{"id":9740,"date":"2024-05-07T19:01:10","date_gmt":"2024-05-07T17:01:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9740"},"modified":"2024-06-15T22:58:03","modified_gmt":"2024-06-15T20:58:03","slug":"condominio-cassazione-civile-sez-ii-17-4-24-n-10380-sulla-legittimazione-dellamministratore-di-condominio-in-concorrenza-con-i-condomini-ad-agire-ex-articolo-1669-codice-civile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/?p=9740","title":{"rendered":"CONDOMINIO &#8211; Cassazione Civile sez. II 17.4.24 n. 10380 &#8211; Sulla legittimazione dell&#8217;Amministratore di Condominio ad agire ex art. 1669 Codice Civile (garanzia decennale per rovina e difetti di cose immobili)"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F9740&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>La pronuncia si segnala per i principi che ribadisce in punto legittimazione dell&#8217;Amministratore di Condominio ad azionare la garanzia decennale prevista dal Codice Civile in merito all&#8217;appalto avente per oggetto opere su edifici o comunque altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, oltre a fare applicazione di regole molto importanti, e talora trascurate, relativamente ai termini di decadenza e prescrizione della garanzia stessa; costituisce peraltro un esempio di come opera in pratica il nuovo &#8220;filtro&#8221; dinanzi alla Cassazione introdotto recentemente dalla riforma Cartabia (art. 380 bis c.p.c., <em>Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati<\/em>: la Corte aveva comunicato al ricorrente la sua &#8220;proposta&#8221;, consistente in sostanza nella rinuncia all&#8217;impugnazione: il ricorrente ha insistito affinch\u00e8 il ricorso fosse invece deciso, e poich\u00e8 la decisione \u00e8 stata nel senso dell&#8217;infondatezza, \u00e8 stato condannato al pagamendo di una somma specificamente per lite temeraria).<\/p>\n\n\n\n<p>Relativamente alla legittimazione ad agire dell&#8217;Amministrazione la Suprema Corte conferma <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">il principio per cui l&#8217;art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all&#8217;amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell&#8217;edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l&#8217;amministratore ha il potere &#8211; dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l&#8217;edificio condominiale unitariamente considerato<\/mark><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta senza dubbio di una conferma di un orientamento tendenzialmente estensivo sul punto, ma non deve indurre a convincimenti affrettati e superficiali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il costruttore aveva sostenuto la tesi per cui la legittimazione del condominio a promuovere l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 1669 c.c. per il ristoro dei danni alle unit\u00e0 abitative sussiste solo se l&#8217;amministratore agisce per la tutela dell&#8217;edificio nella sua unitariet\u00e0 nel senso non semplicemente di una situazione in cui si riscontrino dei gravi difetti sia nella parte condominiale che nei singoli appartamenti, bens\u00ec di una situazione in cui i pregiudizi derivano da vizi afferenti le parti comuni dell&#8217;immobile, ancorch\u00e9 interessanti di riflesso anche quelle costituenti propriet\u00e0 esclusiva di condomini, siano riconducibili ad una causa comune che di riflesso cagiona danni alle propriet\u00e0 individuali (nel caso specifico, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata aveva omesso di accertare l&#8217;esistenza o meno di una tale causa, andando a verificare se il pregiudizio all&#8217;unit\u00e0 abitativa fosse stato effettivamente causato da un difetto di costruzione riscontrato nelle parti comuni dell&#8217;edificio).<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice di legittimit\u00e0 respinge tale difesa e conferma la sentenza del giudice di merito, con la motivazione di cui infra; non senza osservare, peraltro, che tale sentenza aveva gi\u00e0, invero, riconosciuto la legittimazione ad agire dell&#8217;Amministratore per i soli vizi afferenti all&#8217;intero complesso edilizio, valutato nella sua unitariet\u00e0, senza alcuna distinzione tra le parti comuni e le parti private, escludendo invece la legittimazione dello stesso in ordine all&#8217;istanza di risarcimento per i danni da infiltrazioni derivanti dai richiamati vizi costruttivi, come verificatisi all&#8217;interno delle varie unit\u00e0 abitative dei condomini.