LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO: CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI E PROSPETTIVE DI SOLUZIONE DEL PROBLEMATICO RAPPORTO TRA LE DUE DISCIPLINE NELL’AMBITO COMPLESSIVO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, al quale si deve l’introduzione nell’ordinamento italiano e l’organica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si è assistito a un rilevante cambio di paradigma rispetto alla concezione tradizionale per cui societas delinquere non potest.
Il fenomeno criminologico, infatti, nonostante sia stato per lungo tempo concepito soltanto con riguardo alla persona fisica – per giunta appartenente alle classi subalterne, proveniente da situazioni economico-sociali di indigenza e degrado e collocata sia culturalmente sia relazionalmente ai margini della società – a partire dalla metà del XX secolo ha manifestato un nuovo volto: la c.d. criminalità economica o criminalità dei colletti bianchi. Si è constatato che l’agire dell’impresa, così come quello di qualsiasi individuo, può essere lecito o illecito. Pertanto, i fatti di reato, o più in generale i fatti illeciti, sono riferibili non solo alle persone fisiche ma anche agli
enti, e tra questi in particolar modo alle società commerciali. Di conseguenza, in un contesto economico di stampo capitalistico, qual è quello occidentale contemporaneo, la centralità dell’impresa ha reso necessario contrastare una tipologia di crimine inedito, realizzato da uomini istruiti e abbienti, tramite condotte fraudolente o corruttive che si realizzano in ambito politico, economico e professionale, in settori altamente tecnici (quali, ad esempio, quello finanziario o tributario), destinate ad andare a beneficio dell’ente di appartenenza.
Sin dai primi anni di vigenza, la nuova normativa è stata oggetto di numerosi dubbi e dibattiti che hanno portato alla formazione di molteplici interpretazioni e soluzioni, anche contrastanti, rispetto alle svariate criticità sollevate in dottrina e giurisprudenza. Tra le questioni più risalenti si annoverano il tema della natura della responsabilità, amministrativa o penale, degli enti e la discussione sull’esatta configurazione strutturale della fattispecie di illecito. Più di recente, complice la
fervente opera di innovazione legislativa del sistema penale e sanzionatorio, si sono posti problemi di coordinamento con nuovi istituti penali o para-penali, entrati in vigore dopo il D.lgs. n. 231/2001, rispetto ai quali non vi è un’espressa previsione normativa circa la riferibilità anche agli enti incolpati di illecito amministrativo dipendente da reato e, quindi, circa l’applicabilità o meno nel Procedimento de societate.
Tra gli istituti processualpenalistici di nuovo conio, della cui compatibilità con il Decreto si discute, ve ne è uno di particolare interesse: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato ex artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p. e seguenti, introdotta con L. 28 aprile 2014, n. 67. Trattasi di una forma di diversion e, al contempo, di probation giudiziale che, in estrema sintesi, consente all’indagato o imputato di svolgere un programma trattamentale di prova supervisionato che, se ha esito positivo, comporta l’estinzione del reato e, conseguentemente, permette una più rapida fuoriuscita dal circuito giudiziario e la conclusione del giudizio con sentenza di proscioglimento.
Il rapporto tra la disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti ex D.lgs. n. 231/2001, da un lato, e, dall’altro, della sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato è di carattere problematico. La presente dissertazione si propone i seguenti obiettivi: in primis di chiarire il rispettivo contenuto normativo delle due discipline; in secundis di cercare un possibile punto di incontro tra le stesse, ripercorrendo e analizzando criticamente gli interventi della
giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, che si è occupata della possibilità di estendere agli enti nel rito de societate la disciplina della sospensione con messa alla prova delle persone fisiche; e in tertiis di valutare l’opportunità, in prospettiva de lege ferenda e nell’ambito complessivo della riforma sistematica della giustizia penale in chiave riparativa, di introdurre nel Decreto un istituto a carattere premiale quale la sospensione del procedimento con messa alla prova costruita su misura per l’ente.
CAPITOLO I – INQUADRAMENTO NORMATIVO E SISTEMATICO DEGLI ISTITUTI
1. La disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
2. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato
CAPITOLO II – LA GIURISPRUDENZA DI MERITO, TRA ANALOGIA E ETEROINTEGRAZIONE
1. Un punto di incontro (im)possibile tra il D.lgs. n. 231/2001 e la sospensione del procedimento con messa alla prova?
2. L’orientamento restrittivo
3. L’orientamento estensivo
1. Cassazione S.S.U.U. n. 14840/2023
2. Cassazione Sez. IV n. 22438/2025
3. Le ragioni delle S.S.U.U. a sostegno della inapplicabilità: esame e critica
4 Ulteriori criticità della pronuncia perché in controtendenza rispetto alle esperienze degli altri ordinamenti e alla evoluzione del diritto interno
CAPITOLO IV – SCENARI E PROSPETTIVE
1 Possibilità di ripensamento da parte della Corte di Cassazione
2 Possibilità di intervento da parte della Corte Costituzionale
3 Auspicabile modifica legislativa, in particolare sull’art. 17 del D.lgs. n.
231/2001
INDICI BIBLIOGRAFICO E INDICE DELLA GIURISPRUDENZA
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