ec come modificato dall\u2019art. 33 del decreto legislativo n. 626\/1994, per garantire l\u2019esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformit\u00e0 ai requisiti di cui all\u2019allegato III;<br>c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell\u2019incendio al fine di garantire l\u2019attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformit\u00e0 ai criteri di cui all\u2019allegato IV;<br>d) assicurare l\u2019estinzione di un incendio in conformit\u00e0 ai criteri di cui all\u2019allegato V;<br>e) garantire l\u2019efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all\u2019allegato VI; <\/em>(lettera abrogata dall\u2019art. 5 del D.M. 1 settembre 2021)<br><em>f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all\u2019allegato VII. <\/em>(lettera abrogata dall\u2019art. 7 delD.M. 1 settembre 2021) &#8230;<br>Allegato V &#8211; Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi<br><em>5.1 &#8211; Classificazione degli incendi.<br>Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:<br>&#8211; incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazioni di braci;<br>&#8211; incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;<br>&#8211; incendi di classe C: incendi di gas;<br>&#8211; incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.<br>Incendi di classe A.<br>L\u2019acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti pi\u00f9 comunemente utilizzate per tali incendi.<br>Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua. Incendi di classe B.<br>Per questo tipo di incendi gli estinguenti pi\u00f9 comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.<br>Incendi di classe C.<br>L\u2019intervento principale contro tali incendi \u00e8 quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.<br>Incendi di classe D.<br>Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B \u00e8 idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.<br>Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione.<br>Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.<br>5.2 &#8211; Estintori portatili e carrellati.<br>La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.<br>Il numero e la capacit\u00e0 estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:<br>&#8211; il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);<br>&#8211; la superficie in pianta;<br>&#8211; lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);<br>&#8211; la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).<br>Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/tabella-I-allegato-V.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"796\" height=\"197\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/tabella-I-allegato-V.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-9387\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/tabella-I-allegato-V.png 796w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/tabella-I-allegato-V-300x74.png 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/tabella-I-allegato-V-768x190.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 796px) 100vw, 796px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/fire-extinguisher-1128461_1280.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/fire-extinguisher-1128461_1280-1024x682.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9374\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/fire-extinguisher-1128461_1280-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/fire-extinguisher-1128461_1280-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/fire-extinguisher-1128461_1280-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/fire-extinguisher-1128461_1280.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Foto di <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/users\/peggy_marco-1553824\/?utm_source=link-attribution&#038;utm_medium=referral&#038;utm_campaign=image&#038;utm_content=1128461\">Peggy und Marco Lachmann-Anke<\/a> da <a href=\"https:\/\/pixabay.com\/it\/\/?utm_source=link-attribution&#038;utm_medium=referral&#038;utm_campaign=image&#038;utm_content=1128461\">Pixabay<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Tipi di fuoco<\/strong><br>&#8211; classe <strong>A<\/strong>: generati da <strong>solidi<\/strong> (quali legno, carta, pelli, gomma e derivati, tessili, con l&#8217;esclusione dei metalli)<br>&#8211; classe <strong>B<\/strong> generati da <strong>liquidi<\/strong> (quali idrocarburi, alcol, solventi, oli minerali grassi, eteri, benzine e simili, e da solidi liquefabili)<br>&#8211; classe <strong>C<\/strong> generati da <strong>gas<\/strong> (quali idrogeno, metano, butano, acetilene, propilene)<br>&#8211; classe <strong>D<\/strong> generati da <strong>metalli<\/strong> (quali potassio, sodio e loro leghe, magnesio, zinco, zirconio, titanio e alluminio)<br>[- classe E generati da <strong>apparecchiature elettriche<\/strong> ]<br>&#8211; classe <strong>F<\/strong> generati da <strong>oli<\/strong> (quali grassi in apparecchi per la cottura, di natura animale o vegetale)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tipi di estintori<\/strong><br> secondo il peso:<br>&#8211; portatili: hanno una massa non superiore a 20 Kg e sono concepiti per essere trasportati ed utilizzati a mano da una sola persona<br>&#8211; carrellati: hanno una massa compresa tra 20 Kg e 150 Kg, sono trasportati su ruote e vengono utilizzati generalmente da almeno due persone<br>secondo agente:<br>&#8211; ad <strong>acqua<\/strong>: L\u2019estintore ad acqua agisce per raffreddamento e per soffocamento, grazie al vapore prodotto. Questi tipi di estintori hanno massima efficacia sui fuochi di classe A, ovvero i combustibili solidi, dove sono in grado di raffreddare anche le braci, penetrando in profondit\u00e0. Non \u00e8 invece efficace sugli incendi di classe C, a parte alcune nuove applicazioni ad altissima pressione. Non pu\u00f2 essere usata su apparecchi elettrici in tensione, essendo conduttrice. Inoltre, l\u2019impiego di acqua su apparecchiature elettriche provocherebbe gravi danni al materiale o all\u2019impianto. Infine, gli estintori ad acqua non vanno usati sui metalli combustibili poich\u00e9 questi, al contatto con l\u2019acqua, possono reagire in maniera esplosiva.