<\/p>\n\n\n\n<p>Merita ricordare, sul perimetro di legittimazione dell&#8217;amministratore a promuovere l&#8217;azione di responsabilit\u00e0 nei confronti del costruttore, tra le tante Cassazione Civile sez. II 17.2.2020 n. 3846, che nel precisare che detta legittimazione attiva non pu\u00f2 estendersi anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di propriet\u00e0 esclusiva, fa per\u00f2 salva la possibilit\u00e0 di un &#8220;mandato rappresentativo&#8221; conferito da parte dei singoli cond\u00f2mini, anche in sede di delibera assembleare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"681\" src=\"http:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7405\" srcset=\"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1024x681.jpeg 1024w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-768x511.jpeg 768w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione-1536x1021.jpeg 1536w, https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/corte-cassazione.jpeg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Civile Ord. Sez. 2 Num. 10380 Anno 2024<br>Presidente: BERTUZZI MARIO<br>Relatore: VARRONE LUCA<br>Data pubblicazione: 17\/04\/2024<\/p>\n\n\n\n<p>(omissis)<\/p>\n\n\n\n<p>FATTI DI CAUSA<\/p>\n\n\n\n<p>1. Il condominio L* P*, nonch\u00e9 i condomini C* A*, C* D*, S* E*, D* P*, D* V*, I* M* e S* G* citavano in giudizio la societ\u00e0 L* P* di R* N* e R* N*, rispettivamente la prima nella qualit\u00e0 di societ\u00e0 costruttrice e venditrice e, il secondo, quale socio accomandatario, per accertare la loro responsabilit\u00e0 in ordine ai gravi vizi e difetti del complesso edilizio abitativo da loro costruito in G*, via T* L* (LE).<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><\/ol>\n\n\n\n<p>2. I convenuti si costituivano in giudizio con un&#8217;unica comparsa chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo, tra l&#8217;altro, il difetto di legittimazione attiva del condominio L* P*.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al pagamento della somma complessiva di Euro 100.413,70 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.<\/p>\n\n\n\n<p>4. I convenuti soccombenti proponevano appello avverso la suddetta sentenza.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il Condominio L* P*, nonch\u00e9 i condomini C* A*, C* D*, S* E*, D* P*, D* V*, I* M* si costituivano anche nel giudizio di appello chiedendone il rigetto.<\/p>\n\n\n\n<p>6. La Corte d&#8217;Appello riteneva sussistente la legittimazione dell&#8217;amministratore di condominio in concorrenza con i condomini ad agire ex articolo 1669 codice civile solo per i vizi afferenti l&#8217;intero complesso edilizio nella sua unitariet\u00e0 senza farsi distinzione tra parti comuni o private e a chiedere di conseguenza i costi per l&#8217;esecuzione delle opere necessarie per l&#8217;eliminazione dei vizi medesimi, mentre riteneva fondato il motivo di appello relativo al difetto di legittimazione ad agire dell&#8217;amministratore di condominio e al difetto di allegazione e prova dei singoli appartamenti danneggiati quanto ai danni derivanti dai vizi di infiltrazione verificatisi nei singoli immobili.<br>La Corte d&#8217;appello rigettava i restanti motivi aventi ad oggetto l&#8217;eccepita prescrizione e decadenza rispettivamente dall&#8217;azione e dalla denuncia dei vizi evidenziando come il momento da cui far decorrere il termine doveva individuarsi all&#8217;esito degli accertamenti peritali, allorch\u00e9 i committenti avevano raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravit\u00e0 dei difetti e della loro derivazione eziologica dall&#8217;inesatta esecuzione dell&#8217;opera. Nella specie la conoscenza dei vizi risultava provata gi\u00e0 durante l&#8217;assemblea del 3 aprile 2012 quando era stata esaminata la perizia tecnica di parte che li aveva accertati. Non rilevava che l&#8217;avvocato N* M*, socio accomandante della controparte fosse presente