PROCEDURE DI MEDIAZIONE E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA – obbligatorietà – procedimenti giudiziari esclusi – procedure conciliative alternative

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La procedura di mediazione è disciplinata dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” (testo integrale anche qui).
La definizione normativa di «mediazione» è l’attivita’, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; di
«mediatore» è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo (art. 1 Decreto Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, lettere d) ed e)).

La procedura di negoziazione assistita è disciplinata Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (testo integrale anche qui).
La definizione normativa della «convenzione di negoziazione assistita da avvocati» è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo (art. 2 comma 1 Decreto Legge citato).

La differenza essenziale tra le procedure, entrambe finalizzate a risolvere una controversia in alternativa al ricorso alla Autorità Giudiziaria, ed entrambe richiedenti l’assistenza di Avvocati (la prima, per la precisione, quando è condizione di procedibilità o demandata dal Giudice; la seconda per definizione), sta nel fatto che nella mediazione, a differenza che nella negoziazione assistita, il tentativo di conciliazione è condotto dinanzi, e con l’ausilio, di una figura terza professionale imparziale, appunto il Mediatore.

Entrambi i testi normativi prevedono che, in determinate materie, la procedura da essi dscipinata sia condizione di procedibilità della domanda in sede giudiziale: in concreto, significa che, in quelle materie, prima di adire il Giudice, va prima obbligatoriamente tentata la procedura alternativa di composizione della lite (abbiamo usato la parola tentata per l’ovvia ragione che nelle procedure di composizione non è garantito l’esito positivo: non si può costringere le parti ad un accordo !).

Quali sono i casi di obbligatorietà (nel senso di cui sopra, della condizione di procedibilità) ?

MATERIE

MEDIAZIONE – Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162
Art. 5, Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di
condominio1,
diritti reali,
divisione,
successioni ereditarie,
patti di famiglia,
locazione,
comodato,
affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità
,
contratti assicurativi, bancari e finanziari,
associazione in partecipazione,
consorzio,
franchising,
opera,
rete,
somministrazione,
società di persone e
subfornitura,
è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente
capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale.
Art. 3, Improcedibilità
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal
periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti
cinquantamila euro
. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

    PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ESCLUSI

    MEDIAZIONE – Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162
    Art. 5, Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

    6. Il comma 1 e l’articolo 5-quater (Mediazione demandata dal giudice, n.d.r.) non si applicano:
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
    concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis;
    b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
    c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
    d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo
    comma, del codice di procedura civile;
    e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
    f) nei procedimenti in camera di consiglio;
    g) nell’azione civile esercitata nel processo penale;
    h) nell’azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo, di cui al decreto
    legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

    Art. 3, Improcedibilità

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
    b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
    c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
    d) nei procedimenti in camera di consiglio;
    e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

    PROCEDURE CONCILIATIVE ALTERNATIVE

    MEDIAZIONE – Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162
    Art. 5, Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

    3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei
    limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
    a) dall’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
    [Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    Art. 128-bis
    Risoluzione delle controversie
    1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
    2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela.
    3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
    3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all’esponente la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo.];
    b) dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
    [Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
    Art. 32-ter
    Risoluzione stragiudiziale di controversie.
    1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all’articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall’articolo 196, comma 2.
    2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.
    4. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.];
    c) dall’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
    [Codice delle assicurazioni private.
    Art. 187.1
    Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.
    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell’IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela.
    3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento.
    4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336.];
    d) dall’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 [Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
    Art. 2
    Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità
    … 24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
    … b) i criteri , le condizioni, i termini e le modalità per l’esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.].

    1. Art. 71-quater D.A.C.C.: Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. ↩︎

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