<br>&#8211; a <strong>polvere<\/strong>: Le polveri sono particelle solide finemente suddivise, costituite da miscele di sali e altre sostanze naturali o sintetiche. La principale azione estinguente esplicata dalle polveri consiste nella inibizione chimica. A questa si aggiunge il soffocamento dovuto al fatto che le polveri, fondendo, creano una sorta di crosta vetrosa che impedisce il contatto con l\u2019aria. Esiste anche una blanda azione di raffreddamento, provocata dall\u2019assorbimento di calore nella decomposizione delle polveri a contatto con il combustibile infiammato. Non contenendo acqua, sono indicate anche per la apparecchi in tensione (classe E) e per i metalli (Classe D). Per la classe D si devono usare solo ed esclusivamente le polveri apposite per ciascuna delle sostanze appartenenti a questa classe. Di contro, pur non essendo abrasive e corrosive, le polveri si depositano in modo copioso in ogni recesso di tutte le apparecchiature esposte al getto degli estintori, danneggiandole irrimediabilmente nella maggior parte dei casi. Pertanto, se ne sconsiglia l\u2019uso in presenza di apparecchiature critiche (delicate o particolarmente importanti) e, in generale, di apparecchi elettronici, preferendogli l\u2019anidride carbonica. Inoltre, a causa del limitato potere raffreddante, sono inefficaci sulle braci di solidi. <br>&#8211; a <strong>co2<\/strong>: L\u2019anidride carbonica, o semplicemente CO2, \u00e8 un gas inodore, incolore e inerte. \u00c9 pi\u00f9 pesante dell\u2019aria e non \u00e8 conduttivo da un punto di vista elettrico. Non essendo corrosiva e non lasciando residui, \u00e8 indicata per l\u2019estinzione di apparecchi elettrici e di materiali solidi deteriorabili. Gli estintori a CO2 si impiegano in caso di piccoli focolai, come estinguente diretto, o in caso di ambienti chiusi, dove si usano impianti che intervengono per saturare i locali. L\u2019anidride carbonica agisce sia per soffocamento, a causa del maggiore peso specifico rispetto a quello dell\u2019aria, che ne determina la stratificazione in basso, sia per raffreddamento intenso, dovuto alla rapida espansione del gas. Questi tipi di estintori possono essere utilizzati su fuochi di classe A, B, C ed E.<br>&#8211; a <strong>schiuma<\/strong>: La schiuma estinguente si ottiene miscelando acqua, aria ed appositi agenti schiumogeni, che possono essere proteinici o fluoroproteinici oppure di origine sintetica. Dal punto di vista funzionale si distinguono in base al Rapporto di Espansione (R.E.), cio\u00e8 al rapporto tra il volume di schiuma ed il volume della soluzione iniziale. La schiuma, inglobando molta aria \u00e8 in genere pi\u00f9 leggera dei carburanti infiammabili e per questo ne costituisce l\u2019estinguente ideale. La schiuma \u00e8 in grado di spegnere i fuochi di classe F. Non \u00e8 adatta allo spegnimento di gas in fiamme (fuochi di classe C), mentre la sua componente acquosa non ne consente l\u2019uso su apparecchi in tensione (classe E), materiali deteriorabili, e metalli in fiamme (classe D).<br>&#8211; a <strong>idrocarburi alogenati<\/strong>: Gli idrocarburi alogenati, comunemente detti anche halons, sono adatti allo spegnimento sia dei fuochi di classe A, B e C che di apparecchi sotto tensione elettrica. Il Protocollo di Montreal, firmato dalla maggior parte dei paesi del mondo, Italia compresa, ha bandito l\u2019impiego delle sostanze lesive dell\u2019ozono stratosferico e dannose per l\u2019ambiente tra cui gli, per l\u2019appunto, gli halons. I prodotti che hanno sostituito gli halons negli estintori e negli impianti antincendio sono gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e gli idrofluorocarburi (HFC) aventi un indice di impoverimento dello strato di ozono prossimo allo \u201c0\u201d. Gli idrocarburi alogenati si interporgono all\u2019ossigeno nel naturale legame tra combustibile e comburente nella reazione di combustione, con conseguente spegnimento per sottrazione dell\u2019ossigeno stesso.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/tabella-I-allegato-V.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"796\" height=\"197\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/tabella-I-allegato-V.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-9387\" style=\"width:556px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/tabella-I-allegato-V.png 796w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/tabella-I-allegato-V-300x74.png 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/tabella-I-allegato-V-768x190.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 796px) 100vw, 796px\" \/><\/a><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 46, Prevenzione incendi&#8230; 2. 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