durante l&#8217;assemblea perch\u00e9 non aveva poteri rappresentativi della societ\u00e0 e, dunque, non poteva dirsi che la discussione nel corso dell&#8217;assemblea dei vizi fosse valsa quale denuncia degli stessi. Infatti, in data 18\/19 giugno 2012, ovvero entro il termine di un anno dal 3 Aprile 2012, era stato proposto il ricorso per ottenere il sequestro conservativo e tale azione valeva come denuncia. Da tale momento era iniziato a decorrere un nuovo termine annuale di prescrizione che era stato nuovamente interrotto dalla proposizione dell&#8217;accertamento tecnico preventivo, che risultava iniziato gi\u00e0 il 25 giugno 2013, quindi prima dello spirare del termine annuale. Detto termine era rimasto sospeso fino alla data del deposito della relazione avvenuta il 7 gennaio 2014 e, dunque, la domanda introduttiva del giudizio notificata il 22 agosto 2014 era tempestiva.<br>La Corte, infine, riteneva sussistente la gravit\u00e0 dei vizi riconducibili nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 1669 codice civile.<\/p>\n\n\n\n<p>7. La societ\u00e0 la societ\u00e0 L* P* di R* N* e R* N* hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza<\/p>\n\n\n\n<p>8. Il Condominio L* P, nonch\u00e9 i condomini C A, C D, S E, D P, D V, I M* sono rimasti intimati.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>12. A seguito di tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>13. Fissata l&#8217;adunanza in camera di consiglio ai sensi dell&#8217;art. 380-bis.1 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste.<\/p>\n\n\n\n<p>RAGIONI DELLA DECISIONE<\/p>\n\n\n\n<p>1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 c.p.c., 1130 e 1669 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente affermato la legittimazione del Condominio L* P* a promuovere l&#8217;azione di risarcimento danni alle unit\u00e0 abitative, ritenendo che l&#8217;ente di gestione avesse agito a tutela dell&#8217;edificio nella sua unitariet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Con il secondo motivo svolto, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1669, primo e secondo comma, c.c., per avere la Corte distrettuale escluso l&#8217;esistenza di una valida denuncia dei difetti nei confronti del socio accomandante della societ\u00e0 costruttrice-venditrice e conseguentemente respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione annuale dell&#8217;azione risarcitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>3. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell&#8217;art. 380-bis c.p.c. \u00e8 di inammissibilit\u00e0 e\/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni:<br>3.1 con riferimento al primo motivo si \u00e8 evidenziato che <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">la sentenza d&#8217;appello, accogliendo in parte qua le doglianze dell&#8217;appellante, ha riconosciuto la tutela invocata<\/mark> &#8211; con argomentazioni insindacabili in questa sede &#8211; <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">per i soli vizi afferenti all&#8217;intero complesso edilizio, valutato nella sua unitariet\u00e0, senza alcuna distinzione tra le parti comuni e le parti private, escludendo invece la legittimazione del Condominio in ordine all&#8217;istanza di risarcimento per i danni da infiltrazioni derivanti dai richiamati vizi costruttivi, come verificatisi all&#8217;interno delle varie unit\u00e0 abitative dei condomini, sicch\u00e9 <strong>risulta osservato il principio nomofilattico a mente del quale la legittimazione a promuovere l&#8217;azione di responsabilit\u00e0 ex art. 1669 c.c. spetta al condominio allorch\u00e9 i pregiudizi derivino da vizi afferenti alle parti comuni dell&#8217;immobile, ancorch\u00e9 interessanti, di riflesso, anche quelle costituenti propriet\u00e0 esclusiva dei condomini, con la correlata legittimazione a richiederne la rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause e condannando il costruttore alle relative spese (Cass. n. 3846\/2020; Cass. n. 2436\/2018; Cass. n. 217\/2015; Cass. n. 22656\/2010)<\/strong><\/mark><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-black-color\">;<\/mark><br>precisato, d&#8217;altronde, che la ricorrente non ha indicato in ordine a quali vizi difetterebbe il nesso di dipendenza rispetto ai vizi inerenti alle parti comuni;<br>posto che, con il secondo motivo svolto, la ricorrente si duole, ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1669, primo e secondo comma, c.c., per avere la Corte distrettuale escluso l&#8217;esistenza di una valida denuncia dei difetti nei confronti del socio accomandante della societ\u00e0 costruttrice-venditrice e conseguentemente respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione annuale dell&#8217;azione risarcitoria;<br>considerato che la Corte territoriale &#8211; dopo aver dato adeguata contezza delle ragioni per le quali la denuncia dei vizi avrebbe dovuto essere inoltrata a decorrere dal 3 aprile 2012, quale dies a quo a partire dal quale il Condominio e i condomini avevano avuto specifica conoscenza dei difetti costruttivi &#8211; ha altres\u00ec debitamente argomentato sul momento in cui la denuncia avrebbe dovuto reputarsi inoltrata e sui periodi in cui il decorso della prescrizione avrebbe dovuto ritenersi interrotto, escludendo che la denuncia fosse stata portata a conoscenza della societ\u00e0 nella stessa assemblea condominiale del 3 aprile 2012, alla quale presenziava il socio accomandante, in quanto tale privo di poteri rappresentativi (in difetto della dimostrazione di alcuna ingerenza nell&#8217;amministrazione della societ\u00e0);<br>divisato che la denuncia deve essere effettuata nei confronti dell&#8217;effettivo appaltatore (ovvero dell&#8217;effettivo costruttore-venditore), sicch\u00e9 non costituisce idonea denuncia quella effettuata nei confronti di un soggetto terzo che, pur avendo un rapporto diretto con il committente, non abbia alcuna diretta (e legale) relazione con l&#8217;appaltatore e che risulti del tutto estraneo in ordine alla responsabilit\u00e0 per i vizi riscontrati (Cass. n. 27370\/2021), come accade nel caso del socio accomandante estraneo all&#8217;amministrazione societaria di societ\u00e0 costruttrice-venditrice avente la forma di Sas, bench\u00e9 condomino del Condominio committente, tanto pi\u00f9 che, ai sensi dell&#8217;art. 1335 c.c., quanto alle dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, la presunzione di conoscenza opera solo allorch\u00e9 esse siano giunte all&#8217;indirizzo del destinatario (Cass. n. 4893\/1987; Cass. n. 1240\/1972).<\/p>\n\n\n\n<p>4. Parte ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. Quanto al primo motivo con la memoria ribadisce che il Condominio L* P* non aveva legittimazione a promuovere l&#8217;azione ex art. 1669 c.c. per il ristoro dei danni afferenti alle propriet\u00e0 private. E ci\u00f2 perch\u00e9 dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 emerge il dato costante che la legittimazione del condominio a promuovere l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 1669 c.c. per il ristoro dei danni alle unit\u00e0 abitative sussiste solo se l&#8217;amministratore agisce &#8220;per la tutela dell&#8217;edificio nella sua unitariet\u00e0&#8221;, per tale intendendosi non semplicemente una situazione in cui si riscontrino dei gravi difetti sia nella parte condominiale che nei singoli appartamenti, bens\u00ec una situazione in cui &#8220;i pregiudizi derivano da vizi afferenti le parti comuni dell&#8217;immobile, ancorch\u00e9 interessanti di riflesso anche quelle costituenti propriet\u00e0 esclusiva di condomini&#8221; siano riconducibili ad una causa comune che di riflesso cagiona danni alle propriet\u00e0 individuali, con l&#8217;ovvia conseguenza che \u00e8 compito del giudice di merito accertare l&#8217;esistenza o meno di una tale causa, andando a verificare se il pregiudizio all&#8217;unit\u00e0 abitativa sia causato di riflesso da un difetto di costruzione riscontrato nelle parti comuni dell&#8217;edificio.<br>Tale accertamento sarebbe stato completamente sorvolato nel caso in esame, dove i giudici di appello, pur avendo dato atto che la CTU aveva accertato vizi e difetti &#8220;sia con riguardo alle parti comuni che alle parti private&#8221;, hanno affermato di non doversi fare &#8220;alcuna distinzione tra parti comuni o private&#8221;, cos\u00ec astenendosi dichiaratamente dallo svolgere una verifica preliminare sull&#8217;origine dei danni alle parti private.<br>4.1 Il collegio ritiene di dover confermare le conclusioni comunicate nella proposta di definizione in quanto, come ivi si \u00e8 ben evidenziato, la Corte d&#8217;Appello ha distinto i vizi che potevano ricondursi al principio generale dell&#8217;unitariet\u00e0 dell&#8217;azione ex art. 1669 c.c. con legittimazione dell&#8217;amministratore del condominio, da quelli invece che dovevano essere azionati dai singoli proprietari tanto che la domanda, in relazione a questi ultimi, \u00e8 stata dichiarata inammissibile per la mancata specificazione di quali fossero gli appartamenti danneggiati e la relativa propriet\u00e0.<br>Peraltro, nella richiamata proposta si \u00e8 altrettanto condivisibilmente affermato che l&#8217;accertamento effettuato dalla Corte d&#8217;Appello sulla natura unitaria dei vizi riscontrati, salvo quelli relativi alle infiltrazioni nei singoli appartamenti, trattandosi di un accertamento di fatto fondato sulla valutazione degli elementi istruttori, non \u00e8 sindacabile da questa Corte.<br>4.2 Quanto al secondo motivo, parte ricorrente ribadisce che la Corte di Appello ha respinto l&#8217;eccezione di decadenza e prescrizione dell&#8217;azione di responsabilit\u00e0 ex art. 1669 c.c., erroneamente ritenendo che, nel corso dell&#8217;assemblea condominiale in cui si discusse della perizia stragiudiziale commissionata dal Condominio sui presunti difetti di costruzione dell&#8217;edificio, non vi sarebbe stata una valida denunzia dei vizi alla societ\u00e0 perch\u00e9 la societ\u00e0 era presente alla discussione in persona N* M* che era soltanto socio accomandante estraneo all&#8217;amministrazione della societ\u00e0 costruttrice-venditrice avente la forma di Sas.<br>In realt\u00e0, secondo parte ricorrente, l&#8217;avv. N* M*, sebbene socio accomandante, era stato delegato a rappresentare la societ\u00e0 nella riunione assembleare, donde la sua presenza in assemblea faceva s\u00ec che la discussione sulla perizia raggiungesse lo scopo di comunicare alla societ\u00e0 L* P* di R* N*.<br>Nella fattispecie in esame, infatti, non \u00e8 in discussione che la denunzia dovesse essere indirizzata alla societ\u00e0 L* P* di R* N* s.a.s, quale effettivo appaltatore, bens\u00ec la validit\u00e0 della denunzia inoltrata al socio accomandante.<br>Su questo punto non vi sarebbero motivi per dubitare della validit\u00e0 della denunzia, visto e considerato che il socio accomandante, avv. R* N*, era presente all&#8217;assemblea in rappresentanza della societ\u00e0 e la sua presenza faceva s\u00ec che la denunzia raggiungesse lo scopo di informare dei difetti la societ\u00e0 costruttrice-venditrice. Infatti, per costante giurisprudenza, la denunzia dei vizi di cui all&#8217;art. 1669 c.c. \u00e8 a forma libera ed \u00e8 valida anche se manifestata oralmente, salvo l&#8217;onere del denunziante di provare la tempestivit\u00e0 (Cass. Civ. n. 644\/1999).<br>Pertanto, la denunzia dei difetti alla societ\u00e0 L* P* di R* N* Sas non necessitava di giungere all&#8217;indirizzo del destinatario per presumersi da questi conosciuta, ma poteva anche essere inoltrata anche oralmente.<br>Dunque, sarebbe erronea la statuizione che ha ritenuto non valida la denunzia dei vizi manifestata nel corso dell&#8217;assemblea condominiale del 3 aprile 2012, dovendosi, per contro, ritenere che in quella data si sia raggiunto lo scopo di informare dei difetti la societ\u00e0 costruttrice-venditrice e, dunque, si sia inoltrata una denunzia valida a tutti gli effetti di legge. Da quello stesso momento &#8211; il 3 aprile 2012 &#8211; avrebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione annuale previsto dall&#8217;art. 1669, secondo comma, c.c. per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione.<br>Di conseguenza, il sequestro conservativo e l&#8217;ATP promossi nel 2012 avrebbero interrotto il termine di prescrizione solo nei confronti del condominio, non altrettanto per i condomini in relazione al risarcimento dei danni alle loro propriet\u00e0 esclusive, posto che gli stessi non hanno partecipato a nessuno dei procedimenti del 2012 n\u00e8 hanno assunto altre iniziative giudiziarie prima della notifica dell&#8217;atto di citazione, avvenuta il 22 agosto 2014. In definitiva, secondo i ricorrenti, al momento dell&#8217;instaurazione del giudizio di merito, il diritto al risarcimento dei danni alle unit\u00e0 abitative, ricadenti nella legittimazione esclusiva dei condomini, si era gi\u00e0 prescritto a norma dell&#8217;art. 1669 II comma c.c.<br>4.3 Il Collegio, richiamato quanto detto nella proposta circa la non validit\u00e0 della denuncia fatta al socio accomandante, aggiunge che da quanto emerge dagli atti di causa, l&#8217;avv. N* M* partecipava all&#8217;assemblea in qualit\u00e0 di condomino e non di rappresentante della societ\u00e0.<br>Infine, osserva conclusivamente sul punto che, in ogni caso, la conseguenza che parte ricorrente vuol trarre dalla validit\u00e0 della denuncia \u00e8 del tutto infondata. Infatti, entro l&#8217;anno dalla suddetta assemblea il condominio ha presentato ricorso per sequestro conservativo e la denuncia del condominio, che era legittimato ad agire anche a tutela dei singoli condomini per i vizi di cui si discute come si \u00e8 detto in riferimento al primo motivo, \u00e8 valsa ad interrompere il termine di decadenza in relazione a tutti i relativi vizi, dunque, anche per quelli dei singoli condomini nei limiti di cui si \u00e8 detto.<br><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">Deve ribadirsi, infatti, che in tema di condominio,<strong> l&#8217;art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all&#8217;amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell&#8217;edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l&#8217;amministratore ha il potere &#8211; dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l&#8217;edificio condominiale unitariamente considerato<\/strong>; pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all&#8217;art. 1130 n. 4 c.c. l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti d\u00ec costruzione, nel caso in cui questi riguardino l&#8217;intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l&#8217;amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>5. Il ricorso \u00e8 rigettato.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre i ricorrenti.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Poich\u00e9 il ricorso \u00e8 deciso in conformit\u00e0 alla proposta formulata ai sensi dell&#8217;art. 380-bis cod. proc. civ., va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il quarto comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una ulteriore somma &#8211; nei limiti di legge &#8211; in favore della cassa delle ammende.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115\/02, si d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.<\/p>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<br>La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della cassa delle ammendeex art. 96, comma 4, c.p.c. della somma di Euro 3.000,00;<br>ai sensi dell&#8217;art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115\/2002, inserito dall&#8217;art. 1, co. 17, I. n. 228\/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;<br>Cos\u00ec deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, add\u00ec 20 febbraio 2024.<br>Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pronuncia si segnala per i principi che ribadisce in punto legittimazione dell&#8217;Amministratore di Condominio&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7405,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[53,8],"tags":[],"class_list":["post-9740","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cassazione","category-condominio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9740","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9740"}],"version-history":[{"count":19,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9740\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10237,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9740\/revisions\/10237"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9740"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9740"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cecchinatogeremiaavvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9740"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}